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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2863 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nata il [...] a [...], CF. Parte_1
e , nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
ES (Ce), CF. , entrambi residenti in [...](Ce), alla C.F._2
Via Starza n. 7, elettivamente domiciliati in Alvignano (Ce), alla Via Trento n. 45, presso lo studio legale dell'avvocato Luisa De Matteo (CF. ) C.F._3 dalla quale sono rappresentati e difesi;
Appellante
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato per la carica in , alla Via Lubich n. 6 (CF. CP_1
); P.IVA_1
Appellata
pagina 1 di 16 Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa delle parti appellanti in data 25.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la provincia di al fine di sentirla condannare al CP_1 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso ad Parte_2 allorquando, in data 24.12.2016, alle ore 18:30 circa, quest'ultimo, alla guida del proprio autoveicolo (Mercedes LK tg. ES038CM), in DR (CE), percorreva, a velocità moderata, il ponte Margherita in direzione DR−Alife (strada regolarmente accessibile ed aperta al pubblico).
Deducevano che:
- erano presenti sulla carreggiata lungo il tratto Ponte Margherita due blocchi di cemento (cd. spartitraffico) non segnalati, né illuminati e rovesciati sull'asfalto;
- la strada era regolarmente accessibile e aperta alla circolazione stradale;
- il conducente andava a collidere contro uno dei due blocchi di cemento (cd. spartitraffico) che occupavano gran parte della corsia di marcia riservata alla circolazione del veicolo;
- l'autovettura degli attori riportava ingenti danni per un importo complessivo di €
26.000,00 come da preventivo di riparazione allegato;
- i danni riportati dal veicolo erano da addebitare esclusivamente in capo alla
, in qualità di ente proprietario e gestore della strada, che aveva Controparte_1 omesso l'adozione delle misure necessarie ad evitare il sinistro;
- con nota a mezzo p.e.c. del 25/01/2017, la difesa degli istanti inoltrava l'invito alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014;
- l'Amministrazione convenuta non riscontrava l'invito formale a stipulare convenzione di negoziazione.
Tanto premesso così concludeva:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Ente proprietario e gestore della
pagina 2 di 16 strada de qua, nella produzione del sinistro per cui è causa;
condannarsi, per l'effetto, la , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti, nella misura che risulterà provata e precisata in corso di causa, o in quella misura che il Magistrato riterrà giusta ed equa, ma in ogni caso nei limiti della somma di euro 26.000,00; vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica, la rimaneva contumace. Controparte_1
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.
171, pubblicata il 17.1.2023, così provvedeva:
“dichiara la contumacia della;
rigetta la domanda proposta da Controparte_1 parte attrice;
nulla sulle spese”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
- il fatto storico ed il nesso eziologico con i lamentati danni non apparivano compiutamente dimostrati alla luce delle dichiarazioni dei testi e delle fotografie, attese le incongruenze tra la dinamica del sinistro descritta in atti (secondo cui i blocchi di cemento si trovavano su parte della carreggiata) e la localizzazione dei danni subiti dal veicolo (sulla parte frontale dell'autovettura);
- era accertata l'assenza di pubblica illuminazione e di dispositivi volti a segnalare la presenza delle barriere di cemento, tuttavia l'utilizzo dei fari consentiva al conducente di scorgere la presenza dei blocchi da una distanza adeguata ad azionare una manovra di frenata;
- le dichiarazioni dei testi presentavano elementi di contraddittorietà (ora esatta dell'incidente, numero di blocchi, intervento delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro).
B. Giudizio d'appello
e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza chiedendo:
“a) previa riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p. t., Ente proprietario e gestore della strada de qua, nella produzione del sinistro per cui è causa;
b) condannarsi, per l'effetto, la , in Controparte_1
pagina 3 di 16 persona del Presidente e legale rappresentante p. t., al risarcimento dei danni tutti subiti dagli appellanti nei limiti della somma di € 26.000,00; c) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per l'erronea e/o mancata valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio, della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del vizio di motivazione della sentenza in ordine alle prove raccolte in primo grado.
In particolare, gli appellanti hanno evidenziato che l'indicata incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica prospettata dagli appellanti non risulta supportata dalla corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
Invero, le dichiarazioni dei testimoni, quali e , Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato la posizione dei blocchi di cemento sulla carreggiata che occupavano gran parte della strada. Sicché alla luce delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” ed “il prudente apprezzamento” di cui gli artt.
115 e 116 c.p.c. il Giudice di primo grado, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto giungere a conclusioni diametralmente opposte, ossia la piena compatibilità tra la dinamica descritta e la localizzazione dei danni sull'autovettura.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno censurato il vizio di motivazione in ordine alla condotta del conducente del veicolo.
Invero, il Giudice di prime cure avrebbe dedotto che il viaggiava a una Parte_2 velocità di marcia non consona allo stato dei luoghi pur non avendo alcun riscontro probatorio. Sicché tali deduzioni, per gli appellanti, non sarebbero altro che “una presunta ricostruzione dei fatti operata arbitrariamente dal magistrato”.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la valutazione di inattendibilità dei testi. Difatti, tale valutazione, per gli appellanti, è ricondotta a particolari irrilevanti quali l'orario dell'accadimento e il numero di blocchi di cemento (uno o due).
Tanto premesso, le parti appellanti, hanno chiesto che venga attribuita la piena responsabilità della per violazione degli artt. 2051 e/o 2043 Controparte_1
c.c..
Nonostante la regolarità della notifica la è rimasta contumace. Controparte_1
pagina 4 di 16 Con ordinanza del 7.2.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte appellata ed
è stata fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 3.6.2025 (poi rinviata al 9.12.2025 per dare precedenza alla trattazione di processi con data di iscrizione a ruolo più remota), assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) sessanta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle note scritte contenenti le sole conclusioni;
2) trenta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) quindici giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle note di replica.
Con la medesima ordinanza (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità dell'art. 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
10.12.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data).
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da ed sia parzialmente fondato e che, Parte_1 Parte_2 pertanto, meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che gli attori abbiano concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò l'incidente.
Va innanzitutto precisato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del
03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011; Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013;
Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3, Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez.
3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di pagina 5 di 16 specie) provinciali.
Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova
pagina 6 di 16 contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
pagina 7 di 16 Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art.
pagina 8 di 16 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ.,Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
pagina 9 di 16 Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
pagina 10 di 16 a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è censurabile la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso totalmente la responsabilità della
. Controparte_1
Nel dettaglio, secondo la Corte, risultano fondati il primo e il terzo motivo di appello.
Per una maggiore linearità di esposizione giova partire dall'esame del terzo motivo di appello.
Invero, per la Corte, seppure presenti talune contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi, esse non sono tali da determinare la loro inattendibilità.
Difatti, tutti i testi escussi confermano che la strada fosse liberamente accessibile al traffico, priva di illuminazione e che i blocchi di cemento non fossero segnalati.
Inoltre, tali elementi risultano chiaramente confermati dalle foto prodotte dagli appellanti.
Le contraddizioni evidenziate dal Giudice di primo grado, in particolare, ineriscono l'ora dell'incidente (i testi e hanno indicato le ore 18,30 mentre Tes_1 Tes_3
pagina 11 di 16 la teste le ore 18). Tuttavia, per la Corte, tale contraddizione non è tale da Tes_4 inficiare la loro attendibilità.
Altresì, l'ulteriore contraddizione evidenziata inerisce il numero di blocchi di cemento contro cui l'auto si è scontrata (i testi e indicano un Tes_1 Tes_3 solo blocco mentre la teste ne indica due). Tuttavia, solo i primi due testi Tes_2 hanno dichiarato di trovarsi sul posto al momento dell'incidente, al contrario la terza teste è intervenuta solo a seguito dell'incidente.
Pertanto, l'impatto ben potrebbe essere avvenuto contro uno solo dei due blocchi presenti in loco, come, d'altronde, affermato nell'atto di citazione.
Ritenuti, quindi, attendibili le dichiarazioni dei testi escussi può esaminarsi il primo motivo di appello.
Più nel dettaglio, per la Corte, il Giudice di prime cure si è erroneamente determinato ritenendo incompatibili la localizzazione dei danni (sul fronte dell'autovettura) e la dinamica descritta dagli appellanti.
Invero, sia nell'atto di citazione sia dalle dichiarazioni dei testi escussi risulta che i blocchi di cemento occupassero gran parte della carreggiata. Sicché, per la Corte, risultano pienamente compatibili i danni presenti sul fronte della Mercedes LK con la descrizione della dinamica del sinistro.
Il Giudice di primo grado, inoltre, pur rilevando l'assenza di illuminazione e segnaletica, si è determinato per la esclusione della responsabilità della CP_1
, ritenendo che il conducente, con l'uso dei fari dell'automobile, avrebbe
[...] potuto scorgere la presenza dei blocchi, azionare una manovra di arresto del veicolo ed evitare l'impatto.
Ad avviso della Corte, invece, l'assenza di illuminazione e di segnaletica (desumibili dalle dichiarazioni testimoniali e dalle foto prodotte dagli appellanti) rappresentano elementi sufficienti per riconoscere la responsabilità, quantomeno, concorrente della
. Controparte_1
Nel caso di specie, invero, sussiste una concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. del conducente, comproprietario del veicolo danneggiato, e dunque il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo nella percentuale di responsabilità del 50%, data la elevata velocità con cui procedeva pagina 12 di 16 l'appellante desumibile proprio dall'impatto non evitato con i blocchi di cemento non segnalati e dai danni subiti all'autovettura, evincibili dalle foto prodotte.
Per le considerazioni sopra esposte, deve essere rigettato il secondo motivo di appello perché infondato in fatto e in diritto.
In ordine alla prova dei danni subiti dagli appellanti, può ritenersi sufficiente la produzione delle foto dell'automobile e del preventivo depositato in data 28.10.2017 pari ad euro 25.828,71.
Difatti, occorre, a tal fine, precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass.civ. sez. 3, n.
17670 del 26/6/2024).
Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).
Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo (cfr. Cass.civ. sez. 3, n. 17670 del 26/6/2024).
Dunque, ritenuta raggiunta la prova dei danni subiti dagli appellanti, attese le foto allegate dagli appellanti e il preventivo prodotto, può procedersi alla quantificazione degli stessi.
Nel dettaglio, ai fini della liquidazione dei danni gli stessi possono quantificarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
pagina 13 di 16 Invero, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (cfr. Cass.civ. sez. 3, n.13515 del 29/04/2022; Cassazione civile sez. III,
25/09/2024, n.25696; Cassazione civile sez. lav., 15/01/2025, n.967).
Pertanto, alla luce della responsabilità concorrente al 50% degli appellanti e dell'appellata nella determinazione dell'evento dannoso, il danno patrimoniale è liquidato in via equitativa a favore degli appellanti nella misura di euro 12.914,00 sulla scorta del preventivo prodotto e delle foto allegate.
In riforma della sentenza impugnata, dunque, ed in accoglimento della domanda risarcitoria (formulata dall'attrice/appellante), la PROVINCIA di CASERTA in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento, in favore di e , di euro 12.914,00. Parte_1 Parte_2
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, ad nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483) tra le sole parti costituite.
