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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1211/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Caggiano, alla via Mattina, n. 45, cod. fisc. C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
45, cod. fisc. , , nato a [...] C.F._2 Parte_3 il 21 luglio 1987, residente in [...], cod. fisc.
, nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_4 residente in [...], cod. fisc. C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. Gianfranco Mobilio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Cantarella, n. 7; attori in riassunzione
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gatta, n. 10, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._5 in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Antonio Turco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni, alla via Europa, n. 25; convenuto in riassunzione 1 AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli attori in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “◙ in via principale emettere sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., in danno del sig.
accertato e dichiarato l'inadempimento, in ordine alle obbligazioni Controparte_1 assunte nei confronti degli odierni appellanti (punti 3, 5, 6 e 7 del ricorso per separazione consensuale, depositato il 02/03/2006, trasfuse nell'intervenuta omologazione della separazione dei coniugi del 18/01/2006), e trasferire la titolarità del patrimonio della famiglia , in danno di , nato a [...] il CP_2 Controparte_1
19/03/1955 (cod. fisc. ) e di (nata a CodiceFiscale_6 Parte_1
Rotonda il 14/01/1954 (cod. fisc.: ) e in favore di CodiceFiscale_7 Parte_2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ),
[...] CodiceFiscale_8 [...]
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_3 CodiceFiscale_9
(nato a [...] il [...] codice fiscale: ), la Parte_4 CodiceFiscale_10 nuda proprietà, con usufrutto a favore della sig.ra , i seguenti Parte_1 beni immobili: a) casa coniugale costituita dal fabbricato sito in Caggiano (SA) alla
Contrada Mattina, composto da una abitazione di vani 15, tra piano terra e primo piano, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Caggiano (SA), cat. A/7, cl. 1, (SA) al foglio
29, part. n. 713, sup. cat. 216, rendita € 1.471,90 (cfr. allegati estremi della concessione edilizia prot. n. 1746 del 24/04/1985, pratica edilizia n. 40, anno 1984, e n. 60/91 Pratica edilizia n. 88/91, prot. n. 5091, del 13/11/1991, rilasciata dal Comune di Caggiano (cfr. all.) corredata di approvazione di variante in corso d'opera n. 5819, del 4/10/1988 rilasciata dal Comune di Caggiano (cfr. all.) e istanza di concessione edilizia in sanatoria del 28/02/1995 (cfr. all.) ed estremi della concessione edilizia in sanatoria n. 56/724, del
3/08/2002, pratica sanatoria edilizia n. 61/724, ai sensi della legge 23/12/1994 n. 724 e segg. mod. (cfr. all.); b) terreno annesso alla casa coniugale costituito dalle particelle: - terreno in Caggiano, località Salvitalia, riportato in Catasto dei Terreni di Caggiano al foglio 29, particella n. 215, uliveto, classe 2, are 14,85, Reddito Dominicale € 5,37,
Reddito Agrario € 4,22 (cfr. all.); - terreno in Caggiano c.da Mattina, al foglio 29, particella n. 709, sem. di cl. 4, are 5,74, Reddito Dominicale € 0,53, Reddito Agrario €
1,04 (cfr. all.); - terreno in Caggiano, c.da Mattina al foglio 29, particella 710, sem. di cl.
4, are 6.92, reddito Dominicale € 0,64, Reddito Agrario € 1,25 (cfr. all.); - terreno in
Caggiano c.da Mattina, foglio 29, particella 711, sem. di cl. 4, are 3.34, Reddito 2 € 0,31, Reddito Agrario € 0,60 (cfr. all.); - terreno in Caggiano c.da Mattina Per_1 al foglio 29, particella hn. 59, vigneto, di cl. 2, are 6.70, Reddito Dominicale 6,06,
Reddit6o Agrario € 4,33 (cfr. all.); - trasferire in danno di e a favore dei Controparte_1 figli: e (così come già identificati in atti), la Pt_2 Parte_3 Parte_4 nuda proprietà livellaria del terreno sito in LE, località Cappellone o ZO ER
(già gravato di diritto di usufrutto a favore di , nato a [...] il giorno Parte_3
11/06/1924 (padre del sig. , riportato in Catasto dei Terreni di LE Controparte_1 identificato catastalmente al foglio 10, particella n. 50, seminativo arboreo, cl. 4 are 24,09, reddito dominicale € 11,20, reddito agrario € 6,22 (cfr. all.); - trasferire in danno del convenuto sig. socio accomandante, con quota pari al 50% dell'intero Controparte_1 capitale sociale, valore nominale € 2.600,00 nella società in accomandita semplice denominata: (repertorio TE economico amministrativo 228468, sede in Polla, iscritto nel registro delle imprese di
Salerno con il numero di P. IVA. ), ed in favore dei sigg. , P.IVA_1 Parte_2
e (come già identificati), anche in virtù Parte_3 Parte_4 dell'ampio e reciproco consenso rilasciato tra i soci nell'ipotesi di cessione della propria quota sociale in tutto o in parte in favore dei figli o del coniuge (cfr. all. n. 13, scrittura privata del 30.12.2002, punto n. 2), il 25% pro indiviso della quota sociale nei limiti della frazione di quota ideale di spettanza a ciascuno di loro;
