Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Viel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento della Compagnia -OMISSIS-, Guardia di Finanza, M.E.F., di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ex art 4 ter del DL 1 aprile 2021 n. 44 notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
- dell’invito prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame l’odierno istante, militare appartenente al corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui è stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale, chiedendone l’annullamento, perché asseritamente illegittimo, sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e perché emanato sulla base di una legge ritenuta incostituzionale.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, contrastando analiticamente le avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
La controversia va decisa ex art. 74 c.p.a., negli stessi termini dei numerosi precedenti conformi con cui la giurisprudenza ha respinto analoghi ricorsi in materia di inosservanza dell’obbligo vaccinale (ex multis TAR Torino nn. 142, 143 e 304 del 2026, 1690 e 1691 del 2025).
Come noto, per far fronte alla nota emergenza sanitaria, il legislatore, con l’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172 (convertito con legge 21 gennaio 2022, n. 3), ha introdotto l’art. 4-ter nel d.l. 44/21, che ha esteso l’obbligo vaccinale anche al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli istituti penitenziari.
In particolare, la disposizione de qua ha previsto che «Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche […] (al) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109».
Inoltre, l’articolo 4, comma 2, del d.l. 44/21 vigente ratione temporis sanciva che «Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita».
Tanto premesso, giova innanzitutto rimarcare, a confutazione dei primi tre motivi di ricorso, con cui l’istante contesta in varia guisa l’applicabilità dell’obbligo vaccinale al personale militare, che le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023, che non hanno ravvisato profili di illegittimità costituzionale nella disciplina dell'obbligo vaccinale stabilito per gli operatori sanitari, trovano applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l'obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus (Consiglio di Stato, parere n.1574/2023).
Occorre, inoltre, evidenziare che la domanda del ricorrente si fonda su un presupposto erroneo: i vaccini non sono affatto "farmaci sperimentali”, autorizzati in via temporanea e provvisoria, non ancora testati e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dell'uomo ma, al contrario, sono regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata che, come tale, è presidiata da particolari garanzie (cfr. Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
La Corte costituzionale, ha già avuto modo di chiarire, con le sentenze 9 febbraio 2023, nn. 14, 15 e 16, che la previsione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non configura una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.
La Corte ha, infatti, evidenziato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto agli operatori sanitari - ma il principio deve ritenersi applicabile anche ai militari, ai membri delle forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha così riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
Si tratta di una decisione che si pone in linea con l’orientamento consolidato della Corte a mente del quale, stante l'ineliminabile (almeno allo stato delle conoscenze scientifiche) del rischio di eventi avversi, comune a tutti i vaccini (e a tutti i trattamenti sanitari in generale), la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitarsi in maniera non irragionevole (Corte Costituzionale, 18 aprile 1996, n. 118).
A ciò si aggiunga che la remota possibilità che si producano eventi avversi gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto titolo per il diritto all'indennizzo, legislativamente riconosciuto, alla luce anche del fatto che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività e che «nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta "la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (sentenza n. 75 del 1992)» (Corte Costituzionale, 9 febbraio 2023, n. 14).
Detto altrimenti, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 della Costituzione, la discrezionalità del Legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche volta per volta accertate dalle Autorità preposte.
Del resto, nel caso di specie il legislatore non ha esercitato in modo arbitrario la propria discrezionalità, che si è basata su dati medico-scientifici validati, che dimostrano l'efficacia del vaccino e la sua capacità di ridurre la circolazione del virus (Corte Costituzionale, 9 febbraio 2023, n. 14), sicché le valutazioni delle autorità competenti non possono essere messe in discussione da opinioni contrastanti di "esperti" esterni (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Sul punto, giova rammentare che, per giurisprudenza pacifica, quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, perché si possa pervenire a una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione e una applicazione razionali da parte del giudice (ex multis TAR Sardegna 22 aprile 2024, n. 318).
Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra obbligo vaccinale e consenso informato e, più in generale sulla libertà di autodeterminazione, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che «nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui vi sia un obbligo previsto dalla legge di sottoporsi a una vaccinazione, viene meno la necessità di prestare e di richiedere il consenso da parte del vaccinando, posto che è lo stesso obbligo di legge a costituire il fondamento giuridico del trattamento sanitario in questione, con la conseguenza che ciò che viene firmato dal paziente non è un modulo avente a oggetto il cd. consenso informato in senso tecnico ma, invece, un atto attraverso il quale l'amministrazione adempie all'obbligo informativo gravante in capo alla stessa» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2022, n. 8513). Sicché in «presenza di un obbligo vaccinale non è necessario che vi sia la prestazione di un consenso informato da parte del vaccinando inteso in senso tecnico, ma solo che il soggetto riceva le più ampie informazioni possibili; il consenso informato è, infatti, necessario ai fini dell'autodeterminazione del soggetto che intenda volontariamente vaccinarsi» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2022, n. 8513).
Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell'Unione Europea, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non «sia applicabile in una materia come questa, inerente all'intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed "esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione", come prevede l'art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell'Unione per l'uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Riguardo alla dedotta violazione dell'art. 8 della CEDU, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l'imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (cfr. sentenza 8 aprile 2021, -OMISSIS- e altri c. Repubblica Ceca). Principi, questi, che sono stati recentemente ribaditi nella sentenza 29 agosto 2024, (-OMISSIS- e altri c. San Marino), nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si erano sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19 e in cui tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
Del resto, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 15/2023) ha osservato come in molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede; né va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, sentenza 8 aprile 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15 19306/15 43883/15) ha ribadito come la vaccinazione obbligatoria non costituisca un'ingerenza nella vita privata in violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU ove sia: i) conforme a legge; ii) imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute; iii) necessaria per un "urgente bisogno sociale"; iv) proporzionata allo scopo perseguito; v) previsto un sistema sanzionatorio proporzionato.
