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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2023
RIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 578/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 22 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Silva Ettore Pietro per parte resistente l'avv. Beretta Giovanni i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att. cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza non definitiva disponendo la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTELEONE Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. SILVA ETTORE PIETRO Parte ricorrente
contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 BERETTA GIOVANNI dell'avv. MATTIA PERSIANI Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << 1) accertare Parte_1 CP_2
e dichiarare che l'importo mensile della pensione dovuta dalla a favore del ricorrente ammonta CP_3 ad euro 1668,23, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la alla riliquidazione della pensione correttamente calcolata, pari ad euro 1668,23 mensili a CP_3 decorrere dal 1 luglio 2020, e al versamento delle differenze dovute da tale data ad oggi, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>>.
2. Il ricorrente, premesso che è titolare di pensione liquidata con decorrenza dal 1.7.2020 dell'importo lordo mensile di € 1521,23, lamenta – quale unico motivo di doglianza - la non corretta applicazione da parte della dei coefficienti di rivalutazione dei redditi al 31.12.2003, con conseguente differenza lorda CP_2 mensile di € 147,09 al 2020.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto, rilevando che il trattamento pensionistico, liquidato secondo i criteri di cui agli artt. 32 e 33
Regolamento Previdenza del 2013, è stato soggetto alle disposizioni tempo per tempo vigenti in tema di perequazione.
4. La causa, istruita per documenti e CTU, è stata discussa all'udienza odierna.
5. E' pacifico o risulta comunque per tabulas che la prestazione pensionistica sia stata riconosciuta all' a Pt_1
1 decorrere dal 1.7.2020 (ovvero all'età di 68 anni) con applicazione del sistema misto (retributivo per 28 anni e contributivo per 16 anni e sei mesi) in quanto maturata in parte dopo il 31 dicembre 2003.
6. Parte ricorrente lamenta esclusivamente l'erronea quantificazione della quota A della pensione determinata dalla non corretta applicazione da parte della dei coefficienti di rivalutazione dei redditi maturati al CP_1
31.12.2003.
7. Per contro, secondo la , i conteggi allegati al ricorso sono erronei nella determinazione della base di CP_1 calcolo (ovvero del reddito cui applicare il coefficiente di rivalutazione) e nell'applicazione dei coefficienti di CP_ rivalutazione (in quanto sono stati applicati quelli dell e non quelli della , con Controparte_1 inevitabile non corretta determinazione della quota annua di pensione.
8. In particolare – secondo la prospettazione di parte resistente - il periodo di anzianità contributiva che determina la quota retributiva della pensione deve essere diviso in due scaglioni, l'uno per gli anni dal 1980 al 1991, l'altro per gli anni dal 1992 al 2003, in quanto il calcolo di rispettivi redditi è eseguito in base a norme diverse ovvero: per il periodo dal 1980-1991 deve essere preso come base di calcolo il “contributo soggettivo annuo convenzionale”, determinato ai sensi dell'art. 29 della legge 414/1991, ed applicato il coefficiente di rivalutazione indicato nella delibera n. 04/04 per l'anno 1991; per il periodo dal 1992 al 2003, invece, ai fini del calcolo della pensione deve considerarsi il reddito annuo prodotto (e non dichiarato, come invece risulterebbe dai conteggi allegati al ricorso) come previsto dall'art 2 comma 3 della legge 414/1991.
9. Ancora, secondo la i conteggi allegati dal ricorrente fanno applicazione di errati coefficienti di CP_1 rivalutazione e non individuano in maniera corretta gli scaglioni di reddito di riferimento cui applicare l'aliquota di rendimento ai sensi dell'art 50 comma 6 del Regolamento di Esecuzione del 2004 e dell'art 49 del Regolamento del 1997, e ciò in quanto sono stati utilizzati gli scaglioni aggiornati successivamente al 1° gennaio 2004; inoltre sarebbero presenti errori anche nell'individuazione degli scaglioni di riferimento per l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare al reddito prodotto ante e post 10 gennaio 1997.
10. Ebbene, la liquidazione del trattamento previdenziale dei ragionieri, per stessa ammissione della CP_1 resistente (cfr. pag. 4 memoria e pag 1 note del 22.4.2025, in cui è fatto richiamo alle pronunce della
Suprema Corte n. 15078 e n. 15079 del 2017 circa l'individuazione della disciplina applicabile alla liquidazione del trattamento pensionistico in quella vigente al momento della data di decorrenza del medesimo), è disciplinata dal Regolamento di Previdenza del 2013 che prevede:
- art 31 (“Misura della pensione di vecchiaia, di invalidità, di inabilità e indiretta”): “1. La pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità anteriori al 1° gennaio
2004 e calcolata con il metodo reddituale di cui all'articolo 32, se l'iscritto può far valere anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2004; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità successive al 31 dicembre 2003 e calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 33, se
2 l'iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003”.
- art 32 (“Calcolo della quota di pensione reddituale”): “1. La quota di pensione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), è determinata con i criteri di cui all'articolo 50 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004. 2. La rivalutazione di cui al comma 9 dell'articolo 50 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004 opera fino al 31 dicembre 2012 ed è sostituita dal 1° gennaio 2013 dalla rivalutazione prevista dall'articolo 43, commi 2 e 3. 3. Alle quote di cui al comma 1 si applica una riduzione di equilibrio, con il fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le generazioni previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, determinata con i criteri dei commi successivi di questo articolo.
4. La riduzione è calcolata in misura pari a un quarto della differenza fra l'importo della pensione determinata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 e l'importo della pensione contributiva calcolata con i criteri di cui all'articolo 33 sulla base dell'importo capitalizzato dei contributi di cui al comma 5. La riduzione non opera se la differenza è negativa.
5. L'importo capitalizzato dei contributi versati di cui al comma 4 è determinato dalla sommatoria: a) dei contributi soggettivi versati fino al 31 dicembre 2003; b) dei contributi versati a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di riscatto afferenti periodi anteriori al 1° gennaio 2004; c) dei contributi dovuti dalle altre gestioni pensionistiche a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi afferenti periodi anteriori al 1° gennaio 2004, ivi compreso l'importo della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, determinata all'atto della domanda di ricongiunzione.
6. L'importo della riduzione non può eccedere il 20 (venti) per cento dell'ammontare annuo della quota di pensione di cui al comma 1”.
11. L'art 50 Regolamento di esecuzione del 2004 – cui fa rinvio l'art 32 comma 1 del Regolamento di
Previdenza del 2013 - prevede: “1. L'anzianità assicurativa e contributiva di ciascun iscritto, in essere alla data del primo gennaio 2004, dà luogo alla costituzione di una “rendita” (c.d. quota A – quota retributiva) sulla base dei criteri di seguito specificati.
2. La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 % della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
3. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo.
4. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); a tal fine il Consiglio di amministrazione redigerà entro il 30 aprile 2004 apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT.
3 5. Per coloro che alla data del primo gennaio 2004 risulteranno già iscritti, ma con anzianità inferiore a 24 anni, il calcolo della quota retributiva della pensione sarà effettuato sulla base della media dei redditi professionali relativi all'effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione. Solo ai fini della misura, le iscrizioni decorrenti in corso d'anno saranno ragguagliate al 1° gennaio dell'anno stesso.
6. Se la media di cui al comma 2 è superiore a € 31.829, la percentuale del 2 % di cui al medesimo comma è ridotta: a) all'1,30 % per lo scaglione di reddito superiore a € 31.830 fino a € 50.027, b) allo 0,65 % per lo scaglione di reddito superiore a € 50.028. Tali scaglioni saranno rivalutati all'1/1/2004 ai sensi dell'art. 42 comma 1. 7. La misura così determinata non potrà essere inferiore all'80 % di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo contenute nel Regolamento vigente alla data del 21 giugno 2002. 8. La misura massima della quota calcolata ai sensi dei commi precedenti è fissata in
€ 82.000,00. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera potrà rivedere tale importo con riferimento all'indice di cui al comma 1 dell'art. 42. Le pensioni di importo superiore a tale misura massima, maturate prima del 31 dicembre 2003, non saranno assoggettate alla perequazione prevista dall'art. 42, comma 1. Tale limitazione opera fintantoché l'importo massimo risulterà inferiore o pari alla misura della pensione da rivalutare.
9. Le rendite così calcolate saranno rivalutate come previsto dall'art. 42 comma 4”.
12. L'art 42 comma 1 del Regolamento di esecuzione del 2004 – cui fa rinvio l'art 50 dello stesso
Regolamento richiamato dall'art 32 Regolamento Previdenza del 2013 con riferimento alla rivalutazione degli scaglioni alla data del 1.1.2004 – prevede che “1. A far tempo dal primo gennaio 2004 gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione con decorrenza anteriore a tale data, sono perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nelle seguenti misure: a) nella misura del 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici sino a tre volte il trattamento minimo dell'anno precedente;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il suddetto trattamento minimo;
c) nella misura del 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il suddetto trattamento minimo” 2. Ai fini di cui al comma
1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. Nelle stesse misure e con le stesse modalità saranno perequati gli importi delle quote retributive, relative cioè all'anzianità anteriore al primo gennaio 2004, delle pensioni aventi decorrenza dopo tale data…”.
4 13. Tuttavia, quanto alla rivalutazione delle rendite calcolate secondo i criteri dell'art 50 Regolamento
Esecuzione del 2004, ai sensi dell'art 32 comma 2 Regolamento di Previdenza del 2013, a decorrere dal
1 gennaio 2013 deve farsi applicazione non del comma 4 dell'art 42 del Regolamento Esecuzione del
2004, ma dell'art 43 (Adeguamento dei contributi e delle prestazioni), commi 2 e 3 dello stesso
Regolamento di Previdenza del 2013 secondo cui “1. Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sono adeguati al costo della vita applicando a ciascun importo la percentuale di variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento, gli importi dei contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3,
e all'articolo 10, comma 7 e il massimale di cui all'articolo 8, comma 11. 2. Le pensioni sono adeguate applicando l'indice di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) 100 (cento) per cento la quota di pensione fino all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria;
b) 75 (settantacinque) per cento la quota di pensione compresa fra l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e due volte lo stesso importo;
c) 50
(cinquanta) per cento la quota di pensione compresa fra il doppio dell'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e quattro volte lo stesso importo;
d) 40 (quaranta) per cento la quota di pensione compresa fra quattro volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e sei volte lo stesso importo;
e) 30
(trenta) per cento la quota di pensione compresa fra sei volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e l'importo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00)…”.
14. Ora, dall'esame della normativa richiamata e dal tenore del ricorso (e della relazione peritale allegata, cfr. pag 34), appare evidente che il ricorrente abbia fatto riferimento improprio o atecnico al concetto di perequazione, lamentando in realtà, nella liquidazione della c.d. quota A della pensione, errori nell'individuazione dei coefficienti di rivalutazione dei redditi al 31/12/2003 (come peraltro precisato all'udienza del 16 aprile 2024).
15. Tale imprecisione, tuttavia, non vale a giustificare -come prospettato da parte convenuta- il rigetto del ricorso, dovendosi procedere ad una lettura complessiva delle allegazioni attoree, la cui fondatezza tecnica è stata rimessa alla valutazione di una CTU.
16. L'ausiliario, chiamato a quantificare “le somme dovute alla Ricorrente per i titoli di cui in domanda tenuto
5 conto delle allegazioni di cui al ricorso e formulando, se del caso, conteggio alternativo in base alle difese di Parte resistente”, ha pienamente colto il punto di doglianza del ricorrente, evidenziando che: <dalle analisi della documentazione in atti oltre che dalla lettura delle contestazioni e repliche, si evince la contestazione di base, su cui poi differenziano i conteggi successivi, è l'applicazione dei coefficienti rivalutazione relativi agli anni precedenti all'anno 1990. difatti ha utilizzato istat cp_2 del 1991 anche per le annualità precedenti, anziché un coefficiente diverso ogni anno, mentre parte ricorrente applicato previsti singola annualità.
Il punto centrale, in merito è la delibera Cnpr 04/04/1991 in base alla quale asserisce che i redditi CP_2 ante 1991 dovrebbero essere tutti rivalutati tramite l'applicazione del coefficiente Istat 1991.
La pensione decorre dal 1° luglio 2020 pertanto il regolamento di riferimento è quello in essere dal
01/01/2013.
La quota di pensione reddituale per il periodo ante 2004 è suddivisa in due parti:
- Il periodo che comprende gli anni dal 1980 al 1991; in questo caso ha calcolato i redditi annui CP_2 prendendo come base di calcolo il contributo soggettivo annuo convenzionale, determinato ai sensi dell'art. 29 della legge 414/1991 applicando il coefficiente di rivalutazione indicato nella delibera
04/04/1991 (in realtà delibera 4/2004, ndr.) dell'anno 1991, in quanto l'iscritto non aveva usufruito dell'articolo 31.
Pur comprendendo la finalità dell'applicazione del coefficiente Istat 1991 per i periodi precedenti interessati da contributo soggettivo annuo convenzionale, e quindi per mantenere inalterato il reddito, va evidenziato che questo meccanismo non è contemplato nella stessa delibera, nella quale si trovano elencati i coefficienti di ciascun anno a partire dal 1977 in poi;
neppure si riscontra altra delibera in cui viene evidenziato l'indirizzo di applicazione del medesimo coefficiente di rivalutazione per ogni anno interessato da contributo soggettivo annuo convenzionale.
Ciò premesso deve essere precisato che i coefficienti utilizzati dal Ricorrente non sono quelli CP_
“ ” come asserito dalla parte convenuta, ma sono relativi all'Indice Foi.
In pratica sono gli stessi di cui alla delibera del 4.4.91 (in realtà delibera 4/2004, ndr.)
- Il calcolo della perequazione dal 2004 alla data del pensionamento, non contestata specificamente, risulta ovviamente diverso in quanto differente risulta la quota base da calcolare.
Per questi motivi
la sottoscritta ritiene esatti i conteggi effettuati da parte ricorrente in mancanza di previsioni normative che prevedano l'utilizzo di uno stesso coefficiente “fisso” anche per annualità diverse interessate da contributo soggettivo annuo convenzionale>>
17. In sintesi, secondo il CTU, le parti non convergono sull'ammontare della pensione spettante al ricorrente
6 perché non concordano circa il coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi maturati prima dell'anno
1992. E ciò trova conferma nel fatto che lo stesso CTU, nell'integrazione peritale, chiamato a verificare i conteggi della ha ritenuto la correttezza dei medesimi, precisando, con riferimento al periodo dal CP_1
1992 al 2003, che “I redditi dichiarati presenti nell'estratto conto appaiono traslati di un anno per cui si procede alla verifica di quelli indicati dalla CNPR che appaiono esatti”, così superando una delle obiezioni mosse da parte resistente alla relazione peritale in origine depositata e, di fatto, smentendo la correttezza dei conteggi del ricorrente.
18. Ora, quanto al suddetto punto di divergenza tra le parti (che costituisce a ben vedere l'unico motivo di doglianza del ricorrente e che, come evidenziato dal CTU, ha ripercussioni sulla rivalutazione successiva della rendita), non condivisibili appaiono le argomentazioni della circa la necessità di prendere a CP_1 riferimento per i periodi precedenti all'anno 1992 in ogni caso un reddito convenzionale, in applicazione dell'art 29 legge 414/1991, in quanto nessun rinvio a tale previsione si rinviene nell'art 50 del
Regolamento 2013 sopra richiamato ( secondo cui, si ribadisce, <
2. La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 % della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
3. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo>>).
19. Corretta dunque appare l'individuazione dei redditi rilevanti per la determinazione della quota retributiva effettuata in prima battuta dall'ausiliario, che in replica alle osservazioni di parte convenuta circa i redditi relativi agli anni dal 1989 al 1991, ha chiarito che <i redditi menzionati non corrispondono ai convenzionali ma effettivi, come da estratto conto integrato…in quanto, in base all'art 50 comma
3 Regolamento di Esecuzione CNPR, solo “Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo”. In base ai valori indicati in estratto conto, si deduce che il
RA , negli anni presi a riferimento, abbia versato un ammontare superiore al contributo soggettivo Pt_1 minimo. Pertanto sono stati indicati i redditi effettivi>>.
20. Per quel che concerne, invece, i redditi dichiarati, è la stessa disposizione dell'art 50 comma 4
Regolamento Esecuzione del 2004 - – cui fa rinvio l'art 32 comma 1 del Regolamento di Previdenza del
2013 – a prevedere la rivalutazione dei redditi dichiarati “secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT)”, con assegnazione al Consiglio di amministrazione di un termine (il 30 aprile 2004) per la redazione di un'apposita “tabella dei coefficienti di rivalutazione sulla base dei dati
7 pubblicati dall'ISTAT”.
21. Corretto, anche sotto questo profilo, appare il conteggio operato dall'ausiliario che ha applicato, anno per anno, i coefficienti di rivalutazione contenuti nella delibera della n. 4/2004 e relativi anche ai redditi CP_1 dichiarati precedenti al 1991 con riferimento ai redditi dichiarati (anni 1989,1990,1991).
22. Stando al tenore letterale della disposizione regolamentare sopra richiamata, invece, non pare condivisibile l'operato del CTU laddove ha applicato il coefficiente di rivalutazione anche con riferimento ai redditi convenzionali.
23. Rispetto ad essi, infatti, nessuna rivalutazione è prevista dall'art 50 Reg., di talché è evidente che l'applicazione da parte dell'ausiliario ai redditi convenzionali relativi agli anni dal 1980 al 1988 degli indici di rivalutazione - anche di gran lunga superiori a quello di 1,45 utilizzato dalla – previsti per i CP_1 redditi dichiarati - ha comportato un ingiustificato incremento della media retributiva posta a base dei calcoli successivi dell'importo della pensione che il ricorrente ha richiesto liquidarsi nella misura di €
1668,23.
24. Tanto chiarito, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione a decorrere dal 1 luglio 2020 secondo le previsioni regolamentari (art 31, 32 e 43 Regolamento di Previdenza del 2013) e i criteri sopra precisati (art 50 Regolamento esecuzione del 2004), tenendo conto:
- dei redditi dichiarati (così come rettificati dal CTU nell'integrazione peritale del 4.7.2025 in adesione ai rilievi della anche con riferimento agli anni dal 1989 al 1991 con applicazione dei coefficienti di CP_1 rivalutazione previsti dalla delibera della n. 4/2004; CP_1
- dei redditi convenzionali (nella misura concorde indicata dalle parti di € 14.527,80 per gli anni dal
1980 al 1988 senza applicazione di alcun coefficiente di rivalutazione);
- degli ulteriori criteri di calcolo applicati dalla (cfr. decreto liquidazione di cui al doc.1 ric.) – e CP_1 non specificamente contestati dal ricorrente – con riferimento ai successivi passaggi necessari alla determinazione del rateo pensionistico spettante al ragioniere.
25. Non apparendo nessuno dei conteggi in atti pienamente aderente ai criteri sopra indicati, a fronte della domanda di condanna specifica formulata dal ricorrente, deve disporsi la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza al fine di determinare l'ammontare mensile della pensione dovuta dalla . CP_2
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione della pensione a decorrere dal 1 luglio Parte_1
2020 secondo gli artt 31, 32 e 43 Regolamento di Previdenza del 2013 e i criteri sopra precisati di cui all'art 50 Regolamento esecuzione del 2004, tenendo conto: dei redditi dichiarati (così come rettificati dal CTU nell'integrazione peritale del 4.7.2025 in adesione ai rilievi della ) anche con CP_1
8 riferimento agli anni dal 1989 al 1991 con applicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti dalla delibera della n. 4/2004; dei redditi convenzionali (nella misura concorde indicata dalle parti di CP_1
€ 14.527,80 per gli anni dal 1980 al 1988 senza applicazione di alcun coefficiente di rivalutazione); degli ulteriori criteri di calcolo applicati dalla con riferimento ai successivi passaggi necessari CP_1 alla determinazione del rateo pensionistico spettante al ragioniere.
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
- spese alla sentenza definitiva
Livorno, 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Federica Manfré
9
RIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 578/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 22 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Silva Ettore Pietro per parte resistente l'avv. Beretta Giovanni i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att. cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza non definitiva disponendo la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTELEONE Parte_1 C.F._1 MARIA e dell'avv. SILVA ETTORE PIETRO Parte ricorrente
contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1 BERETTA GIOVANNI dell'avv. MATTIA PERSIANI Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: << 1) accertare Parte_1 CP_2
e dichiarare che l'importo mensile della pensione dovuta dalla a favore del ricorrente ammonta CP_3 ad euro 1668,23, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la alla riliquidazione della pensione correttamente calcolata, pari ad euro 1668,23 mensili a CP_3 decorrere dal 1 luglio 2020, e al versamento delle differenze dovute da tale data ad oggi, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>>.
2. Il ricorrente, premesso che è titolare di pensione liquidata con decorrenza dal 1.7.2020 dell'importo lordo mensile di € 1521,23, lamenta – quale unico motivo di doglianza - la non corretta applicazione da parte della dei coefficienti di rivalutazione dei redditi al 31.12.2003, con conseguente differenza lorda CP_2 mensile di € 147,09 al 2020.
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto, rilevando che il trattamento pensionistico, liquidato secondo i criteri di cui agli artt. 32 e 33
Regolamento Previdenza del 2013, è stato soggetto alle disposizioni tempo per tempo vigenti in tema di perequazione.
4. La causa, istruita per documenti e CTU, è stata discussa all'udienza odierna.
5. E' pacifico o risulta comunque per tabulas che la prestazione pensionistica sia stata riconosciuta all' a Pt_1
1 decorrere dal 1.7.2020 (ovvero all'età di 68 anni) con applicazione del sistema misto (retributivo per 28 anni e contributivo per 16 anni e sei mesi) in quanto maturata in parte dopo il 31 dicembre 2003.
6. Parte ricorrente lamenta esclusivamente l'erronea quantificazione della quota A della pensione determinata dalla non corretta applicazione da parte della dei coefficienti di rivalutazione dei redditi maturati al CP_1
31.12.2003.
7. Per contro, secondo la , i conteggi allegati al ricorso sono erronei nella determinazione della base di CP_1 calcolo (ovvero del reddito cui applicare il coefficiente di rivalutazione) e nell'applicazione dei coefficienti di CP_ rivalutazione (in quanto sono stati applicati quelli dell e non quelli della , con Controparte_1 inevitabile non corretta determinazione della quota annua di pensione.
8. In particolare – secondo la prospettazione di parte resistente - il periodo di anzianità contributiva che determina la quota retributiva della pensione deve essere diviso in due scaglioni, l'uno per gli anni dal 1980 al 1991, l'altro per gli anni dal 1992 al 2003, in quanto il calcolo di rispettivi redditi è eseguito in base a norme diverse ovvero: per il periodo dal 1980-1991 deve essere preso come base di calcolo il “contributo soggettivo annuo convenzionale”, determinato ai sensi dell'art. 29 della legge 414/1991, ed applicato il coefficiente di rivalutazione indicato nella delibera n. 04/04 per l'anno 1991; per il periodo dal 1992 al 2003, invece, ai fini del calcolo della pensione deve considerarsi il reddito annuo prodotto (e non dichiarato, come invece risulterebbe dai conteggi allegati al ricorso) come previsto dall'art 2 comma 3 della legge 414/1991.
9. Ancora, secondo la i conteggi allegati dal ricorrente fanno applicazione di errati coefficienti di CP_1 rivalutazione e non individuano in maniera corretta gli scaglioni di reddito di riferimento cui applicare l'aliquota di rendimento ai sensi dell'art 50 comma 6 del Regolamento di Esecuzione del 2004 e dell'art 49 del Regolamento del 1997, e ciò in quanto sono stati utilizzati gli scaglioni aggiornati successivamente al 1° gennaio 2004; inoltre sarebbero presenti errori anche nell'individuazione degli scaglioni di riferimento per l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare al reddito prodotto ante e post 10 gennaio 1997.
10. Ebbene, la liquidazione del trattamento previdenziale dei ragionieri, per stessa ammissione della CP_1 resistente (cfr. pag. 4 memoria e pag 1 note del 22.4.2025, in cui è fatto richiamo alle pronunce della
Suprema Corte n. 15078 e n. 15079 del 2017 circa l'individuazione della disciplina applicabile alla liquidazione del trattamento pensionistico in quella vigente al momento della data di decorrenza del medesimo), è disciplinata dal Regolamento di Previdenza del 2013 che prevede:
- art 31 (“Misura della pensione di vecchiaia, di invalidità, di inabilità e indiretta”): “1. La pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità anteriori al 1° gennaio
2004 e calcolata con il metodo reddituale di cui all'articolo 32, se l'iscritto può far valere anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 2004; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità successive al 31 dicembre 2003 e calcolata secondo il metodo contributivo di cui all'articolo 33, se
2 l'iscritto può far valere anzianità contributive successive al 31 dicembre 2003”.
