Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Roma, c.f.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Mauro;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il giorno 06/04/1964, c.f.: CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maximilian Molfettini;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo del 18.6.2021, n. 2609, che all'esito del giudizio promosso da al Parte_2
decreto del medesimo Tribunale che le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro
33.636,83 oltre spese del monitorio, per fornitura di energia elettrica, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannato l'opponente al pagamento di euro 2.909,20, compensato le spese di lite tra le parti e posto a carico dell'Erario le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
La parte appellata, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.2.2025.
2. L'appellante contesta la decisione del Tribunale che, sulla scorta della c.t.u., ha determinato in un anno circa, a fronte del quinquennio considerato dalla creditrice, l'arco di tempo in cui sarebbe stato consumato il prelievo abusivo di elettricità in conseguenza della manomissione del contatore e ha quantificato la misura del relativo consumo alla stregua del coefficiente di errore indicato nel verbale di verifica (-91%), anziché secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”. Il decidente avrebbe errato sia nell'individuare la normativa di riferimento per il calcolo dei consumi di energia elettrica abusivamente prelevata sia nel regolare la ripartizione dell'onere della prova nel processo.
3. I rilievi sono infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice non ha disconosciuto il valore probatorio del verbale di verifica redatto dall'operatore della società distributrice né ha preteso la prova del prezzo dell'energia elettrica consumata;
ha soltanto evidenziato, avvalendosi degli esiti della c.t.u., la carenza della prova della riferibilità del prelievo abusivo all'intero quinquennio precedente la data del 11.12.2014, di accertamento della manomissione dell'apparecchio di misurazione dei consumi, ha motivatamente desunto dalla variazione dei consumi di quel quinquennio quali registrati dal contatore (apparecchio che non era stato fraudolentemente disattivato, ma alterato in modo da rendere rilevabile solo il 9% dei consumi effettivi), che il prelievo abusivo era al più databile al novembre 2013, ha infine stimato la quantità di energia abusivamente sottratta utilizzando il “coefficiente di ricostruzione” di 11,11, dato dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato (100 : 9 = 11,11), e calcolato il credito della società fornitrice sottraendo dall'intero valore dei kWh consumati e dalle spese connesse quello dei kWh e relative spese già fatturati.
Un siffatto modo di procedere è metodologicamente corretto e da condividere. Reputa infatti il Collegio che in tutti i casi di minore contabilizzazione di consumi per dolosa alterazione dell'apparecchio di misura, l'ammontare del credito residuo non possa essere determinato in base a criteri con finalità criptosanzionatoria, quali quelli della “potenza tecnicamente 3
prelevabile” e della delimitazione temporale corrispondente al termine quinquennale di prescrizione, ma debba sempre essere provato, se possibile per via indiretta, ad esempio muovendo dalla verifica della variazione dei consumi registrati negli anni e dal rapporto tra i consumi registrati dal contatore e i consumi totali.
È significativo notare come la stessa società appellata, che oggi rivendica come corretta la ricostruzione dei consumi mediante il criterio della potenza tecnicamente prelevabile
(“considerato l'unico criterio applicabile in caso di allacci abusivi, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di merito”: atto di appello, pag. 13), nel costituirsi dinanzi al primo giudice aveva mostrato di condividere (comparsa di risposta, pag. 8) la correttezza della ricostruzione operata da “sulla base dell'errore rilevato”, ossia alla stregua Controparte_2
del “coefficiente di errore” poi applicato dalla c.t.u..
Giova aggiungere che il principio di non contestazione, poiché inerente all'allegazione di fatti
– nella specie, dei consumi addebitati, recisamente contestati dall'opponente – non è appropriatamente invocabile con riguardo ai criteri di accertamento degli stessi (ricostruzione dei consumi secondo la “potenza tecnicamente prelevabile” piuttosto che su dati storici o altro), la cui motivata scelta è rimessa al giudice, non diversamente, in generale, dalla individuazione delle massime di esperienza che nel giudizio per presunzioni devono legare il fatto noto a quello ignoto.
4. L'appellante censura anche la disciplina delle spese del processo, compensate dal Tribunale per la ritenuta sussistenza di “giusti motivi” integrati dalla “peculiarità delle questioni”.
La doglianza è fondata.
L'esito della lite, sfociata nel riconoscimento di un debito dell'opponente, seppur minore di quello asserito dalla controparte, l'eliminazione ormai ultradecennale dei “giusti motivi” dalle cause di compensazione previste dall'art. 92 c.p.c. e il principio di diritto enunciato da Cass.
S.U. 32061/2022 impongono, infatti, in parziale riforma della sentenza, di pronunciare la condanna di alle spese di primo grado, previa liquidazione in complessivi euro CP_1
1.378,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.. 4
5. Quanto alle spese di appello, la reciproca soccombenza rispetto alla materia del contendere residuata al passaggio in giudicato della condanna pronunciata dal Tribunale, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 18.6.2021, n. 2609, appellata da condanna alle spese del primo grado del Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 1.378,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese di appello.
Così deciso in Palermo il giorno 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo