TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4475/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a IA Parte_1 C.F._1 (TV), il 4/12/1986
e
(c.f. ), nato/a a NOALE (VE), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. MARIA NOVELLA GALIZIA e l'avv. CHIARA MAZZOCATO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 17/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a IA (TV), il 4/12/1986 Parte_1 e
, nato/a a NOALE (VE), il 30/07/1983, Parte_2 uniti in matrimonio il 6/09/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONZANO VENETO (TV) dell'anno 2014, n. 10, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ERsona_1 ed avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre la eserciteranno congiuntamente per tutto ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione, gli aspetti sanitari e di cura e le questioni più importanti per la crescita del figlio;
a tale proposito si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un suo sviluppo psicofisico equilibrato, con la finalità di condividere ogni relativa decisione;
4. la signora trasferirà la propria abitazione e residenza anche Parte_1 ER anagrafica e quella del figlio presso la nuova abitazione sita in Trevignano
(TV), Via San Pio X, entro il 30.10.2025, portando con sé gli effetti personali;
5.
considerato che:
- risponde all'interesse superiore del minore avere un rapporto equilibrato e stabile con padre e madre, a garanzia del suo diritto alla bigenitorialità;
- il padre lavora con orari fissi, mentre la madre con orario sottoposto a turni stabiliti mese per mese e conoscibili solo alla fine del mese precedente, salvo avere tutti i martedì liberi ed il lunedì orario dalle 8.00 alle 15.00 (turno “TV4”), i ER tempi di permanenza del figlio con i genitori verranno regolati come segue, in modo tendenzialmente paritetico, come pure risultante dallo schema allegato sub doc. 19):
1. Il figlio trascorrerà i fine settimana con la madre e con il padre a settimane alterne, dal venerdì sera fino alla domenica sera.
2. Nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della madre
(SETTIMANA “M”), il figlio trascorrerà 3 notti con il padre e 2 con la madre;
in questa settimana, le notti con la mamma saranno sempre il lunedì sera e un'ulteriore sera che dovrà coincidere con quando la madre non abbia il turno lavorativo “TV3” ed invece lo abbia il giorno dopo, con inizio alle 9.00. Qualora, nella stessa settimana, non ci sia una notte (diversa dal lunedì sera) in cui la madre rientri prima delle 21 e la mattina dopo abbia il turno TV3 (o sia comunque ER a casa), la notte di presso la madre potrà ugualmente tenersi (in un giorno da individuare tra le parti) se la madre potrà avvalersi dell'aiuto di qualcuno (ad esempio baby sitter, familiari o comunque persone di fiducia) o se il padre sarà ER disponibile, la mattina dopo, ad andare a casa della madre a svegliare , preparargli la colazione e portarlo a scuola. Ove ciò non sia possibile, la notte presso la madre sarà recuperata il prima possibile, nelle settimane successive.
3. Nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza del padre
( “P“), il figlio trascorrerà 3 notti con la madre e 2 con il padre;
in ER_2 questa settimana, le notti con la mamma saranno sempre la domenica sera (ed il lunedì mattina, salvo ferie o permessi della mamma, andrà il papa a casa della ER mamma a svegliare , preparargli la colazione e portarlo a scuola) ed il lunedì sera, oltre ad un'ulteriore sera che dovrà coincidere con quando la madre non abbia il turno lavorativo “TV3” ed invece lo abbia il giorno dopo, con inizio alle 9.00. Qualora, nella stessa settimana, non ci sia una notte (diversa dalla domenica sera e dal lunedì sera) in cui la madre rientri prima delle 21 e la mattina ER dopo abbia il turno TV3 (o comunque sia a casa), la notte di presso la madre potrà ugualmente tenersi (in un giorno da individuare tra le parti) se la madre potrà avvalersi dell'aiuto di qualcuno (ad esempio baby sitter, familiari o comunque persone di fiducia) o se il padre sarà disponibile, la mattina dopo, ad ER andare a casa della madre a svegliare , preparargli la colazione e portarlo a scuola. Ove ciò non sia possibile, la notte presso la madre sarà recuperata il prima possibile, nelle settimane successive.
