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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 831/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] l'[...]; Controparte_1
, nata in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Controparte_2 [...]
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_3
, nata in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
pagina 1 di 9 , nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Controparte_5
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_6
minori
, nato in [...] il [...], Persona_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nata in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Controparte_12
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_13
sul minore
, nato in [...] il [...]; Persona_3
nata in [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio dell'avv. MIGNACCA Alessandro ed elettivamente domiciliati in Roma, via
Salaria n. 83
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_14 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_14 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava cittadina italiana nata il Persona_4
24.01.1947 nel Comune di Gambatesa (CB); costei, dopo essersi traferita in Brasile, il pagina 2 di 9 26.05.1962, si univa in matrimonio con e generava tre figli: Controparte_15 [...]
nato il [...], nato l'[...], Parte_1 Controparte_1 [...]
nato il [...]; , in data 14.07.1984, sposava Persona_5 Parte_1
e dalla loro unione nascevano tre figli: Persona_6 Controparte_4
il 20.05.1985, l'11.01.1987, il
[...] Controparte_5 Controparte_9
17.05.1992; il 9.10.2012, contraeva matrimonio con Controparte_5 [...]
e dalla loro unione nascevano due figli: il Persona_7 Persona_2
15.09.2014 e il 15.11.2019; il Controparte_7 Controparte_1
16.11.1985, sposava , la quale generava tre figli: Persona_8 Controparte_2
nata il [...], nato il [...],
[...] Controparte_8 Pt_1 CP_11
nato il [...]; , in data 25.09.2013, sposava
[...] Controparte_2 [...]
e dalla loro unione, il 30.07.2015, nasceva CP_3 Persona_1
l'11.01.1992, contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_9
e dalla loro unione nascevano tre figli: il 31.05.1994,
[...] Controparte_10
il 14.05.1996, il 26.01.1999; Controparte_12 Parte_2 CP_10
,in data 11.11.2017, sposava
[...] Persona_10 Controparte_12
l'8.12.2020, contraeva matrimonio con e dalla loro Controparte_13
unione, il 10.03.2023, nasceva Persona_3
- l'ava non si era mai naturalizzata in Brasile, né aveva mai Persona_4
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- dato il grave stato di stallo amministrativo registrato dal competente Consolato generale d'Italia in Brasile, avevano deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Veniva quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_14 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_14
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e va quindi accolta.
pagina 3 di 9 3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadina italiana nata Persona_4
il 24.01.1947 nel Comune di Gambatesa (CB). dopo essersi traferita in Brasile, il 26.05.1962, si era unita in matrimonio con Per_11
e, il 3.04.1963, aveva generato , dando Controparte_15 Parte_1
inizio alla linea di discendenza in esame.
4. Si precisa che non può ritenersi avvenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ava in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana - di cui al Persona_4
decreto del 15.12.1889 - in base alla quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine, con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va sottolineato, al riguardo, che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
pagina 4 di 9 Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di precisare - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo “ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Tale lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 2517 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova quindi applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
pagina 5 di 9 Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'ava, abbia posto Persona_4
in essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che la stessa si sia mai naturalizzata - neppure rilevando a tal proposito, per quanto si avrà modo di precisare in seguito, che l'anzidetta si sia stretta in matrimonio con un cittadino straniero - ; assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dall'Ufficio immigrazione del Ministero di giustizia e della sicurezza della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'ava della sua Persona_4 cittadinanza italiana, costei l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti. In particolare, si delineano i seguenti passaggi generazionali:
- da ai suoi tre figli: , Persona_4 Parte_1 [...]
, Controparte_1 Persona_5
- da ai suoi tre figli: Parte_1 Controparte_4 [...]
; CP_5 Controparte_9
- da ai suoi due figli: e Controparte_5 Persona_2 [...]
; Controparte_7
- da ai suoi tre figli: , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ; Controparte_8 Controparte_11
- da a Controparte_2 Persona_1
- da ai suoi tre figli: Persona_5 Controparte_10 Controparte_12
Parte_2
- da a Controparte_12 Persona_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo pagina 6 di 9 dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
pagina 7 di 9 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava ai suoi tre figli, né in merito alle restanti trasmissioni, Persona_4
atteso che i passaggi di cui si compone la linea generazionale in oggetto, seppur in alcuni casi da parte di madre, sono tutti avvenuti dopo l'1.01.1948, con conseguente piena applicazione delle sentenze di incostituzionalità prima menzionate, le nn. 87/1975 e 30/1983, che retroagiscono naturalmente i loro effetti all'1.01.1948.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il solo fatto di essersi sposata il 26.05.1962, Persona_4 quindi prima che venisse dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3 della legge n.
555/1921, con un cittadino straniero, Controparte_15
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, oltre che per la retrodatazione degli effetti della sentenza n. 30/1983, anche per l'evidenza che predetta - da quel che risulta in atti - non ha mai realizzato atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della sua prima cittadinanza.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che con pronuncia n. 4466/2009, la
Corte di cassazione a S.U. ha inteso ancor più sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione e, quindi, anche con riguardo a quelle fattispecie verificatesi in periodo antecedente all'1.01.1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione) che, però, esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 8 di 9 6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che, nel caso di specie, i competenti Consolati generali d'Italia a San
Paolo e Curitiba versano, ormai da anni, in un noto stato di stallo amministrativo che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la convocazione dei richiedenti ai fini del riconoscimento di cittadinanza.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_14
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 831/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_14
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_14
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 17 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 831/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] l'[...]; Controparte_1
, nata in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Controparte_2 [...]
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_3
, nata in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
pagina 1 di 9 , nato in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Controparte_5
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_6
minori
, nato in [...] il [...], Persona_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nata in Brasile il [...], in [...] e, unitamente a Controparte_12
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale Controparte_13
sul minore
, nato in [...] il [...]; Persona_3
nata in [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio dell'avv. MIGNACCA Alessandro ed elettivamente domiciliati in Roma, via
Salaria n. 83
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_14 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 15.05.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_14 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_14 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza brasiliana, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'ava cittadina italiana nata il Persona_4
24.01.1947 nel Comune di Gambatesa (CB); costei, dopo essersi traferita in Brasile, il pagina 2 di 9 26.05.1962, si univa in matrimonio con e generava tre figli: Controparte_15 [...]
nato il [...], nato l'[...], Parte_1 Controparte_1 [...]
nato il [...]; , in data 14.07.1984, sposava Persona_5 Parte_1
e dalla loro unione nascevano tre figli: Persona_6 Controparte_4
il 20.05.1985, l'11.01.1987, il
[...] Controparte_5 Controparte_9
17.05.1992; il 9.10.2012, contraeva matrimonio con Controparte_5 [...]
e dalla loro unione nascevano due figli: il Persona_7 Persona_2
15.09.2014 e il 15.11.2019; il Controparte_7 Controparte_1
16.11.1985, sposava , la quale generava tre figli: Persona_8 Controparte_2
nata il [...], nato il [...],
[...] Controparte_8 Pt_1 CP_11
nato il [...]; , in data 25.09.2013, sposava
[...] Controparte_2 [...]
e dalla loro unione, il 30.07.2015, nasceva CP_3 Persona_1
l'11.01.1992, contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_9
e dalla loro unione nascevano tre figli: il 31.05.1994,
[...] Controparte_10
il 14.05.1996, il 26.01.1999; Controparte_12 Parte_2 CP_10
,in data 11.11.2017, sposava
[...] Persona_10 Controparte_12
l'8.12.2020, contraeva matrimonio con e dalla loro Controparte_13
unione, il 10.03.2023, nasceva Persona_3
- l'ava non si era mai naturalizzata in Brasile, né aveva mai Persona_4
rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi iure sanguinis, ovvero ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- dato il grave stato di stallo amministrativo registrato dal competente Consolato generale d'Italia in Brasile, avevano deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria.
Veniva quindi chiesto all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_14 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_14
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e va quindi accolta.
pagina 3 di 9 3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. unite n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale ava da cui far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente cittadina italiana nata Persona_4
il 24.01.1947 nel Comune di Gambatesa (CB). dopo essersi traferita in Brasile, il 26.05.1962, si era unita in matrimonio con Per_11
e, il 3.04.1963, aveva generato , dando Controparte_15 Parte_1
inizio alla linea di discendenza in esame.
4. Si precisa che non può ritenersi avvenuta la perdita della cittadinanza in capo all'ava in forza della c.d. grande naturalizzazione brasiliana - di cui al Persona_4
decreto del 15.12.1889 - in base alla quale si sarebbe determinata la perdita automatica della cittadinanza di origine, con acquisto di quella brasiliana per tutti coloro che, dalla data del
15.11.1889, si fossero trovati sul territorio brasiliano, salvo espressa manifestazione di volontà di segno contrario.
In proposito, si precisa quanto segue.
Il decreto n. 58-A, emesso dal governo provvisorio brasiliano in data 15.12.1889, prevedeva, appunto, che sarebbero stati “considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto”.
Successivamente, il decreto n. 386 dello stesso anno estese la facoltà di presentare detta dichiarazione anche presso il console della nazione di origine.
Ebbene, va sottolineato, al riguardo, che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile.
Per quanto riguarda, in particolare, gli orientamenti formatisi in Italia, si evidenzia che il decreto fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Esemplificativa, in tal senso, è la pronuncia della Corte di cassazione di Napoli del 5.10.1907, che ebbe a precisare che, ai sensi delle disposizioni generali del c.c. dell'epoca, “in nessun caso le leggi di un paese straniero” avrebbero potuto “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”.
pagina 4 di 9 Ai sensi della normativa italiana vigente all'epoca e, in particolare, dell'art. 11 del c.c. del
1865, la cittadinanza poteva perdersi solo nei seguenti casi:
- “da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza” (art. 11, n. 1);
- “da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” (art. 11, n. 2);
- “da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” (n. 3).
In quell'occasione, la Corte di cassazione ebbe modo di precisare - con riguardo al n. 2 dell'art. 11 c.c. del 1865 che, astrattamente, verrebbe qui in considerazione, ossia la perdita della cittadinanza italiana per l'ottenimento di altra cittadinanza in un paese estero - che il verbo “ottenere” utilizzato dal legislatore presupponeva, ontologicamente, una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato, non essendo invece possibile presumere la rinunzia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne la prova chiara ed esplicita.
Tale conclusione appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, senza che da un fatto negativo (quale, nel caso di specie, la mancata dichiarazione resa dinanzi al
Comune o presso il console della nazione di origine) possa discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
In tal senso depone, del resto, anche l'art. 8 della legge n. 555/1912, che riconduce la rinuncia alla cittadinanza ad un atto consapevole e volontario (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”).
Tale lettura ha poi, da ultimo, trovato definitiva conferma anche nelle pronunce gemelle della
Suprema corte a Sezioni unite (n. 2517 e n. 2318 del 2022), entrambe riferite, peraltro, proprio al decreto n. 58-A del 1889, che, nelle citate pronunce, viene descritto quale “norma espressiva di una volontà di tipo programmatico, non avente assolutamente natura di fonte diretta di investitura della cittadinanza brasiliana agli stranieri ivi menzionati”.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, non trova quindi applicazione, nel caso di specie, l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, come disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555/1912, in rapporto alla c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento.
pagina 5 di 9 Ciò in quanto non risulta in alcun modo che l'ava, abbia posto Persona_4
in essere alcun atto spontaneo e volontario finalizzato alla perdita della cittadinanza italiana
(quale sarebbe stato, ad esempio, l'eventuale domanda di iscrizione nelle liste elettorali), né che la stessa si sia mai naturalizzata - neppure rilevando a tal proposito, per quanto si avrà modo di precisare in seguito, che l'anzidetta si sia stretta in matrimonio con un cittadino straniero - ; assunto, inoltre, confermato dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dall'Ufficio immigrazione del Ministero di giustizia e della sicurezza della Repubblica brasiliana.
5. Data la conservazione da parte dell'ava della sua Persona_4 cittadinanza italiana, costei l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti. In particolare, si delineano i seguenti passaggi generazionali:
- da ai suoi tre figli: , Persona_4 Parte_1 [...]
, Controparte_1 Persona_5
- da ai suoi tre figli: Parte_1 Controparte_4 [...]
; CP_5 Controparte_9
- da ai suoi due figli: e Controparte_5 Persona_2 [...]
; Controparte_7
- da ai suoi tre figli: , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ; Controparte_8 Controparte_11
- da a Controparte_2 Persona_1
- da ai suoi tre figli: Persona_5 Controparte_10 Controparte_12
Parte_2
- da a Controparte_12 Persona_3
È opportuno premettere, in via generale che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo pagina 6 di 9 dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema Corte, nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.” (v. Sez.
U., Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
pagina 7 di 9 Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1.01.1948 e, conseguentemente, pure ai loro discendenti.
Nel caso di specie, non appaiono quindi condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) né rispetto alla trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava ai suoi tre figli, né in merito alle restanti trasmissioni, Persona_4
atteso che i passaggi di cui si compone la linea generazionale in oggetto, seppur in alcuni casi da parte di madre, sono tutti avvenuti dopo l'1.01.1948, con conseguente piena applicazione delle sentenze di incostituzionalità prima menzionate, le nn. 87/1975 e 30/1983, che retroagiscono naturalmente i loro effetti all'1.01.1948.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il solo fatto di essersi sposata il 26.05.1962, Persona_4 quindi prima che venisse dichiarato incostituzionale l'art. 10, comma 3 della legge n.
555/1921, con un cittadino straniero, Controparte_15
Il menzionato articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero. Ebbene, un automatismo di tal tipo, alla luce dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni modo non operante, oltre che per la retrodatazione degli effetti della sentenza n. 30/1983, anche per l'evidenza che predetta - da quel che risulta in atti - non ha mai realizzato atti volontari ed espressi che deponessero a favore di una perdita della sua prima cittadinanza.
A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che con pronuncia n. 4466/2009, la
Corte di cassazione a S.U. ha inteso ancor più sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, il quale deve essere tutelato in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione e, quindi, anche con riguardo a quelle fattispecie verificatesi in periodo antecedente all'1.01.1948 (data di entrata in vigore della nostra Costituzione) che, però, esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
Accertato allora che le trasmissioni di cittadinanza in esame sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
pagina 8 di 9 6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che, nel caso di specie, i competenti Consolati generali d'Italia a San
Paolo e Curitiba versano, ormai da anni, in un noto stato di stallo amministrativo che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la convocazione dei richiedenti ai fini del riconoscimento di cittadinanza.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_14
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 831/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_14
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_14
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 17 aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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