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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2361/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LA Parte_1 C.F._1
SCALA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO MODENA, P_ C.F._2 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
con il patrocinio dell'avv. PAOLA Controparte_2
MINUCCI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze – sez. IV civile – ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza nr. 1719/2022, resa dal Tribunale di Firenze – sez. III civ. nel giudizio
R.G. 16454/2018, pubblicata il 06.06.2022,
1 - previo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellato Avv. e, in caso di loro P_ ammissione, ammissione a prova contraria della prova per testi, nei termini di cui alla III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in primo grado con il teste ivi indicato,
-condannare l'Avv. , domiciliato in Firenze, al Corso Italia, 29, C.F. P_
, al risarcimento del danno nella misura di € 53.591,65, oltre interessi legali C.F._3 dal 27.11.2015 al saldo a favore dell'appellante sig.ra ex artt. 2222- Parte_2
1218 c.c., derivante dall'inadempimento, per i fatti di cui in narrativa, al mandato professionale conferitogli dall'appellante;
-rigettare l'appello incidentale spiegato dall'Avv. P_
-condannare in persona del legale rappresentate Controparte_2 pro tempore, C.F./P. IVA alla restituzione a favore della sig.ra P.IVA_1 Parte_2 dell'importo di € 5.585,36 versata all'appellata in adempimento del capo di sentenza
[...] impugnata ex art. 91 c.p.c.
Spese del doppio grado rifuse.”
Per parte appellata : P_
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, così giudicare:
(a) respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Firenze n. 1719/2022, così confermando detta sentenza;
(b) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, quantificare il danno da risarcire alla sig.ra tenendo conto della parte di esso alla stessa Parte_2 imputabile in ragione del suo negligente comportamento e condannare la Controparte_3
a rilevare indenne il prof. avv. per tutto quanto questi fosse condannato a P_ pagare alla sig.ra ivi comprese le spese del giudizio;
Parte_2
(c) in accoglimento dell'appello incidentale del prof. avv. , condannare la P_ sig.ra a pagare al prof. avv. , a titolo di compenso per Parte_2 P_
l'attività professionale svolta, la somma di € 11.704,96 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi di legge a decorrere dalla domanda, nonché le spese del primo grado di giudizio, così riformando sul punto la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1719/2022;
(d) previa, se del caso, in via istruttoria, ammissione della prova per testi dedotta dal prof. avv. nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. del 16 settembre P_
2019.
Con ogni conseguenziale pronuncia.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
Per parte appellata : CP_2
2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello principale e condannare la signora a rimborsare a le spese di questo grado. Parte_2 CP_2
Nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, accogliere la domanda di manleva assicurativa proposta dal Prof. nei confronti di nei limiti del massimale e P_ CP_2 per la sola eventuale parte superiore alla franchigia di euro 25.000,00 contrattualmente prevista e, comunque, nel rispetto di tutte le condizioni previste nel contratto assicurativo.
In caso di accoglimento dell'appello principale, compensare le spese di causa tra l'assicurato e
.” CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l'avv. chiedendone Parte_2 P_ la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito della negligente esecuzione dell'incarico professionale conferitogli.
A sostegno della sua pretesa, aveva esposto che:
nel dicembre 1988, il Ministero delle Finanze, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze, aveva notificato a lei, quale titolare della ditta individuale 'PO GI
Giurati' di Pisa, e al coniuge , quale coobbligato in solido, avviso di Persona_1 accertamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi con riferimento all'anno fiscale 1982, contestando loro l'indebita detrazione di costi in quanto non inerenti l'attività d'impresa, avanzando una pretesa sanzionatoria di
£ 62.169.000 per IRPEF e £ 18.226.000 per e addizionale;
CP_4
essa aveva conferito incarico al professor di proporre ricorso, che era P_ stato depositato nel febbraio del 1989;
il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza della Commissione Tributaria
n. 6347 del 1990, che aveva parzialmente accolto le doglianze di parte ricorrente in relazione ai costi ritenuti dall'Ufficio come tardivamente documentati, condividendo invece i rilievi erariali in relazione agli altri recuperi 'attesa la non inerenza dei costi portati in detrazione dal contribuente';
tale sentenza era stata impugnata sia dalla contribuente, sempre a mezzo dell'avv.
, che dall'Ufficio, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado la quale, P_ con sentenza depositata in data 6 Febbraio 1993, aveva accolto il gravame della rigettando quello dell'Ufficio, in tal modo determinando l'annullamento Parte_2 dell'avviso di accertamento impugnato;
3 la Commissione Centrale, invece, con sentenza n. 917 del 2014, aveva definito il giudizio innanzi a sé con l'accoglimento parziale del gravame dell'Ufficio, così confermando la non deducibilità dei costi relativi ai trentadue automezzi in quanto intestati a soggetto terzi rispetto all'impresa;
conseguentemente, ad essa attrice era stata notificata in data 27 novembre 2015 cartella di pagamento per euro 80.630,94 (che per l'importo complessivo di €
78.645,78 era stata rateizzata con un piano di pagamento con scadenza il 20 Febbraio
2026).
Tanto premesso, la aveva imputato al Prof. di non aver adempiuto con Parte_2 P_ diligenza al mandato conferitogli, poiché non l'aveva informata della possibilità di avvalersi del condono introdotto con la legge n. 289/2002, così da definire il contenzioso a mezzo pagamento all'Amministrazione Finanziaria del 10% della somma richiesta, essendo essa in possesso (dal 1993 e fino al 2014) di una sentenza integralmente favorevole della
Commissione tributaria di secondo grado.
Aveva dunque chiesto il risarcimento del danno, che aveva rapportato alla differenza tra l'importo oggetto di pagamento rateizzato e quanto, invece, essa avrebbe dovuto corrispondere se avesse avuto accesso al condono, pari ad appena € 4.081,58, con un pregiudizio economico di € 74.564,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si era costituito , il quale aveva chiesto il rigetto della domanda deducendo che P_
i contatti professionali con lui erano stati intrattenuti dal marito della Parte_2 R_
, anche per conto della moglie, e che egli aveva fatto presente al medesimo la
[...] possibilità di avvalersi del condono - benché tale informativa fosse un aspetto di cui comunque si occupavano i commercialisti della e che esulava dal mandato Parte_3 conferitogli, e benché, in ogni caso, l'istituto del condono avesse assunto una conoscenza generalizzata, anche perché era stato oggetto di una specifica informativa scritta da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di tutti i contribuenti che avessero contenziosi pendenti e passibili di definizione;
aveva quindi aggiunto che aveva sempre manifestato la R_ propria contrarietà ad avvalersi del condono in quanto convinto delle proprie ragioni;
quanto al danno, aveva eccepito che parte attrice avrebbe potuto limitare il pregiudizio aderendo alla c.d. rottamazione.
Aveva comunque chiamato in causa la propria compagnia assicurativa,
[...]
, per essere da questa tenuto indenne in caso di soccombenza, e Controparte_2 avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per il pagamento dei propri onorari per l'attività di assistenza giudiziale dinanzi alla commissione tributaria centrale relativamente all'accertamento fiscale concernente l'anno 1982.
Si era costituita , associandosi alle difese del convenuto e chiedendo, in denegata ipotesi CP_2 di condanna dell'avv. , che la garanzia fosse contenuta nei limiti del massimale e della P_ franchigia contrattualmente previsti.
4 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice aveva ridotto la sua domanda all'importo di €
53.591,65, avendo aderito alla c.d. “rottamazione”.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, il tribunale, con sentenza 1719/22, ha respinto la domanda, rilevando che: “Per contro non vi è alcuna contestazione specifica in ordine a tali fatti: 1) i contatti con il
Prof. erano intrattenuti in via esclusiva dal marito della , successivamente deceduto;
2) il P_ Parte_2 Persona_1
agiva nel suo interesse ma anche in nome e per conto della moglie;
3) la possibilità di aderire al condono venne R_ prospettata al;
4) vi era stata una circolare con la quale la quale l'Agenzia delle Entrate aveva informato i contribuenti R_ con cause in corso della possibilità di accedere al condono.
Ora, «la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111
Cost»(Cass. n. 8213/2013).
Potrebbe obiettarsi che il principio di non contestazione non opera per quei fatti non noti alla parte(Cass. n. 2174/2021; Cass. n.
87/2019) - quali, nel caso di specie, l'informativa resa dal al durante gli incontri cui la era assente - P_ R_ Parte_2 ma resta la circostanza che era il che intratteneva rapporti con l'avv. anche per conto della moglie (questo, sì, R_ P_ fatto non contestato): in siffatto contesto non può essere escluso che l'informativa sia stata data al e che questi non R_ abbia inteso aderire al condono in quanto convinto delle proprie ragioni giuridiche, sino a voler adire la Suprema Corte investendola della impugnativa della sentenza resa dalla CTC.
Il rilievo appena esposto, in ordine alla volontà dei coniugi di proseguire la vicenda sino alla Suprema Parte_4
Corte, trova indiretta conferma nella missiva del 30 Maggio 2016 inviata dal legale della all'avv. con la quale Parte_2 P_ viene contestato al professionista l'omessa comunicazione della facoltà di ricorrere in Cassazione avverso la decisione della
Commissione Centrale nei seguenti termini: «solo al ricevimento di detta cartella riportante l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute in seguito al passaggio in giudicato della sentenza della CTC, veniva in evidenza la mancata impugnazione per
Cassazione e la definitività del gravame. La cartella sarebbe comunque giunta a norma della disciplina sulla riscossione delle imposte in corso di giudizio, maggiore tutela sarebbe potuta derivare dalla coltivazione dell'ulteriore grado della giurisdizione.
In buona sostanza la mancata valutazione tempestiva della opportunità del gravami in cassazione parrebbe poter essere attribuita alla mancata comunicazione alla diretta interessata dell'esito della vicenda avanti la CTC»(doc. 9 fasc. parte attrice).
Tale doglianza, tuttavia, è stata solo accennata nell'atto introduttivo, e non è stata posta quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria: dal che ne discende che mentre il giudice non ne dovrà tenere conto al fine di operare un giudizio probabilistico tra l'omessa impugnativa, le probabilità di accoglimento del gravame e la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, ciononostante il rilievo critico svolto nei confronti del convenuto palesa- per come si è già accennato- la volontà della
5 di voler proseguire il giudizio sino alla Suprema Corte, in termini del tutto incompatibili con quella di avvalersi del Parte_2 condono.
Inoltre, non è stata contestata da parte attrice neppure la circostanza allegata da parte convenuta che vi sia stata una circolare da parte della Agenzia delle Entrate che aveva avvisato i contribuenti che avessero liti pendenti della facoltà di definizione del contenzioso mediante, appunto, il ricorso all'istituto del condono (come da facsimile di cui al doc. 8 fasc. parte convenuta): il che da un lato evidenzia come la possa essere effettivamente venuta a conoscenza del condono Parte_2 aliunde- dall'altro conferma la volontà di non optare per la definizione della lite tramite condono, poiché intenzionata a ricorrere sino in Cassazione.
Tanto comporta il rigetto della domanda di parte attrice con conseguente assorbimento della domanda svolta in garanzia dalla convenuta.
Neppure può essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. avente ad oggetto il pagamento da parte della P_ del compenso professionale per l'attività prestata, essendo parte attrice estranea a tale obbligo di pagamento, Parte_2 gravante invero esclusivamente sulla PO GI . CP_5
Tanto emerge dalla missiva indirizzata dall'avv. alla in data 12 Luglio 1993 (doc. 6 fasc. parte P_ Parte_5 convenuta) con la quale il professionista, dopo aver espresso gratitudine per il «rinnovo della consulenza tributaria a favore della società e del Gruppo», quantifica in £ 36.000.000 annui il compenso ritenuto congruo, «tenuto conto della complessità della fase di definizione del contenzioso fiscale dell'intero Gruppo e, per l'altro, dovendosi tale cifra ritenere comprensiva di tutta l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a favore non solo dell , ma anche di tutti i Controparte_6 soggetti ad essa comunque collegati»
E' lo stesso avvocato che rappresenta che la propria assistenza in materia tributaria, pur intercorrendo il contratto tra P_ la società per azioni e l'avv. si estende anche a tutti i partecipanti del gruppo, tra cui appunto la restando P_ Parte_2 inteso che, secondo lo schema del contratto a favore di terzo, l'unico soggetto tenuto al pagamento del compenso fosse la società . Parte_5
In considerazione della reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta le spese processuali vanno compensate.
Su parte attrice, invece, graveranno le spese processuali sostenute dalla terza chiamata la quale, tuttavia, si è limitata a depositare la comparsa di costituzione e risposta e la sola comparsa conclusionale.” (il tribunale ha liquidato tali spese secondo i valori minimi ed esclusa la fase di trattazione-istruttoria). ha impugnato tale sentenza, proponendo un unico articolato motivo d'appello, con Parte_2 cui ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. I comma, dell'art. 2729 c.c. e dei criteri di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. Essa, in particolare, ha rilevato che aveva errato il Tribunale reputando come non contestate ex art. 115 c.p.c. le seguenti circostanze:
1) che i contatti con il Prof. erano intrattenuti in via esclusiva dal marito della P_
, successivamente deceduto. Parte_2 Persona_1
2) che il agiva nel suo interesse, ma anche in nome e per conto della moglie. R_
6 Specificamente, ha sostenuto che essa non aveva l'onere di contestare la diversa ricostruzione in termini di esclusività dei contatti tenuti dall'Avv. in quanto aveva già dato nel proprio P_ atto introduttivo una ricostruzione diversa del rapporto intercorso col convenuto, attraverso la produzione di una corrispondenza del legale di controparte, che dimostrava che il rapporto con l'avv. era stato tenuto da entrambi i coniugi;
peraltro, il dott. non aveva più P_ R_ all'epoca dei fatti alcun ruolo decisionale nelle società del Gruppo PO GI Giurati e quindi tantomeno con riguardo alla questione fiscale della moglie;
il professionista, poi, se anche avesse davvero informato il marito di essa appellante (e questi avesse risposto che non intendeva aderire al condono, e così non era), comunque avrebbe dovuto informare anche la posto che in giudizio si discuteva dei suoi redditi e dunque era lei la vera diretta Parte_2 interessata.
L'appellante ha altresì rilevato che il fatto che nel 2016, ovvero quattordici anni dopo la scadenza del condono del 2002, il suo nuovo difensore avesse contestato all'avv. , oltre P_ alla mancata informativa nel 2002 circa la possibilità di addivenire al condono, anche la mancata informativa circa l'esito del giudizio avanti la CTC di Firenze del 2014, che aveva precluso l'impugnativa della sentenza della Commissione Centrale (del 2014) davanti alla Corte di Cassazione, non era certo sintomatico del fatto che nel 2002 essa se correttamente informata avrebbe escluso di aderire al condono, stante la modestia del costo (il 10% delle somme in contestazione) e l'alea comunque esistente circa l'esito del giudizio tributario.
L'esistenza di una circolare dell'amministrazione finanziaria che avrebbe informato i contribuenti della possibilità di accedere al condono nel 2002, infine, non poteva essere evinta dalla mancata espressa contestazione da parte sua di tale circostanza nel giudizio di primo grado, ma andava provato con la produzione del documento che l'attestava; essa comunque non l'aveva ricevuta e ad ogni buon conto tale circolare non avrebbe liberato il professionista, che aveva l'obbligo di tutelare al meglio la propria assistita, informandola tanto dell'applicabilità del condono al caso di specie, quanto della prognosi circa l'esito della causa in corso e dei costi e benefici dell'eventuale adesione o non adesione allo stesso.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'avv.
a risarcirle il danno patito, e con condanna di a restituirle l'importo di € 5.585,36 P_ CP_2 percepito a titolo di spese di lite (cfr. doc. a).
L'appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello, avendo egli compiutamente P_ informato della possibilità di condono il coniuge dell'appellante, che gli aveva, insieme a lei, conferito il mandato professionale per la difesa in sede tributaria, seppur tale informativa fosse superflua, e al riguardo riproponendo l'istanza di ammissione della prova per testi da lui dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.; ha inoltre spiegato a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di pagamento del compenso professionale, deducendo l'erroneità di tale decisione, che aveva ricondotto nell'ambito di un contratto risalente al 1993 con il PO GI Giurati
7 un'attività defensionale sicuramente non prevista, che era stata svolta venti anni dopo, e quando ogni rapporto contrattuale con la società era ormai esaurito;
ha inoltre riproposto la propria domanda nei confronti di di essere tenuto indenne dalle conseguenze di CP_2 un'eventuale condanna risarcitoria.
costituita chiedendo il rigetto dell'appello contro l'assicurato e per la denegata CP_7 ipotesi di suo accoglimento che la domanda di manleva assicurativa fosse contenuta nei limiti del massimale e limitata alla sola eventuale parte superiore alla franchigia di euro 25.000,00 contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data
1.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.3.2025.
2. Il perimetro della decisione.
L'addebito che la cliente dell'avv. ha mosso al professionista è di non averla informata, P_ in pendenza del giudizio tributario, della possibilità di avvalersi del cd. condono fiscale previsto dalla legge n. 289/2002, con la conseguenza che, in difetto di definizione agevolata della lite pendente, la stessa era proseguita e si era conclusa con una sentenza della Commissione
Tributaria Centrale da cui era derivato un carico fiscale (per imposte, sanzioni ed interessi) molto più elevato rispetto a quello a cui essa avrebbe dovuto far fronte se avesse invece fatto ricorso al condono.
Tanto premesso, è provato documentalmente che nel dicembre 1988 l'Amministrazione finanziaria notificava l'avviso di accertamento nr. 132 alla Sig.ra e Parte_6 al coniuge, Sig. , che avevano presentato la dichiarazione congiunta dei Parte_7 rispettivi redditi ai sensi dell'allora vigente art. 17 della legge 114/1977 (cfr. doc. 1
. Parte_2
L'Ufficio contestava l'indebita detrazione di costi in quanto non inerenti l'impresa individuale
“PO GI Giurati” di Pisa, di cui era titolare la sola Sig.ra avanzando Parte_6 una pretesa di vecchie £ire 62.169.000 per Irpef e vecchie £ 18.226.000 per OR e addizionale in relazione all'anno fiscale 1982; l'appellante ed il marito, responsabili in via solidale ex art. 17 ult. comma L. 114/1977, conferivano mandato al Prof. Avv. di proporre P_ ricorso avverso l'accertamento e questi vi procedeva nel febbraio 1989 (cfr. doc. 2).
Parimenti, risulta per tabulas che alla data di entrata in vigore della legge 289/2002 l'esito del giudizio tributario era di soccombenza totale per l'amministrazione e che quindi la contribuente, ai sensi del comma 1 lett. B) nr. 1 della legge introduttiva del condono, era nel perimetro soggettivo di coloro che avrebbero potuto definire il contenzioso mediante il versamento del 10% del valore della lite (nel caso di specie, lire 62.159.000, pari ad €
32.104,44, per Irpef, si sarebbero potute definire con il versamento di € 3.210,00, e lire CP 16.876.000 per pari ad € 8.715,58, con il versamento di € 871,58 per un totale di €
4.081,58).
8 Il primo giudice non ha negato che l'avv. avesse l'obbligo di avvisare i clienti della P_ possibilità di aderire al condono;
pare, anzi, averlo presupposto, nel valutare comunque corretto il suo contegno. Ad abundantiam, si evidenzia che certamente tale obbligo era sussistente: se anche il mandato difensivo era in prima battuta volto all'impugnativa dell'avviso d'accertamento in sede giudiziale, esso comprendeva anche l'obbligo di informare i clienti della possibilità di optare per la soluzione stragiudiziale, consigliandoli e comunque evidenziando loro i rischi conseguenti alla prosecuzione del contenzioso.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 04/04/2025 n.
8996; 06/05/2020 n. 8494; 19/07/2019 n. 19520), “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
In particolare (cfr. Cass. 25/09/2024 n. 25699), nell'adempimento dell'incarico avente ad oggetto la contestazione di una pretesa tributaria, l'obbligo di diligenza impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, e d'informarlo circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario.
Si deve poi evidenziare che fin dal primo grado è pacifico che il professionista non abbia mai parlato con la cliente del condono in oggetto;
la tesi di lui è, piuttosto, di averne parlato con il marito della (coobbligato solidale e che con lei gli aveva conferito mandato), e che Parte_2 ciò fosse sufficiente.
L'oggetto del contendere, dunque, è se di tale informativa al AM (deceduto prima dell'inizio della presente controversia) vi sia la prova e in caso positivo se essa fosse esaustiva degli obblighi del professionista, e/o se comunque la già fosse a conoscenza della Parte_2 possibilità di condono per aver ricevuto dall'amministrazione finanziaria una specifica comunicazione sul punto, e in caso positivo se ciò esonerasse l'appellato da ogni responsabilità.
