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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3060/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contratto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Fava, come da procura in Pt_1 atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Covucci, come da
[...] procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
27/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.05.2017 la
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 534/2017 Pt_1 notificato in data 13.04.2017 dal Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 5.675,44 oltre accessori
[...] per fatture insolute, deducendo a motivi: 1) l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in quanto al punto n 17 del contratto stipulato tra le parti, la clausola “FORO COMPETENTE” prevedeva: “per ogni controversia relativa alla esecuzione, interpretazione del presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Milano”; 3) l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento delle fatture azionate in monitorio, come da bonifici bancari versati in atti, ognuno con l'indicazione della fattura di riferimento. Sul punto precisava che tra le parti erano intercorsi sin dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 2011 accordi commerciali che prevedevano l'applicazione di premi e sconti con una percentuale del 3,50%, per cui alcuni importi erano stati compensati, come da avvisi nn. 32080, 717436, 74402 in cui erano stati riportati degli importi con il segno meno. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, il Parte_2
deduceva che per le domande introdotte con ricorso
[...] monitorio non era prevista la negoziazione assistita e che la clausola contrattuale relativa al Foro competente in via esclusiva non era opponibile al
, in quanto priva di data certa, non sottoscritta specificamente ex CP_1 art. 1341 c.c. e contrastante con la competenza funzionale del Tribunale di
Nocera Inferiore, che con sentenza del 19.02.2014 aveva dichiarato il
, per cui ai Parte_2 sensi dell'art 24 L.F. “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.” Riguardo alla pretesa creditoria, rilevava che l'opponente non aveva contestato le forniture eseguite e di cui alle fatture azionate in monitorio e che la documentazione allegata all'atto di opposizione, relativa ai pagamenti eseguiti, non era opponibile al perché a formazione unilaterale e CP_1 Par priva di data certa. Deduceva di non aver negato che l'opponente avesse effettuato, in costanza di rapporto, dei parziali periodici pagamenti sulla debitoria di volta in volta maturata e che la sommatoria degli importi di cui alle fatture indicate nel monitorio non corrispondesse alla somma di cui era stata chiesta l'ingiunzione, ma in ogni caso i bonifici prodotti dalla opponente non erano ricollegabili al credito vantato dal , non CP_1 essendo possibile evincere a quale fattura emessa dalla società in bonis inerissero i vari singoli bonifici, ai quali risultava apposta sempre la medesima causale riportante genericamente ed esclusivamente la dicitura
”saldo vostre fatture”. Conclusivamente deduceva che l'allegazione da parte della opponente dei c.d. avvisi di pagamento e delle relative certificazioni di avvenuto bonifico, oltre che inopponibili, nulla provavano in merito al presunto pagamento delle fatture oggetto di monitorio, anche perché
l'opponente aveva omesso di precisare quale parte del credito sarebbe stata oggetto di pagamento e quale oggetto di compensazione per sconti e premi e soprattutto in relazione a quali fatture emesse dalla società in bonis. Par Contestava, infine, i documenti emessi dalla pure contenuti nell'allegato n. 5 ed aventi natura “ Varia extra fattura “perché a formazione unilaterale,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 non autenticati, oltre che mai ricevuti né contabilizzati dalla opposta. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettando la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice così motivava: “ ritenuto, quanto alle eccezioni preliminari proposte dall'opponente, che le stesse non risultano fondate;
quanto alla eccezione di incompetenza, infatti, vale osservare che il contratto sottoscritto dalle parti, in disparte goni considerazione in ordine alla opponibilità dello stesso al fallimento, non reca la doppia sottoscrizione della clausola determinativa del foro convenzionale, sicchè trattandosi pacificamente di un contratto concluso tramite moduli o formulari, la clausola de qua deve essere disapplicata;
osservato, poi, quanto al mancato esperimento della negoziazione assistita che tale procedimento non trova applicazione con riferimento alle ingiunzioni di pagamento ed ai giudizi di opposizione avverso le stesse;
ritenuto, quanto alla richiesta di provvisoria esecuzione che non sussistano i presupposti per
l'accoglimento della predetta istanza. Invero l'opponente, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova dei pagamenti effettuati in favore dell'opposta imputandoli alle fatture per cui è causa. La curatela, dal canto suo ha eccepito la riferibilità di tali pagamenti ad altri rapporti pregressi fra le parti senza, tuttavia, fornire una analitica imputazione di pagamento. In proposito va ricordato che laddove il debitore provi l'avvenuto pagamento imputandolo espressamente al rapporto per cui è causa, è onere del creditore dedurre e provare in modo specifico a quale altro rapporto tale pagamento deve essere imputato, in difetto dovendosi ritenere valida l'imputazione effettuata dal primo;
ritenuto, in ragione delle motivazioni che precedono ed in mancanza di una analitica ricostruzioni dei complessivi rapporti fra le parti, che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del presente decreto”; per cui, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va evidenziato che quando si agisce in monitorio non è prevista la negoziazione assistita, per cui non vi è improcedibilità.
Riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, la clausola di deroga al foro competente, che prevede in contratto il foro convenzionale esclusivo di Milano, non risulta approvata con doppia e specifica sottoscrizione, per cui, essendo stata predisposta su un modello formulario
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 della non è efficace nei confronti dell'opposto, giusto il disposto di Parte_1 cui all'art. 1341 c.c.
Nel merito, diversamente da quanto motivato dal precedente giudice assegnatario del procedimento, i bonifici bancari prodotti dall'opponente non hanno un preciso riferimento alle fatture azionate in monitorio, atteso che tutti i bonifici hanno come causale la generica frase “saldo vostre fatture” ed anche per i c.d. avvisi di compensazione non emerge alcun riferimento diretto o indiretto alle fatture azionate.
Di contro l'opposto, già in monitorio, aveva indicato che per le fatture azionate emergeva un saldo residuo che teneva conto anche delle compensazioni, riproducendo la creditoria in modo dettagliato anche con schede contabili.
L'opponente, limitandosi a produrre la documentazione relativa a pagamenti effettuati e non ricostruendo analiticamente il dare/avere tra le parti in ragione della continuità dei rapporti di fornitura merci, non ha provato l'estinzione del credito. Peraltro l'opponente non ha mai contestato né le forniture eseguite dall'opposto, né le fatture emesse, sollevando l'eccezione di pagamento solo in sede di giudizio di opposizione.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3060/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – adempimento contratto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Fava, come da procura in Pt_1 atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Covucci, come da
[...] procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
27/05/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.05.2017 la
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 534/2017 Pt_1 notificato in data 13.04.2017 dal Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 5.675,44 oltre accessori
[...] per fatture insolute, deducendo a motivi: 1) l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, in quanto al punto n 17 del contratto stipulato tra le parti, la clausola “FORO COMPETENTE” prevedeva: “per ogni controversia relativa alla esecuzione, interpretazione del presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Milano”; 3) l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento delle fatture azionate in monitorio, come da bonifici bancari versati in atti, ognuno con l'indicazione della fattura di riferimento. Sul punto precisava che tra le parti erano intercorsi sin dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 2011 accordi commerciali che prevedevano l'applicazione di premi e sconti con una percentuale del 3,50%, per cui alcuni importi erano stati compensati, come da avvisi nn. 32080, 717436, 74402 in cui erano stati riportati degli importi con il segno meno. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, il Parte_2
deduceva che per le domande introdotte con ricorso
[...] monitorio non era prevista la negoziazione assistita e che la clausola contrattuale relativa al Foro competente in via esclusiva non era opponibile al
, in quanto priva di data certa, non sottoscritta specificamente ex CP_1 art. 1341 c.c. e contrastante con la competenza funzionale del Tribunale di
Nocera Inferiore, che con sentenza del 19.02.2014 aveva dichiarato il
, per cui ai Parte_2 sensi dell'art 24 L.F. “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.” Riguardo alla pretesa creditoria, rilevava che l'opponente non aveva contestato le forniture eseguite e di cui alle fatture azionate in monitorio e che la documentazione allegata all'atto di opposizione, relativa ai pagamenti eseguiti, non era opponibile al perché a formazione unilaterale e CP_1 Par priva di data certa. Deduceva di non aver negato che l'opponente avesse effettuato, in costanza di rapporto, dei parziali periodici pagamenti sulla debitoria di volta in volta maturata e che la sommatoria degli importi di cui alle fatture indicate nel monitorio non corrispondesse alla somma di cui era stata chiesta l'ingiunzione, ma in ogni caso i bonifici prodotti dalla opponente non erano ricollegabili al credito vantato dal , non CP_1 essendo possibile evincere a quale fattura emessa dalla società in bonis inerissero i vari singoli bonifici, ai quali risultava apposta sempre la medesima causale riportante genericamente ed esclusivamente la dicitura
”saldo vostre fatture”. Conclusivamente deduceva che l'allegazione da parte della opponente dei c.d. avvisi di pagamento e delle relative certificazioni di avvenuto bonifico, oltre che inopponibili, nulla provavano in merito al presunto pagamento delle fatture oggetto di monitorio, anche perché
l'opponente aveva omesso di precisare quale parte del credito sarebbe stata oggetto di pagamento e quale oggetto di compensazione per sconti e premi e soprattutto in relazione a quali fatture emesse dalla società in bonis. Par Contestava, infine, i documenti emessi dalla pure contenuti nell'allegato n. 5 ed aventi natura “ Varia extra fattura “perché a formazione unilaterale,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 non autenticati, oltre che mai ricevuti né contabilizzati dalla opposta. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettando la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice così motivava: “ ritenuto, quanto alle eccezioni preliminari proposte dall'opponente, che le stesse non risultano fondate;
quanto alla eccezione di incompetenza, infatti, vale osservare che il contratto sottoscritto dalle parti, in disparte goni considerazione in ordine alla opponibilità dello stesso al fallimento, non reca la doppia sottoscrizione della clausola determinativa del foro convenzionale, sicchè trattandosi pacificamente di un contratto concluso tramite moduli o formulari, la clausola de qua deve essere disapplicata;
osservato, poi, quanto al mancato esperimento della negoziazione assistita che tale procedimento non trova applicazione con riferimento alle ingiunzioni di pagamento ed ai giudizi di opposizione avverso le stesse;
ritenuto, quanto alla richiesta di provvisoria esecuzione che non sussistano i presupposti per
l'accoglimento della predetta istanza. Invero l'opponente, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova dei pagamenti effettuati in favore dell'opposta imputandoli alle fatture per cui è causa. La curatela, dal canto suo ha eccepito la riferibilità di tali pagamenti ad altri rapporti pregressi fra le parti senza, tuttavia, fornire una analitica imputazione di pagamento. In proposito va ricordato che laddove il debitore provi l'avvenuto pagamento imputandolo espressamente al rapporto per cui è causa, è onere del creditore dedurre e provare in modo specifico a quale altro rapporto tale pagamento deve essere imputato, in difetto dovendosi ritenere valida l'imputazione effettuata dal primo;
ritenuto, in ragione delle motivazioni che precedono ed in mancanza di una analitica ricostruzioni dei complessivi rapporti fra le parti, che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del presente decreto”; per cui, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva fissata per la discussione e, all'esito dell'udienza, veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va evidenziato che quando si agisce in monitorio non è prevista la negoziazione assistita, per cui non vi è improcedibilità.
Riguardo all'eccezione di incompetenza per territorio, la clausola di deroga al foro competente, che prevede in contratto il foro convenzionale esclusivo di Milano, non risulta approvata con doppia e specifica sottoscrizione, per cui, essendo stata predisposta su un modello formulario
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 della non è efficace nei confronti dell'opposto, giusto il disposto di Parte_1 cui all'art. 1341 c.c.
Nel merito, diversamente da quanto motivato dal precedente giudice assegnatario del procedimento, i bonifici bancari prodotti dall'opponente non hanno un preciso riferimento alle fatture azionate in monitorio, atteso che tutti i bonifici hanno come causale la generica frase “saldo vostre fatture” ed anche per i c.d. avvisi di compensazione non emerge alcun riferimento diretto o indiretto alle fatture azionate.
Di contro l'opposto, già in monitorio, aveva indicato che per le fatture azionate emergeva un saldo residuo che teneva conto anche delle compensazioni, riproducendo la creditoria in modo dettagliato anche con schede contabili.
L'opponente, limitandosi a produrre la documentazione relativa a pagamenti effettuati e non ricostruendo analiticamente il dare/avere tra le parti in ragione della continuità dei rapporti di fornitura merci, non ha provato l'estinzione del credito. Peraltro l'opponente non ha mai contestato né le forniture eseguite dall'opposto, né le fatture emesse, sollevando l'eccezione di pagamento solo in sede di giudizio di opposizione.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4