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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 257/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPISA DANIELA Parte_1 P.IVA_1
( , C.F._1
(C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LA SPISA DANIELA ( , C.F._1
appellanti
e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO ( ), C.F._3
appellata
Conclusioni per e «- disattesa ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza, eccezione e difesa;
- nella preliminare richiesta per l'ammissione dei mezzi istruttori, e segnatamente ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e integrazione della CTU tecnico contabile, richiesti in atti;
- e per l'accoglimento delle conclusioni, anche in via istruttoria, rassegnate dalla odierna esponente nell'atto di appello» ossia “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio anche telematico del I grado di giudizio
- Accogliere il presente appello, ammissibile e fondato in ogni suo motivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di Siena, in persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi, n. 573/2021 resa nel giudizio civile di I grado iscritto al N.R.G. 1151/2017 in data 29.06.2021 e pubblicata in data
10.07.2021:
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 1° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, anche a far data dal 1.01.2011 il pieno assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte attrice e la ammissibilità, accoglibilità e fondatezza delle domande della società Parte_1
e del Sig. , accertando e dichiarando per l'effetto Parte_2 il corretto saldo secondo diritto in relazione ai rapporti oggetto di causa del conto anticipi e di apercredito n. 124247.50 avuto riguardo all'intero periodo e quindi fino al 31.12.2016, a fronte della documentazione acquisenda mercè il chiesto ordine di esibizione degli estratti di c/c relativi al rapporto n. 124247.50 per gli anni dal 1.01.2011 al 31.12.2016, ovvero, in gradato subordine, di accertare
l'esatto dare-avere tra le parti per l'intero periodo di calcolo e quindi fino al
31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (movimenti contabili) tutta dimessa in atti, escludendo in ogni caso tutti gli addebiti nulli ed illegittimi poiché non pattuiti o perché contrari a norme imperative, con
pag. 2/36 conseguente rettifica del saldo dei rapporti oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio e con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
2) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 2° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la ammissibilità e la rilevanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte attrice in citazione e richiamato nella memoria ex 183 n. 3 c.p.c. ed ordinare alla odierna appellata di CP_1 depositare in atti:
1) copia degli estratti conto e dei relativi scalari trimestrali del conto n.
124247.50 e del conto anticipi n. 20103803 del 1° trimestre 2005 e del periodo dal
01/01/2011 a tutto il 31.12.2016; delegando all'esito una integrazione peritale che consenta l'analisi e la rielaborazione anche dei documenti che dovessero essere acquisiti a seguito del disponendo ordine di esibizione, e quindi avuto riguardo all'intero periodo (sino al 31.12.2016) documentato in atti ed alla documentazione tutta dimessa in atti dalla parte attrice ed ai documenti acquisendi a seguito dell'ordine di esibizione.
3) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 3° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la ammissibilità, conducenza e rilevanza di tutte le integrazioni di consulenza tecnica d'ufficio richieste dalla parte attrice odierna appellante, delegando una integrazione peritale che consenta di rielaborare il conto corrente assistito da apertura di credito n. 124247.50 ed il correlato conto anticipi fatture n. 20103803.68 oggetto di causa per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al 31.12.2016 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016) e rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti in relazione ai suddetti rapporti, avuto riguardo agli e/c e scalari producendi ex adverso in ossequio all'emanando ordine di esibizione;
in subordine, con richiesta di ricalcolo esteso per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al 31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice in atti (movimenti contabili), avuto riguardo che la verifica venga effettuata sul saldo ricalcolo depurato dalle illegittime competenze bancarie, espungendo, quindi, gli addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, con ricalcolo esteso al conto anticipi
pag. 3/36 fatture n. 20103803.68 con espunzione dal conto ordinario di tutte le competenze non pattuite relative al rapporto di anticipazione n. 20103803.68 ed al rapporto di anticipazione regolato sullo stesso conto ordinario, o comunque rettifica con gli stessi criteri sul conto ordinario delle suddette competenze, e avuto riguardo ai criteri sollecitati con il presente appello.
4) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 4° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, per l'intero periodo e quindi anche a far data dal
1.01.2011 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016), la nullità per difetto di forma dei contratti di apertura di credito relativi al rapporto 124247.50 e comunque la mancata pattuizione del tasso ultralegale e delle altre condizioni economiche relative all'apertura di credito e la illegittimità ed inefficacia dello ius variandi in peius, e conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al rapporto oggetto di causa rielaborando lo stesso per l'intero periodo e quindi fino al 31.12.2016 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016), avuto riguardo agli e/c e scalari producendi ex adverso in ossequio all'emanando ordine di esibizione;
in subordine, con richiesta di ricalcolo esteso per l'intero periodo di calcolo e quindi fino al 31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice
(movimenti contabili) in atti, escludendo gli addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, e segnatamente con i seguenti criteri:
- escludendo per l'intero periodo, anche a far data dal 1.01.2011, con riferimento alle operazioni afferenti l'affidamento sul conto oggetto di causa,
l'addebito degli interessi debitori ultralegali senza applicazione di qualsivoglia tasso sostitutivo, o, in subordine, applicando i tassi ex art. 117 TUB (valore minimo);
- applicando, con riferimento alle operazioni afferenti il conto corrente di corrispondenza, i tassi ex art. 117 TUB;
- applicando gli interessi creditori ex art. 117 TUB valore massimo;
pag. 4/36 - applicando la capitalizzazione semplice degli interessi debitori e per ciò che concerne, invece, gli interessi creditori con applicazione della capitalizzazione trimestrale;
- escludendo dai calcoli le cd. nuove cc.mm.ss. applicate a far data dal 2009, ogni commissione, onere, spesa applicati;
- escludendo le variazioni in peius operate dall'Istituto.
Con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
5) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 5° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la illegittimità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata e dei relativi addebiti in relazione al rapporto di apercredito n. 124247.50, e la illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1° gennaio 2014, con conseguente necessità di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, avuto riguardo all'intero periodo e quindi fino al 31.12.2016 (dal 8.04.2003 al
31.12.2016), applicando la capitalizzazione semplice degli interessi debitori e per ciò che concerne, invece, gli interessi creditori con applicazione della capitalizzazione trimestrale, e ritenendo illegittima dal 1.01.2014 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
6) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 6° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità, illegittimità ed inefficacia degli addebiti a titolo di commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal
2009 effettuati sul rapporto di apercredito oggetto di causa per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, e rideterminare, con riferimento all'intero arco di svolgimento del rapporto, e quindi sino al 31.12.2016, l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al rapporto inter partes escludendo l'addebito delle cd. nuove cc.mm.ss. addebitate successivamente al 2009, con conseguente necessità di disporre CTU tecnico contabile in merito.
pag. 5/36 7) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 7° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, per l'intero periodo (e quindi dal 8.04.2003 sino al 31.12.2016) la illegittimità, nullità ed inefficacia, degli addebiti effettuati sul rapporto oggetto di causa relativi a non convenuti oneri, spese trimestrali e varie, per violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. e 117 e 118 TUB e per gli altri motivi esposti in atti, accertando l'effettivo rapporto di dare-avere tra le parti in forza dei rapporti di cui trattasi espungendo, in sede di ricalcolo, ogni spesa trimestrale, spesa varia od onere non pattuito tra le parti, con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
8) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 8° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità per difetto di forma del contratto di conto anticipi fatture n. 20103803.68 e comunque la mancata pattuizione delle relative condizioni economiche e la illegittimità degli addebiti di competenze provenienti dal conto anticipi fatture n. 20103803.68, accertando l'esatto dare- avere tra le parti in relazione al suddetto rapporto, escludendo addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito al conto anticipi fatture n. 20103803.68.
9) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo
e, comunque, invalido e inefficace e non conforme a diritto ogni saldo operato dalla appellata in relazione ai rapporti n. 124247.50 e n. 20103803.68 oggetto di CP_1 causa, ed accertare e dichiarare, avuto riguardo per l'intero periodo (e quindi dal
8.04.2003 sino al 31.12.2016) a fronte della documentazione acquisenda mercè il chiesto ordine di esibizione degli estratti di c/c relativi al rapporto n. 124247.50 per gli anni dal 1.01.2011 al 31.12.2016, ovvero, in gradato subordine, ai periodi documentati in atti sulla base della documentazione prodotta da parte attrice
(movimenti contabili), l'esatto dare-avere secondo diritto tra le parti in relazione al conto corrente assistito da apertura di credito n. 124247.50, avuto riguardo anche alla rideterminazione delle competenze del correlato conto anticipi fatture n.
20103803.68, sulla base della riclassificazione contabile per l'intero periodo, e quindi dal 8.04.2003 sino al 31.12.2016, alla stregua dei principi sopra enunciati;
pag. 6/36 dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto del rapporto di apercredito n. 124247.50 per l'intero periodo (e quindi dal 8.04.2003 sino al 31.12.2016) e dichiararlo nella misura che risulterà di giustizia a seguito della espletanda CTU che si chiede disporsi, o, in subordine, ove vengano mantenuti fermi e condivisi dalla Corte i criteri e modalità di rielaborazione utilizzati dal CTU in I grado, utilizzando le risultanze della CTU espletata nel giudizio di prime cure che hanno individuato un saldo rideterminato a debito del correntista alla data del 31.12.2010 (data di fine analisi del CTU) pari ad € - 6.030,12 (anziché il ben maggiore saldo debitore di € -
9.982,97 risultante dall'e/c di pari data in atti), con applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale, e ciò da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di
I grado al saldo, condannando la ad attenersi nel prosieguo del rapporto CP_1 alle nullità ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio, con conseguenze sulle successive scritturazioni;
dichiarare l'effettivo saldo del conto anticipi fatture
n. 20103803.68 e dichiararlo nella misura e per le somme che risulteranno di giustizia a seguito della espletanda CTU che si chiede disporsi, condannando la ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità ed illegittimità sopra CP_1 rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio.
10) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 9° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità di ogni obbligazione o garanzia accessoria al rapporto principale ivi inclusa la fideiussione prestata dal Sig.
[...]
e ritenere e dichiarare la ammissibilità della Parte_3 domanda volta alla dichiarazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 2°, lett. a) L. 287/1990, anche ex officio, e, per l'effetto ritenere e dichiarare, anche ex officio, la nullità della fideiussione prestata dal Sig. per la violazione della Parte_3
pag. 7/36 normativa antitrust, o, in subordine, la nullità parziale delle sole clausole in violazione della normativa antitrust di cui a Cass. SS.UU. 41994 del 30 dicembre
2021.
11) Condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del II grado giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c.
12) Come mezzo al fine, ritenutane la ammissibilità, conducenza e rilevanza, ammettere i seguenti mezzi istruttori:
A) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da rivolgersi alla banca appellata, volto al deposito agli atti del giudizio di:
1) copia degli estratti conto e dei relativi scalari trimestrali del conto n.
124247.50 e del conto anticipi n. 20103803 del 1° trimestre 2005 e del periodo dal
01/01/2011 a tutto il 31.12.2016.
B) C.T.U. tecnico contabile al fine di rielaborare il conto corrente assistito da apertura di credito n. 124247.50 ed il correlato conto anticipi fatture n.
20103803.68 oggetto di causa per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al
31.12.2016 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016) e rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti in relazione ai suddetti rapporti ed avuto riguardo agli e/c e scalari producendi ex adverso in ossequio all'emanando ordine di esibizione;
in subordine, con richiesta di ricalcolo esteso per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al 31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice in atti (movimenti contabili), avuto riguardo che la verifica venga effettuata sul saldo ricalcolo depurato dalle illegittime competenze bancarie, espungendo, quindi, gli addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, con ricalcolo esteso al conto anticipi fatture n. 20103803.68 con espunzione dal conto ordinario di tutte le competenze non pattuite relative al rapporto di anticipazione n. 20103803.68 ed al rapporto di anticipazione regolato sullo stesso conto ordinario, o comunque rettifica con gli
pag. 8/36 stessi criteri sul conto ordinario delle suddette competenze, e avuto riguardo ai criteri sollecitati con il presente appello»; per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Firenze, disattesa ogni domanda, eccezione, deduzione avversaria, così giudicare nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione promossa per le ragioni esposte nella propria comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014».
Rilevato Parte_ (nel prosieguo e (nel Parte_1 Parte_2 prosieguo hanno impugnato la sentenza n. 573 del 2021 del Tribunale di Pt_2
Siena che, in parziale accoglimento delle domande da essi proposte, ha dichiarato la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto del contratto relativo al conto n. 124247.50, intrattenuto con
[...]
Contr (nel prosieguo , e ne ha rideterminato il saldo, che, al Controparte_1
31 dicembre 2010 era pari a euro -9.982,97, ossia a debito della correntista, in euro -9.088,26, sempre a suo debito, alla medesima data, ordinando di effettuare la relativa rettifica. Ha invece rigettato le altre domande di accertamento di usura, di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, dell'antergazione e postergazione dei giorni valuta, della contabilizzazione del conto corrente secondo il metodo cd. “in linea banca”, di illegittimità dello ius variandi, della girocontazione delle competenze maturate su altri rapporti e di risarcimento del danno.
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che i rapporti dedotti in giudizio erano quello di corrispondenza con apertura di credito, n. 124247.50 (nel prosieguo anche “conto ordinario”) – il cui contratto era stato stipulato l'8 aprile 2003 – avente saldo, al 31 dicembre 2016 di euro -26.188,14, ossia a debito della correntista, conto sul quale sono state periodicamente addebitate le competenze pag. 9/36 di quello collegato per anticipi fatture, n. 20103803.68 (nel prosieguo anche
“conto anticipi”), rapporti garantiti dal on fideiussione. Pt_2
Ha poi considerato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da Contr
in quanto tardiva.
Ha inoltre respinto la richiesta di emanazione dell'ordine di esibizione degli estratti conto formati successivamente al 31 dicembre 2010, avanzata dagli attori, considerando che gli stessi avevano instaurato il processo prima che fossero trascorsi i 90 giorni previsti dall'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1996 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), ai sensi del quale avevano richiesto stragiudizialmente la consegna di copia della documentazione medesima, avendo notificato l'atto di citazione in data 20 marzo 2017, mentre la predetta richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. era «pervenuta alla Banca il 21.2.2018» (rectius 2017), ossia appena un mese prima.
Ha respinto la domanda di accertamento della nullità dei contratti relativi a entrambi i rapporti dedotti in giudizio per essere stati sottoscritti solo dalla cliente, considerando che ciò non fosse causa di invalidità.
Con riferimento al conto ordinario ha respinto tutte le doglianze attoree a eccezione di quella di nullità della c.m.s., considerando quanto segue:
a) gli addebiti per interessi ultralegali erano previsti nel contratto del conto ordinario del 22 maggio 2003 con la dicitura: «Tasso a credito con capitalizzazione trimestrale tan 0,050%, tae 0,050%; - Tasso a debito con capitalizzazione trimestrale tan 13,250%, tae 13,923% su sconfinamenti, se autorizzati;
- Tan 8.925%, tae 9,228% su sconfinamenti Sbf»;
b) la doglianza relativa all'esercizio dello ius variandi in peius risultava generica, non avendo gli attori indicato «né i periodi in cui la CP_1 avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi né le condizioni contrattuali peggiorative effettivamente applicate», anche a fronte degli
«ulteriori contratti, con i quali le parti hanno aggiornato e modificato le condizioni», ossia uno del 2006, uno del 2011 e nove lettere-contratto di pag. 10/36 credito tra il 2006 e il 2015;
c) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risultava specificamente pattuita per iscritto, nel rispetto della delibera C.i.c.r. del
9 febbraio 2000;
d) la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), era indeterminata, al contrario di quella per commissione sull'accordato, risultando pattuita per iscritto nella misura dello 0,5 nelle lettere- contratto di credito del 20 ottobre 2009 e del 27 dicembre 2010;
e) gli ulteriori oneri, spese e antergazione e postergazione dei giorni-valuta erano pattuiti;
f) non poteva essere applicata «la c.d. metodologia “in linea capitale”, cioè la differenza algebrica tra versamenti e prelevamenti, al netto di commissioni, interessi e spese», quale sistema di contabilizzazione, non essendo stato convenuto;
g) il meccanismo di addebito sul conto ordinario di competenze provenienti da altri conti era stato pattuito;
h) la doglianza di accertamento della violazione da parte della CP_1 convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede era generica;
Con riferimento a entrambi i rapporti il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse usura, in quanto «non risultano trimestri nei quali è stata superata la soglia dell'usura».
Di conseguenza ha considerato che dovessero essere riaccreditati sul saldo del conto ordinario soltanto euro 894,71, relativi agli addebiti per c.m.s., e ha quindi rideterminato la misura del saldo, che al 31 dicembre 2010 era pari a euro -9.982,97, ossia a debito della correntista, in euro -9.088,26, sempre a suo debito, alla medesima data.
Stante la misura negativa del saldo, ha respinto sia la domanda, sempre della correntista, di condanna al pagamento delle somme illegittimamente addebitate, sia quella di risarcimento del danno, evidenziando, quanto a quest'ultima, l'insussistenza del danno patrimoniale – non avendo la società
pag. 11/36 provato alcun pregiudizio per non aver potuto godere della relativa liquidità – così come del danno non patrimoniale, dovendosi escludere che si sia verificato
«un danno morale per lo stress derivante dal protrarsi di una situazione di apparente sofferenza, non corrispondente alla realtà».
Ha infine rigettato la domanda di accertamento della nullità della fideiussione «in quanto assolutamente generica e priva di qualsiasi allegazione in ordine alle cause di tale nullità» e comunque inammissibile perché tardiva, avendo evocato la violazione della normativa antitrust solo nella memoria conclusionale che tuttavia non può contenere domande nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, anche qualora si tratti di «questioni […] rilevabili anche d'ufficio, come la nullità, laddove […] non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo».
Parimenti, ha rigettato la domanda di rettifica «delle segnalazioni operate alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia», non risultandone la prova.
Le spese di lite sono state compensate per 4/5 e poste per il restante 1/5 a Contr carico di
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si contesta il rigetto delle domande attoree per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, per difetto di prova;
2. con il secondo si contesta la mancata emanazione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
3. con il terzo si contesta il rigetto della richiesta di supplemento di c.t.u. per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 e l'omessa pronuncia in merito alle ulteriori richieste d'integrazione di consulenza tecnica;
4. con il quarto si assume l'erroneità della decisione per aver considerato legittime le condizioni economiche e l'esercizio della ius variandi in peius, relativamente al conto n. 124247.50, e avere in conseguenza rigettato le pag. 12/36 domande attoree;
5. con il quinto si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
6. con il sesto si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittimi gli addebiti «a titolo di cd. nuove cc.mm.ss. applicate a far data dal 2009»;
7. con il settimo lamenta che il Tribunale abbia considerato legittimi gli addebiti per spese trimestrali, spese varie e oneri addebitati in assenza di pattuizione;
8. con l'ottavo ci si duole dell'omessa pronuncia «in merito alla illegittimità delle condizioni economiche applicate al conto anticipi fatture n.
20103803.68»;
9. con il nono si lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione. Contr Si è costituita protestando l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 14 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Occorre prendere le mosse dalla trattazione del quarto motivo d'appello – stante la sua pregiudizialità logica – con il quale gli appellanti assumono che il
Tribunale, abbia erroneamente considerato legittime le condizioni economiche e l'esercizio della ius variandi in peius, relativamente al conto n. 124247.50, così rigettando le domande attoree. Sostengono che il contratto relativo al conto ordinario del 22 maggio 2003, prodotto dalla banca, sarebbe invalido, in quanto sottoscritto solo dal correntista, e disciplinerebbe «esclusivamente il contratto di conto corrente di corrispondenza […] e non già l'apertura […] del credito», non essendo a questo estensibile. Sostengono inoltre che, in base alle disposizioni pag. 13/36 della Banca d'Italia, la forma scritta possa essere omessa per i contratti relativi a operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, attenuando così il requisito della forma scritta, soltanto qualora vi sia «indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato». Lamentano poi che l'ulteriore documentazione contrattuale prodotta dalla banca sarebbe inidonea a regolare validamente il rapporto essendo anch'essa priva della sottoscrizione della banca e prevedendo la c.m.s. in modo indeterminato. Inoltre, il «tasso annuo nominale pari al 13,043%», pattuito nella lettera-contratto del 20 ottobre 2009, di apertura di linea di credito, «risulta superiore alla soglia usura». Affermano poi che il conto sarebbe affidato. In conseguenza, domandano sia dichiarata «la nullità dei contratti di apertura di credito […] e/o ritenersi comunque la mancata pattuizione delle relative condizioni economiche, dichiarandosi la illegittimità […] dei relativi addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici, nuove c.m.s., spese trimestrali e varie», con conseguente ricalcolo del conto dall' 8 aprile 2003 al 31 dicembre 2016. Contestano altresì le modifiche unilaterali poste in essere dalla banca in violazione dell'art. 118 t.u.b., per difetto di pattuizione della clausola a ciò abilitante, per mancato rispetto delle forme di comunicazione previste dal predetto articolo e per carenza di giustificato motivo delle modifiche.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Anzitutto, risulta usurario il tasso annuo effettivo (t.a.e.) del 13,043% Contr previsto nella lettera-contratto del 20 ottobre 2009 (doc. 17 fasc. di primo grado) – con il quale le parti hanno pattuito la linea di credito mediante scoperto di conto corrente per lo sconfinamento di euro 10.000,00 – in quanto superiore al tasso-soglia del 12,765%, limite pari al t.e.g.m. contenuto nel decreto del ministero dell'economia per il 4° trimestre 2009 per le “aperture di credito in conto corrente” oltre euro 5.000,00 – ossia 8,51% – incremento della metà, come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, cioè del 4,255%.
Va a tal proposito ricordato che «[i]n tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi pag. 14/36 passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso» (Cass. n. 33964 del 2022, in massima).
Trattandosi di nuova pattuizione, l'usura non è sopravvenuta ma originaria e, di conseguenza, vanno azzerati gli addebiti effettuati fino alla successiva pattuizione rispettosa del tassi-soglia, avvenuta con la lettera contratto del 27 Contr dicembre 2010 (doc. 18 fasc. di primo grado), che prevede il medesimo t.a.e. del 13,043%, tuttavia in un momento nel quale il relativo tasso-soglia è pari al 14,265, pari al t.e.g.m. contenuto nel decreto relativo al 4° trimestre 2010
– del 9,15% – incrementato sempre della metà, ossia del 4,755%.
Vanno quindi azzerati gli addebiti feneratizi tra il 4° trimestre 2009 e il 3° del 2010 compresi.
1.2. Quanto alle doglianze relative alle nullità contrattuali del conto ordinario, va anzitutto precisato che il presente motivo va trattato limitatamente alle dedotte illegittimità delle clausole attinenti agli interessi ultralegali passivi e attivi e all'esercizio dello ius variandi, in quanto le altre voci di costo – ossia gli interessi anatocistici, le commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e le spese – sono oggetto, rispettivamente del quinto, sesto e settimo motivo d'appello.
Va poi rilevato che il conto è pacificamente affidato, in quanto l'esistenza del fido – specificamente dedotta dagli appellanti sin da pag. 1 della citazione in primo grado – non è mai stata contestata dalla banca, che ha anzi depositato, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tra gli altri, i documenti contrattuali attestanti la pattuizione di linee di credito per “scoperto di conto corrente”, del Contr 16 novembre 2006 (doc. 12 fascicolo di primo grado , per apertura di credito regolata nel c/c dedotto in giudizio, del 11 ottobre 2007 (doc. 13, ibidem),
e per anticipo su fatture commerciali, della stessa data (doc. 14, ibidem).
pag. 15/36 Tanto premesso, con riferimento al conto ordinario n. 124247.50, va accolta unicamente la doglianza di illegittimità della misura degli accrediti per interessi attivi e soltanto per quelli effettuati tra l'8 aprile 2003 – data della prima annotazione, quale saldo iniziale a zero, nel primo estratto conto (pag. 1 dell'allegato n. 9 alla c.t.p. attorea: doc. 3 fasc. MD e NZ di primo grado) – e il 21 maggio 2003, giorno precedente a quello della stipula del contratto attinente al medesimo conto, come si evince dalla data – 22 maggio 2003 – apposta sul documento negoziale del “contratto di adesione conto impres@più Contr small” (doc. 9 fasc. di primo grado).
In relazione a tale frazione temporale, infatti, è desumibile dal complessivo Contr tenore degli atti delle parti – e segnatamente dalla mancata contestazione di sul punto – che il rapporto è stato intrattenuto senza che fossero state pattuite per iscritto le condizioni economiche. Vanno quindi ricalcolati gli interessi attivi
(applicati di fatto in misura inferiore) al tasso previsto dall'art. 117, comma 7,
t.u.b., essendo stato il conto sempre in positivo in quel periodo, come emerge dal citato estratto che di seguito si riproduce:
Va invece respinta la doglianza di illegittimità degli addebiti e accrediti per interessi in misura diversa da quella legale per tutta la restante durata di svolgimento del rapporto.
Quanto al periodo immediatamente successivo, dal 22 maggio 2003, le condizioni economiche relative al contratto di apertura del conto risultano disciplinate direttamente nel documento negoziale di stipula del rapporto principale, a pag. 1 (doc. 9 fasc. MPS di primo grado), nella parte che di seguito si riproduce:
pag. 16/36 L'indicazione del tasso a debito del 13,25% (pari 13,93% considerando gli effetti dell'anatocismo) essendo riferito agli «sconfinamenti se autorizzati» rappresenta infatti la pattuizione del costo del futuro fido, consistendo in un finanziamento tramite prelievo di importi superiori a quelli versati, non avendo, altrimenti, tale clausola, alcuno scopo concreto.
Va a tal proposito rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittima, «[i]n generale, è scontato che l'apertura di credito richieda la forma scritta ai sensi dell'articolo 117 del testo unico bancario. Tuttavia la norma stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 27 marzo 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel
“contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio” (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)» (Cass. n. 926 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, successivamente, Cass. n. 12090 del 2023 e
Cass. n. 13063 del 2023; Corte d'appello di Firenze n. 1274 del 2023 e n. 1352 del 2023).
pag. 17/36 Inoltre, sempre la Corte di cassazione ha affermato che «[i]l contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale» (Cass. n. 29794 del 2024, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 27201 del 2019).
Pertanto, quanto al rapporto di apertura di credito, il tasso di interesse passivo ultralegale è stato pattuito nel contratto relativo al conto ordinario – a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti – risultando tale voce di costo legittimamente applicata al rapporto dedotto in giudizio.
Quanto al periodo ancora successivo, dal 16 novembre 2006, le parti sono addivenute ad una nuova pattuizione, come emerge dal relativo contratto (doc. Contr 12 fasc. di primo grado), nel quale è indicato che è pattuita «sino a revoca» la linea di credito «sotto forma di scoperto di conto corrente al tasso nominale annuo del 8,5% (tasso annuo effettivo – capitalizzazione trimestrale del 8,775 %)
+ CMS del 0,75%» nel limite di euro 2.000,00 e «al tasso nominale annuo del
13,65% (tasso annuo effettivo – capitalizzazione trimestrale del 14,365%) + CMS del 1,25% per eventuali sconfinamenti».
Tale pattuizione è stata confermata l'11 ottobre 2007, come emerge dalla
“lettera-contratto” contenente le medesime condizioni, alla quale è stata aggiunta la pattuizione, in pari data, dell'ulteriore linea di credito per “anticipo su fatture”, nel limite di euro 30.000,00.
Successivamente le parti hanno stipulato ulteriori modifiche a tale rapporto: a) in data 7 agosto 2008, prevedendo il t.a.n. dell'8,53%
(corrispondente al t.a.e. di 8,87%) e c.m.s. dello 0,75%, elevando il limite a euro
10.000,00 e prevedendo oltre tale importo un t.a.n. di 13,65% (t.a.e. 14,366) e Contr c.m.s. del 1,25% (doc. 15 fasc. di primo grado); b) in data 21 ottobre dello stesso anno, elevando il t.a.n. al 8,67% (doc. 16 ibidem); c) il 20 ottobre 2009,
pag. 18/36 prevedendo il «tasso variabile in funzione del parametro EURB 1M/365 MEDIA
M.CORSO maggiorato di uno spread del 5,125%» e, in caso di sconfinamento, con t.a.n. del 12,450 % e t.a.e. del 13,43% (doc. 17 ibidem); d) il 27 dicembre
2010, elevando il predetto “spread” al 6,663% (doc. 18 ibidem); e) il 16 novembre
2011 elevandolo nuovamente al 7,4625% (doc. 19 ibidem); f) il 22 maggio 2015, prevedendo il t.a.n. del 12,45% e il t.a.e. del 13,043%, fino a euro 32.000,00 e, rispettivamente, 14,35% e 15,141% per l'eccedenza oltre tale limite g) il 22 maggio 2016, prevedendo un t.a.n. del 12,45% per gli addebiti entro lo stesso limite e uno del 14,35% per quelli eccedenti tale limite.
Per completezza va considerato che gli appellanti non hanno affermato che la banca abbia erroneamente calcolato gli addebiti, facendo riferimento a parametri diversi da quelli contenuti in tale documentazione negoziale, con la quale omettono invece qualunque confronto, limitandosi genericamente ad asserire – a pag. 28 della propria citazione in appello – che essa sarebbe
«inidonea a costituire valida regolamentazione del rapporto», in quanto «non sottoscritt[a] per accettazione dalla banca e in ogni caso non contempla […] validamente tutte le condizioni economiche».
Quanto alla prima contestazione essa contrasta con la giurisprudenza di legittimità, che è invece pacifica nel ritenere che, «pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite [con la sentenza n. 898 del 2018], allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa”. Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi pag. 19/36 comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto» (Cass. n. 16070 del 2018, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 28500 del 2023; ex aliis Corte d'appello di Firenze n. 17 del 2025).
Quanto all'assunto che i contratti «non contemplano validamente tutte le condizioni economiche», si tratta di affermazione assolutamente generica e comunque da disattendere, non essendovi ragioni – né gli appellanti le indicano
– per cui travolgere le condizioni legittimamente concordate.
1.3. Va altresì respinta la doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi.
A tal proposito deve in primo luogo considerarsi che gli appellanti con colgono la ratio decidendi del Tribunale, il quale ha considerato, a pag. 21 della sentenza, che «la doglianza attorea è assolutamente generica, in quanto non risultano indicati né i periodi in cui la avrebbe illegittimamente esercitato CP_1 lo ius variandi né le condizioni contrattuali peggiorative effettivamente applicate».
E ciò a fronte – spiega sempre il Tribunale – della produzione dei contratti con i quali le parti hanno «aggiornato e modificato le condizioni economiche», dianzi richiamati.
Tanto basterebbe a respingere la censura, non avendo gli appellanti contrastato le argomentazioni che supportano la sentenza gravata.
A ogni buon conto, la conclusione del giudice di primo grado è comunque corretta e va condivisa.
In primo luogo, la doglianza degli appellanti è stata espressa, sia nel processo di primo grado che in quello d'appello, in modo assolutamente generico, avendo essi omesso anche solo di indicare quando le asserite modifiche contrattuali sarebbero intervenute con il meccanismo di tacito consenso previsto dall'art. 118 t.u.b., quale voce di costo avrebbero riguardato e in cosa detta pag. 20/36 violazione sarebbe consistita, limitandosi ad affermare che tale articolo «impone determinate forme di comunicazione disattese nel caso che ci occupa». Pertanto, la doglianza, prima ancora che indimostrata, è priva della necessaria specificità per essere delibata.
Inoltre, anche a ipotizzarne l'ammissibilità, essa è documentalmente smentita dalla banca, la quale, invece, ha puntualmente dimostrato che periodiche modifiche alle condizioni del rapporto sono state stipulate con nuove convenzioni in forma scritta, secondo l'ordinaria modalità di reciproca manifestazione del consenso.
Contr Per completezza va respinta anche la tesi secondo cui non avrebbe provato la sottoscrizione della clausola contrattuale che le avrebbe consentito le asserite modifiche unilaterali.
MD e avrebbero dovuto produrre in giudizio l'allegato al contratto Pt_2 contenente le condizioni generali del rapporto che asseriscono siano prive della clausola abilitante allo ius variandi, produzione cui erano tenuti e non sopperibile con l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., implicitamente rigettata in primo grado e non riproposta in appello.
La censura va quindi accolta limitatamente all'usurarietà degli addebiti.
2. Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonostante dalla documentazione in atti non si evinca la pattuizione con pari periodicità degli interessi attivi e passivi. Sostengono infatti che dal documento contrattuale del 22 maggio 2003 sarebbe possibile desumere la pattuizione dell'anatocismo, essendo richiamato l'art. 9 delle “Norme sui
Servizi”, ma non la pari periodicità, stante la mancata produzione in giudizio delle “Norme” medesime. Inoltre, detto contratto «disciplina il solo conto corrente di corrispondenza e non già l'apertura di credito». Sostengono infine che l'applicazione di tale voce di costo sarebbe in ogni caso illegittima per il periodo successivo al 1° gennaio 2014.
pag. 21/36 Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al periodo precedente al 1° gennaio 2014 la doglianza va respinta, non avendo gli appellanti dimostrato l'illegittimità dell'applicazione del meccanismo anatocistico.
Va in primo luogo rilevata la contraddittorietà delle asserzioni dei correntisti che in primo grado (nella citazione in giudizio e nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.) hanno lamentato la mancata pattuizione in forma scritta di tale voce di costo, mentre in appello hanno al contrario affermato che detta clausola sarebbe stata stipulata per iscritto, ma non prevederebbe la pari periodicità della capitalizzazione.
La doglianza è comunque rimasta indimostrata e va quindi respinta.
Occorre in primo luogo considerare che il contratto, essendo stato stipulato nel 2003, è regolato dalle disposizioni della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120, comma 2, t.u.b. allora vigente – delibera che prevede, all'art. 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attore che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto – ancorché si tratti di prova di un fatto negativo – e che, pur non essendo, l'attore, ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto,
pag. 22/36 l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto (Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione).
Pertanto, gli appellanti erano tenuti a produrre il citato documento negoziale contenente le “Norme sui Servizi”, con la conseguenza che, in mancanza, l'evocata pattuizione di differente periodicità della capitalizzazione è rimasta indimostrata, e va respinta.
La censura è invece fondata con riferimento all'anatocismo per il periodo successivo al 1° gennaio 2014.
A tal proposito la Corte regolatrice ha chiarito che, «[i]n tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 62[9], della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° [gennaio] 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. n. 21344 del 2024, in massima).
Stante tale divieto l'applicazione dell'anatocismo è avvenuta illegittimamente tra il 1° gennaio 2014 e il 14 aprile 2016, data, quest'ultima di abrogazione del divieto contenuto nell'art. 120 t.u.b. con il decreto-legge n. 18 del 2016.
La censura, in tali limiti, è fondata.
3. Con il sesto motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittimi gli addebiti «a titolo di cd. nuove cc.mm.ss. applicate a far data dal 2009». Assumono che esse non sarebbero state pattuite in forma scritta e che non avrebbero potuto essere introdotte attraverso il meccanismo di modifica delle condizioni contrattuali previsto dall'art. 118 t.u.b., non operante, trattandosi di «clausole nuove». Inoltre, anche a volerlo pag. 23/36 considerare applicabile, la modifica sarebbe comunque illegittima, non essendo mai stata pattuita una clausola che a ciò abilitasse la banca, la quale non avrebbe nemmeno «dato prova dell'invio e della ricezione […] delle comunicazioni di variazione delle condizioni». Le nuove commissioni sarebbero inoltre prive di causa – in quanto onere aggiuntivo agli interessi passivi che la già CP_1 percepisce su quella somma per effetto dell'utilizzo da parte del cliente – e indeterminate – difettando delle indicazioni della base di calcolo e dei relativi criteri di determinazione – in violazione dell'art. 2-bis della legge n. 2 del 2009 e dell'art 6-bis della legge n. 214 del 2011.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che le “nuove cc.mm.ss.” cui fanno riferimento gli appellanti consistono nel “corrispettivo sull'accordato”, emergendo dagli estratti Contr conto che, dal 3° trimestre 2009, ha sostituito la c.m.s., applicata fino a quel momento, come rilevato anche dal c.t.u., a pag. 6 della relazione.
La doglianza degli appellanti, secondo cui la banca avrebbe unilateralmente introdotto nel rapporto la commissione sull'accordato, è smentita dalla lettera- Contr contratto del 20 ottobre 2009 (doc. 17 fasc. di primo grado), con la quale è stata pattuita – con sottoscrizione di entrambe le parti – la modifica delle condizioni dell'apertura di credito già esistente prevedendo l'introduzione di «un corrispettivo sull'accordato del 0,500% per trimestre» e che esso,
«onnicomprensivo, è da computarsi in base all'importo e all'effettiva durata dell'affidamento stesso».
Emerge quindi la determinatezza dell'oggetto della pattuizione, prevedendo, essa, oltre alla percentuale, anche il periodo di riferimento per la sua applicazione – trimestrale – e la base di calcolo, ossia il limite dell'affidamento. Il fatto, infine, che tale voce di costo sia dovuta per la messa a disposizione della provvista cui il correntista possa attingere, e non per il suo utilizzo, esclude che sia una mera duplicazione degli interessi e che però difetti di causa.
4. Con il settimo motivo di gravame gli appellanti contestano che il pag. 24/36 Tribunale abbia considerato legittimi gli addebiti per spese trimestrali, spese varie e oneri, addebitati in assenza di pattuizione, omettendo di esaminare la censura avanzata nei confronti di tali voci di costo. Sostengono inoltre che il c.t.u. avrebbe accertato il loro illegittimo addebito sino al 31 dicembre 2010 per euro 1.074,04.
Il motivo è fondato.
Nonostante fosse onere degli appellanti produrre il documento contrattuale contenente le condizioni economiche, il suo deposito da parte della banca (doc. 9 Contr fasc. di primo grado) consente comunque di valutarlo ai fini del decidere, in quanto «[l]e regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria – secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie» (Cass. n. 9863 del 2023, in massima).
Dette voci di costo non risultano pattuite in nessuno dei contratti disponibili in atti e – segnatamente – non in quello di accensione del conto, del Contr quale sono state prodotte le condizioni economiche (doc. 9 fasc. di primo grado).
La conclusione è confortata dal fatto che tali spese non sono previste nemmeno nel documento di sintesi delle principali condizioni economiche inviate alla correntista il 31 dicembre 2008 (pag. 275 e seguenti del file telematico indicato come doc. 2, lettera a, del fasc. di appello MD e NZ).
Parte_ Emerge dagli estratti conto prodotti da – i cui dati sono compendiati Contr nel prospetto allegato n. 5 alla c.t.u – che ha effettuato addebiti variamente denominati come “spese amministrazione conto” e “spese di liquidazione ed amministrazione conto”, per i seguenti importi e cadenze (escludendo quelli già riaccreditati perché ritenuti usurari nella trattazione del quarto motivo di gravame):
pag. 25/36 Trimestre di riferimento Importo in euro
01/01/2004 31/03/2004 27,50 01/04/2004 30/06/2004 27,50 01/07/2004 30/09/2004 27,50 01/10/2004 31/12/2004 27,50 01/01/2005 31/03/2005 27,50 01/04/2005 30/06/2005 27,50 01/07/2005 30/09/2005 27,50 01/10/2005 31/12/2005 27,50 01/01/2006 31/03/2006 55,00 01/04/2006 30/06/2006 55,00 01/07/2006 30/09/2006 27,50 01/10/2006 31/12/2006 27,50 01/01/2007 31/03/2007 35,00 01/04/2007 30/06/2007 7,50 01/07/2007 30/09/2007 35,00 01/10/2007 31/12/2007 60,00 01/01/2008 31/03/2008 62,88 01/04/2008 30/06/2008 35,18 01/07/2008 30/09/2008 82,68 01/10/2008 31/12/2008 102,68 01/01/2009 31/03/2009 102,89 01/04/2009 30/06/2009 102,89 01/07/2009 30/09/2009 7,89 01/10/2010 31/12/2010 7,89 Totale 1027,48
La censura è quindi fondata, dovendosi conseguentemente riaccreditare euro 1.027,48
5. Trattate le censure attinenti al conto principale, occorre esaminare l'ottavo motivo di gravame, con il quale gli appellanti contestano l'omessa pronuncia «in merito alla illegittimità delle condizioni economiche applicate al conto anticipi fatture n. 20103803.68», avendo il Tribunale aderito alle risultanze della c.t.u. contabile che sarebbe stata erroneamente svolta escludendo detto conto. Sostengono a tal proposito che lo stesso consulente pag. 26/36 avrebbe interpretato troppo restrittivamente il quesito postogli, così svolgendo le sue verifiche solo relativamente al rapporto di apercredito n. 124247.50.
Assumono inoltre che il medesimo c.t.u. avrebbe comunque rideterminato il saldo di tale conto al 31 dicembre 2010 in euro 6.030,12 a debito della correntista, rispetto alla cifra di euro 9.982,97, sempre a suo debito, che emerge dagli estratti conto. La somma da riaccreditare sarebbe quindi pari a euro
3.952,85 e non euro 894,71 come ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che effettivamente il giudice di primo grado ha omesso la trattazione della domanda di accertamento degli addebiti illegittimi sul conto anticipi n. 20103803.68; tuttavia essa è infondata e va respinta.
Come già evidenziato in precedenza, secondo la giurisprudenza di legittimità
l'attore che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo e, pur non essendo egli ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto, l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto (Cass.
n. 9295 del 2023, cit., in motivazione).
Alla stregua di tali criteri MD e avrebbero dovuto produrre il Pt_2 contratto a dimostrazione delle asserite illegittimità che, in mancanza, non risultano provate.
A tal proposito va infatti rilevato che gli stessi MD e NZ non hanno chiaramente asserito il difetto di forma scritta del contratto. Essi, al punto 1 delle conclusioni della citazione, hanno domandato di accertare, rispetto al rapporto n. 20103803.68 «la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte pag. 27/36 narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali». Nella stessa citazione hanno anzi prospettato, a pag. 2, che essi avrebbero dimostrato
«illegittimità della condotta», posta in essere dalla banca «alla luce delle eccezioni, argomentazioni e risultanze, tutte supportate documentalmente», asserzione che non può che essere intesa nel senso della disponibilità del relativo documento contrattuale.