3. L'appello principale.
Il primo giudice ha affermato che si debbono ritenere pacifiche, per non essere state espressamente contestate dalla le seguenti circostanze: Parte_2
che i contatti con il Prof. erano intrattenuti in via esclusiva dal marito della P_
(successivamente deceduto); Parte_2 Persona_1
9 che il agiva nel suo interesse, ma anche in nome e per conto della moglie;
R_
che la possibilità di aderire al condono venne prospettata al (ma sul punto il R_ tribunale ha aggiunto che questa poteva essere ritenuta una circostanza che l'attrice non aveva onere di contestare perché a lei ignota, non essendo stata presente ai relativi incontri, e che tuttavia “non può essere escluso che l'informativa sia stata data al e che questi non abbia inteso aderire al condono in quanto convinto delle R_ proprie ragioni giuridiche, sino a voler adire la Suprema Corte investendola della impugnativa della sentenza resa dalla CTC”);
che vi era stata una circolare con la quale la quale l'Agenzia delle Entrate aveva informato i contribuenti con cause in corso della possibilità di accedere al condono.
Ha altresì evidenziato che, poiché la a mezzo del suo nuovo legale il 30 Maggio Parte_2
2016 aveva contestato al (anche) l'omessa comunicazione della facoltà di ricorrere in P_
Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale, precisando che coltivare l'ulteriore grado della giurisdizione le avrebbe potuto assicurare una maggiore tutela, ciò sarebbe stato sintomatico della sua volontà, comunque, di non aderire al condono.
L'appellante col proprio unico, ma articolato, motivo d'appello ha censurato tale complessivo ragionamento rilevando che:
essa non aveva l'onere di contestare la diversa ricostruzione in termini di esclusività dei contatti tenuti dall'Avv. , in quanto nel proporre la propria domanda aveva già P_ dato una ricostruzione diversa del rapporto intercorso col convenuto, producendo una corrispondenza del legale di controparte (doc. 10) che dimostrava che il rapporto con l'avv. era stato tenuto da entrambi i coniugi;
non solo: dai documenti allegati al P_ suo atto introduttivo emergeva anche che il dott. al momento dell'emanazione R_ della legge sul condono non aveva più alcun ruolo decisionale nelle società del Gruppo
PO GI Giurati e quindi anche con riguardo alla questione fiscale della moglie, ciò che smentiva a priori che potesse prendere decisioni per lei;
il professionista - se anche avesse davvero informato il marito di essa appellante e questi avesse risposto che non intendeva aderire al condono (e così non era) - comunque avrebbe dovuto informare anche la posto che in giudizio si Parte_2 discuteva dei suoi redditi e dunque era lei la vera diretta interessata;
il fatto che nel 2016, ovvero quattordici anni dopo la scadenza del condono del 2002, il nuovo difensore di lei avesse stragiudizialmente contestato all'avv. , oltre alla P_ mancata informativa nel 2002 circa la possibilità di addivenire al condono, anche la mancata informativa circa l'esito del giudizio avanti la CTC di Firenze del 2014, con pregiudizio del suo diritto di ricorrere per cassazione (contestazione, questa, poi non introdotta in giudizio), non era certo sintomatico del fatto che nel 2002 essa, se correttamente informata, avrebbe escluso di aderire al condono, stante la modestia del
10 costo (il 10% delle somme in contestazione) e l'alea comunque esistente circa l'esito del giudizio tributario;
l'esistenza di una circolare dell'amministrazione finanziaria che avrebbe informato i contribuenti della possibilità di accedere al condono nel 2002, infine, non poteva essere evinta dalla mancata contestazione da parte di essa attrice, ma andava provato con la produzione del documento che l'attestava; essa comunque non aveva ricevuto alcuna comunicazione e ad ogni buon conto tale circolare non avrebbe liberato il professionista, che aveva l'obbligo di tutelare al meglio la propria assistita, informandola tanto dell' applicabilità del condono al caso di specie, quanto della prognosi circa l'esito della causa in corso e dei costi e benefici dell'eventuale adesione o non adesione allo stesso.
Le doglianze della sono fondate, nei termini che si vanno ad esporre, e conducono Parte_2 all'accoglimento dell'appello principale.
Intanto, si deve rilevare che il nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo P_ grado non aveva affatto dedotto che fosse stato designato dalla moglie Parte_7 come suo rappresentante nelle vicende relative al contenzioso in oggetto ma, solo, che di fatto era lui a tenere i rapporti con esso avvocato, essendo comunque coinvolto nella vicenda al pari della moglie.
Poi, a parte che tale esclusività di contatti col marito era stata negata dallo stesso legale del
, nella corrispondenza ante causam depositata dalla unitamente alla citazione P_ Parte_2
(cfr. doc. 10), comunque - e ciò appare dirimente - essa per come allegata dallo stesso appellato appare irrilevante.
Invero, la aveva conferito al uno specifico mandato difensivo che, come Parte_2 P_ anticipato nel precedente paragrafo, comprendeva anche l'obbligo di lui di rendere alla cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi modi di risoluzione della controversia affidatagli, e d'informarla circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle sue difese dinanzi al giudice tributario.
Se, una volta conferito mandato e decisa la linea difensiva, in ipotesi l'avv. poteva anche P_ omettere di avere contatti con la limitandosi a notiziare dell'andamento processuale Parte_2 il di lei marito, sopravvenuta la normativa sul condono egli aveva invece lo specifico obbligo di avvisare entrambi i suoi assistiti dell'opportunità che si presentava loro, di chiudere con la corresponsione di una somma modesta una vicenda che, come ben era desumibile dal contrasto di pronunce tra primo e secondo grado, e come è stato poi confermato dalla decisione della Commissione centrale, era tutt'altro che scontata.
Si trattava, invero, di stabilire se il costo di 32 automezzi intestati non già alla ditta della contribuente, ma ad un mero dipendente, potessero essere qualificati quali costi d'impresa che potevano essere portati in deduzione, dunque per la ricorrente di sostenere una tesi palesemente ardita.
11 Allora, premesso che non si poteva ritenere che la circostanza di un'avvenuta informativa circa la possibilità del condono resa al fosse pacifica (come evidenziato dallo stesso R_ tribunale), e rilevato che l'affermazione del primo giudice “non può essere escluso che
l'informativa sia stata data al e che questi non abbia inteso aderire al condono in R_ quanto convinto delle proprie ragioni giuridiche” non costituiva certo, per la sua stessa formula, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul professionista - che implicava la prova certa, in positivo, che l'informazione fosse stata data - si deve comunque rilevare come se anche l'appellato avesse informato della possibilità del condono il (solo) marito della ricevendo da lui un diniego all'adesione, non per questo avrebbe assolto ai propri Parte_2 obblighi professionali verso l'appellante.
Invero, soltanto allegando e dimostrando che gli era stato presentato dalla R_ Parte_2 come suo rappresentante per ogni scelta, anche sostanziale, relativa alla controversia in corso egli avrebbe potuto liberarsi da responsabilità verso la cliente;
in mancanza di tale deduzione e prova - e rilevato che la tesi del legale è piuttosto quella secondo cui essendo i due clienti marito e moglie era sufficiente parlare col marito per una “sostanziale unicità della parte assistita” - il professionista non ha correttamente adempiuto ai propri obblighi verso l'appellante.
Da ciò discende l'inammissibilità delle prove da lui capitolate e volte a dimostrare la sola informativa al AM, in quanto irrilevanti.
Peraltro, il professionista avrebbe dovuto non solo informare la della possibilità del Parte_2 condono, ma anche arricchire l'informazione di una compiuta illustrazione dell'alea della controversia e di una valutazione ponderata delle due soluzioni. Fermo restando che la scelta era della cliente, il difensore aveva l'obbligo di fornirle tutti gli elementi utili ad effettuare una scelta consapevole e ponderata.
Ed è proprio la sussistenza di tale specifica e più ampia obbligazione a rendere del tutto irrilevante il fatto che la normativa sul condono fosse di pubblico dominio o che, addirittura, i contribuenti aventi un contenzioso pendente venissero informati dall'amministrazione della possibilità di chiudere il contenzioso pagando una somma ad hoc (determinata in considerazione dello stato processuale).
Riguardo a tale informativa, si deve intanto rilevare che la nella propria memoria ex Parte_2 art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. non aveva alcun onere di contestare espressamente d'aver ricevuto una comunicazione al riguardo dall'agenzia delle entrate, perché già in citazione aveva affermato di non essere stata a conoscenza della possibilità di condonare la vicenda a condizioni tanto favorevoli;
dunque, sarebbe stato il a dover dimostrare la ricezione P_ della comunicazione e che tale informativa non fosse generica, ma indicasse le specifiche condizioni di favore spettanti alla Parte_2
Solo in presenza di tale puntuale prova (che il avrebbe potuto dare avvalendosi degli P_ strumenti ex artt. 210 e 213 c.p.c., qualora effettivamente la comunicazione vi fosse stata) si
12 sarebbe potuto ipotizzare un concorso di colpa della cliente;
si sarebbe però trattato, appunto, di un mero concorso di colpa, perché come ridetto l'avvocato diligente avrebbe dovuto non solo segnalare alla cliente la facoltà di aderire al condono, ma anche indicarle la concreta alea della soluzione alternativa.
Tale prova, comunque, non è stata fornita, e non appare, tra l'altro, affatto improbabile che se informativa vi fu essa sia stata indirizzata al solo , indicato nell'avviso d'accertamento R_
(doc. 1) come “dichiarante”, laddove la è indicata invece come “secondo Parte_2 dichiarante”, nonostante l'accertamento riguardasse i redditi di lei, e non di lui;
di ciò vi è anzi conferma nel fatto che lo stesso avviso d'accertamento parrebbe essere stato notificato al solo
(v. in calce al doc. 1). R_
Dunque, da parte i rapporti tra i coniugi - irrilevanti nel presente giudizio, non avendo il P_ mai dedotto, in ipotesi, una colpa concorrente di , né tantomeno la possibilità di far R_ ricadere tale colpa sulla (di cui non è stata mai neppure invocata dall'appellato la Parte_2 qualifica di erede del marito) - si deve escludere, in definitiva, che l'appellato abbia diligentemente espletato il mandato in favore dell'appellante.
Al riguardo, appaiono conclusivamente opportune due considerazioni.
In primo luogo, il solo fatto che la legge sul condono fosse conoscibile dalla così Parte_2 come da ogni contribuente, non solo non esime il da responsabilità, ma non vale P_ neppure a determinare un di lei concorso di colpa, posto che l'appellante era un'imprenditrice priva di cognizioni giuridiche che le consentissero di percepire la sua peculiare posizione (quale destinataria di una sentenza totalmente favorevole) rispetto al condono e comunque essa avendo incaricato un legale di seguire la vicenda ben poteva confidare nell'adempimento di tale mandato, senza doversi preoccupare in prima persona dell'evoluzione giuridica del proprio caso.
Poi, si deve evidenziare come nel caso in esame non si possa legittimamente dubitare del nesso causale tra l'omessa informazione ed i maggiori esborsi, ovvero del fatto che se correttamente e compiutamente informata, anche dell'alea della controversia tributaria, la avrebbe optato per il condono. Parte_2
Depongono in tal senso sia l'esiguità della somma dovuta per aderire al condono (euro
4.081,58), a fronte del rischio di pagare una somma che, finanche optando per la cd. rottamazione (con un sensibile vantaggio per la contribuente), sarebbe stata di oltre 10 volte superiore, sia l'obiettiva alea della controversia - che come premesso il professionista avrebbe dovuto evidenziare alla cliente - a fronte di due pronunce di segno contrario l'una all'altra e della natura obiettivamente audace della tesi fatta valere dalla contribuente.
Che, poi, una volta persa (sul punto) la causa innanzi alla commissione centrale la Parte_2 tramite il suo nuovo legale, possa aver lamentato di non essere stata posta dall'avv. in P_ condizione di ricorrere per cassazione non significa affatto che essa, qualora avesse potuto evitare l'alea della controversia con un minimo esborso, non lo avrebbe fatto, posto che medio
13 tempore era radicalmente mutato lo scenario, e la contribuente si trovava a quel punto a dover pagare cospicue somme.
Infine, nei propri scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. l'appellato, per la prima volta, ha dedotto che “con la conclusione di ciascuno dei gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie di merito i mandati ricevuti avevano esaurito i loro effetti e quindi il prof. , dopo la sentenza P_ di secondo grado e la comunicazione, nel 1993, del ricorso in Centrale proposto dall'Amministrazione finanziaria, non aveva più, riguardo a questo contenzioso, in mancanza di un altro specifico valido mandato per la prosecuzione della lite nel successivo grado, alcun obbligo di assistenza professionale nei confronti del dott. e della sig.ra tale R_ Parte_2 da imporgli di occuparsi nel 2002 (cioè quasi dieci anni dopo) della vertenza e di valutarla ai fini del condono”.
Tale difesa è nuova e tardiva e contrasta col fatto che in primo grado (e nel costituirsi nel presente appello) aveva negato, sì, che al mandato d'assistere giudizialmente la P_ corrispondesse un suo obbligo di informarla del condono e consigliarla al riguardo, Parte_2 ma non anche del fatto di aver ricevuto da lei un mandato difensivo che, senza soluzione di continuità, aveva espletato dal 1989 al 2014; egli, in particolare, non aveva mai dedotto, né tantomeno provato, che tale mandato si sarebbe interrotto proprio in prossimità dell'entrata in vigore della normativa sul condono per poi riprendere nel 2013 (quando il professionista aveva depositato una memoria difensiva nel giudizio innanzi alla CT centrale), anzi: proprio la deduzione di aver discusso del condono col , anche per la posizione della si R_ Parte_2 pone in netta antitesi con la nuova deduzione. La persistenza sussistenza del mandato difensivo, d'altro canto, è stata presupposta anche dal tribunale, ed appare incontrovertibile (e del tutto autonoma dall'eventuale rilascio di distinte procure per i diversi gradi di giudizio, posto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “La procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio. Il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio difensore di svolgere l'opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio: cfr. Cass. 11/03/2019 n. 6905;
31/03/2021 n. 8863).
Dunque, in conclusione, l'appellato deve corrispondere all'appellante, a titolo risarcitorio, la differenza tra il debito consacrato dalla sentenza della commissione centrale nei confronti della contribuente - pari a seguito della c.d. “rottamazione” alla somma di euro 53.591,65 - e il costo del condono, pari ad euro 4.081,58.
A tale riguardo, l'avv. ha sostenuto che nell'operare la differenza tra i due importi si P_ deve considerare che mentre l'importo (di euro 4.081,58) derivante dal condono del 2002 sarebbe stato versato negli anni 2002/2003, l'importo (di euro 53.591,65) di cui alla
14 “rottamazione” è stato versato alle scadenze del 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019 (quindi, mediamente, alla fine del 2018).
Tale pretesa è fondata, perché per confrontare il costo delle due alternative occorre rendere i dati omogenei.
Pertanto, l'importo derivante dal condono 2002 dev'essere “capitalizzato” e così rivalutato avendo riguardo all'indice istat del costo della vita per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2018, venendo ad ammontare alla somma di euro 5.146,87.
La differenza tra i due importi, e dunque il danno attualizzato al 31.12.2018, è quindi pari alla somma di euro 48.444,78.
Poiché tale somma costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, essa dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta da tale data ad oggi e sulla somma rivalutata anno per anno (sempre da tale data, posto che prima di pagamenti non si può porre un problema di danno da mancata disponibilità delle somme) sono dovuti gli interessi compensativi, per complessivi euro 63.301,86.
4. La copertura assicurativa.
L'avv. è assicurato (quale componente dello studio legale associato Russo Fransoni P_
Padovani) con la per i danni causati a terzi nell'esercizio della sua attività Controparte_3 professionale, con polizza n. 557B9741 (v. doc. 4).
Ciò emerge per tabulas e peraltro la compagnia assicurativa non ha contestato la copertura, salvo invocare (il massimale e) la franchigia di euro 25.000,00.
Leggendo la polizza e le CGA emerge che il massimale per sinistro è di 5.000.000,00 (dunque ampiamente capiente), mentre effettivamente vi è una franchigia di 25.000,00 euro.
Pertanto, l'assicuratore dovrà tenere indenne l'assicurato nei limiti della franchigia, coprendo il sinistro fino all'importo di euro 38.301,86 (63.301,86 - 25.000).
5. L'appello incidentale.
Il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. di pagamento del P_ compenso per l'assistenza prestata nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria centrale, rilevando che l'obbligo di compensare tale attività gravava esclusivamente sulla Parte_5
, con cui il professionista s'era accordato nel Luglio 1993 (doc. 6 fasc. parte
[...] convenuta) per un compenso di £ 36.000.000 annui «tenuto conto della complessità della fase di definizione del contenzioso fiscale dell'intero Gruppo e, per l'altro, dovendosi tale cifra ritenere comprensiva di tutta l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a favore non solo della
, ma anche di tutti i soggetti ad essa comunque Controparte_6 collegati»
Il professionista ha impugnato (ex art. 334 c.p.c.) tale statuizione, deducendo che essa era errata perché aveva ricondotto nell'ambito di un contratto risalente al 1993 con il PO GI un'attività defensionale che era stata svolta venti anni dopo, e quando ogni rapporto Pt_5 contrattuale con la società era ormai esaurito.
15 In realtà, a ben vedere, il giudizio innanzi alla Commissione tributaria centrale è stato instaurato proprio nel 1993, dunque nell'anno di vigenza del suddetto accordo, di talché
l'espletamento del mandato anche per tale grado era “coperto” da tale pattuizione;
peraltro, ove nella prosecuzione del proprio mandato il professionista avesse ritenuto di non essere più soggetto a tale accordo, perché medio tempore venuto meno, e che quanto percepito dalla società fino alla risoluzione del rapporto non era satisfattivo di ogni suo credito per la controversia tributaria (che pure ormai volgeva al termine), ma lasciava scoperte le prestazioni future, avrebbe dovuto chiarirlo alla cliente;
non solo: avrebbe dovuto anche allegare e provare in questo giudizio fino a che anno l'accordo aveva avuto vigore.
Soprattutto, poi, e ciò appare dirimente - poiché è pacifico che nel 2002 l'avv. (per sua P_ stessa deduzione) seguisse gli affari di tutto il gruppo, e poiché comunque l'unico atto difensivo innanzi alla CT centrale, documentato dall'avv. , è la comparsa del 5.11.2013 - P_ in coerenza con quanto affermato sub 4 alcun compenso può essere riconosciuto al professionista per tale attività, posto che essa non sarebbe stata espletata, ove il avesse P_ informato nel 2002 la cliente della possibilità di aderire al condono e questa, più probabilmente che non, avesse aderito, così chiudendo il contenzioso.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi
è integralmente vittoriosa.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere ad essa rifuse dall'appellato , P_ sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto:
per il primo grado, applicati i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria - da liquidare al minimo, non essendo stata espletata istruttoria orale, ma
16 solo depositati documenti e redatte le memorie istruttorie - è dovuta la somma di euro
11.268,00;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dovrebbe essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro
9.991,00, ma poiché tale parte ha depositato notula per euro 6.946,00 la condanna va limitata a tale importo.
In quanto totalmente vittoriosa, l'appellante non è poi tenuta a rifondere a le spese del CP_2 primo grado, di talché l'assicuratore deve restituire alla la somma di € 5.585,36 Parte_2 corrisposta a titolo di spese legali in forza della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del pagamento, avvenuto il 23.6.2022.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n°
34011/2021).
Poiché l'assicuratore non s'è opposto alla domanda dell'assicurato, le spese dei due gradi tra e debbono essere compensate integralmente. CP_2 P_
deve poi tenere indenne l'assicurato anche da quanto questi è stato condannato a CP_2 pagare alla cliente a titolo di spese legali.
Infine, non possono essere addossate a le spese di lite sostenute da per resistere CP_2 P_ alla pretesa di perché non espressamente domandate (essendosi l'assicurato Parte_2 limitato a concludere per la “vittoria delle spese di lite”).
Benvero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n.
