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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6021 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6729/2020
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. RT IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. MARVASI TOMMASO ** presente
Avv. BOMBARDIERI LEANDRO presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. LEONARDI ESTER presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT IL
RI EL NO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6729/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Leandro Controparte_1 C.F._1
ER (C.F. ) e TO AS (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to Ester Leonardi, (C. F. Controparte_3
, giusta delega in atti C.F._4
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Tivoli, n. 652/2020 pubblicata il 29.4.2020 resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il , Controparte_1 Controparte_2 esponendo che l'attore in data 12 maggio 2014, alle ore 9.45 circa, nel Comune di Controparte_2
2 (RM), in viale A. Petrocchi, nei pressi dell'Ufficio del Giudice di Pace, mentre si recava verso il predetto Ufficio giudiziario, cadeva in corrispondenza dello scivolo costruito non a norma e posto all'estremità del marciapiede che si trova nei pressi dell'ingresso del menzionato Ufficio;
che le strisce pedonali di attraversamento nel momento del sinistro erano parzialmente cancellate per usura e lo spazio adiacente al marciapiede ed allo scivolo era occupato da auto in sosta;
che l'attore, in presenza di grave irregolarità del piano di calpestio del marciapiede, terminante con uno scivolo per disabili realizzato non a norma, cadeva a causa di un gradino non visibile e non segnalato posto tra il fondo dello scivolo e la parte esterna del marciapiede;
che, inciampando per la dedotta anomalia costruttiva non segnalata, rovinava al suolo riportando esiti consistenti in distorsione caviglia dx, contusione anca dx, come da verbale di pronto soccorso in atti;
che in seguito Controparte_1 veniva ricoverato presso il Policlinico Umberto I in Roma, ove veniva operato in data 18.7.2014 per artroprotesi completa di anca dx ed in data 22.7.2014 veniva dimesso con diagnosi di necrosi della testa del femore dx trattata in artroprotesi e sottoposto a conseguente terapia riabilitativa. Si è costituito il , contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore Controparte_2 ed affermando che la conformazione del marciapiede fosse perfettamente visibile;
che non constasse alcuna insidia;
che ogni esito lesivo è dovuto al fatto ed alla colpa di;
che, ferme Controparte_1 le contestazioni in ordine all'an, non sussiste il nesso causale tra l'evento ed i postumi lamentati, così come erronea risulta la quantificazione del danno formulata dall'attore…”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. - respinge le domande attoree;
2. - condanna al pagamento in favore del , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pt., delle spese del giudizio che liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto accogliere le conclusioni proposte in primo grado, accertando la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per la caduta occorsa al Dr. Controparte_2 CP_1
, in data 12 maggio 2016, in Viale A. Petrocchi, nei pressi dell'Ufficio del Giudice di Pace
[...] di , in corrispondenza dello scivolo per disabili costruito non a norma e posto Controparte_2 all'estremità del marciapiede della predetta via, e per l'effetto condannare il Controparte_2
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali,
[...] in favore dell'attore che ammontano ad € 51.200,00 = come da riscontri in atti, od alla somma maggiore o minore che verrà giudizialmente accertata, oltre agli interessi dall'evento all'effettivo soddisfo, ed alla rivalutazione monetaria secondo i coefficienti ISTAT, con vittoria di spese, compensi
3 e spese generali di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria piaccia disporre CTU urbanistica per accertare le caratteristiche del marciapiede in questione nel punto preciso della caduta, nonché CTU medica per verificare i postumi fisici temporanei e permanenti riportati dall'appellante. Con vittoria delle spese, compensi, rimborso spese generali ed accessori di legge dei due gradi del giudizio. In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di rigetto parziale del presente appello, piaccia comunque riformare la sentenza appellata, disponendo la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il il quale, resistendo all'impugnazione, Controparte_2 ha così concluso: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis NEL MERITO respingere il proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 652/2020 del
Tribunale di Tivoli del 29/04/2020 IN VIA ISTRUTTORIA rigettare la richiesta di c.t.u. urbanistica per accertare le caratteristiche del marciapiede così come la perizia medico-legale ed ordinare lo stralcio della planimetria contenuta a pag 10 della memoria di controparte perché tardiva e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, per il presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da parte appellante.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in tre motivi. Controparte_1
Con il primo motivo parte appellante impugna e contesta la sentenza di primo grado, deducendo l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, come peraltro risulterebbe dalle fotografie dello stato dei luoghi nonché lamenta l'erronea applicazione dei principi, da parte del giudice di prime cure, in tema di riparto dell'onere probatorio.
