TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 715
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'obbligo vaccinale per il personale militare

    La Corte Costituzionale ha respinto analoghe questioni di legittimità costituzionale per gli operatori sanitari, e i principi sono estendibili al personale militare date le loro funzioni di difesa e sicurezza. I vaccini sono regolarmente autorizzati e non farmaci sperimentali. L'obbligo vaccinale è stato ritenuto ragionevole e proporzionato per bilanciare il diritto individuale alla cura con l'interesse collettivo alla salute pubblica. La mancata osservanza dell'obbligo comporta la temporanea impossibilità di svolgere le mansioni lavorative.

  • Rigettato
    Violazione del consenso informato e della libertà di autodeterminazione

    In presenza di un obbligo vaccinale previsto dalla legge, non è necessario il consenso informato in senso tecnico, ma solo l'adempimento dell'obbligo informativo da parte dell'amministrazione. Il consenso informato è richiesto per vaccinazioni volontarie.

  • Rigettato
    Contrarietà con il diritto dell'Unione Europea

    La materia delle vaccinazioni obbligatorie nazionali non rientra esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione Europea e resta riservata alla discrezionalità degli Stati membri, seppur nel coordinamento con le istituzioni UE.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 CEDU

    L'imposizione di un obbligo vaccinale è compatibile con l'art. 8 CEDU se giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica, proporzionata allo scopo e prevista da legge. La sospensione di lavoratori non vaccinati è stata ritenuta proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione del diritto costituzionale ed europeo

    La giurisprudenza amministrativa ha escluso che la normativa sull'obbligo vaccinale violi il diritto costituzionale ed europeo, escludendo la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati

    Non sussiste disparità di trattamento in quanto le situazioni non sono equivalenti rispetto alla finalità di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La sospensione del lavoratore non vaccinato è una conseguenza della sua scelta, non una sanzione disciplinare.

  • Rigettato
    Contrarietà con il riconoscimento della dignità della persona (art. 2 Cost.)

    La tutela della salute collettiva, quale espressione del principio di solidarietà, prevale sul diritto al lavoro del singolo. La dignità della persona esige la protezione della salute di tutti.

  • Rigettato
    Mancata assegnazione a mansioni diverse

    L'obbligo di adibire a mansioni diverse è previsto solo per il personale sanitario impossibilitato a vaccinarsi per motivi di salute o per il personale docente e scolastico, non per chi rifiuta volontariamente la vaccinazione.

  • Rigettato
    Violazione del Codice della protezione civile

    Il presente giudizio non riguarda gli atti di dichiarazione o proroga dello stato di emergenza, ma i provvedimenti in materia di obbligo vaccinale adottati in applicazione di normativa speciale. Pertanto, le disposizioni del Codice della protezione civile non sono direttamente rilevanti.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento tra italiani e stranieri

    La normativa citata per gli stranieri disciplina una fattispecie diversa (accesso ai servizi per copertura vaccinale scaduta o vaccino non riconosciuto) e non è pertinente all'ambito lavorativo. Le categorie di lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale sono state individuate dal legislatore in modo costituzionalmente legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'invito alla produzione documentale

    L'invito alla produzione documentale è un atto strumentale e consequenziale al provvedimento di sospensione, basato sulla normativa che impone l'obbligo vaccinale. Poiché il provvedimento di sospensione è stato ritenuto legittimo, anche l'invito documentale è legittimo.

  • Rigettato
    Impugnazione generica di atti presupposti

    Tale domanda è generica e priva di autonoma specificazione. Poiché gli atti principali impugnati sono stati ritenuti legittimi, anche questa domanda generica non può trovare accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 715
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 715
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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