Da ultimo, anche la più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 4 giugno 2025, n. 10800) ha escluso che la normativa contestata violi il diritto costituzionale ed europeo, il che porta ad escludere anche la necessità di un ipotetico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., attraverso la prospettazione di ipotetiche criticità a carico dell'immissione in commercio dei vaccini e delle verifiche effettuate dagli organi preposti; prospettazione che però non è in grado di intaccare la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure di sanità pubblica adottate nel corso dell'emergenza pandemica a tutela della salute collettiva.
D'altra parte nessuna disparità di trattamento può riscontrarsi tra chi decida di sottoporsi al vaccino e chi, senza giustificato motivo, ne rifiuti la somministrazione, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, perseguita dal legislatore (ex multis Consiglio Stato, sez. I, 12 luglio 2023, n. 1218).
Come osservato dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 15 del 2023, invero «nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile».
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, 23 ottobre 2024, n. 720; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 11/03/2022, n. 92 secondo cui “La disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati; tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio”).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro", come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Quanto, poi, all'asserita contrarietà con il riconoscimento della dignità della persona (art. 2 Cost.), si è evidenziato che quello «stesso valore supremo nella gerarchia dei principî costituzionali e, cioè, la dignità della persona (v., sul punto, Corte Cost., 7 dicembre 2017, n. 258) - di ogni persona e non di un astratto, intangibile, invulnerabile, inafferrabile soggetto di diritto - esige la protezione della salute di tutti, quale interesse collettivo» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045). Proprio in ragione dell'interesse a tutelare la salute collettiva, quale diretta espressione del principio di solidarietà, il Consiglio di Stato ha affermato che tale principio è sicuramente prevalente, tenuto conto delle condizioni epidemiologiche che hanno giustificato l'introduzione e l'estensione dell'obbligo vaccinale, sul diritto al lavoro del singolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
In punto di proporzionalità della misura, ha già chiarito che «la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti che hanno deciso di non vaccinarsi è legittima e rispettosa del principio di proporzionalità, in ragione della sua temporaneità, dell'assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del posto di lavoro, oltre che in sintonia con l'obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 c.c. e 18 del d.lgs. n. 81 del 2008» (ex multis TAR Sardegna 22 aprile 2024, n. 318).
Né è possibile sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di adibire il ricorrente a altre mansioni prima di disporne la sospensione, posto che il beneficio de quo, espressamente previsto dall’art. 4, comma 7, del d.l. 44/21 (a mente del quale «Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2») è espressamente previsto per il personale sanitario ed è limitato a quei soggetti che, a causa di un accertato pericolo per propria la salute, siano impossibilitati a vaccinarsi.
Sul punto, si evidenzia che la «Consulta ha infatti ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola» (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 6 ottobre 2025, n. 17108).
Del tutto inconferente è, poi, con l’asserita la violazione del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) in ragione della proroga dello stato di emergenza sanitaria oltre i 24 mesi previsti dall'art. 24, comma 3: il presente giudizio non ha infatti a oggetto gli atti con i quali il Governo ha dichiarato o prorogato l'emergenza epidemiologica, bensì provvedimenti in materia di obbligo vaccinale, adottati in applicazione di una normativa ad hoc (peraltro di pari rango legislativo), rispetto ai quali non assumono diretto rilievo le disposizioni del d.lgs. 1/2018 (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 6 ottobre 2025, n. 17108).
Ne deriva che la doglianza è fuori bersaglio e irrilevante rispetto al thema decidendum, giacché la vicenda in esame ha ad oggetto i provvedimenti in materia di obbligo vaccinale, adottati in applicazione di una normativa speciale (peraltro di pari rango legislativo), rispetto ai quali non assumono diretto rilievo le disposizioni del d.lgs. n. 1/2018 (codice della protezione civile), non venendo in esame, nella fattispecie, gli atti con i quali il Governo ha dichiarato o prorogato l'emergenza epidemiologica
Si evidenzia, poi, che la disposizione non è neppure irragionevole nella parte in cui prevederebbe una durata temporale superiore a quella dello stato di emergenza, posto che appare evidente che una lettura costituzionalmente orientata della formula censurata (secondo cui «La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021») implica che la misura è destinata a cessare automaticamente al venir meno della situazione emergenziale.
Sul punto si rammenta, infatti, che la stessa Corte costituzionale ha già avuto modo di chiarire che «il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito; quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione» (cfr. Corte Costituzionale sent. 14/23).
Infondata è infine l’asserita disparità di trattamento tra italiani e stranieri, che emergerebbe dal confronto tra l'art. 4-ter del d.l. 44/2021 e il successivo art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 5 del 4 febbraio 2022.
Quest'ultima disposizione disciplina infatti una fattispecie completamente avulsa rispetto al caso di specie, in quanto prevede un trattamento particolarmente favorevole unicamente per i soggetti provenienti dall'estero la cui copertura vaccinale sia scaduta o che abbiano ricevuto un vaccino non autorizzato o non riconosciuto come equivalente in Italia, i quali possono accedere a tutti i servizi e le attività previa effettuazione di un test antigenico rapido.
A ciò si deve aggiungere che essa non è pertinente perché estranea ai provvedimenti censurati e nell'ambito applicativo dell'art. 4-ter, d.l. 44/2021, non avendo essa ad oggetto la prestazione di attività lavorativa.
Si tratta, infatti, di situazioni non assimilabili, sicché non è irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, che, d'altronde, non ha imposto l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori ma soltanto ad alcune categorie di essi. Scelta che, come già ampiamente detto, è stata ritenuta costituzionalmente legittima.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alla P.A. le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.