Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/04/2025, n. 8996
CASS
Ordinanza 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione (Sezione Seconda Civile) con ordinanza n. 14133/2019, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo tra una società di lavanderia e un Comune. Le parti hanno presentato richieste contrastanti: il Comune di La Spezia ha contestato un decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo per il lavaggio di tendaggi, sostenendo un inadempimento contrattuale da parte della lavanderia, che avrebbe causato danni significativi. La lavanderia, dal canto suo, ha eccepito l'inesattezza delle contestazioni, sostenendo di aver eseguito il servizio secondo le migliori pratiche e di non essere responsabile per eventuali danni dovuti alla vetustà dei tessuti.

Il giudice ha accolto parzialmente le istanze del Comune, ritenendo che la lavanderia avesse omesso di informare adeguatamente il committente sui rischi connessi al lavaggio di tendaggi vetusti e privi di etichettatura. Tuttavia, ha respinto la richiesta di risarcimento danni, evidenziando l'assenza di prove concrete a supporto di tale richiesta. La Corte ha sottolineato l'importanza della diligenza qualificata nel contratto d'opera, stabilendo che la responsabilità della lavanderia derivava dalla sua condotta omissiva piuttosto che da un errore tecnico nel lavaggio. La decisione finale ha comportato la compensazione delle spese legali tra le parti, riconoscendo la reciproca soccombenza.

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Massime1

In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).

Commentario1

  • 1significato giuridico e art. 1176 c.c.
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/04/2025, n. 8996
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8996
Data del deposito : 4 aprile 2025

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