Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Cerio, Luigi Matrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale, con domicilio in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale nonché dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, militari appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, hanno prestato servizio presso vari reparti della Guardia di Finanza e sono cessati dal servizio, con decorrenza giuridica ed amministrativa rispettivamente:
-OMISSIS- all’età di 55 anni, dopo 36 anni e 7 mesi di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Trapani, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 31/10/2016;
-OMISSIS- all’età di 56 anni, dopo 37 anni e 3 mesi di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Palermo, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/02/2018;
-OMISSIS- all’età di 56 anni, dopo 37 anni di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Palermo, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/09/2019;
-OMISSIS- all’età di 56 anni, dopo 36 anni e 10 mesi di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Palermo, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 04/12/2018;
-OMISSIS- all’età di 56 anni, dopo 36 anni e 9 mesi di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Trapani, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/01/2017;
-OMISSIS- in quiescenza all’età di 58 anni, dopo 37 anni e 4 mesi di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Palermo, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/02/2018;
-OMISSIS- in quiescenza all’età di 57 anni, dopo 37 anni di effettivo servizio. La sede provinciale INPS di Palermo, con determina n. -OMISSIS-, ha approvato il collocamento in quiescenza del ricorrente, con la quale è stata conferita la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 13/03/2019.
Con il presente ricorso hanno chiesto il riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buona uscita, in virtù dell’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, con il quale a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato sollevando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice contabile e di difetto di legittimazione passiva del Ministero e della Guardia di Finanza.
Nel merito si è limitata ad affermare che la liquidazione e il pagamento del TFS sono di competenza dell’Inps.
Si è altresì costituita in giudizio l’Inps, con memoria di puro stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 13 novembre 2024, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1) Le eccezioni preliminari sollevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono infondate.
1.1 Va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo: le controversie sull'indennità di buonuscita relativa a un rapporto di pubblico impiego non privatizzato in regime di diritto pubblico ex art. 3 D.lgs. n. 165 del 2001, come quello oggetto del presente giudizio sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1 lettera "i" del c.p.a.) vertendo su questioni di carattere retributivo e non hanno il carattere di contenzioso sul rapporto pensionistico attribuito alla Corte dei Conti (tar Sicilia Palermo sez. I, 3623/2022; TAR Lombardia, Milano, IV, 7 aprile 2022, n. 782 e 28 gennaio 2022, n. 193; Corte dei Conti, III, n. 46683/1981; TAR Campania, Napoli, VII, n.9257/2006; TAR Lazio, Roma, I bis, n. 18/2016).
1.2 Infondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero e della Guardia di Finanza.
Si richiama sul punto la decisione di questo Tribunale (sez. III n. 2811 del 10.10.2024), secondo cui “ I ricorrenti, autodichiarati creditori di una somma di denaro, hanno convenuto in giudizio tutte le amministrazioni con cui sono legati dall’obbligazione che si assume violata, causa petendi del presente giudizio: i rispettivi Ministeri, quanto al rapporto di lavoro, e l’I.N.P.S., quanto all’assicurazione previdenziale obbligatoria, al primo negozio collegata.
In tema di legittimazione passiva, per i casi di giurisdizione esclusiva, deve ritenersi ritualmente evocata la pubblica amministrazione che il ricorrente afferma essere titolare della situazione giuridica soggettiva di obbligo corrispondente al diritto di credito azionato, senza che si possa valorizzare, al fine di una estromissione in rito, l’effettiva rispondenza tra situazione giuridica soggettiva passiva affermata ed effettiva sussistenza dell’obbligo: circostanza, quest’ultima, demandata alla risoluzione del merito della controversia.
Le argomentazioni che precedono, dunque, a parere del Collegio, sono sufficienti al fine di considerare correttamente instaurato il rapporto processuale, coerentemente con la fattispecie sostanziale che è stata azionata: il Trattamento di Fine Servizio è un diritto di credito riconosciuto dalla legge in forza del rapporto di lavoro subordinato con lo Stato (art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973) ed è erogato in ragione dell’assicurazione previdenziale obbligatoria prevista per i lavoratori del comparto in esame (art. 3 d.P.R. cit.). Il collegamento contrattuale tra i due negozi rende astrattamente coobbligate sia le amministrazioni ministeriali, che l’I.N.P.S.”.
2) Nel merito, il ricorso è fondato.
La difesa erariale si è limitata a ricostruire il quadro normativo, affermando che la liquidazione e il pagamento del TFS sono di competenza dell’Inps, senza articolare alcuna difesa rispetto alla domanda dei ricorrenti.
L’Inps si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso.
La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata con precedenti di questo Tribunale (ex multis sez. I n. 3623/2022; sez. III n. 1893/2024, n.2811/2024) , che il Collegio condivide e richiama nei passaggi principale: “L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosce, ai fini del TFS e del calcolo della base pensionabile, “sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”: tale incremento viene accordato, dal lato soggettivo, al personale della Polizia di Stato, anche dei ruoli speciali, appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
L’art. 6-bis citato – ampliando gli incrementi premiali già disposti dal precedente art. 6 del medesimo d.l. n. 387/1987 – si applica a tutte forze di polizia, siano esse a ordinamento civile o militare: a tal fine è funzionale il richiamo che l’art. 6 compie all’art. 16 della l. 1 aprile 1981, n. 121, che nell’ambito delle forze di polizia ricomprende – per quanto qui d’interesse – anche l’Arma dei Carabinieri (Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2023, n. 2831 e 2833).
Ciò è tanto vero che l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare) dispone che “al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”: così, in base al dato letterale della disposizione, non innovando l’ordinamento (v. C.G.A.R.S., 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326)”.
3) In assenza di ulteriori argomentazioni difensive, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedere riconosciuto il beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. 387/1987 al fine della determinazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio. Sulle somme dovute non deve calcolarsi la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, essendo noto che vige la regola del divieto di cumulo, in tema di pubblico impiego, tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria stabilita dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (la quale ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria).
In conseguenza, deve essere condannato il Ministero resistente alla rideterminazione del TFS includendo nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, del d.l. n. 387 del 1987 e l’I.N.P.S. alla conseguente liquidazione della maggior somma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero resistente a provvedere alla rideterminazione e conseguente liquidazione in favore dei ricorrenti, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, e a corrispondere agli odierni ricorrenti il relativo importo (detratte le somme già liquidate e corrisposte sul medesimo trattamento), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge e alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.