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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente e Relatore
BLATTI CARMELO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4304/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007500615000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle entrate e ER per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
295202490075006 15/000 dalla quale si evince un indebito complessivo dell'importo di € 10.470,42 per: omesso o carente versamento Irpef relativo all'anno 2000. Deduce: Intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti della recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 23397 del
17/11/2016); illegittimità dell'imposizione in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartella ed alla normativa.
Si costituisce l'Agenzia derlle entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visti gli atti di causa;
preso atto che l'atto impugnato è stato notificato in data 10/02/2025, come si evince da copia della notifica allegata dalla resistente Agenzia delle entrate;
preso atto che il ricorso è stato proposto il 31 maggio 2025; visto l'art. 21 comma 1, del D. Lgs. 546/1992, che prevede a pena di decadenza il termine di 60gg per impugnare gli atti tributari;
rilevato che il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992) e che il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione;
dichiara il ricorso INAMMISSIBILE, in quanto avrebbe dovuto essere notificato entro l'11/04/2025 ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delel entrate liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in €. 500,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente e Relatore
BLATTI CARMELO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4304/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007500615000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle entrate e ER per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
295202490075006 15/000 dalla quale si evince un indebito complessivo dell'importo di € 10.470,42 per: omesso o carente versamento Irpef relativo all'anno 2000. Deduce: Intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti della recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 23397 del
17/11/2016); illegittimità dell'imposizione in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste in cartella ed alla normativa.
Si costituisce l'Agenzia derlle entrate che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, visti gli atti di causa;
preso atto che l'atto impugnato è stato notificato in data 10/02/2025, come si evince da copia della notifica allegata dalla resistente Agenzia delle entrate;
preso atto che il ricorso è stato proposto il 31 maggio 2025; visto l'art. 21 comma 1, del D. Lgs. 546/1992, che prevede a pena di decadenza il termine di 60gg per impugnare gli atti tributari;
rilevato che il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992) e che il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione;
dichiara il ricorso INAMMISSIBILE, in quanto avrebbe dovuto essere notificato entro l'11/04/2025 ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delel entrate liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in €. 500,00.