TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8733 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12970 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Parte_1
Baiamonti n. 10, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Arcangelo, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.4.2025 e ritualmente notificato Parte_1 adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato ricorso giudiziale per vedersi riconosciuta la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71; che il procedimento si concludeva con decreto di omologa di riconoscimento della prestazione del 21 agosto 2024 (R.G. 39882/2023); che esso esponente aveva notificato all' il decreto di omologa in CP_1 data 28.8.2024 e poi il modello Ap70 in data 15.10.2024; che tuttavia l'ente non aveva provveduto nei termini di legge al pagamento. Chiedeva l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati, CP_1 oltre accessori.
1 Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa il CP_1
11.9.2025 previa concessione di termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Parte ricorrente, nelle predette note, dava conto del fatto che successivamente al deposito del ricorso l' aveva provveduto al pagamento della prestazione e CP_1 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese di lite. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in CP_1 una sola udienza cartolare.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12970 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Parte_1
Baiamonti n. 10, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Arcangelo, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.4.2025 e ritualmente notificato Parte_1 adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato ricorso giudiziale per vedersi riconosciuta la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 L. 118/71; che il procedimento si concludeva con decreto di omologa di riconoscimento della prestazione del 21 agosto 2024 (R.G. 39882/2023); che esso esponente aveva notificato all' il decreto di omologa in CP_1 data 28.8.2024 e poi il modello Ap70 in data 15.10.2024; che tuttavia l'ente non aveva provveduto nei termini di legge al pagamento. Chiedeva l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati, CP_1 oltre accessori.
1 Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa il CP_1
11.9.2025 previa concessione di termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Parte ricorrente, nelle predette note, dava conto del fatto che successivamente al deposito del ricorso l' aveva provveduto al pagamento della prestazione e CP_1 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese di lite. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e del fatto che il giudizio si è esaurito in CP_1 una sola udienza cartolare.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2