Articolo 9 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 gennaio 2024
Art. 9. Valorizzazione della filiera
degli oli di oliva vergini 1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono stabilite le modalita' di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.
2. All' articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti » sono sostituite dalle seguenti: « gli olivicoltori »; b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonche' la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente