Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 23 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8836/2024 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli, Parte_1
Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Fabio Ganci come da procura in atti;
-Ricorrente-
CONTRO
- in persona del pro Controparte_1 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_4
;
[...] Controparte_5
-Resistente-
*********
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, parte attrice in epigrafe indicata, premettendo di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS), di aver lavorato alle dipendenze del convenuto nell'anno scolastico CP_1
2021/2022, presso il C.D. De Amicis di , in virtù di contratti a tempo determinato, CP_5
senza aver mai usufruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del
1
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di Cont cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
2 Con memoria difensiva depositata in data 13.5.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
, eccependo la maturazione della prescrizione e contestando nel Controparte_1
merito gli assunti attorei per carenza di prova.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione dei procedimenti poiché genericamente formulata dal convenuto nelle sole conclusioni della propria CP_1
memoria difensiva e stante la diversità dei ricorrenti e la conseguente opportunità di esaminare distintamente le rispettive posizioni.
Sempre in via preliminare va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente. CP_1
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ora, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente per l'espletamento del servizio di insegnamento nell'anno scolastico 2021/2022 in virtù di contratti a tempo determinato con durata dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, sicché, avuto riguardo alla data di notifica della diffida ad adempiere recapitata a mezzo pec in data 22.9.2022, nonché, alla successiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta il 24.1.2024, la invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, potuta perfezionare atteso che il predetto anno scolastico ricade nel range del termine quinquennale di prescrizione.
3 3. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente di fruire del bonus denominato Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va subito rilevato come il ricorso sia fondato e vada pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale [cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n.
5471/2022 R.G. (est. dott.ssa L. Renda) e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. (est. dott. M. Fiorentino); cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. (est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. sentenza Per_1
n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. (est. dott.ssa L. Renda) e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. (est. dott.
M. Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
«...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
4 professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
5 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza […]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_2
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_3
ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_4
C-315/17, punto 45.)” Persona_5
6 Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui «...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto eurounitario, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
7 Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...» (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
4. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente è del tutto analoga a quella degli insegnanti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti.
Ed invero, come si desume dalla documentazione versata in atti (cfr. All. 9 modelli R1 prodotti da parte ricorrente), la ricorrente è stata assunta nell'anno scolastico 2021/2022 come docente in virtù di plurimi contratti tempo determinato che pur trattandosi di incarichi che non sono stati conferiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, bensì di supplenze temporanee conferite presso il medesimo istituto scolastico sulla base di distinti contratti a tempo determinato continuativi – e segnatamente dal 8.11.2021 al 14.11.2021, dal 15.11.2021 al 4.12.2021, dal 5.12.2021 al 22.12.2021, dal 23.12.2021 al 10.1.2022, dal
11.1.2022 al 18.1.2022 e dal 19.1.2022 al 30.6.2022 – il servizio prestato dalla ricorrente ha coperto, in concreto, un lasso temporale pari a quello che giustifica, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 29961/2023), il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze fino al 30 giugno ex art. 4, comma 2, legge cit., integrando per tale via il requisito dell'annualità didattica.
Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
8 Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .». CP_1
La Suprema Corte non ha invece affrontato il tema delle supplenze temporanee in quanto estraneo al giudizio a quo, ma non ha comunque escluso la possibilità di recuperare il senso dell'annualità di una didattica «per supplenze temporanee che coprano - come nella fattispecie ndr- un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999».
Sul punto peraltro si è pronunciato l'intestato Tribunale, che, con sentenza che si condivide e che si richiama, ha affermato che «avendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della Carta docente, che le supplenze brevi siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione se e in quanto diano luogo, seppure frammentate ma tali da succedersi sostanzialmente senza interruzioni di qualche rilievo - nella specie fin dal 30 novembre 2021- ad un rapporto di lavoro fino al 30 giugno, facendo emergere, sia pure ex post, il carattere continuativo della prestazione lavorativa e dunque l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa sicché la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto è resa su base annuale giustifica, per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa» (Trib.
Catania 29 novembre 2023, n. 4800, emessa a definizione del procedimento recante numero di ruolo generale 6901/2023, est. Dott.ssa Patrizia Mirenda).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 – e dunque per
9 complessivi € 500,00, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine CP_1
di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. L'amministrazione scolastica va dunque condannata alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini CP_7
e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il a rifondere le spese di lite che liquida Controparte_1 in misura pari ad € 515,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 30 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tripi
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