Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 261/2024 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 261/2024 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
NT NO (FI), Via Nove 31.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.9.2024 i sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, e hanno chiesto dichiararsi Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando un credito di € 115.398,36 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 500/2024 emesso il 7.5.2024 dal
Tribunale di Firenze – sezione lavoro.
Previ rinvii dell'udienza ai fini del perfezionamento della notifica, all'udienza del 1.4.2025 è
comparso il difensore dei creditori istanti, e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
1
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il solo debito scaduto nei confronti dei creditori istanti supera la soglia di procedibilità.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice, non costituitasi nonostante regolare notificazione degli atti introduttivi (a mezzo PEC
alla società e ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al socio) non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti dei creditori istanti e il considerevole debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari a € 545.109,40.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Deve dunque procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio illimitatamente responsabile come risultante dal registro delle imprese.
P.Q.M.
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa
[...]
con sede legale in NT NO (FI), Via Nove 31, n. Controparte_1
REA FI – 465348, P.IVA , nonché del socio illimitatamente responsabile P.IVA_1 CP_1
nato a [...] il [...], C.F. e, per l'effetto,
[...] C.F._1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
la dott.ssa curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 11 settembre 2025, ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
4
IL RELATORE ED ESTENSORE
Cristian Soscia
5
LA PRESIDENTE
Maria Novella Legnaioli