4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo
17 vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Firenze, e Parte_1 sull'appello incidentale di ogni altra domanda, istanza, eccezione, P_ deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello incidentale;
in accoglimento dell'appello principale, condanna a corrispondere a P_
l'importo di euro 63.301,86, oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_2 saldo;
condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida per il P_ Parte_2 primo grado nella somma di euro 11.268,00 e per il secondo grado nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze delle CP_2 suddette condanne (anche per spese legali), salva la franchigia di euro
25.000,00;
condanna a restituire a la somma di euro € 5.585,36, oltre CP_2 Parte_2 interessi legali dal 23.6.2022 al saldo, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite tra assicuratore ed assicurato.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2361/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LA Parte_1 C.F._1
SCALA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO MODENA, P_ C.F._2 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
con il patrocinio dell'avv. PAOLA Controparte_2
MINUCCI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze – sez. IV civile – ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza nr. 1719/2022, resa dal Tribunale di Firenze – sez. III civ. nel giudizio
R.G. 16454/2018, pubblicata il 06.06.2022,
1 - previo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellato Avv. e, in caso di loro P_ ammissione, ammissione a prova contraria della prova per testi, nei termini di cui alla III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in primo grado con il teste ivi indicato,
-condannare l'Avv. , domiciliato in Firenze, al Corso Italia, 29, C.F. P_
, al risarcimento del danno nella misura di € 53.591,65, oltre interessi legali C.F._3 dal 27.11.2015 al saldo a favore dell'appellante sig.ra ex artt. 2222- Parte_2
1218 c.c., derivante dall'inadempimento, per i fatti di cui in narrativa, al mandato professionale conferitogli dall'appellante;
-rigettare l'appello incidentale spiegato dall'Avv. P_
-condannare in persona del legale rappresentate Controparte_2 pro tempore, C.F./P. IVA alla restituzione a favore della sig.ra P.IVA_1 Parte_2 dell'importo di € 5.585,36 versata all'appellata in adempimento del capo di sentenza
[...] impugnata ex art. 91 c.p.c.
Spese del doppio grado rifuse.”
Per parte appellata : P_
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, così giudicare:
(a) respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Firenze n. 1719/2022, così confermando detta sentenza;
(b) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, quantificare il danno da risarcire alla sig.ra tenendo conto della parte di esso alla stessa Parte_2 imputabile in ragione del suo negligente comportamento e condannare la Controparte_3
a rilevare indenne il prof. avv. per tutto quanto questi fosse condannato a P_ pagare alla sig.ra ivi comprese le spese del giudizio;
Parte_2
(c) in accoglimento dell'appello incidentale del prof. avv. , condannare la P_ sig.ra a pagare al prof. avv. , a titolo di compenso per Parte_2 P_
l'attività professionale svolta, la somma di € 11.704,96 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi di legge a decorrere dalla domanda, nonché le spese del primo grado di giudizio, così riformando sul punto la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1719/2022;
(d) previa, se del caso, in via istruttoria, ammissione della prova per testi dedotta dal prof. avv. nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. del 16 settembre P_
2019.
Con ogni conseguenziale pronuncia.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio.”
Per parte appellata : CP_2
2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello principale e condannare la signora a rimborsare a le spese di questo grado. Parte_2 CP_2
Nel denegato caso di accoglimento dell'appello principale, accogliere la domanda di manleva assicurativa proposta dal Prof. nei confronti di nei limiti del massimale e P_ CP_2 per la sola eventuale parte superiore alla franchigia di euro 25.000,00 contrattualmente prevista e, comunque, nel rispetto di tutte le condizioni previste nel contratto assicurativo.
In caso di accoglimento dell'appello principale, compensare le spese di causa tra l'assicurato e
.” CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l'avv. chiedendone Parte_2 P_ la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito della negligente esecuzione dell'incarico professionale conferitogli.
A sostegno della sua pretesa, aveva esposto che:
nel dicembre 1988, il Ministero delle Finanze, Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze, aveva notificato a lei, quale titolare della ditta individuale 'PO GI
Giurati' di Pisa, e al coniuge , quale coobbligato in solido, avviso di Persona_1 accertamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi con riferimento all'anno fiscale 1982, contestando loro l'indebita detrazione di costi in quanto non inerenti l'attività d'impresa, avanzando una pretesa sanzionatoria di
£ 62.169.000 per IRPEF e £ 18.226.000 per e addizionale;
CP_4
essa aveva conferito incarico al professor di proporre ricorso, che era P_ stato depositato nel febbraio del 1989;
il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza della Commissione Tributaria
n. 6347 del 1990, che aveva parzialmente accolto le doglianze di parte ricorrente in relazione ai costi ritenuti dall'Ufficio come tardivamente documentati, condividendo invece i rilievi erariali in relazione agli altri recuperi 'attesa la non inerenza dei costi portati in detrazione dal contribuente';
tale sentenza era stata impugnata sia dalla contribuente, sempre a mezzo dell'avv.
, che dall'Ufficio, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado la quale, P_ con sentenza depositata in data 6 Febbraio 1993, aveva accolto il gravame della rigettando quello dell'Ufficio, in tal modo determinando l'annullamento Parte_2 dell'avviso di accertamento impugnato;
3 la Commissione Centrale, invece, con sentenza n. 917 del 2014, aveva definito il giudizio innanzi a sé con l'accoglimento parziale del gravame dell'Ufficio, così confermando la non deducibilità dei costi relativi ai trentadue automezzi in quanto intestati a soggetto terzi rispetto all'impresa;
conseguentemente, ad essa attrice era stata notificata in data 27 novembre 2015 cartella di pagamento per euro 80.630,94 (che per l'importo complessivo di €
78.645,78 era stata rateizzata con un piano di pagamento con scadenza il 20 Febbraio
2026).
Tanto premesso, la aveva imputato al Prof. di non aver adempiuto con Parte_2 P_ diligenza al mandato conferitogli, poiché non l'aveva informata della possibilità di avvalersi del condono introdotto con la legge n. 289/2002, così da definire il contenzioso a mezzo pagamento all'Amministrazione Finanziaria del 10% della somma richiesta, essendo essa in possesso (dal 1993 e fino al 2014) di una sentenza integralmente favorevole della
Commissione tributaria di secondo grado.
Aveva dunque chiesto il risarcimento del danno, che aveva rapportato alla differenza tra l'importo oggetto di pagamento rateizzato e quanto, invece, essa avrebbe dovuto corrispondere se avesse avuto accesso al condono, pari ad appena € 4.081,58, con un pregiudizio economico di € 74.564,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si era costituito , il quale aveva chiesto il rigetto della domanda deducendo che P_
i contatti professionali con lui erano stati intrattenuti dal marito della Parte_2 R_
, anche per conto della moglie, e che egli aveva fatto presente al medesimo la
[...] possibilità di avvalersi del condono - benché tale informativa fosse un aspetto di cui comunque si occupavano i commercialisti della e che esulava dal mandato Parte_3 conferitogli, e benché, in ogni caso, l'istituto del condono avesse assunto una conoscenza generalizzata, anche perché era stato oggetto di una specifica informativa scritta da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di tutti i contribuenti che avessero contenziosi pendenti e passibili di definizione;
aveva quindi aggiunto che aveva sempre manifestato la R_ propria contrarietà ad avvalersi del condono in quanto convinto delle proprie ragioni;
quanto al danno, aveva eccepito che parte attrice avrebbe potuto limitare il pregiudizio aderendo alla c.d. rottamazione.
Aveva comunque chiamato in causa la propria compagnia assicurativa,
[...]
, per essere da questa tenuto indenne in caso di soccombenza, e Controparte_2 avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per il pagamento dei propri onorari per l'attività di assistenza giudiziale dinanzi alla commissione tributaria centrale relativamente all'accertamento fiscale concernente l'anno 1982.
Si era costituita , associandosi alle difese del convenuto e chiedendo, in denegata ipotesi CP_2 di condanna dell'avv. , che la garanzia fosse contenuta nei limiti del massimale e della P_ franchigia contrattualmente previsti.
4 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice aveva ridotto la sua domanda all'importo di €
53.591,65, avendo aderito alla c.d. “rottamazione”.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, il tribunale, con sentenza 1719/22, ha respinto la domanda, rilevando che: “Per contro non vi è alcuna contestazione specifica in ordine a tali fatti: 1) i contatti con il
Prof. erano intrattenuti in via esclusiva dal marito della , successivamente deceduto;
2) il P_ Parte_2 Persona_1
agiva nel suo interesse ma anche in nome e per conto della moglie;
3) la possibilità di aderire al condono venne R_ prospettata al;
4) vi era stata una circolare con la quale la quale l'Agenzia delle Entrate aveva informato i contribuenti R_ con cause in corso della possibilità di accedere al condono.
Ora, «la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111
Cost»(Cass. n. 8213/2013).
Potrebbe obiettarsi che il principio di non contestazione non opera per quei fatti non noti alla parte(Cass. n. 2174/2021; Cass. n.
87/2019) - quali, nel caso di specie, l'informativa resa dal al durante gli incontri cui la era assente - P_ R_ Parte_2 ma resta la circostanza che era il che intratteneva rapporti con l'avv. anche per conto della moglie (questo, sì, R_ P_ fatto non contestato): in siffatto contesto non può essere escluso che l'informativa sia stata data al e che questi non R_ abbia inteso aderire al condono in quanto convinto delle proprie ragioni giuridiche, sino a voler adire la Suprema Corte investendola della impugnativa della sentenza resa dalla CTC.
Il rilievo appena esposto, in ordine alla volontà dei coniugi di proseguire la vicenda sino alla Suprema Parte_4
Corte, trova indiretta conferma nella missiva del 30 Maggio 2016 inviata dal legale della all'avv. con la quale Parte_2 P_ viene contestato al professionista l'omessa comunicazione della facoltà di ricorrere in Cassazione avverso la decisione della
Commissione Centrale nei seguenti termini: «solo al ricevimento di detta cartella riportante l'iscrizione a ruolo delle imposte dovute in seguito al passaggio in giudicato della sentenza della CTC, veniva in evidenza la mancata impugnazione per
Cassazione e la definitività del gravame. La cartella sarebbe comunque giunta a norma della disciplina sulla riscossione delle imposte in corso di giudizio, maggiore tutela sarebbe potuta derivare dalla coltivazione dell'ulteriore grado della giurisdizione.
In buona sostanza la mancata valutazione tempestiva della opportunità del gravami in cassazione parrebbe poter essere attribuita alla mancata comunicazione alla diretta interessata dell'esito della vicenda avanti la CTC»(doc. 9 fasc. parte attrice).
Tale doglianza, tuttavia, è stata solo accennata nell'atto introduttivo, e non è stata posta quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria: dal che ne discende che mentre il giudice non ne dovrà tenere conto al fine di operare un giudizio probabilistico tra l'omessa impugnativa, le probabilità di accoglimento del gravame e la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, ciononostante il rilievo critico svolto nei confronti del convenuto palesa- per come si è già accennato- la volontà della
5 di voler proseguire il giudizio sino alla Suprema Corte, in termini del tutto incompatibili con quella di avvalersi del Parte_2 condono.
