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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/03/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MP AU
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO, Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1199/2023, promosso, in via congiunta, da:
, nata ad [...], Provincia Galati (Romania) il 27.02.1991, Controparte_1
cittadina romena residente in [...] (C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta MURA, del Foro di C.F._1
PI AN (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del difensore, in Olbia (SS), Viale Aldo Moro, nr. 98;
pagina 1 di 9 nato ad [...] il [...], cittadino romeno residente Parte_1
in Olbia, Via del Castagno nr. 3 (C.F.: , rappresentato e difeso C.F._3
dall'Avv. Giuseppe CORDA, del Foro di PI AN (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._4
Olbia (SS), Via Santorre di Santarosa nr. 61;
RICORRENTI
Con l'intervento ex lege del PM in sede, Dott.ssa Noemi MANCINI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso, depositato in via congiunta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e la determinazione del mantenimento a favore dei figli minori, gli odierni ricorrenti chiedevano a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affidamento dei figli minori e Persona_1
in via condivisa fra i genitori, con collocazione degli stessi Persona_2
presso l'abitazione materna sita in Olbia (SS), viale Aldo Moro, n. 98;
2) Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori per due volte Pt_1
alla settimana, concordando la giornata con la madre almeno 24 ore prima, dalle ore
17,00 alle ore 19,00, restando inteso che, al momento del rientro dei minori presso
l'abitazione materna, i compiti assegnati a scuola dovranno essere già stati svolti;
3) Disporre, quanto ai fine settimana, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in alternanza con la madre;
che nei fine settimana di permanenza con il padre i figli minori possano permanere con il padre dalle ore 19,00 del venerdì sera fino alle ore
19,00 della domenica sera;
pagina 2 di 9 4) Disporre, quanto alle festività della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, che i figli minori possano trascorrere le stesse secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno con la madre o con il padre, invertendo l'ordine di permanenza l'anno successivo;
5) Disporre che, in ordine al contributo di mantenimento per i figli minori, il Sig. sia tenuto a versare direttamente sul conto corrente intestato alla Sig.ra il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile di anno in anno secondo gli indici;
Org_1
6) Disporre che il Sig. sia tenuto a contribuire nella misura del 50% delle Pt_1
seguenti spese da sostenere per entrambi i figli minori debitamente documentate relative
a:
a) spese medico-sanitarie: visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto se Organizzazione_2
prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
spese sanitarie Organizzazione_2
urgenti; spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche;
spese per mezzi di trasporto pubblico dalla casa di abitazione alla scuola;
pre-scuola/dopo-scuola; centro ricreativo estivo organizzato da enti territoriali o scuole pubbliche;
7) Disporre che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
In particolare, i ricorrenti rilevavano che:
pagina 3 di 9 - il 25 agosto 2007 contraevano matrimonio in Ivesti, Romania, munito di Apostille NR.
GL/1557 in data 16 settembre 2010, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961;
- dall'unione tra i coniugi nascevano due figli, e Persona_1 Persona_2
, entrambi in Olbia, rispettivamente l'8 aprile 2011, ed il 31 gennaio 2015;
[...]
- la famiglia conduceva la propria vita in Italia, rientrando in Romania esclusivamente in occasione delle vacanze estive, per un mese circa;
- il 4 aprile 2022 la depositava, presso questo Tribunale, ricorso per separazione CP_1
personale dei coniugi, iscritto al n.r.g. 560/2022, mentre il 2 marzo 2022 il Pt_1
presentava domanda, davanti all'Autorità Giudiziaria Romena, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto con la , con addebito a quest'ultima, e CP_1
chiedeva che la stessa riprendesse il cognome da nubile, nonché l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sui figli minori, con collocazione dei medesimi presso la residenza del padre, ed obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento in capo alla;
CP_1
- con sentenza nr. 718 del 10 agosto 2022, l'Autorità Giudiziaria Romena di Liesti dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra il e la , e Pt_1 CP_1
disponeva che quest'ultima riprendesse il cognome che aveva prima del matrimonio
(quindi ), separando le domande inerenti all'affidamento ed al mantenimento CP_1
della prole, a seguito di eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla in CP_1
sede di comparsa di costituzione;
- con sentenza nr. 818 del 13 settembre 2022, l'Autorità Giudiziaria Romena di Liesti accoglieva l'eccezione d'incompetenza territoriale per le domande accessorie al divorzio, relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, alla collocazione dei minori ed al contributo al mantenimento, rigettando le predette domande accessorie al divorzio, proposte dal Pt_1
- il si costituiva nel procedimento pendente davanti a questo Tribunale, Pt_1
introdotto dalla ed avente ad oggetto la separazione dei coniugi ma, stante CP_1
pagina 4 di 9 l'intervenuta pronuncia di scioglimento del matrimonio già emessa dall'Autorità
Giudiziaria Romena, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio di separazione personale dei coniugi, le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori muniti di procura speciale, depositavano rinuncia agli atti per la , e contestuale CP_1
accettazione della rinuncia per il Pt_1
- con provvedimento del 13 febbraio 2023, il Giudice (Presidente Dott. Giuseppe
MAGLIULO) disponeva la cancellazione della predetta causa dal ruolo, e dichiarava l'estinzione del giudizio iscritto al n.r.g. 560/2022;
- pertanto, il fine del presente procedimento era quello di regolare l'affidamento dei minori, la collocazione dei medesimi, il diritto di visita del genitore non collocatario, nonché l'obbligo per quest'ultimo di contribuire al mantenimento indiretto a favore dei figli, in conformità a quanto richiesto dai ricorrenti, in via congiunta, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 21 febbraio 2024, le parti comparivano davanti allo scrivente con i rispettivi difensori, richiamandosi e confermando quanto dedotto con il proprio atto introduttivo, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al collegio per la decisione, sollecitando la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge.
Pervenuto il visto del PM il 27 febbraio 2024, la causa veniva riferita al collegio nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
*****
pagina 5 di 9 Preliminarmente, si ritiene la competenza territoriale di questo Tribunale, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui: “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis c.p.c. e ss. è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda;
l'indicato criterio, identificandosi nella residenza abituale il luogo in cui trova espressione e tutela l'interesse del minore ad una crescita equilibrata, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi dal giudice dinanzi al quale la questione sulla competenza sia stata proposta, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione” (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 15835/21; in senso conforme già Cassazione civile sez. un., 13/02/2012, n.1984, per cui: “In tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, l'art. 8 del regolamento 27 novembre 2003
n. 2201/2003/Ce dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno
Stato membro, unicamente al criterio della " residenza abituale " del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto”).
È documentalmente provata la residenza anagrafica dei figli minori Persona_1
e in Olbia, dove gli stessi vivono stabilmente insieme alla
[...] Persona_2
madre, ed allo zio , presso l'immobile condotto in locazione dalla CP_2
, in Viale Aldo Moro nr. 98. CP_1
Gli stessi ricorrenti deducono di avere condotto la propria vita matrimoniale e familiare in Italia, recandosi nel paese di origine esclusivamente in occasione delle vacanze estive,
pagina 6 di 9 per cui si ritiene collocato in Italia, e nello specifico nella città di Olbia, il centro degli interessi dei minori, con riferimento alla loro educazione, cura, crescita e vita di relazione. Di fatto, è nella città di Olbia che i minori sono nati e cresciuti, ed ivi si trova la sede degli istituti scolastici frequentati dai medesimi. Del resto, come dedotto in premessa, già con sentenza nr. 818 del 13 settembre 2022, il Tribunale di Liesti dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, collocazione dei minori e contributo al mantenimento dei medesimi, riconoscendo che “i minori abitano in Italia sin dalla nascita” (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo), e che sul territorio italiano doveva individuarsi la “residenza abituale”, dei medesimi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2201/2003.
Per quanto riguarda le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico. Il collegio prende atto che le condizioni raggiunte dalle parti in via congiunta sono adeguate, e che tengono conto del superiore interesse dei figli minori, con particolare riferimento all'affidamento e collocazione degli stessi, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento.
Le conclusioni riportate del ricorso introduttivo, dunque, devono essere confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 9 1) i figli minori nato l'[...] in [...] (C.F.: Persona_1
) e nata il [...] in [...] C.F._5 Persona_2
(C.F.: ), resteranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i C.F._6
genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna, sita in Olbia (SS),
Viale Aldo Moro, nr. 98;
2) il padre, potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due volte Parte_1
alla settimana, concordando la giornata con la madre almeno 24 ore prima, dalle ore
17:00 alle ore 19:00, restando inteso che, al momento del rientro dei minori presso l'abitazione materna, i compiti assegnati a scuola dovranno essere già stati svolti;
3) quanto ai fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in alternanza con la madre. Nei fine settimana di permanenza con il padre, i figli minori potranno permanere con il padre dalle ore 19:00 del venerdì sera, fino alle ore 19:00 della domenica sera;
4) quanto alle festività della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i figli minori potranno trascorrere le stesse secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno, con la madre o con il padre, invertendo l'ordine di permanenza l'anno successivo;
5) il padre, verserà la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per Parte_1
ciascun figlio) direttamente sul conto corrente intestato alla , il giorno 5 di ogni CP_1
mese, a titolo di mantenimento indiretto a favore dei figli minori, rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici;
Org_1
6) il padre, contribuirà altresì, nella misura del 50% alle seguenti Parte_1
spese, da sostenere per entrambi i figli minori, debitamente documentate, relative a:
a) spese medico-sanitarie: visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto se Organizzazione_2
prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo pagina 8 di 9 specialista anche se non coperti dal;
spese sanitarie urgenti;
Organizzazione_2
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche;
spese per mezzi di trasporto pubblico dalla casa di abitazione alla scuola;
pre-scuola/dopo-scuola; centro ricreativo estivo organizzato da enti territoriali o scuole pubbliche;
7) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in PI AN, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MP AU
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Cecilia MARINO, Presidente;
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1199/2023, promosso, in via congiunta, da:
, nata ad [...], Provincia Galati (Romania) il 27.02.1991, Controparte_1
cittadina romena residente in [...] (C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta MURA, del Foro di C.F._1
PI AN (C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del difensore, in Olbia (SS), Viale Aldo Moro, nr. 98;
pagina 1 di 9 nato ad [...] il [...], cittadino romeno residente Parte_1
in Olbia, Via del Castagno nr. 3 (C.F.: , rappresentato e difeso C.F._3
dall'Avv. Giuseppe CORDA, del Foro di PI AN (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in C.F._4
Olbia (SS), Via Santorre di Santarosa nr. 61;
RICORRENTI
Con l'intervento ex lege del PM in sede, Dott.ssa Noemi MANCINI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso, depositato in via congiunta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e la determinazione del mantenimento a favore dei figli minori, gli odierni ricorrenti chiedevano a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affidamento dei figli minori e Persona_1
in via condivisa fra i genitori, con collocazione degli stessi Persona_2
presso l'abitazione materna sita in Olbia (SS), viale Aldo Moro, n. 98;
2) Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori per due volte Pt_1
alla settimana, concordando la giornata con la madre almeno 24 ore prima, dalle ore
17,00 alle ore 19,00, restando inteso che, al momento del rientro dei minori presso
l'abitazione materna, i compiti assegnati a scuola dovranno essere già stati svolti;
3) Disporre, quanto ai fine settimana, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli in alternanza con la madre;
che nei fine settimana di permanenza con il padre i figli minori possano permanere con il padre dalle ore 19,00 del venerdì sera fino alle ore
19,00 della domenica sera;
pagina 2 di 9 4) Disporre, quanto alle festività della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, che i figli minori possano trascorrere le stesse secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno con la madre o con il padre, invertendo l'ordine di permanenza l'anno successivo;
5) Disporre che, in ordine al contributo di mantenimento per i figli minori, il Sig. sia tenuto a versare direttamente sul conto corrente intestato alla Sig.ra il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile di anno in anno secondo gli indici;
Org_1
6) Disporre che il Sig. sia tenuto a contribuire nella misura del 50% delle Pt_1
seguenti spese da sostenere per entrambi i figli minori debitamente documentate relative
a:
a) spese medico-sanitarie: visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto se Organizzazione_2
prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
spese sanitarie Organizzazione_2
urgenti; spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche;
spese per mezzi di trasporto pubblico dalla casa di abitazione alla scuola;
pre-scuola/dopo-scuola; centro ricreativo estivo organizzato da enti territoriali o scuole pubbliche;
7) Disporre che le spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
In particolare, i ricorrenti rilevavano che:
pagina 3 di 9 - il 25 agosto 2007 contraevano matrimonio in Ivesti, Romania, munito di Apostille NR.
GL/1557 in data 16 settembre 2010, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961;
- dall'unione tra i coniugi nascevano due figli, e Persona_1 Persona_2
, entrambi in Olbia, rispettivamente l'8 aprile 2011, ed il 31 gennaio 2015;
[...]
- la famiglia conduceva la propria vita in Italia, rientrando in Romania esclusivamente in occasione delle vacanze estive, per un mese circa;
- il 4 aprile 2022 la depositava, presso questo Tribunale, ricorso per separazione CP_1
personale dei coniugi, iscritto al n.r.g. 560/2022, mentre il 2 marzo 2022 il Pt_1
presentava domanda, davanti all'Autorità Giudiziaria Romena, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto con la , con addebito a quest'ultima, e CP_1
chiedeva che la stessa riprendesse il cognome da nubile, nonché l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sui figli minori, con collocazione dei medesimi presso la residenza del padre, ed obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento in capo alla;
CP_1
- con sentenza nr. 718 del 10 agosto 2022, l'Autorità Giudiziaria Romena di Liesti dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra il e la , e Pt_1 CP_1
disponeva che quest'ultima riprendesse il cognome che aveva prima del matrimonio
(quindi ), separando le domande inerenti all'affidamento ed al mantenimento CP_1
della prole, a seguito di eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla in CP_1
sede di comparsa di costituzione;
- con sentenza nr. 818 del 13 settembre 2022, l'Autorità Giudiziaria Romena di Liesti accoglieva l'eccezione d'incompetenza territoriale per le domande accessorie al divorzio, relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, alla collocazione dei minori ed al contributo al mantenimento, rigettando le predette domande accessorie al divorzio, proposte dal Pt_1
- il si costituiva nel procedimento pendente davanti a questo Tribunale, Pt_1
introdotto dalla ed avente ad oggetto la separazione dei coniugi ma, stante CP_1
pagina 4 di 9 l'intervenuta pronuncia di scioglimento del matrimonio già emessa dall'Autorità
Giudiziaria Romena, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio di separazione personale dei coniugi, le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori muniti di procura speciale, depositavano rinuncia agli atti per la , e contestuale CP_1
accettazione della rinuncia per il Pt_1
- con provvedimento del 13 febbraio 2023, il Giudice (Presidente Dott. Giuseppe
MAGLIULO) disponeva la cancellazione della predetta causa dal ruolo, e dichiarava l'estinzione del giudizio iscritto al n.r.g. 560/2022;
- pertanto, il fine del presente procedimento era quello di regolare l'affidamento dei minori, la collocazione dei medesimi, il diritto di visita del genitore non collocatario, nonché l'obbligo per quest'ultimo di contribuire al mantenimento indiretto a favore dei figli, in conformità a quanto richiesto dai ricorrenti, in via congiunta, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 21 febbraio 2024, le parti comparivano davanti allo scrivente con i rispettivi difensori, richiamandosi e confermando quanto dedotto con il proprio atto introduttivo, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al collegio per la decisione, sollecitando la trasmissione degli atti al PM in sede, come per legge.
Pervenuto il visto del PM il 27 febbraio 2024, la causa veniva riferita al collegio nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
*****
pagina 5 di 9 Preliminarmente, si ritiene la competenza territoriale di questo Tribunale, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui: “In materia di esercizio della responsabilità genitoriale il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 337-bis c.p.c. e ss. è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda;
l'indicato criterio, identificandosi nella residenza abituale il luogo in cui trova espressione e tutela l'interesse del minore ad una crescita equilibrata, introduce una questione di fatto al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi dal giudice dinanzi al quale la questione sulla competenza sia stata proposta, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, di cui assicurare un sereno sviluppo psicofisico, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione” (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 15835/21; in senso conforme già Cassazione civile sez. un., 13/02/2012, n.1984, per cui: “In tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, l'art. 8 del regolamento 27 novembre 2003
n. 2201/2003/Ce dà rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno
Stato membro, unicamente al criterio della " residenza abituale " del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto”).
È documentalmente provata la residenza anagrafica dei figli minori Persona_1
e in Olbia, dove gli stessi vivono stabilmente insieme alla
[...] Persona_2
madre, ed allo zio , presso l'immobile condotto in locazione dalla CP_2
, in Viale Aldo Moro nr. 98. CP_1
Gli stessi ricorrenti deducono di avere condotto la propria vita matrimoniale e familiare in Italia, recandosi nel paese di origine esclusivamente in occasione delle vacanze estive,
pagina 6 di 9 per cui si ritiene collocato in Italia, e nello specifico nella città di Olbia, il centro degli interessi dei minori, con riferimento alla loro educazione, cura, crescita e vita di relazione. Di fatto, è nella città di Olbia che i minori sono nati e cresciuti, ed ivi si trova la sede degli istituti scolastici frequentati dai medesimi. Del resto, come dedotto in premessa, già con sentenza nr. 818 del 13 settembre 2022, il Tribunale di Liesti dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, collocazione dei minori e contributo al mantenimento dei medesimi, riconoscendo che “i minori abitano in Italia sin dalla nascita” (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo), e che sul territorio italiano doveva individuarsi la “residenza abituale”, dei medesimi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2201/2003.
Per quanto riguarda le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative, o di diritto pubblico. Il collegio prende atto che le condizioni raggiunte dalle parti in via congiunta sono adeguate, e che tengono conto del superiore interesse dei figli minori, con particolare riferimento all'affidamento e collocazione degli stessi, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento.
Le conclusioni riportate del ricorso introduttivo, dunque, devono essere confermate in questa sede, e trascritte in dispositivo.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 9 1) i figli minori nato l'[...] in [...] (C.F.: Persona_1
) e nata il [...] in [...] C.F._5 Persona_2
(C.F.: ), resteranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i C.F._6
genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna, sita in Olbia (SS),
Viale Aldo Moro, nr. 98;
2) il padre, potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due volte Parte_1
alla settimana, concordando la giornata con la madre almeno 24 ore prima, dalle ore
17:00 alle ore 19:00, restando inteso che, al momento del rientro dei minori presso l'abitazione materna, i compiti assegnati a scuola dovranno essere già stati svolti;
3) quanto ai fine settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in alternanza con la madre. Nei fine settimana di permanenza con il padre, i figli minori potranno permanere con il padre dalle ore 19:00 del venerdì sera, fino alle ore 19:00 della domenica sera;
4) quanto alle festività della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, ultimo giorno dell'anno, primo giorno dell'anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i figli minori potranno trascorrere le stesse secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno, con la madre o con il padre, invertendo l'ordine di permanenza l'anno successivo;
5) il padre, verserà la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per Parte_1
ciascun figlio) direttamente sul conto corrente intestato alla , il giorno 5 di ogni CP_1
mese, a titolo di mantenimento indiretto a favore dei figli minori, rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici;
Org_1
6) il padre, contribuirà altresì, nella misura del 50% alle seguenti Parte_1
spese, da sostenere per entrambi i figli minori, debitamente documentate, relative a:
a) spese medico-sanitarie: visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista erogati dal;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto se Organizzazione_2
prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo pagina 8 di 9 specialista anche se non coperti dal;
spese sanitarie urgenti;
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spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche;
spese per mezzi di trasporto pubblico dalla casa di abitazione alla scuola;
pre-scuola/dopo-scuola; centro ricreativo estivo organizzato da enti territoriali o scuole pubbliche;
7) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in PI AN, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott.ssa Cecilia Marino
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