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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 342/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Francesco Elisa e Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21.5.2025, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 12.00, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro l' proponendo opposizione all'accertamento tecnico preventivo proposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “Accertare e riconoscere in capo al ricorrente lo status sanitario ex
art.1 L. n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
Ha premesso di avere depositato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del possesso delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che
il C.T.U. nominato nel corso della fase dell'A.T.P. aveva erroneamente ritenuto inesistente il requisito sanitario;
che l'elaborato peritale è erroneo e illogico non essendo coerenti le conclusioni con il quadro diagnostico che avrebbe dovuto indurre il consulente a riconoscere, in capo alla ricorrente, le condizioni per il riconoscimento dello status sanitario ex art.1 L. n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa.
pagina 1 di 3 Si è costituito l' che ha chiesto di respingere l'avverso ricorso in quanto le conclusioni raggiunte CP_1
dal C.T.U. sarebbero coerenti con le premesse e i motivi della contestazione sarebbero generici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, con valutazione di natura tecnica coerente con le
premesse, non contestata dal CTP dell' (e dal CTP di parte opponente), e da cui non si ha CP_1
ragione di dissentire, ha concluso affermando “che il ricorrente sia portatore di una condizione di inabilità
con incapacità ad attendere agli atti di vita quotidiana e quindi diritto all'indennità di accompagnamento;
ciò a
partire dalla data della domanda del 17/10/2022”.
Tanto sulla base dell'esame del seguente quadro diagnostico “S.SCHIZOFRENICA, B.P.C.O.
VEROSIMILMENTE TABAGICA, POLIPOSI DEL COLON, PSEUDOTUMOR ORBITARIO
BILATERALE, INIZIALE SPONDILOPATIA DEGENERATIVA CERVICALE E LOMBOSACRALE”.
Nella sua valutazione degli esiti invalidanti derivati da tali patologie il CTU chiarisce che “A carico del
ricorrente, infatti, è presente ormai da molti anni una grave condizione psicopatologica caratterizzata da sicura
progressività nel tempo e ricondotta dai vari specialisti consultati ad una sindrome schizofrenica. Trattasi quindi
di una malattia mentale tra le più gravi ed invalidanti ed in grado di perturbare fortemente l'assetto psichico
degli interessati producendo fenomeni patologici che interessano sia la forma che il contenuto del pensiero…. Nel
nostro caso detti sintomi sono variamente presenti ed in parte descritti anche da alcuni degli specialisti psichiatri
consultati, in particolare instabilità emotiva, impoverimento cognitivo, limitate capacità di adattamento,
atteggiamenti interpretativi, fenomeni allucinatori. Si è quindi in presenza di una malattia in grado di minare
totalmente l'autonomia lavorativa e sociale del ricorrente, rendendolo non solo incapace di affrontare eventi che
richiedono capacità valutativa e decisionale, ma anche di modulare coerentemente il proprio comportamento, il
proprio stato emotivo e le proprie pulsioni nelle normali relazioni ed evenienze di vita quotidiana. In tal senso
quindi e come anche indicato dagli psichiatri consultati il ricorrente viene a configurarsi come soggetto che
necessità di costante supervisione e quindi come soggetto incapace di affrontare le normali incombenze di vita in
assenza di assistenza e supporto da parte di terzi. In ciò comprendendo anche le esigenze di garantire l'aderenza
del soggetto al percorso terapeutico specialistico da anni intrapreso ed utile a contenere una inevitabile più
rapida deriva della malattia”.
La domanda è quindi fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 CP_ Le spese di C.T.U., di entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico dell e sono liquidate
CP_ come da separati decreti. Le spese di lite, di entrambi i gradi, vanno poste a carico dell essendosi rivelata erronea la determinazione di non riconoscere lo status ex art. 1 l. n. 18/80.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da dichiara Parte_1
che la ricorrente è affetto, sin data del 17.10.2022 dalle seguenti patologie “S.SCHIZOFRENICA,
B.P.C.O. VEROSIMILMENTE TABAGICA, POLIPOSI DEL COLON, PSEUDOTUMOR ORBITARIO
BILATERALE, INIZIALE SPONDILOPATIA DEGENERATIVA CERVICALE E LOMBOSACRALE” “e che tale complesso morboso integra i requisiti per il riconoscimento, con la medesima decorrenza,
CP_ dello status ex art. 1 l. n. 18 del 1980; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite per le due fasi, che si liquidano in €1.250,00 per la prima fase e in €2.500,00 per la seconda fase per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%
dei compensi IVA e CpA come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Adorisio Salvatore e
CP_ Francesco Elia, procuratori antistatari. Pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Perugia 21.5.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 342/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv.ti Francesco Elisa e Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21.5.2025, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 12.00, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro l' proponendo opposizione all'accertamento tecnico preventivo proposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande “Accertare e riconoscere in capo al ricorrente lo status sanitario ex
art.1 L. n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
Ha premesso di avere depositato ricorso ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del possesso delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che
il C.T.U. nominato nel corso della fase dell'A.T.P. aveva erroneamente ritenuto inesistente il requisito sanitario;
che l'elaborato peritale è erroneo e illogico non essendo coerenti le conclusioni con il quadro diagnostico che avrebbe dovuto indurre il consulente a riconoscere, in capo alla ricorrente, le condizioni per il riconoscimento dello status sanitario ex art.1 L. n. 18/80 dalla data della domanda amministrativa.
