Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento in data 14 febbraio 2025 e notificato in data 28 agosto 2025 con cui la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 23 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione resa alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza 11 luglio 2023, ha presentato in data 23 maggio 2023 l’istanza di rinnovo del titolo presso la Questura di -OMISSIS-.
2. A seguito della convocazione per il foto-segnalamento (5 marzo 2024), la Questura ha richiesto ulteriore documentazione (dichiarazione di ospitalità e documentazione lavorativa), che il ricorrente afferma di aver consegnato a mano e che veniva comunque nuovamente trasmessa tramite il proprio legale nel luglio 2025.
3. Nonostante ciò, con decreto del 14 febbraio 2025, notificato il 28 agosto 2025, la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo per mancata produzione della documentazione richiesta ed asserita carenza d’interesse dell’istante alla definizione del procedimento.
4. Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, affermando e documentando di aver prodotto in sede procedimentale la dichiarazione di ospitalità richiesta dalla Questura.
5. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, con documentazione depositata il 20 novembre 2025, ha comunicato che in data 5 novembre 2025 il Questore di -OMISSIS- ha disposto la revoca dell’impugnato decreto, disponendo la riapertura e la rivalutazione del procedimento amministrativo, con comunicazione inviata al legale del ricorrente in data 10 novembre 2025.
6. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 il difensore del ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo, però, sulla condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio. Dopo aver dato a verbale l’avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è quindi passata in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art.60 c.p.a..
8. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il Questore di -OMISSIS- dopo la notificazione del presente ricorso, ha revocato il provvedimento impugnato, disponendo il riesame della posizione del ricorrente alla luce della documentazione dallo stesso depositata in atti.
9. Il Collegio deve, dunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a., essendo, allo stato, il provvedimento da ultimo rilasciato dall’Amministrazione resistente pienamente satisfattivo della pretesa avanzata dal ricorrente.
10. Tenuto conto che dalla documentazione versata in atti emerge come la dichiarazione di ospitalità fosse già stata verosimilmente trasmessa alla Questura di -OMISSIS- prima del provvedimento impugnato, le spese di lite vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente e, liquidate come in dispositivo, vengono distratte a favore del difensore del ricorrente che ne fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
EA De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | RL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.