Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Coriani C.F._1
e
(nato a [...] l'[...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè D. Megna
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/08/2007 in CO
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 12, part II serie
A anno 2007) e che dall'unione è nato il figlio (7/10/2010), hanno riferito che _1 con provvedimento dell'8/02/2018 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale di CO, via Gramsci, n. 132 resta assegnata alla sig.ra ed il marito potrà asportare Parte_1 Controparte_1
3. il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e _1 continuerà a vivere con la madre. Il padre potrà vederlo liberamente concordando con la madre tempi e modalità. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle _1 ore 15,00 alle 19,00 nonché, a fine settimana alterni, il sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20,00; ad anni alterni dal 23 al 26 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 02 gennaio;
sempre ad anni alterni la domenica di
Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo che le suddette condizioni non contrastino con gli impegni scolastici del minore e, comunque, con l'interesse superiore dello stesso;
4. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma
[...] _1 di € 300,00 (trecento) mensili entro il primo giorno di ogni mese.
5. il sig. contribuirà a corrispondere il 50% delle spese mediche, Controparte_1 straordinarie, scolastiche e ricreative che saranno affrontate per il figlio , _1 preventivamente concordate e che dovranno essere debitamente documentate dalla sig.ra Parte_1
6. i coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
11/08/2007 in CO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 12, part II serie A anno 2007) e che dall'unione è nato il figlio _1
(7/10/2010), hanno riferito che con provvedimento dell'8/02/2018 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
11/08/2007 in CO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 12, part II serie A anno 2007) alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di CO, via Gramsci, n. 132 resta assegnata alla sig.ra ed il marito potrà asportare Parte_1 Controparte_1
i beni e gli effetti di stretto uso personale entro quindici giorni dalla data dell'omologa;
3) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e _1 continuerà a vivere con la madre. Il padre potrà vederlo liberamente concordando con la madre tempi e modalità. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle _1 ore 15,00 alle 19,00 nonché, a fine settimana alterni, il sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20,00; ad anni alterni dal 23 al 26 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 02 gennaio;
sempre ad anni alterni la domenica di
Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo che le suddette condizioni non contrastino con gli impegni scolastici del minore e, comunque, con l'interesse superiore dello stesso;
4) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma
[...] _1 di € 300,00 (trecento) mensili entro il primo giorno di ogni mese.
5) il sig. contribuirà a corrispondere il 50% delle spese mediche, Controparte_1 straordinarie, scolastiche e ricreative che saranno affrontate per il figlio , _1 preventivamente concordate e che dovranno essere debitamente documentate dalla sig.ra Parte_1
6) i coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola