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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1709/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1709/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
CONTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Corso Italia, n. 24 e da
( , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
LUIGI CAMPONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Rovereto (TN), Via Camillo Benso di Cavour, n. 60/B RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 26.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.06.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I genitori vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicarsi ogni variazione dei recapiti a termini di Legge;
2. La sig.ra ha già lasciato la casa familiare per trasferirsi insieme al piccolo Parte_1
presso l'abitazione di proprietà della propria madre sita in San Giovanni V.no Per_1 (AR), Piazza Charles Darwin n. 3, e continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito una nuova abitazione ove trasferirsi insieme al figlio;
Per_1
3. il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione di proprietà comune Parte_2 ai genitori sita in Cavriglia (AR), via Luigi Pirandello n. 7;
4. Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre ove trasferirà altresì la propria residenza anagrafica;
5. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione relative al figlio, mentre per quelle di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata disgiuntamente;
6. I genitori ritenendo primario il diritto del figlio di avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con entrambi, assumono come proprio dovere civile ed umano, quello di favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore, in spirito di piena condivisione. In tale ottica il padre, tenuto conto della tenera età del piccolo , Per_1 potrà esercitare il proprio potere/dovere di visita nei confronti del figlio con preavviso e previo accordo con la madre quanto ai giorni, agli orari e ai luoghi della visita, anche tenendo conto degli impegni e delle esigenze del figlio stesso. In difetto di accordo il potere/dovere di visita del padre si svolgerà secondo le modalità seguenti:
- Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana alternandosi con la madre, dal Per_1 sabato mattina alle ore 11:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00 con pernottamento presso la casa paterna e riaccompagno del bambino presso l'abitazione della madre;
- Durante la settimana, e fino al mese di settembre 2025, il piccolo trascorrerà con Per_1 il padre il mercoledì dalle ore 15:00 fino al giovedì alle ore 21:00 con pernottamento presso la casa paterna e riaccompagno del bambino presso l'abitazione della madre.
- A partire dal mese di settembre 2025 il piccolo inizierà a frequentare l'asilo nido Per_1
e, pertanto, starà insieme al padre dal mercoledì alle ore 15:00, pernotterà nella casa paterna e la mattina del giovedì il padre lo accompagnerà all'asilo e lo andrà a riprendere all'uscita per poi riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 21:00 del giovedì sera.
- Il piccolo festeggerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con un genitore Per_1
e l'anno successivo con l'altro;
- In occasione delle vacanze estive il padre trascorrerà con 7 giorni e 6 notti Per_1 continuativi. Entrambi i genitori si impegnano a concordare tra loro i periodi di vacanze estive in ragione delle rispettive ferie, possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno;
- In occasione delle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Per_1
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come trascorrerà ad anni alterni il giorno di Santo Stefano con l'uno ed il 31 dicembre con l'altro, ed il 1° gennaio con l'uno e l'Epifania con l'altro; e così via alternandosi di anno in anno.
- In occasione delle festività pasquali, il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così via alternandosi di anno in anno. Ogni variazione rispetto a quanto sopra concordato dovrà essere preventivamente pattuito tra i genitori con congruo preavviso. Ovviamente tutto quanto precede deve intendersi valido ed efficace sino a quando il piccolo non avrà raggiunto un'età consona al distacco materno - ovvero Per_1 almeno 6 anni - momento dal quale i genitori concorderanno nuove modalità di permanenza presso il padre;
7. I genitori, in ogni caso, sempre nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi, convengono di partecipare entrambi congiuntamente ai principali eventi di natura ludica, cerimoniale, scolastica, sanitaria o quant'altro, che interessino il figlio, in funzione della sua migliore educazione e crescita morale e spirituale e della conservazione dei rapporti con gli stessi;
8. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo di € Parte_2 Parte_1
250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio . Detta somma Per_1 dovrà essere versata entro il giorno venticinque (25) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra ed avente il seguente codice IBAN: [...]. La Pt_1 predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT con prima decorrenza dall'anno successivo a quello di emanazione della Sentenza.
9. Le spese necessarie e straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio Per_1 verranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo le modalità ed i criteri disposti dall'apposto protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
10. Il genitore che per primo anticiperà dette spese avrà diritto al relativo rimborso del 50% a semplice richiesta, previa esibizione e consegna di copia delle relative ricevute e fatture di pagamento;
11. L'assegno unico universale nonché ogni altro eventuale contributo erogato ai sensi della Legge 104/1992 nell'interesse del figlio sarà attribuito integralmente alla Sig.ra Per_1 in considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la stessa. Il Sig. Pt_1
con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prestare il proprio consenso Pt_2 all'erogazione integrale di tali prestazioni economiche a favore della Sig.ra e a Pt_1 consegnarle, in tempo utile, tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle relative domande. 12. I sig.ri e convengono, inoltre, che gli animali Parte_1 Parte_2 domestici di cui sono proprietari - e - continuino a vivere presso l'abitazione CP_1 CP_2 familiare con il sig. fino a quando la sig.ra on avrà reperito una Parte_2 Pt_1 nuova abitazione ove trasferirsi;
convengono inoltre che, fino a tale momento, ogni spesa necessaria per i cani d'affezione venga sostenuta dalla sig.ra Pt_1
13. I genitori, ad ogni effetto di Legge, prestano il loro reciproco ed incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo di validi documenti per l'espatrio;
14. I sig.ri e concordano, inoltre, che la quota di ½ di Parte_2 Parte_1 piena proprietà dell'immobile adibito a casa familiare della sig.ra venga Parte_1 ceduta da quest'ultima al sig. a condizione che la banca mutuante Parte_2 acconsenta alla totale liberazione della sig.ra da ogni cointestazione/garanzia Parte_1 del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare.
15. Il rogito per il trasferimento della quota di ½ di proprietà della sig.ra dovrà Pt_1 avvenire entro 30 giorni dall'accettazione della banca alla liberazione della sig.ra Pt_1 stessa. Ogni onere o spesa relativa al predetto trasferimento sarà a carico del sig. Pt_2
16. Per il trasferimento della quota di ½ del predetto bene immobile il sig. Parte_2 dovrà versare alla sig.ra la somma di € 7.000,00 in n. 14 rate mensili
[...] Parte_1 consecutive da € 500,00 ciascuna entro il giorno trenta (30) di ogni mese, con versamento della prima rata il giorno 30 del mese successivo al rogito. 17. Nel caso in cui la sig.ra non dovesse procedere all'acquisto di una nuova Parte_1
“prima casa” nei termini di Legge (attualmente due anni della vendita) e dovesse, di conseguenza, perdere i benefici fiscali concessi per l'acquisto della prima casa, il sig. si impegna a rimborsarle quanto eventualmente la sig.ra sarà Parte_2 Pt_1 tenuta a versare all'Erario. 18. I genitori dichiarano di dare immediata esecuzione agli accordi sopra citati;
19. Con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente ricorso, i sig.ri Pt_1
e dichiarano di aver risolto ogni rapporto
[...] Parte_2 economico/patrimoniale tra di loro e di non avere nient'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo. 20. Le spese legali del presente procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti e, con la sottoscrizione del presente atto, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al vincolo della solidarietà di cui alla Legge Professionale;
”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.06.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1709/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
CONTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in San Giovanni Valdarno (AR), Corso Italia, n. 24 e da
( , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
LUIGI CAMPONE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Rovereto (TN), Via Camillo Benso di Cavour, n. 60/B RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 26.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.06.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. I genitori vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con facoltà di fissare liberamente la propria residenza e con obbligo di comunicarsi ogni variazione dei recapiti a termini di Legge;
2. La sig.ra ha già lasciato la casa familiare per trasferirsi insieme al piccolo Parte_1
presso l'abitazione di proprietà della propria madre sita in San Giovanni V.no Per_1 (AR), Piazza Charles Darwin n. 3, e continuerà ad abitarvi fino a quando non avrà reperito una nuova abitazione ove trasferirsi insieme al figlio;
Per_1
3. il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione di proprietà comune Parte_2 ai genitori sita in Cavriglia (AR), via Luigi Pirandello n. 7;
4. Il figlio sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre ove trasferirà altresì la propria residenza anagrafica;
5. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione relative al figlio, mentre per quelle di ordinaria amministrazione tale responsabilità sarà esercitata disgiuntamente;
6. I genitori ritenendo primario il diritto del figlio di avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con entrambi, assumono come proprio dovere civile ed umano, quello di favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore, in spirito di piena condivisione. In tale ottica il padre, tenuto conto della tenera età del piccolo , Per_1 potrà esercitare il proprio potere/dovere di visita nei confronti del figlio con preavviso e previo accordo con la madre quanto ai giorni, agli orari e ai luoghi della visita, anche tenendo conto degli impegni e delle esigenze del figlio stesso. In difetto di accordo il potere/dovere di visita del padre si svolgerà secondo le modalità seguenti:
- Il padre trascorrerà con il figlio i fine settimana alternandosi con la madre, dal Per_1 sabato mattina alle ore 11:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00 con pernottamento presso la casa paterna e riaccompagno del bambino presso l'abitazione della madre;
- Durante la settimana, e fino al mese di settembre 2025, il piccolo trascorrerà con Per_1 il padre il mercoledì dalle ore 15:00 fino al giovedì alle ore 21:00 con pernottamento presso la casa paterna e riaccompagno del bambino presso l'abitazione della madre.
- A partire dal mese di settembre 2025 il piccolo inizierà a frequentare l'asilo nido Per_1
e, pertanto, starà insieme al padre dal mercoledì alle ore 15:00, pernotterà nella casa paterna e la mattina del giovedì il padre lo accompagnerà all'asilo e lo andrà a riprendere all'uscita per poi riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 21:00 del giovedì sera.
- Il piccolo festeggerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con un genitore Per_1
e l'anno successivo con l'altro;
- In occasione delle vacanze estive il padre trascorrerà con 7 giorni e 6 notti Per_1 continuativi. Entrambi i genitori si impegnano a concordare tra loro i periodi di vacanze estive in ragione delle rispettive ferie, possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno;
- In occasione delle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Per_1
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, così come trascorrerà ad anni alterni il giorno di Santo Stefano con l'uno ed il 31 dicembre con l'altro, ed il 1° gennaio con l'uno e l'Epifania con l'altro; e così via alternandosi di anno in anno.
- In occasione delle festività pasquali, il figlio trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così via alternandosi di anno in anno. Ogni variazione rispetto a quanto sopra concordato dovrà essere preventivamente pattuito tra i genitori con congruo preavviso. Ovviamente tutto quanto precede deve intendersi valido ed efficace sino a quando il piccolo non avrà raggiunto un'età consona al distacco materno - ovvero Per_1 almeno 6 anni - momento dal quale i genitori concorderanno nuove modalità di permanenza presso il padre;
7. I genitori, in ogni caso, sempre nel pieno rispetto dei reciproci impegni lavorativi, convengono di partecipare entrambi congiuntamente ai principali eventi di natura ludica, cerimoniale, scolastica, sanitaria o quant'altro, che interessino il figlio, in funzione della sua migliore educazione e crescita morale e spirituale e della conservazione dei rapporti con gli stessi;
8. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra l'importo di € Parte_2 Parte_1
250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio . Detta somma Per_1 dovrà essere versata entro il giorno venticinque (25) di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra ed avente il seguente codice IBAN: [...]. La Pt_1 predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo indici ISTAT con prima decorrenza dall'anno successivo a quello di emanazione della Sentenza.
9. Le spese necessarie e straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio Per_1 verranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo le modalità ed i criteri disposti dall'apposto protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
10. Il genitore che per primo anticiperà dette spese avrà diritto al relativo rimborso del 50% a semplice richiesta, previa esibizione e consegna di copia delle relative ricevute e fatture di pagamento;
11. L'assegno unico universale nonché ogni altro eventuale contributo erogato ai sensi della Legge 104/1992 nell'interesse del figlio sarà attribuito integralmente alla Sig.ra Per_1 in considerazione del collocamento prevalente del figlio presso la stessa. Il Sig. Pt_1
con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prestare il proprio consenso Pt_2 all'erogazione integrale di tali prestazioni economiche a favore della Sig.ra e a Pt_1 consegnarle, in tempo utile, tutta la documentazione necessaria alla presentazione delle relative domande. 12. I sig.ri e convengono, inoltre, che gli animali Parte_1 Parte_2 domestici di cui sono proprietari - e - continuino a vivere presso l'abitazione CP_1 CP_2 familiare con il sig. fino a quando la sig.ra on avrà reperito una Parte_2 Pt_1 nuova abitazione ove trasferirsi;
convengono inoltre che, fino a tale momento, ogni spesa necessaria per i cani d'affezione venga sostenuta dalla sig.ra Pt_1
13. I genitori, ad ogni effetto di Legge, prestano il loro reciproco ed incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo di validi documenti per l'espatrio;
14. I sig.ri e concordano, inoltre, che la quota di ½ di Parte_2 Parte_1 piena proprietà dell'immobile adibito a casa familiare della sig.ra venga Parte_1 ceduta da quest'ultima al sig. a condizione che la banca mutuante Parte_2 acconsenta alla totale liberazione della sig.ra da ogni cointestazione/garanzia Parte_1 del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare.
15. Il rogito per il trasferimento della quota di ½ di proprietà della sig.ra dovrà Pt_1 avvenire entro 30 giorni dall'accettazione della banca alla liberazione della sig.ra Pt_1 stessa. Ogni onere o spesa relativa al predetto trasferimento sarà a carico del sig. Pt_2
16. Per il trasferimento della quota di ½ del predetto bene immobile il sig. Parte_2 dovrà versare alla sig.ra la somma di € 7.000,00 in n. 14 rate mensili
[...] Parte_1 consecutive da € 500,00 ciascuna entro il giorno trenta (30) di ogni mese, con versamento della prima rata il giorno 30 del mese successivo al rogito. 17. Nel caso in cui la sig.ra non dovesse procedere all'acquisto di una nuova Parte_1
“prima casa” nei termini di Legge (attualmente due anni della vendita) e dovesse, di conseguenza, perdere i benefici fiscali concessi per l'acquisto della prima casa, il sig. si impegna a rimborsarle quanto eventualmente la sig.ra sarà Parte_2 Pt_1 tenuta a versare all'Erario. 18. I genitori dichiarano di dare immediata esecuzione agli accordi sopra citati;
19. Con l'esatto adempimento di tutto quanto previsto nel presente ricorso, i sig.ri Pt_1
e dichiarano di aver risolto ogni rapporto
[...] Parte_2 economico/patrimoniale tra di loro e di non avere nient'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo. 20. Le spese legali del presente procedimento debbono intendersi integralmente compensate tra le parti e, con la sottoscrizione del presente atto, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al vincolo della solidarietà di cui alla Legge Professionale;
”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 26.06.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni