Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1622/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1622/2024 VG, promossa con ricorso depositato il 28/03/2024 da:
1) Parte_1
Nato in Kuwait - Kuwait il 15/11/1983
cittadino: pakistano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Andrea Compagnone
e
2) Parte_2
Nata in Suceava (Romania) il 11/03/1997
cittadina: rumena Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Andrea Compagnone
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rescaldina (MI), in data 14/10/2016
(anno 2016 atto n. 15 parte I)
omologato con sentenza del 30 aprile 2024 depositata il 6 maggio 2024
□ separati con sentenza n. del (passata in giudicato il
, v. documenti in atti).
X senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/03/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile dei Comuni competenti;
2. Dare atto che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 14 ottobre 2016 in Rescaldina (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Rescaldina (anno 2016, atto n. 15, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __15.1.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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