Altresì censura la sentenza per la non corretta disamina delle deposizioni testimoniali e per la non ammissione della consulenza tecnica.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il giudice non avrebbe correttamente rispettato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio essendosi fornita la prova del verificarsi dell'evento dannoso e della derivazione dello stesso dalla cosa in custodia, come risulterebbe dalla documentazione prodotta oltre che dalle deposizioni testimoniali. Si duole, inoltre, della mancata ammissione della CTU richiesta.
Con il terzo motivo lamenta l'erronea statuizione sulla liquidazione delle spese di Controparte_1 giudizio. Siffatte spese, tenuto conto della natura della domanda, della vicenda dedotta oltre che dell'accertamento pacifico dell'evento-caduta, avrebbero dovuto essere compensate o, se il giudice
4 non fosse incorso in errore, interamente liquidate in favore del . CP_1
La sentenza impugnata è così motivata: “Ciò posto, le domande spiegate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento. Rileva anzitutto il Tribunale che il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., il quale recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". I principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati da
Cassazione Civile, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856, sono i seguenti a) "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)" (Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01); b) "ai sensi dell'art. 2051 c. c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv.
628725 - 01); c) "in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato" (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10014 del
20/04/2017, Rv. 643830 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 - 01).
Dunque, quanto alla ricostruzione del fatto, si rileva che, alla stregua dell'esame dei testimoni assunti nel giudizio, è emerso quanto segue: il teste all'udienza del 6.11.2017 ha Testimone_1 dichiarato: “vero quanto mi si legge al cap. 1; ero sull'altro marciapiede a circa 6 metri di distanza.
Solo la strada ci divideva. Ho visto il sig. mentre cadeva. Si tratta di una strada secondaria;
CP_1
5 c'erano alcune macchine parcheggiate sulla strada ma sul viale passavano poche macchine. Vero quanto mi si legge al cap. 2 e al cap.
3. Mi recavo spesso lì perché lì c'è il mio medico (che sta a largo Petrocchi). ADR: riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che mi si mostrano allegate da parte convenuta. Le macchine erano parcheggiate di fianco allo scivolo per disabili sulla strada in modo da non ostruire in alcun modo la fuoriuscita dallo scivolo. ADR: l'attore non ha percorso lo scivolo ma lo ha attraversato;
l'attore è inciampato nel gradino che fa da margine esterno allo scivolo, e cioè nella parte in cui lo scivolo termina sulla strada. Vero quanto mi si legge al cap. 4 nel senso che ho appena precisato. Stavo sull'altro marciapiede e andavo dritta. Ho visto il punto esatto in cui cadeva (e cioè il gradino esterno di colore bianco che fa da margine allo scivolo rispetto alla strada”); nella medesima udienza, il teste ha dichiarato: “vero quanto mi si legge al Testimone_2 cap.1; non conoscevo l'attore; stavo accompagnando mia madre dal dottore. Mi trovavo a circa 10 metri dal , sull'altro marciapiede;
l'ho visto cadere dall'altro lato della strada;
io avevo CP_1 parcheggiato. Vero quanto mi si legge al cap. 2; riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che sono allegate da parte convenuta alla propria comparsa. Le auto si trovavano lungo il marciapiede;
erano parallele al marciapiede e dunque anche allo scivolo. Ricordo che le strisce pedonali partivano all'incirca all'altezza dello scivolo. Ho visto cadere il sig. ma non so dire esattamente per CP_1 quale motivo sia caduto. ADR: La caduta è avvenuta sullo scivolo dove io ho trovato il sig. CP_1
e dove l'ho aiutato a rialzarsi ma non so dire la causa della caduta. Mia madre si chiama CP_4
”. Ebbene, alla luce degli esiti della prova orale così come dei documenti in atti, non
[...] emergono elementi che possano suffragare l'asserzione dell'attore, secondo cui lo scivolo sarebbe
“pericoloso ed insidioso”, “realizzato non a norma” ed in presenza di “una grave irregolarità del piano di calpestio del marciapiede” (cfr., pag. 1 dell'atto di citazione). Né, d'altra parte, risulta provato il nesso causale tra l'evento lesivo e le asserite condizioni del marciapiede, nesso solo prospettato e non dimostrato dalla parte attrice su cui incombe il relativo onere. Inoltre, parte attrice non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto, ha omesso di provare: il nesso Controparte_1 causale tra la cosa in custodia ed il danno, che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità (trattandosi di cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato, tutti oneri gravanti sull'attore secondo il consolidato orientamento di merito e legittimità (cfr., ex multis, Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01, nonché
Tribunale Roma, sentenza n. 1731 del 14/09/2018). La domanda non è meritevole di accoglimento neppure sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., atteso che l'attore ha omesso di provare, alla luce dell'esito
6 delle prove orali e dei documenti in atti, la sussistenza di un fatto illecito imputabile alla parte convenuta, alla stregua dei consolidati parametri giurisprudenziali. Conclusivamente, le domande attoree devono essere rigettate. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza”.
Il primo ed il secondo motivo di appello, in quanto intimamente connessi, meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico. Infatti, come chiarito dalla Suprema
Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva-in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode” (Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024). La Corte inoltre ha statuito che la responsabilità ex art. 2051 c.c.“prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”. (Cass. Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
Il giudice di legittimità ha altresì precisato che: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024).
Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno enunciato, in tema di riparto dell'onere probatorio, i seguenti principi: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima”; ed ancora “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;
a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa
7 dell'art. 1227 c.c., co 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente”. (Cass. S.U., ordinanza n. 20943 del 30.06.2022)
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, incombe sul danneggiato l'onere probatorio circa il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
mentre spetta al danneggiante la prova del fatto liberatorio del caso fortuito che può identificarsi anche con la condotta del danneggiato.
Dalle testimonianze escusse in primo grado è emerso che il teste abbia Testimone_1 visto mentre cadeva. Ha al riguardo riferito le seguenti circostanze: “l'attore non Controparte_1 ha percorso lo scivolo ma lo ha attraversato;
l'attore è inciampato nel gradino che fa da margine esterno allo scivolo, e cioè nella parte in cui lo scivolo termina sulla strada. Ed ha aggiunto: “Ho visto il punto esatto in cui cadeva (e cioè il gradino esterno di colore bianco che fa da margine allo scivolo rispetto alla strada”).
Nella medesima udienza, il teste ha dichiarato: “Mi trovavo a circa 10 metri Testimone_2 dal , sull'altro marciapiede;
l'ho visto cadere dall'altro lato della strada;
io avevo CP_1 parcheggiato. Il teste ha inoltre dichiarato: “Ho visto cadere il sig. ma non so dire CP_1 esattamente per quale motivo sia caduto. ADR: La caduta è avvenuta sullo scivolo dove io ho trovato il sig. e dove l'ho aiutato a rialzarsi ma non so dire la causa della caduta.”. CP_1
Ebbene, se dalla deposizione di è emerso solo il fatto che la caduta era Testimone_2 avvenuta sullo scivolo, non avendo potuto il teste ricostruire né le sue modalità né il motivo della stessa, dalla prova testimoniale di è risultato come l'attore non stesse percorrendo Testimone_1 lo scivolo avendolo attraversato per poi inciampare nel gradino che fa da margine esterno allo scivolo terminante sulla strada e specificando, allo stesso tempo, il punto esatto della caduta, individuato nel gradino esterno di colore bianco che fa da margine allo scivolo rispetto alla strada.
Entrambi hanno inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro così come riprodotto dalle foto versate in atti. Foto che riproducono lo stato dei luoghi al momento del fatto.
Dalle stesse si evince che il gradino è di colore bianco e ben visibile e, peraltro, il sinistro risulta pacificamente essere avvenuto in pieno giorno.
Sicché è provato come il gradino ove inciampava il fosse ben visibile e, pertanto, evitabile. CP_1
Essendo esso chiaramente visibile se il avesse osservando maggiore accortezza, adottando CP_1 una condotta prudente avrebbe evitato l'inciampo. In tal caso, la condotta del danneggiato, che è entrato in interazione con la cosa inerte, ha avuto un'incidenza sul nesso causale dell'evento dannoso
8 interrompendolo. Infatti, e come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata, come nel caso di specie, attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più essa ha un'incidenza sul nesso causale tra l'evento il danno. Lo stato dei luoghi non presentava, in sostanza, un'obiettiva situazione di pericolosità, trattandosi di una cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità ed essendo il gradino ben visibile;
e ciò a prescindere dall'accertamento se lo stesso fosse stato realizzato o meno secondo le prescrizioni di legge. Ciò che rileva, infatti, è che il dislivello in presenza di una condotta attenta e vigile dell'attore avrebbe potuto essere da questi avvistato ed evitato soprattutto in ragione del fatto che l'attore, come emerso dagli atti, aveva problemi di deambulazione tanto da cadere già il giorno precedente il sinistro per cui è causa (cfr. cartella clinica del 16.07.2014).
Parte appellante lamenta poi la mancata ammissione della consulenza tecnica volta ad accertare la pericolosità dello scivolo. Ebbene, già il giudice di prime cure non ammetteva la CTU richiesta ritenendola superflua e genericamente formulata, non essendo state specificate quali avrebbero dovuto essere le caratteristiche ritenute “a norma” dello scivolo oggetto di causa in riferimento all'uso che in concreto era stato fatto di detto scivolo da parte dell'attore nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.
Va a tal fine richiamato quanto già rilevato da questa Corte con ordinanza resa in data
13.11.2021 e che, nel rigettare la richiesta di CTU, ha ritenuto che “non è necessaria la CTU sulle condizioni del marciapiede, essendo queste sufficientemente rappresentate nella documentazione fotografica esaminata dal teste escusso nel corso dell'istruttoria”. Come in precedenza chiarito, dalle foto in atti, riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro ed alla luce delle testimonianze rese emerge chiaramente come il gradino fosse del tutto visibile non potendo esso rappresentare per ciò solo neppure “insidia o trabocchetto” ex art. 2043 c.c. E in definitiva l'odierno appellante, adottando una condotta accorta, avrebbe certamente potuto evitare di inciampare e quindi di cadere.
Tanto basta a ritenere provato che non vi era sui luoghi dell'evento alcun elemento che non potesse essere da questi superato utilizzando la comune diligenza.
Infine, neppure il terzo motivo di appello coglie nel segno.
Parte appellante, si duole della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, ritenendo che esse dovessero in ogni caso essere compensate.
L'art. 91 c.p.c., norma che come noto regola la disciplina in materia di spese, stabilisce che :“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, mentre al II comma dell'art. 92 c.p.c. è previsto che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero
9 nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto ed alla luce della normativa in materia il giudice di prime cure, in omaggio al principio della soccombenza, ha condivisibilmente condannato il , rimasto del tutto soccombente, a CP_1 rifondere le spese legali in favore del convenuto;
né sussistevano nella specie i presupposti CP_2 perché queste, a prescindere dalla reciproca soccombenza del tutto insussistente, dovessero essere compensate. La domanda è stata invero rigettata perché infondata nel merito non potendo incidere ai fini della compensazione le considerazioni addotte dall'appellante atteso che, come pure è stato rilevato in motivazione, ininfluente si è rivelata la dedotta e comunque non provata irregolarità dello scivolo.
In conclusione, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €52.000,00 tabella XII^) con applicazione di valori minimi attesa l'assenza di questioni giuridiche e fattuali di particolare complessità, la ridotta attività espletata e le forme semplificate adottate per la decisione.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Tivoli, n. 652/2020 pubblicata il 29.4.2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore del le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado, liquidate in complessivi € 4996 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OM CA -RT IL-
10
Sezione VI civile
R.G. 6729/2020
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. RT IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. MARVASI TOMMASO ** presente
Avv. BOMBARDIERI LEANDRO presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. LEONARDI ESTER presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT IL
RI EL NO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6729/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Leandro Controparte_1 C.F._1
ER (C.F. ) e TO AS (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to Ester Leonardi, (C. F. Controparte_3
, giusta delega in atti C.F._4
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Tivoli, n. 652/2020 pubblicata il 29.4.2020 resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il , Controparte_1 Controparte_2 esponendo che l'attore in data 12 maggio 2014, alle ore 9.45 circa, nel Comune di Controparte_2
2 (RM), in viale A. Petrocchi, nei pressi dell'Ufficio del Giudice di Pace, mentre si recava verso il predetto Ufficio giudiziario, cadeva in corrispondenza dello scivolo costruito non a norma e posto all'estremità del marciapiede che si trova nei pressi dell'ingresso del menzionato Ufficio;
che le strisce pedonali di attraversamento nel momento del sinistro erano parzialmente cancellate per usura e lo spazio adiacente al marciapiede ed allo scivolo era occupato da auto in sosta;
che l'attore, in presenza di grave irregolarità del piano di calpestio del marciapiede, terminante con uno scivolo per disabili realizzato non a norma, cadeva a causa di un gradino non visibile e non segnalato posto tra il fondo dello scivolo e la parte esterna del marciapiede;
che, inciampando per la dedotta anomalia costruttiva non segnalata, rovinava al suolo riportando esiti consistenti in distorsione caviglia dx, contusione anca dx, come da verbale di pronto soccorso in atti;
che in seguito Controparte_1 veniva ricoverato presso il Policlinico Umberto I in Roma, ove veniva operato in data 18.7.2014 per artroprotesi completa di anca dx ed in data 22.7.2014 veniva dimesso con diagnosi di necrosi della testa del femore dx trattata in artroprotesi e sottoposto a conseguente terapia riabilitativa. Si è costituito il , contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore Controparte_2 ed affermando che la conformazione del marciapiede fosse perfettamente visibile;
che non constasse alcuna insidia;
che ogni esito lesivo è dovuto al fatto ed alla colpa di;
che, ferme Controparte_1 le contestazioni in ordine all'an, non sussiste il nesso causale tra l'evento ed i postumi lamentati, così come erronea risulta la quantificazione del danno formulata dall'attore…”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. - respinge le domande attoree;
2. - condanna al pagamento in favore del , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pt., delle spese del giudizio che liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto accogliere le conclusioni proposte in primo grado, accertando la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, per la caduta occorsa al Dr. Controparte_2 CP_1
, in data 12 maggio 2016, in Viale A. Petrocchi, nei pressi dell'Ufficio del Giudice di Pace
[...] di , in corrispondenza dello scivolo per disabili costruito non a norma e posto Controparte_2 all'estremità del marciapiede della predetta via, e per l'effetto condannare il Controparte_2
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali,
[...] in favore dell'attore che ammontano ad € 51.200,00 = come da riscontri in atti, od alla somma maggiore o minore che verrà giudizialmente accertata, oltre agli interessi dall'evento all'effettivo soddisfo, ed alla rivalutazione monetaria secondo i coefficienti ISTAT, con vittoria di spese, compensi
3 e spese generali di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria piaccia disporre CTU urbanistica per accertare le caratteristiche del marciapiede in questione nel punto preciso della caduta, nonché CTU medica per verificare i postumi fisici temporanei e permanenti riportati dall'appellante. Con vittoria delle spese, compensi, rimborso spese generali ed accessori di legge dei due gradi del giudizio. In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di rigetto parziale del presente appello, piaccia comunque riformare la sentenza appellata, disponendo la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il il quale, resistendo all'impugnazione, Controparte_2 ha così concluso: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis NEL MERITO respingere il proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 652/2020 del
Tribunale di Tivoli del 29/04/2020 IN VIA ISTRUTTORIA rigettare la richiesta di c.t.u. urbanistica per accertare le caratteristiche del marciapiede così come la perizia medico-legale ed ordinare lo stralcio della planimetria contenuta a pag 10 della memoria di controparte perché tardiva e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, per il presente giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2021, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da parte appellante.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello di è articolato in tre motivi. Controparte_1
Con il primo motivo parte appellante impugna e contesta la sentenza di primo grado, deducendo l'intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, come peraltro risulterebbe dalle fotografie dello stato dei luoghi nonché lamenta l'erronea applicazione dei principi, da parte del giudice di prime cure, in tema di riparto dell'onere probatorio.