4. Le parti si impegnano, mese per mese, non appena saranno disponibili i rispettivi orari lavorativi, a definire il calendario dei tempi di permanenza secondo le regole sopra indicate o salvo diversi accordi, di volta in volta;
ER
5. I pomeriggi di verranno di massima così gestiti: ER
• il lunedì ( esce da scuola alle 13.00) andrà a prenderlo la nonna materna a scuola (salvo imprevisti che dovranno essere gestiti da entrambi i genitori) e lo terrà con sé fino alle 16.00, quando la madre andrà a prenderlo dopo il lavoro;
ER
• il martedì ( esce alle 16.00) andrà a prenderlo la madre e si occuperà anche ER di portarlo all'attività sportiva e, se la sera (secondo il calendario dei punti “2.” e “3.”) dovrà rimanere con lei, lo riporterà a casa con sé, altrimenti lo accompagnerà dal padre;
ER
• il mercoledì ( esce alle 13.00) andrà a prenderlo il padre, che pranzerà con lui e poi lo porterà dalla nonna materna, o andrà a prenderlo la nonna materna, ER che pranzerà con lui;
la nonna materna rimarrà con fino al rientro dal lavoro ER del genitore con cui trascorrerà la notte secondo il calendario, che lo passerà
a prendere dalla nonna per portarlo a casa propria;
ER
• il giovedì ( esce alle 16.00), andrà a prenderlo la nonna materna che poi alle 16.30 lo accompagnerà all'attività sportiva, dove andrà a prenderlo il genitore con ER cui dovrà passare poi la notte;
se questo genitore fosse la madre e la stessa ER si trovasse a rientrare dal lavoro tardi, il padre porterà con se facendolo cenare e, successivamente, la madre lo passera a prendere per portarlo a casa a dormire, purché il rientro dal lavoro della madre non si prolunghi oltre le ore
21.45. In tale ultimo caso, la madre recupererà la propria notte il prima possibile. ER
• il venerdì ( esce alle 13.00), andrà a prenderlo il padre, che pranzerà con lui e poi lo porterà dalla nonna materna, o andrà a prenderlo la nonna materna, che ER pranzerà con lui;
la nonna materna rimarrà con fino al rientro dal lavoro del ER genitore con cui trascorrerà la notte ed il week end, secondo il calendario, che lo passerà a prendere dalla nonna per portarlo a casa propria. ER 6. Un'analoga regolamentazione sarà mantenuta anche quando frequenterà i centri estivi nel periodo di vacanze scolastiche, con i dovuti adattamenti di orari a quelli dei centri estivi.
7. Tutte le volte in cui uno dei genitori sarà libero dal lavoro, sostituirà la nonna materna nelle previsioni sopra indicate relative ai pomeriggi.
8. Ove l'orario scolastico/sportivo dovesse modificarsi, i genitori, ad inizio anno scolastico/sportivo, si impegnano a ridefinire il calendario settimanale secondo i medesimi criteri. ER
9. Quando avrà le partite di calcio, eventi importanti, recite scolastiche, ecc., i genitori cercheranno di essere presenti entrambi per la durata dell'evento. ER
10. In caso di malattia di che gli impedisca di andare a scuola o comunque di svolgere le proprie attività quotidiane, il genitore con cui in quel momento si trova ER
, qualora impossibilitato per motivi lavorativi a prendersi cura del figlio personalmente, chiederà la disponibilità ai nonni di badare al figlio. In caso di urgenza, verranno per primi interpellati i nonni materni perché più vicini alle abitazioni di padre e madre.
11. Durante le vacanze scolastiche natalizie, verranno mantenuti i tempi di ER permanenza ordinari già calendarizzati, con la precisazione che trascorrerà il
Natale dalla mattina fino a dopo pranzo con la madre ed il pomeriggio (da dopo pranzo) fino al dopo pranzo del 26.12 con il padre;
la notte di Capodanno con la madre.
