Articolo 126 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 125Articolo 127
Versione
15 gennaio 1976
Art. 126.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1976, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976