Altresì censura la sentenza per la non corretta disamina delle deposizioni testimoniali e per la non ammissione della consulenza tecnica.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il giudice non avrebbe correttamente rispettato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio essendosi fornita la prova del verificarsi dell'evento dannoso e della derivazione dello stesso dalla cosa in custodia, come risulterebbe dalla documentazione prodotta oltre che dalle deposizioni testimoniali. Si duole, inoltre, della mancata ammissione della CTU richiesta.
Con il terzo motivo lamenta l'erronea statuizione sulla liquidazione delle spese di Controparte_1 giudizio. Siffatte spese, tenuto conto della natura della domanda, della vicenda dedotta oltre che dell'accertamento pacifico dell'evento-caduta, avrebbero dovuto essere compensate o, se il giudice
4 non fosse incorso in errore, interamente liquidate in favore del . CP_1
La sentenza impugnata è così motivata: “Ciò posto, le domande spiegate da parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento. Rileva anzitutto il Tribunale che il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., il quale recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". I principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati da
Cassazione Civile, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856, sono i seguenti a) "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)" (Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01); b) "ai sensi dell'art. 2051 c. c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv.
628725 - 01); c) "in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato" (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10014 del
20/04/2017, Rv. 643830 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 - 01).
Dunque, quanto alla ricostruzione del fatto, si rileva che, alla stregua dell'esame dei testimoni assunti nel giudizio, è emerso quanto segue: il teste all'udienza del 6.11.2017 ha Testimone_1 dichiarato: “vero quanto mi si legge al cap. 1; ero sull'altro marciapiede a circa 6 metri di distanza.
Solo la strada ci divideva. Ho visto il sig. mentre cadeva. Si tratta di una strada secondaria;
CP_1
5 c'erano alcune macchine parcheggiate sulla strada ma sul viale passavano poche macchine. Vero quanto mi si legge al cap. 2 e al cap.
3. Mi recavo spesso lì perché lì c'è il mio medico (che sta a largo Petrocchi). ADR: riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che mi si mostrano allegate da parte convenuta. Le macchine erano parcheggiate di fianco allo scivolo per disabili sulla strada in modo da non ostruire in alcun modo la fuoriuscita dallo scivolo. ADR: l'attore non ha percorso lo scivolo ma lo ha attraversato;
l'attore è inciampato nel gradino che fa da margine esterno allo scivolo, e cioè nella parte in cui lo scivolo termina sulla strada. Vero quanto mi si legge al cap. 4 nel senso che ho appena precisato. Stavo sull'altro marciapiede e andavo dritta. Ho visto il punto esatto in cui cadeva (e cioè il gradino esterno di colore bianco che fa da margine allo scivolo rispetto alla strada”); nella medesima udienza, il teste ha dichiarato: “vero quanto mi si legge al Testimone_2 cap.1; non conoscevo l'attore; stavo accompagnando mia madre dal dottore. Mi trovavo a circa 10 metri dal , sull'altro marciapiede;
l'ho visto cadere dall'altro lato della strada;
io avevo CP_1 parcheggiato. Vero quanto mi si legge al cap. 2; riconosco lo stato dei luoghi nelle foto che sono allegate da parte convenuta alla propria comparsa. Le auto si trovavano lungo il marciapiede;
erano parallele al marciapiede e dunque anche allo scivolo. Ricordo che le strisce pedonali partivano all'incirca all'altezza dello scivolo. Ho visto cadere il sig. ma non so dire esattamente per CP_1 quale motivo sia caduto. ADR: La caduta è avvenuta sullo scivolo dove io ho trovato il sig. CP_1
e dove l'ho aiutato a rialzarsi ma non so dire la causa della caduta. Mia madre si chiama CP_4
”. Ebbene, alla luce degli esiti della prova orale così come dei documenti in atti, non
[...] emergono elementi che possano suffragare l'asserzione dell'attore, secondo cui lo scivolo sarebbe
“pericoloso ed insidioso”, “realizzato non a norma” ed in presenza di “una grave irregolarità del piano di calpestio del marciapiede” (cfr., pag. 1 dell'atto di citazione). Né, d'altra parte, risulta provato il nesso causale tra l'evento lesivo e le asserite condizioni del marciapiede, nesso solo prospettato e non dimostrato dalla parte attrice su cui incombe il relativo onere. Inoltre, parte attrice non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Pertanto, ha omesso di provare: il nesso Controparte_1 causale tra la cosa in custodia ed il danno, che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità (trattandosi di cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità), nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato, tutti oneri gravanti sull'attore secondo il consolidato orientamento di merito e legittimità (cfr., ex multis, Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01, nonché
Tribunale Roma, sentenza n. 1731 del 14/09/2018). La domanda non è meritevole di accoglimento neppure sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., atteso che l'attore ha omesso di provare, alla luce dell'esito
6 delle prove orali e dei documenti in atti, la sussistenza di un fatto illecito imputabile alla parte convenuta, alla stregua dei consolidati parametri giurisprudenziali. Conclusivamente, le domande attoree devono essere rigettate. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza”.
Il primo ed il secondo motivo di appello, in quanto intimamente connessi, meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico. Infatti, come chiarito dalla Suprema
Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva-in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode” (Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024). La Corte inoltre ha statuito che la responsabilità ex art. 2051 c.c.“prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo”. (Cass. Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
Il giudice di legittimità ha altresì precisato che: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024).
Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno enunciato, in tema di riparto dell'onere probatorio, i seguenti principi: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima”; ed ancora “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento;
a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa
7 dell'art. 1227 c.c., co 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente”. (Cass. S.U., ordinanza n. 20943 del 30.06.2022)
Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, incombe sul danneggiato l'onere probatorio circa il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
mentre spetta al danneggiante la prova del fatto liberatorio del caso fortuito che può identificarsi anche con la condotta del danneggiato.
Dalle testimonianze escusse in primo grado è emerso che il teste abbia Testimone_1 visto mentre cadeva. Ha al riguardo riferito le seguenti circostanze: “l'attore non Controparte_1 ha percorso lo scivolo ma lo ha attraversato;
l'attore è inciampato nel gradino che fa da margine esterno allo scivolo, e cioè nella parte in cui lo scivolo termina sulla strada. Ed ha aggiunto: “Ho visto il punto esatto in cui cadeva (e cioè il gradino esterno di colore bianco che fa da margine allo scivolo rispetto alla strada”).
Nella medesima udienza, il teste ha dichiarato: “Mi trovavo a circa 10 metri Testimone_2 dal , sull'altro marciapiede;
l'ho visto cadere dall'altro lato della strada;
io avevo CP_1 parcheggiato. Il teste ha inoltre dichiarato: “Ho visto cadere il sig. ma non so dire CP_1 esattamente per quale motivo sia caduto. ADR: La caduta è avvenuta sullo scivolo dove io ho trovato il sig. e dove l'ho aiutato a rialzarsi ma non so dire la causa della caduta.”. CP_1
Ebbene, se dalla deposizione di è emerso solo il fatto che la caduta era Testimone_2 avvenuta sullo scivolo, non avendo potuto il teste ricostruire né le sue modalità né il motivo della stessa, dalla prova testimoniale di è risultato come l'attore non stesse percorrendo Testimone_1 lo scivolo avendolo attraversato per poi inciampare nel gradino che fa da margine esterno allo scivolo terminante sulla strada e specificando, allo stesso tempo, il punto esatto della caduta, individuato nel gradino esterno di colore bianco che fa da margine allo scivolo rispetto alla strada.
Entrambi hanno inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi ove si è verificato il sinistro così come riprodotto dalle foto versate in atti. Foto che riproducono lo stato dei luoghi al momento del fatto.
Dalle stesse si evince che il gradino è di colore bianco e ben visibile e, peraltro, il sinistro risulta pacificamente essere avvenuto in pieno giorno.
Sicché è provato come il gradino ove inciampava il fosse ben visibile e, pertanto, evitabile. CP_1
Essendo esso chiaramente visibile se il avesse osservando maggiore accortezza, adottando CP_1 una condotta prudente avrebbe evitato l'inciampo. In tal caso, la condotta del danneggiato, che è entrato in interazione con la cosa inerte, ha avuto un'incidenza sul nesso causale dell'evento dannoso
8 interrompendolo. Infatti, e come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata, come nel caso di specie, attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più essa ha un'incidenza sul nesso causale tra l'evento il danno. Lo stato dei luoghi non presentava, in sostanza, un'obiettiva situazione di pericolosità, trattandosi di una cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità ed essendo il gradino ben visibile;
e ciò a prescindere dall'accertamento se lo stesso fosse stato realizzato o meno secondo le prescrizioni di legge. Ciò che rileva, infatti, è che il dislivello in presenza di una condotta attenta e vigile dell'attore avrebbe potuto essere da questi avvistato ed evitato soprattutto in ragione del fatto che l'attore, come emerso dagli atti, aveva problemi di deambulazione tanto da cadere già il giorno precedente il sinistro per cui è causa (cfr. cartella clinica del 16.07.2014).
Parte appellante lamenta poi la mancata ammissione della consulenza tecnica volta ad accertare la pericolosità dello scivolo. Ebbene, già il giudice di prime cure non ammetteva la CTU richiesta ritenendola superflua e genericamente formulata, non essendo state specificate quali avrebbero dovuto essere le caratteristiche ritenute “a norma” dello scivolo oggetto di causa in riferimento all'uso che in concreto era stato fatto di detto scivolo da parte dell'attore nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.
Va a tal fine richiamato quanto già rilevato da questa Corte con ordinanza resa in data
13.11.2021 e che, nel rigettare la richiesta di CTU, ha ritenuto che “non è necessaria la CTU sulle condizioni del marciapiede, essendo queste sufficientemente rappresentate nella documentazione fotografica esaminata dal teste escusso nel corso dell'istruttoria”. Come in precedenza chiarito, dalle foto in atti, riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro ed alla luce delle testimonianze rese emerge chiaramente come il gradino fosse del tutto visibile non potendo esso rappresentare per ciò solo neppure “insidia o trabocchetto” ex art. 2043 c.c. E in definitiva l'odierno appellante, adottando una condotta accorta, avrebbe certamente potuto evitare di inciampare e quindi di cadere.
Tanto basta a ritenere provato che non vi era sui luoghi dell'evento alcun elemento che non potesse essere da questi superato utilizzando la comune diligenza.
Infine, neppure il terzo motivo di appello coglie nel segno.
Parte appellante, si duole della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, ritenendo che esse dovessero in ogni caso essere compensate.
L'art. 91 c.p.c., norma che come noto regola la disciplina in materia di spese, stabilisce che :“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, mentre al II comma dell'art. 92 c.p.c. è previsto che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero
9 nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto ed alla luce della normativa in materia il giudice di prime cure, in omaggio al principio della soccombenza, ha condivisibilmente condannato il , rimasto del tutto soccombente, a CP_1 rifondere le spese legali in favore del convenuto;
né sussistevano nella specie i presupposti CP_2 perché queste, a prescindere dalla reciproca soccombenza del tutto insussistente, dovessero essere compensate. La domanda è stata invero rigettata perché infondata nel merito non potendo incidere ai fini della compensazione le considerazioni addotte dall'appellante atteso che, come pure è stato rilevato in motivazione, ininfluente si è rivelata la dedotta e comunque non provata irregolarità dello scivolo.
In conclusione, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €52.000,00 tabella XII^) con applicazione di valori minimi attesa l'assenza di questioni giuridiche e fattuali di particolare complessità, la ridotta attività espletata e le forme semplificate adottate per la decisione.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza definitiva del Tribunale di Tivoli, n. 652/2020 pubblicata il 29.4.2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore del le spese Controparte_1 Controparte_2 del presente grado, liquidate in complessivi € 4996 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OM CA -RT IL-
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