Inoltre, non è stata contestata da parte attrice neppure la circostanza allegata da parte convenuta che vi sia stata una circolare da parte della Agenzia delle Entrate che aveva avvisato i contribuenti che avessero liti pendenti della facoltà di definizione del contenzioso mediante, appunto, il ricorso all'istituto del condono (come da facsimile di cui al doc. 8 fasc. parte convenuta): il che da un lato evidenzia come la possa essere effettivamente venuta a conoscenza del condono Parte_2 aliunde- dall'altro conferma la volontà di non optare per la definizione della lite tramite condono, poiché intenzionata a ricorrere sino in Cassazione.
Tanto comporta il rigetto della domanda di parte attrice con conseguente assorbimento della domanda svolta in garanzia dalla convenuta.
Neppure può essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. avente ad oggetto il pagamento da parte della P_ del compenso professionale per l'attività prestata, essendo parte attrice estranea a tale obbligo di pagamento, Parte_2 gravante invero esclusivamente sulla PO GI . CP_5
Tanto emerge dalla missiva indirizzata dall'avv. alla in data 12 Luglio 1993 (doc. 6 fasc. parte P_ Parte_5 convenuta) con la quale il professionista, dopo aver espresso gratitudine per il «rinnovo della consulenza tributaria a favore della società e del Gruppo», quantifica in £ 36.000.000 annui il compenso ritenuto congruo, «tenuto conto della complessità della fase di definizione del contenzioso fiscale dell'intero Gruppo e, per l'altro, dovendosi tale cifra ritenere comprensiva di tutta l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a favore non solo dell , ma anche di tutti i Controparte_6 soggetti ad essa comunque collegati»
E' lo stesso avvocato che rappresenta che la propria assistenza in materia tributaria, pur intercorrendo il contratto tra P_ la società per azioni e l'avv. si estende anche a tutti i partecipanti del gruppo, tra cui appunto la restando P_ Parte_2 inteso che, secondo lo schema del contratto a favore di terzo, l'unico soggetto tenuto al pagamento del compenso fosse la società . Parte_5
In considerazione della reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta le spese processuali vanno compensate.
Su parte attrice, invece, graveranno le spese processuali sostenute dalla terza chiamata la quale, tuttavia, si è limitata a depositare la comparsa di costituzione e risposta e la sola comparsa conclusionale.” (il tribunale ha liquidato tali spese secondo i valori minimi ed esclusa la fase di trattazione-istruttoria). ha impugnato tale sentenza, proponendo un unico articolato motivo d'appello, con Parte_2 cui ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. I comma, dell'art. 2729 c.c. e dei criteri di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. Essa, in particolare, ha rilevato che aveva errato il Tribunale reputando come non contestate ex art. 115 c.p.c. le seguenti circostanze:
1) che i contatti con il Prof. erano intrattenuti in via esclusiva dal marito della P_
, successivamente deceduto. Parte_2 Persona_1
2) che il agiva nel suo interesse, ma anche in nome e per conto della moglie. R_
6 Specificamente, ha sostenuto che essa non aveva l'onere di contestare la diversa ricostruzione in termini di esclusività dei contatti tenuti dall'Avv. in quanto aveva già dato nel proprio P_ atto introduttivo una ricostruzione diversa del rapporto intercorso col convenuto, attraverso la produzione di una corrispondenza del legale di controparte, che dimostrava che il rapporto con l'avv. era stato tenuto da entrambi i coniugi;
peraltro, il dott. non aveva più P_ R_ all'epoca dei fatti alcun ruolo decisionale nelle società del Gruppo PO GI Giurati e quindi tantomeno con riguardo alla questione fiscale della moglie;
il professionista, poi, se anche avesse davvero informato il marito di essa appellante (e questi avesse risposto che non intendeva aderire al condono, e così non era), comunque avrebbe dovuto informare anche la posto che in giudizio si discuteva dei suoi redditi e dunque era lei la vera diretta Parte_2 interessata.
L'appellante ha altresì rilevato che il fatto che nel 2016, ovvero quattordici anni dopo la scadenza del condono del 2002, il suo nuovo difensore avesse contestato all'avv. , oltre P_ alla mancata informativa nel 2002 circa la possibilità di addivenire al condono, anche la mancata informativa circa l'esito del giudizio avanti la CTC di Firenze del 2014, che aveva precluso l'impugnativa della sentenza della Commissione Centrale (del 2014) davanti alla Corte di Cassazione, non era certo sintomatico del fatto che nel 2002 essa se correttamente informata avrebbe escluso di aderire al condono, stante la modestia del costo (il 10% delle somme in contestazione) e l'alea comunque esistente circa l'esito del giudizio tributario.
L'esistenza di una circolare dell'amministrazione finanziaria che avrebbe informato i contribuenti della possibilità di accedere al condono nel 2002, infine, non poteva essere evinta dalla mancata espressa contestazione da parte sua di tale circostanza nel giudizio di primo grado, ma andava provato con la produzione del documento che l'attestava; essa comunque non l'aveva ricevuta e ad ogni buon conto tale circolare non avrebbe liberato il professionista, che aveva l'obbligo di tutelare al meglio la propria assistita, informandola tanto dell'applicabilità del condono al caso di specie, quanto della prognosi circa l'esito della causa in corso e dei costi e benefici dell'eventuale adesione o non adesione allo stesso.
L'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna dell'avv.
a risarcirle il danno patito, e con condanna di a restituirle l'importo di € 5.585,36 P_ CP_2 percepito a titolo di spese di lite (cfr. doc. a).
L'appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello, avendo egli compiutamente P_ informato della possibilità di condono il coniuge dell'appellante, che gli aveva, insieme a lei, conferito il mandato professionale per la difesa in sede tributaria, seppur tale informativa fosse superflua, e al riguardo riproponendo l'istanza di ammissione della prova per testi da lui dedotta nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.; ha inoltre spiegato a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di pagamento del compenso professionale, deducendo l'erroneità di tale decisione, che aveva ricondotto nell'ambito di un contratto risalente al 1993 con il PO GI Giurati
7 un'attività defensionale sicuramente non prevista, che era stata svolta venti anni dopo, e quando ogni rapporto contrattuale con la società era ormai esaurito;
ha inoltre riproposto la propria domanda nei confronti di di essere tenuto indenne dalle conseguenze di CP_2 un'eventuale condanna risarcitoria.
costituita chiedendo il rigetto dell'appello contro l'assicurato e per la denegata CP_7 ipotesi di suo accoglimento che la domanda di manleva assicurativa fosse contenuta nei limiti del massimale e limitata alla sola eventuale parte superiore alla franchigia di euro 25.000,00 contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data
1.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.3.2025.
2. Il perimetro della decisione.
L'addebito che la cliente dell'avv. ha mosso al professionista è di non averla informata, P_ in pendenza del giudizio tributario, della possibilità di avvalersi del cd. condono fiscale previsto dalla legge n. 289/2002, con la conseguenza che, in difetto di definizione agevolata della lite pendente, la stessa era proseguita e si era conclusa con una sentenza della Commissione
Tributaria Centrale da cui era derivato un carico fiscale (per imposte, sanzioni ed interessi) molto più elevato rispetto a quello a cui essa avrebbe dovuto far fronte se avesse invece fatto ricorso al condono.
Tanto premesso, è provato documentalmente che nel dicembre 1988 l'Amministrazione finanziaria notificava l'avviso di accertamento nr. 132 alla Sig.ra e Parte_6 al coniuge, Sig. , che avevano presentato la dichiarazione congiunta dei Parte_7 rispettivi redditi ai sensi dell'allora vigente art. 17 della legge 114/1977 (cfr. doc. 1
. Parte_2
L'Ufficio contestava l'indebita detrazione di costi in quanto non inerenti l'impresa individuale
“PO GI Giurati” di Pisa, di cui era titolare la sola Sig.ra avanzando Parte_6 una pretesa di vecchie £ire 62.169.000 per Irpef e vecchie £ 18.226.000 per OR e addizionale in relazione all'anno fiscale 1982; l'appellante ed il marito, responsabili in via solidale ex art. 17 ult. comma L. 114/1977, conferivano mandato al Prof. Avv. di proporre P_ ricorso avverso l'accertamento e questi vi procedeva nel febbraio 1989 (cfr. doc. 2).
Parimenti, risulta per tabulas che alla data di entrata in vigore della legge 289/2002 l'esito del giudizio tributario era di soccombenza totale per l'amministrazione e che quindi la contribuente, ai sensi del comma 1 lett. B) nr. 1 della legge introduttiva del condono, era nel perimetro soggettivo di coloro che avrebbero potuto definire il contenzioso mediante il versamento del 10% del valore della lite (nel caso di specie, lire 62.159.000, pari ad €
32.104,44, per Irpef, si sarebbero potute definire con il versamento di € 3.210,00, e lire CP 16.876.000 per pari ad € 8.715,58, con il versamento di € 871,58 per un totale di €
4.081,58).
8 Il primo giudice non ha negato che l'avv. avesse l'obbligo di avvisare i clienti della P_ possibilità di aderire al condono;
pare, anzi, averlo presupposto, nel valutare comunque corretto il suo contegno. Ad abundantiam, si evidenzia che certamente tale obbligo era sussistente: se anche il mandato difensivo era in prima battuta volto all'impugnativa dell'avviso d'accertamento in sede giudiziale, esso comprendeva anche l'obbligo di informare i clienti della possibilità di optare per la soluzione stragiudiziale, consigliandoli e comunque evidenziando loro i rischi conseguenti alla prosecuzione del contenzioso.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 04/04/2025 n.
8996; 06/05/2020 n. 8494; 19/07/2019 n. 19520), “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
In particolare (cfr. Cass. 25/09/2024 n. 25699), nell'adempimento dell'incarico avente ad oggetto la contestazione di una pretesa tributaria, l'obbligo di diligenza impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, e d'informarlo circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario.
Si deve poi evidenziare che fin dal primo grado è pacifico che il professionista non abbia mai parlato con la cliente del condono in oggetto;
la tesi di lui è, piuttosto, di averne parlato con il marito della (coobbligato solidale e che con lei gli aveva conferito mandato), e che Parte_2 ciò fosse sufficiente.
L'oggetto del contendere, dunque, è se di tale informativa al AM (deceduto prima dell'inizio della presente controversia) vi sia la prova e in caso positivo se essa fosse esaustiva degli obblighi del professionista, e/o se comunque la già fosse a conoscenza della Parte_2 possibilità di condono per aver ricevuto dall'amministrazione finanziaria una specifica comunicazione sul punto, e in caso positivo se ciò esonerasse l'appellato da ogni responsabilità.
3. L'appello principale.
Il primo giudice ha affermato che si debbono ritenere pacifiche, per non essere state espressamente contestate dalla le seguenti circostanze: Parte_2
che i contatti con il Prof. erano intrattenuti in via esclusiva dal marito della P_
(successivamente deceduto); Parte_2 Persona_1
9 che il agiva nel suo interesse, ma anche in nome e per conto della moglie;
R_
che la possibilità di aderire al condono venne prospettata al (ma sul punto il R_ tribunale ha aggiunto che questa poteva essere ritenuta una circostanza che l'attrice non aveva onere di contestare perché a lei ignota, non essendo stata presente ai relativi incontri, e che tuttavia “non può essere escluso che l'informativa sia stata data al e che questi non abbia inteso aderire al condono in quanto convinto delle R_ proprie ragioni giuridiche, sino a voler adire la Suprema Corte investendola della impugnativa della sentenza resa dalla CTC”);
che vi era stata una circolare con la quale la quale l'Agenzia delle Entrate aveva informato i contribuenti con cause in corso della possibilità di accedere al condono.
Ha altresì evidenziato che, poiché la a mezzo del suo nuovo legale il 30 Maggio Parte_2
2016 aveva contestato al (anche) l'omessa comunicazione della facoltà di ricorrere in P_
Cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale, precisando che coltivare l'ulteriore grado della giurisdizione le avrebbe potuto assicurare una maggiore tutela, ciò sarebbe stato sintomatico della sua volontà, comunque, di non aderire al condono.
L'appellante col proprio unico, ma articolato, motivo d'appello ha censurato tale complessivo ragionamento rilevando che:
essa non aveva l'onere di contestare la diversa ricostruzione in termini di esclusività dei contatti tenuti dall'Avv. , in quanto nel proporre la propria domanda aveva già P_ dato una ricostruzione diversa del rapporto intercorso col convenuto, producendo una corrispondenza del legale di controparte (doc. 10) che dimostrava che il rapporto con l'avv. era stato tenuto da entrambi i coniugi;
non solo: dai documenti allegati al P_ suo atto introduttivo emergeva anche che il dott. al momento dell'emanazione R_ della legge sul condono non aveva più alcun ruolo decisionale nelle società del Gruppo
PO GI Giurati e quindi anche con riguardo alla questione fiscale della moglie, ciò che smentiva a priori che potesse prendere decisioni per lei;
il professionista - se anche avesse davvero informato il marito di essa appellante e questi avesse risposto che non intendeva aderire al condono (e così non era) - comunque avrebbe dovuto informare anche la posto che in giudizio si Parte_2 discuteva dei suoi redditi e dunque era lei la vera diretta interessata;
il fatto che nel 2016, ovvero quattordici anni dopo la scadenza del condono del 2002, il nuovo difensore di lei avesse stragiudizialmente contestato all'avv. , oltre alla P_ mancata informativa nel 2002 circa la possibilità di addivenire al condono, anche la mancata informativa circa l'esito del giudizio avanti la CTC di Firenze del 2014, con pregiudizio del suo diritto di ricorrere per cassazione (contestazione, questa, poi non introdotta in giudizio), non era certo sintomatico del fatto che nel 2002 essa, se correttamente informata, avrebbe escluso di aderire al condono, stante la modestia del
10 costo (il 10% delle somme in contestazione) e l'alea comunque esistente circa l'esito del giudizio tributario;
l'esistenza di una circolare dell'amministrazione finanziaria che avrebbe informato i contribuenti della possibilità di accedere al condono nel 2002, infine, non poteva essere evinta dalla mancata contestazione da parte di essa attrice, ma andava provato con la produzione del documento che l'attestava; essa comunque non aveva ricevuto alcuna comunicazione e ad ogni buon conto tale circolare non avrebbe liberato il professionista, che aveva l'obbligo di tutelare al meglio la propria assistita, informandola tanto dell' applicabilità del condono al caso di specie, quanto della prognosi circa l'esito della causa in corso e dei costi e benefici dell'eventuale adesione o non adesione allo stesso.
Le doglianze della sono fondate, nei termini che si vanno ad esporre, e conducono Parte_2 all'accoglimento dell'appello principale.
Intanto, si deve rilevare che il nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo P_ grado non aveva affatto dedotto che fosse stato designato dalla moglie Parte_7 come suo rappresentante nelle vicende relative al contenzioso in oggetto ma, solo, che di fatto era lui a tenere i rapporti con esso avvocato, essendo comunque coinvolto nella vicenda al pari della moglie.
Poi, a parte che tale esclusività di contatti col marito era stata negata dallo stesso legale del
, nella corrispondenza ante causam depositata dalla unitamente alla citazione P_ Parte_2
(cfr. doc. 10), comunque - e ciò appare dirimente - essa per come allegata dallo stesso appellato appare irrilevante.
Invero, la aveva conferito al uno specifico mandato difensivo che, come Parte_2 P_ anticipato nel precedente paragrafo, comprendeva anche l'obbligo di lui di rendere alla cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi modi di risoluzione della controversia affidatagli, e d'informarla circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle sue difese dinanzi al giudice tributario.
Se, una volta conferito mandato e decisa la linea difensiva, in ipotesi l'avv. poteva anche P_ omettere di avere contatti con la limitandosi a notiziare dell'andamento processuale Parte_2 il di lei marito, sopravvenuta la normativa sul condono egli aveva invece lo specifico obbligo di avvisare entrambi i suoi assistiti dell'opportunità che si presentava loro, di chiudere con la corresponsione di una somma modesta una vicenda che, come ben era desumibile dal contrasto di pronunce tra primo e secondo grado, e come è stato poi confermato dalla decisione della Commissione centrale, era tutt'altro che scontata.
Si trattava, invero, di stabilire se il costo di 32 automezzi intestati non già alla ditta della contribuente, ma ad un mero dipendente, potessero essere qualificati quali costi d'impresa che potevano essere portati in deduzione, dunque per la ricorrente di sostenere una tesi palesemente ardita.
11 Allora, premesso che non si poteva ritenere che la circostanza di un'avvenuta informativa circa la possibilità del condono resa al fosse pacifica (come evidenziato dallo stesso R_ tribunale), e rilevato che l'affermazione del primo giudice “non può essere escluso che
l'informativa sia stata data al e che questi non abbia inteso aderire al condono in R_ quanto convinto delle proprie ragioni giuridiche” non costituiva certo, per la sua stessa formula, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul professionista - che implicava la prova certa, in positivo, che l'informazione fosse stata data - si deve comunque rilevare come se anche l'appellato avesse informato della possibilità del condono il (solo) marito della ricevendo da lui un diniego all'adesione, non per questo avrebbe assolto ai propri Parte_2 obblighi professionali verso l'appellante.
Invero, soltanto allegando e dimostrando che gli era stato presentato dalla R_ Parte_2 come suo rappresentante per ogni scelta, anche sostanziale, relativa alla controversia in corso egli avrebbe potuto liberarsi da responsabilità verso la cliente;
in mancanza di tale deduzione e prova - e rilevato che la tesi del legale è piuttosto quella secondo cui essendo i due clienti marito e moglie era sufficiente parlare col marito per una “sostanziale unicità della parte assistita” - il professionista non ha correttamente adempiuto ai propri obblighi verso l'appellante.
Da ciò discende l'inammissibilità delle prove da lui capitolate e volte a dimostrare la sola informativa al AM, in quanto irrilevanti.
Peraltro, il professionista avrebbe dovuto non solo informare la della possibilità del Parte_2 condono, ma anche arricchire l'informazione di una compiuta illustrazione dell'alea della controversia e di una valutazione ponderata delle due soluzioni. Fermo restando che la scelta era della cliente, il difensore aveva l'obbligo di fornirle tutti gli elementi utili ad effettuare una scelta consapevole e ponderata.
Ed è proprio la sussistenza di tale specifica e più ampia obbligazione a rendere del tutto irrilevante il fatto che la normativa sul condono fosse di pubblico dominio o che, addirittura, i contribuenti aventi un contenzioso pendente venissero informati dall'amministrazione della possibilità di chiudere il contenzioso pagando una somma ad hoc (determinata in considerazione dello stato processuale).
Riguardo a tale informativa, si deve intanto rilevare che la nella propria memoria ex Parte_2 art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. non aveva alcun onere di contestare espressamente d'aver ricevuto una comunicazione al riguardo dall'agenzia delle entrate, perché già in citazione aveva affermato di non essere stata a conoscenza della possibilità di condonare la vicenda a condizioni tanto favorevoli;
dunque, sarebbe stato il a dover dimostrare la ricezione P_ della comunicazione e che tale informativa non fosse generica, ma indicasse le specifiche condizioni di favore spettanti alla Parte_2
Solo in presenza di tale puntuale prova (che il avrebbe potuto dare avvalendosi degli P_ strumenti ex artt. 210 e 213 c.p.c., qualora effettivamente la comunicazione vi fosse stata) si
12 sarebbe potuto ipotizzare un concorso di colpa della cliente;
si sarebbe però trattato, appunto, di un mero concorso di colpa, perché come ridetto l'avvocato diligente avrebbe dovuto non solo segnalare alla cliente la facoltà di aderire al condono, ma anche indicarle la concreta alea della soluzione alternativa.
Tale prova, comunque, non è stata fornita, e non appare, tra l'altro, affatto improbabile che se informativa vi fu essa sia stata indirizzata al solo , indicato nell'avviso d'accertamento R_
(doc. 1) come “dichiarante”, laddove la è indicata invece come “secondo Parte_2 dichiarante”, nonostante l'accertamento riguardasse i redditi di lei, e non di lui;
di ciò vi è anzi conferma nel fatto che lo stesso avviso d'accertamento parrebbe essere stato notificato al solo
(v. in calce al doc. 1). R_
Dunque, da parte i rapporti tra i coniugi - irrilevanti nel presente giudizio, non avendo il P_ mai dedotto, in ipotesi, una colpa concorrente di , né tantomeno la possibilità di far R_ ricadere tale colpa sulla (di cui non è stata mai neppure invocata dall'appellato la Parte_2 qualifica di erede del marito) - si deve escludere, in definitiva, che l'appellato abbia diligentemente espletato il mandato in favore dell'appellante.
Al riguardo, appaiono conclusivamente opportune due considerazioni.
