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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5708/2024 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CARPAGNANO SABINO e dall'avv. DE FINIS ALESSIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in Controparte_1 persona del e con l' e con l' CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del Direttore Controparte_4
Generale - il diritto della ricorrente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, durante i quali ha lavorato – e lavora - come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche,
a vedersi riconosciuta la c.d. Carta del Docente, pari alla somma annua di € 500,00, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa
1 disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, per le CP_5 ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
b) condannare il , in persona del l' Controparte_1 CP_2 [...]
e l' Controparte_3 Controparte_4
in persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della
[...]
Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015, a riconoscere all'istante la CP_5
c.d. Carta del Docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, durante i quali ha lavorato – e lavora - come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto,
c) condannare il , in persona del p.t., l' Controparte_1 CP_2 [...]
e l in Controparte_3 Controparte_4 persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015
e della nota del n.15219/2015, previa creazione della Carta del Docente relativa all'istante CP_5
e/o, comunque, previa adozione degli atti necessari a consentirgli di godere della del predetto beneficio, ad accreditare sulla Carta del Docente relativa all'istante la complessiva somma di € 1.000,00
e/o, in via gradata, a corrisponderle la complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di c.d. Carta del Docente
e/o, in via ancor più gradata, a risarcirle il danno subito, nella misura di € 1.000,00, corrispondente all'importo che la stessa avrebbe percepito se le fosse stata riconosciuta la c.d. Carta del Docente, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del Controparte_1
e con l' , in persona del Di-rettore Generale - il CP_2 Controparte_3 diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta per l'anno scolastico 2021/2022, la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in virtù dei numerosi contratti brevi, pari alla somma di € 759,69, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
e) condannare il , in persona del p.t. e l' Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere all'istante, per Controparte_3
l'anno scolastico 2021/2022, in relazione al servizio prestato in virtù di numerosi contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari
2 alla somma di € 759,69, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
[…]
Nel merito ha fatto presente la non correttezza della condotta Ministeriale pur in presenza di giurisprudenza nazionale e sovranazionale favorevole alla concessione delle provvidenze richieste.
Il ha – nel costituirsi tempestivamente – eccepito la correttezza del proprio CP_1 operato.
***
1. In punto di diritto, va fatto presente che la questione della c.d. carta docente è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della
Corte di Cassazione.
Inoltre, il presente ricorso vede un duplice oggetto in quanto vi è anche la richiesta, per un anno scolastico, della c.d. retribuzione professionale docente. Anche questa tematica è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.
2. Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
3. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Va precisato che la ricorrente per gli aa.ss. 22/23 e 23/24 ha avuto due supplenze sino al
30.6. presso il Liceo Palmieri per due ore settimanali. Nel primo dei due anni si sono affiancate numerose altre supplenze presso la medesima scuola, quasi ininterrotte, sino a giugno. Nel successivo anno le supplenze collaterali hanno interessato il mese di gennaio e febbraio.
Tuttavia, tenuto conto dei principi sanciti da CGUE in C-270/2022, è irrilevante ai presenti fini il monte orario, tanto più che in ogni caso si sono accompagnate supplenze a completamento per altri periodi.
Parimenti irrilevante è la questione che per il 2023/24 sia in vigore il d.l. 69/2023. La disciplina salva- infrazioni in esso prevista si applica solamente alle supplenze sino al 31.8.
4. Si deve quindi ritenere che spettino per tali due anni, quindi, le somme richieste.
4 5. Per la seconda domanda, quella relativa alla retribuzione professionale docente, va fatto presente come la Cassazione abbia già avuto modo di pronunciarsi.
In tal senso può condividersi quanto affermato in ricorso secondo cui: la Cassazione con ordinanza n.20015/2018, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'art.7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio…
Ciò detto, la provvidenza è richiesta per l'anno scolastico 2021/2022.
Lo stato matricolare attesta le supplenze brevi e saltuarie e i conteggi di pg. 16 del ricorso non sono contestati. Pertanto, si ritiene spetti l'importo di € 759,69, oltre accessori di legge tenuto conto che si tratta di pubblico impiego.
Si precisa che l'inciso delle conclusioni “anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto” appare mero pleonasmo in quanto non vi è effettiva domanda di regolarizzazione contributiva e non vi è domanda di ricalcolo di eventuale tfr (circostanze non menzionate nella parte motiva del ricorso in parte qua).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5708/2024, così provvede: accoglie il ricorso per come in motivazione e per l'effetto condanna il ad attribuire CP_1
a parte ricorrente Carta – come da punto 1 dei principi di diritto sopra Pt_2 richiamati - per l'importo di € 1000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
5 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte resistente al pagamento della retribuzione professionale docenti per €
759,69 (a.s. 2021/22) oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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