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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2569 /2023
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 08/04/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2569/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Antonio Napoli, anche per delega dell'avv. Graziella Scionti, per parte ricorrente , e l'avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, Parte_1
per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Napoli, in particolare, contesta la validità delle notifica degli atti indicati dalle parti resistenti, in quanto non notificati al destinatario, al quale non è stata inviata la raccomandata informativa. L'avv. Alvaro insiste nella perfezione della notifica degli atti depositati.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2569/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 8 (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cittanova, Via Del Gioco, 58, presso lo studio dell'avv. Graziella
Scionti e dell'avv. Antonio Napoli, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Persona_1
Racc. 5762, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , CP_1
domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del Persona_2
23.1.2023;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , come da procura speciale autenticata Controparte_5
per atto Notaio - Roma repertorio nr repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_3
22/06/2023, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Viale dei Giardini, 33, presso lo studio dell'avv. Graziano Di Natale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti:
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239004698032/000, per l'importo complessivo di Euro 28.811,14 – notificata in data 10.07.2023, per tutti i motivi specificati in ricorso, stante la intervenuta cancellazione della ditta in epoca antecedente al periodo oggetto di richiesta, nonché per intervenuta prescrizione, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto a tal titolo dalle parti resistenti;
di accertare e dichiarare l'avvenuta cancellazione della ditta a far data dal 04.02.2011 e, per gli effetti, accertare e dichiarare che la stessa non è tenuta al pagamento dei contributi IVS a partire da tale data;
di accertare e dichiarare la illegittimità della contribuzione richiesta dalle resistenti nei confronti del sig. , per intervenuta cancellazione dell'attività in epoca antecedente al Parte_1 periodo in contestazione, e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 39420160001460948000,
Pag. 2 di 8 asseritamente notificato in data 14.06.2016 per l'importo di €. 2.723,89, emesso dall' , sede di CP_1
Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015;
l'avviso di addebito n. 39420160003941321000, asseritamente notificato in data 22.12.2016 per l'importo di €. 2.698,05, emesso dell' , Sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente CP_1
impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015, e l'avviso di addebito n.
39420170002543872000, asseritamente notificato in data 16.11.2017, per l'importo di €. 1.363,23, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente CP_1
ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2016, in quanto non dovute per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione nella “Gestione artigiana, lavoratore autonomo/piccolo imprenditore”, unitamente alla provata cancellazione della ditta in data antecedente al periodo oggetto dell'avanzata pretesa;
di annullare l'avviso di addebito n. 39420160001460948000, asseritamente notificato in data 14.06.2016 per l'importo di €. 2.723,89, emesso dall' , sede di Reggio CP_1
Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi
I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015; l'avviso di addebito n. 39420160003941321000, asseritamente notificato in data 22.12.2016 per l'importo di
Euro €. 2.698,05 - emesso dall' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed CP_1
avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015, e l'avviso di addebito n. 39420170002543872000, asseritamente notificato in data 16.11.2017, per l'importo di €. 1.363,23, emesso dall' , sede di CP_1
Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2016, per violazione di legge, invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere, prescrizione dei titoli posti alla base dell'intimazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere dal giudizio la di dichiarare CP_1 CP_3
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via pregiudiziale, di ritenere e Controparte_6
Pt_ dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. per omessa impugnazione e conseguente decadenza dal diritto di impugnare, da parte dello stesso, degli avvisi di addebito sopra
Pag. 3 di 8 specificati e notificati dall'Ente Impositore, nel caso di specie di Palermo, nonché dei CP_1
successivi atti interruttivi posti in essere da come dedotto nel motivo n. 1 della sua comparsa CP_7
di costituzione;
nel merito e in via principale, di rigettare, per i motivi esposti nella memoria di
Pt_ costituzione, il ricorso proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi contenuti nella memoria difensiva e precisamente di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, nonché l'estraneità di in relazione alla notificazione degli avvisi di addebito sottesi CP_7 all'intimazione opposta, nonché al rapporto sottostante gli avvisi di addebito predetti, di esclusiva competenza dell'Ente Impositore, ; di accertare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità CP_1 in capo all' per quanto attiene alla fase prodromica la notifica Controparte_8 dell'intimazione di pagamento impugnata (ivi compresa l'attività di notificazione degli avvisi di addebito oggi impugnati), nonché la regolarità dell'attività di riscossione posta in essere da : CP_7 di ritenere e dichiarare manlevata e garantita dall'ente impositore nel merito, nonché CP_7 CP_1
in ordine alle spese di giudizio, come specificato nel motivo n. 2 della memoria difensiva;
di ritenere e dichiarare che non è intervenuta alcuna prescrizione delle somme oggetto della intimazione di pagamento oggi impugnata, come specificato nel motivo n. 3 della memoria difensiva;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio nella misura vigente al momento del pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239004698032/000, notificata in data 10.07.2023, limitatamente ai crediti pretesi dall' e dall' , sede di Reggio Calabria, per mancata Controparte_9 CP_1
corresponsione dei contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito:
1. n. 39420160001460948000, asseritamente notificato in data 14.06.2016 per l'importo di €.
2.723,89, riferibile all'anno 2015;
2. n. 39420160003941321000, asseritamente notificato in data 22.12.2016 per l'importo di
Euro 2.698,05, riferibile all'anno 2015;
3. n. 39420170002543872000, asseritamente notificato in data 16.11.2017 per l'importo di
Euro 1.363,23, riferibile all'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione per inesistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di pagamento e per mancanza di prova;
l'illegittimità della pretesa creditoria, allegando la visura della Camera di Commercio, per intervenuta cessazione dell'attività di piccolo imprenditore commerciale, in data 4 febbraio 2011, giusta domanda di cancellazione presentata in data 22 marzo 2011 e deliberata in data 4 aprile 2011,
Pag. 4 di 8 e, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali dalla data di cessazione dell'attività; l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Dopo la notifica, in data 12 dicembre 2023, del ricorso e del decreto di comparizione parti si è costituita, in data 18 dicembre 2023 per l'udienza del 20 dicembre 2023, l' Controparte_9
, che ha chiesto ed ottenuto di essere rimessa nei termini per la regolare costituzione in
[...]
giudizio, non essendo stati rispettati i termini di comparizione parti, integrando il deposito documentale il giorno successivo alla sua costituzione, ed ha eccepito l'inammissibilità' del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi di addebito nei termini di legge e per mancata impugnazione dei precedenti atti interruttivi della prescrizione;
il suo difetto di legittimazione passiva e la sua estraneità in riferimento al secondo motivo di ricorso, chiamando in manleva e garanzia l' ; CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti ed il suo corretto operato.
Si è costituito pure l' ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della la sua CP_1 CP_3 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata, con riferimento a tutti i motivi di ricorso, atteso che parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei titoli esecutivi, come opposizione ex art. 24 cpc, da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi, e, con riferimento all'eccezione di prescrizione con decorrenza successiva alla notifica degli avvisi di addebito, anche come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, per la dichiarazione dell'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente, non soggetta a termini di decadenza.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della va accolta poiché i crediti CP_3 contributivi non rientrano nella previsione dell'art. 13 della legge n. 448/1998.
L' , invece, non può essere considerata carente di legittimazione passiva né nell'azione di cui CP_1
all'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, per espressa previsione della norma che esclude la legittimazione passiva dell'agente di riscossione, né in quella di cui all'art. 615 cpc, a cui faceva rimando l'art. 29 dello stesso decreto legislativo.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva nella fase della riscossione si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, applicabile al caso di specie al tempo
Pag. 5 di 8 della proposizione del ricorso, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute, oltre il merito dell'imposizione contributiva, dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione anche nella fase della riscossione del credito, per cui la decisione su tale discussione, oltre a rende definitiva nel merito la pretesa creditoria, importa la valutazione della regolarità e validità degli atti di riscossione ai fini di dichiarare estinto l'obbligo di pagamento.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo.
Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L' ha depositato in giudizio sia gli avvisi di addebito, opposti unitamente all'intimazione di CP_1 pagamento, sia l'avviso di notifica.
Da tale documentazione risulta che gli avvisi di addebito n. 394 2016 00014609 48 000, formato il
9 aprile 2016, spedito con raccomandata A/R n. 65036004114-7; n. 394 2016 00039413 21 000, formato il 24 ottobre 2016, spedito con raccomandata A/R n. 65037742090-6; n. 394 2017
00025438 72 000, formato il 23 settembre 2017, spedito con raccomandata A/R n. 66545594070-5
Pag. 6 di 8 sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza senza il seguito della raccomandata informativa.
L'invio di tale raccomandata è necessario per la conclusione del procedimento di notifica anche quando esso è avviato direttamente dagli uffici , ex art. 14 della legge n. 890/1982, poiché lo CP_1
stesso articolo prevede che, anche quando la notifica avviene direttamente dagli uffici, devono essere seguite le modalità previste dalla stessa legge, che, per il caso di compiuta giacenza, sono indicate dall'art. 8 stessa legge.
La mancata conclusione del procedimento di notifica consente, quindi, al destinatario di impugnare gli avvisi di addebito entro 40 giorni dalla notifica di un atto successivo che li contempli.
Tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati riportati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900002134000 - depositata in atti dall' il Controparte_9
19 dicembre 2023, acquisita agli atti del giudizio, come tutta l'altra documentazione, stante la rimessione in termini per la regolare costituzione dell' – Controparte_9 notificata, in assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, con il deposito, in data 19 novembre 2019, nella casa comunale, per come risulta dall'elenco n. EL000601377.
Di tale deposito è stato dato avviso, con l'indicazione di tutte le attività compiute dal notificante, come da documentazione depositata in atti dall' con Controparte_9
raccomandata ar n. 57328875033-4, spedita il 4 dicembre 2019, come risulta dall'elenco delle raccomandate, anch'esso depositato in atti.
In atti è stato depositato anche l'avviso di ricevimento dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale, dal quale risulta che quest'ultimo è stato restituito, in data 10 gennaio 2020, al mittente per compiuta giacenza.
Alla data del 10 gennaio 2020 gli avvisi di addebito devono considerarsi regolarmente notificati, per cui l'opposizione proposta nel presente giudizio deve considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, decorrente dalla suddetta data del 10 gennaio 2020.
L'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, pertanto, inammissibile per decadenza dall'impugnazione con riferimento a tutti i motivi di ricorso, che tendono a contestare l'iscrizione a ruolo dei contributi, compreso il motivo relativo alla prescrizione decorrente dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
Occorre, comunque, esaminare se l'obbligo di pagamento si è estinto per prescrizione decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Dalle date del 14 giugno 2016, 22 dicembre 2016 e 16 novembre 2017, di notifica degli avvisi di addebito, indicate nell'intimazione di pagamento opposta, alla data del 10 gennaio 2020, di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contenente, si ribadisce, tutti gli avvisi di
Pag. 7 di 8 addebito, il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995 non può considerarsi decorso, come non è decorso da quest'ultima data alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
L'azione ex art. 615 cpc va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo degli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore Parte_1
della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_9
pro tempore..
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile l'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999;
2. Rigetta l'azione ex art. 615 cpc;
3. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_9
Palmi, 8 aprile 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 08/04/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 2569/2023 R.G.
Sono presenti l'avv. Antonio Napoli, anche per delega dell'avv. Graziella Scionti, per parte ricorrente , e l'avv. Concetta Loredana Alvaro, per delega dell'avv. Dario Adornato, Parte_1
per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Napoli, in particolare, contesta la validità delle notifica degli atti indicati dalle parti resistenti, in quanto non notificati al destinatario, al quale non è stata inviata la raccomandata informativa. L'avv. Alvaro insiste nella perfezione della notifica degli atti depositati.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2569/2023 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 8 (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cittanova, Via Del Gioco, 58, presso lo studio dell'avv. Graziella
Scionti e dell'avv. Antonio Napoli, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Persona_1
Racc. 5762, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , CP_1
domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del Persona_2
23.1.2023;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore e per lo stesso , come da procura speciale autenticata Controparte_5
per atto Notaio - Roma repertorio nr repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_3
22/06/2023, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Viale dei Giardini, 33, presso lo studio dell'avv. Graziano Di Natale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti:
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239004698032/000, per l'importo complessivo di Euro 28.811,14 – notificata in data 10.07.2023, per tutti i motivi specificati in ricorso, stante la intervenuta cancellazione della ditta in epoca antecedente al periodo oggetto di richiesta, nonché per intervenuta prescrizione, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto a tal titolo dalle parti resistenti;
di accertare e dichiarare l'avvenuta cancellazione della ditta a far data dal 04.02.2011 e, per gli effetti, accertare e dichiarare che la stessa non è tenuta al pagamento dei contributi IVS a partire da tale data;
di accertare e dichiarare la illegittimità della contribuzione richiesta dalle resistenti nei confronti del sig. , per intervenuta cancellazione dell'attività in epoca antecedente al Parte_1 periodo in contestazione, e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 39420160001460948000,
Pag. 2 di 8 asseritamente notificato in data 14.06.2016 per l'importo di €. 2.723,89, emesso dall' , sede di CP_1
Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015;
l'avviso di addebito n. 39420160003941321000, asseritamente notificato in data 22.12.2016 per l'importo di €. 2.698,05, emesso dell' , Sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente CP_1
impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015, e l'avviso di addebito n.
39420170002543872000, asseritamente notificato in data 16.11.2017, per l'importo di €. 1.363,23, emesso a beneficio dell' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente CP_1
ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2016, in quanto non dovute per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione nella “Gestione artigiana, lavoratore autonomo/piccolo imprenditore”, unitamente alla provata cancellazione della ditta in data antecedente al periodo oggetto dell'avanzata pretesa;
di annullare l'avviso di addebito n. 39420160001460948000, asseritamente notificato in data 14.06.2016 per l'importo di €. 2.723,89, emesso dall' , sede di Reggio CP_1
Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi
I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015; l'avviso di addebito n. 39420160003941321000, asseritamente notificato in data 22.12.2016 per l'importo di
Euro €. 2.698,05 - emesso dall' , sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed CP_1
avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2015, e l'avviso di addebito n. 39420170002543872000, asseritamente notificato in data 16.11.2017, per l'importo di €. 1.363,23, emesso dall' , sede di CP_1
Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive, riferibili all'anno 2016, per violazione di legge, invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere, prescrizione dei titoli posti alla base dell'intimazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di estromettere dal giudizio la di dichiarare CP_1 CP_3
l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via pregiudiziale, di ritenere e Controparte_6
Pt_ dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. per omessa impugnazione e conseguente decadenza dal diritto di impugnare, da parte dello stesso, degli avvisi di addebito sopra
Pag. 3 di 8 specificati e notificati dall'Ente Impositore, nel caso di specie di Palermo, nonché dei CP_1
successivi atti interruttivi posti in essere da come dedotto nel motivo n. 1 della sua comparsa CP_7
di costituzione;
nel merito e in via principale, di rigettare, per i motivi esposti nella memoria di
Pt_ costituzione, il ricorso proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi contenuti nella memoria difensiva e precisamente di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva, nonché l'estraneità di in relazione alla notificazione degli avvisi di addebito sottesi CP_7 all'intimazione opposta, nonché al rapporto sottostante gli avvisi di addebito predetti, di esclusiva competenza dell'Ente Impositore, ; di accertare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità CP_1 in capo all' per quanto attiene alla fase prodromica la notifica Controparte_8 dell'intimazione di pagamento impugnata (ivi compresa l'attività di notificazione degli avvisi di addebito oggi impugnati), nonché la regolarità dell'attività di riscossione posta in essere da : CP_7 di ritenere e dichiarare manlevata e garantita dall'ente impositore nel merito, nonché CP_7 CP_1
in ordine alle spese di giudizio, come specificato nel motivo n. 2 della memoria difensiva;
di ritenere e dichiarare che non è intervenuta alcuna prescrizione delle somme oggetto della intimazione di pagamento oggi impugnata, come specificato nel motivo n. 3 della memoria difensiva;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio nella misura vigente al momento del pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239004698032/000, notificata in data 10.07.2023, limitatamente ai crediti pretesi dall' e dall' , sede di Reggio Calabria, per mancata Controparte_9 CP_1
corresponsione dei contributi I.V.S. fissi/percentuali entro il minimale e somme aggiuntive portati dagli avvisi di addebito:
1. n. 39420160001460948000, asseritamente notificato in data 14.06.2016 per l'importo di €.
2.723,89, riferibile all'anno 2015;
2. n. 39420160003941321000, asseritamente notificato in data 22.12.2016 per l'importo di
Euro 2.698,05, riferibile all'anno 2015;
3. n. 39420170002543872000, asseritamente notificato in data 16.11.2017 per l'importo di
Euro 1.363,23, riferibile all'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione per inesistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di pagamento e per mancanza di prova;
l'illegittimità della pretesa creditoria, allegando la visura della Camera di Commercio, per intervenuta cessazione dell'attività di piccolo imprenditore commerciale, in data 4 febbraio 2011, giusta domanda di cancellazione presentata in data 22 marzo 2011 e deliberata in data 4 aprile 2011,
Pag. 4 di 8 e, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali dalla data di cessazione dell'attività; l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Dopo la notifica, in data 12 dicembre 2023, del ricorso e del decreto di comparizione parti si è costituita, in data 18 dicembre 2023 per l'udienza del 20 dicembre 2023, l' Controparte_9
, che ha chiesto ed ottenuto di essere rimessa nei termini per la regolare costituzione in
[...]
giudizio, non essendo stati rispettati i termini di comparizione parti, integrando il deposito documentale il giorno successivo alla sua costituzione, ed ha eccepito l'inammissibilità' del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi di addebito nei termini di legge e per mancata impugnazione dei precedenti atti interruttivi della prescrizione;
il suo difetto di legittimazione passiva e la sua estraneità in riferimento al secondo motivo di ricorso, chiamando in manleva e garanzia l' ; CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti ed il suo corretto operato.
Si è costituito pure l' ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della la sua CP_1 CP_3 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata, con riferimento a tutti i motivi di ricorso, atteso che parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei titoli esecutivi, come opposizione ex art. 24 cpc, da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi, e, con riferimento all'eccezione di prescrizione con decorrenza successiva alla notifica degli avvisi di addebito, anche come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, per la dichiarazione dell'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente, non soggetta a termini di decadenza.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della va accolta poiché i crediti CP_3 contributivi non rientrano nella previsione dell'art. 13 della legge n. 448/1998.
L' , invece, non può essere considerata carente di legittimazione passiva né nell'azione di cui CP_1
all'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, per espressa previsione della norma che esclude la legittimazione passiva dell'agente di riscossione, né in quella di cui all'art. 615 cpc, a cui faceva rimando l'art. 29 dello stesso decreto legislativo.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva nella fase della riscossione si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, applicabile al caso di specie al tempo
Pag. 5 di 8 della proposizione del ricorso, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute, oltre il merito dell'imposizione contributiva, dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione anche nella fase della riscossione del credito, per cui la decisione su tale discussione, oltre a rende definitiva nel merito la pretesa creditoria, importa la valutazione della regolarità e validità degli atti di riscossione ai fini di dichiarare estinto l'obbligo di pagamento.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo.
Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L' ha depositato in giudizio sia gli avvisi di addebito, opposti unitamente all'intimazione di CP_1 pagamento, sia l'avviso di notifica.
Da tale documentazione risulta che gli avvisi di addebito n. 394 2016 00014609 48 000, formato il
9 aprile 2016, spedito con raccomandata A/R n. 65036004114-7; n. 394 2016 00039413 21 000, formato il 24 ottobre 2016, spedito con raccomandata A/R n. 65037742090-6; n. 394 2017
00025438 72 000, formato il 23 settembre 2017, spedito con raccomandata A/R n. 66545594070-5
Pag. 6 di 8 sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza senza il seguito della raccomandata informativa.
L'invio di tale raccomandata è necessario per la conclusione del procedimento di notifica anche quando esso è avviato direttamente dagli uffici , ex art. 14 della legge n. 890/1982, poiché lo CP_1
stesso articolo prevede che, anche quando la notifica avviene direttamente dagli uffici, devono essere seguite le modalità previste dalla stessa legge, che, per il caso di compiuta giacenza, sono indicate dall'art. 8 stessa legge.
La mancata conclusione del procedimento di notifica consente, quindi, al destinatario di impugnare gli avvisi di addebito entro 40 giorni dalla notifica di un atto successivo che li contempli.
Tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati riportati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201900002134000 - depositata in atti dall' il Controparte_9
19 dicembre 2023, acquisita agli atti del giudizio, come tutta l'altra documentazione, stante la rimessione in termini per la regolare costituzione dell' – Controparte_9 notificata, in assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, con il deposito, in data 19 novembre 2019, nella casa comunale, per come risulta dall'elenco n. EL000601377.
Di tale deposito è stato dato avviso, con l'indicazione di tutte le attività compiute dal notificante, come da documentazione depositata in atti dall' con Controparte_9
raccomandata ar n. 57328875033-4, spedita il 4 dicembre 2019, come risulta dall'elenco delle raccomandate, anch'esso depositato in atti.
In atti è stato depositato anche l'avviso di ricevimento dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale, dal quale risulta che quest'ultimo è stato restituito, in data 10 gennaio 2020, al mittente per compiuta giacenza.
Alla data del 10 gennaio 2020 gli avvisi di addebito devono considerarsi regolarmente notificati, per cui l'opposizione proposta nel presente giudizio deve considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di cui all'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, decorrente dalla suddetta data del 10 gennaio 2020.
L'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è, pertanto, inammissibile per decadenza dall'impugnazione con riferimento a tutti i motivi di ricorso, che tendono a contestare l'iscrizione a ruolo dei contributi, compreso il motivo relativo alla prescrizione decorrente dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
Occorre, comunque, esaminare se l'obbligo di pagamento si è estinto per prescrizione decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Dalle date del 14 giugno 2016, 22 dicembre 2016 e 16 novembre 2017, di notifica degli avvisi di addebito, indicate nell'intimazione di pagamento opposta, alla data del 10 gennaio 2020, di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contenente, si ribadisce, tutti gli avvisi di
Pag. 7 di 8 addebito, il termine quinquennale di cui alla legge n. 335/1995 non può considerarsi decorso, come non è decorso da quest'ultima data alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
L'azione ex art. 615 cpc va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo degli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore Parte_1
della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_9
pro tempore..
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile l'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999;
2. Rigetta l'azione ex art. 615 cpc;
3. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_9
Palmi, 8 aprile 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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