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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente:
Sentenza nel procedimento n. 330/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.
95/2024 del 21.11.2024 del Tribunale di Foggia- sez. fall., che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Defimm srl corrente in Foggia alla Via Manfredonia snc loc. Faraniello,
Partita Iva n. ; P.IVA_1 tra
Dott. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Michelangelo 187/E, Codice Fiscale , rappresentato e difeso per C.F._1
procura allegata dal sottoscritto Avv. Raffaele Troiano del Foro di Foggia C.F.
; C.F._2
Reclamante contro
pagina 1 di 6 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.70/24 della Defimm s.r.l., in persona del Curatore dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in Parte_2
calce all'atto di costituzione dall'avv. Alessandro Scippa, domiciliatario con studio in Foggia
(FG) alla via Dante5;
Reclamata
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con la sentenza n. 95/2024 del 21.11.2024, il Tribunale di Foggia– in composizione collegiale- ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Defimm srl, corrente in Foggia alla Via
Manfredonia snc loc. Faraniello, Partita Iva n. , su istanza della medesima società, P.IVA_1
in persona dell'amministratore di nomina giudiziale dott. ritenendone Persona_1
sussistente lo stato d'insolvenza.
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, il Dott. ha proposto reclamo ex Parte_1
art.18 l.fall., innanzi a questa Corte di Appello, al fine di veder riformare la suddetta sentenza n. 95/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, chiedendo sospendere la liquidazione giudiziale e, nel merito, revocare la sentenza impugnata, con condanna della resistente al CP_1
pagamento delle spese e del compenso di avvocato del presente giudizio, oltre accessori tutti di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, in quanto antistatario. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi ctu per la verifica e riclassificazione del bilancio della
Defimm srl al 31/12/23.
Il reclamante ha dedotto i seguenti motivi:
-l'insussistenza dello stato di insolvenza, atteso che la società disponeva di ricavi più che sufficienti per pagare le modestissime spese correnti ed in ogni caso potendo cedere, conformemente all'oggetto sociale, i propri immobili, per conseguire la modestissima liquidità che necessitava, trattandosi di una società sostanzialmente inattiva;
-l'interesse all'impugnazione, con riferimento ad alcuni immobili della società fallita che egli reclamante conduceva in locazione dal 2017, giusto contratto allegato, pagando puntualmente pagina 2 di 6 i relativi canoni che la subentrata Curatela, in conseguenza della liquidazione giudiziale, avrebbe potuto disdire ex art. 80 L.Fall. con gravissimo pregiudizio per il reclamante, mentre, in mancanza della liquidazione giudiziale, il contratto avrebbe dovuto essere rispettato fino alla sua naturale scadenza.
Costituitasi in giudizio, la Curatela ha eccepito: a) la inammissibilità del reclamo, poiché proposto tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 51 co.3 CCII.; b) la improcedibilità ed inammissibilità del reclamo per mancata produzione in giudizio della sentenza impugnata, allegata solo mediante un mero estratto, privo della motivazione;
c) il difetto di legittimazione processuale e carenza di legittimazione attiva del reclamante – insussistenza dell'interesse ad impugnare- genericità, atteso che il dott.De Meo era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Foggia n.44 del 22.04.2015 e pertanto era privo della capacità di stare in giudizio nell'ambito delle azioni inerenti ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sicchè il contratto di locazione stipulato l'11.04.2017 tra esso reclamante e la
Defimm s.r.l., in base al quale il primo assumeva di avere interesse all'impugnazione, era stato dichiarato inefficace ex art.44 l.f. dal Tribunale di Foggia, con sentenza 877/2023; d) nel merito, l'infondatezza del reclamo, con richiesta di rigetto e di conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha fatto pervenire il suo parere contrario all'accoglimento delle richieste della reclamante.
*****
Il reclamo va dichiarato inammissibile poiché proposto tardivamente.
A norma dell'art. 51 co.3 CCII, l'impugnazione della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale va proposta con ricorso da depositarsi nel termine di trenta giorni. Tale termine decorre per le parti dalla notifica telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e per gli 'altri interessati' dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Dal disposto dell'art.51 co 3 cit., emerge chiaramente che il decorso del termine di trenta giorni per il reclamo è differente per le parti, per le quali è prevista la notificazione della pagina 3 di 6 sentenza come momento iniziale, e per tutti gli altri interessati, per i quali il riferimento iniziale, individuato ex lege come corrispondente alla conoscenza legale da parte loro del provvedimento, è dato dalla iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
solo per le parti, al fine di evitare instabilità ingiustificatamente perduranti della decisione per errori o problemi di notifica -eventualmente riferibili alla difficoltà di rintracciare il debitore-, la norma prevede che il termine per impugnare non possa comunque superare i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (attraverso il richiamo al disposto dell'art.327 c.p.c.) .
Non v'è dubbio che il riconoscimento della legittimazione processuale "agli altri interessati", nei ristretti termini e con le modalità previste dalla norma, miri a conseguire (così come già previsto nel testo dell'art.18 della legge fallimentare) un risultato di stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, che non potrebbe realizzare la propria funzione se fosse impugnabile anche a notevole distanza di tempo da un numero indeterminato di soggetti.
Nel caso concreto, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della Defimm s.r.l. è stata pronunciata in data 21.11.2024 ed in pari data iscritta nel Registro delle imprese, come risulta dalla visura allegata dallo stesso reclamante. Quest'ultimo non ha partecipato al procedimento conclusosi con l'apertura della liquidazione giudiziale della Defimm s.r.l. e, pur se si intendesse ipotizzare come effettivamente esistente un interesse giuridicamente rilevante dello stesso dott. a contrastare la pronuncia del Tribunale di Foggia, questi sarebbe Pt_1 da considerare come uno degli "altri interessati" individuati dall'art.51 co 3 cit.
Ne consegue che, a fronte dell'iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese in data
21.11.2024, il reclamo risulta tardivo in quanto depositato presso la cancelleria della Corte
d'Appello in data 18.02.2025, ben oltre i trenta giorni individuati dall'art.51 co 1 cit.; a nulla rilevando l'eventuale conoscenza da parte del dell'apertura della liquidazione Pt_1 giudiziale della Defimm s.r.l. solo a seguito della pec del curatore del 21.01.2025, perché
l'art.51 co 3 individua, come sopra detto, un preciso adempimento avente valenza di pagina 4 di 6 conoscenza legale dell'esistenza della pronuncia, dal quale decorre il termine per impugnare in capo agli "altri interessati", termine certamente perentorio (in tal senso, cfr. Corte appello
Torino sez. I, 21/11/2023). Va, altresì, precisato che la pec del 21.01.2025 inviata dal Curatore al dott. non aveva affatto ad oggetto la comunicazione della sentenza dichiarativa Pt_1
della liquidazione giudiziale, ma semplicemente l'invito a consentire l'accesso ai beni immobili ivi indicati di proprietà della Defimm s.r.l. al fine di acquisirne il possesso e consentire le verifiche tecnica da parte del perito estimatore.
Infine, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 51 CCIIM “nella parte in cui prevede la decorrenza del termine del reclamo per gli altri interessati dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese per violazione dell'art. 3 della
Costituzione”, posto che proprio la vastità della categoria di coloro a carico dei quali operano gli effetti della menzionata sentenza non identificabili a priori, legittimano la previsione, nel sistema del CCII di un rimedio a ciò destinato il cui termine iniziale (coincidente con un adempimento avente valenza di conoscenza legale dell'esistenza della pronuncia) e la relativa decorrenza siano sottratti alla iniziativa degli interessati, così da rendere irretrattabili gli effetti della dichiarazione di liquidazione giudiziale (analogamente a quanto originariamente sancito dalla L. Fall., art. 18, nelle varie configurazioni susseguitesi anche dopo le novelle di cui D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007, cfr. Cassazione civile sez. I, 24/02/2020,
n.4786).
Dalle considerazioni svolte, consegue l'inammissibilità del reclamo proposto dal Parte_3
, con assorbimento di ogni ulteriore questione sia relativa all'esistenza o meno della
[...] legittimazione e dell' interesse ad impugnare in capo al reclamante, sia riguardante il merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata Liquidazione giudiziale n.70/24 della Defimm s.r.l., secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
pagina 5 di 6 Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto dal dott.
[...]
, così provvede: Parte_1
1.dichiara inammissibile il reclamo;
2.condanna il reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese del procedimento che si liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, il 25.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente:
Sentenza nel procedimento n. 330/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.
95/2024 del 21.11.2024 del Tribunale di Foggia- sez. fall., che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Defimm srl corrente in Foggia alla Via Manfredonia snc loc. Faraniello,
Partita Iva n. ; P.IVA_1 tra
Dott. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Michelangelo 187/E, Codice Fiscale , rappresentato e difeso per C.F._1
procura allegata dal sottoscritto Avv. Raffaele Troiano del Foro di Foggia C.F.
; C.F._2
Reclamante contro
pagina 1 di 6 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.70/24 della Defimm s.r.l., in persona del Curatore dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in Parte_2
calce all'atto di costituzione dall'avv. Alessandro Scippa, domiciliatario con studio in Foggia
(FG) alla via Dante5;
Reclamata
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con la sentenza n. 95/2024 del 21.11.2024, il Tribunale di Foggia– in composizione collegiale- ha dichiarato la liquidazione giudiziale della Defimm srl, corrente in Foggia alla Via
Manfredonia snc loc. Faraniello, Partita Iva n. , su istanza della medesima società, P.IVA_1
in persona dell'amministratore di nomina giudiziale dott. ritenendone Persona_1
sussistente lo stato d'insolvenza.
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, il Dott. ha proposto reclamo ex Parte_1
art.18 l.fall., innanzi a questa Corte di Appello, al fine di veder riformare la suddetta sentenza n. 95/2024 emessa dal Tribunale di Foggia, chiedendo sospendere la liquidazione giudiziale e, nel merito, revocare la sentenza impugnata, con condanna della resistente al CP_1
pagamento delle spese e del compenso di avvocato del presente giudizio, oltre accessori tutti di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, in quanto antistatario. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi ctu per la verifica e riclassificazione del bilancio della
Defimm srl al 31/12/23.
Il reclamante ha dedotto i seguenti motivi:
-l'insussistenza dello stato di insolvenza, atteso che la società disponeva di ricavi più che sufficienti per pagare le modestissime spese correnti ed in ogni caso potendo cedere, conformemente all'oggetto sociale, i propri immobili, per conseguire la modestissima liquidità che necessitava, trattandosi di una società sostanzialmente inattiva;
-l'interesse all'impugnazione, con riferimento ad alcuni immobili della società fallita che egli reclamante conduceva in locazione dal 2017, giusto contratto allegato, pagando puntualmente pagina 2 di 6 i relativi canoni che la subentrata Curatela, in conseguenza della liquidazione giudiziale, avrebbe potuto disdire ex art. 80 L.Fall. con gravissimo pregiudizio per il reclamante, mentre, in mancanza della liquidazione giudiziale, il contratto avrebbe dovuto essere rispettato fino alla sua naturale scadenza.
Costituitasi in giudizio, la Curatela ha eccepito: a) la inammissibilità del reclamo, poiché proposto tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 51 co.3 CCII.; b) la improcedibilità ed inammissibilità del reclamo per mancata produzione in giudizio della sentenza impugnata, allegata solo mediante un mero estratto, privo della motivazione;
c) il difetto di legittimazione processuale e carenza di legittimazione attiva del reclamante – insussistenza dell'interesse ad impugnare- genericità, atteso che il dott.De Meo era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Foggia n.44 del 22.04.2015 e pertanto era privo della capacità di stare in giudizio nell'ambito delle azioni inerenti ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento sicchè il contratto di locazione stipulato l'11.04.2017 tra esso reclamante e la
Defimm s.r.l., in base al quale il primo assumeva di avere interesse all'impugnazione, era stato dichiarato inefficace ex art.44 l.f. dal Tribunale di Foggia, con sentenza 877/2023; d) nel merito, l'infondatezza del reclamo, con richiesta di rigetto e di conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha fatto pervenire il suo parere contrario all'accoglimento delle richieste della reclamante.
*****
Il reclamo va dichiarato inammissibile poiché proposto tardivamente.
A norma dell'art. 51 co.3 CCII, l'impugnazione della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale va proposta con ricorso da depositarsi nel termine di trenta giorni. Tale termine decorre per le parti dalla notifica telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e per gli 'altri interessati' dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Dal disposto dell'art.51 co 3 cit., emerge chiaramente che il decorso del termine di trenta giorni per il reclamo è differente per le parti, per le quali è prevista la notificazione della pagina 3 di 6 sentenza come momento iniziale, e per tutti gli altri interessati, per i quali il riferimento iniziale, individuato ex lege come corrispondente alla conoscenza legale da parte loro del provvedimento, è dato dalla iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
solo per le parti, al fine di evitare instabilità ingiustificatamente perduranti della decisione per errori o problemi di notifica -eventualmente riferibili alla difficoltà di rintracciare il debitore-, la norma prevede che il termine per impugnare non possa comunque superare i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (attraverso il richiamo al disposto dell'art.327 c.p.c.) .
Non v'è dubbio che il riconoscimento della legittimazione processuale "agli altri interessati", nei ristretti termini e con le modalità previste dalla norma, miri a conseguire (così come già previsto nel testo dell'art.18 della legge fallimentare) un risultato di stabilità giuridica della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, che non potrebbe realizzare la propria funzione se fosse impugnabile anche a notevole distanza di tempo da un numero indeterminato di soggetti.
Nel caso concreto, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della Defimm s.r.l. è stata pronunciata in data 21.11.2024 ed in pari data iscritta nel Registro delle imprese, come risulta dalla visura allegata dallo stesso reclamante. Quest'ultimo non ha partecipato al procedimento conclusosi con l'apertura della liquidazione giudiziale della Defimm s.r.l. e, pur se si intendesse ipotizzare come effettivamente esistente un interesse giuridicamente rilevante dello stesso dott. a contrastare la pronuncia del Tribunale di Foggia, questi sarebbe Pt_1 da considerare come uno degli "altri interessati" individuati dall'art.51 co 3 cit.
Ne consegue che, a fronte dell'iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese in data
21.11.2024, il reclamo risulta tardivo in quanto depositato presso la cancelleria della Corte
d'Appello in data 18.02.2025, ben oltre i trenta giorni individuati dall'art.51 co 1 cit.; a nulla rilevando l'eventuale conoscenza da parte del dell'apertura della liquidazione Pt_1 giudiziale della Defimm s.r.l. solo a seguito della pec del curatore del 21.01.2025, perché
l'art.51 co 3 individua, come sopra detto, un preciso adempimento avente valenza di pagina 4 di 6 conoscenza legale dell'esistenza della pronuncia, dal quale decorre il termine per impugnare in capo agli "altri interessati", termine certamente perentorio (in tal senso, cfr. Corte appello
Torino sez. I, 21/11/2023). Va, altresì, precisato che la pec del 21.01.2025 inviata dal Curatore al dott. non aveva affatto ad oggetto la comunicazione della sentenza dichiarativa Pt_1
della liquidazione giudiziale, ma semplicemente l'invito a consentire l'accesso ai beni immobili ivi indicati di proprietà della Defimm s.r.l. al fine di acquisirne il possesso e consentire le verifiche tecnica da parte del perito estimatore.
Infine, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 51 CCIIM “nella parte in cui prevede la decorrenza del termine del reclamo per gli altri interessati dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese per violazione dell'art. 3 della
Costituzione”, posto che proprio la vastità della categoria di coloro a carico dei quali operano gli effetti della menzionata sentenza non identificabili a priori, legittimano la previsione, nel sistema del CCII di un rimedio a ciò destinato il cui termine iniziale (coincidente con un adempimento avente valenza di conoscenza legale dell'esistenza della pronuncia) e la relativa decorrenza siano sottratti alla iniziativa degli interessati, così da rendere irretrattabili gli effetti della dichiarazione di liquidazione giudiziale (analogamente a quanto originariamente sancito dalla L. Fall., art. 18, nelle varie configurazioni susseguitesi anche dopo le novelle di cui D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007, cfr. Cassazione civile sez. I, 24/02/2020,
n.4786).
Dalle considerazioni svolte, consegue l'inammissibilità del reclamo proposto dal Parte_3
, con assorbimento di ogni ulteriore questione sia relativa all'esistenza o meno della
[...] legittimazione e dell' interesse ad impugnare in capo al reclamante, sia riguardante il merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata Liquidazione giudiziale n.70/24 della Defimm s.r.l., secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
pagina 5 di 6 Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto dal dott.
[...]
, così provvede: Parte_1
1.dichiara inammissibile il reclamo;
2.condanna il reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese del procedimento che si liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, il 25.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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