TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2308/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2308/2022 promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in CR NO (CR) Via Meazza 4/A, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Sinigaglia
( ) del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultima in MA, Via XX Settembre, 86;
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Controparte_1 C.F._3
NE (CR), Cascina Colombare 18/B;
(C.F. , nata a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._4
CR NO (CR), via Dosso di Sera 7;
(C.F./P. IVA ), , con Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
sede in Milano, Via Benigno Crespi n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. SILVANA SOFIA PIZZOCCARO ( ) CodiceFiscale_5
del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA (CR), Via Tensini n.12;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_2
adito, ogni contraria istanza rejetta, accogliere le seguenti domande: In via principale e Nel merito:
pagina 1 di 9 Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra per le lesioni subite dal sig. Parte_2
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i Parte_1
convenuti , e in solido tra loro al risarcimento Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di €. 57.329,75 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto , Controparte_4 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis: NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti della convenuta , in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto. Spese ed onorari di causa refusi”.
I convenuti e , pur ritualmente citati, non si sono costituiti in Controparte_1 Parte_2 giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16/3/2023.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
In data 15/5/2025, viste le note scritte di udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., dalla comunicazione della presente, per memorie conclusionali e repliche.
Le domande proposte da possono essere parzialmente accolte, per le ragioni che Parte_1
seguono.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tale disposizione stabilisce dunque una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale – ai fini di liberarsi totalmente dalla sua responsabilità – si trova onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Parallelamente, peraltro, tale presunzione di colpa non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S.
pagina 2 di 9 La giurisprudenza più recente della Suprema Corte, chiarendo appunto il rapporto tra la presunzione di colpa del conducente e la condotta eventualmente imprudente del pedone, ha statuito che “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3,
22/02/2017, n. 4551)”, tuttavia precisando come “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez.
3, 28/03/2022, n. 9856)” (così Cass. sent. n. 20140/2023; v. anche Cass. sent. n. 20792/2025).
In altre parole, per escludere la propria responsabilità, il conducente deve: a) dimostrare che la condotta del pedone sia stata del tutto imprevedibile ed anomala;
b) ancor prima, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che quindi, nonostante la condotta anomala del pedone, il prudente ed ineccepibile comportamento del conducente non avrebbe potuto comunque evitare l'investimento.
L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile, eccezionale ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ciò che si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo, purché il conducente dello stesso proceda regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, appare certamente dimostrata la condotta certamente imprudente del danneggiato, il quale si è immesso nella carreggiata senza notare il veicolo del danneggiante e senza dunque interrompere l'attraversamento, in un luogo ove non erano presenti strisce pedonali e ove peraltro la pagina 3 di 9 visuale del marciapiede e della pista ciclopedonale era offuscata dalla presenza di arbusti che crescevano nell'aiuola di separazione dalla carreggiata).
Sul punto, anche tralasciando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale rese da Pt_2
emerge come il si sia immesso nella carreggiata senza la dovuta accortezza: vedasi le
[...] Parte_1
dichiarazioni del teste , da cui emerge un comportamento sconsiderato del Testimone_1 pedone (“Si trovava sulla carreggiata a circa 40 cm di distanza dall'aiuola quando la macchina l'ha colpito con il fanale anteriore destro. Quando è stato colpito stava ancora camminando verso di me non si è fermato prima e io neanche ho avuto il tempo di fermarlo (…) appena mi ha visto lui ha attraversato”).
Tali dichiarazioni appaiono peraltro coerenti con quelle rese dal alle Forze dell'ordine Tes_1 nell'immediatezza del sinistro (“ conoscendomi, decideva quindi di venirmi incontro, Parte_1
nonostante io a chiari segni delle mani indicavo un pericolo, specificatamente un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto (da NO con direzione CR). Parte_1
presumibilmente non resosi conto del pericolo, e non capendo a cosa fossero riferiti i miei gesti, proseguiva nel venirmi incontro, occupando la carreggiata e venendo investito dalla Renault Clio”). ha anche aggiunto che “Il era coperto alla visuale dagli arbusti e non lo si poteva Tes_1 Parte_1 vedere dall'autovettura”.
