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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 792/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Trento n. 55, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giovanni De Seta che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Rivocati n. 147,
presso lo studio dell'Avv. Roberto Le Pera che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Preliminarmente: - essendo stato accertato che il
ricorrente ha prestata la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
per il periodo dall'1/06/2012 al 5/06/2015 con le Controparte_1
modalità e nei termini di cui alla sentenza n. 715/2019 emessa dalla Corte d'Appello di
Catanzaro, avendo svolto sempre e soltanto le mansioni corrispondenti a quelle previste
per l'inquadramento al livello 6A del CCNL di categoria - condannare l'ex datrice di lavoro
in persona del p.l.r.p.t., a corrispondere in favore Controparte_1
del ricorrente, a titolo di differenze retributive e contributive, maturate in costanza di
rapporto di lavoro, la somma complessiva di € 16.217,56 (euro
sedicimiladuecentodiciassette/56) di cui € 8.792,38 (euro
1 ottomilasettecentonovantadue/38) per retribuzione lorda ed € 7.425,18 (euro
settemilaquattrocentoventicinque/18) per TFR;
o quel diverso importo che, sempre questa
Autorità, vorrà ritenere di giustizia;
e comunque oltre interessi e rivalutazione dalle singole
scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
nonché condannare sempre la Controparte_1
a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente presso l per CP_2
il periodo interessato. … Vittoria di spese e competenze di lite. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - in parziale accoglimento del ricorso, riconoscere al
signor esclusivamente l'importo netto di € 7.082,94 a titolo di differenze Pt_1
retributive e l'importo netto € 579,67 a titolo di differenze di TFR, come accertato dalla
CT dr.ssa ; - rigettare nel resto l'avverso Ricorso, in quanto infondato in fatto Per_1
ed in diritto, per le ragioni specificate in narrativa. In accoglimento della riconvenzionale
proposta: - accertare e dichiarare che la società ha corrisposto al lavoratore CP_1
importi indebitamente non dovuti per un importo complessivo di € 8.426,07 - di cui €
4.702,00 a titolo di rimborso spese mai documentate, attestate e/o giustificate ed €
3.760,06 a titolo di bonus non soggetto a tassazione - e per l'effetto, condannare il
ricorrente alla restituzione, in favore della resistente in riconvenzionale, della citata
somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al
saldo, - in via subordinata, disporre la compensazione di quanto eventualmente accertato
come dovuto dalla al lavoratore con le somme dallo stesso lavoratore dovute CP_1
alle fino a quantità corrispondenti, per i motivi sopra indicati, condannando il CP_1
lavoratore a restituire il residuo importo dovuto in favore della resistente;
- in ogni caso,
con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato attività lavorativa presso la società resistente dall'1.6.2012 al 6.6.2025, con contratto a tempo indeterminato e attribuzione della qualifica di coordinatore, livello 6A CCNL per dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali;
che l'attività lavorativa era stata espletata nel
Comune di Bocchigliero, a seguito di aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di
2 raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio comunale;
che dall'1.10.2014 al 6.6.2015 la società aveva conferito al ricorrente, in modo arbitrario, il livello B4, corrispondendo una retribuzione inferiore a quella spettante;
che vi era stato licenziamento per il quale la Corte di Appello
di Catanzaro aveva disposto la reintegra, con quantificazione ex tunc della retribuzione globale in €. 2.386,60, corrispondente al livello 6A; che, dopo la sentenza indicata, le parti avevano raggiunto un accordo per definire in via bonaria e transattiva la determinazione del quantum dovuto per il licenziamento, impegnandosi a rinviare a momento successivo l'esatta quantificazione delle pregresse differenze retributive dal 2012 al 2015; che, in relazione a tali differenze retributive, la c.t.p. aveva proceduto alla quantificazione in €.
16.217,56 della somma spettante al ricorrente;
che le richieste di pagamento avanzate in via stragiudiziale non avevano avuto esito positivo, anche perché la società aveva opposto l'esistenza di crediti inesistenti in suo favore. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la c.t.p. della società aveva proceduto ai conteggi della somma spettante al ricorrente, quantificando la stessa al lordo in €. 10.163,10 per differenze retributive ed €. 752,82 per differenze TFR;
che il ricorrente aveva indebitamente ricevuto durante il rapporto di lavoro la somma di €. 8.426,07 (€. 4.702,00
per spese mai documentate ed €. 3.760,06 a titolo di bonus non soggetto a tassazione);
che, in merito, la richiesta di pagamento, avanzata nel 2021 all'esito delle verifiche necessarie a seguito delle diffide avanzate dal lavoratore, non aveva avuto esito positivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte,
formulando domanda riconvenzionale per le somme affermate come spettanti.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.2.2025 (anche a seguito di rinvio per tentativo di bonario componimento rimasto senza esito positivo), con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. In ordine alla domanda di parte ricorrente, occorre considerare che la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro n. 715/2019 non attribuisce alcun diritto a differenze retributive o a diverso inquadramento contrattuale per il periodo 2012/2015, limitandosi a condannare, per la parte di interesse, la società datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto, che quantifica in €.
2.386,60 (con riferimento alla data del licenziamento, come evincibile anche dal punto 17
della sentenza), dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il processo verbale di conciliazione del 24.7.2019 contiene al punto n. 5), dopo il richiamo delle parti alla somma di €. 2.386,60 quale ultima retribuzione globale di fatto, l'impegno delle parti di cooperare lealmente al fine di stabilire la sussistenza di eventuali differenze retributive rispetto agli importi erogati al dipendente in costanza del rapporto di lavoro e fino alla sua estinzione “in virtù di quanto statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro in punto di retribuzione globale di fatto”, non potendosi configurare, in virtù di tale determinazione delle parti, alcun riconoscimento di differenze retributive (definite espressamente eventuali) da parte del datore di lavoro, non evincibili dal generico riferimento alle statuizioni della Corte di Appello riferite, per quanto detto, all'ultima retribuzione globale di fatto.
Sulla base di tali rilievi, la parte ricorrente aveva l'onere di dare dimostrazione delle differenze retributive oggetto di giudizio - non configurandosi, prima del giudizio, alcun riconoscimento della parte datoriale o conseguente alla statuizione della Corte di Appello,
si ripete -, con domanda che, per l'aspetto indicato, si mostra indeterminata - e,
comunque, non dimostrata - in riferimento allo svolgimento di mansioni diverse o superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale tali da comportare il riconoscimento di differenze retributive.
4 In tal modo, deve valere unicamente il riconoscimento del debito operato in giudizio dalla parte resistente, che ha quantificato in €. 10.915,92 la somma spettante alla parte ricorrente.
Occorre considerare, in merito, che le somme vanno quantificate al lordo, atteso che la determinazione delle ritenute fiscali non attiene al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario.
In tal senso, il meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, che saranno assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno percepite dal lavoratore, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. Lav. 21010/2013. Cfr. Cass. Sez. Lav.
18044/2015).
Analoghe considerazioni, sostanzialmente, valgono poi per le ritenute previdenziali (cfr.
principi affermati da Cass. 19790/2011).
La società resistente deve essere dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 10.915,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
Si aggiunge da ultimo, in merito alla domanda di parte ricorrente, che la domanda di
CP_ regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale presso l non può
accogliersi in ragione della genericità della stessa, superandosi in tal modo il rilievo per
CP_ cui l non è stato convenuto in giudizio [in merito, occorre richiamare il principio per cui l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all previdenziale di riscuotere il proprio credito, CP_3
ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora
5 possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
19398/2014; Cass. Sez. Lav. 14853/2019)].
3. La domanda riconvenzionale di parte resistente è infondata, facendosi riferimento a somme erogate nel periodo 2012/2015, che non risultano richieste prima del 2021 (non
è pertinente, si evidenzia, il riferimento a controlli conseguenti alle diffide del ricorrente,
non chiarendosi la motivazione per cui tale controllo di somme erogate in maniera indebita, che sarebbero comunque spettanti al datore di lavoro anche in assenza delle diffide, sia stato posticipato come reazione alle dette diffide), per rimborso spese asseritamente non documentate - non chiarendosi ancora la condotta complessiva del datore di lavoro che provvede al pagamento di somme per rimborso spese in assenza di documentazione con richiesta di restituzione dopo anni per un controllo effettuato sulla documentazione che, anche per gli anni decorsi, poteva non essere più presente - e per l'erogazione di un bonus, per il quale non è indicata compiutamente neppure la motivazione dell'erogazione nel 2012 e della valutazione successiva di non spettanza.
Oltretutto, deve anche evidenziarsi che nella transazione del 2019 non risultano riferimenti a tale affermato credito del datore di lavoro.
4. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente deve accogliersi nei limiti della somma di €. 10.915,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e nel resto deve rigettarsi.
La domanda riconvenzionale di parte resistente deve rigettarsi.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo anche secondo il principio espresso da
Cass. 18167/2016, che si condivide - si pongono interamente a carico della parte resistente, non operandosi alcuna compensazione in ragione dell'accoglimento parziale della domanda anche in ragione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, con
6 pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, atteso che la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 10.915,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.347,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Si comunichi
Cosenza, 28.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 792/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Trento n. 55, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giovanni De Seta che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Rivocati n. 147,
presso lo studio dell'Avv. Roberto Le Pera che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Preliminarmente: - essendo stato accertato che il
ricorrente ha prestata la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
per il periodo dall'1/06/2012 al 5/06/2015 con le Controparte_1
modalità e nei termini di cui alla sentenza n. 715/2019 emessa dalla Corte d'Appello di
Catanzaro, avendo svolto sempre e soltanto le mansioni corrispondenti a quelle previste
per l'inquadramento al livello 6A del CCNL di categoria - condannare l'ex datrice di lavoro
in persona del p.l.r.p.t., a corrispondere in favore Controparte_1
del ricorrente, a titolo di differenze retributive e contributive, maturate in costanza di
rapporto di lavoro, la somma complessiva di € 16.217,56 (euro
sedicimiladuecentodiciassette/56) di cui € 8.792,38 (euro
1 ottomilasettecentonovantadue/38) per retribuzione lorda ed € 7.425,18 (euro
settemilaquattrocentoventicinque/18) per TFR;
o quel diverso importo che, sempre questa
Autorità, vorrà ritenere di giustizia;
e comunque oltre interessi e rivalutazione dalle singole
scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
nonché condannare sempre la Controparte_1
a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente presso l per CP_2
il periodo interessato. … Vittoria di spese e competenze di lite. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - in parziale accoglimento del ricorso, riconoscere al
signor esclusivamente l'importo netto di € 7.082,94 a titolo di differenze Pt_1
retributive e l'importo netto € 579,67 a titolo di differenze di TFR, come accertato dalla
CT dr.ssa ; - rigettare nel resto l'avverso Ricorso, in quanto infondato in fatto Per_1
ed in diritto, per le ragioni specificate in narrativa. In accoglimento della riconvenzionale
proposta: - accertare e dichiarare che la società ha corrisposto al lavoratore CP_1
importi indebitamente non dovuti per un importo complessivo di € 8.426,07 - di cui €
4.702,00 a titolo di rimborso spese mai documentate, attestate e/o giustificate ed €
3.760,06 a titolo di bonus non soggetto a tassazione - e per l'effetto, condannare il
ricorrente alla restituzione, in favore della resistente in riconvenzionale, della citata
somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al
saldo, - in via subordinata, disporre la compensazione di quanto eventualmente accertato
come dovuto dalla al lavoratore con le somme dallo stesso lavoratore dovute CP_1
alle fino a quantità corrispondenti, per i motivi sopra indicati, condannando il CP_1
lavoratore a restituire il residuo importo dovuto in favore della resistente;
- in ogni caso,
con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato attività lavorativa presso la società resistente dall'1.6.2012 al 6.6.2025, con contratto a tempo indeterminato e attribuzione della qualifica di coordinatore, livello 6A CCNL per dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali;
che l'attività lavorativa era stata espletata nel
Comune di Bocchigliero, a seguito di aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di
2 raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio comunale;
che dall'1.10.2014 al 6.6.2015 la società aveva conferito al ricorrente, in modo arbitrario, il livello B4, corrispondendo una retribuzione inferiore a quella spettante;
che vi era stato licenziamento per il quale la Corte di Appello
di Catanzaro aveva disposto la reintegra, con quantificazione ex tunc della retribuzione globale in €. 2.386,60, corrispondente al livello 6A; che, dopo la sentenza indicata, le parti avevano raggiunto un accordo per definire in via bonaria e transattiva la determinazione del quantum dovuto per il licenziamento, impegnandosi a rinviare a momento successivo l'esatta quantificazione delle pregresse differenze retributive dal 2012 al 2015; che, in relazione a tali differenze retributive, la c.t.p. aveva proceduto alla quantificazione in €.
16.217,56 della somma spettante al ricorrente;
che le richieste di pagamento avanzate in via stragiudiziale non avevano avuto esito positivo, anche perché la società aveva opposto l'esistenza di crediti inesistenti in suo favore. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la c.t.p. della società aveva proceduto ai conteggi della somma spettante al ricorrente, quantificando la stessa al lordo in €. 10.163,10 per differenze retributive ed €. 752,82 per differenze TFR;
che il ricorrente aveva indebitamente ricevuto durante il rapporto di lavoro la somma di €. 8.426,07 (€. 4.702,00
per spese mai documentate ed €. 3.760,06 a titolo di bonus non soggetto a tassazione);
che, in merito, la richiesta di pagamento, avanzata nel 2021 all'esito delle verifiche necessarie a seguito delle diffide avanzate dal lavoratore, non aveva avuto esito positivo.
Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte,
formulando domanda riconvenzionale per le somme affermate come spettanti.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 4.2.2025 (anche a seguito di rinvio per tentativo di bonario componimento rimasto senza esito positivo), con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. In ordine alla domanda di parte ricorrente, occorre considerare che la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro n. 715/2019 non attribuisce alcun diritto a differenze retributive o a diverso inquadramento contrattuale per il periodo 2012/2015, limitandosi a condannare, per la parte di interesse, la società datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto, che quantifica in €.
2.386,60 (con riferimento alla data del licenziamento, come evincibile anche dal punto 17
della sentenza), dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il processo verbale di conciliazione del 24.7.2019 contiene al punto n. 5), dopo il richiamo delle parti alla somma di €. 2.386,60 quale ultima retribuzione globale di fatto, l'impegno delle parti di cooperare lealmente al fine di stabilire la sussistenza di eventuali differenze retributive rispetto agli importi erogati al dipendente in costanza del rapporto di lavoro e fino alla sua estinzione “in virtù di quanto statuito dalla Corte di Appello di Catanzaro in punto di retribuzione globale di fatto”, non potendosi configurare, in virtù di tale determinazione delle parti, alcun riconoscimento di differenze retributive (definite espressamente eventuali) da parte del datore di lavoro, non evincibili dal generico riferimento alle statuizioni della Corte di Appello riferite, per quanto detto, all'ultima retribuzione globale di fatto.
Sulla base di tali rilievi, la parte ricorrente aveva l'onere di dare dimostrazione delle differenze retributive oggetto di giudizio - non configurandosi, prima del giudizio, alcun riconoscimento della parte datoriale o conseguente alla statuizione della Corte di Appello,
si ripete -, con domanda che, per l'aspetto indicato, si mostra indeterminata - e,
comunque, non dimostrata - in riferimento allo svolgimento di mansioni diverse o superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale tali da comportare il riconoscimento di differenze retributive.
4 In tal modo, deve valere unicamente il riconoscimento del debito operato in giudizio dalla parte resistente, che ha quantificato in €. 10.915,92 la somma spettante alla parte ricorrente.
Occorre considerare, in merito, che le somme vanno quantificate al lordo, atteso che la determinazione delle ritenute fiscali non attiene al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario.
In tal senso, il meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive, che saranno assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno percepite dal lavoratore, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. Lav. 21010/2013. Cfr. Cass. Sez. Lav.
18044/2015).
Analoghe considerazioni, sostanzialmente, valgono poi per le ritenute previdenziali (cfr.
principi affermati da Cass. 19790/2011).
La società resistente deve essere dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 10.915,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
Si aggiunge da ultimo, in merito alla domanda di parte ricorrente, che la domanda di
CP_ regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale presso l non può
accogliersi in ragione della genericità della stessa, superandosi in tal modo il rilievo per
CP_ cui l non è stato convenuto in giudizio [in merito, occorre richiamare il principio per cui l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all previdenziale di riscuotere il proprio credito, CP_3
ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora
5 possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
19398/2014; Cass. Sez. Lav. 14853/2019)].
3. La domanda riconvenzionale di parte resistente è infondata, facendosi riferimento a somme erogate nel periodo 2012/2015, che non risultano richieste prima del 2021 (non
è pertinente, si evidenzia, il riferimento a controlli conseguenti alle diffide del ricorrente,
non chiarendosi la motivazione per cui tale controllo di somme erogate in maniera indebita, che sarebbero comunque spettanti al datore di lavoro anche in assenza delle diffide, sia stato posticipato come reazione alle dette diffide), per rimborso spese asseritamente non documentate - non chiarendosi ancora la condotta complessiva del datore di lavoro che provvede al pagamento di somme per rimborso spese in assenza di documentazione con richiesta di restituzione dopo anni per un controllo effettuato sulla documentazione che, anche per gli anni decorsi, poteva non essere più presente - e per l'erogazione di un bonus, per il quale non è indicata compiutamente neppure la motivazione dell'erogazione nel 2012 e della valutazione successiva di non spettanza.
Oltretutto, deve anche evidenziarsi che nella transazione del 2019 non risultano riferimenti a tale affermato credito del datore di lavoro.
4. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente deve accogliersi nei limiti della somma di €. 10.915,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e nel resto deve rigettarsi.
La domanda riconvenzionale di parte resistente deve rigettarsi.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo anche secondo il principio espresso da
Cass. 18167/2016, che si condivide - si pongono interamente a carico della parte resistente, non operandosi alcuna compensazione in ragione dell'accoglimento parziale della domanda anche in ragione dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, con
6 pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, atteso che la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 10.915,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.347,00
per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Si comunichi
Cosenza, 28.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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