Art. 8.
Nulla e' innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.
Nulla e' innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.