Anche l'attore, in sede di interrogatorio formale, tra le altre dichiarazioni pro se che invece non hanno valore probatorio, ha ammesso in parte di aver iniziato ad attraversare la strada (“La macchina mi ha colpito alla gamba sinistra mentre ero appena fuori con il piede nella carreggiata ed il resto del corpo nell'aiuola che costeggia la pista ciclabile”). Non valgono peraltro a provare aclunchè le sue dichiarazioni rese in Prefettura diversi giorni dopo il sinistro, peraltro contrastanti anche con quanto contenuto nell'atto di citazione, in cui si legge che lo stesso “si accingeva ad attraversare la carreggiata”.
Viceversa, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni della teste , secondo cui Testimone_2
il pedone sarebbe rimasto fermo sul bordo della strada, quindi ancora non immesso nella carreggiata e dunque sull'aiuola di demarcazione della stessa, e non avrebbe dunque neppure iniziato l'attraversamento, mentre il veicolo della convenuta lo avrebbe colpito a seguito di una non meglio motivata sbandata.
Esse innanzitutto contraddicono pienamente le dichiarazioni del teste oculare pacifico, anche Tes_1
quelle rese immediatamente dopo il sinistro, e perfino le ammissioni dello stesso attore in sede di pagina 4 di 9 interrogatorio formale;
inoltre, provengono da un soggetto che nessuno dei presenti ha sul momento individuato sul luogo del sinistro, e che senza alcun motivo si sarebbe allontanato senza fornire la sua
(precisa) ricostruzione dei fatti alla polizia, salvo poi rispuntare tempo dopo a seguito di un annuncio sul giornale.
Pare potersi dubitare anche della sopravvenuta presenza sui luoghi dei figli dell'attore Parte_3
e la cui presenza è stata negata dal teste e che neppure sono stati
[...] Controparte_5 Tes_1
sentiti (né la loro presenza è stata accertata) dalle Forze dell'ordine (il teste ha meramente Tes_3
riferito che fosse uscito da lavoro intorno alle 9, ma non sa se effettivamente fosse Controparte_5
intervenuto sui luoghi). In ogni caso, essi – sul punto della effettiva presenza sui luoghi di
[...]
, anch'essa negata dal – hanno dato comunque dato riscontri molto vaghi: Controparte_6 Tes_1 avrebbe trovato sui luoghi solo “una signora bionda, un uomo e un altro signore” Controparte_5
(ossia la il e un uomo, e non una donna come la;
ha Pt_2 Tes_1 Tes_2 Parte_3
aggiunto la presenza del compagno della (non menzionato da alcun altro teste) e genericamente Pt_2 di “qualche altra persona che non conosco”.
In ogni caso, le dichiarazioni di appaiono anche inverosimili: se l'auto avesse colpito – Tes_2
sbandando – il pedone fermo “sul bordo della strada”, evidentemente la macchina della conducente avrebbe – per colpire il pedone - certamente impattato con l'aiuola suddetta, circostanza da cui sarebbero rimasti dei segni individuabili dalle Forze dell'ordine.
Infine, appare irrilevante la supposta ammissione di colpa della conducente che la stessa avrebbe riferito al figlio dell'attore (comunque coerente con quello che sarà di seguito osservato sulla condotta della conducente).
Da quanto emerso nel corso del presente procedimento, è dunque evidente (e ciò a prescindere dall'annullamento della sanzione amministrativa comminata dalla , annullamento Controparte_7
occorso per motivi formali con provvedimento che non si è spinto sino all'indagine sul fatto storico, su cui dunque non ha autorità di giudicato) la violazione dell'art. 190, commi 2 e 10, C.d.S. essendosi immesso sulla carreggiata senza l'attenzione necessaria ad evitare pericoli per sé e per gli altri e senza adottare la necessaria prudenza nell'attraversamento, considerando peraltro che trattavasi di un tratto privo di attraversamenti pedonali e che la sua figura non era ben visibile dai veicoli presenti sulla carreggiata e provenienti da NO (come quello condotto dalla convenuta) essendo parzialmente nascosta dagli arbusti presenti sull'aiuola che delimitava la carreggiata.
pagina 5 di 9 Tuttavia, ciò non può condurre ad una esclusione totale della responsabilità dei convenuti, dal momento che: 1) nel caso di specie, la condotta del pedone che si immetta nella carreggiata ancorchè senza prudenza, ancorchè in un tratto privo di attraversamenti pedonali, non integra il fatto “imprevedibile” ed eccezionale per l'automobilista; quest'ultimo, peraltro, avrebbe dovuto procedere con prudenza proprio in virtù della scarsa visibilità dell'attraversamento, ipotizzabile essendo presente accanto alla carreggiata una pista ciclopedonale;
2) in ogni caso, non risulta dimostrato che la conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare quella del rispetto del limite di velocità previsto su strada urbana (50 km/h), che avrebbe consentito di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto, come avrebbe, in particolare, richiesto la circostanza della scarsa visibilità dell'attraversamento, data la presenza degli arbusti sull'aiuola che separa la carreggiata dalla pista ciclopedonale.
