TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 09 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1068/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ET LI ed elett.te domiciliata in Villamaina (AV) alla via Roma n.
8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, ex art. 445 bis c.p.c., la parte in epigrafe chiede l'accertamento del requisito sanitario con riconoscimento del grado di invalidità in misura non inferiore al 74% dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa prestazione assistenziale. CP_
si è costituito.
2) La presente iniziativa giudiziale è stata preceduta dalla proposizione di ricorso per ATPO ex art. 445 bis Cpc , iscritto al n. rg. 3110/2024 Tribunale di Avellino, e definito con provvedimento del 13.03.2025 con cui il ricorso
è stato dichiarato improcedibile.
Occorre ribadire che, .... “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c. , emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della
Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico...”(Cass. civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753).
Ne deriva l'ammissibilità di un'azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., successiva alla pronuncia di improcedibilità del ricorso per Atp.
Occorre quindi comprovare la sussistenza dei presupposti dello stato invalidante richiesto, e , laddove si voglia ottenere una specifica prestazione, del diritto alla prestazione stessa.
Nel caso di specie, non vi è allegazione dei requisiti socio-sanitari, nemmeno delle condizioni sanitarie che giustificherebbero un approfondimento mediante CTU, la quale sarebbe meramente esplorativa.
Requisiti che, quindi, non vengono allegati e provati.
6) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1068/2025 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 09 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1068/2025 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ET LI ed elett.te domiciliata in Villamaina (AV) alla via Roma n.
8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, ex art. 445 bis c.p.c., la parte in epigrafe chiede l'accertamento del requisito sanitario con riconoscimento del grado di invalidità in misura non inferiore al 74% dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della CP_1 relativa prestazione assistenziale. CP_
si è costituito.
2) La presente iniziativa giudiziale è stata preceduta dalla proposizione di ricorso per ATPO ex art. 445 bis Cpc , iscritto al n. rg. 3110/2024 Tribunale di Avellino, e definito con provvedimento del 13.03.2025 con cui il ricorso
è stato dichiarato improcedibile.
Occorre ribadire che, .... “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c. , emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della
Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico...”(Cass. civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753).
Ne deriva l'ammissibilità di un'azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., successiva alla pronuncia di improcedibilità del ricorso per Atp.
Occorre quindi comprovare la sussistenza dei presupposti dello stato invalidante richiesto, e , laddove si voglia ottenere una specifica prestazione, del diritto alla prestazione stessa.
Nel caso di specie, non vi è allegazione dei requisiti socio-sanitari, nemmeno delle condizioni sanitarie che giustificherebbero un approfondimento mediante CTU, la quale sarebbe meramente esplorativa.
Requisiti che, quindi, non vengono allegati e provati.
6) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 1068/2025 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3