12. Durante le vacanze scolastiche pasquali verranno mantenuti i tempi di permanenza ordinari già calendarizzati, con la precisazione che i giorni di Pasqua
e li trascorrerà entrambi consecutivamente con un uno dei due ERsona_3 genitori, da alternarsi di anno in anno. ER 13. Durante le vacanze estive: trascorrerà un periodo di una settimana con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori inoltre ER concordano che trascorra una settimana con i nonni materni ed una settimana con i nonni paterni;
durante l'estate, per i restanti periodi, verranno mantenuti i tempi di permanenza ordinari già calendarizzati ed i genitori ER concordano che frequenti i centri estivi, possibilmente con orario dalla mattina sino al tardo pomeriggio.
14. Durante gli ulteriori “ponti” e vacanze scolastiche, verranno mantenuti i tempi di permanenza ordinari già calendarizzati.
15. Tutte le sopra specificate calendarizzazioni saranno valide salvo motivi imprescindibili di lavoro dei genitori e salvo diversi accordi. ER
16. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il signor Parte_2 verserà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla signora l'importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI di € Parte_1
400,00 mensili, con decorrenza dal mese in cui la signora trasferirà Pt_1 ER l'abitazione propria e di nonché la residenza anagrafica e quindi, in ogni caso, dal mese di novembre 2025;
17. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre , Parte_1 così come ogni eventuale detrazione fiscale spettante per i figli verrà goduta al
100% dalla madre;
le detrazioni relative alle spese straordinarie verranno ripartire tra i genitori nella misura in cui gli stessi abbiano partecipato alla relativa spesa da detrarre;
18. i genitori concorreranno ciascuno nella misura del 50% agli esborsi dovuti per le spese straordinarie che riguardano il figlio, secondo quanto stabilito nel
Protocollo un uso presso il Tribunale di Treviso (che si allega sub doc. 20 a formare parte integrante del presente atto), con la precisazione che tutte le spese mediche e sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dentistiche, odontoiatriche -comprese protesi/apparecchi-, oculistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapeutiche, et similia), quelle scolastiche, parascolastiche, universitarie e di istruzione e formazione in genere, purché destinate ad istituti ed enti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e/o tasse scolastiche e universitarie, libri, materiale scolastico, uscite scolastiche, gite, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, dopo scuola, spese alloggiative per frequenza di università pubbliche, nonché per corsi e stages anche post universitari, ripetizioni), quelle sportive (con la limitazione di un unico sport) e quelle relative ai centri estivi devono considerarsi “obbligatorie” e pertanto non subordinate all'accordo specifico tra i genitori;
19. la quota di proprietà della vettura Fiat 500L targata FN410RG verrà trasferita dal signor alla signora entro il 30.10.2025; Pt_2 Pt_1
20. i coniugi convengono, inoltre, quanto segue:
20.1- il signor , a far data dal 1.7.2025, si accolla interamente il Parte_2 debito residuo, comprensivo di accessori, -attualmente gravante in via solidale anche sulla signora oltre che sul medesimo signor Parte_1 Parte_2 relativo ai contratti di mutuo stipulati dai coniugi con Credit Agricole FR
Società per Azioni per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare e pertanto quelli di cui ai docc. 15 (“Contratto di mutuo ipotecario fondiario con erogazione a saldo e quietanza”, di data 18.9.2017, a rogito della dott.ssa ER_4
Notaio in Rosa , Rep. N. 1660, Raccolta n. 1251, registrato a Bassano del
[...]
Grappa il 29.09.2017, n. 9521, Serie 1T, per un debito residuo in linea capitale di
€ 31.199,96 alla data del 1.7.2025 come da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo di cui al medesimo doc. 15) e 16 (“Atto di modifica e quietanza a contratto di mutuo ipotecario”, di data 26.10.2021, a rogito della dott.ssa ER_4
Notaio in Rosa , Rep. N. 6448, Raccolta n. 5016, registrato a Vicenza il
[...]
28.10.2021 al n. 37846, Serie 1T, per un debito residuo n linea capitale di € 103.448,63 alla data del 1.7.2025, come da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo di cui al medesimo doc. 16);
20.2 - in forza dell'accollo interno di cui al precedente punto 20.1, il signor Pt_2
si obbliga a tenere indenne la signora dalle obbligazioni
[...] Parte_1 restitutorie di cui ai mutui citati al punto precedente;
20.3 - la signora si impegna a trasferire al signor la Parte_1 Parte_2 quota di sua proprietà, pari a un mezzo indiviso, della casa familiare, sita a
Montebelluna (TV), via Ivo Lollini n. 29, così censita al Catasto dei Fabbricati:
Comune di Montebelluna (TV) – Sezione C – foglio 7, corrispondente al foglio 17 del C.T.,
M.N. 135 sub. 1 – Via Ivo Lollini, piano S1-T-1, cat. A/3, cl. 3, vani 9 – superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 194 – R.C. Euro 735,80; M.N. 135 sub. 2 – via Ivo Lollini, piano T, cat. C/6, cl. 1, mq. 26 – superficie catastale totale mq. 26 – R.C. Euro 42,97;
20.4 - il trasferimento di cui al punto 20.3 che precede verrà effettuato mediante atto notarile il cui costo sarà a carico del signor , entro 3 mesi Parte_2 dall'avvenuta liberazione della signora da parte della Banca Parte_1
Mutuante dalle obbligazioni di cui al precedente punto 20.1, sia che essa avvenga per avvenuta estinzione dei mutui, sia che avvenga per accollo esterno da parte del signor , che ad oggi non ha potuto provvedere in tal senso Pt_2 stante l'indisponibilità della Banca Mutuante, sia che essa avvenga per qualsiasi altra causa;
20.5 - l'eventuale inadempimento da parte del signor delle obbligazioni Pt_2 restitutorie dei mutui, come anche accollate, di cui al precedente punto 20.1, costituisce clausola risolutiva espressa che libera la signora Parte_1 dall'obbligo di trasferimento di cui al precedente punto 20.3; 20.6 - a fronte del suddetto trasferimento della proprietà di cui al precedente punto 20.3 - e a definizione, altresì, di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi durante il matrimonio – il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
l'importo di € 40.000,00; 20.7 – il signor corrisponderà alla signora l'importo Parte_2 Parte_1 di cui al punto che precede di € 40.000,00 tramite acconti, da versarsi a far data dal mese successivo a quello di emissione della sentenza di separazione, entro l'ultimo giorno del mese, dell'importo di almeno € 200,00 mensili, fino all'effettiva concorrenza dell'importo di € 40.000,00 e comunque con versamento del saldo in occasione della stipula dell'atto di trasferimento;
20.8 – si precisa che l'istituto mutuante Credit Agricole FR – Società per
Azioni non ha concesso la liberatoria nei confronti della signora Parte_1 dalle obbligazioni dei mutui di cui al punto 20.1 che precede e, pertanto, l'accollo del signor ha natura di accollo interno e non e richiesta, per la sua Parte_2 efficacia e validità, la liberatoria della banca;
20.9 – la casa familiare, sita a Montebelluna (TV) in Via Ivo Lollini n. 29, fino all'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà pro quota della signora
[...]
di cui al punto 20.3, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del signor Pt_1 Pt_2
, a titolo di proprietà per la di lui quota del 50% ed a titolo di comodato
[...]
d'uso gratuito per la quota del 50% di proprietà della signora;
Parte_1
20.10 – le parti dichiarano che l'arredamento della casa familiare rimane nella piena proprietà del signor;
Parte_2
20.11 – i ricorrenti dichiarano che l'accordo contenuto nel presente paragrafo 20
(ed in tutti i suoi punti, dal 20.1 al 20.10), e connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
senza tale accordo, la domanda di separazione sarebbe stata necessariamente contenziosa, in quanto l'accordo in oggetto rappresenta una condizione essenziale e indispensabile della separazione stessa consensuale;
21. il conto corrente cointestato, aperto presso Credit Agricole presso l'Ag. 02337 di Montebelluna, contraddistinto da Iban [...] verrà chiuso e, nelle more, verrà alimentato esclusivamente con i fondi del signor
, in forza dell'accollo dallo stesso assunto;
la signora Parte_2 Parte_1
e autorizzata a prelevare l'importo di € 3.500,00 dal suddetto conto corrente comune;
22. i coniugi dichiarano inoltre di aver regolato tutti i propri rapporti patrimoniali e che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle obbligazioni relative al mantenimento del figlio come regolate nelle presenti condizioni;
23. spese del procedimento compensate.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4475/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a IA Parte_1 C.F._1 (TV), il 4/12/1986
e
(c.f. ), nato/a a NOALE (VE), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. MARIA NOVELLA GALIZIA e l'avv. CHIARA MAZZOCATO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 17/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a IA (TV), il 4/12/1986 Parte_1 e
, nato/a a NOALE (VE), il 30/07/1983, Parte_2 uniti in matrimonio il 6/09/2014, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONZANO VENETO (TV) dell'anno 2014, n. 10, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ERsona_1 ed avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre la eserciteranno congiuntamente per tutto ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione, gli aspetti sanitari e di cura e le questioni più importanti per la crescita del figlio;
a tale proposito si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un suo sviluppo psicofisico equilibrato, con la finalità di condividere ogni relativa decisione;
4. la signora trasferirà la propria abitazione e residenza anche Parte_1 ER anagrafica e quella del figlio presso la nuova abitazione sita in Trevignano
(TV), Via San Pio X, entro il 30.10.2025, portando con sé gli effetti personali;
5.