- art 32 (“Calcolo della quota di pensione reddituale”): “1. La quota di pensione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), è determinata con i criteri di cui all'articolo 50 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004. 2. La rivalutazione di cui al comma 9 dell'articolo 50 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004 opera fino al 31 dicembre 2012 ed è sostituita dal 1° gennaio 2013 dalla rivalutazione prevista dall'articolo 43, commi 2 e 3. 3. Alle quote di cui al comma 1 si applica una riduzione di equilibrio, con il fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità fra le generazioni previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, determinata con i criteri dei commi successivi di questo articolo.
4. La riduzione è calcolata in misura pari a un quarto della differenza fra l'importo della pensione determinata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 e l'importo della pensione contributiva calcolata con i criteri di cui all'articolo 33 sulla base dell'importo capitalizzato dei contributi di cui al comma 5. La riduzione non opera se la differenza è negativa.
5. L'importo capitalizzato dei contributi versati di cui al comma 4 è determinato dalla sommatoria: a) dei contributi soggettivi versati fino al 31 dicembre 2003; b) dei contributi versati a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di riscatto afferenti periodi anteriori al 1° gennaio 2004; c) dei contributi dovuti dalle altre gestioni pensionistiche a seguito di ricongiunzione dei periodi assicurativi afferenti periodi anteriori al 1° gennaio 2004, ivi compreso l'importo della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, determinata all'atto della domanda di ricongiunzione.
6. L'importo della riduzione non può eccedere il 20 (venti) per cento dell'ammontare annuo della quota di pensione di cui al comma 1”.
11. L'art 50 Regolamento di esecuzione del 2004 – cui fa rinvio l'art 32 comma 1 del Regolamento di
Previdenza del 2013 - prevede: “1. L'anzianità assicurativa e contributiva di ciascun iscritto, in essere alla data del primo gennaio 2004, dà luogo alla costituzione di una “rendita” (c.d. quota A – quota retributiva) sulla base dei criteri di seguito specificati.
2. La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 % della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
3. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo.
4. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); a tal fine il Consiglio di amministrazione redigerà entro il 30 aprile 2004 apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT.
3 5. Per coloro che alla data del primo gennaio 2004 risulteranno già iscritti, ma con anzianità inferiore a 24 anni, il calcolo della quota retributiva della pensione sarà effettuato sulla base della media dei redditi professionali relativi all'effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione. Solo ai fini della misura, le iscrizioni decorrenti in corso d'anno saranno ragguagliate al 1° gennaio dell'anno stesso.
6. Se la media di cui al comma 2 è superiore a € 31.829, la percentuale del 2 % di cui al medesimo comma è ridotta: a) all'1,30 % per lo scaglione di reddito superiore a € 31.830 fino a € 50.027, b) allo 0,65 % per lo scaglione di reddito superiore a € 50.028. Tali scaglioni saranno rivalutati all'1/1/2004 ai sensi dell'art. 42 comma 1. 7. La misura così determinata non potrà essere inferiore all'80 % di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo contenute nel Regolamento vigente alla data del 21 giugno 2002. 8. La misura massima della quota calcolata ai sensi dei commi precedenti è fissata in
€ 82.000,00. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera potrà rivedere tale importo con riferimento all'indice di cui al comma 1 dell'art. 42. Le pensioni di importo superiore a tale misura massima, maturate prima del 31 dicembre 2003, non saranno assoggettate alla perequazione prevista dall'art. 42, comma 1. Tale limitazione opera fintantoché l'importo massimo risulterà inferiore o pari alla misura della pensione da rivalutare.
9. Le rendite così calcolate saranno rivalutate come previsto dall'art. 42 comma 4”.
12. L'art 42 comma 1 del Regolamento di esecuzione del 2004 – cui fa rinvio l'art 50 dello stesso
Regolamento richiamato dall'art 32 Regolamento Previdenza del 2013 con riferimento alla rivalutazione degli scaglioni alla data del 1.1.2004 – prevede che “1. A far tempo dal primo gennaio 2004 gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione con decorrenza anteriore a tale data, sono perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nelle seguenti misure: a) nella misura del 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici sino a tre volte il trattamento minimo dell'anno precedente;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il suddetto trattamento minimo;
c) nella misura del 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il suddetto trattamento minimo” 2. Ai fini di cui al comma
1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. Nelle stesse misure e con le stesse modalità saranno perequati gli importi delle quote retributive, relative cioè all'anzianità anteriore al primo gennaio 2004, delle pensioni aventi decorrenza dopo tale data…”.
4 13. Tuttavia, quanto alla rivalutazione delle rendite calcolate secondo i criteri dell'art 50 Regolamento
Esecuzione del 2004, ai sensi dell'art 32 comma 2 Regolamento di Previdenza del 2013, a decorrere dal
1 gennaio 2013 deve farsi applicazione non del comma 4 dell'art 42 del Regolamento Esecuzione del
2004, ma dell'art 43 (Adeguamento dei contributi e delle prestazioni), commi 2 e 3 dello stesso
Regolamento di Previdenza del 2013 secondo cui “1. Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno sono adeguati al costo della vita applicando a ciascun importo la percentuale di variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento, gli importi dei contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3,
e all'articolo 10, comma 7 e il massimale di cui all'articolo 8, comma 11. 2. Le pensioni sono adeguate applicando l'indice di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) 100 (cento) per cento la quota di pensione fino all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria;
b) 75 (settantacinque) per cento la quota di pensione compresa fra l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e due volte lo stesso importo;
c) 50
(cinquanta) per cento la quota di pensione compresa fra il doppio dell'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e quattro volte lo stesso importo;
d) 40 (quaranta) per cento la quota di pensione compresa fra quattro volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e sei volte lo stesso importo;
e) 30
(trenta) per cento la quota di pensione compresa fra sei volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria e l'importo di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00)…”.
