Articolo 2322 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2322.

(Trasferimento della quota).

La quota di partecipazione del socio accomandante e' trasmissibile per causa di morte.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota puo' essere ceduta, con effetto verso la societa', con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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