considerato che:
- risponde all'interesse superiore del minore avere un rapporto equilibrato e stabile con padre e madre, a garanzia del suo diritto alla bigenitorialità;
- il padre lavora con orari fissi, mentre la madre con orario sottoposto a turni stabiliti mese per mese e conoscibili solo alla fine del mese precedente, salvo avere tutti i martedì liberi ed il lunedì orario dalle 8.00 alle 15.00 (turno “TV4”), i ER tempi di permanenza del figlio con i genitori verranno regolati come segue, in modo tendenzialmente paritetico, come pure risultante dallo schema allegato sub doc. 19):
1. Il figlio trascorrerà i fine settimana con la madre e con il padre a settimane alterne, dal venerdì sera fino alla domenica sera.
2. Nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza della madre
(SETTIMANA “M”), il figlio trascorrerà 3 notti con il padre e 2 con la madre;
in questa settimana, le notti con la mamma saranno sempre il lunedì sera e un'ulteriore sera che dovrà coincidere con quando la madre non abbia il turno lavorativo “TV3” ed invece lo abbia il giorno dopo, con inizio alle 9.00. Qualora, nella stessa settimana, non ci sia una notte (diversa dal lunedì sera) in cui la madre rientri prima delle 21 e la mattina dopo abbia il turno TV3 (o sia comunque ER a casa), la notte di presso la madre potrà ugualmente tenersi (in un giorno da individuare tra le parti) se la madre potrà avvalersi dell'aiuto di qualcuno (ad esempio baby sitter, familiari o comunque persone di fiducia) o se il padre sarà ER disponibile, la mattina dopo, ad andare a casa della madre a svegliare , preparargli la colazione e portarlo a scuola. Ove ciò non sia possibile, la notte presso la madre sarà recuperata il prima possibile, nelle settimane successive.
3. Nelle settimane che si concludono con il week end di spettanza del padre
( “P“), il figlio trascorrerà 3 notti con la madre e 2 con il padre;
in ER_2 questa settimana, le notti con la mamma saranno sempre la domenica sera (ed il lunedì mattina, salvo ferie o permessi della mamma, andrà il papa a casa della ER mamma a svegliare , preparargli la colazione e portarlo a scuola) ed il lunedì sera, oltre ad un'ulteriore sera che dovrà coincidere con quando la madre non abbia il turno lavorativo “TV3” ed invece lo abbia il giorno dopo, con inizio alle 9.00. Qualora, nella stessa settimana, non ci sia una notte (diversa dalla domenica sera e dal lunedì sera) in cui la madre rientri prima delle 21 e la mattina ER dopo abbia il turno TV3 (o comunque sia a casa), la notte di presso la madre potrà ugualmente tenersi (in un giorno da individuare tra le parti) se la madre potrà avvalersi dell'aiuto di qualcuno (ad esempio baby sitter, familiari o comunque persone di fiducia) o se il padre sarà disponibile, la mattina dopo, ad ER andare a casa della madre a svegliare , preparargli la colazione e portarlo a scuola. Ove ciò non sia possibile, la notte presso la madre sarà recuperata il prima possibile, nelle settimane successive.
4. Le parti si impegnano, mese per mese, non appena saranno disponibili i rispettivi orari lavorativi, a definire il calendario dei tempi di permanenza secondo le regole sopra indicate o salvo diversi accordi, di volta in volta;
ER
5. I pomeriggi di verranno di massima così gestiti: ER
• il lunedì ( esce da scuola alle 13.00) andrà a prenderlo la nonna materna a scuola (salvo imprevisti che dovranno essere gestiti da entrambi i genitori) e lo terrà con sé fino alle 16.00, quando la madre andrà a prenderlo dopo il lavoro;
ER
• il martedì ( esce alle 16.00) andrà a prenderlo la madre e si occuperà anche ER di portarlo all'attività sportiva e, se la sera (secondo il calendario dei punti “2.” e “3.”) dovrà rimanere con lei, lo riporterà a casa con sé, altrimenti lo accompagnerà dal padre;
ER
• il mercoledì ( esce alle 13.00) andrà a prenderlo il padre, che pranzerà con lui e poi lo porterà dalla nonna materna, o andrà a prenderlo la nonna materna, ER che pranzerà con lui;
la nonna materna rimarrà con fino al rientro dal lavoro ER del genitore con cui trascorrerà la notte secondo il calendario, che lo passerà
a prendere dalla nonna per portarlo a casa propria;
ER
• il giovedì ( esce alle 16.00), andrà a prenderlo la nonna materna che poi alle 16.30 lo accompagnerà all'attività sportiva, dove andrà a prenderlo il genitore con ER cui dovrà passare poi la notte;
se questo genitore fosse la madre e la stessa ER si trovasse a rientrare dal lavoro tardi, il padre porterà con se facendolo cenare e, successivamente, la madre lo passera a prendere per portarlo a casa a dormire, purché il rientro dal lavoro della madre non si prolunghi oltre le ore
21.45. In tale ultimo caso, la madre recupererà la propria notte il prima possibile. ER
• il venerdì ( esce alle 13.00), andrà a prenderlo il padre, che pranzerà con lui e poi lo porterà dalla nonna materna, o andrà a prenderlo la nonna materna, che ER pranzerà con lui;
la nonna materna rimarrà con fino al rientro dal lavoro del ER genitore con cui trascorrerà la notte ed il week end, secondo il calendario, che lo passerà a prendere dalla nonna per portarlo a casa propria. ER 6. Un'analoga regolamentazione sarà mantenuta anche quando frequenterà i centri estivi nel periodo di vacanze scolastiche, con i dovuti adattamenti di orari a quelli dei centri estivi.
7. Tutte le volte in cui uno dei genitori sarà libero dal lavoro, sostituirà la nonna materna nelle previsioni sopra indicate relative ai pomeriggi.
8. Ove l'orario scolastico/sportivo dovesse modificarsi, i genitori, ad inizio anno scolastico/sportivo, si impegnano a ridefinire il calendario settimanale secondo i medesimi criteri. ER
9. Quando avrà le partite di calcio, eventi importanti, recite scolastiche, ecc., i genitori cercheranno di essere presenti entrambi per la durata dell'evento. ER
10. In caso di malattia di che gli impedisca di andare a scuola o comunque di svolgere le proprie attività quotidiane, il genitore con cui in quel momento si trova ER
, qualora impossibilitato per motivi lavorativi a prendersi cura del figlio personalmente, chiederà la disponibilità ai nonni di badare al figlio. In caso di urgenza, verranno per primi interpellati i nonni materni perché più vicini alle abitazioni di padre e madre.
11. Durante le vacanze scolastiche natalizie, verranno mantenuti i tempi di ER permanenza ordinari già calendarizzati, con la precisazione che trascorrerà il
Natale dalla mattina fino a dopo pranzo con la madre ed il pomeriggio (da dopo pranzo) fino al dopo pranzo del 26.12 con il padre;
la notte di Capodanno con la madre.
12. Durante le vacanze scolastiche pasquali verranno mantenuti i tempi di permanenza ordinari già calendarizzati, con la precisazione che i giorni di Pasqua
e li trascorrerà entrambi consecutivamente con un uno dei due ERsona_3 genitori, da alternarsi di anno in anno. ER 13. Durante le vacanze estive: trascorrerà un periodo di una settimana con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori inoltre ER concordano che trascorra una settimana con i nonni materni ed una settimana con i nonni paterni;
durante l'estate, per i restanti periodi, verranno mantenuti i tempi di permanenza ordinari già calendarizzati ed i genitori ER concordano che frequenti i centri estivi, possibilmente con orario dalla mattina sino al tardo pomeriggio.
14. Durante gli ulteriori “ponti” e vacanze scolastiche, verranno mantenuti i tempi di permanenza ordinari già calendarizzati.
15. Tutte le sopra specificate calendarizzazioni saranno valide salvo motivi imprescindibili di lavoro dei genitori e salvo diversi accordi. ER
16. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il signor Parte_2 verserà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alla signora l'importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat FOI di € Parte_1
400,00 mensili, con decorrenza dal mese in cui la signora trasferirà Pt_1 ER l'abitazione propria e di nonché la residenza anagrafica e quindi, in ogni caso, dal mese di novembre 2025;
17. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito al 100% dalla madre , Parte_1 così come ogni eventuale detrazione fiscale spettante per i figli verrà goduta al
100% dalla madre;
le detrazioni relative alle spese straordinarie verranno ripartire tra i genitori nella misura in cui gli stessi abbiano partecipato alla relativa spesa da detrarre;
18. i genitori concorreranno ciascuno nella misura del 50% agli esborsi dovuti per le spese straordinarie che riguardano il figlio, secondo quanto stabilito nel
Protocollo un uso presso il Tribunale di Treviso (che si allega sub doc. 20 a formare parte integrante del presente atto), con la precisazione che tutte le spese mediche e sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dentistiche, odontoiatriche -comprese protesi/apparecchi-, oculistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, cicli di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapeutiche, et similia), quelle scolastiche, parascolastiche, universitarie e di istruzione e formazione in genere, purché destinate ad istituti ed enti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette e/o tasse scolastiche e universitarie, libri, materiale scolastico, uscite scolastiche, gite, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, dopo scuola, spese alloggiative per frequenza di università pubbliche, nonché per corsi e stages anche post universitari, ripetizioni), quelle sportive (con la limitazione di un unico sport) e quelle relative ai centri estivi devono considerarsi “obbligatorie” e pertanto non subordinate all'accordo specifico tra i genitori;
19. la quota di proprietà della vettura Fiat 500L targata FN410RG verrà trasferita dal signor alla signora entro il 30.10.2025; Pt_2 Pt_1
20. i coniugi convengono, inoltre, quanto segue:
20.1- il signor , a far data dal 1.7.2025, si accolla interamente il Parte_2 debito residuo, comprensivo di accessori, -attualmente gravante in via solidale anche sulla signora oltre che sul medesimo signor Parte_1 Parte_2 relativo ai contratti di mutuo stipulati dai coniugi con Credit Agricole FR
Società per Azioni per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare e pertanto quelli di cui ai docc. 15 (“Contratto di mutuo ipotecario fondiario con erogazione a saldo e quietanza”, di data 18.9.2017, a rogito della dott.ssa ER_4
Notaio in Rosa , Rep. N. 1660, Raccolta n. 1251, registrato a Bassano del
[...]
Grappa il 29.09.2017, n. 9521, Serie 1T, per un debito residuo in linea capitale di
€ 31.199,96 alla data del 1.7.2025 come da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo di cui al medesimo doc. 15) e 16 (“Atto di modifica e quietanza a contratto di mutuo ipotecario”, di data 26.10.2021, a rogito della dott.ssa ER_4
Notaio in Rosa , Rep. N. 6448, Raccolta n. 5016, registrato a Vicenza il
[...]