Molteplici elementi permettono di ritenere la conducente dell'autovettura procedesse a velocità sostenuta o comunque superiore ai limiti di velocità.
Infatti, le Forze dell'ordine intervenute sul posto non hanno rinvenuto sull'asfalto tracce di frenata, per cui l'unica ed inefficace manovra posta in essere dal veicolo per evitare l'impatto col pedone risulta essere la sterzata a sinistra;
ancora, il teste ha riferito di aver visto il veicolo della conducente a Tes_1
circa 300 m di distanza dal punto di impatto, circostanza da cui consegue che viceversa il veicolo avrebbe dovuto accorgersi circa 300 metri prima della presenza del pedone sulla strada (aveva già percorso circa mezzo metro fuori dall'aiuola, in una strada comunque non larga) e della macchina ferma sul lato opposto e/o avrebbe comunque dovuto rallentare;
ne deriva che dunque il veicolo non poteva andare ad una velocità conforme allo stato dei luoghi (50 km/h), altrimenti avrebbe certamente avuto il tempo di rallentare e/o (oltre che di sterzare) di frenare. Il ridotto tempo tra la visibilità del pedone e l'impatto, tale da non consentire nemmeno istintivamente di frenare nel tratto rettilineo oggetto del sinistro, fa propendere per una velocità maggiore ai 50 km/h, dovendosi viceversa opinare comunque per una evidente distrazione della conducente (che per qualche ragione non stava guardando la strada), circostanza in ogni caso sempre sussumibile nella sua area di responsabilità.
In secondo luogo, la gravità delle lesioni riportate dal pedone appaiono incompatibili con un urto a bassa velocità.
Il teste sul punto, riferisce genericamente di una velocità “moderata” del veicolo, Tes_1
affermazione comunque compatibile con una velocità superiore (se pur non notevolmente) ai 50 km/h;
pagina 6 di 9 e ciò senza contare di quanto riferito dalla teste anche qualora attendibile, che parla di una Tes_2
velocità di circa 60/70 km/h.
Non è dunque risultato escluso che la velocità dell'autovettura condotta da possa avere Parte_2
avuto una qualsiasi incidenza sull'investimento del pedone, essendo la stessa risultata inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, dovendo invece ritenere verosimile che una velocità più moderata avrebbe reso possibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con il veicolo o comunque a ridurne l'esito dannoso (così come previsto dall'art. 141 C.d.s.)
In ogni caso, la già esaminata condotta oltremodo imprudente del danneggiato può e deve essere valorizzata ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il quale dispone che se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L'incidenza della condotta imprudente del danneggiato, come ampiamente suesaminata, e la sua conseguente responsabilità nella causazione del sinistro va individuata nella misura del 40%, dovendosi dunque diminuire del 40% il risarcimento dovuto dai convenuti.
Ai fini della quantificazione del danno, il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, il quale
(con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara, coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo) ha accertato che: “- Il sig. , in seguito Parte_1
al sinistro occorso in data 29/04/2021 riportava frattura pluriframmentaria tibia prossimale e testa del perone di sinistra, frattura composta dello zigomo destro e fratture costali multiple;
- tenuto conto delle caratteristiche delle lesioni e della loro evoluzione si è del parere che il danno biologico temporaneo totale sia delimitabile in giorni 25 (venticinque), quello parziale in giorni 60 (sessanta) al
75%, 30 (trenta) al 50% ed ulteriori 30 (trenta) giorni al 25%; - il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 16 % (sedici percento); - non sono state esposte spese mediche per il rimborso”.
Nessuna delle parti ha inviato osservazioni al consulente tecnico d'ufficio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che le c.d. Tabelle di Milano rappresentano un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso, per cui la mancata adozione da parte del giudice di merito delle mentovate tabelle in favore di altre integra una violazione di norma di diritto censurabile con il ricorso per cassazione (Cass. n. 12408/2011).
pagina 7 di 9 Di conseguenza, il danno biologico permanente “base”, calcolato sulla base dei criteri di cui alle
Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione (versione 2024), sulla base dell'età del danneggiato al momento del fatto dannoso (21 anni) ammonta ad euro 30.910,00.
Parte attrice ha peraltro dimostrato una personalizzazione del danno, attraverso la prova che le sue abitudini di vita ed il suo umore sono mutati in negativo a seguito dell'incidente per cui è causa (v. dichiarazioni testimoniali dei figli e ); va tuttavia considerata Controparte_5 Parte_3 anche l'età molto avanzata dell'attore, che in parte giustifica la sua progressiva perdita di “vitalità” ed energia, per cui merita di essere riconosciuta una personalizzazione del 15%, per un totale risarcibile a titolo di danno biologico permanente di euro 35.546,50.
Il danno biologico temporaneo, nelle componenti temporali accertate dal CTU, va liquidato invece in euro 10.637,50.
Come detto, tali somme vanno ridotte del 40% in ragione della condotta colposa del danneggiato, per cui, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 27.710,40.
Sulle somme suddette (debito di valore), rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono infatti dovuti interessi nella misura legale dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella misura legale dal giorno della pubblicazione della sentenza (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, seppure vanno calcolate, come in dispositivo e secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., in relazione alla posta risarcitoria effettivamente riconosciuta.
Gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno posti definitivamente a carico di parte attrice per il 60% e di parte convenuta per il residuo 40%, in virtù dell'accertata responsabilità ex art. 1227 c.c. del danneggiato.
In ragione delle dichiarazioni contraddittorie rese dai testi esaminati, per dovere d'ufficio si dispone infine la trasmissione di copia degli atti del presente fascicolo alla locale Procura della Repubblica, al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per il delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2308/2022 R.G., così dispone:
pagina 8 di 9 In parziale accoglimento delle domande proposte da , NN i convenuti, in Parte_1 solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 27.710,40 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
NN i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 786,00 per spese vive (CU e marca da bollo), ed in euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice per il 60% e di parte convenuta per il residuo 40%.
DISPONE la trasmissione di copia degli atti del presente fascicolo alla locale Procura della Repubblica, al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per il delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2308/2022 promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1 in CR NO (CR) Via Meazza 4/A, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Sinigaglia
( ) del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultima in MA, Via XX Settembre, 86;
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Controparte_1 C.F._3
NE (CR), Cascina Colombare 18/B;
(C.F. , nata a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._4
CR NO (CR), via Dosso di Sera 7;
(C.F./P. IVA ), , con Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
sede in Milano, Via Benigno Crespi n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall'Avv. SILVANA SOFIA PIZZOCCARO ( ) CodiceFiscale_5
del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA (CR), Via Tensini n.12;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_2
adito, ogni contraria istanza rejetta, accogliere le seguenti domande: In via principale e Nel merito:
pagina 1 di 9 Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra per le lesioni subite dal sig. Parte_2
a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i Parte_1
convenuti , e in solido tra loro al risarcimento Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di €. 57.329,75 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto , Controparte_4 chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, contrariis rejectis: NEL MERITO: - Rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti della convenuta , in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto. Spese ed onorari di causa refusi”.
I convenuti e , pur ritualmente citati, non si sono costituiti in Controparte_1 Parte_2 giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16/3/2023.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
In data 15/5/2025, viste le note scritte di udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., dalla comunicazione della presente, per memorie conclusionali e repliche.
Le domande proposte da possono essere parzialmente accolte, per le ragioni che Parte_1
seguono.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tale disposizione stabilisce dunque una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale – ai fini di liberarsi totalmente dalla sua responsabilità – si trova onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Parallelamente, peraltro, tale presunzione di colpa non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S.
pagina 2 di 9 La giurisprudenza più recente della Suprema Corte, chiarendo appunto il rapporto tra la presunzione di colpa del conducente e la condotta eventualmente imprudente del pedone, ha statuito che “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3,
22/02/2017, n. 4551)”, tuttavia precisando come “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez.
3, 28/03/2022, n. 9856)” (così Cass. sent. n. 20140/2023; v. anche Cass. sent. n. 20792/2025).
In altre parole, per escludere la propria responsabilità, il conducente deve: a) dimostrare che la condotta del pedone sia stata del tutto imprevedibile ed anomala;
b) ancor prima, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che quindi, nonostante la condotta anomala del pedone, il prudente ed ineccepibile comportamento del conducente non avrebbe potuto comunque evitare l'investimento.
L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile, eccezionale ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ciò che si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo, purché il conducente dello stesso proceda regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, appare certamente dimostrata la condotta certamente imprudente del danneggiato, il quale si è immesso nella carreggiata senza notare il veicolo del danneggiante e senza dunque interrompere l'attraversamento, in un luogo ove non erano presenti strisce pedonali e ove peraltro la pagina 3 di 9 visuale del marciapiede e della pista ciclopedonale era offuscata dalla presenza di arbusti che crescevano nell'aiuola di separazione dalla carreggiata).
Sul punto, anche tralasciando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale rese da Pt_2
emerge come il si sia immesso nella carreggiata senza la dovuta accortezza: vedasi le
[...] Parte_1
dichiarazioni del teste , da cui emerge un comportamento sconsiderato del Testimone_1 pedone (“Si trovava sulla carreggiata a circa 40 cm di distanza dall'aiuola quando la macchina l'ha colpito con il fanale anteriore destro. Quando è stato colpito stava ancora camminando verso di me non si è fermato prima e io neanche ho avuto il tempo di fermarlo (…) appena mi ha visto lui ha attraversato”).
Tali dichiarazioni appaiono peraltro coerenti con quelle rese dal alle Forze dell'ordine Tes_1 nell'immediatezza del sinistro (“ conoscendomi, decideva quindi di venirmi incontro, Parte_1
nonostante io a chiari segni delle mani indicavo un pericolo, specificatamente un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto (da NO con direzione CR). Parte_1
presumibilmente non resosi conto del pericolo, e non capendo a cosa fossero riferiti i miei gesti, proseguiva nel venirmi incontro, occupando la carreggiata e venendo investito dalla Renault Clio”). ha anche aggiunto che “Il era coperto alla visuale dagli arbusti e non lo si poteva Tes_1 Parte_1 vedere dall'autovettura”.
Anche l'attore, in sede di interrogatorio formale, tra le altre dichiarazioni pro se che invece non hanno valore probatorio, ha ammesso in parte di aver iniziato ad attraversare la strada (“La macchina mi ha colpito alla gamba sinistra mentre ero appena fuori con il piede nella carreggiata ed il resto del corpo nell'aiuola che costeggia la pista ciclabile”). Non valgono peraltro a provare aclunchè le sue dichiarazioni rese in Prefettura diversi giorni dopo il sinistro, peraltro contrastanti anche con quanto contenuto nell'atto di citazione, in cui si legge che lo stesso “si accingeva ad attraversare la carreggiata”.
Viceversa, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni della teste , secondo cui Testimone_2
il pedone sarebbe rimasto fermo sul bordo della strada, quindi ancora non immesso nella carreggiata e dunque sull'aiuola di demarcazione della stessa, e non avrebbe dunque neppure iniziato l'attraversamento, mentre il veicolo della convenuta lo avrebbe colpito a seguito di una non meglio motivata sbandata.
Esse innanzitutto contraddicono pienamente le dichiarazioni del teste oculare pacifico, anche Tes_1
quelle rese immediatamente dopo il sinistro, e perfino le ammissioni dello stesso attore in sede di pagina 4 di 9 interrogatorio formale;
inoltre, provengono da un soggetto che nessuno dei presenti ha sul momento individuato sul luogo del sinistro, e che senza alcun motivo si sarebbe allontanato senza fornire la sua
(precisa) ricostruzione dei fatti alla polizia, salvo poi rispuntare tempo dopo a seguito di un annuncio sul giornale.
Pare potersi dubitare anche della sopravvenuta presenza sui luoghi dei figli dell'attore Parte_3
e la cui presenza è stata negata dal teste e che neppure sono stati
[...] Controparte_5 Tes_1
sentiti (né la loro presenza è stata accertata) dalle Forze dell'ordine (il teste ha meramente Tes_3
riferito che fosse uscito da lavoro intorno alle 9, ma non sa se effettivamente fosse Controparte_5
intervenuto sui luoghi). In ogni caso, essi – sul punto della effettiva presenza sui luoghi di
[...]
, anch'essa negata dal – hanno dato comunque dato riscontri molto vaghi: Controparte_6 Tes_1 avrebbe trovato sui luoghi solo “una signora bionda, un uomo e un altro signore” Controparte_5
(ossia la il e un uomo, e non una donna come la;
ha Pt_2 Tes_1 Tes_2 Parte_3
aggiunto la presenza del compagno della (non menzionato da alcun altro teste) e genericamente Pt_2 di “qualche altra persona che non conosco”.
In ogni caso, le dichiarazioni di appaiono anche inverosimili: se l'auto avesse colpito – Tes_2
sbandando – il pedone fermo “sul bordo della strada”, evidentemente la macchina della conducente avrebbe – per colpire il pedone - certamente impattato con l'aiuola suddetta, circostanza da cui sarebbero rimasti dei segni individuabili dalle Forze dell'ordine.
Infine, appare irrilevante la supposta ammissione di colpa della conducente che la stessa avrebbe riferito al figlio dell'attore (comunque coerente con quello che sarà di seguito osservato sulla condotta della conducente).
Da quanto emerso nel corso del presente procedimento, è dunque evidente (e ciò a prescindere dall'annullamento della sanzione amministrativa comminata dalla , annullamento Controparte_7
occorso per motivi formali con provvedimento che non si è spinto sino all'indagine sul fatto storico, su cui dunque non ha autorità di giudicato) la violazione dell'art. 190, commi 2 e 10, C.d.S. essendosi immesso sulla carreggiata senza l'attenzione necessaria ad evitare pericoli per sé e per gli altri e senza adottare la necessaria prudenza nell'attraversamento, considerando peraltro che trattavasi di un tratto privo di attraversamenti pedonali e che la sua figura non era ben visibile dai veicoli presenti sulla carreggiata e provenienti da NO (come quello condotto dalla convenuta) essendo parzialmente nascosta dagli arbusti presenti sull'aiuola che delimitava la carreggiata.
pagina 5 di 9 Tuttavia, ciò non può condurre ad una esclusione totale della responsabilità dei convenuti, dal momento che: 1) nel caso di specie, la condotta del pedone che si immetta nella carreggiata ancorchè senza prudenza, ancorchè in un tratto privo di attraversamenti pedonali, non integra il fatto “imprevedibile” ed eccezionale per l'automobilista; quest'ultimo, peraltro, avrebbe dovuto procedere con prudenza proprio in virtù della scarsa visibilità dell'attraversamento, ipotizzabile essendo presente accanto alla carreggiata una pista ciclopedonale;
2) in ogni caso, non risulta dimostrato che la conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare quella del rispetto del limite di velocità previsto su strada urbana (50 km/h), che avrebbe consentito di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto, come avrebbe, in particolare, richiesto la circostanza della scarsa visibilità dell'attraversamento, data la presenza degli arbusti sull'aiuola che separa la carreggiata dalla pista ciclopedonale.
Molteplici elementi permettono di ritenere la conducente dell'autovettura procedesse a velocità sostenuta o comunque superiore ai limiti di velocità.
Infatti, le Forze dell'ordine intervenute sul posto non hanno rinvenuto sull'asfalto tracce di frenata, per cui l'unica ed inefficace manovra posta in essere dal veicolo per evitare l'impatto col pedone risulta essere la sterzata a sinistra;
ancora, il teste ha riferito di aver visto il veicolo della conducente a Tes_1
circa 300 m di distanza dal punto di impatto, circostanza da cui consegue che viceversa il veicolo avrebbe dovuto accorgersi circa 300 metri prima della presenza del pedone sulla strada (aveva già percorso circa mezzo metro fuori dall'aiuola, in una strada comunque non larga) e della macchina ferma sul lato opposto e/o avrebbe comunque dovuto rallentare;
ne deriva che dunque il veicolo non poteva andare ad una velocità conforme allo stato dei luoghi (50 km/h), altrimenti avrebbe certamente avuto il tempo di rallentare e/o (oltre che di sterzare) di frenare. Il ridotto tempo tra la visibilità del pedone e l'impatto, tale da non consentire nemmeno istintivamente di frenare nel tratto rettilineo oggetto del sinistro, fa propendere per una velocità maggiore ai 50 km/h, dovendosi viceversa opinare comunque per una evidente distrazione della conducente (che per qualche ragione non stava guardando la strada), circostanza in ogni caso sempre sussumibile nella sua area di responsabilità.
In secondo luogo, la gravità delle lesioni riportate dal pedone appaiono incompatibili con un urto a bassa velocità.
Il teste sul punto, riferisce genericamente di una velocità “moderata” del veicolo, Tes_1
affermazione comunque compatibile con una velocità superiore (se pur non notevolmente) ai 50 km/h;
pagina 6 di 9 e ciò senza contare di quanto riferito dalla teste anche qualora attendibile, che parla di una Tes_2
velocità di circa 60/70 km/h.
Non è dunque risultato escluso che la velocità dell'autovettura condotta da possa avere Parte_2
avuto una qualsiasi incidenza sull'investimento del pedone, essendo la stessa risultata inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, dovendo invece ritenere verosimile che una velocità più moderata avrebbe reso possibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con il veicolo o comunque a ridurne l'esito dannoso (così come previsto dall'art. 141 C.d.s.)
In ogni caso, la già esaminata condotta oltremodo imprudente del danneggiato può e deve essere valorizzata ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il quale dispone che se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L'incidenza della condotta imprudente del danneggiato, come ampiamente suesaminata, e la sua conseguente responsabilità nella causazione del sinistro va individuata nella misura del 40%, dovendosi dunque diminuire del 40% il risarcimento dovuto dai convenuti.
Ai fini della quantificazione del danno, il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, il quale
(con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara, coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo) ha accertato che: “- Il sig. , in seguito Parte_1
al sinistro occorso in data 29/04/2021 riportava frattura pluriframmentaria tibia prossimale e testa del perone di sinistra, frattura composta dello zigomo destro e fratture costali multiple;
- tenuto conto delle caratteristiche delle lesioni e della loro evoluzione si è del parere che il danno biologico temporaneo totale sia delimitabile in giorni 25 (venticinque), quello parziale in giorni 60 (sessanta) al
75%, 30 (trenta) al 50% ed ulteriori 30 (trenta) giorni al 25%; - il danno biologico permanente è quantificabile nella misura del 16 % (sedici percento); - non sono state esposte spese mediche per il rimborso”.
Nessuna delle parti ha inviato osservazioni al consulente tecnico d'ufficio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che le c.d. Tabelle di Milano rappresentano un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso, per cui la mancata adozione da parte del giudice di merito delle mentovate tabelle in favore di altre integra una violazione di norma di diritto censurabile con il ricorso per cassazione (Cass. n. 12408/2011).
pagina 7 di 9 Di conseguenza, il danno biologico permanente “base”, calcolato sulla base dei criteri di cui alle
Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione (versione 2024), sulla base dell'età del danneggiato al momento del fatto dannoso (21 anni) ammonta ad euro 30.910,00.
Parte attrice ha peraltro dimostrato una personalizzazione del danno, attraverso la prova che le sue abitudini di vita ed il suo umore sono mutati in negativo a seguito dell'incidente per cui è causa (v. dichiarazioni testimoniali dei figli e ); va tuttavia considerata Controparte_5 Parte_3 anche l'età molto avanzata dell'attore, che in parte giustifica la sua progressiva perdita di “vitalità” ed energia, per cui merita di essere riconosciuta una personalizzazione del 15%, per un totale risarcibile a titolo di danno biologico permanente di euro 35.546,50.
Il danno biologico temporaneo, nelle componenti temporali accertate dal CTU, va liquidato invece in euro 10.637,50.
Come detto, tali somme vanno ridotte del 40% in ragione della condotta colposa del danneggiato, per cui, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 27.710,40.
Sulle somme suddette (debito di valore), rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono infatti dovuti interessi nella misura legale dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella misura legale dal giorno della pubblicazione della sentenza (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, seppure vanno calcolate, come in dispositivo e secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., in relazione alla posta risarcitoria effettivamente riconosciuta.
Gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno posti definitivamente a carico di parte attrice per il 60% e di parte convenuta per il residuo 40%, in virtù dell'accertata responsabilità ex art. 1227 c.c. del danneggiato.
In ragione delle dichiarazioni contraddittorie rese dai testi esaminati, per dovere d'ufficio si dispone infine la trasmissione di copia degli atti del presente fascicolo alla locale Procura della Repubblica, al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per il delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2308/2022 R.G., così dispone:
pagina 8 di 9 In parziale accoglimento delle domande proposte da , NN i convenuti, in Parte_1 solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 27.710,40 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
NN i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 786,00 per spese vive (CU e marca da bollo), ed in euro 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice per il 60% e di parte convenuta per il residuo 40%.
DISPONE la trasmissione di copia degli atti del presente fascicolo alla locale Procura della Repubblica, al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per il delitto di falsa testimonianza ex art. 372 c.p.
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9