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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1794/2018 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 25.9.2024, tra:
- (P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Iolanda Buono (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ) P.IVA_3
-appellato-
nonché
- (P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pierfrancesco Controparte_3 P.IVA_4
Lagani (C.F.: ) e Vittoria Lagani (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
-appellata-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la società in epigrafe indicata,
premettendo di essere stata beneficiaria, in virtù di decreto ministeriale n° 140816 del
16.2.2005, di una agevolazione finanziaria per euro 326.542,00 ex lege n° 488/1992
(finalizzata alla realizzazione di attività produttive nelle aree depresse) e che tale agevolazione era stata revocata con decreto ministeriale n° 1315 del 30.5.2013, conveniva in giudizio il , quale soggetto concedente l'agevolazione, Controparte_2
e la quale istituto bancario deputato, in virtù di concessione ministeriale, Controparte_3
agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione nonché ad esprimere parere motivato alla revoca totale o parziale delle agevolazioni nei casi di inadempimento delle imprese beneficiarie.
Con tale atto di citazione l'attrice chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del decreto di revoca e che i convenuti venissero condannati “al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attorea che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, facendo uso del suo prudente apprezzamento”.
Con sentenza n° 1965/2018, pubblicata in data 22.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava le domande, ritenendo che la revoca del contributo fosse stata disposta in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1 Controparte_1
, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, vengano accolte
[...]
tutte le domande attoree avanzate in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio sia il sia la Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
25.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Esso, sebbene formalmente basato su molteplici motivi di appello, è fondato su di un'unica tesi, prolissamente e disorganicamente ripetuta in tutto l'atto di impugnazione.
Va premesso che, con decreto ministeriale n° 1315 del 30.5.2013, l'agevolazione concessa all'appellante è stata revocata in quanto:
- l'impresa beneficiaria non aveva dimostrato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo in cui si articolava l'agevolazione, di avere sostenuto spese in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo, così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera e) del D.M. di concessione nonché dall'art. 8 comma 1 lettera c1) del D.M. n° 527/95;
- l'impresa stessa non aveva trasmesso alla banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del D.M. n° 527/95 entro i sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento.
Orbene, la tesi dell'appellante è che:
- avendo essa avanzato due richieste di autorizzazione alla banca e vale a dire: CP_3
1) in data 3.10.2005, quella a cedere il ramo di azienda con il relativo piano di investimento approvato;
2) in data 14.3.2006, quella a “variare la sede dell'investimento”, e cioè a cambiare l'immobile che, secondo il progetto approvato in fase di concessione dell'agevolazione, doveva essere acquistato per installare gli impianti e le attrezzature,
- e non avendo ricevuto alcuna risposta a tali richieste, essa appellante non era stata messa in condizione di realizzare il progetto previsto.
La tesi, come si è anticipato, è priva di fondamento.
L'art. 8 del D.M. n° 527 del 20.10.1995 (“Regolamento recante le modalità e le procedure per la cessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese”) collega la revoca delle agevolazioni concesse alla mancata realizzazione del programma finanziato (oltre che al verificarsi di altre fattispecie che in questa sede non rilevano).
In particolare, la revoca è prevista allorquando, alla data di disponibilità dell'ultima quota,
l'impresa finanziata non abbia maturato nemmeno le condizioni di stato di avanzamento per l'erogazione della prima quota (cfr. la lettera c1: questa è l'ipotesi che si era verificata nel
3 caso di specie) oppure allorquando il progetto non venga ultimato entro il termine di quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima (cfr. la lettera d).
La revoca dell'agevolazione nel caso di mancato rispetto dei detti termini è un atto dovuto per il : la normativa non prevede che, nel caso che vengano dal beneficiario CP_2
avanzate delle richieste all'istituto bancario che cura la pratica, i termini previsti per la realizzazione del programma subiscano sospensioni finché a tali richieste non venga fornita una qualche risposta.