In primo luogo, il solo fatto che la legge sul condono fosse conoscibile dalla così Parte_2 come da ogni contribuente, non solo non esime il da responsabilità, ma non vale P_ neppure a determinare un di lei concorso di colpa, posto che l'appellante era un'imprenditrice priva di cognizioni giuridiche che le consentissero di percepire la sua peculiare posizione (quale destinataria di una sentenza totalmente favorevole) rispetto al condono e comunque essa avendo incaricato un legale di seguire la vicenda ben poteva confidare nell'adempimento di tale mandato, senza doversi preoccupare in prima persona dell'evoluzione giuridica del proprio caso.
Poi, si deve evidenziare come nel caso in esame non si possa legittimamente dubitare del nesso causale tra l'omessa informazione ed i maggiori esborsi, ovvero del fatto che se correttamente e compiutamente informata, anche dell'alea della controversia tributaria, la avrebbe optato per il condono. Parte_2
Depongono in tal senso sia l'esiguità della somma dovuta per aderire al condono (euro
4.081,58), a fronte del rischio di pagare una somma che, finanche optando per la cd. rottamazione (con un sensibile vantaggio per la contribuente), sarebbe stata di oltre 10 volte superiore, sia l'obiettiva alea della controversia - che come premesso il professionista avrebbe dovuto evidenziare alla cliente - a fronte di due pronunce di segno contrario l'una all'altra e della natura obiettivamente audace della tesi fatta valere dalla contribuente.
Che, poi, una volta persa (sul punto) la causa innanzi alla commissione centrale la Parte_2 tramite il suo nuovo legale, possa aver lamentato di non essere stata posta dall'avv. in P_ condizione di ricorrere per cassazione non significa affatto che essa, qualora avesse potuto evitare l'alea della controversia con un minimo esborso, non lo avrebbe fatto, posto che medio
13 tempore era radicalmente mutato lo scenario, e la contribuente si trovava a quel punto a dover pagare cospicue somme.
Infine, nei propri scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. l'appellato, per la prima volta, ha dedotto che “con la conclusione di ciascuno dei gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie di merito i mandati ricevuti avevano esaurito i loro effetti e quindi il prof. , dopo la sentenza P_ di secondo grado e la comunicazione, nel 1993, del ricorso in Centrale proposto dall'Amministrazione finanziaria, non aveva più, riguardo a questo contenzioso, in mancanza di un altro specifico valido mandato per la prosecuzione della lite nel successivo grado, alcun obbligo di assistenza professionale nei confronti del dott. e della sig.ra tale R_ Parte_2 da imporgli di occuparsi nel 2002 (cioè quasi dieci anni dopo) della vertenza e di valutarla ai fini del condono”.
Tale difesa è nuova e tardiva e contrasta col fatto che in primo grado (e nel costituirsi nel presente appello) aveva negato, sì, che al mandato d'assistere giudizialmente la P_ corrispondesse un suo obbligo di informarla del condono e consigliarla al riguardo, Parte_2 ma non anche del fatto di aver ricevuto da lei un mandato difensivo che, senza soluzione di continuità, aveva espletato dal 1989 al 2014; egli, in particolare, non aveva mai dedotto, né tantomeno provato, che tale mandato si sarebbe interrotto proprio in prossimità dell'entrata in vigore della normativa sul condono per poi riprendere nel 2013 (quando il professionista aveva depositato una memoria difensiva nel giudizio innanzi alla CT centrale), anzi: proprio la deduzione di aver discusso del condono col , anche per la posizione della si R_ Parte_2 pone in netta antitesi con la nuova deduzione. La persistenza sussistenza del mandato difensivo, d'altro canto, è stata presupposta anche dal tribunale, ed appare incontrovertibile (e del tutto autonoma dall'eventuale rilascio di distinte procure per i diversi gradi di giudizio, posto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “La procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio. Il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio difensore di svolgere l'opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio: cfr. Cass. 11/03/2019 n. 6905;
31/03/2021 n. 8863).
Dunque, in conclusione, l'appellato deve corrispondere all'appellante, a titolo risarcitorio, la differenza tra il debito consacrato dalla sentenza della commissione centrale nei confronti della contribuente - pari a seguito della c.d. “rottamazione” alla somma di euro 53.591,65 - e il costo del condono, pari ad euro 4.081,58.
A tale riguardo, l'avv. ha sostenuto che nell'operare la differenza tra i due importi si P_ deve considerare che mentre l'importo (di euro 4.081,58) derivante dal condono del 2002 sarebbe stato versato negli anni 2002/2003, l'importo (di euro 53.591,65) di cui alla
14 “rottamazione” è stato versato alle scadenze del 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019 (quindi, mediamente, alla fine del 2018).
Tale pretesa è fondata, perché per confrontare il costo delle due alternative occorre rendere i dati omogenei.
Pertanto, l'importo derivante dal condono 2002 dev'essere “capitalizzato” e così rivalutato avendo riguardo all'indice istat del costo della vita per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2018, venendo ad ammontare alla somma di euro 5.146,87.
La differenza tra i due importi, e dunque il danno attualizzato al 31.12.2018, è quindi pari alla somma di euro 48.444,78.
Poiché tale somma costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, essa dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta da tale data ad oggi e sulla somma rivalutata anno per anno (sempre da tale data, posto che prima di pagamenti non si può porre un problema di danno da mancata disponibilità delle somme) sono dovuti gli interessi compensativi, per complessivi euro 63.301,86.
4. La copertura assicurativa.
L'avv. è assicurato (quale componente dello studio legale associato Russo Fransoni P_
Padovani) con la per i danni causati a terzi nell'esercizio della sua attività Controparte_3 professionale, con polizza n. 557B9741 (v. doc. 4).
Ciò emerge per tabulas e peraltro la compagnia assicurativa non ha contestato la copertura, salvo invocare (il massimale e) la franchigia di euro 25.000,00.
Leggendo la polizza e le CGA emerge che il massimale per sinistro è di 5.000.000,00 (dunque ampiamente capiente), mentre effettivamente vi è una franchigia di 25.000,00 euro.
Pertanto, l'assicuratore dovrà tenere indenne l'assicurato nei limiti della franchigia, coprendo il sinistro fino all'importo di euro 38.301,86 (63.301,86 - 25.000).
5. L'appello incidentale.
Il tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. di pagamento del P_ compenso per l'assistenza prestata nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria centrale, rilevando che l'obbligo di compensare tale attività gravava esclusivamente sulla Parte_5
, con cui il professionista s'era accordato nel Luglio 1993 (doc. 6 fasc. parte
[...] convenuta) per un compenso di £ 36.000.000 annui «tenuto conto della complessità della fase di definizione del contenzioso fiscale dell'intero Gruppo e, per l'altro, dovendosi tale cifra ritenere comprensiva di tutta l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a favore non solo della
, ma anche di tutti i soggetti ad essa comunque Controparte_6 collegati»
Il professionista ha impugnato (ex art. 334 c.p.c.) tale statuizione, deducendo che essa era errata perché aveva ricondotto nell'ambito di un contratto risalente al 1993 con il PO GI un'attività defensionale che era stata svolta venti anni dopo, e quando ogni rapporto Pt_5 contrattuale con la società era ormai esaurito.
15 In realtà, a ben vedere, il giudizio innanzi alla Commissione tributaria centrale è stato instaurato proprio nel 1993, dunque nell'anno di vigenza del suddetto accordo, di talché
l'espletamento del mandato anche per tale grado era “coperto” da tale pattuizione;
peraltro, ove nella prosecuzione del proprio mandato il professionista avesse ritenuto di non essere più soggetto a tale accordo, perché medio tempore venuto meno, e che quanto percepito dalla società fino alla risoluzione del rapporto non era satisfattivo di ogni suo credito per la controversia tributaria (che pure ormai volgeva al termine), ma lasciava scoperte le prestazioni future, avrebbe dovuto chiarirlo alla cliente;
non solo: avrebbe dovuto anche allegare e provare in questo giudizio fino a che anno l'accordo aveva avuto vigore.
Soprattutto, poi, e ciò appare dirimente - poiché è pacifico che nel 2002 l'avv. (per sua P_ stessa deduzione) seguisse gli affari di tutto il gruppo, e poiché comunque l'unico atto difensivo innanzi alla CT centrale, documentato dall'avv. , è la comparsa del 5.11.2013 - P_ in coerenza con quanto affermato sub 4 alcun compenso può essere riconosciuto al professionista per tale attività, posto che essa non sarebbe stata espletata, ove il avesse P_ informato nel 2002 la cliente della possibilità di aderire al condono e questa, più probabilmente che non, avesse aderito, così chiudendo il contenzioso.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi
è integralmente vittoriosa.
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere ad essa rifuse dall'appellato , P_ sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto:
per il primo grado, applicati i valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria - da liquidare al minimo, non essendo stata espletata istruttoria orale, ma
16 solo depositati documenti e redatte le memorie istruttorie - è dovuta la somma di euro
11.268,00;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dovrebbe essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro
9.991,00, ma poiché tale parte ha depositato notula per euro 6.946,00 la condanna va limitata a tale importo.
In quanto totalmente vittoriosa, l'appellante non è poi tenuta a rifondere a le spese del CP_2 primo grado, di talché l'assicuratore deve restituire alla la somma di € 5.585,36 Parte_2 corrisposta a titolo di spese legali in forza della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del pagamento, avvenuto il 23.6.2022.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n°
34011/2021).
Poiché l'assicuratore non s'è opposto alla domanda dell'assicurato, le spese dei due gradi tra e debbono essere compensate integralmente. CP_2 P_
deve poi tenere indenne l'assicurato anche da quanto questi è stato condannato a CP_2 pagare alla cliente a titolo di spese legali.
Infine, non possono essere addossate a le spese di lite sostenute da per resistere CP_2 P_ alla pretesa di perché non espressamente domandate (essendosi l'assicurato Parte_2 limitato a concludere per la “vittoria delle spese di lite”).
Benvero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n.
4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo
17 vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di Firenze, e Parte_1 sull'appello incidentale di ogni altra domanda, istanza, eccezione, P_ deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello incidentale;
in accoglimento dell'appello principale, condanna a corrispondere a P_
l'importo di euro 63.301,86, oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_2 saldo;
condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida per il P_ Parte_2 primo grado nella somma di euro 11.268,00 e per il secondo grado nella somma di euro 6.946,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
condanna a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze delle CP_2 suddette condanne (anche per spese legali), salva la franchigia di euro
25.000,00;
condanna a restituire a la somma di euro € 5.585,36, oltre CP_2 Parte_2 interessi legali dal 23.6.2022 al saldo, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese di lite tra assicuratore ed assicurato.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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