Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11958/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11958/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elett.te dom.ti in Castello di Cisterna (Na) alla via Vittorio Emanuele C.F._2
n. 108, presso lo studio dell'Avv. CARICATI GINO (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellanti
E
(c.f.: , in persona dell'Amministratore Delegato e Diret- Controparte_1 P.IVA_1
tore Generale Dott. e del dirigente Dott. rapp.ta e Controparte_2 Controparte_3
difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F. giusta procura alle liti C.F._4
versata in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162.
- Appellata
NONCHE'
, nata a [...] il [...], c.f.: residente in [...]CP_4 C.F._5
Marcellino (Ce) c.a.p. 81030, al Corso Italia II Traversa n. 465
- Appellata Contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i SI.ri e Parte_1 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 1317/2022 del Giudice di Pace di Barra, 1° Parte_3
sez. civ., in persona della Dott.ssa Antonella Giugliano, resa all'esito dei giudizi riuniti recanti n. r.g. 11130/18 (per ) e 7825/19 (per , Parte_1 Parte_2
depositata il 18 marzo 2022.
Con tale sentenza venivano rigettate le domande proposte dagli appellanti e volte ad accertare l'esclusiva responsabilità della SI.ra , nella qualità di proprietaria CP_4
dell'autovettura Fiat Multipla targata BL446JJ, nella causazione del sinistro verificatosi in data 4 aprile 2017 verso le ore 12:30 circa, in Napoli, alla via Galileo Ferraris, con condanna della stessa, unitamente alla compagnia assicurativa al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti.
Gli appellanti, con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado, hanno riferito che il conducente dell'autovettura Fiat Multipla di colore blu targata BL446JJ percorreva la via
Galileo Ferraris in Napoli con direzione via Argine allorquando, improvvisamente, a seguito di un'errata manovra, avrebbe urtato con la parte anteriore contro la parte posteriore del motociclo modello Piaggio Vespa di colore grigio targato CD43731 mentre era in transito, e che a seguito dell'urto ricevuto cadeva al suolo riportando danni alla parte posteriore e destra. Congiuntamente al motociclo rovinavano al suolo anche il conducente, CP_5
, e , quale trasportata, che riportavano lesioni personali, meglio
[...] Parte_2
descritte in citazione.
La statuizione di rigetto è stata fondata essenzialmente sull'inattendibilità dell'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado (SInora , madre di Testimone_1
); il Giudice di Pace ha, inoltre, evidenziato la circostanza, rilevante ai Parte_2
sensi dell'art.1227 1° comma c.c., che il motoveicolo su cui viaggiavano gli appellanti era privo di copertura assicurativa e sottoposto alla misura cautelare del fermo amministrati- vo.
In diritto, gli appellanti hanno formulato le seguenti doglianze:
• Nullità della sentenza di primo grado per carenza e/o errata motivazione;
• Nullità della sentenza per l'omessa e/o errata valutazione delle dichiarazioni testi-
2
moniali;
• Nullità della sentenza di primo grado per omessa e/o errata valutazione della ctu medica quale elemento di prova, dato il riconosciuto giudizio di compatibilità del nesso eziologico tra sinistro e lesioni riportate dagli appellanti;
• Nullità della sentenza per l'omessa ed errata valutazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda e delle risultanze processuali.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, rile-vandone Controparte_1
l'infondatezza. La compagnia assicuratrice ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., lamentando la genericità dell'esposizione dei motivi sottesi al gravame e la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende- rebbe appellare.
Ha eccepito poi l'infondatezza dell'appello ex art. 348 c.p.c. per la mancata prova in primo grado del fatto come descritto.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di appello così come articolati dagli appellanti. Ha evidenziato che il veicolo condotto dal SI. risultava sprovvisto di Pt_1
copertura assicurativa;
inoltre ha, in subordine, eccepito la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato artt. 1227 cod. civ. e 2054 co. 2° c.c., per cui ha chiesto il rigetto integrale della domanda o in subordine una riduzione del quantum risarcitorio.
La ha poi evidenziato che il Motociclo Piaggio Vespa tg.CD43731, di Controparte_1
proprietà di parte attrice, SI. , era sottoposto al provvedimento del Parte_1
fermo amministrativo, iscritto nei ruoli di Equitalia Polis SpA con atto amministrativo del
2008, come emerso dai documenti versati in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada, tale motociclo non avrebbe dovuto circolare.
La società ha poi rilevato l'infondatezza del motivo di appello riguardante l'errata valu- tazione delle dichiarazioni testimoniali, eccependo l'assoluta incapacità del teste di testimoniare ai sensi dell'art.246 c.p.c. in quanto la SI.ra , all'udienza del Testimone_1
16/10/2020, si dichiarava madre della istante, SI.ra , quale “persona Parte_2
avente nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
Ha poi contestato le dichiarazioni rese dal teste escusso, risultate vaghe, imprecise e discordanti rispetto a quanto descritto nell'atto di citazione.
3
Ha eccepito poi l'infondatezza del motivo di appello circa l'erronea valutazione della ctu medica espletata in primo grado, rilevando che in nessun caso la consulenza tecnica ha funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti.
Ha poi contestato la CTU, richiamando le osservazioni critiche del proprio ctp, Dott.
, avuto particolare riguardo alla mancata rilevazione, in sede di accesso al PS, di Per_1
quelle tipiche lesioni accessorie della fase di impatto al suolo (come escoriazioni alle mani e/o al volto)”.
ha omesso di costituirsi. CP_4
Nel corso del giudizio veniva disposta la rinnovazione dell'escussione del teste S_
, unitamente al libero interrogatorio della SInora;
la causa veniva,
[...] Parte_2
poi, rinviata alla data del 3.04.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
********
Nel valutare i motivi di appello occorre prendere le mosse dalla statuizione di rigetto impugnata, che viene fondata sul difetto di prova della riconducibilità causale delle lesioni, cui sono correlati i crediti risarcitori, al sinistro stradale come indicato in citazione.
Il Giudice di pace ha definito lacunosa, contraddittoria e generica la deposizione del teste , ritenuto inattendibile e non credibile;
al contempo ha ritenuto non Testimone_1
decisive le risultanze della ctu medico legale, inidonee a sopperire all'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Ciò chiarito, va affermata l'assoluta non pertinenza del motivo di appello sub 1), di cui alle pagine da 4 a 7 dell'atto di gravame;
invero gli appellanti mirano a rivendicare la possibilità di ottenere il ristoro dei danni anche in ipotesi di circolazione su veicolo privo di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo, dovendosi avere riguardo esclusivo alle concrete condotte di guida.
Sebbene tale motivo sia indirizzato a contrastare le argomentazioni pure astrattamente e confusamente articolate dal Giudice di Pace nella sentenza di primo grado, occorre segnalare come queste ultime non abbiano avuto alcun concreto risvolto applicativo,
4
essendo state rigettate le domande risarcitorie per difetto di prova del fatto storico e non già per la riconducibilità causale del sinistro alla condotta colposa dei danneggiati correlata all'aver utilizzato un veicolo per cui sussisteva un duplice divieto di circolazione.
Con il secondo motivo di appello (cfr. pagg. 7 e 8 dell'atto di appello) viene censurata la laconicità della motivazione e contrastata l'affermazione di inattendibilità e non credibilità del teste, provvedendosi a riportare testualmente le dichiarazioni rese dal teste, ritenute pienamente conformi alla dinamica descritta in citazione.
Questo Giudice, pur dando atto dell'obiettiva lacunosità della motivazione adottata dal
Giudice di prime cure, ritiene che la valutazione operata in ordine alla deposizione del teste vada confermata per le motivazioni che seguono, idonee ad integrare Testimone_1
la statuizione di rigetto.
In sede di libero interrogatorio reso all'udienza del 13 gennaio 2025 la SInora Pt_2
ha dichiarato: “confermo che al momento del sinistro il motociclo Vespa su cui viaggiavo in qualità di trasportata era privo di copertura assicurativa;
il veicolo è di proprietà di mio suocero, ovvero il padre di mio marito , il quale al momento del sinistro Controparte_5
era il conducente del motoveicolo;
al momento del sinistro ed ancora oggi abitavo ed abito
a Napoli alla via Comunale Tavernola n.192; i miei suoceri, invece, vivevano e vivono a
Napoli alla via Comunale Tavernola n.192; in particolare viviamo in due villette distinte a cui si accede a mezzo del comune viale privato che identifica il civico;
il giorno del sinistro io
e mio marito siamo partiti da casa nostra a bordo della Vespa;
all'epoca dei fatti io non lavoravo, mentre mi sembra che mio marito lavorasse per il deposito edile del padre;
in particolare mio suocero aveva un negozio che vendeva materiale edile, che oggi è chiuso, e mio marito lavorava con lui;
il deposito era nella stessa strada dove abitavamo ed abitiamo;
poi mio marito ha cambiato lavoro, ed oggi abbiamo un autonoleggio;
eravamo partiti da casa nostra in quanto avrebbe dovuto accompagnarmi a via Galileo Ferraris, dove avrei incontrato mia madre per un appuntamento. Riconosco nelle immagini estratte da Google Maps ed esibite dal Giudice il luogo ove avevo appuntamento con mia madre;
trattasi del distributore di benzina Q8 nei pressi del civico 514, impianto adiacente ai serbatoi di stoccaggio del carburante del deposito Q8 ivi presente;
mia madre mi stava aspettando sul marciapiede che precede di poco l'accesso alla pompa di benzina;
all'epoca
5
dei fatti ed ancora oggi mia madre abitava ed abita a Castello di Cisterna alla via Selva
n.74. Non so dire mia madre come abbia raggiunto la pompa di benzina, se abbia avuto un passaggio o ci sia arrivata con i mezzi pubblici;
ad ogni modo io avevo preso appuntamento lì con lei, perché lì, una volta arrivata, ci sarebbe venute a prendere una sua amica, di cui non ricordo il nome, che ci avrebbe dovuto accompagnare presso un CAF per delle pratiche di pensione che riguardavano mio padre;
al momento del sinistro non era presente l'amica che avrebbe dovuto passare a prenderci;
non ricordo il nome del Caf, o meglio della persona che avremmo dovuto incontrare, non so dove era collocato questo CAF perché non ci siamo più andati;
io procedevo a bordo della Vespa insieme a mio marito, non avevo ancora raggiunto mia madre allorquando, mentre procedevamo piano per cercare mia madre, subimmo un tentativo di sorpasso da parte di una Multipla di colore grigio;
in tale tentativo di sorpasso l'auto ci toccò con il suo lato destro all'altezza del lato posteriore sinistro, facendoci rovinare al suolo sul lato destro;
si fermò il conducente della , Pt_4
era un ragazzo di circa 25 o 26 anni;
non vi erano altre persone a bordo della . Pt_4
Entrambi, ovvero sia io che mio marito, ci siamo subito rialzati;
il conducente dell'auto fermò l'auto nei pressi del marciapiede e verificò l'accaduto; mia madre era nei pressi ed accorse da me;
sia io che mio marito ci eravamo fatti male; il conducente dell'autovettura
Multipla si offrì di accompagnarci, ma noi rifiutammo;
la Vespa era ancora marciante, per cui noi due, risaliti sulla Vespa, abbiamo raggiunto l'Ospedale San Giovanni Bosco;
la moto la guidava mio marito;
mia madre rimase lì in attesa che qualcuno la venisse a prendere;
preciso che io sono andata in Ospedale ma lì non ho fatto nessun accertamento diagnostico
(radiografia, tac, risonanza) in quanto ci voleva troppo tempo per cui ho ritenuto preferibile farle privatamente. Io non ho mai più incontrato la persona con cui ho fatto l'incidente; io indossavo il casco ed anche mio marito;
io non sapevo niente sia in ordine alla scopertura assicurativa che all'esistenza di un fermo amministrativo sul veicolo”.
In sede di rinnovazione dell'escussione (cfr. verbale di udienza del 13 gennaio 2025), la SInora ha reso le seguenti dichiarazioni: “sono la madre di;
io S_ Parte_2
mi trovavo lungo il marciapiede che si trova nei pressi della stazione Q8 sita in via Galileo
Ferraris, la stazione di servizio posta in contiguità con i depositi di carburante nella predetta via;
io ho raggiunto questo posto grazie ad un passaggio di una mia amica, la
6
SInora , a bordo di una Y bordeaux;
entrambi eravamo partiti da Parte_5
Castello di Cisterna e lei mi accompagnò lì; scegliemmo quel posto perché era comodo per farmi raggiungere da mia figlia che sopraggiungeva con il marito;
loro venivano da Napoli verso via Argine;
loro abitavamo ed abitano alla;
preciso che mia figlia avrebbe Parte_6
dovuto farmi compagnia;
io dovevo andare presso un CAF gestito dal SInor , Persona_2
che non so esattamente in quale via si trovi;
ad ogni modo io avevo intenzione di chiamare sua sorella, la SInora , per farmi venire a prendere e raggiungere il non Persona_3
ricordo se si trova nel quartiere San Giovanni o Ponticelli;
io presso il CAF dovevo incomin- ciare a preparare i documenti per l'ottenimento della pensione di mio marito;
io avevo preso appuntamento con la SInora che, non appena arrivata mia figlia, Per_2 Pt_2
l'avrei chiamata”.
A fronte di tali dichiarazioni, questo Giudice ha contestato al testimone le dichiarazioni difformi rese innanzi al Giudice di Pace, ove il teste ebbe a dichiarare “stavo aspettando mia figlia che arrivasse, perché dovevamo andare insieme a fare una visita medica”; a fronte di tale contestazione, il teste ha dichiarato: “non è vero che dovevamo andare a fare io o mia figlia una visita medica ma è vero ciò che ho detto prima, ovvero che dovevamo andare con mia figlia presso il CAF per istruire la pratica di pensione di mio marito, comprensiva anche di documentazione sanitaria…il conducente della Vespa e mia figlia sono stati tamponati sul lato sinistro da una multipla;
sia mia figlia che il marito caddero al suolo;
si rialzarono doloranti;
il conducente dell'auto si fermò e prestò soccorso;
da quello che ricordo sia mia figlia che suo marito si rimisero in sella alla Vespa e così raggiunsero
l'Ospedale; era marciante la Vespa;
a quel punto io ho chiamato la SInora e ho Persona_3
rinviato l'appuntamento; ho, inoltre, richiamato la mia amica che si è Parte_5
resa disponibile a venirmi a prendere;
da quello che ricordo l'autovettura era di colore grigio;
la Vespa anche di colore grigio”.
Orbene ritiene questo Giudice che l'ingiustificata ed ingiustificabile contraddizione tra quanto riferito dal teste nel corso del presente giudizio e quanto dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, avuto particolare riguardo alle incombenze che avrebbero dovuto compiere madre e figlia dopo essersi incontrate (visita medica piuttosto che accesso ad un Centro di Assistenza Fiscale per l'avvio di una pratica previdenziale), conforta in
7
maniera decisiva la valutazione di inattendibilità già operata nella sentenza appellata e che si inserisce in un complessivo quadro di grave inverosimiglianza dell'intera vicenda.
Invero è palesemente inverosimile:
• che madre e figlia abbiano scelto come luogo dell'appuntamento una strada perife- rica ed assai distante dal centro abitato e dalla destinazione finale;
secondo il narrato della SInora , dopo aver usufruito del passaggio di una amica (partendo da Castello di S_
Cisterna) ed essere stata lasciata in una strada isolata (ove avrebbe atteso la figlia), ella avrebbe dovuto, poi, contattare una terza persona per farsi venire a prelevare con un'altra autovettura e condurre alla sede del CAF, sede a lei ignota;
• che la SInora (“non so esattamente in quale via si trovi”) e la SInora S_
non sappiano collocare la sede del CAF;
quest'ultima ha dimostrato di non sapere Pt_2
neanche quale fosse il nominativo della persona ove avrebbero dovuto recarsi;
• che il SInor si sia posto alla guida del motociclo del padre, pur Controparte_5
nella piena consapevolezza della scopertura assicurativa e dell'esistenza di un provvedi- mento di fermo amministrativo che poneva espresso divieto all'utilizzo del veicolo;
• che l'appellante e , pur a fronte delle non trascurabili Pt_2 Controparte_5
lesioni subite in ragione della caduta (“sia mia figlia che il marito caddero al suolo”, “sia io che mio marito ci eravamo fatti male”), piuttosto che contattare il servizio 118 o chiedere soccorso ad autovetture di passaggio, si siano nuovamente posti a bordo del medesimo motoveicolo per raggiungere la struttura ospedaliera;
• che nel modello CAI si faccia riferimento ad una Multipla di colore blu, mentre sia il teste che la parte riferiscono di un'autovettura Multipla di colore grigio;
• che la SInora , dopo aver fatto accesso alla struttura ospedaliera, non si sia, Pt_2
poi, sottoposta ad alcuna indagine strumentale volta a verificare l'esistenza di presunte lesioni correlate al sinistro, operando un generico richiamo ad un'eccessiva attesa ed all'intenzione di operare privatamente accertamenti, che verranno, poi, effettuati a distanza di oltre un mese e mezzo dal sinistro (22 maggio 2017); che, peraltro, dal referto di Pronto Soccorso non emergono escoriazioni alle mani ed al corpo ovvero ecchimosi, ematomi, quali naturale conseguenze del sinistro come descritto (caduta al suolo a seguito del tamponamento).
8
Va, infine, condivisa l'argomentazione addotta nella gravata sentenza in ordine alla non decisività delle risultanze della ctu medico legale (in ogni caso caratterizzata da uno scarso rigore scientifico), in quanto genericamente volte ad operare una valutazione di compatibi- lità, necessitante in ogni caso di un solido supporto probatorio in ordine all'evento che avrebbe prodotto le evidenziate lesioni.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame seguono la soccombenza degli appellanti e e si liquidano come da dispositivo, Parte_1 Parte_2
facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione corrisponden- te al valore delle domande e tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
CP_4
➢ rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1317/2022 del Giudice di Pace di Barra;
➢ condanna e alla refusione in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite relative al giudizio di gravame che si liquidano in Controparte_1
euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella mi- sura del 15% degli onorari, iva e cpa;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appel- lanti e , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 09 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
9