Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2188.
(Registro delle imprese).
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.
(Registro delle imprese).
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/12/2023, n. 1774Provvedimento: […] Corte d'Appello, sulla base di detta speciale disposizione, senza quindi violare l'art. 2188 c.c. con riferimento alla funzione dell'iscrizione nel registro delle imprese, ha ritenuto requisito ostativo dirimente per l'esercizio del riscatto l'omessa indicazione del socio coltivatore diretto (B.E.) nella sezione speciale del registro delle imprese. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, siffatta interpretazione non solo è fondata sul chiaro ed univoco tenore letterale della detta normaLeggi di più...
- appello condizionato·
- società agricola di persone·
- art. 1483 c.c.·
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- requisiti oggettivi·
- iscrizione registro delle imprese·
- requisiti soggettivi·
- diritto di riscatto·
- appello incidentale