28.10.2021 al n. 37846, Serie 1T, per un debito residuo n linea capitale di € 103.448,63 alla data del 1.7.2025, come da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo di cui al medesimo doc. 16);
20.2 - in forza dell'accollo interno di cui al precedente punto 20.1, il signor Pt_2
si obbliga a tenere indenne la signora dalle obbligazioni
[...] Parte_1 restitutorie di cui ai mutui citati al punto precedente;
20.3 - la signora si impegna a trasferire al signor la Parte_1 Parte_2 quota di sua proprietà, pari a un mezzo indiviso, della casa familiare, sita a
Montebelluna (TV), via Ivo Lollini n. 29, così censita al Catasto dei Fabbricati:
Comune di Montebelluna (TV) – Sezione C – foglio 7, corrispondente al foglio 17 del C.T.,
M.N. 135 sub. 1 – Via Ivo Lollini, piano S1-T-1, cat. A/3, cl. 3, vani 9 – superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 194 – R.C. Euro 735,80; M.N. 135 sub. 2 – via Ivo Lollini, piano T, cat. C/6, cl. 1, mq. 26 – superficie catastale totale mq. 26 – R.C. Euro 42,97;
20.4 - il trasferimento di cui al punto 20.3 che precede verrà effettuato mediante atto notarile il cui costo sarà a carico del signor , entro 3 mesi Parte_2 dall'avvenuta liberazione della signora da parte della Banca Parte_1
Mutuante dalle obbligazioni di cui al precedente punto 20.1, sia che essa avvenga per avvenuta estinzione dei mutui, sia che avvenga per accollo esterno da parte del signor , che ad oggi non ha potuto provvedere in tal senso Pt_2 stante l'indisponibilità della Banca Mutuante, sia che essa avvenga per qualsiasi altra causa;
20.5 - l'eventuale inadempimento da parte del signor delle obbligazioni Pt_2 restitutorie dei mutui, come anche accollate, di cui al precedente punto 20.1, costituisce clausola risolutiva espressa che libera la signora Parte_1 dall'obbligo di trasferimento di cui al precedente punto 20.3; 20.6 - a fronte del suddetto trasferimento della proprietà di cui al precedente punto 20.3 - e a definizione, altresì, di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi durante il matrimonio – il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
l'importo di € 40.000,00; 20.7 – il signor corrisponderà alla signora l'importo Parte_2 Parte_1 di cui al punto che precede di € 40.000,00 tramite acconti, da versarsi a far data dal mese successivo a quello di emissione della sentenza di separazione, entro l'ultimo giorno del mese, dell'importo di almeno € 200,00 mensili, fino all'effettiva concorrenza dell'importo di € 40.000,00 e comunque con versamento del saldo in occasione della stipula dell'atto di trasferimento;
20.8 – si precisa che l'istituto mutuante Credit Agricole FR – Società per
Azioni non ha concesso la liberatoria nei confronti della signora Parte_1 dalle obbligazioni dei mutui di cui al punto 20.1 che precede e, pertanto, l'accollo del signor ha natura di accollo interno e non e richiesta, per la sua Parte_2 efficacia e validità, la liberatoria della banca;
20.9 – la casa familiare, sita a Montebelluna (TV) in Via Ivo Lollini n. 29, fino all'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà pro quota della signora
[...]
di cui al punto 20.3, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del signor Pt_1 Pt_2
, a titolo di proprietà per la di lui quota del 50% ed a titolo di comodato
[...]
d'uso gratuito per la quota del 50% di proprietà della signora;
Parte_1
20.10 – le parti dichiarano che l'arredamento della casa familiare rimane nella piena proprietà del signor;
Parte_2
20.11 – i ricorrenti dichiarano che l'accordo contenuto nel presente paragrafo 20
(ed in tutti i suoi punti, dal 20.1 al 20.10), e connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
senza tale accordo, la domanda di separazione sarebbe stata necessariamente contenziosa, in quanto l'accordo in oggetto rappresenta una condizione essenziale e indispensabile della separazione stessa consensuale;
21. il conto corrente cointestato, aperto presso Credit Agricole presso l'Ag. 02337 di Montebelluna, contraddistinto da Iban [...] verrà chiuso e, nelle more, verrà alimentato esclusivamente con i fondi del signor
, in forza dell'accollo dallo stesso assunto;
la signora Parte_2 Parte_1
e autorizzata a prelevare l'importo di € 3.500,00 dal suddetto conto corrente comune;
22. i coniugi dichiarano inoltre di aver regolato tutti i propri rapporti patrimoniali e che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle obbligazioni relative al mantenimento del figlio come regolate nelle presenti condizioni;
23. spese del procedimento compensate.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci