Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2025, proposto da
AL IR, ER Giordano, rappresentati e difesi dall'avvocato ER Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via San Giacomo 40;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Amneris IR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 529/2018 emessa il giorno 8.3.2018 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, Dott.ssa Francesca D’Antonio, spedita in forma esecutiva il 19.4.2018 ed in tal forma notificata in data 15.05.2018 e della sentenza n. 1907/2022 emessa il 26.4/4.5.2022, dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, Pres. Rel. Dott. De Pietro, spedita in forma esecutiva il 9.6.2022 ed in tal forma notificata in data 17.6.2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 529/2018 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva data 15.05.2018 e della sentenza n. 1907/2022 della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva in data 17.6.2022.
2. – Deducono i ricorrenti che:
- in forza della sentenza n. 529/2018 e dei conseguenti due precetti notificati in data 17.01.2023, il ricorrente AL IR è creditore della ASL NAPOLI 3 SUD della somma di €. 19.603,83 a titolo di emolumenti lavorativi e della somma di €. 4.088,25 a titolo di condanna alle spese legali anticipate dall’avv. ER Giordano e che, in forza della sentenza n. 1907/2022 e del conseguente precetto notificato in data 17.01.2023, l’Avv. ER Giordano è creditore della ASL NAPOLI 3 SUD della somma di €. 2.463,30 a titolo di condanna alle spese legali anticipate;
- i tre precetti sono andati perenti e nessuna opposizione ad essi è stata presentata dalla intimata ASL;
- entrambe le sentenze sono inoppugnabili, essendo passate in giudicato, come da certificato prodotto in atti;
- l’ASL non ha tuttora adempiuto al pagamento di quanto statuito e dovuto.
3. – Si è costituita in giudizio l’ASL, chiedendo declaratoria di cessata materia del contendere in considerazione del dichiarato pagamento delle somme dovute.
4. – Con memoria depositata in data 16 ottobre 2025 i ricorrenti hanno espressamente contestato la liquidazione delle somme dovute al dott. IR, così come effettuata dall’ASL NA 3 SUD, e conseguentemente la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.
5. – Con memoria di replica depositata in data 20 ottobre 2025 l’ASL ha ribadito di aver provveduto a liquidare quanto dovuto in esecuzione delle sentenze di cui è chiesta l’ottemperanza; ha richiamato, a supporto, la determina n° 2329 del 06/03/25, l’intervenuta corresponsione al difensore delle spese legali, come dal medesimo confermato, e la liquidazione, con il cedolino di settembre, della somma di euro 19.396,34 (15.973,20 al lordo delle ritenute di legge +3.423,14), corrisposta dal Gru al ricorrente IR al netto delle ritenute di legge.
6. – Da ultimo i ricorrenti, in vista della Camera di consiglio del 19 novembre 2025, hanno depositato memoria in replica con la quale hanno contestato l’assunto che sarebbe stata corrisposta la somma di €. 19.396,34 (€. 15.973,20 al lordo delle ritenute di legge + €. 3.423,14), poiché solo in data 26.9.2025 il ricorrente interessato ha ricevuto un accredito assolutamente tardivo di soli €. 13.558,00 (come da allegato lettera contabile BNL). Pertanto, sostengono, “ resta contestata la somma erroneamente pagata, in quanto va corrisposto al dott. IR ancora la somma di €. 2.415,20 (ovvero €. 15.973,20 - bonifico di €. 13.558,00), importo del resto confermato dalla stessa ASL nell’ultima replica ”.
7. – L’unico aspetto tuttora controverso della vicenda all’esame concerne, come si ricava da quanto precede, il pagamento della somma di €. 15.973,20.
7.1. – Parte ricorrente assume, in particolare, di aver (ancora) titolo alla somma residua di €. 2.415,20, avendo ricevuto dall’ASL un bonifico insufficiente di €. 13.558,00. Siffatta rivendicazione, ad avviso del Collegio, è infondata, atteso che, come si evince dal cit. cedolino di settembre 2025 (allegato alla memoria di replica dell’ASL del 20/10/2025), il totale delle competenze riconosciute al ricorrente, al lordo delle trattenute, corrisponde alla somma dovuta di €. 19.396,70 laddove, applicate queste ultime (che pesano per €. 5.838,70), il “netto” che residua è pari ad €. 13.558,00.
La somma versata dalla ASL nel cedolino corrisponde, dunque, al dovuto (€. 15.973,20 + €. 3.423,14) al netto delle trattenute di legge applicate dalla P.A. resistente.
8. – Il ricorso, alla luce delle sintetiche considerazioni che precedono, è dunque in parte improcedibile e in parte infondato.
9. – Le spese possono essere compensate in ragione dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE SP, Presidente FF
RA SO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SO | SE SP |
IL SEGRETARIO