14. Ora, dall'esame della normativa richiamata e dal tenore del ricorso (e della relazione peritale allegata, cfr. pag 34), appare evidente che il ricorrente abbia fatto riferimento improprio o atecnico al concetto di perequazione, lamentando in realtà, nella liquidazione della c.d. quota A della pensione, errori nell'individuazione dei coefficienti di rivalutazione dei redditi al 31/12/2003 (come peraltro precisato all'udienza del 16 aprile 2024).
15. Tale imprecisione, tuttavia, non vale a giustificare -come prospettato da parte convenuta- il rigetto del ricorso, dovendosi procedere ad una lettura complessiva delle allegazioni attoree, la cui fondatezza tecnica è stata rimessa alla valutazione di una CTU.
16. L'ausiliario, chiamato a quantificare “le somme dovute alla Ricorrente per i titoli di cui in domanda tenuto
5 conto delle allegazioni di cui al ricorso e formulando, se del caso, conteggio alternativo in base alle difese di Parte resistente”, ha pienamente colto il punto di doglianza del ricorrente, evidenziando che: <dalle analisi della documentazione in atti oltre che dalla lettura delle contestazioni e repliche, si evince la contestazione di base, su cui poi differenziano i conteggi successivi, è l'applicazione dei coefficienti rivalutazione relativi agli anni precedenti all'anno 1990. difatti ha utilizzato istat cp_2 del 1991 anche per le annualità precedenti, anziché un coefficiente diverso ogni anno, mentre parte ricorrente applicato previsti singola annualità.
Il punto centrale, in merito è la delibera Cnpr 04/04/1991 in base alla quale asserisce che i redditi CP_2 ante 1991 dovrebbero essere tutti rivalutati tramite l'applicazione del coefficiente Istat 1991.
La pensione decorre dal 1° luglio 2020 pertanto il regolamento di riferimento è quello in essere dal
01/01/2013.
La quota di pensione reddituale per il periodo ante 2004 è suddivisa in due parti:
- Il periodo che comprende gli anni dal 1980 al 1991; in questo caso ha calcolato i redditi annui CP_2 prendendo come base di calcolo il contributo soggettivo annuo convenzionale, determinato ai sensi dell'art. 29 della legge 414/1991 applicando il coefficiente di rivalutazione indicato nella delibera
04/04/1991 (in realtà delibera 4/2004, ndr.) dell'anno 1991, in quanto l'iscritto non aveva usufruito dell'articolo 31.
Pur comprendendo la finalità dell'applicazione del coefficiente Istat 1991 per i periodi precedenti interessati da contributo soggettivo annuo convenzionale, e quindi per mantenere inalterato il reddito, va evidenziato che questo meccanismo non è contemplato nella stessa delibera, nella quale si trovano elencati i coefficienti di ciascun anno a partire dal 1977 in poi;
neppure si riscontra altra delibera in cui viene evidenziato l'indirizzo di applicazione del medesimo coefficiente di rivalutazione per ogni anno interessato da contributo soggettivo annuo convenzionale.
Ciò premesso deve essere precisato che i coefficienti utilizzati dal Ricorrente non sono quelli CP_
“ ” come asserito dalla parte convenuta, ma sono relativi all'Indice Foi.
In pratica sono gli stessi di cui alla delibera del 4.4.91 (in realtà delibera 4/2004, ndr.)
- Il calcolo della perequazione dal 2004 alla data del pensionamento, non contestata specificamente, risulta ovviamente diverso in quanto differente risulta la quota base da calcolare.
Per questi motivi
la sottoscritta ritiene esatti i conteggi effettuati da parte ricorrente in mancanza di previsioni normative che prevedano l'utilizzo di uno stesso coefficiente “fisso” anche per annualità diverse interessate da contributo soggettivo annuo convenzionale>>
17. In sintesi, secondo il CTU, le parti non convergono sull'ammontare della pensione spettante al ricorrente
6 perché non concordano circa il coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi maturati prima dell'anno
1992. E ciò trova conferma nel fatto che lo stesso CTU, nell'integrazione peritale, chiamato a verificare i conteggi della ha ritenuto la correttezza dei medesimi, precisando, con riferimento al periodo dal CP_1
1992 al 2003, che “I redditi dichiarati presenti nell'estratto conto appaiono traslati di un anno per cui si procede alla verifica di quelli indicati dalla CNPR che appaiono esatti”, così superando una delle obiezioni mosse da parte resistente alla relazione peritale in origine depositata e, di fatto, smentendo la correttezza dei conteggi del ricorrente.
18. Ora, quanto al suddetto punto di divergenza tra le parti (che costituisce a ben vedere l'unico motivo di doglianza del ricorrente e che, come evidenziato dal CTU, ha ripercussioni sulla rivalutazione successiva della rendita), non condivisibili appaiono le argomentazioni della circa la necessità di prendere a CP_1 riferimento per i periodi precedenti all'anno 1992 in ogni caso un reddito convenzionale, in applicazione dell'art 29 legge 414/1991, in quanto nessun rinvio a tale previsione si rinviene nell'art 50 del
Regolamento 2013 sopra richiamato ( secondo cui, si ribadisce, <
2. La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 % della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
3. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo>>).
19. Corretta dunque appare l'individuazione dei redditi rilevanti per la determinazione della quota retributiva effettuata in prima battuta dall'ausiliario, che in replica alle osservazioni di parte convenuta circa i redditi relativi agli anni dal 1989 al 1991, ha chiarito che <i redditi menzionati non corrispondono ai convenzionali ma effettivi, come da estratto conto integrato…in quanto, in base all'art 50 comma
3 Regolamento di Esecuzione CNPR, solo “Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo”. In base ai valori indicati in estratto conto, si deduce che il
RA , negli anni presi a riferimento, abbia versato un ammontare superiore al contributo soggettivo Pt_1 minimo. Pertanto sono stati indicati i redditi effettivi>>.
20. Per quel che concerne, invece, i redditi dichiarati, è la stessa disposizione dell'art 50 comma 4
Regolamento Esecuzione del 2004 - – cui fa rinvio l'art 32 comma 1 del Regolamento di Previdenza del
2013 – a prevedere la rivalutazione dei redditi dichiarati “secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT)”, con assegnazione al Consiglio di amministrazione di un termine (il 30 aprile 2004) per la redazione di un'apposita “tabella dei coefficienti di rivalutazione sulla base dei dati
7 pubblicati dall'ISTAT”.
21. Corretto, anche sotto questo profilo, appare il conteggio operato dall'ausiliario che ha applicato, anno per anno, i coefficienti di rivalutazione contenuti nella delibera della n. 4/2004 e relativi anche ai redditi CP_1 dichiarati precedenti al 1991 con riferimento ai redditi dichiarati (anni 1989,1990,1991).
22. Stando al tenore letterale della disposizione regolamentare sopra richiamata, invece, non pare condivisibile l'operato del CTU laddove ha applicato il coefficiente di rivalutazione anche con riferimento ai redditi convenzionali.
23. Rispetto ad essi, infatti, nessuna rivalutazione è prevista dall'art 50 Reg., di talché è evidente che l'applicazione da parte dell'ausiliario ai redditi convenzionali relativi agli anni dal 1980 al 1988 degli indici di rivalutazione - anche di gran lunga superiori a quello di 1,45 utilizzato dalla – previsti per i CP_1 redditi dichiarati - ha comportato un ingiustificato incremento della media retributiva posta a base dei calcoli successivi dell'importo della pensione che il ricorrente ha richiesto liquidarsi nella misura di €
1668,23.
24. Tanto chiarito, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione a decorrere dal 1 luglio 2020 secondo le previsioni regolamentari (art 31, 32 e 43 Regolamento di Previdenza del 2013) e i criteri sopra precisati (art 50 Regolamento esecuzione del 2004), tenendo conto:
- dei redditi dichiarati (così come rettificati dal CTU nell'integrazione peritale del 4.7.2025 in adesione ai rilievi della anche con riferimento agli anni dal 1989 al 1991 con applicazione dei coefficienti di CP_1 rivalutazione previsti dalla delibera della n. 4/2004; CP_1
- dei redditi convenzionali (nella misura concorde indicata dalle parti di € 14.527,80 per gli anni dal
1980 al 1988 senza applicazione di alcun coefficiente di rivalutazione);
- degli ulteriori criteri di calcolo applicati dalla (cfr. decreto liquidazione di cui al doc.1 ric.) – e CP_1 non specificamente contestati dal ricorrente – con riferimento ai successivi passaggi necessari alla determinazione del rateo pensionistico spettante al ragioniere.
25. Non apparendo nessuno dei conteggi in atti pienamente aderente ai criteri sopra indicati, a fronte della domanda di condanna specifica formulata dal ricorrente, deve disporsi la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza al fine di determinare l'ammontare mensile della pensione dovuta dalla . CP_2
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione della pensione a decorrere dal 1 luglio Parte_1
2020 secondo gli artt 31, 32 e 43 Regolamento di Previdenza del 2013 e i criteri sopra precisati di cui all'art 50 Regolamento esecuzione del 2004, tenendo conto: dei redditi dichiarati (così come rettificati dal CTU nell'integrazione peritale del 4.7.2025 in adesione ai rilievi della ) anche con CP_1
8 riferimento agli anni dal 1989 al 1991 con applicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti dalla delibera della n. 4/2004; dei redditi convenzionali (nella misura concorde indicata dalle parti di CP_1
€ 14.527,80 per gli anni dal 1980 al 1988 senza applicazione di alcun coefficiente di rivalutazione); degli ulteriori criteri di calcolo applicati dalla con riferimento ai successivi passaggi necessari CP_1 alla determinazione del rateo pensionistico spettante al ragioniere.
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza
- spese alla sentenza definitiva
Livorno, 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Federica Manfré
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