TRIB
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/05/2024, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
RG 35 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TROMBONI MANILA Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni per parte ricorrente : come da ricorso
Conclusioni per parte resistente: come da comparsa di costituzione e risposta Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 con sentenza n. 623 del 31.1.2023 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la separazione delle odierne parti prevedendo, fra l'altro, la collocazione dei figli Per_1
e presso la madre. Per_2
Assumeva il ricorrente che dal mese di luglio 2023 i minori dimoravano stabilmente presso il padre e chiedeva, fra l'altro, che il Tribunale ne disponesse ivi la collocazione, con revoca del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente e con previsione, a carico della madre, di una quota del solo mantenimento straordinario.
Si costituiva la resistente ed eccepiva, preliminarmente, che avverso la sentenza di separazione era stato proposto appello e che il ricorso era quindi inammissibile.
Nel merito, asseriva che il trasferimento dei figli presso il padre era avvenuto in assenza di provvedimenti dell' A.G. e comunque contro la volontà della madre. Chiedeva quindi che il Tribunale, respinte le domande della ricorrente, “confermasse” la sentenza di separazione, ordinando il rientro dei minori presso la madre.
All'udienza del 6.3.2024 veniva respinta la richiesta di provvedimenti indifferibili con la seguente motivazione: Osservato che pende appello avverso la sentenza di separazione, respinge la richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti, essendovi la competenza del giudice del gravame. All'udienza del 17.4.2024 il ricorrente insisteva comunque per l'accoglimento delle pagina 1 di 2 domande formulate in ricorso, contestando quanto affermato dalla controparte in merito alla competenza della Corte d'Appello. La resistente si riportava alla comparsa di costituzione.
Per consolidata giurisprudenza la domanda di revisione delle condizioni di separazione introdotta ai sensi dell'art. 710 c.p.c. è improponibile “anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto. Ai fini dell'applicazione di tale principio resta irrilevante la circostanza che sia stato o meno proposto l'appello avverso la sentenza di separazione” (cfr. Cass, sez. 1, sentenza n. 5861 del 22/04/2002; nello stesso senso Cass. sez. 1, sentenza n. 16398 del 24/07/2007 secondo cui: “La domanda ex art. 710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato sulla separazione mentre la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio”; e così anche la più recente Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 21874 del 15/10/2014 che ha stabilito: “La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio, senza che ciò determini alcuna lesione di tutela della parte, che, ove intenda far valere fatti nuovi sopravvenuti durante la pendenza del giudizio di legittimità, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 373 cod. proc. civ.”).
All'udienza del 17.4.2024 le parti hanno dichiarato che la Corte ha disposto una
C.T.U., ad ulteriore conferma del fatto che la pendenza del giudizio d'appello priva il giudice di prime cure di ogni potere.
Il ricorso è dunque improponibile, così come la domanda di trasferimento dei minori proposta dalla resistente.
Le spese del presente procedimento seguono la principale soccombenza e, considerato che non si è tenuta la fase istruttoria, sono liquidate nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara improponibile ogni domanda.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Ferrara, 24.4.2024
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TROMBONI MANILA Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni per parte ricorrente : come da ricorso
Conclusioni per parte resistente: come da comparsa di costituzione e risposta Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: Parte_1 con sentenza n. 623 del 31.1.2023 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la separazione delle odierne parti prevedendo, fra l'altro, la collocazione dei figli Per_1
e presso la madre. Per_2
Assumeva il ricorrente che dal mese di luglio 2023 i minori dimoravano stabilmente presso il padre e chiedeva, fra l'altro, che il Tribunale ne disponesse ivi la collocazione, con revoca del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente e con previsione, a carico della madre, di una quota del solo mantenimento straordinario.
Si costituiva la resistente ed eccepiva, preliminarmente, che avverso la sentenza di separazione era stato proposto appello e che il ricorso era quindi inammissibile.
Nel merito, asseriva che il trasferimento dei figli presso il padre era avvenuto in assenza di provvedimenti dell' A.G. e comunque contro la volontà della madre. Chiedeva quindi che il Tribunale, respinte le domande della ricorrente, “confermasse” la sentenza di separazione, ordinando il rientro dei minori presso la madre.
All'udienza del 6.3.2024 veniva respinta la richiesta di provvedimenti indifferibili con la seguente motivazione: Osservato che pende appello avverso la sentenza di separazione, respinge la richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti, essendovi la competenza del giudice del gravame. All'udienza del 17.4.2024 il ricorrente insisteva comunque per l'accoglimento delle pagina 1 di 2 domande formulate in ricorso, contestando quanto affermato dalla controparte in merito alla competenza della Corte d'Appello. La resistente si riportava alla comparsa di costituzione.
Per consolidata giurisprudenza la domanda di revisione delle condizioni di separazione introdotta ai sensi dell'art. 710 c.p.c. è improponibile “anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto. Ai fini dell'applicazione di tale principio resta irrilevante la circostanza che sia stato o meno proposto l'appello avverso la sentenza di separazione” (cfr. Cass, sez. 1, sentenza n. 5861 del 22/04/2002; nello stesso senso Cass. sez. 1, sentenza n. 16398 del 24/07/2007 secondo cui: “La domanda ex art. 710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato sulla separazione mentre la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio”; e così anche la più recente Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 21874 del 15/10/2014 che ha stabilito: “La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), è proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio, senza che ciò determini alcuna lesione di tutela della parte, che, ove intenda far valere fatti nuovi sopravvenuti durante la pendenza del giudizio di legittimità, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 373 cod. proc. civ.”).
All'udienza del 17.4.2024 le parti hanno dichiarato che la Corte ha disposto una
C.T.U., ad ulteriore conferma del fatto che la pendenza del giudizio d'appello priva il giudice di prime cure di ogni potere.
Il ricorso è dunque improponibile, così come la domanda di trasferimento dei minori proposta dalla resistente.
Le spese del presente procedimento seguono la principale soccombenza e, considerato che non si è tenuta la fase istruttoria, sono liquidate nella misura riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara improponibile ogni domanda.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in euro 2.906,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Ferrara, 24.4.2024
L'estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 2 di 2