pagina 1 di 3 Si è costituito l' che ha chiesto di respingere l'avverso ricorso in quanto le conclusioni raggiunte CP_1
dal C.T.U. sarebbero coerenti con le premesse e i motivi della contestazione sarebbero generici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Il CTU nominato nella presente fase di opposizione, con valutazione di natura tecnica coerente con le
premesse, non contestata dal CTP dell' (e dal CTP di parte opponente), e da cui non si ha CP_1
ragione di dissentire, ha concluso affermando “che il ricorrente sia portatore di una condizione di inabilità
con incapacità ad attendere agli atti di vita quotidiana e quindi diritto all'indennità di accompagnamento;
ciò a
partire dalla data della domanda del 17/10/2022”.
Tanto sulla base dell'esame del seguente quadro diagnostico “S.SCHIZOFRENICA, B.P.C.O.
VEROSIMILMENTE TABAGICA, POLIPOSI DEL COLON, PSEUDOTUMOR ORBITARIO
BILATERALE, INIZIALE SPONDILOPATIA DEGENERATIVA CERVICALE E LOMBOSACRALE”.
Nella sua valutazione degli esiti invalidanti derivati da tali patologie il CTU chiarisce che “A carico del
ricorrente, infatti, è presente ormai da molti anni una grave condizione psicopatologica caratterizzata da sicura
progressività nel tempo e ricondotta dai vari specialisti consultati ad una sindrome schizofrenica. Trattasi quindi
di una malattia mentale tra le più gravi ed invalidanti ed in grado di perturbare fortemente l'assetto psichico
degli interessati producendo fenomeni patologici che interessano sia la forma che il contenuto del pensiero…. Nel
nostro caso detti sintomi sono variamente presenti ed in parte descritti anche da alcuni degli specialisti psichiatri
consultati, in particolare instabilità emotiva, impoverimento cognitivo, limitate capacità di adattamento,
atteggiamenti interpretativi, fenomeni allucinatori. Si è quindi in presenza di una malattia in grado di minare
totalmente l'autonomia lavorativa e sociale del ricorrente, rendendolo non solo incapace di affrontare eventi che
richiedono capacità valutativa e decisionale, ma anche di modulare coerentemente il proprio comportamento, il
proprio stato emotivo e le proprie pulsioni nelle normali relazioni ed evenienze di vita quotidiana. In tal senso
quindi e come anche indicato dagli psichiatri consultati il ricorrente viene a configurarsi come soggetto che
necessità di costante supervisione e quindi come soggetto incapace di affrontare le normali incombenze di vita in
assenza di assistenza e supporto da parte di terzi. In ciò comprendendo anche le esigenze di garantire l'aderenza
del soggetto al percorso terapeutico specialistico da anni intrapreso ed utile a contenere una inevitabile più
rapida deriva della malattia”.
La domanda è quindi fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 CP_ Le spese di C.T.U., di entrambi i gradi del giudizio, vanno poste a carico dell e sono liquidate
CP_ come da separati decreti. Le spese di lite, di entrambi i gradi, vanno poste a carico dell essendosi rivelata erronea la determinazione di non riconoscere lo status ex art. 1 l. n. 18/80.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da dichiara Parte_1
che la ricorrente è affetto, sin data del 17.10.2022 dalle seguenti patologie “S.SCHIZOFRENICA,
B.P.C.O. VEROSIMILMENTE TABAGICA, POLIPOSI DEL COLON, PSEUDOTUMOR ORBITARIO
BILATERALE, INIZIALE SPONDILOPATIA DEGENERATIVA CERVICALE E LOMBOSACRALE” “e che tale complesso morboso integra i requisiti per il riconoscimento, con la medesima decorrenza,
CP_ dello status ex art. 1 l. n. 18 del 1980; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite per le due fasi, che si liquidano in €1.250,00 per la prima fase e in €2.500,00 per la seconda fase per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%
dei compensi IVA e CpA come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Adorisio Salvatore e
CP_ Francesco Elia, procuratori antistatari. Pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Perugia 21.5.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 3 di 3