In base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. in favore di e Parte_1
ed a carico di in persona del Parte_2 Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t.., vengono liquidati i compensi professionali di primo e secondo grado, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in pagina 14 di 16 primo e secondo grado in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi in primo grado e con esclusione della fase istruttoria in appello, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da € 5.000,01 ad €.26.000,00.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della in persona del Presidente e
[...] Controparte_1 legale rapp.te p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
171, pubblicata il 17.1.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 171/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 17.1.2023 e per l'effetto, in riforma parziale della detta sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona Controparte_1 del Presidente e legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore di Pt_1
e risarcimento del danno patrimoniale
[...] Parte_3 liquidato complessivamente nella misura di euro 12.914,00;
2) dichiara tenuto e condanna la PROVINCIA di CASERTA in persona del
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_2 complessivamente:
- in euro 3.500,00 per il primo grado per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
pagina 15 di 16 -in euro 3.382,50 per il secondo grado di cui euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 382, 50 per spese oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 15.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2863 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nata il [...] a [...], CF. Parte_1
e , nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
ES (Ce), CF. , entrambi residenti in [...](Ce), alla C.F._2
Via Starza n. 7, elettivamente domiciliati in Alvignano (Ce), alla Via Trento n. 45, presso lo studio legale dell'avvocato Luisa De Matteo (CF. ) C.F._3 dalla quale sono rappresentati e difesi;
Appellante
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato per la carica in , alla Via Lubich n. 6 (CF. CP_1
); P.IVA_1
Appellata
pagina 1 di 16 Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa delle parti appellanti in data 25.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ed Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la provincia di al fine di sentirla condannare al CP_1 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso ad Parte_2 allorquando, in data 24.12.2016, alle ore 18:30 circa, quest'ultimo, alla guida del proprio autoveicolo (Mercedes LK tg. ES038CM), in DR (CE), percorreva, a velocità moderata, il ponte Margherita in direzione DR−Alife (strada regolarmente accessibile ed aperta al pubblico).
Deducevano che:
- erano presenti sulla carreggiata lungo il tratto Ponte Margherita due blocchi di cemento (cd. spartitraffico) non segnalati, né illuminati e rovesciati sull'asfalto;
- la strada era regolarmente accessibile e aperta alla circolazione stradale;
- il conducente andava a collidere contro uno dei due blocchi di cemento (cd. spartitraffico) che occupavano gran parte della corsia di marcia riservata alla circolazione del veicolo;
- l'autovettura degli attori riportava ingenti danni per un importo complessivo di €
26.000,00 come da preventivo di riparazione allegato;
- i danni riportati dal veicolo erano da addebitare esclusivamente in capo alla
, in qualità di ente proprietario e gestore della strada, che aveva Controparte_1 omesso l'adozione delle misure necessarie ad evitare il sinistro;
- con nota a mezzo p.e.c. del 25/01/2017, la difesa degli istanti inoltrava l'invito alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014;
- l'Amministrazione convenuta non riscontrava l'invito formale a stipulare convenzione di negoziazione.
Tanto premesso così concludeva:
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Ente proprietario e gestore della
pagina 2 di 16 strada de qua, nella produzione del sinistro per cui è causa;
condannarsi, per l'effetto, la , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dagli istanti, nella misura che risulterà provata e precisata in corso di causa, o in quella misura che il Magistrato riterrà giusta ed equa, ma in ogni caso nei limiti della somma di euro 26.000,00; vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Nonostante la regolarità della notifica, la rimaneva contumace. Controparte_1
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n.
171, pubblicata il 17.1.2023, così provvedeva:
“dichiara la contumacia della;
rigetta la domanda proposta da Controparte_1 parte attrice;
nulla sulle spese”.
In motivazione, il Tribunale affermava che:
- il fatto storico ed il nesso eziologico con i lamentati danni non apparivano compiutamente dimostrati alla luce delle dichiarazioni dei testi e delle fotografie, attese le incongruenze tra la dinamica del sinistro descritta in atti (secondo cui i blocchi di cemento si trovavano su parte della carreggiata) e la localizzazione dei danni subiti dal veicolo (sulla parte frontale dell'autovettura);
- era accertata l'assenza di pubblica illuminazione e di dispositivi volti a segnalare la presenza delle barriere di cemento, tuttavia l'utilizzo dei fari consentiva al conducente di scorgere la presenza dei blocchi da una distanza adeguata ad azionare una manovra di frenata;
- le dichiarazioni dei testi presentavano elementi di contraddittorietà (ora esatta dell'incidente, numero di blocchi, intervento delle forze dell'ordine sul luogo del sinistro).
B. Giudizio d'appello
e hanno proposto appello avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza chiedendo:
“a) previa riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della , in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p. t., Ente proprietario e gestore della strada de qua, nella produzione del sinistro per cui è causa;
b) condannarsi, per l'effetto, la , in Controparte_1
pagina 3 di 16 persona del Presidente e legale rappresentante p. t., al risarcimento dei danni tutti subiti dagli appellanti nei limiti della somma di € 26.000,00; c) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Con il primo motivo d'appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per l'erronea e/o mancata valutazione degli elementi di prova raccolti in giudizio, della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del vizio di motivazione della sentenza in ordine alle prove raccolte in primo grado.
In particolare, gli appellanti hanno evidenziato che l'indicata incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica prospettata dagli appellanti non risulta supportata dalla corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
Invero, le dichiarazioni dei testimoni, quali e , Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato la posizione dei blocchi di cemento sulla carreggiata che occupavano gran parte della strada. Sicché alla luce delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” ed “il prudente apprezzamento” di cui gli artt.
115 e 116 c.p.c. il Giudice di primo grado, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto giungere a conclusioni diametralmente opposte, ossia la piena compatibilità tra la dinamica descritta e la localizzazione dei danni sull'autovettura.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno censurato il vizio di motivazione in ordine alla condotta del conducente del veicolo.
Invero, il Giudice di prime cure avrebbe dedotto che il viaggiava a una Parte_2 velocità di marcia non consona allo stato dei luoghi pur non avendo alcun riscontro probatorio. Sicché tali deduzioni, per gli appellanti, non sarebbero altro che “una presunta ricostruzione dei fatti operata arbitrariamente dal magistrato”.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la valutazione di inattendibilità dei testi. Difatti, tale valutazione, per gli appellanti, è ricondotta a particolari irrilevanti quali l'orario dell'accadimento e il numero di blocchi di cemento (uno o due).
Tanto premesso, le parti appellanti, hanno chiesto che venga attribuita la piena responsabilità della per violazione degli artt. 2051 e/o 2043 Controparte_1
c.c..
Nonostante la regolarità della notifica la è rimasta contumace. Controparte_1
pagina 4 di 16 Con ordinanza del 7.2.2024 è stata dichiarata la contumacia della parte appellata ed
è stata fissata, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 3.6.2025 (poi rinviata al 9.12.2025 per dare precedenza alla trattazione di processi con data di iscrizione a ruolo più remota), assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) sessanta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle note scritte contenenti le sole conclusioni;
2) trenta giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) quindici giorni prima della suindicata udienza per il deposito delle note di replica.
Con la medesima ordinanza (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità dell'art. 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
10.12.2025 (ritualmente comunicata alle parti in pari data).
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da ed sia parzialmente fondato e che, Parte_1 Parte_2 pertanto, meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di appello, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che gli attori abbiano concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò l'incidente.
Va innanzitutto precisato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c., la cui disciplina è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (cfr. Cass. civ., Sez. 3 n. 8157 del
03/04/2009; Sez. 3, n. 15389 del 13/07/2011; Sez. 3, n. 6101 del 12/03/2013;
Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805 del 27/03/2017; Sez. 3, Ord. n. 6651 del 09/03/2020; Sez.
3, Ord. n. 6826 del 11/03/2021).
Dunque, tale responsabilità opera anche in relazione alle strade (come nel caso di pagina 5 di 16 specie) provinciali.
Ciò detto, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova
pagina 6 di 16 contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
pagina 7 di 16 Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. sull'attore grava l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, laddove spetterà al custode dare la prova del caso fortuito.
Quindi la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art.
pagina 8 di 16 2051 c.c., la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n.
8306; Cass. civ.,Sez. 2 - , Ordinanza n. 27903 del 29/10/2024).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 24/05/2024, n. 14566; Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/05/2024, n. 14479; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/09/2023, n. 26774; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n.
26682; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/05/2022, n. 16568; Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 11/11/2022, n. 33390).
L'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
pagina 9 di 16 Inoltre, nella ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, è indispensabile anche di ufficio valutare una eventuale rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, soltanto la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/03/2024, n. 8306 cit., e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
In altri termini, nella nozione di caso fortuito rientra anche il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 25/01/2022, n. 2071).
Così, ad esempio, è stato ritenuto:
- che la conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, qualificasse in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo consapevole delle condizioni di dissesto, avesse il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso e, dunque, che, per effetto della violazione del dovere di cautela, si fosse interrotto il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019, n.
17443);
- che, essendo le circostanze di tempo, di luogo e di visibilità tali da richiedere una cautela parametrata all'ordinaria diligenza per cogliere eventuali anomalie della strada, l'omissione di tale cautela non potesse che ridondare a carico della parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/04/2022, n. 11798);
- che la presenza di umidità, in una giornata di pioggia, fosse del tutto ordinaria e tanto rendesse la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia, tanto bastando ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 17/09/2019, n. 23189 citata anche dal primo giudice).
In definitiva:
pagina 10 di 16 a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito"; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2024, n. 16667; Sez.
III, Ord., 14/06/2024, n. 16665).
Premessi tali principi, la Corte ritiene che, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, è censurabile la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha escluso totalmente la responsabilità della
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Nel dettaglio, secondo la Corte, risultano fondati il primo e il terzo motivo di appello.
Per una maggiore linearità di esposizione giova partire dall'esame del terzo motivo di appello.
Invero, per la Corte, seppure presenti talune contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi, esse non sono tali da determinare la loro inattendibilità.
Difatti, tutti i testi escussi confermano che la strada fosse liberamente accessibile al traffico, priva di illuminazione e che i blocchi di cemento non fossero segnalati.
Inoltre, tali elementi risultano chiaramente confermati dalle foto prodotte dagli appellanti.
Le contraddizioni evidenziate dal Giudice di primo grado, in particolare, ineriscono l'ora dell'incidente (i testi e hanno indicato le ore 18,30 mentre Tes_1 Tes_3
pagina 11 di 16 la teste le ore 18). Tuttavia, per la Corte, tale contraddizione non è tale da Tes_4 inficiare la loro attendibilità.
Altresì, l'ulteriore contraddizione evidenziata inerisce il numero di blocchi di cemento contro cui l'auto si è scontrata (i testi e indicano un Tes_1 Tes_3 solo blocco mentre la teste ne indica due). Tuttavia, solo i primi due testi Tes_2 hanno dichiarato di trovarsi sul posto al momento dell'incidente, al contrario la terza teste è intervenuta solo a seguito dell'incidente.
Pertanto, l'impatto ben potrebbe essere avvenuto contro uno solo dei due blocchi presenti in loco, come, d'altronde, affermato nell'atto di citazione.
Ritenuti, quindi, attendibili le dichiarazioni dei testi escussi può esaminarsi il primo motivo di appello.
Più nel dettaglio, per la Corte, il Giudice di prime cure si è erroneamente determinato ritenendo incompatibili la localizzazione dei danni (sul fronte dell'autovettura) e la dinamica descritta dagli appellanti.
Invero, sia nell'atto di citazione sia dalle dichiarazioni dei testi escussi risulta che i blocchi di cemento occupassero gran parte della carreggiata. Sicché, per la Corte, risultano pienamente compatibili i danni presenti sul fronte della Mercedes LK con la descrizione della dinamica del sinistro.
Il Giudice di primo grado, inoltre, pur rilevando l'assenza di illuminazione e segnaletica, si è determinato per la esclusione della responsabilità della CP_1
, ritenendo che il conducente, con l'uso dei fari dell'automobile, avrebbe
[...] potuto scorgere la presenza dei blocchi, azionare una manovra di arresto del veicolo ed evitare l'impatto.
Ad avviso della Corte, invece, l'assenza di illuminazione e di segnaletica (desumibili dalle dichiarazioni testimoniali e dalle foto prodotte dagli appellanti) rappresentano elementi sufficienti per riconoscere la responsabilità, quantomeno, concorrente della
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Nel caso di specie, invero, sussiste una concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c. del conducente, comproprietario del veicolo danneggiato, e dunque il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo nella percentuale di responsabilità del 50%, data la elevata velocità con cui procedeva pagina 12 di 16 l'appellante desumibile proprio dall'impatto non evitato con i blocchi di cemento non segnalati e dai danni subiti all'autovettura, evincibili dalle foto prodotte.
Per le considerazioni sopra esposte, deve essere rigettato il secondo motivo di appello perché infondato in fatto e in diritto.
In ordine alla prova dei danni subiti dagli appellanti, può ritenersi sufficiente la produzione delle foto dell'automobile e del preventivo depositato in data 28.10.2017 pari ad euro 25.828,71.
Difatti, occorre, a tal fine, precisare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass.civ. sez. 3, n.
17670 del 26/6/2024).
Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).
Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura – in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo (cfr. Cass.civ. sez. 3, n. 17670 del 26/6/2024).
Dunque, ritenuta raggiunta la prova dei danni subiti dagli appellanti, attese le foto allegate dagli appellanti e il preventivo prodotto, può procedersi alla quantificazione degli stessi.
Nel dettaglio, ai fini della liquidazione dei danni gli stessi possono quantificarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
pagina 13 di 16 Invero, il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115
c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (cfr. Cass.civ. sez. 3, n.13515 del 29/04/2022; Cassazione civile sez. III,
25/09/2024, n.25696; Cassazione civile sez. lav., 15/01/2025, n.967).
Pertanto, alla luce della responsabilità concorrente al 50% degli appellanti e dell'appellata nella determinazione dell'evento dannoso, il danno patrimoniale è liquidato in via equitativa a favore degli appellanti nella misura di euro 12.914,00 sulla scorta del preventivo prodotto e delle foto allegate.
In riforma della sentenza impugnata, dunque, ed in accoglimento della domanda risarcitoria (formulata dall'attrice/appellante), la PROVINCIA di CASERTA in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento, in favore di e , di euro 12.914,00. Parte_1 Parte_2
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte deve procedere, dunque, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, ad nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483) tra le sole parti costituite.
In base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. in favore di e Parte_1
ed a carico di in persona del Parte_2 Controparte_1
Presidente e legale rapp.te p.t.., vengono liquidati i compensi professionali di primo e secondo grado, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in pagina 14 di 16 primo e secondo grado in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi in primo grado e con esclusione della fase istruttoria in appello, di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione da € 5.000,01 ad €.26.000,00.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della in persona del Presidente e
[...] Controparte_1 legale rapp.te p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
171, pubblicata il 17.1.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 171/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 17.1.2023 e per l'effetto, in riforma parziale della detta sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona Controparte_1 del Presidente e legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore di Pt_1
e risarcimento del danno patrimoniale
[...] Parte_3 liquidato complessivamente nella misura di euro 12.914,00;
2) dichiara tenuto e condanna la PROVINCIA di CASERTA in persona del
Presidente e legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_2 complessivamente:
- in euro 3.500,00 per il primo grado per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
pagina 15 di 16 -in euro 3.382,50 per il secondo grado di cui euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 382, 50 per spese oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 15.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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