Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 211 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Luca Affortunato) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
(avv. Gianluca Vetere)
[...]
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Riconoscimento del rapporto di lavoro e rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , con istanza del 18.10.2017, ha chiesto di essere Parte_1
ammessa allo stato passivo del fallimento della Farmacia del popolo del dott. Nicola
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“impiegata amministrativa”, negli anni dal 2013 al 2016, per complessivi 94.780,59 euro.
2. Contro la mancata ammissione del proprio credito ha proposto, con ricorso del
3.4.2019, opposizione allo stato passivo che il tribunale di Castrovillari ha respinto. Con decreto del 19.3.2009, il tribunale ha infatti ritenuto carente di “allegazione e prova” la dedotta “sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata” che giustifichi la sua pretesa creditoria.
3. Con successivo ricorso del 27.1.2021 al medesimo tribunale, in funzione di giudice del lavoro, essa ha chiesto che si accerti la natura subordinata del suo rapporto di lavoro e lo svolgimento di “mansioni di farmacista”, con conseguente condanna della curatela fallimentare convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, pari a
332.536,01 euro per il periodo compreso tra il 2004 e il 2014, in cui è stata regolarmente assunta, e a 49.782,64 euro per il periodo compreso tra il 2015 e il 2017 in cui ha lavorato senza regolare assunzione. Ha altresì rivendicato il “risarcimento del danno”, da determinarsi in via equitativa.
4. Il tribunale adito, con sentenza del 29.9.2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo che la domanda sia sottratta alla cognizione del giudice del lavoro, perché non contiene “alcuna pretesa reintegratoria” e, “essendo volta a far valere soltanto crediti, di natura retributiva o risarcitoria, gravanti sul patrimonio del fallito”, seppur “previo accertamento di quanto strumentale” alla rivendicata condanna, deve essere azionata “dinanzi al tribunale fallimentare”.
5. La ricorrente appella la sentenza e denuncia la “errata e falsa applicazione dell'art. 24 L.F. e della competenza funzionale del giudice del lavoro”. Sostiene, infatti, che la sua “azione giudiziaria” è volta “essenzialmente” ad ottenere il “riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato” ed è già stata “rivolta ritualmente al tribunale fallimentare” che però l'ha disattesa. Argomenta in merito alla competenza del giudice del lavoro “in materia di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato”, anche quando lo stesso “si presenti come antecedente e presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di cui viene invocata la tutela giurisdizionale”.
Esclude, quindi, che nella specie operi la “vis attrattiva della competenza del giudice del
Fallimento”, la quale “vige fino alla fase amministrativa di accertamento dello stato passivo” che si è ormai conclusa. Rivendica, pertanto, la correttezza dell'azione intrapresa
Pag. 2 di 5 davanti al giudice del lavoro “quantomeno” con riferimento alla “domanda tesa al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato”, che ha proposto unitamente alla
“pretesa risarcitoria e retributiva”. Afferma, inoltre, che “la richiesta di un diritto maturato prima del fallimento non può rientrare nelle azioni derivanti da esso” o ad esso
“strettamente connesse” e, dunque, è sottratta alla competenza del “giudice del fallimento” anche in ragione del fatto che l'azione proposta ha ad oggetto diritti maturati anche negli anni di lavoro svolto “senza regolare assunzione”. Denuncia, pertanto, la
“insufficienza e carenza e illogicità della motivazione” della sentenza impugnata che lamenta essere “fin troppo succinta” e addebita al tribunale di aver trascurato che la curatela resistente non aveva contestato la competenza del giudice del lavoro. Chiede, quindi, la riforma della gravata pronuncia di improcedibilità e il riconoscimento che la sua domanda “è stata correttamente proposta innanzi al giudice del lavoro” al qual va dunque rimessa.
6. La curatela appellata, che opera in regime di ultrattività per effetto del decreto del 21.2.2024 con cui il tribunale ha dichiarato chiuso il fallimento e ha disposto che “il curatore mantenga la legittimazione processuale nei giudizi pendenti”, ha preliminarmente eccepito: a) la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire di controparte, proprio in ragione della sopraggiunta chiusura del fallimento;
b)
l'inammissibilità della richiesta di rimessione della causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui l'art. 354 c.p.c. la consente. Ha poi riproposto le eccezioni di giudicato e di prescrizione, non delibate dal tribunale, e nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello che assume infondato.
7. La Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
8. L'appello, pur ammissibile, è infondato.
9. L'appello è ammissibile perché:
a) la sopravvenuta chiusura del fallimento non fa venir meno l'interesse della ricorrente alla rimozione dell'impugnata statuizione di improcedibilità delle domande che ha promosso dinanzi al giudice del lavoro. L'appello è infatti rivolto ad ottenere il riconoscimento della correttezza dell'azione così intrapresa e, di conseguenza, la valutazione nel merito delle domande proposte, che la statuizione in rito invece preclude;
Pag. 3 di 5 b) la richiesta di affidare tale valutazione al giudice del lavoro di primo grado, sebbene avanzata al di fuori delle ipotesi in cui la corte d'appello può rimettergli la causa, è inidonea a privare la corte del potere di esaminare il merito delle rivendicazioni attoree ove pervenga alla riforma della impugnata dichiarazione di improcedibilità. In tal caso, invero, la corte non potrebbe limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza appellata, ma, non potendo rimettere la causa in primo grado, dovrebbe comunque deciderla nel merito.
10. Sennonché, l'appello è infondato alla luce dell'orientamento ermeneutico recepito dalla sentenza impugnata e di recente meglio chiarito dalla Cassazione. In base all'indicazione della Cassazione, infatti, le azioni di accertamento nei confronti di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo (cfr. Cass. 27796/2024, alla cui motivazione sul punto si fa integrale rimando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
11. Sono dunque attratti alla cognizione del giudice lavoro, dovendo essere svolti in sede di cognizione ordinaria, solo gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono con la procedura fallimentare (v. Cass. 2990/2020), in presenza dell'interesse del lavoratore a riprendere o a proseguire in concreto l'attività presso l'azienda, ma non anche gli accertamenti che hanno ad oggetto rapporti di lavoro definitivamente cessati.
12. L'applicazione di tale principio nel caso di specie – in cui è pacifico che il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato e, come ha correttamente constatato il tribunale, non ne è stata chiesta la ricostituzione – induce a convenire con la pronuncia appellata che la domanda di accertamento del rapporto di lavoro, proposta dalla ricorrente, è meramente strumentale alla condanna della controparte datoriale alla corresponsione degli importi stipendiali, a cui la ricorrente assume di aver diritto in ragione delle effettive prestazioni lavorative rese, e al risarcimento del danno che lamenta senza peraltro specificarne titolo e natura. In quanto tale, la domanda non ricade nella cognizione del giudice del lavoro e va dichiarata improcedibile (Cass. 2090/2023).
Pag. 4 di 5 13. Ne consegue la conferma dell'impugnata pronuncia in rito che il tribunale ha succintamente motivato in ossequio al disposto degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dando conto dei principi di diritto applicati e delle condizioni fattuali che ne giustificano l'applicazione nel caso di specie, così argomentando negli stessi termini condivisi da questa Corte e dianzi esposti (cfr. Cass. 12123/2013).
14. Le spese del grado si compensano tra le parti, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., in ragione del dirimente chiarimento ermeneutico che la Cassazione ha formulato solo in corso di causa (cfr. Cass. 27797/2024, par. 7: “Vanno tuttavia ben chiariti i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo”).
15. Stante l'esito dell'appello, occorre dare atto delle condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 13.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1382/22, pubblicata in data 29.9.2022 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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