Parimenti non risulta chiaramente allegata l'inesistenza del medesimo documento nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., avendo, sempre MD e
NZ, contraddittoriamente asserito, da un lato, a pag. 4, «di non avere sottoscritto mai documentazione contrattuale», e dall'altro, a pag. 6, di aver Contr richiesto a «la consegna dei documenti ivi meglio indicati, tra i quali gli eventuali contratti di conto corrente e di apertura di credito e conti anticipi, relativi ai rapporti oggetto di causa, ove esistenti».
Contr ha invece specificamente contestato il difetto di forma scritta (pag. 8 Contr comparsa di costituzione di in primo grado), con la conseguenza che tale mancanza non può essere considerata pacifica tra le parti.
Parte_ Va poi considerato che sempre e hanno domandato in primo Pt_2 grado l'emissione di un ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto in esame – dopo aver avanzato richiesta stragiudiziale di consegna di copia ai sensi dell'art. 119 t.u.b., con missiva del 17 febbraio 2017 (doc. 5 fasc. Parte_ di primo grado e – tuttavia non riproponendo detta istanza ex art. Pt_2
210 c.p.c. in sede di appello, salvo che con riferimento agli estratti conto, risultando quindi rinunciata relativamente al contratto in esame.
Parte_ La mancata produzione in giudizio di quest'ultimo da parte di e Pt_2 rende indimostrata l'asserita illegittimità degli addebiti contestati, dovendosi respingere la relativa doglianza.
Quanto al ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u., esso non può essere tenuto in considerazione in quanto sviluppato ipotizzando anche l'illegittimità
pag. 28/36 degli interessi passivi ultralegali e il corrispettivo su accordato – voci di costo correttamente pattuite – oltre alle c.m.s., eliminate già dal Tribunale, e agli addebiti per usura e spese, eliminati all'esito dell'appello.
6. In conseguenza dell'accoglimento del quinto e settimo motivo di appello, nei termini illustrati, potendosi prefigurare ulteriori potenziali addebiti illegittimi nel periodo rispetto al quale gli appellanti hanno richiesto l'emissione dell'ordine di esibizione degli estratti conto, occorre scrutinare il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame, da trattare congiuntamente, stante la loro intima connessione.
Con il primo gli appellanti contestano il rigetto delle domande attoree per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 per mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo prodotto i relativi estratti conto.
Sostengono che, a differenza di quanto considerato dal Tribunale, sarebbe Parte_ irrilevante che abbia inviato la richiesta ex art. 119 t.u.b. solo un mese prima dell'istaurazione del giudizio, con missiva del 17 febbraio 2017. Ciò in quanto, ove la banca avesse ottemperato nei 90 giorni a disposizione, avrebbero potuto produrre la documentazione nei termini previsti per la prima udienza di merito. Assumono poi che «il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato anche in corso di causa e con qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo». Inoltre, si tratterebbe di documenti formati entro il decennio precedente alla predetta richiesta ex art. 119 t.u.b. Pertanto, il diritto di consegna di tali copie «può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c.». Negano quindi che ricorra abuso del diritto di consegna copia, come ritenuto dal Tribunale, e ripropongono la richiesta di emanazione di detto ordine. Sostengono inoltre che, sempre per il periodo tra il 1° gennaio 2011
e il 31 dicembre 2016, risultavano comunque prodotti in giudizio i mastrini contabili della società attrice «la cui corrispondenza rispetto alla contabilità della
Banca non è stata […] contestata». Lamentano infine la violazione dell'art. 2697
c.c. da parte del Tribunale, per avere considerato che fosse onere degli attori pag. 29/36 provare l'insussistenza del debito contestato, mentre era la banca a doverne dimostrare l'esistenza per le seguenti ragioni: a) per il principio di vicinanza della prova;
b) per il fatto che «è la banca che procede alla contabilizzazione del conto»,
c) per la natura dell'estratto periodico, che non sarebbe un documento, ma una comunicazione, che la banca dovrebbe provare di aver eseguito.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la mancata emanazione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con riferimento agli «estratti conto e […] relativi scalari trimestrali del conto n. 124247.50 e del conto anticipi n. 20103803 del 1° trimestre 2005 e del periodo dal 01/01/2011 a tutto il
31.12.2016». Affermano che tutta la documentazione richiesta è stata formata entro il decennio precedente alla richiesta, che «la banca non ha mai allegato di avere distrutto o smarrito i documenti oltre il decennio e quindi di non averne la disponibilità» e che, in ogni caso, agli estratti conto non sarebbe applicabile il limite decennale previsto dall'art. 119 t.u.b., trattandosi di un resoconto sulle movimentazioni e non di «documentazione inerente a singole operazioni».
Pertanto, «il comportamento ostruzionistico della potrebbe essere CP_1 qualificato come contrario alla buona fede». Sostengono poi di aver tentato, infruttuosamente di acquisire stragiudizialmente la medesima documentazione chiedendo altresì al Tribunale di ordinarne l'esibizione alla banca. Assumono inoltre che su questa gravi l'onere di produzione dei medesimi estratti conto, avendo essa effettuato la contabilizzazione delle operazioni e avendo, gli estratti periodici, natura di mera comunicazione al cliente, della cui dimostrazione
«sarebbe assurdo» onerare il destinatario. Insistono pertanto affinché sia ordinata alla banca la produzione di detta documentazione e, in difetto, di «trarre i conseguenti elementi di prova dalla tenuta condotta».
Con il terzo motivo gli appellanti contestano il rigetto della richiesta di supplemento di c.t.u. per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 e l'omessa pronuncia in merito alle ulteriori richieste di integrazione di consulenza tecnica. Assumono che il Tribunale abbia ritenuto superflua detta integrazione in conseguenza dell'erroneo convincimento che gli pag. 30/36 attori non avessero provato gli addebiti per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, come argomentato nei primi due motivi di appello. In ragione del loro accoglimento, pertanto, insistono sulla domanda di integrazione da effettuarsi, in caso di diniego dell'ordine di esibizione degli estratti conto, «sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (movimenti contabili) in atti», e con richiesta che il ricalcolo sia «esteso al conto anticipi fatture n.
20103803.68». Sostengono poi che «la verifica debba essere «effettuata sul saldo ricalcolo depurato dalle illegittime competenze bancarie».
I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
Va in primo luogo rilevato che MD ha inviato il 17 febbraio 2017 una Contr richiesta stragiudiziale a di consegna di copia del contratto originario di conto corrente n. 124247.50, di quello anticipi fatture n. 20103803.68, di quello di apertura di credito e dei contratti e convenzioni successive, oltre agli «estratti conto, sia del conto ordinario n. 124247.50 che del conto anticipi n. 20103803 del 1 settembre 2005 e del periodo dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2016», Contr missiva ricevuta da il 21 febbraio 2017, come dimostra l'avviso di ricevimento (doc. 5 fasc. MD e NZ di primo grado, pag. 4 del file telematico).
A tal proposito va considerato che la banca ha parzialmente ottemperato a tale richiesta, producendo in giudizio la documentazione negoziale attinente al conto n. 124247.50, mentre per la restante, a seguito della mancata consegna da parte della banca, gli attori hanno chiesto che il Tribunale ne ordinasse l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., richiesta che, in appello, è stata rinunciata, come detto, quanto alla documentazione contrattuale, e riproposta quanto agli estratti periodici.
Nessun rilievo – a differenza di quanto considerato dal giudice di prime cure
– ha il fatto che la richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. sia stata avanzata solo un mese prima dell'instaurazione del processo. La Corte di cassazione ha di recente evidenziato che «il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci pag. 31/36 anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., […], non è […] necessario […] che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento» (Cass. n. 23861 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso – seppur relativamente al profilo attinente alla possibilità per il correntista di avanzare la richiesta ex art. 119 t.u.b. dopo l'instaurazione del giudizio – Cass. n. 12993 del 2023, in massima).
Gli attori hanno quindi diritto alla consegna degli estratti periodici tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 relativi al conto n. 124247.50 (quanto all'estratto del 1° settembre 2005, esso risale a epoca ante decennio), non avendo invece alcun interesse a ottenere quelli relativi al conto n. 20103803.68, non avendo, rispetto ad esso, dimostrato la mancanza di causa debendi delle annotazioni contestate, secondo quanto considerato nella trattazione dell'ottavo motivo di appello.
La censura, in tali limiti, va accolta.
6. Passando al nono motivo di gravame, il fideiussore lamenta che il Pt_2
Tribunale abbia respinto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione. Nega a tal proposito che la domanda fosse «generica e priva di qualsiasi allegazione» come ritenuto dal giudice di prime cure e afferma di avere interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., «alla declaratoria di inesistenza di qualsivoglia residuo debito del debitore principale». Nega altresì che il rapporto dedotto in giudizio sia un contratto autonomo di garanzia, dovendosi qualificare come fideiussione, con la conseguente possibilità per il garante di proporre pag. 32/36 eccezioni. Lamenta poi la violazione del canone di buona fede da parte della banca. Sostiene inoltre la tempestività della domanda di accertamento della nullità della fideiussione, per la violazione della disciplina antitrust, avendola proposta sin dalla citazione nel giudizio di primo grado e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo invece riservato alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. soltanto le argomentazioni in fatto e in diritto delle ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni. Detta nullità, peraltro, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. Tale circostanza, e il fatto Contr che abbia potuto interloquire successivamente alla predetta terza memoria ex art. 183, c.p.c., escluderebbe la preclusione dalla «possibilità di sollevare la
[…] questione nel corso del giudizio». Nel merito sostiene che «le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI
[…] sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990». Inoltre, «deve escludersi l'applicabilità [di] detta nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame […] ben giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni». In subordine domanda l'accertamento della parziale nullità della garanzia, limitatamente alla nullità delle clausole che riproducono il modello ABI.Il motivo è infondato.
Anzitutto va escluso che gli appellanti abbiano dedotto la nullità della fideiussione con la citazione in primo grado, avendone invece evocato l'invalidità soltanto con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., a pag. 8 – emergendo ciò dalla lettura di tali atti – e quindi tardivamente, come ritenuto dal Tribunale.
Tale nullità, nel caso in esame, non può nemmeno essere accertata d'ufficio, per le seguenti ragioni.
Occorre in primo luogo disattendere la tesi degli appellanti secondo cui la fideiussione sarebbe integralmente nulla. A tal proposito va rammentato che la
Corte di cassazione, con pronuncia a sezioni unite, ha espressamente affermato che la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle opera «limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità
pag. 33/36 risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede
– in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, cit., in motivazione).
Essenzialità nemmeno allegata dalla parte, prima ancora che dimostrata.
Nemmeno può essere dichiarata la nullità parziale della medesima garanzia. limitatamente alle clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI.
A tal proposito va infatti considerato che la Corte regolatrice, con riferimento a un caso analogo a quello in esame, ossia la tardività dell'eccezione relativa alla presunta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, ha di recente chiarito «che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati […]. In altri termini, gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul
pag. 34/36 contraddittorio e di correttezza processuale (in tal senso sono anche, benché riguardanti fattispecie diverse, la sentenza 5 aprile 2022, n. 10930, e l'ordinanza
19 ottobre 2022, n. 30885)» (Cass. n. 20713 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Cass. n. 12489 del 2025, Cass. n. 8659 del 2025 e Corte
d'appello di Firenze n. 637 del 2024, n. 52 del 2024 e n. 2198 del 2023).
Gli elementi di fatto alla base della rilevazione d'ufficio della nullità avrebbero quindi dovuto essere allegati entro la prima memoria ex art. 183
c.p.c., mentre la sostanziale coincidenza tra le clausole della garanzia prestata e quelle contenute nello schema ABI è stata dedotta solo con la terza memoria istruttoria ai sensi del medesimo articolo, quando le preclusioni assertive erano già maturate.
Pertanto, la censura va respinta.
Riassumendo, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo, il quarto motivo di appello – limitatamente all'usurarietà degli addebiti effettuati tra il 4° trimestre
2009 e il 3° del 2010 e all'illegittimità degli accrediti per interessi attivi tra l'8 aprile 2003 e il 21 maggio 2003, da rideterminare ai sensi dell'art. 117, comma
7, t.u.b. – il quinto – limitatamente all'anatocismo effettuato tra il 1° gennaio
2014 e il 14 aprile 2016 – e il settimo motivo. Vanno respinti il sesto, l'ottavo e il nono motivo di gravame.
Contr La causa va rimessa sul ruolo onde ordinare a l'esibizione della documentazione sopracitata, previa formulazione di una proposta conciliativa da parte di questa Corte.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 573 del 2021 del Tribunale di Siena, così provvede:
1. Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto – questi ultimi due parzialmente – e il settimo motivo di appello e, in parziale accoglimento delle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
pag. 35/36 Fe', accerta – con riferimento al conto n. 124247.50 intrattenuto con
–, l'usurarietà degli addebiti Controparte_1 effettuati tra il 4° trimestre 2009 e il 3° del 2010 compresi, l'illegittimità degli accrediti per interessi attivi tra l'8 aprile 2003 e il 21 maggio 2003 compresi, l'illegittimità degli addebiti effettuati per anatocismo tra il 1° gennaio 2014 e il 14 aprile 2016 e di quelli per spese, per tutto il periodo di svolgimento del rapporto;
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
6 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 36/36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA SPISA DANIELA Parte_1 P.IVA_1
( , C.F._1
(C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LA SPISA DANIELA ( , C.F._1
appellanti
e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DONVITO ANTONIO ( ), C.F._3
appellata
Conclusioni per e «- disattesa ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza, eccezione e difesa;
- nella preliminare richiesta per l'ammissione dei mezzi istruttori, e segnatamente ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e integrazione della CTU tecnico contabile, richiesti in atti;
- e per l'accoglimento delle conclusioni, anche in via istruttoria, rassegnate dalla odierna esponente nell'atto di appello» ossia “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio anche telematico del I grado di giudizio
- Accogliere il presente appello, ammissibile e fondato in ogni suo motivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di Siena, in persona del Giudice Unico Dott. Michele Moggi, n. 573/2021 resa nel giudizio civile di I grado iscritto al N.R.G. 1151/2017 in data 29.06.2021 e pubblicata in data
10.07.2021:
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 1° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, anche a far data dal 1.01.2011 il pieno assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte attrice e la ammissibilità, accoglibilità e fondatezza delle domande della società Parte_1
e del Sig. , accertando e dichiarando per l'effetto Parte_2 il corretto saldo secondo diritto in relazione ai rapporti oggetto di causa del conto anticipi e di apercredito n. 124247.50 avuto riguardo all'intero periodo e quindi fino al 31.12.2016, a fronte della documentazione acquisenda mercè il chiesto ordine di esibizione degli estratti di c/c relativi al rapporto n. 124247.50 per gli anni dal 1.01.2011 al 31.12.2016, ovvero, in gradato subordine, di accertare
l'esatto dare-avere tra le parti per l'intero periodo di calcolo e quindi fino al
31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (movimenti contabili) tutta dimessa in atti, escludendo in ogni caso tutti gli addebiti nulli ed illegittimi poiché non pattuiti o perché contrari a norme imperative, con
pag. 2/36 conseguente rettifica del saldo dei rapporti oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio e con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
2) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 2° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la ammissibilità e la rilevanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte attrice in citazione e richiamato nella memoria ex 183 n. 3 c.p.c. ed ordinare alla odierna appellata di CP_1 depositare in atti:
1) copia degli estratti conto e dei relativi scalari trimestrali del conto n.
124247.50 e del conto anticipi n. 20103803 del 1° trimestre 2005 e del periodo dal
01/01/2011 a tutto il 31.12.2016; delegando all'esito una integrazione peritale che consenta l'analisi e la rielaborazione anche dei documenti che dovessero essere acquisiti a seguito del disponendo ordine di esibizione, e quindi avuto riguardo all'intero periodo (sino al 31.12.2016) documentato in atti ed alla documentazione tutta dimessa in atti dalla parte attrice ed ai documenti acquisendi a seguito dell'ordine di esibizione.
3) Ritenere e dichiarare, in accoglimento del 3° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la ammissibilità, conducenza e rilevanza di tutte le integrazioni di consulenza tecnica d'ufficio richieste dalla parte attrice odierna appellante, delegando una integrazione peritale che consenta di rielaborare il conto corrente assistito da apertura di credito n. 124247.50 ed il correlato conto anticipi fatture n. 20103803.68 oggetto di causa per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al 31.12.2016 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016) e rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti in relazione ai suddetti rapporti, avuto riguardo agli e/c e scalari producendi ex adverso in ossequio all'emanando ordine di esibizione;
in subordine, con richiesta di ricalcolo esteso per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al 31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice in atti (movimenti contabili), avuto riguardo che la verifica venga effettuata sul saldo ricalcolo depurato dalle illegittime competenze bancarie, espungendo, quindi, gli addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, con ricalcolo esteso al conto anticipi
pag. 3/36 fatture n. 20103803.68 con espunzione dal conto ordinario di tutte le competenze non pattuite relative al rapporto di anticipazione n. 20103803.68 ed al rapporto di anticipazione regolato sullo stesso conto ordinario, o comunque rettifica con gli stessi criteri sul conto ordinario delle suddette competenze, e avuto riguardo ai criteri sollecitati con il presente appello.
4) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 4° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, per l'intero periodo e quindi anche a far data dal
1.01.2011 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016), la nullità per difetto di forma dei contratti di apertura di credito relativi al rapporto 124247.50 e comunque la mancata pattuizione del tasso ultralegale e delle altre condizioni economiche relative all'apertura di credito e la illegittimità ed inefficacia dello ius variandi in peius, e conseguentemente rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al rapporto oggetto di causa rielaborando lo stesso per l'intero periodo e quindi fino al 31.12.2016 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016), avuto riguardo agli e/c e scalari producendi ex adverso in ossequio all'emanando ordine di esibizione;
in subordine, con richiesta di ricalcolo esteso per l'intero periodo di calcolo e quindi fino al 31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice
(movimenti contabili) in atti, escludendo gli addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, e segnatamente con i seguenti criteri:
- escludendo per l'intero periodo, anche a far data dal 1.01.2011, con riferimento alle operazioni afferenti l'affidamento sul conto oggetto di causa,
l'addebito degli interessi debitori ultralegali senza applicazione di qualsivoglia tasso sostitutivo, o, in subordine, applicando i tassi ex art. 117 TUB (valore minimo);
- applicando, con riferimento alle operazioni afferenti il conto corrente di corrispondenza, i tassi ex art. 117 TUB;
- applicando gli interessi creditori ex art. 117 TUB valore massimo;
pag. 4/36 - applicando la capitalizzazione semplice degli interessi debitori e per ciò che concerne, invece, gli interessi creditori con applicazione della capitalizzazione trimestrale;
- escludendo dai calcoli le cd. nuove cc.mm.ss. applicate a far data dal 2009, ogni commissione, onere, spesa applicati;
- escludendo le variazioni in peius operate dall'Istituto.
Con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
5) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 5° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la illegittimità ed inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata e dei relativi addebiti in relazione al rapporto di apercredito n. 124247.50, e la illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1° gennaio 2014, con conseguente necessità di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, avuto riguardo all'intero periodo e quindi fino al 31.12.2016 (dal 8.04.2003 al
31.12.2016), applicando la capitalizzazione semplice degli interessi debitori e per ciò che concerne, invece, gli interessi creditori con applicazione della capitalizzazione trimestrale, e ritenendo illegittima dal 1.01.2014 la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
6) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 6° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità, illegittimità ed inefficacia degli addebiti a titolo di commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal
2009 effettuati sul rapporto di apercredito oggetto di causa per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché per mancanza di valida giustificazione causale e per gli altri motivi esposti in atti, e rideterminare, con riferimento all'intero arco di svolgimento del rapporto, e quindi sino al 31.12.2016, l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al rapporto inter partes escludendo l'addebito delle cd. nuove cc.mm.ss. addebitate successivamente al 2009, con conseguente necessità di disporre CTU tecnico contabile in merito.
pag. 5/36 7) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 7° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, per l'intero periodo (e quindi dal 8.04.2003 sino al 31.12.2016) la illegittimità, nullità ed inefficacia, degli addebiti effettuati sul rapporto oggetto di causa relativi a non convenuti oneri, spese trimestrali e varie, per violazione degli artt. 1284, 1418 e 1346 c.c. e 117 e 118 TUB e per gli altri motivi esposti in atti, accertando l'effettivo rapporto di dare-avere tra le parti in forza dei rapporti di cui trattasi espungendo, in sede di ricalcolo, ogni spesa trimestrale, spesa varia od onere non pattuito tra le parti, con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito.
8) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 8° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità per difetto di forma del contratto di conto anticipi fatture n. 20103803.68 e comunque la mancata pattuizione delle relative condizioni economiche e la illegittimità degli addebiti di competenze provenienti dal conto anticipi fatture n. 20103803.68, accertando l'esatto dare- avere tra le parti in relazione al suddetto rapporto, escludendo addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, con conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in merito al conto anticipi fatture n. 20103803.68.
9) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo
e, comunque, invalido e inefficace e non conforme a diritto ogni saldo operato dalla appellata in relazione ai rapporti n. 124247.50 e n. 20103803.68 oggetto di CP_1 causa, ed accertare e dichiarare, avuto riguardo per l'intero periodo (e quindi dal
8.04.2003 sino al 31.12.2016) a fronte della documentazione acquisenda mercè il chiesto ordine di esibizione degli estratti di c/c relativi al rapporto n. 124247.50 per gli anni dal 1.01.2011 al 31.12.2016, ovvero, in gradato subordine, ai periodi documentati in atti sulla base della documentazione prodotta da parte attrice
(movimenti contabili), l'esatto dare-avere secondo diritto tra le parti in relazione al conto corrente assistito da apertura di credito n. 124247.50, avuto riguardo anche alla rideterminazione delle competenze del correlato conto anticipi fatture n.
20103803.68, sulla base della riclassificazione contabile per l'intero periodo, e quindi dal 8.04.2003 sino al 31.12.2016, alla stregua dei principi sopra enunciati;
pag. 6/36 dichiarare l'effettivo saldo secondo diritto del rapporto di apercredito n. 124247.50 per l'intero periodo (e quindi dal 8.04.2003 sino al 31.12.2016) e dichiararlo nella misura che risulterà di giustizia a seguito della espletanda CTU che si chiede disporsi, o, in subordine, ove vengano mantenuti fermi e condivisi dalla Corte i criteri e modalità di rielaborazione utilizzati dal CTU in I grado, utilizzando le risultanze della CTU espletata nel giudizio di prime cure che hanno individuato un saldo rideterminato a debito del correntista alla data del 31.12.2010 (data di fine analisi del CTU) pari ad € - 6.030,12 (anziché il ben maggiore saldo debitore di € -
9.982,97 risultante dall'e/c di pari data in atti), con applicazione di rivalutazione monetaria e degli interessi legali creditori sui saldi attivi, al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale, e ciò da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di
I grado al saldo, condannando la ad attenersi nel prosieguo del rapporto CP_1 alle nullità ed illegittimità sopra rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio, con conseguenze sulle successive scritturazioni;
dichiarare l'effettivo saldo del conto anticipi fatture
n. 20103803.68 e dichiararlo nella misura e per le somme che risulteranno di giustizia a seguito della espletanda CTU che si chiede disporsi, condannando la ad attenersi nel prosieguo del rapporto alle nullità ed illegittimità sopra CP_1 rilevate ed a rettificare il saldo del rapporto oggetto di causa in conformità agli esiti del presente giudizio.
10) Accertare e dichiarare, in accoglimento del 9° motivo d'appello e per i motivi partitamente esposti in narrativa, la nullità di ogni obbligazione o garanzia accessoria al rapporto principale ivi inclusa la fideiussione prestata dal Sig.
[...]
e ritenere e dichiarare la ammissibilità della Parte_3 domanda volta alla dichiarazione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art. 2, comma 2°, lett. a) L. 287/1990, anche ex officio, e, per l'effetto ritenere e dichiarare, anche ex officio, la nullità della fideiussione prestata dal Sig. per la violazione della Parte_3
pag. 7/36 normativa antitrust, o, in subordine, la nullità parziale delle sole clausole in violazione della normativa antitrust di cui a Cass. SS.UU. 41994 del 30 dicembre
2021.
11) Condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del II grado giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, distratte ex art. 93 c.p.c.
12) Come mezzo al fine, ritenutane la ammissibilità, conducenza e rilevanza, ammettere i seguenti mezzi istruttori:
A) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da rivolgersi alla banca appellata, volto al deposito agli atti del giudizio di:
1) copia degli estratti conto e dei relativi scalari trimestrali del conto n.
124247.50 e del conto anticipi n. 20103803 del 1° trimestre 2005 e del periodo dal
01/01/2011 a tutto il 31.12.2016.
B) C.T.U. tecnico contabile al fine di rielaborare il conto corrente assistito da apertura di credito n. 124247.50 ed il correlato conto anticipi fatture n.
20103803.68 oggetto di causa per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al
31.12.2016 (dal 8.04.2003 al 31.12.2016) e rideterminare i rapporti dare-avere tra le parti in relazione ai suddetti rapporti ed avuto riguardo agli e/c e scalari producendi ex adverso in ossequio all'emanando ordine di esibizione;
in subordine, con richiesta di ricalcolo esteso per l'intero periodo di calcolo e quindi sino al 31.12.2016 sulla base della documentazione prodotta da parte attrice in atti (movimenti contabili), avuto riguardo che la verifica venga effettuata sul saldo ricalcolo depurato dalle illegittime competenze bancarie, espungendo, quindi, gli addebiti non pattuiti o altrimenti illegittimi, con ricalcolo esteso al conto anticipi fatture n. 20103803.68 con espunzione dal conto ordinario di tutte le competenze non pattuite relative al rapporto di anticipazione n. 20103803.68 ed al rapporto di anticipazione regolato sullo stesso conto ordinario, o comunque rettifica con gli
pag. 8/36 stessi criteri sul conto ordinario delle suddette competenze, e avuto riguardo ai criteri sollecitati con il presente appello»; per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Firenze, disattesa ogni domanda, eccezione, deduzione avversaria, così giudicare nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione promossa per le ragioni esposte nella propria comparsa di risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014».
Rilevato Parte_ (nel prosieguo e (nel Parte_1 Parte_2 prosieguo hanno impugnato la sentenza n. 573 del 2021 del Tribunale di Pt_2
Siena che, in parziale accoglimento delle domande da essi proposte, ha dichiarato la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto del contratto relativo al conto n. 124247.50, intrattenuto con
[...]
Contr (nel prosieguo , e ne ha rideterminato il saldo, che, al Controparte_1
31 dicembre 2010 era pari a euro -9.982,97, ossia a debito della correntista, in euro -9.088,26, sempre a suo debito, alla medesima data, ordinando di effettuare la relativa rettifica. Ha invece rigettato le altre domande di accertamento di usura, di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, dell'antergazione e postergazione dei giorni valuta, della contabilizzazione del conto corrente secondo il metodo cd. “in linea banca”, di illegittimità dello ius variandi, della girocontazione delle competenze maturate su altri rapporti e di risarcimento del danno.
Il Tribunale ha anzitutto rilevato che i rapporti dedotti in giudizio erano quello di corrispondenza con apertura di credito, n. 124247.50 (nel prosieguo anche “conto ordinario”) – il cui contratto era stato stipulato l'8 aprile 2003 – avente saldo, al 31 dicembre 2016 di euro -26.188,14, ossia a debito della correntista, conto sul quale sono state periodicamente addebitate le competenze pag. 9/36 di quello collegato per anticipi fatture, n. 20103803.68 (nel prosieguo anche
“conto anticipi”), rapporti garantiti dal on fideiussione. Pt_2
Ha poi considerato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da Contr
in quanto tardiva.
Ha inoltre respinto la richiesta di emanazione dell'ordine di esibizione degli estratti conto formati successivamente al 31 dicembre 2010, avanzata dagli attori, considerando che gli stessi avevano instaurato il processo prima che fossero trascorsi i 90 giorni previsti dall'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1996 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), ai sensi del quale avevano richiesto stragiudizialmente la consegna di copia della documentazione medesima, avendo notificato l'atto di citazione in data 20 marzo 2017, mentre la predetta richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. era «pervenuta alla Banca il 21.2.2018» (rectius 2017), ossia appena un mese prima.
Ha respinto la domanda di accertamento della nullità dei contratti relativi a entrambi i rapporti dedotti in giudizio per essere stati sottoscritti solo dalla cliente, considerando che ciò non fosse causa di invalidità.
Con riferimento al conto ordinario ha respinto tutte le doglianze attoree a eccezione di quella di nullità della c.m.s., considerando quanto segue:
a) gli addebiti per interessi ultralegali erano previsti nel contratto del conto ordinario del 22 maggio 2003 con la dicitura: «Tasso a credito con capitalizzazione trimestrale tan 0,050%, tae 0,050%; - Tasso a debito con capitalizzazione trimestrale tan 13,250%, tae 13,923% su sconfinamenti, se autorizzati;
- Tan 8.925%, tae 9,228% su sconfinamenti Sbf»;
b) la doglianza relativa all'esercizio dello ius variandi in peius risultava generica, non avendo gli attori indicato «né i periodi in cui la CP_1 avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi né le condizioni contrattuali peggiorative effettivamente applicate», anche a fronte degli
«ulteriori contratti, con i quali le parti hanno aggiornato e modificato le condizioni», ossia uno del 2006, uno del 2011 e nove lettere-contratto di pag. 10/36 credito tra il 2006 e il 2015;
c) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risultava specificamente pattuita per iscritto, nel rispetto della delibera C.i.c.r. del
9 febbraio 2000;
d) la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (c.m.s.), era indeterminata, al contrario di quella per commissione sull'accordato, risultando pattuita per iscritto nella misura dello 0,5 nelle lettere- contratto di credito del 20 ottobre 2009 e del 27 dicembre 2010;
e) gli ulteriori oneri, spese e antergazione e postergazione dei giorni-valuta erano pattuiti;
f) non poteva essere applicata «la c.d. metodologia “in linea capitale”, cioè la differenza algebrica tra versamenti e prelevamenti, al netto di commissioni, interessi e spese», quale sistema di contabilizzazione, non essendo stato convenuto;
g) il meccanismo di addebito sul conto ordinario di competenze provenienti da altri conti era stato pattuito;
h) la doglianza di accertamento della violazione da parte della CP_1 convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede era generica;
Con riferimento a entrambi i rapporti il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse usura, in quanto «non risultano trimestri nei quali è stata superata la soglia dell'usura».
Di conseguenza ha considerato che dovessero essere riaccreditati sul saldo del conto ordinario soltanto euro 894,71, relativi agli addebiti per c.m.s., e ha quindi rideterminato la misura del saldo, che al 31 dicembre 2010 era pari a euro -9.982,97, ossia a debito della correntista, in euro -9.088,26, sempre a suo debito, alla medesima data.
Stante la misura negativa del saldo, ha respinto sia la domanda, sempre della correntista, di condanna al pagamento delle somme illegittimamente addebitate, sia quella di risarcimento del danno, evidenziando, quanto a quest'ultima, l'insussistenza del danno patrimoniale – non avendo la società
pag. 11/36 provato alcun pregiudizio per non aver potuto godere della relativa liquidità – così come del danno non patrimoniale, dovendosi escludere che si sia verificato
«un danno morale per lo stress derivante dal protrarsi di una situazione di apparente sofferenza, non corrispondente alla realtà».
Ha infine rigettato la domanda di accertamento della nullità della fideiussione «in quanto assolutamente generica e priva di qualsiasi allegazione in ordine alle cause di tale nullità» e comunque inammissibile perché tardiva, avendo evocato la violazione della normativa antitrust solo nella memoria conclusionale che tuttavia non può contenere domande nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, anche qualora si tratti di «questioni […] rilevabili anche d'ufficio, come la nullità, laddove […] non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo».
Parimenti, ha rigettato la domanda di rettifica «delle segnalazioni operate alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia», non risultandone la prova.
Le spese di lite sono state compensate per 4/5 e poste per il restante 1/5 a Contr carico di
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si contesta il rigetto delle domande attoree per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, per difetto di prova;
2. con il secondo si contesta la mancata emanazione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
3. con il terzo si contesta il rigetto della richiesta di supplemento di c.t.u. per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 e l'omessa pronuncia in merito alle ulteriori richieste d'integrazione di consulenza tecnica;
4. con il quarto si assume l'erroneità della decisione per aver considerato legittime le condizioni economiche e l'esercizio della ius variandi in peius, relativamente al conto n. 124247.50, e avere in conseguenza rigettato le pag. 12/36 domande attoree;
5. con il quinto si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
6. con il sesto si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittimi gli addebiti «a titolo di cd. nuove cc.mm.ss. applicate a far data dal 2009»;
7. con il settimo lamenta che il Tribunale abbia considerato legittimi gli addebiti per spese trimestrali, spese varie e oneri addebitati in assenza di pattuizione;
8. con l'ottavo ci si duole dell'omessa pronuncia «in merito alla illegittimità delle condizioni economiche applicate al conto anticipi fatture n.
20103803.68»;
9. con il nono si lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione. Contr Si è costituita protestando l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 14 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Occorre prendere le mosse dalla trattazione del quarto motivo d'appello – stante la sua pregiudizialità logica – con il quale gli appellanti assumono che il
Tribunale, abbia erroneamente considerato legittime le condizioni economiche e l'esercizio della ius variandi in peius, relativamente al conto n. 124247.50, così rigettando le domande attoree. Sostengono che il contratto relativo al conto ordinario del 22 maggio 2003, prodotto dalla banca, sarebbe invalido, in quanto sottoscritto solo dal correntista, e disciplinerebbe «esclusivamente il contratto di conto corrente di corrispondenza […] e non già l'apertura […] del credito», non essendo a questo estensibile. Sostengono inoltre che, in base alle disposizioni pag. 13/36 della Banca d'Italia, la forma scritta possa essere omessa per i contratti relativi a operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, attenuando così il requisito della forma scritta, soltanto qualora vi sia «indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato». Lamentano poi che l'ulteriore documentazione contrattuale prodotta dalla banca sarebbe inidonea a regolare validamente il rapporto essendo anch'essa priva della sottoscrizione della banca e prevedendo la c.m.s. in modo indeterminato. Inoltre, il «tasso annuo nominale pari al 13,043%», pattuito nella lettera-contratto del 20 ottobre 2009, di apertura di linea di credito, «risulta superiore alla soglia usura». Affermano poi che il conto sarebbe affidato. In conseguenza, domandano sia dichiarata «la nullità dei contratti di apertura di credito […] e/o ritenersi comunque la mancata pattuizione delle relative condizioni economiche, dichiarandosi la illegittimità […] dei relativi addebiti per interessi ultralegali, interessi anatocistici, nuove c.m.s., spese trimestrali e varie», con conseguente ricalcolo del conto dall' 8 aprile 2003 al 31 dicembre 2016. Contestano altresì le modifiche unilaterali poste in essere dalla banca in violazione dell'art. 118 t.u.b., per difetto di pattuizione della clausola a ciò abilitante, per mancato rispetto delle forme di comunicazione previste dal predetto articolo e per carenza di giustificato motivo delle modifiche.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Anzitutto, risulta usurario il tasso annuo effettivo (t.a.e.) del 13,043% Contr previsto nella lettera-contratto del 20 ottobre 2009 (doc. 17 fasc. di primo grado) – con il quale le parti hanno pattuito la linea di credito mediante scoperto di conto corrente per lo sconfinamento di euro 10.000,00 – in quanto superiore al tasso-soglia del 12,765%, limite pari al t.e.g.m. contenuto nel decreto del ministero dell'economia per il 4° trimestre 2009 per le “aperture di credito in conto corrente” oltre euro 5.000,00 – ossia 8,51% – incremento della metà, come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, cioè del 4,255%.
Va a tal proposito ricordato che «[i]n tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi pag. 14/36 passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso» (Cass. n. 33964 del 2022, in massima).
Trattandosi di nuova pattuizione, l'usura non è sopravvenuta ma originaria e, di conseguenza, vanno azzerati gli addebiti effettuati fino alla successiva pattuizione rispettosa del tassi-soglia, avvenuta con la lettera contratto del 27 Contr dicembre 2010 (doc. 18 fasc. di primo grado), che prevede il medesimo t.a.e. del 13,043%, tuttavia in un momento nel quale il relativo tasso-soglia è pari al 14,265, pari al t.e.g.m. contenuto nel decreto relativo al 4° trimestre 2010
– del 9,15% – incrementato sempre della metà, ossia del 4,755%.
Vanno quindi azzerati gli addebiti feneratizi tra il 4° trimestre 2009 e il 3° del 2010 compresi.
1.2. Quanto alle doglianze relative alle nullità contrattuali del conto ordinario, va anzitutto precisato che il presente motivo va trattato limitatamente alle dedotte illegittimità delle clausole attinenti agli interessi ultralegali passivi e attivi e all'esercizio dello ius variandi, in quanto le altre voci di costo – ossia gli interessi anatocistici, le commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e le spese – sono oggetto, rispettivamente del quinto, sesto e settimo motivo d'appello.
Va poi rilevato che il conto è pacificamente affidato, in quanto l'esistenza del fido – specificamente dedotta dagli appellanti sin da pag. 1 della citazione in primo grado – non è mai stata contestata dalla banca, che ha anzi depositato, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tra gli altri, i documenti contrattuali attestanti la pattuizione di linee di credito per “scoperto di conto corrente”, del Contr 16 novembre 2006 (doc. 12 fascicolo di primo grado , per apertura di credito regolata nel c/c dedotto in giudizio, del 11 ottobre 2007 (doc. 13, ibidem),
e per anticipo su fatture commerciali, della stessa data (doc. 14, ibidem).
pag. 15/36 Tanto premesso, con riferimento al conto ordinario n. 124247.50, va accolta unicamente la doglianza di illegittimità della misura degli accrediti per interessi attivi e soltanto per quelli effettuati tra l'8 aprile 2003 – data della prima annotazione, quale saldo iniziale a zero, nel primo estratto conto (pag. 1 dell'allegato n. 9 alla c.t.p. attorea: doc. 3 fasc. MD e NZ di primo grado) – e il 21 maggio 2003, giorno precedente a quello della stipula del contratto attinente al medesimo conto, come si evince dalla data – 22 maggio 2003 – apposta sul documento negoziale del “contratto di adesione conto impres@più Contr small” (doc. 9 fasc. di primo grado).
In relazione a tale frazione temporale, infatti, è desumibile dal complessivo Contr tenore degli atti delle parti – e segnatamente dalla mancata contestazione di sul punto – che il rapporto è stato intrattenuto senza che fossero state pattuite per iscritto le condizioni economiche. Vanno quindi ricalcolati gli interessi attivi
(applicati di fatto in misura inferiore) al tasso previsto dall'art. 117, comma 7,
t.u.b., essendo stato il conto sempre in positivo in quel periodo, come emerge dal citato estratto che di seguito si riproduce:
Va invece respinta la doglianza di illegittimità degli addebiti e accrediti per interessi in misura diversa da quella legale per tutta la restante durata di svolgimento del rapporto.
Quanto al periodo immediatamente successivo, dal 22 maggio 2003, le condizioni economiche relative al contratto di apertura del conto risultano disciplinate direttamente nel documento negoziale di stipula del rapporto principale, a pag. 1 (doc. 9 fasc. MPS di primo grado), nella parte che di seguito si riproduce:
pag. 16/36 L'indicazione del tasso a debito del 13,25% (pari 13,93% considerando gli effetti dell'anatocismo) essendo riferito agli «sconfinamenti se autorizzati» rappresenta infatti la pattuizione del costo del futuro fido, consistendo in un finanziamento tramite prelievo di importi superiori a quelli versati, non avendo, altrimenti, tale clausola, alcuno scopo concreto.
Va a tal proposito rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittima, «[i]n generale, è scontato che l'apertura di credito richieda la forma scritta ai sensi dell'articolo 117 del testo unico bancario. Tuttavia la norma stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 27 marzo 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel
“contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il
“contratto figlio” (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)» (Cass. n. 926 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, successivamente, Cass. n. 12090 del 2023 e
Cass. n. 13063 del 2023; Corte d'appello di Firenze n. 1274 del 2023 e n. 1352 del 2023).
pag. 17/36 Inoltre, sempre la Corte di cassazione ha affermato che «[i]l contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale» (Cass. n. 29794 del 2024, in massima;
nello stesso senso Cass. n. 27201 del 2019).
Pertanto, quanto al rapporto di apertura di credito, il tasso di interesse passivo ultralegale è stato pattuito nel contratto relativo al conto ordinario – a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti – risultando tale voce di costo legittimamente applicata al rapporto dedotto in giudizio.
Quanto al periodo ancora successivo, dal 16 novembre 2006, le parti sono addivenute ad una nuova pattuizione, come emerge dal relativo contratto (doc. Contr 12 fasc. di primo grado), nel quale è indicato che è pattuita «sino a revoca» la linea di credito «sotto forma di scoperto di conto corrente al tasso nominale annuo del 8,5% (tasso annuo effettivo – capitalizzazione trimestrale del 8,775 %)
+ CMS del 0,75%» nel limite di euro 2.000,00 e «al tasso nominale annuo del
13,65% (tasso annuo effettivo – capitalizzazione trimestrale del 14,365%) + CMS del 1,25% per eventuali sconfinamenti».
Tale pattuizione è stata confermata l'11 ottobre 2007, come emerge dalla
“lettera-contratto” contenente le medesime condizioni, alla quale è stata aggiunta la pattuizione, in pari data, dell'ulteriore linea di credito per “anticipo su fatture”, nel limite di euro 30.000,00.
Successivamente le parti hanno stipulato ulteriori modifiche a tale rapporto: a) in data 7 agosto 2008, prevedendo il t.a.n. dell'8,53%
(corrispondente al t.a.e. di 8,87%) e c.m.s. dello 0,75%, elevando il limite a euro
10.000,00 e prevedendo oltre tale importo un t.a.n. di 13,65% (t.a.e. 14,366) e Contr c.m.s. del 1,25% (doc. 15 fasc. di primo grado); b) in data 21 ottobre dello stesso anno, elevando il t.a.n. al 8,67% (doc. 16 ibidem); c) il 20 ottobre 2009,
pag. 18/36 prevedendo il «tasso variabile in funzione del parametro EURB 1M/365 MEDIA
M.CORSO maggiorato di uno spread del 5,125%» e, in caso di sconfinamento, con t.a.n. del 12,450 % e t.a.e. del 13,43% (doc. 17 ibidem); d) il 27 dicembre
2010, elevando il predetto “spread” al 6,663% (doc. 18 ibidem); e) il 16 novembre
2011 elevandolo nuovamente al 7,4625% (doc. 19 ibidem); f) il 22 maggio 2015, prevedendo il t.a.n. del 12,45% e il t.a.e. del 13,043%, fino a euro 32.000,00 e, rispettivamente, 14,35% e 15,141% per l'eccedenza oltre tale limite g) il 22 maggio 2016, prevedendo un t.a.n. del 12,45% per gli addebiti entro lo stesso limite e uno del 14,35% per quelli eccedenti tale limite.
Per completezza va considerato che gli appellanti non hanno affermato che la banca abbia erroneamente calcolato gli addebiti, facendo riferimento a parametri diversi da quelli contenuti in tale documentazione negoziale, con la quale omettono invece qualunque confronto, limitandosi genericamente ad asserire – a pag. 28 della propria citazione in appello – che essa sarebbe
«inidonea a costituire valida regolamentazione del rapporto», in quanto «non sottoscritt[a] per accettazione dalla banca e in ogni caso non contempla […] validamente tutte le condizioni economiche».
Quanto alla prima contestazione essa contrasta con la giurisprudenza di legittimità, che è invece pacifica nel ritenere che, «pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite [con la sentenza n. 898 del 2018], allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa”. Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi pag. 19/36 comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto;
in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto» (Cass. n. 16070 del 2018, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 28500 del 2023; ex aliis Corte d'appello di Firenze n. 17 del 2025).
Quanto all'assunto che i contratti «non contemplano validamente tutte le condizioni economiche», si tratta di affermazione assolutamente generica e comunque da disattendere, non essendovi ragioni – né gli appellanti le indicano
– per cui travolgere le condizioni legittimamente concordate.
1.3. Va altresì respinta la doglianza relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi.
A tal proposito deve in primo luogo considerarsi che gli appellanti con colgono la ratio decidendi del Tribunale, il quale ha considerato, a pag. 21 della sentenza, che «la doglianza attorea è assolutamente generica, in quanto non risultano indicati né i periodi in cui la avrebbe illegittimamente esercitato CP_1 lo ius variandi né le condizioni contrattuali peggiorative effettivamente applicate».
E ciò a fronte – spiega sempre il Tribunale – della produzione dei contratti con i quali le parti hanno «aggiornato e modificato le condizioni economiche», dianzi richiamati.
Tanto basterebbe a respingere la censura, non avendo gli appellanti contrastato le argomentazioni che supportano la sentenza gravata.
A ogni buon conto, la conclusione del giudice di primo grado è comunque corretta e va condivisa.
In primo luogo, la doglianza degli appellanti è stata espressa, sia nel processo di primo grado che in quello d'appello, in modo assolutamente generico, avendo essi omesso anche solo di indicare quando le asserite modifiche contrattuali sarebbero intervenute con il meccanismo di tacito consenso previsto dall'art. 118 t.u.b., quale voce di costo avrebbero riguardato e in cosa detta pag. 20/36 violazione sarebbe consistita, limitandosi ad affermare che tale articolo «impone determinate forme di comunicazione disattese nel caso che ci occupa». Pertanto, la doglianza, prima ancora che indimostrata, è priva della necessaria specificità per essere delibata.
Inoltre, anche a ipotizzarne l'ammissibilità, essa è documentalmente smentita dalla banca, la quale, invece, ha puntualmente dimostrato che periodiche modifiche alle condizioni del rapporto sono state stipulate con nuove convenzioni in forma scritta, secondo l'ordinaria modalità di reciproca manifestazione del consenso.
Contr Per completezza va respinta anche la tesi secondo cui non avrebbe provato la sottoscrizione della clausola contrattuale che le avrebbe consentito le asserite modifiche unilaterali.
MD e avrebbero dovuto produrre in giudizio l'allegato al contratto Pt_2 contenente le condizioni generali del rapporto che asseriscono siano prive della clausola abilitante allo ius variandi, produzione cui erano tenuti e non sopperibile con l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., implicitamente rigettata in primo grado e non riproposta in appello.
La censura va quindi accolta limitatamente all'usurarietà degli addebiti.
2. Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonostante dalla documentazione in atti non si evinca la pattuizione con pari periodicità degli interessi attivi e passivi. Sostengono infatti che dal documento contrattuale del 22 maggio 2003 sarebbe possibile desumere la pattuizione dell'anatocismo, essendo richiamato l'art. 9 delle “Norme sui
Servizi”, ma non la pari periodicità, stante la mancata produzione in giudizio delle “Norme” medesime. Inoltre, detto contratto «disciplina il solo conto corrente di corrispondenza e non già l'apertura di credito». Sostengono infine che l'applicazione di tale voce di costo sarebbe in ogni caso illegittima per il periodo successivo al 1° gennaio 2014.
pag. 21/36 Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al periodo precedente al 1° gennaio 2014 la doglianza va respinta, non avendo gli appellanti dimostrato l'illegittimità dell'applicazione del meccanismo anatocistico.
Va in primo luogo rilevata la contraddittorietà delle asserzioni dei correntisti che in primo grado (nella citazione in giudizio e nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.) hanno lamentato la mancata pattuizione in forma scritta di tale voce di costo, mentre in appello hanno al contrario affermato che detta clausola sarebbe stata stipulata per iscritto, ma non prevederebbe la pari periodicità della capitalizzazione.
La doglianza è comunque rimasta indimostrata e va quindi respinta.
Occorre in primo luogo considerare che il contratto, essendo stato stipulato nel 2003, è regolato dalle disposizioni della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120, comma 2, t.u.b. allora vigente – delibera che prevede, all'art. 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che «[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attore che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto – ancorché si tratti di prova di un fatto negativo – e che, pur non essendo, l'attore, ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto,
pag. 22/36 l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto (Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione).
Pertanto, gli appellanti erano tenuti a produrre il citato documento negoziale contenente le “Norme sui Servizi”, con la conseguenza che, in mancanza, l'evocata pattuizione di differente periodicità della capitalizzazione è rimasta indimostrata, e va respinta.
La censura è invece fondata con riferimento all'anatocismo per il periodo successivo al 1° gennaio 2014.
A tal proposito la Corte regolatrice ha chiarito che, «[i]n tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 62[9], della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° [gennaio] 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. n. 21344 del 2024, in massima).
Stante tale divieto l'applicazione dell'anatocismo è avvenuta illegittimamente tra il 1° gennaio 2014 e il 14 aprile 2016, data, quest'ultima di abrogazione del divieto contenuto nell'art. 120 t.u.b. con il decreto-legge n. 18 del 2016.
La censura, in tali limiti, è fondata.
3. Con il sesto motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittimi gli addebiti «a titolo di cd. nuove cc.mm.ss. applicate a far data dal 2009». Assumono che esse non sarebbero state pattuite in forma scritta e che non avrebbero potuto essere introdotte attraverso il meccanismo di modifica delle condizioni contrattuali previsto dall'art. 118 t.u.b., non operante, trattandosi di «clausole nuove». Inoltre, anche a volerlo pag. 23/36 considerare applicabile, la modifica sarebbe comunque illegittima, non essendo mai stata pattuita una clausola che a ciò abilitasse la banca, la quale non avrebbe nemmeno «dato prova dell'invio e della ricezione […] delle comunicazioni di variazione delle condizioni». Le nuove commissioni sarebbero inoltre prive di causa – in quanto onere aggiuntivo agli interessi passivi che la già CP_1 percepisce su quella somma per effetto dell'utilizzo da parte del cliente – e indeterminate – difettando delle indicazioni della base di calcolo e dei relativi criteri di determinazione – in violazione dell'art. 2-bis della legge n. 2 del 2009 e dell'art 6-bis della legge n. 214 del 2011.
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo rilevato che le “nuove cc.mm.ss.” cui fanno riferimento gli appellanti consistono nel “corrispettivo sull'accordato”, emergendo dagli estratti Contr conto che, dal 3° trimestre 2009, ha sostituito la c.m.s., applicata fino a quel momento, come rilevato anche dal c.t.u., a pag. 6 della relazione.
La doglianza degli appellanti, secondo cui la banca avrebbe unilateralmente introdotto nel rapporto la commissione sull'accordato, è smentita dalla lettera- Contr contratto del 20 ottobre 2009 (doc. 17 fasc. di primo grado), con la quale è stata pattuita – con sottoscrizione di entrambe le parti – la modifica delle condizioni dell'apertura di credito già esistente prevedendo l'introduzione di «un corrispettivo sull'accordato del 0,500% per trimestre» e che esso,
«onnicomprensivo, è da computarsi in base all'importo e all'effettiva durata dell'affidamento stesso».
Emerge quindi la determinatezza dell'oggetto della pattuizione, prevedendo, essa, oltre alla percentuale, anche il periodo di riferimento per la sua applicazione – trimestrale – e la base di calcolo, ossia il limite dell'affidamento. Il fatto, infine, che tale voce di costo sia dovuta per la messa a disposizione della provvista cui il correntista possa attingere, e non per il suo utilizzo, esclude che sia una mera duplicazione degli interessi e che però difetti di causa.
4. Con il settimo motivo di gravame gli appellanti contestano che il pag. 24/36 Tribunale abbia considerato legittimi gli addebiti per spese trimestrali, spese varie e oneri, addebitati in assenza di pattuizione, omettendo di esaminare la censura avanzata nei confronti di tali voci di costo. Sostengono inoltre che il c.t.u. avrebbe accertato il loro illegittimo addebito sino al 31 dicembre 2010 per euro 1.074,04.
Il motivo è fondato.
Nonostante fosse onere degli appellanti produrre il documento contrattuale contenente le condizioni economiche, il suo deposito da parte della banca (doc. 9 Contr fasc. di primo grado) consente comunque di valutarlo ai fini del decidere, in quanto «[l]e regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria – secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie» (Cass. n. 9863 del 2023, in massima).
Dette voci di costo non risultano pattuite in nessuno dei contratti disponibili in atti e – segnatamente – non in quello di accensione del conto, del Contr quale sono state prodotte le condizioni economiche (doc. 9 fasc. di primo grado).
La conclusione è confortata dal fatto che tali spese non sono previste nemmeno nel documento di sintesi delle principali condizioni economiche inviate alla correntista il 31 dicembre 2008 (pag. 275 e seguenti del file telematico indicato come doc. 2, lettera a, del fasc. di appello MD e NZ).
Parte_ Emerge dagli estratti conto prodotti da – i cui dati sono compendiati Contr nel prospetto allegato n. 5 alla c.t.u – che ha effettuato addebiti variamente denominati come “spese amministrazione conto” e “spese di liquidazione ed amministrazione conto”, per i seguenti importi e cadenze (escludendo quelli già riaccreditati perché ritenuti usurari nella trattazione del quarto motivo di gravame):
pag. 25/36 Trimestre di riferimento Importo in euro
01/01/2004 31/03/2004 27,50 01/04/2004 30/06/2004 27,50 01/07/2004 30/09/2004 27,50 01/10/2004 31/12/2004 27,50 01/01/2005 31/03/2005 27,50 01/04/2005 30/06/2005 27,50 01/07/2005 30/09/2005 27,50 01/10/2005 31/12/2005 27,50 01/01/2006 31/03/2006 55,00 01/04/2006 30/06/2006 55,00 01/07/2006 30/09/2006 27,50 01/10/2006 31/12/2006 27,50 01/01/2007 31/03/2007 35,00 01/04/2007 30/06/2007 7,50 01/07/2007 30/09/2007 35,00 01/10/2007 31/12/2007 60,00 01/01/2008 31/03/2008 62,88 01/04/2008 30/06/2008 35,18 01/07/2008 30/09/2008 82,68 01/10/2008 31/12/2008 102,68 01/01/2009 31/03/2009 102,89 01/04/2009 30/06/2009 102,89 01/07/2009 30/09/2009 7,89 01/10/2010 31/12/2010 7,89 Totale 1027,48
La censura è quindi fondata, dovendosi conseguentemente riaccreditare euro 1.027,48
5. Trattate le censure attinenti al conto principale, occorre esaminare l'ottavo motivo di gravame, con il quale gli appellanti contestano l'omessa pronuncia «in merito alla illegittimità delle condizioni economiche applicate al conto anticipi fatture n. 20103803.68», avendo il Tribunale aderito alle risultanze della c.t.u. contabile che sarebbe stata erroneamente svolta escludendo detto conto. Sostengono a tal proposito che lo stesso consulente pag. 26/36 avrebbe interpretato troppo restrittivamente il quesito postogli, così svolgendo le sue verifiche solo relativamente al rapporto di apercredito n. 124247.50.
Assumono inoltre che il medesimo c.t.u. avrebbe comunque rideterminato il saldo di tale conto al 31 dicembre 2010 in euro 6.030,12 a debito della correntista, rispetto alla cifra di euro 9.982,97, sempre a suo debito, che emerge dagli estratti conto. La somma da riaccreditare sarebbe quindi pari a euro
3.952,85 e non euro 894,71 come ritenuto dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che effettivamente il giudice di primo grado ha omesso la trattazione della domanda di accertamento degli addebiti illegittimi sul conto anticipi n. 20103803.68; tuttavia essa è infondata e va respinta.
Come già evidenziato in precedenza, secondo la giurisprudenza di legittimità
l'attore che agisca per la rideterminazione del saldo del conto corrente deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo e, pur non essendo egli ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto, l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto (Cass.
n. 9295 del 2023, cit., in motivazione).
Alla stregua di tali criteri MD e avrebbero dovuto produrre il Pt_2 contratto a dimostrazione delle asserite illegittimità che, in mancanza, non risultano provate.
A tal proposito va infatti rilevato che gli stessi MD e NZ non hanno chiaramente asserito il difetto di forma scritta del contratto. Essi, al punto 1 delle conclusioni della citazione, hanno domandato di accertare, rispetto al rapporto n. 20103803.68 «la mancata pattuizione tra le parti degli interessi debitori nella misura ultralegale e/o la nullità, per i motivi esposti in parte pag. 27/36 narrativa, ed ove esistenti i relativi contratti di conto corrente e di apertura di credito, della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali». Nella stessa citazione hanno anzi prospettato, a pag. 2, che essi avrebbero dimostrato
«illegittimità della condotta», posta in essere dalla banca «alla luce delle eccezioni, argomentazioni e risultanze, tutte supportate documentalmente», asserzione che non può che essere intesa nel senso della disponibilità del relativo documento contrattuale.
Parimenti non risulta chiaramente allegata l'inesistenza del medesimo documento nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., avendo, sempre MD e
NZ, contraddittoriamente asserito, da un lato, a pag. 4, «di non avere sottoscritto mai documentazione contrattuale», e dall'altro, a pag. 6, di aver Contr richiesto a «la consegna dei documenti ivi meglio indicati, tra i quali gli eventuali contratti di conto corrente e di apertura di credito e conti anticipi, relativi ai rapporti oggetto di causa, ove esistenti».
Contr ha invece specificamente contestato il difetto di forma scritta (pag. 8 Contr comparsa di costituzione di in primo grado), con la conseguenza che tale mancanza non può essere considerata pacifica tra le parti.
Parte_ Va poi considerato che sempre e hanno domandato in primo Pt_2 grado l'emissione di un ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto in esame – dopo aver avanzato richiesta stragiudiziale di consegna di copia ai sensi dell'art. 119 t.u.b., con missiva del 17 febbraio 2017 (doc. 5 fasc. Parte_ di primo grado e – tuttavia non riproponendo detta istanza ex art. Pt_2
210 c.p.c. in sede di appello, salvo che con riferimento agli estratti conto, risultando quindi rinunciata relativamente al contratto in esame.
Parte_ La mancata produzione in giudizio di quest'ultimo da parte di e Pt_2 rende indimostrata l'asserita illegittimità degli addebiti contestati, dovendosi respingere la relativa doglianza.
Quanto al ricalcolo del saldo effettuato dal c.t.u., esso non può essere tenuto in considerazione in quanto sviluppato ipotizzando anche l'illegittimità
pag. 28/36 degli interessi passivi ultralegali e il corrispettivo su accordato – voci di costo correttamente pattuite – oltre alle c.m.s., eliminate già dal Tribunale, e agli addebiti per usura e spese, eliminati all'esito dell'appello.
6. In conseguenza dell'accoglimento del quinto e settimo motivo di appello, nei termini illustrati, potendosi prefigurare ulteriori potenziali addebiti illegittimi nel periodo rispetto al quale gli appellanti hanno richiesto l'emissione dell'ordine di esibizione degli estratti conto, occorre scrutinare il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame, da trattare congiuntamente, stante la loro intima connessione.
Con il primo gli appellanti contestano il rigetto delle domande attoree per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 per mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo prodotto i relativi estratti conto.
Sostengono che, a differenza di quanto considerato dal Tribunale, sarebbe Parte_ irrilevante che abbia inviato la richiesta ex art. 119 t.u.b. solo un mese prima dell'istaurazione del giudizio, con missiva del 17 febbraio 2017. Ciò in quanto, ove la banca avesse ottemperato nei 90 giorni a disposizione, avrebbero potuto produrre la documentazione nei termini previsti per la prima udienza di merito. Assumono poi che «il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente può essere esercitato anche in corso di causa e con qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo». Inoltre, si tratterebbe di documenti formati entro il decennio precedente alla predetta richiesta ex art. 119 t.u.b. Pertanto, il diritto di consegna di tali copie «può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c.». Negano quindi che ricorra abuso del diritto di consegna copia, come ritenuto dal Tribunale, e ripropongono la richiesta di emanazione di detto ordine. Sostengono inoltre che, sempre per il periodo tra il 1° gennaio 2011
e il 31 dicembre 2016, risultavano comunque prodotti in giudizio i mastrini contabili della società attrice «la cui corrispondenza rispetto alla contabilità della
Banca non è stata […] contestata». Lamentano infine la violazione dell'art. 2697
c.c. da parte del Tribunale, per avere considerato che fosse onere degli attori pag. 29/36 provare l'insussistenza del debito contestato, mentre era la banca a doverne dimostrare l'esistenza per le seguenti ragioni: a) per il principio di vicinanza della prova;
b) per il fatto che «è la banca che procede alla contabilizzazione del conto»,
c) per la natura dell'estratto periodico, che non sarebbe un documento, ma una comunicazione, che la banca dovrebbe provare di aver eseguito.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la mancata emanazione dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. con riferimento agli «estratti conto e […] relativi scalari trimestrali del conto n. 124247.50 e del conto anticipi n. 20103803 del 1° trimestre 2005 e del periodo dal 01/01/2011 a tutto il
31.12.2016». Affermano che tutta la documentazione richiesta è stata formata entro il decennio precedente alla richiesta, che «la banca non ha mai allegato di avere distrutto o smarrito i documenti oltre il decennio e quindi di non averne la disponibilità» e che, in ogni caso, agli estratti conto non sarebbe applicabile il limite decennale previsto dall'art. 119 t.u.b., trattandosi di un resoconto sulle movimentazioni e non di «documentazione inerente a singole operazioni».
Pertanto, «il comportamento ostruzionistico della potrebbe essere CP_1 qualificato come contrario alla buona fede». Sostengono poi di aver tentato, infruttuosamente di acquisire stragiudizialmente la medesima documentazione chiedendo altresì al Tribunale di ordinarne l'esibizione alla banca. Assumono inoltre che su questa gravi l'onere di produzione dei medesimi estratti conto, avendo essa effettuato la contabilizzazione delle operazioni e avendo, gli estratti periodici, natura di mera comunicazione al cliente, della cui dimostrazione
«sarebbe assurdo» onerare il destinatario. Insistono pertanto affinché sia ordinata alla banca la produzione di detta documentazione e, in difetto, di «trarre i conseguenti elementi di prova dalla tenuta condotta».
Con il terzo motivo gli appellanti contestano il rigetto della richiesta di supplemento di c.t.u. per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 e l'omessa pronuncia in merito alle ulteriori richieste di integrazione di consulenza tecnica. Assumono che il Tribunale abbia ritenuto superflua detta integrazione in conseguenza dell'erroneo convincimento che gli pag. 30/36 attori non avessero provato gli addebiti per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, come argomentato nei primi due motivi di appello. In ragione del loro accoglimento, pertanto, insistono sulla domanda di integrazione da effettuarsi, in caso di diniego dell'ordine di esibizione degli estratti conto, «sulla base della documentazione prodotta da parte attrice (movimenti contabili) in atti», e con richiesta che il ricalcolo sia «esteso al conto anticipi fatture n.
20103803.68». Sostengono poi che «la verifica debba essere «effettuata sul saldo ricalcolo depurato dalle illegittime competenze bancarie».
I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
Va in primo luogo rilevato che MD ha inviato il 17 febbraio 2017 una Contr richiesta stragiudiziale a di consegna di copia del contratto originario di conto corrente n. 124247.50, di quello anticipi fatture n. 20103803.68, di quello di apertura di credito e dei contratti e convenzioni successive, oltre agli «estratti conto, sia del conto ordinario n. 124247.50 che del conto anticipi n. 20103803 del 1 settembre 2005 e del periodo dal 01/01/2011 a tutto il 31/12/2016», Contr missiva ricevuta da il 21 febbraio 2017, come dimostra l'avviso di ricevimento (doc. 5 fasc. MD e NZ di primo grado, pag. 4 del file telematico).
A tal proposito va considerato che la banca ha parzialmente ottemperato a tale richiesta, producendo in giudizio la documentazione negoziale attinente al conto n. 124247.50, mentre per la restante, a seguito della mancata consegna da parte della banca, gli attori hanno chiesto che il Tribunale ne ordinasse l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., richiesta che, in appello, è stata rinunciata, come detto, quanto alla documentazione contrattuale, e riproposta quanto agli estratti periodici.
Nessun rilievo – a differenza di quanto considerato dal giudice di prime cure
– ha il fatto che la richiesta ai sensi dell'art. 119 t.u.b. sia stata avanzata solo un mese prima dell'instaurazione del processo. La Corte di cassazione ha di recente evidenziato che «il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci pag. 31/36 anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., […], non è […] necessario […] che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 cod. proc civ. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, t.u.b. per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento» (Cass. n. 23861 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso – seppur relativamente al profilo attinente alla possibilità per il correntista di avanzare la richiesta ex art. 119 t.u.b. dopo l'instaurazione del giudizio – Cass. n. 12993 del 2023, in massima).
Gli attori hanno quindi diritto alla consegna degli estratti periodici tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 relativi al conto n. 124247.50 (quanto all'estratto del 1° settembre 2005, esso risale a epoca ante decennio), non avendo invece alcun interesse a ottenere quelli relativi al conto n. 20103803.68, non avendo, rispetto ad esso, dimostrato la mancanza di causa debendi delle annotazioni contestate, secondo quanto considerato nella trattazione dell'ottavo motivo di appello.
La censura, in tali limiti, va accolta.
6. Passando al nono motivo di gravame, il fideiussore lamenta che il Pt_2
Tribunale abbia respinto la domanda di accertamento della nullità della fideiussione. Nega a tal proposito che la domanda fosse «generica e priva di qualsiasi allegazione» come ritenuto dal giudice di prime cure e afferma di avere interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., «alla declaratoria di inesistenza di qualsivoglia residuo debito del debitore principale». Nega altresì che il rapporto dedotto in giudizio sia un contratto autonomo di garanzia, dovendosi qualificare come fideiussione, con la conseguente possibilità per il garante di proporre pag. 32/36 eccezioni. Lamenta poi la violazione del canone di buona fede da parte della banca. Sostiene inoltre la tempestività della domanda di accertamento della nullità della fideiussione, per la violazione della disciplina antitrust, avendola proposta sin dalla citazione nel giudizio di primo grado e nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo invece riservato alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. soltanto le argomentazioni in fatto e in diritto delle ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni. Detta nullità, peraltro, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. Tale circostanza, e il fatto Contr che abbia potuto interloquire successivamente alla predetta terza memoria ex art. 183, c.p.c., escluderebbe la preclusione dalla «possibilità di sollevare la
[…] questione nel corso del giudizio». Nel merito sostiene che «le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI
[…] sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990». Inoltre, «deve escludersi l'applicabilità [di] detta nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame […] ben giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni». In subordine domanda l'accertamento della parziale nullità della garanzia, limitatamente alla nullità delle clausole che riproducono il modello ABI.Il motivo è infondato.
Anzitutto va escluso che gli appellanti abbiano dedotto la nullità della fideiussione con la citazione in primo grado, avendone invece evocato l'invalidità soltanto con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., a pag. 8 – emergendo ciò dalla lettura di tali atti – e quindi tardivamente, come ritenuto dal Tribunale.
Tale nullità, nel caso in esame, non può nemmeno essere accertata d'ufficio, per le seguenti ragioni.
Occorre in primo luogo disattendere la tesi degli appellanti secondo cui la fideiussione sarebbe integralmente nulla. A tal proposito va rammentato che la
Corte di cassazione, con pronuncia a sezioni unite, ha espressamente affermato che la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle opera «limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità
pag. 33/36 risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede
– in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, cit., in motivazione).
Essenzialità nemmeno allegata dalla parte, prima ancora che dimostrata.
Nemmeno può essere dichiarata la nullità parziale della medesima garanzia. limitatamente alle clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI.
A tal proposito va infatti considerato che la Corte regolatrice, con riferimento a un caso analogo a quello in esame, ossia la tardività dell'eccezione relativa alla presunta nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, ha di recente chiarito «che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati […]. In altri termini, gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul
pag. 34/36 contraddittorio e di correttezza processuale (in tal senso sono anche, benché riguardanti fattispecie diverse, la sentenza 5 aprile 2022, n. 10930, e l'ordinanza
19 ottobre 2022, n. 30885)» (Cass. n. 20713 del 2023, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Cass. n. 12489 del 2025, Cass. n. 8659 del 2025 e Corte
d'appello di Firenze n. 637 del 2024, n. 52 del 2024 e n. 2198 del 2023).
Gli elementi di fatto alla base della rilevazione d'ufficio della nullità avrebbero quindi dovuto essere allegati entro la prima memoria ex art. 183
c.p.c., mentre la sostanziale coincidenza tra le clausole della garanzia prestata e quelle contenute nello schema ABI è stata dedotta solo con la terza memoria istruttoria ai sensi del medesimo articolo, quando le preclusioni assertive erano già maturate.
Pertanto, la censura va respinta.
Riassumendo, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo, il quarto motivo di appello – limitatamente all'usurarietà degli addebiti effettuati tra il 4° trimestre
2009 e il 3° del 2010 e all'illegittimità degli accrediti per interessi attivi tra l'8 aprile 2003 e il 21 maggio 2003, da rideterminare ai sensi dell'art. 117, comma
7, t.u.b. – il quinto – limitatamente all'anatocismo effettuato tra il 1° gennaio
2014 e il 14 aprile 2016 – e il settimo motivo. Vanno respinti il sesto, l'ottavo e il nono motivo di gravame.
Contr La causa va rimessa sul ruolo onde ordinare a l'esibizione della documentazione sopracitata, previa formulazione di una proposta conciliativa da parte di questa Corte.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 573 del 2021 del Tribunale di Siena, così provvede:
1. Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto – questi ultimi due parzialmente – e il settimo motivo di appello e, in parziale accoglimento delle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
pag. 35/36 Fe', accerta – con riferimento al conto n. 124247.50 intrattenuto con
–, l'usurarietà degli addebiti Controparte_1 effettuati tra il 4° trimestre 2009 e il 3° del 2010 compresi, l'illegittimità degli accrediti per interessi attivi tra l'8 aprile 2003 e il 21 maggio 2003 compresi, l'illegittimità degli addebiti effettuati per anatocismo tra il 1° gennaio 2014 e il 14 aprile 2016 e di quelli per spese, per tutto il periodo di svolgimento del rapporto;
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
6 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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