Peraltro, né il D.M. n° 527 del 20.10.1995 né tanto meno il decreto che aveva concesso all'appellante l'agevolazione prevedevano la possibilità di “variare la sede dell'investimento”.
Ad ogni buon conto, proprio in relazione a tale richiesta, nulla è imputabile all'istituto bancario, che ha prodotto una missiva del 2.2.2007 (che l'appellante si era guardata bene dal produrre) con la quale essa aveva fornito una risposta alla CP_3 Controparte_1
formulata nei termini che seguono: “Con riferimento alla Vostra richiesta di
[...]
variazione di unità produttiva oggetto dell'investimento ed al passaggio da 2 a 3 quote nell'erogazione del contributo, al fine di poter verificare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa Ministeriale con la presente si richiede: - certificato camerale aggiornato con
vigenza e dicitura antimafia (il precedente risulta non più valido); - documentazione idonea ad attestare la disponibilità dell'immobile sede della nuova unità produttiva;
- perizia asseverata o idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso. – prospetti planimetrici relativi all'unità suddetta. Con riferimento alla vostra richiesta
si precisa inoltre che entro la data del 25.3.2007 dovrà essere prodotta documentazione comprovante la realizzazione di investimenti pari ad almeno il 33,33% del totale previsto”.
Ebbene, non risulta che a tale richiesta di integrazione della documentazione la
[...]
abbia fornito un qualche riscontro, producendo le integrazioni Controparte_1
richieste (che infatti non risultano presenti nemmeno nella produzione documentale che la ha fornito nell'ambito del presente giudizio). Controparte_1
Quanto, poi, alla richiesta di autorizzazione a cedere l'azienda, è sì vero che, in questo caso,
l'art. 4 del decreto di concessione dell'agevolazione prevedeva la possibilità di cedere a qualsiasi titolo l'attività, previa comunicazione alla banca concessionaria per il preventivo
4 assenso del (“Eventuali variazioni di ragione sociale dell'impresa beneficiaria o CP_2
cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo , fermo restando CP_2
l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni previsti dalla normativa vigente”); e l non ha provato di avere inoltrato al la richiesta, avanzata dall'odierna CP_3 CP_2
appellante, di autorizzazione alla cessione dell'azienda ed al trasferimento del contributo alla cessionaria.
Si potrebbe quindi discutere se il mancato inoltre di tale richiesta possa fondare una richiesta risarcitoria nei confronti dell'istituto bancario (laddove invece, si ribadisce, il non aver ricevuto risposta non può certo giustificare l'appellante per il non aver portato avanti il programma, non essendo previste sospensioni dei termini e non essendo comunque previsto per il Ministero alcun obbligo di dare l'assenso in presenza di determinate condizioni date;
ragione per la quale, in assenza di risposta alla richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda ed al trasferimento del contributo, non restava altra possibilità per la società beneficiaria di proseguire in prima persona nella realizzazione del progetto qualora non avesse voluto perdere il contributo).
Ma va in proposito osservato che l'appellante ha sì avanzato in primo grado, in aggiunta alla richiesta di annullamento del provvedimento di revoca, una richiesta risarcitoria (sia nei confronti del che dell'istituto bancario): ma lo ha fatto in termini del tutto generici CP_2
(“al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attorea che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, facendo uso del suo prudente apprezzamento”), senza alcuna allegazione, in termini precisi e concreti, dell'an del presunto danno lamentato, né in termini di danno emergente, né in termini di lucro cessante.
In definitiva, le domande avanzate dall'appellante vanno integralmente rigettate, con piena conferma della sentenza di primo grado.
…
Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
5 Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei due appellati, della somma di euro 8.000 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro
1.500,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva del contributo di cui si discute, pari ad euro 326.542,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1
contro la sentenza n° 1965/2018, pubblicata in data 22.2.2018, dal Tribunale di Napoli;
[...]
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuno dei due appellati, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 8.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 30.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1794/2018 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 25.9.2024, tra:
- (P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Iolanda Buono (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ) P.IVA_3
-appellato-
nonché
- (P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Pierfrancesco Controparte_3 P.IVA_4
Lagani (C.F.: ) e Vittoria Lagani (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
-appellata-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la società in epigrafe indicata,
premettendo di essere stata beneficiaria, in virtù di decreto ministeriale n° 140816 del
16.2.2005, di una agevolazione finanziaria per euro 326.542,00 ex lege n° 488/1992
(finalizzata alla realizzazione di attività produttive nelle aree depresse) e che tale agevolazione era stata revocata con decreto ministeriale n° 1315 del 30.5.2013, conveniva in giudizio il , quale soggetto concedente l'agevolazione, Controparte_2
e la quale istituto bancario deputato, in virtù di concessione ministeriale, Controparte_3
agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione nonché ad esprimere parere motivato alla revoca totale o parziale delle agevolazioni nei casi di inadempimento delle imprese beneficiarie.
Con tale atto di citazione l'attrice chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del decreto di revoca e che i convenuti venissero condannati “al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attorea che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, facendo uso del suo prudente apprezzamento”.
Con sentenza n° 1965/2018, pubblicata in data 22.2.2018, il Tribunale di Napoli rigettava le domande, ritenendo che la revoca del contributo fosse stata disposta in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1 Controparte_1
, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, vengano accolte
[...]
tutte le domande attoree avanzate in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio sia il sia la Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
25.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Esso, sebbene formalmente basato su molteplici motivi di appello, è fondato su di un'unica tesi, prolissamente e disorganicamente ripetuta in tutto l'atto di impugnazione.
Va premesso che, con decreto ministeriale n° 1315 del 30.5.2013, l'agevolazione concessa all'appellante è stata revocata in quanto:
- l'impresa beneficiaria non aveva dimostrato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo in cui si articolava l'agevolazione, di avere sostenuto spese in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota di contributo, così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera e) del D.M. di concessione nonché dall'art. 8 comma 1 lettera c1) del D.M. n° 527/95;
- l'impresa stessa non aveva trasmesso alla banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del D.M. n° 527/95 entro i sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento.
Orbene, la tesi dell'appellante è che:
- avendo essa avanzato due richieste di autorizzazione alla banca e vale a dire: CP_3
1) in data 3.10.2005, quella a cedere il ramo di azienda con il relativo piano di investimento approvato;
2) in data 14.3.2006, quella a “variare la sede dell'investimento”, e cioè a cambiare l'immobile che, secondo il progetto approvato in fase di concessione dell'agevolazione, doveva essere acquistato per installare gli impianti e le attrezzature,
- e non avendo ricevuto alcuna risposta a tali richieste, essa appellante non era stata messa in condizione di realizzare il progetto previsto.
La tesi, come si è anticipato, è priva di fondamento.
L'art. 8 del D.M. n° 527 del 20.10.1995 (“Regolamento recante le modalità e le procedure per la cessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese”) collega la revoca delle agevolazioni concesse alla mancata realizzazione del programma finanziato (oltre che al verificarsi di altre fattispecie che in questa sede non rilevano).
In particolare, la revoca è prevista allorquando, alla data di disponibilità dell'ultima quota,
l'impresa finanziata non abbia maturato nemmeno le condizioni di stato di avanzamento per l'erogazione della prima quota (cfr. la lettera c1: questa è l'ipotesi che si era verificata nel
3 caso di specie) oppure allorquando il progetto non venga ultimato entro il termine di quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima (cfr. la lettera d).
La revoca dell'agevolazione nel caso di mancato rispetto dei detti termini è un atto dovuto per il : la normativa non prevede che, nel caso che vengano dal beneficiario CP_2
avanzate delle richieste all'istituto bancario che cura la pratica, i termini previsti per la realizzazione del programma subiscano sospensioni finché a tali richieste non venga fornita una qualche risposta.
Peraltro, né il D.M. n° 527 del 20.10.1995 né tanto meno il decreto che aveva concesso all'appellante l'agevolazione prevedevano la possibilità di “variare la sede dell'investimento”.
Ad ogni buon conto, proprio in relazione a tale richiesta, nulla è imputabile all'istituto bancario, che ha prodotto una missiva del 2.2.2007 (che l'appellante si era guardata bene dal produrre) con la quale essa aveva fornito una risposta alla CP_3 Controparte_1
formulata nei termini che seguono: “Con riferimento alla Vostra richiesta di
[...]
variazione di unità produttiva oggetto dell'investimento ed al passaggio da 2 a 3 quote nell'erogazione del contributo, al fine di poter verificare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa Ministeriale con la presente si richiede: - certificato camerale aggiornato con
vigenza e dicitura antimafia (il precedente risulta non più valido); - documentazione idonea ad attestare la disponibilità dell'immobile sede della nuova unità produttiva;
- perizia asseverata o idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso. – prospetti planimetrici relativi all'unità suddetta. Con riferimento alla vostra richiesta
si precisa inoltre che entro la data del 25.3.2007 dovrà essere prodotta documentazione comprovante la realizzazione di investimenti pari ad almeno il 33,33% del totale previsto”.
Ebbene, non risulta che a tale richiesta di integrazione della documentazione la
[...]
abbia fornito un qualche riscontro, producendo le integrazioni Controparte_1
richieste (che infatti non risultano presenti nemmeno nella produzione documentale che la ha fornito nell'ambito del presente giudizio). Controparte_1
Quanto, poi, alla richiesta di autorizzazione a cedere l'azienda, è sì vero che, in questo caso,
l'art. 4 del decreto di concessione dell'agevolazione prevedeva la possibilità di cedere a qualsiasi titolo l'attività, previa comunicazione alla banca concessionaria per il preventivo
4 assenso del (“Eventuali variazioni di ragione sociale dell'impresa beneficiaria o CP_2
cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo , fermo restando CP_2
l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni previsti dalla normativa vigente”); e l non ha provato di avere inoltrato al la richiesta, avanzata dall'odierna CP_3 CP_2
appellante, di autorizzazione alla cessione dell'azienda ed al trasferimento del contributo alla cessionaria.
Si potrebbe quindi discutere se il mancato inoltre di tale richiesta possa fondare una richiesta risarcitoria nei confronti dell'istituto bancario (laddove invece, si ribadisce, il non aver ricevuto risposta non può certo giustificare l'appellante per il non aver portato avanti il programma, non essendo previste sospensioni dei termini e non essendo comunque previsto per il Ministero alcun obbligo di dare l'assenso in presenza di determinate condizioni date;
ragione per la quale, in assenza di risposta alla richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda ed al trasferimento del contributo, non restava altra possibilità per la società beneficiaria di proseguire in prima persona nella realizzazione del progetto qualora non avesse voluto perdere il contributo).
Ma va in proposito osservato che l'appellante ha sì avanzato in primo grado, in aggiunta alla richiesta di annullamento del provvedimento di revoca, una richiesta risarcitoria (sia nei confronti del che dell'istituto bancario): ma lo ha fatto in termini del tutto generici CP_2
(“al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società attorea che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, facendo uso del suo prudente apprezzamento”), senza alcuna allegazione, in termini precisi e concreti, dell'an del presunto danno lamentato, né in termini di danno emergente, né in termini di lucro cessante.
In definitiva, le domande avanzate dall'appellante vanno integralmente rigettate, con piena conferma della sentenza di primo grado.
…
Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
5 Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei due appellati, della somma di euro 8.000 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro
1.500,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva del contributo di cui si discute, pari ad euro 326.542,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1
contro la sentenza n° 1965/2018, pubblicata in data 22.2.2018, dal Tribunale di Napoli;
[...]
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuno dei due appellati, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 8.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 30.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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