◙ in conseguenza di tanto ordinare al Giudice del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno di espletare le formalità di rito di pubblicità notizia del trasferimento della quota sociale del 25% ai fini della esatta individuazione dei nominativi all'interno della compagine sociale
[...] con esonero da ogni responsabilità; TE ordinare, altresì, alla Agenzia delle Entrate, Servizio pubblicità immobiliari, di competenza le annotazioni e trascrizioni di rito, con esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in quanto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio dei coniugi , con esonero da ogni responsabilità per il Persona_2
Conservatore; ◙ condannare il convenuto alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di tutte e quattro le fasi del presente giudizio comprensivi di contributi unificati versati, valutando la ricorrenza delle ipotesi per l'applicazione dell'art. 96, III comma,
c.p.c. in ragione della particolarità della vicenda in esame e del ritardo nell'adempimento di una obbligazione assunta in sede giudiziaria”; per il convenuto in riassunzione (come da memoria difensiva di costituzione) – “chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Salerno voglia procedere ad ulteriori accertamenti di
3 fatto come sollevati nel presente atto ai punti I), II) e III) e, comunque, rigettare il suddetto ricorso in appello e condannare i sigg.ri , Parte_1 Parte_3
e alle spese del presente giudizio, con attribuzione. In Parte_2 Parte_4 subordine, in caso di accoglimento del ricorso, compensare integralmente le spese per i rispettivi gradi di giudizio, la rilevante questione di diritto decisa dalla Suprema Corte di
Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 447/2011, il Tribunale di Sala Consilina, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore nonché da e Parte_4 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato a il 2 maggio 2007, così
[...] Controparte_1 provvedeva: 1) rigettava la domanda con la quale gli attori, in ragione del mancato adempimento, da parte del convenuto, coniuge della e padre di Pt_1 Pt_2
e delle obbligazioni cristallizzate nel verbale di separazione Parte_3 Pt_4 consensuale del 21 dicembre 2005 e recepite nel decreto di omologazione del Tribunale di Sala Consilina del 18/19 gennaio 2006, avevano chiesto il trasferimento, in favore dei tre MA, per la nuda proprietà, degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Caggiano al foglio 29, particella 713, categoria A/7, classe 1, vani 15, nel catasto terreni del Comune di Caggiano al foglio 29, particelle 215, 709, 710, 711, 59, e nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, nonché del 25% delle quote dello
, delle quali il TE CP_1 era titolare, ritenendo che l'accordo intercorso tra i coniugi, sebbene astrattamente eseguibile ex art. 2932 cod. civ., non consentisse, in concreto, l'esatta identificazione dei beni oggetto di alienazione;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Con sentenza n. 718/2017, questa Corte rigettava l'appello proposto dalla nonché Pt_1 da e compensando integralmente tra le parti Parte_2 Parte_3 Pt_4 anche le spese del secondo grado del giudizio.
Con ordinanza n. 22559/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale la e i MA avevano lamentato, ai sensi dell'art. Pt_1 CP_1
360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la Corte
d'Appello rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio i beni indicati nell'accordo di separazione erano pienamente identificabili, sicché l'oggetto dell'obbligazione assunta dal loro congiunto non era indeterminabile;
2) accoglieva il terzo motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata, a norma dell'art. 360, comma 1, 4 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1346, 1418 e 1367 cod. civ., per avere il giudice di secondo grado dichiarato l'indeterminabilità dell'oggetto delle pattuizioni intercorse tra i coniugi, senza considerare il principio di conservazione degli effetti del negozio giuridico;
3) dichiarava assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale era stata eccepita, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per carenza o inadeguatezza della motivazione;
4) dichiarava parimenti assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale la e i figli avevano denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma Pt_1
1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1322 e 2932 cod. civ., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l'accorso sottoscritto dai coniugi in sede di separazione, integrando un contratto atipico, non fosse suscettibile di esecuzione in forma specifica, pur rilevando l'inesattezza di tale statuizione;
5) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17 novembre 2023, la e i Pt_1 MA introducevano il giudizio di rinvio onde ottenere, sulla base del decisum CP_1 della Corte di Cassazione, il trasferimento, in favore di questi ultimi, degli immobili e delle quote societarie indicati nell'accordo di separazione dei coniugi omologato dal
Tribunale di Sala Consilina con decreto del 18 gennaio 2006.
Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 7 marzo 2024, Controparte_1 assumeva che: - il verbale di separazione consensuale del 21 dicembre 2005 non costituiva un valido titolo per la trascrizione, a norma dell'art. 2657 cod. civ., non contenendo la specifica identificazione dei beni immobili e delle quote societarie da trasferire;
- in ogni caso, le parti non avevano prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985; - invero, nel caso di specie, difettavano, ai fini dell'art. 2932 cod. civ., tra l'altro, le dichiarazioni concernenti la conformità allo stato di fatto dei cespiti dei dati catastali e delle planimetrie nonché la corrispondenza dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, l'attestazione di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale;
- pertanto, la domanda proposta dagli attori doveva essere dichiarata improcedibile;
- gli attori non avevano depositato in giudizio le dichiarazioni di cui all'art. 40, comma 2, legge n. 47/1985; - inoltre, l'accordo di cui veniva richiesta l'esecuzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. non aveva una funzione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, avendo il convenuto provveduto al regolare mantenimento dei figli;
- l'improcedibilità della domanda derivava anche dalla
5 stipulazione dell'atto pubblico per notaio da Salerno del 9 luglio 2020, rep. n. Per_3
76600, con il quale la aveva donato ai figli la nuda proprietà degli immobili Pt_1 controversi, riservandosene l'usufrutto.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
28 febbraio 2025 e comunicata il 6 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche
6 indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle
7 precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 22559/2023, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla e dai Pt_1 MA , osservava che “il giudice di secondo grado non ha tenuto conto che, nel CP_1 caso di specie, il giudizio di separazione personale dei coniugi era stato introdotto, in forma giudiziale, dalla sola , con ricorso datato 19.4.2005, e Parte_1 solo successivamente, dopo la costituzione del formalizzata con Controparte_1 memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale depositata il 22.6.2005, era stato trasformato in ricorso consensuale, con atto a firma congiunta di ambo i coniugi depositato in cancelleria in data 2.3.2006. La Corte di Appello ha esaminato soltanto
l'ultimo atto della richiamata sequela processuale, senza considerare tuttavia che nel ricorso introduttivo, depositato dalla , erano stati indicati i riferimenti catastali Pt_1 identificativi degli immobili in comproprietà tra i due coniugi (cfr. pag. 2 del ricorso del
19.4.2005) e che anche nella memoria difensiva del erano contenuti i predetti CP_1 riferimenti (cfr. pag. 2 della stessa). L'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui le clausole contenute nel verbale di separazione consensuale non conterrebbero alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, è dunque erronea, e non tiene conto del fatto, da ritenere dirimente, che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, che introdotto in forma giudiziale e trasformato successivamente in forma consensuale, non va esaminato soltanto il contenuto dell'atto
8 conclusivo del giudizio, ma anche quello degli atti difensivi delle due parti, sicché si rendeva “necessario nuovo esame”.
La Corte di Cassazione, inoltre, nel dichiarare assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale era stata censurata la violazione degli artt. 1322 e 2932 cod. civ., rilevava
“l'erroneità della statuizione, contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, secondo cui gli accordi di separazione, in quanto configurabili come contratto atipico a contenuto obbligatorio, non sarebbero suscettibili di ricevere tutela nelle forme dell'art. 2932 c.c.”, atteso che, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 c.c. e 4 e 6 della legge n. 898 del
1970, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio- compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento – che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva – ma nell'accordo che l'ha estinta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006, Rv. 594127; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013, Rv. 627773 e Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005, Rv. 583543)”, statuendo che “il giudice del rinvio, nel riesaminare la fattispecie, dovrà conformarsi al principio di diritto appena esposto, poiché l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno
9 dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni”.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, alla luce del decisum della Cassazione, se, riconosciuta la proponibilità dell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. nell'ipotesi in cui l'obbligo a contrarre assunto da uno dei coniugi nell'ambito di un accordo di separazione resti inadempiuto ed accertata l'indicazione, nel ricorso spiegato dalla ai sensi degli artt. 706 c.p.c. e 151 cod. civ. il 22 aprile Pt_1
2005, dei dati di identificazione catastale degli immobili in contestazione, la domanda proposta dagli attori con l'atto di citazione notificato il 2 maggio 2007 sia meritevole di accoglimento, non essendo configurabile, ad onta di quanto eccepito dal , alcuna CP_1 fattispecie di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la stipulazione dell'atto pubblico per notaio da Salerno del 9 luglio Per_3
2020, rep. n. 76600, con il quale la ha donato ai figli la nuda proprietà degli Pt_1 immobili controversi, riservandosene l'usufrutto, non determina la sopravvenuta caducazione dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia, per essere tale negozio giuridico stato impugnato dal dinnanzi al Tribunale di CP_1
Lagonegro, che, come concordemente riconosciuto dagli attori e dal convenuto, ha sospeso il relativo giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del presente.
Ciò posto, la domanda è improcedibile nella parte in cui viene invocato il trasferimento, in favore di e con riserva dell'usufrutto alla Parte_2 Parte_3 Pt_4 madre, della nuda proprietà del fabbricato per civile abitazione e del fondo di pertinenza censiti nel catasto urbano del Comune di Caggiano al foglio 29, particella 713, e nel catasto terreni al foglio 29, particelle 215, 709, 710, 711, 59 (beni appartenenti, in ragione di 1/2 ciascuno, a e a , e fondata laddove Controparte_1 Parte_5 viene richiesta, sempre a beneficio dei tre MA, una pronuncia traslativa della nuda proprietà del suolo riportato nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50 (cespite appartenente a , e del 25% delle quote delle quali Controparte_1 il padre è titolare nello “ . TE
Ed infatti, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale “oggettiva” prevista dall'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985 costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda qualora la presenza delle indicazioni catastali difetti al momento della decisione.
10 Di contro, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della conformità catastale
“soggettiva”, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, giacché tale corrispondenza non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva del trasferimento del fabbricato, a norma dell'art. 2932 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 giugno 2020, n.
12654; Cass. ord. 5 novembre 2021, n. 32267; Cass. ord. 30 ottobre 2024, n. 28009).
Peraltro, le indicazioni relative alla conformità catastale “oggettiva”, vale a dire, oltre all'identificazione catastale dei beni, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, previste dall'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare devono sempre sussistere anche nei giudizi, come quello in esame, instaurati ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. prima dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa (cfr.
Cass. 29 settembre 2020, n. 20526).
Non avendo la e i figli giammai prodotto nel corso del giudizio, neanche in sede Pt_1 di rinvio, soprattutto all'esito dell'eccezione sollevata dal nella memoria di CP_1 costituzione, la dichiarazione degli intestatari del fabbricato abitativo contraddistinto nel catasto urbano del Comune di Caggiano al foglio 29, particella 713, in ordine alla conformità del suo stato di fatto ai dati e alle planimetrie catastali o, in via sostitutiva,
l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, la Corte non può pronunciare il trasferimento di tale cespite, non ricorrendo una delle condizioni dell'azione di cui all'art. 2932 cod. civ..
Né il trasferimento può essere disposto limitatamente al suolo censito nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 29, particelle 215, 709, 710, 711, 59, costituendo tale fondo una mera pertinenza del fabbricato per civile abitazione, con il quale integra un unitario compendio immobiliare, non suscettibile di alienazione frazionata in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà delle parti.
Di contro, la pronuncia traslativa può essere emanata per il diritto di nuda proprietà del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, avendo la allegato alla memoria di replica depositata il 26 maggio 2025 la Pt_1 dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, che, non diversamente dalla dichiarazione degli estremi del permesso a costruire o del permesso a costruire in sanatoria di cui agli artt. 40, comma 2, legge n. 47/1985 e 46, comma 2, D.P.R. n. 380/2001
11 e dall'attestazione della conformità catastale “oggettiva” prevista dall'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985, costituisce una delle condizioni dell'azione di esecuzione in forma specifica disciplinata dall'art. 2932 cod. civ., sicché la sua produzione, sottratta al regime delle preclusioni assertive ed istruttorie, può avvenire in qualsiasi momento del giudizio, purché prima della relativa decisione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 14 giugno 2019, n. 16068;
Cass. ord. 28 agosto 2020, n. 18043; Cass. ord. 19 settembre 2022, n. 27339).
Parimenti, può essere disposto il trasferimento del 25%, pari ad euro 1.300,00, delle quote societarie che il detiene, nella misura del 50% del capitale di euro 5.200,00, e, CP_1 dunque, per un valore di euro 2.600,00, nello TE
, con sede legale in Polla, alla via della Stazione, n. 43, iscritta nella
[...] sezione ordinaria del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Salerno il 19 febbraio 1996
e con il n. 228468 di r.e.a. l'8 maggio 1989, cod. fisc. , avendo gli attori P.IVA_1 depositato in giudizio anche la scrittura privata del 30 dicembre 2002, con la quale gli altri soci prestavano il consenso alla futura cessione delle partecipazioni in oggetto in favore della coniuge o dei figli, a norma dell'art. 2322, comma 2, cod. civ..
In definitiva, la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., Parte_3 Parte_4
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo traslativo assunto da in sede Controparte_1 di separazione consensuale può essere accolta limitatamente alla nuda proprietà del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, qualità seminativo arboreo, classe 4, are 24.09, reddito dominicale € 11,20, reddito agrario € 6,22, per un valore di euro 1.120,00, e al 25%, pari ad euro 1.300,00, delle quote di partecipazione al capitale dello TE
, dovendo essere dichiarata improcedibile con riferimento al fabbricato per civile
[...] abitazione e al suolo di pertinenza siti nel Comune di Caggiano.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
12 In tale prospettiva, l'accoglimento della domanda proposta dalla e dai MA Pt_1
soltanto in relazione ai capi con i quali è stato chiesto il trasferimento della nuda CP_1 proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, e del 25% delle quote dello TE
, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris,
[...]
Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175), legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e con atto di citazione notificato a il 2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 maggio 2007, così provvede:
1. accoglie in parte la domanda e, per l'effetto: a) dispone il trasferimento da
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , a CP_1 C.F._5
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, e nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_4
nella misura di 1/3 ciascuno, della nuda proprietà del fondo C.F._4 censito nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, qualità seminativo arboreo, classe 4, are 24.09, reddito dominicale € 11,20, reddito agrario €
6,22, per un valore di euro 1.120,00, nonché del 25%, pari ad euro 1.300,00, delle quote dello;
b) TE ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Salerno – Servizio di Pubblicità
Immobiliare, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ex art. 2652, comma
1, n. 2, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza nei confronti di
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , ed in CP_1 C.F._5 favore di nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, , nato a [...] il [...], cod. C.F._2 CP_1 Parte_3 fisc. , e nato a [...] il [...], cod. C.F._3 Parte_4 fisc. c) ordina al Dirigente della C.C.I.A.A. di Salerno, C.F._4 esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ex artt. 2188 e segg. cod. civ., all'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, affinché
[...]
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Luordo Pt_2 C.F._2
13 , nato a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4 C.F._4 risultino titolari, nella complessiva misura del 25%, ed in ragione dell'8,33% ciascuno, delle quote dello , TE restando in capo a nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, il rimanente 25%; C.F._5
2. compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
14
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1211/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Caggiano, alla via Mattina, n. 45, cod. fisc. C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
45, cod. fisc. , , nato a [...] C.F._2 Parte_3 il 21 luglio 1987, residente in [...], cod. fisc.
, nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_4 residente in [...], cod. fisc. C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv. Gianfranco Mobilio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Cantarella, n. 7; attori in riassunzione
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gatta, n. 10, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._5 in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Antonio Turco, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sicignano degli Alburni, alla via Europa, n. 25; convenuto in riassunzione 1 AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV.;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli attori in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “◙ in via principale emettere sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., in danno del sig.
accertato e dichiarato l'inadempimento, in ordine alle obbligazioni Controparte_1 assunte nei confronti degli odierni appellanti (punti 3, 5, 6 e 7 del ricorso per separazione consensuale, depositato il 02/03/2006, trasfuse nell'intervenuta omologazione della separazione dei coniugi del 18/01/2006), e trasferire la titolarità del patrimonio della famiglia , in danno di , nato a [...] il CP_2 Controparte_1
19/03/1955 (cod. fisc. ) e di (nata a CodiceFiscale_6 Parte_1
Rotonda il 14/01/1954 (cod. fisc.: ) e in favore di CodiceFiscale_7 Parte_2
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ),
[...] CodiceFiscale_8 [...]
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) e Parte_3 CodiceFiscale_9
(nato a [...] il [...] codice fiscale: ), la Parte_4 CodiceFiscale_10 nuda proprietà, con usufrutto a favore della sig.ra , i seguenti Parte_1 beni immobili: a) casa coniugale costituita dal fabbricato sito in Caggiano (SA) alla
Contrada Mattina, composto da una abitazione di vani 15, tra piano terra e primo piano, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Caggiano (SA), cat. A/7, cl. 1, (SA) al foglio
29, part. n. 713, sup. cat. 216, rendita € 1.471,90 (cfr. allegati estremi della concessione edilizia prot. n. 1746 del 24/04/1985, pratica edilizia n. 40, anno 1984, e n. 60/91 Pratica edilizia n. 88/91, prot. n. 5091, del 13/11/1991, rilasciata dal Comune di Caggiano (cfr. all.) corredata di approvazione di variante in corso d'opera n. 5819, del 4/10/1988 rilasciata dal Comune di Caggiano (cfr. all.) e istanza di concessione edilizia in sanatoria del 28/02/1995 (cfr. all.) ed estremi della concessione edilizia in sanatoria n. 56/724, del
3/08/2002, pratica sanatoria edilizia n. 61/724, ai sensi della legge 23/12/1994 n. 724 e segg. mod. (cfr. all.); b) terreno annesso alla casa coniugale costituito dalle particelle: - terreno in Caggiano, località Salvitalia, riportato in Catasto dei Terreni di Caggiano al foglio 29, particella n. 215, uliveto, classe 2, are 14,85, Reddito Dominicale € 5,37,
Reddito Agrario € 4,22 (cfr. all.); - terreno in Caggiano c.da Mattina, al foglio 29, particella n. 709, sem. di cl. 4, are 5,74, Reddito Dominicale € 0,53, Reddito Agrario €
1,04 (cfr. all.); - terreno in Caggiano, c.da Mattina al foglio 29, particella 710, sem. di cl.
4, are 6.92, reddito Dominicale € 0,64, Reddito Agrario € 1,25 (cfr. all.); - terreno in
Caggiano c.da Mattina, foglio 29, particella 711, sem. di cl. 4, are 3.34, Reddito 2 € 0,31, Reddito Agrario € 0,60 (cfr. all.); - terreno in Caggiano c.da Mattina Per_1 al foglio 29, particella hn. 59, vigneto, di cl. 2, are 6.70, Reddito Dominicale 6,06,
Reddit6o Agrario € 4,33 (cfr. all.); - trasferire in danno di e a favore dei Controparte_1 figli: e (così come già identificati in atti), la Pt_2 Parte_3 Parte_4 nuda proprietà livellaria del terreno sito in LE, località Cappellone o ZO ER
(già gravato di diritto di usufrutto a favore di , nato a [...] il giorno Parte_3
11/06/1924 (padre del sig. , riportato in Catasto dei Terreni di LE Controparte_1 identificato catastalmente al foglio 10, particella n. 50, seminativo arboreo, cl. 4 are 24,09, reddito dominicale € 11,20, reddito agrario € 6,22 (cfr. all.); - trasferire in danno del convenuto sig. socio accomandante, con quota pari al 50% dell'intero Controparte_1 capitale sociale, valore nominale € 2.600,00 nella società in accomandita semplice denominata: (repertorio TE economico amministrativo 228468, sede in Polla, iscritto nel registro delle imprese di
Salerno con il numero di P. IVA. ), ed in favore dei sigg. , P.IVA_1 Parte_2
e (come già identificati), anche in virtù Parte_3 Parte_4 dell'ampio e reciproco consenso rilasciato tra i soci nell'ipotesi di cessione della propria quota sociale in tutto o in parte in favore dei figli o del coniuge (cfr. all. n. 13, scrittura privata del 30.12.2002, punto n. 2), il 25% pro indiviso della quota sociale nei limiti della frazione di quota ideale di spettanza a ciascuno di loro;
◙ in conseguenza di tanto ordinare al Giudice del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno di espletare le formalità di rito di pubblicità notizia del trasferimento della quota sociale del 25% ai fini della esatta individuazione dei nominativi all'interno della compagine sociale
[...] con esonero da ogni responsabilità; TE ordinare, altresì, alla Agenzia delle Entrate, Servizio pubblicità immobiliari, di competenza le annotazioni e trascrizioni di rito, con esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, in quanto connesso al procedimento di scioglimento del matrimonio dei coniugi , con esonero da ogni responsabilità per il Persona_2
Conservatore; ◙ condannare il convenuto alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di tutte e quattro le fasi del presente giudizio comprensivi di contributi unificati versati, valutando la ricorrenza delle ipotesi per l'applicazione dell'art. 96, III comma,
c.p.c. in ragione della particolarità della vicenda in esame e del ritardo nell'adempimento di una obbligazione assunta in sede giudiziaria”; per il convenuto in riassunzione (come da memoria difensiva di costituzione) – “chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Salerno voglia procedere ad ulteriori accertamenti di
3 fatto come sollevati nel presente atto ai punti I), II) e III) e, comunque, rigettare il suddetto ricorso in appello e condannare i sigg.ri , Parte_1 Parte_3
e alle spese del presente giudizio, con attribuzione. In Parte_2 Parte_4 subordine, in caso di accoglimento del ricorso, compensare integralmente le spese per i rispettivi gradi di giudizio, la rilevante questione di diritto decisa dalla Suprema Corte di
Cassazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 447/2011, il Tribunale di Sala Consilina, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore nonché da e Parte_4 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato a il 2 maggio 2007, così
[...] Controparte_1 provvedeva: 1) rigettava la domanda con la quale gli attori, in ragione del mancato adempimento, da parte del convenuto, coniuge della e padre di Pt_1 Pt_2
e delle obbligazioni cristallizzate nel verbale di separazione Parte_3 Pt_4 consensuale del 21 dicembre 2005 e recepite nel decreto di omologazione del Tribunale di Sala Consilina del 18/19 gennaio 2006, avevano chiesto il trasferimento, in favore dei tre MA, per la nuda proprietà, degli immobili censiti nel catasto fabbricati del Comune di Caggiano al foglio 29, particella 713, categoria A/7, classe 1, vani 15, nel catasto terreni del Comune di Caggiano al foglio 29, particelle 215, 709, 710, 711, 59, e nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, nonché del 25% delle quote dello
, delle quali il TE CP_1 era titolare, ritenendo che l'accordo intercorso tra i coniugi, sebbene astrattamente eseguibile ex art. 2932 cod. civ., non consentisse, in concreto, l'esatta identificazione dei beni oggetto di alienazione;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Con sentenza n. 718/2017, questa Corte rigettava l'appello proposto dalla nonché Pt_1 da e compensando integralmente tra le parti Parte_2 Parte_3 Pt_4 anche le spese del secondo grado del giudizio.
Con ordinanza n. 22559/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il secondo motivo di ricorso, con il quale la e i MA avevano lamentato, ai sensi dell'art. Pt_1 CP_1
360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la Corte
d'Appello rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio i beni indicati nell'accordo di separazione erano pienamente identificabili, sicché l'oggetto dell'obbligazione assunta dal loro congiunto non era indeterminabile;
2) accoglieva il terzo motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata, a norma dell'art. 360, comma 1, 4 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1346, 1418 e 1367 cod. civ., per avere il giudice di secondo grado dichiarato l'indeterminabilità dell'oggetto delle pattuizioni intercorse tra i coniugi, senza considerare il principio di conservazione degli effetti del negozio giuridico;
3) dichiarava assorbito il quarto motivo di ricorso, con il quale era stata eccepita, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per carenza o inadeguatezza della motivazione;
4) dichiarava parimenti assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale la e i figli avevano denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma Pt_1
1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1322 e 2932 cod. civ., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l'accorso sottoscritto dai coniugi in sede di separazione, integrando un contratto atipico, non fosse suscettibile di esecuzione in forma specifica, pur rilevando l'inesattezza di tale statuizione;
5) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 17 novembre 2023, la e i Pt_1 MA introducevano il giudizio di rinvio onde ottenere, sulla base del decisum CP_1 della Corte di Cassazione, il trasferimento, in favore di questi ultimi, degli immobili e delle quote societarie indicati nell'accordo di separazione dei coniugi omologato dal
Tribunale di Sala Consilina con decreto del 18 gennaio 2006.
Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 7 marzo 2024, Controparte_1 assumeva che: - il verbale di separazione consensuale del 21 dicembre 2005 non costituiva un valido titolo per la trascrizione, a norma dell'art. 2657 cod. civ., non contenendo la specifica identificazione dei beni immobili e delle quote societarie da trasferire;
- in ogni caso, le parti non avevano prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985; - invero, nel caso di specie, difettavano, ai fini dell'art. 2932 cod. civ., tra l'altro, le dichiarazioni concernenti la conformità allo stato di fatto dei cespiti dei dati catastali e delle planimetrie nonché la corrispondenza dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, l'attestazione di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale;
- pertanto, la domanda proposta dagli attori doveva essere dichiarata improcedibile;
- gli attori non avevano depositato in giudizio le dichiarazioni di cui all'art. 40, comma 2, legge n. 47/1985; - inoltre, l'accordo di cui veniva richiesta l'esecuzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. non aveva una funzione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi, avendo il convenuto provveduto al regolare mantenimento dei figli;
- l'improcedibilità della domanda derivava anche dalla
5 stipulazione dell'atto pubblico per notaio da Salerno del 9 luglio 2020, rep. n. Per_3
76600, con il quale la aveva donato ai figli la nuda proprietà degli immobili Pt_1 controversi, riservandosene l'usufrutto.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 febbraio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
28 febbraio 2025 e comunicata il 6 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche
6 indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle
7 precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 22559/2023, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla e dai Pt_1 MA , osservava che “il giudice di secondo grado non ha tenuto conto che, nel CP_1 caso di specie, il giudizio di separazione personale dei coniugi era stato introdotto, in forma giudiziale, dalla sola , con ricorso datato 19.4.2005, e Parte_1 solo successivamente, dopo la costituzione del formalizzata con Controparte_1 memoria difensiva contenente domanda riconvenzionale depositata il 22.6.2005, era stato trasformato in ricorso consensuale, con atto a firma congiunta di ambo i coniugi depositato in cancelleria in data 2.3.2006. La Corte di Appello ha esaminato soltanto
l'ultimo atto della richiamata sequela processuale, senza considerare tuttavia che nel ricorso introduttivo, depositato dalla , erano stati indicati i riferimenti catastali Pt_1 identificativi degli immobili in comproprietà tra i due coniugi (cfr. pag. 2 del ricorso del
19.4.2005) e che anche nella memoria difensiva del erano contenuti i predetti CP_1 riferimenti (cfr. pag. 2 della stessa). L'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui le clausole contenute nel verbale di separazione consensuale non conterrebbero alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, è dunque erronea, e non tiene conto del fatto, da ritenere dirimente, che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, che introdotto in forma giudiziale e trasformato successivamente in forma consensuale, non va esaminato soltanto il contenuto dell'atto
8 conclusivo del giudizio, ma anche quello degli atti difensivi delle due parti, sicché si rendeva “necessario nuovo esame”.
La Corte di Cassazione, inoltre, nel dichiarare assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale era stata censurata la violazione degli artt. 1322 e 2932 cod. civ., rilevava
“l'erroneità della statuizione, contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, secondo cui gli accordi di separazione, in quanto configurabili come contratto atipico a contenuto obbligatorio, non sarebbero suscettibili di ricevere tutela nelle forme dell'art. 2932 c.c.”, atteso che, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente – o impegni il promittente ad attribuire – la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 c.c. e 4 e 6 della legge n. 898 del
1970, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris di cui all'art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio- compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento – che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva – ma nell'accordo che l'ha estinta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 21/02/2006, Rv. 594127; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21736 del 23/09/2013, Rv. 627773 e Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 02/02/2005, Rv. 583543)”, statuendo che “il giudice del rinvio, nel riesaminare la fattispecie, dovrà conformarsi al principio di diritto appena esposto, poiché l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno
9 dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni”.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, alla luce del decisum della Cassazione, se, riconosciuta la proponibilità dell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. nell'ipotesi in cui l'obbligo a contrarre assunto da uno dei coniugi nell'ambito di un accordo di separazione resti inadempiuto ed accertata l'indicazione, nel ricorso spiegato dalla ai sensi degli artt. 706 c.p.c. e 151 cod. civ. il 22 aprile Pt_1
2005, dei dati di identificazione catastale degli immobili in contestazione, la domanda proposta dagli attori con l'atto di citazione notificato il 2 maggio 2007 sia meritevole di accoglimento, non essendo configurabile, ad onta di quanto eccepito dal , alcuna CP_1 fattispecie di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la stipulazione dell'atto pubblico per notaio da Salerno del 9 luglio Per_3
2020, rep. n. 76600, con il quale la ha donato ai figli la nuda proprietà degli Pt_1 immobili controversi, riservandosene l'usufrutto, non determina la sopravvenuta caducazione dell'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della controversia, per essere tale negozio giuridico stato impugnato dal dinnanzi al Tribunale di CP_1
Lagonegro, che, come concordemente riconosciuto dagli attori e dal convenuto, ha sospeso il relativo giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del presente.
Ciò posto, la domanda è improcedibile nella parte in cui viene invocato il trasferimento, in favore di e con riserva dell'usufrutto alla Parte_2 Parte_3 Pt_4 madre, della nuda proprietà del fabbricato per civile abitazione e del fondo di pertinenza censiti nel catasto urbano del Comune di Caggiano al foglio 29, particella 713, e nel catasto terreni al foglio 29, particelle 215, 709, 710, 711, 59 (beni appartenenti, in ragione di 1/2 ciascuno, a e a , e fondata laddove Controparte_1 Parte_5 viene richiesta, sempre a beneficio dei tre MA, una pronuncia traslativa della nuda proprietà del suolo riportato nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50 (cespite appartenente a , e del 25% delle quote delle quali Controparte_1 il padre è titolare nello “ . TE
Ed infatti, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale “oggettiva” prevista dall'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985 costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda qualora la presenza delle indicazioni catastali difetti al momento della decisione.
10 Di contro, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della conformità catastale
“soggettiva”, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, giacché tale corrispondenza non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva del trasferimento del fabbricato, a norma dell'art. 2932 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 giugno 2020, n.
12654; Cass. ord. 5 novembre 2021, n. 32267; Cass. ord. 30 ottobre 2024, n. 28009).
Peraltro, le indicazioni relative alla conformità catastale “oggettiva”, vale a dire, oltre all'identificazione catastale dei beni, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, previste dall'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare devono sempre sussistere anche nei giudizi, come quello in esame, instaurati ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. prima dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa (cfr.
Cass. 29 settembre 2020, n. 20526).
Non avendo la e i figli giammai prodotto nel corso del giudizio, neanche in sede Pt_1 di rinvio, soprattutto all'esito dell'eccezione sollevata dal nella memoria di CP_1 costituzione, la dichiarazione degli intestatari del fabbricato abitativo contraddistinto nel catasto urbano del Comune di Caggiano al foglio 29, particella 713, in ordine alla conformità del suo stato di fatto ai dati e alle planimetrie catastali o, in via sostitutiva,
l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, la Corte non può pronunciare il trasferimento di tale cespite, non ricorrendo una delle condizioni dell'azione di cui all'art. 2932 cod. civ..
Né il trasferimento può essere disposto limitatamente al suolo censito nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 29, particelle 215, 709, 710, 711, 59, costituendo tale fondo una mera pertinenza del fabbricato per civile abitazione, con il quale integra un unitario compendio immobiliare, non suscettibile di alienazione frazionata in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà delle parti.
Di contro, la pronuncia traslativa può essere emanata per il diritto di nuda proprietà del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, avendo la allegato alla memoria di replica depositata il 26 maggio 2025 la Pt_1 dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, che, non diversamente dalla dichiarazione degli estremi del permesso a costruire o del permesso a costruire in sanatoria di cui agli artt. 40, comma 2, legge n. 47/1985 e 46, comma 2, D.P.R. n. 380/2001
11 e dall'attestazione della conformità catastale “oggettiva” prevista dall'art. 29, comma 1 bis, legge n. 52/1985, costituisce una delle condizioni dell'azione di esecuzione in forma specifica disciplinata dall'art. 2932 cod. civ., sicché la sua produzione, sottratta al regime delle preclusioni assertive ed istruttorie, può avvenire in qualsiasi momento del giudizio, purché prima della relativa decisione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 14 giugno 2019, n. 16068;
Cass. ord. 28 agosto 2020, n. 18043; Cass. ord. 19 settembre 2022, n. 27339).
Parimenti, può essere disposto il trasferimento del 25%, pari ad euro 1.300,00, delle quote societarie che il detiene, nella misura del 50% del capitale di euro 5.200,00, e, CP_1 dunque, per un valore di euro 2.600,00, nello TE
, con sede legale in Polla, alla via della Stazione, n. 43, iscritta nella
[...] sezione ordinaria del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Salerno il 19 febbraio 1996
e con il n. 228468 di r.e.a. l'8 maggio 1989, cod. fisc. , avendo gli attori P.IVA_1 depositato in giudizio anche la scrittura privata del 30 dicembre 2002, con la quale gli altri soci prestavano il consenso alla futura cessione delle partecipazioni in oggetto in favore della coniuge o dei figli, a norma dell'art. 2322, comma 2, cod. civ..
In definitiva, la domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., Parte_3 Parte_4
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo traslativo assunto da in sede Controparte_1 di separazione consensuale può essere accolta limitatamente alla nuda proprietà del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, qualità seminativo arboreo, classe 4, are 24.09, reddito dominicale € 11,20, reddito agrario € 6,22, per un valore di euro 1.120,00, e al 25%, pari ad euro 1.300,00, delle quote di partecipazione al capitale dello TE
, dovendo essere dichiarata improcedibile con riferimento al fabbricato per civile
[...] abitazione e al suolo di pertinenza siti nel Comune di Caggiano.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
12 In tale prospettiva, l'accoglimento della domanda proposta dalla e dai MA Pt_1
soltanto in relazione ai capi con i quali è stato chiesto il trasferimento della nuda CP_1 proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, e del 25% delle quote dello TE
, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris,
[...]
Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175), legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2 [...]
e con atto di citazione notificato a il 2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 maggio 2007, così provvede:
1. accoglie in parte la domanda e, per l'effetto: a) dispone il trasferimento da
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , a CP_1 C.F._5
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_3
, e nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_4
nella misura di 1/3 ciascuno, della nuda proprietà del fondo C.F._4 censito nel catasto terreni del Comune di LE al foglio 10, particella 50, qualità seminativo arboreo, classe 4, are 24.09, reddito dominicale € 11,20, reddito agrario €
6,22, per un valore di euro 1.120,00, nonché del 25%, pari ad euro 1.300,00, delle quote dello;
b) TE ordina al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Salerno – Servizio di Pubblicità
Immobiliare, esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ex art. 2652, comma
1, n. 2, cod. civ., alla trascrizione della presente sentenza nei confronti di
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. , ed in CP_1 C.F._5 favore di nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, , nato a [...] il [...], cod. C.F._2 CP_1 Parte_3 fisc. , e nato a [...] il [...], cod. C.F._3 Parte_4 fisc. c) ordina al Dirigente della C.C.I.A.A. di Salerno, C.F._4 esonerandolo da ogni responsabilità, di provvedere, ex artt. 2188 e segg. cod. civ., all'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese, affinché
[...]
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Luordo Pt_2 C.F._2
13 , nato a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_4 C.F._4 risultino titolari, nella complessiva misura del 25%, ed in ragione dell'8,33% ciascuno, delle quote dello , TE restando in capo a nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, il rimanente 25%; C.F._5
2. compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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