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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Silvana D.Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4326/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.M.Vetere
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con Avv.R.Annovazzi opposto
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.G.Calarco opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2023 e ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.03420239000473548000 notificata in data 5.10.2023 relativamente alle cartelle esattoriali n. 03420090007523620000 03420090024337313000
e 03420090038206441000.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione delle cartelle e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Si costituiva Controparte_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava l'avvenuta notifica delle cartelle e la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
Parte ricorrente propone opposizione per inesigibilità delle somme attesa la mancata notifica degli atti prodromici.
Relativamente alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come trattasi di vizio formale che doveva essere fatto valere nel termine di 20 giorni dalla notifica della intimazione oggi opposta e pertanto l'opposizione è tardiva ove si consideri che la notifica della comunicazione è del 5.10.2023 laddove il ricorso
è stato depositato in data 3.11.2023.
In ogni caso ha Controparte_3 dedotto e provato di aver notificato dette cartelle direttamente al destinatario.
Parte ricorrente eccepisce poi la prescrizione delle cartelle notificate rispettivamente il 2.4.2009,3.8.2009
w 16.9.2009.
Sussiste l'interesse della parte ricorrente a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Le SSUU con la sentenza n. 23397 del 2016 hanno risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sul punto chiarendo che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, CP_1 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto . CP_4
A fronte di tale censura Controparte_3
ha dedotto di aver notificato atti
[...] interruttivi ma il primo di tali atti , la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 03476201500003693000 risulta notificata il 10.8.2015 quando già era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Deve essere dichiarata la insussistenza dei crediti fatti valere con la intimazione di pagamento di cui sopra relativamente alle cartelle esattoriali di cui al ricorso, e quindi del diritto a procedere,per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite sostenute da parte opponente devono essere poste a carico del concessionario in base al principio di causalità che informa quello di soccombenza essendo la prescrizione maturata a cagione della sola sua inerzia( Cass 2570 del 2017) e si liquidano come in dispositivo.
Spese compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Dichiara l'insussistenza dei crediti fatti valere con la intimazione di pagamento relativamente alle cartelle di cui in ricorso per intervenuta prescrizione;
condanna al pagamento delle Controparte_2 spese di lite che liquida in € 844,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario con distrazione.Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Cosenza, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino