Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05862/2025REG.PROV.COLL.
N. 03253/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3253 del 2024, proposto da O.M.G. di ME DO e C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovan Ludovico Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A. Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Castelfranco Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso e Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ds Smith Packaging Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 109/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Emilia, del Ministero della Cultura e della Ds Smith Packaging Italia S.p.A.;
Vista la nota del 26.6.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare all’appello;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia, depositate dai difensori delle parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, la O.M.G. di ME DO e C. S.p.A., ha chiesto l’annullamento:
- quanto al ricorso principale, del provvedimento in data 9/12/2022 con il quale il Comune di Castelfranco Emilia si è pronunciato sull’esposto e sulla successiva diffida inoltrata da O.M.G.
di ME DO e C. S.p.A., respingendoli entrambi;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 17B/2022 rilasciata dal Comune di Castelfranco Emilia a DS Smith, avente ad oggetto un intervento di
movimentazione terra e rimodellazione e del parere espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; con richiesta ex art. 116 comma 2 Cod. proc. amm. di pronuncia dichiarativa
dell’illegittimità della nota in data 10/3/2023, con la quale il Comune di Castelfranco Emilia ha respinto l’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente.
2. Il Comune di Castelfranco Emilia, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per
beni architettonici e paesaggio per le Province di Bo.Mo.Re. e la Ds Smith Packaging Italia S.p.A., hanno resistito al ricorso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha respinto entrambi i ricorsi, compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza la O.M.G. di ME DO e C. S.p.A. ha proposto il presente giudizio di appello, chiedendone la riforma e dichiararsi illegittimi e annullarsi i provvedimenti impugnati in primo grado; con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
5. Si sono costituite per resistere al gravame le controparti in epigrafe indicate.
6. Dopo un primo differimento del giudizio, disposto su istanza delle parti all’udienza del 17.12.2024, sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione in data 1.7.2025.
DIRITTO
7. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’artt. 35, co. 1 lett. c), c.p.a..
8. Come sopra accennato, con nota del 26.6.2025 la parte appellante ha depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con spese interamente compensate, sottoscritta per accettazione dalle controparti anche in relazione al profilo delle spese.
Non resta dunque al Collegio che prendere atto della rinuncia e disporre in termini conseguenziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO