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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 07.07.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.864/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, ( ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Aiello presso cui elettivamente domicilia in Pompei (NA) alla Traversa Pironti n. 2 come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti con cui elett.te domicilia presso l' Controparte_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , titolare di Parte_1 pensione IO nr 18030752, volta a ottenere, in contraddittorio con l' la CP_2 declaratoria di illegittimità del provvedimento di indebito notificato in data
16.03.2021 con il quale l' intende recuperare la somma di € 9.303,82 a titolo di CP_2 indebita percezione della integrazione al trattamento minimo in seguito a verifiche reddituali relativamente al periodo compreso tra gennaio 2019 e febbraio 2021.
Parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la decadenza dell dal diritto di CP_2 richiedere la restituzione, in virtù dell'articolo 13 della legge 412/1991, che impone all'istituto di previdenza di verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero delle somme indebite entro l'anno successivo.
In secondo luogo, è stata contestata la legittimità del provvedimento di recupero per difetto di motivazione. Nel merito, la pensionata sosteneva l'insussistenza dell'indebito, affermando di essere stata titolare di redditi non superiori ai limiti di legge.
L si è costituito e ha resistito alla domanda ribadendo la correttezza del CP_2 procedimento amministrativo in mancanza di prova da parte della pensionata di aver assolto all'onere di preventiva segnalazione dei redditi incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, in seguito allo scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che la domanda è fondata.
Va rigetta preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente ex 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l «procede annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_2 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551).
Ne consegue pertanto che l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie in applicazione dei su indicati principi giurisprudenziali, deve negarsi l'applicabilità della sanatoria richiesta da parte ricorrente in quanto l'erogazione delle maggiori somme è imputabile all'omesso invio da parte della stessa ricorrente all CP_2 del modello RED (omesso invio non contestato).
Nel merito la domanda di parte ricorrente va accolta.
È ormai consolidata la giurisprudenza secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP_2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass. Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale si ritiene che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, detti principi devono trovare applicazione in quanto la domanda proposta da parte ricorrente ha come presupposto la irripetibilità dell'importo richiesto dal resistente
CP_2
Ebbene la comunicazione di indebito scaturisce come detto, dalla mancata comunicazione da parte del ricorrente all' dei redditi percepiti nel 2018. CP_2
La Corte di legittimità ha costantemente avallato l'orientamento secondo il quale “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.” (v. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del
28/03/2019 ); ed ancora “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (v. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 27096 del 25/10/2018).
Ai fini dell'accertamento del dolo del pensionato, nelle sue forme anche omissive, delineato dalla giurisprudenza sopra ricordata, deve tenersi altresì conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello
Red all' , qualora siano tenuti a comunicare la situazione Controparte_3 reddituale all'amministrazione finanziaria (MOD 730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L
n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati, l ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali CP_2 dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_2 dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_2 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all la propria CP_2 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all . CP_1
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” CP_2 dichiarati all'amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione finalizzato a fornire all' tutti i CP_2 CP_2 dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il
“dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Calati questi principi nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che a dispetto di quanto contestato dall la ricorrente in data 17.11.2019, ha consegnato CP_2 telematicamente la dichiarazione dei redditi dichiarati alla Agenzia delle Entrate per l'anno 2018 (cfr. all 3 fascicolo attoreo) per cui va esclusa qualsivoglia ipotesi di dolo.
Aggiungasi che dalla documentazione agli atti è emerso che, l' ha proceduto CP_1 alla perequazione per l'anno 2020 con comunicazione del 01.03.2020 senza muovere alcuna contestazione, e successivamente, con lettera del 10.12.2020, ha comunicato alla sig.ra il pagamento di un importo aggiuntivo di € 154,94 "a sostegno dei Pt_1 titolari di pensione il cui importo complessivo non supera il trattamento minimo", dimostrando in tal modo di essere ben a conoscenza della situazione reddituale della ricorrente ed ingenerando nella stessa una situazione di legittimo affidamento che, secondo la giurisprudenza più recente, esclude la ripetibilità delle somme.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro,
l'esatto importo della prestazione spettante sulla base delle informazioni, soprattutto di carattere reddituale, successivamente acquisite.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta, va quindi esclusa la configurabilità del dolo dell'accipiens, stante la piena conoscibilità, da parte dell' CP_2 dei dati reddituali d'interesse, e conseguentemente l' non può ripetere le CP_1 somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca antecedente all'adozione del provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge per la loro erogazione.
Pertanto, nel caso in cui l'indebito nasca da una prestazione assistenziale non più dovuta a causa del venir meno del requisito reddituale, l'indebito comincia a decorrere dal momento in cui all'accipiens viene formalmente comunicato l'atto con cui si manifesta la mancanza del requisito reddituale (ad es. il Modello TE08 contenente la ricostituzione della prestazione). Per tutte le suesposte argomentazioni, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito comunicato dall' in data 16.03.2021 e, per l'effetto, non dovuta la CP_2 somma di € 9.303,82 riferita al periodo compreso tra gennaio 2019 e febbraio 2021 in relazione alla Pensione IO 18030752.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono regolamentate tenendo conto delle modifiche normative e giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda e dichiara illegittimo il provvedimento di indebito impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 9.303,82 richiesto dall con l'atto del CP_2
16.03.2021; 1) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente CP_2 liquidate in complessivi euro 2.695,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario. TORRE ANNUNZIATA, 15/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 07.07.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.864/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, ( ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Aiello presso cui elettivamente domicilia in Pompei (NA) alla Traversa Pironti n. 2 come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti con cui elett.te domicilia presso l' Controparte_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di , titolare di Parte_1 pensione IO nr 18030752, volta a ottenere, in contraddittorio con l' la CP_2 declaratoria di illegittimità del provvedimento di indebito notificato in data
16.03.2021 con il quale l' intende recuperare la somma di € 9.303,82 a titolo di CP_2 indebita percezione della integrazione al trattamento minimo in seguito a verifiche reddituali relativamente al periodo compreso tra gennaio 2019 e febbraio 2021.
Parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la decadenza dell dal diritto di CP_2 richiedere la restituzione, in virtù dell'articolo 13 della legge 412/1991, che impone all'istituto di previdenza di verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati e di provvedere al recupero delle somme indebite entro l'anno successivo.
In secondo luogo, è stata contestata la legittimità del provvedimento di recupero per difetto di motivazione. Nel merito, la pensionata sosteneva l'insussistenza dell'indebito, affermando di essere stata titolare di redditi non superiori ai limiti di legge.
L si è costituito e ha resistito alla domanda ribadendo la correttezza del CP_2 procedimento amministrativo in mancanza di prova da parte della pensionata di aver assolto all'onere di preventiva segnalazione dei redditi incidenti sul diritto e sulla misura della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, in seguito allo scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che la domanda è fondata.
Va rigetta preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente ex 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l «procede annualmente alla verifica delle CP_2 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_2 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551).
Ne consegue pertanto che l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.
Nel caso di specie in applicazione dei su indicati principi giurisprudenziali, deve negarsi l'applicabilità della sanatoria richiesta da parte ricorrente in quanto l'erogazione delle maggiori somme è imputabile all'omesso invio da parte della stessa ricorrente all CP_2 del modello RED (omesso invio non contestato).
Nel merito la domanda di parte ricorrente va accolta.
È ormai consolidata la giurisprudenza secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010). Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare CP_2 annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” ( Cass. Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale si ritiene che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie, detti principi devono trovare applicazione in quanto la domanda proposta da parte ricorrente ha come presupposto la irripetibilità dell'importo richiesto dal resistente
CP_2
Ebbene la comunicazione di indebito scaturisce come detto, dalla mancata comunicazione da parte del ricorrente all' dei redditi percepiti nel 2018. CP_2
La Corte di legittimità ha costantemente avallato l'orientamento secondo il quale “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.” (v. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del
28/03/2019 ); ed ancora “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (v. Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 27096 del 25/10/2018).
Ai fini dell'accertamento del dolo del pensionato, nelle sue forme anche omissive, delineato dalla giurisprudenza sopra ricordata, deve tenersi altresì conto del mutato quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello
Red all' , qualora siano tenuti a comunicare la situazione Controparte_3 reddituale all'amministrazione finanziaria (MOD 730 o UNICO) (v. art.13 c.6 lett. c D.L
n.78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati, l ha sempre la possibilità di conoscere i dati reddituali CP_2 dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_2 dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_2 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all la propria CP_2 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all . CP_1
Da ciò discende perciò che i redditi per i quali non sussiste più alcun obbligo di comunicazione all' sono esclusivamente quelli che risultino “integralmente” CP_2 dichiarati all'amministrazione finanziaria e che, al contrario, l'obbligo permane per quei dati reddituali che, in quanto non integralmente o esaurientemente dichiarati al fisco (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere dichiarati all' nell'ottica di un dovere di collaborazione finalizzato a fornire all' tutti i CP_2 CP_2 dati necessari alla commisurazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il
“dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Calati questi principi nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi che a dispetto di quanto contestato dall la ricorrente in data 17.11.2019, ha consegnato CP_2 telematicamente la dichiarazione dei redditi dichiarati alla Agenzia delle Entrate per l'anno 2018 (cfr. all 3 fascicolo attoreo) per cui va esclusa qualsivoglia ipotesi di dolo.
Aggiungasi che dalla documentazione agli atti è emerso che, l' ha proceduto CP_1 alla perequazione per l'anno 2020 con comunicazione del 01.03.2020 senza muovere alcuna contestazione, e successivamente, con lettera del 10.12.2020, ha comunicato alla sig.ra il pagamento di un importo aggiuntivo di € 154,94 "a sostegno dei Pt_1 titolari di pensione il cui importo complessivo non supera il trattamento minimo", dimostrando in tal modo di essere ben a conoscenza della situazione reddituale della ricorrente ed ingenerando nella stessa una situazione di legittimo affidamento che, secondo la giurisprudenza più recente, esclude la ripetibilità delle somme.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro,
l'esatto importo della prestazione spettante sulla base delle informazioni, soprattutto di carattere reddituale, successivamente acquisite.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta, va quindi esclusa la configurabilità del dolo dell'accipiens, stante la piena conoscibilità, da parte dell' CP_2 dei dati reddituali d'interesse, e conseguentemente l' non può ripetere le CP_1 somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca antecedente all'adozione del provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge per la loro erogazione.
Pertanto, nel caso in cui l'indebito nasca da una prestazione assistenziale non più dovuta a causa del venir meno del requisito reddituale, l'indebito comincia a decorrere dal momento in cui all'accipiens viene formalmente comunicato l'atto con cui si manifesta la mancanza del requisito reddituale (ad es. il Modello TE08 contenente la ricostituzione della prestazione). Per tutte le suesposte argomentazioni, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito comunicato dall' in data 16.03.2021 e, per l'effetto, non dovuta la CP_2 somma di € 9.303,82 riferita al periodo compreso tra gennaio 2019 e febbraio 2021 in relazione alla Pensione IO 18030752.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono regolamentate tenendo conto delle modifiche normative e giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell così provvede: CP_2
1) accoglie la domanda e dichiara illegittimo il provvedimento di indebito impugnato e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 9.303,82 richiesto dall con l'atto del CP_2
16.03.2021; 1) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente CP_2 liquidate in complessivi euro 2.695,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario. TORRE ANNUNZIATA, 15/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco