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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 245 / 2024 RG
promossa da
Pt_1 Avv. Iolanda Gentile spa Parte_2 Avv. Iolanda Gentile, Carmine Perrotta appellanti principali / appellate incidentali contro
Controparte_1
, , , e
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 quali eredi di CP_6 Avv. Fiora Petrocchi appellati principali / appellanti incidentali
Controparte_7 Avv. Enzo Morrico, , , Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
appellata principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appelli della sentenza n. 11/2024 del Tribunale di LI quale giudice del lavoro, pubblicata il 9 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 13 maggio 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso di aprile 2021, aveva convenuto Fincantieri, Enel - E Distribuzione davanti al CP_6 Tribunale di LI, affermando che:
- aveva contratto mesotelioma pleurico in conseguenza dell'esposizione professionale all'amianto, in assenza di adeguate misure di protezione, subita durante i periodi lavorati alle dipendenze prima della società
[...]
, oggi incorporata da (ottobre 1967 / luglio 1969, mansioni operaio aiuto Controparte_12 CP_7 tornitore, meccanico motorista, manutentore), e poi di Enel - E Distribuzione (marzo 1976 / settembre 2003, mansioni di operaio elettricista e motorista, in particolare dal 1981 al 2003 operaio motorista presso la centrale elettrica di CA LA)
- l' lo aveva riconosciuto esposto professionalmente all'amianto in misura rilevante ai sensi dell'art. 13 CP_13 L. 257/1992, sia per il periodo 1967/1969 (doc. 4 ric. 1°) sia per il periodo 1981/1989 (doc. 5 CP_7 Pt_1 ric. 1°)
pagina 1 di 18 - con decorrenza dalla domanda amministrativa di luglio 2020, l' lo aveva riconosciuto vittima di CP_13 amianto, con rendita da malattia professionale (“sindrome dispnoica e marcata compromissione condizioni generali in esito a pleurectomia parietale”), nella misura del danno biologico permanente dell'80% (doc. 7 tris ric. 1°)
- le società resistenti, in solido fra di loro, erano quindi obbligate a risarcire i danni conseguenti, che il ricorrente aveva calcolato nelle seguenti voci in linea capitale:
€. 1.010.897,00 per invalidità temporanea e permanente
€. 100.000 per danno esistenziale
€. 10.000 per danno patrimoniale
€. 1.120.897,00
Il ricorrente era deceduto nel giugno 2021, e gli eredi avevano riassunto il giudizio avanti al Tribunale. La causa era stata istruita con istruttoria orale (ud. 29.4.2022, testi e Tes_1 Tes_2 Tes_3 periodo periodo .
[...] Pt_1 Persona_1 CP_7
Quindi era stata disposta TU medico legale, affidata al prof. il quale aveva depositato la Persona_2 relazione del 15.11.22 (conclusioni pagg. 68/70), riconoscendo che la complessiva esposizione professionale all'amianto del lavoratore nei diversi periodi alle dipendenze delle società resistenti aveva provocato il mesotelioma maligno pleurico diagnosticato nel giugno 2020, aveva stimato diversamente la probabilità che le rispettive esposizioni, tutte efficaci, avessero avuto un ruolo con/causale nel determinare il mesotelioma, e quindi aveva accertato l'inabilità temporanea in n. 112 giorni al 60% e n. 196 giorni all'80%, concludendo che la medesima patologia era stata con/causa della morte avvenuta nel 2021. In seguito alle osservazioni delle parti, il TU aveva depositato i primi chiarimenti del 6.10.23, ribadendo fra l'altro che nel caso in esame non si era mai verificata una stabilizzazione della malattia nell'anno fra la diagnosi (metà 2020) e il decesso (metà 2021). Quindi in tale arco di tempo, non era possibile individuare un danno biologico permanente che si fosse consolidato, piuttosto un danno biologico temporaneo in continua evoluzione con un progressivo indebolimento dell'integrità psicofisica, condizione della quale peraltro in concreto mancavano riscontri puntuali. Eventualmente il Tribunale avrebbe potuto effettuare una valutazione equitativa, considerando che spesso i pazienti nella condizione del lavoratore versano in totale CP_5 inabilità nell'ultimo periodo di vita, presumibilmente giorni o poche settimane. Il TU aveva depositato ancora i successivi chiarimenti del 26.10.23, ribadendo che, considerata la storia clinica e gli scarni dati sul decorso della malattia, non si riusciva ad identificare un momento intermedio di arresto, in cui si potesse ipotizzare una stabilizzazione sia pure transitoria del danno biologico permanente. In particolare, perché un periodo di pochi mesi di apparente stabilità delle condizioni cliniche sotto chemioterapia antitumorale, nell'arco di un anno di tempo dalla prima manifestazione della malattia al decesso
“non può essere assunto a prova di apprezzabile arresto del processo neoplastico, neppure transitorio”.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso così motivando:
- era infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale per l'applicabilità dell'art 13 D. Lgvo n. 38/2000, poiché l'indennizzo delle malattie professionali da parte dell' non escludeva il risarcimento differenziale a carico del datore di lavoro (pag. 4 motivazione) CP_13
- era infondata la questione relativa alla cd pregiudiziale penale poiché l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile non deriva dalla assenza di un provvedimento di condanna per il reato a carico dello stesso datore, bensì dall'assenza di responsabilità sostanziale per il medesimo reato (pag. 6 motivazione)
- era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Enel / E Distribuzione (pag. 6 motivazione)
- nel merito, l'istruttoria aveva dimostrato sia lo svolgimento delle mansioni nei periodi alle dipendenze delle società resistenti, sia la relativa esposizione professionale all'amianto subita in assenza di adeguate misure di protezione (pag. 8, 19 motivazione)
- in entrambi i periodi, era dimostrata la colpa datoriale per mancanza di adeguate misure di protezione, con conseguente responsabilità penale per la patologia del lavoratore (pag. 20 motivazione) pagina 2 di 18 - la TU (pagg. 9/18, 21/24 motivazione) aveva escluso che, dalla diagnosi di giugno 2020 alla morte di giugno 2021, fosse mai esistito un danno biologico permanente, poiché la patologia non si era mai stabilizzata, consistendo sempre in danno biologico temporaneo, a sua volta in evoluzione non verso la guarigione bensì verso il decesso;
- di conseguenza, il risarcimento spettante agli eredi non poteva essere commisurato né al danno biologico permanente né a quello temporaneo concluso con la guarigione con postumi, come invece stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per il diverso caso del risarcimento spettante ai malati in vita, suddiviso fra temporaneo e permanente, quest'ultimo in misura differenziale rispetto alla prestazione per voci CP_13 omogenee
- piuttosto, considerando che il lavoratore era sopravvissuto un anno, dalla diagnosi di mesotelioma alla morte, e che in tale arco di tempo la malattia era sempre stata in evoluzione, senza consolidamento intermedio dei postumi prima del decesso, per la liquidazione del danno da morte non immediata, nelle sue componenti biologiche (danno biologico terminale) e morali (danno morale catastrofale), dovevano essere applicate le tabelle del Tribunale di LA che contenevano una stima equitativa dello stesso danno da morte
- in concreto a titolo ereditario ai familiari del lavoratore spettava il danno terminale per €. 109.981,00 + ulteriore danno biologico temporaneo per €. 30.000 = totale €. 140.000,00 da suddividere fra gli eredi nella misura di un 1 / 6 ciascuno = €. 23.333,00 (pag. 22/23 motivazione)
- tale risarcimento era del tutto autonomo dalla prestazione , riconosciuta in vita al lavoratore come CP_13 rendita per malattia professionale nella misura dell'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del luglio 2020, e quindi non doveva essere operata alcuna detrazione a titolo di tanno differenziale
- era invece infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, anch'esso rivendicato dai familiari a titolo ereditario (pag. 23 motivazione)
- per la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite dovevano essere compensate per 1 / 3, e per i restanti 2 / 3 liquidate in favore degli eredi del lavoratore, e poste a carico solidale delle società resistenti, pari ad €. 8.930,00 oltre accessori ed €.
3.660 per spese CTP (pag. 23 motivazione).
§§§ Appello principale Parte_3 Appello incidentale Fincantieri ENEL e E DISTRIBUZIONE avevano appellato in via principale la sentenza con i 5 motivi di merito, chiedendone la riforma integrale con rigetto della domanda perché infondata. Motivo I) AN della domanda risarcitoria Le appellanti premettevano che il Tribunale aveva correttamente inquadrato la Parte_3 disciplina della responsabilità datoriale per malattie professionali derivanti dalla violazione dell'art. 2087 cc, errando tuttavia nell'applicazione al caso concreto per avere male valutato le circostanze di fatto e le conclusioni della perizia. Prima di tutto, il Tribunale aveva trascurato che all'epoca il rapporto con (1976/2003) non era nota la Pt_1 nocività dell'amianto, né il nesso causale con le patologie polmonari gravi come quella che aveva provocato la morte di CP_5 Il Tribunale aveva ritenuto che la violazione del DPR n. 303/1956 in tema di prescrizioni contro il contatto dei lavoratori con le polveri fondasse in modo oggettivo la responsabilità datoriale, senza che fosse dimostrato l'elemento soggettivo della colpa datoriale, necessaria per affermare la relativa responsabilità per l'omissione di misure di protezione. Nemmeno era state individuate le misure di protezione, asseritamente obbligatorie già all'epoca, e quindi non poteva ritenersi alcuna responsabilità per la loro omissione, che peraltro avrebbe dovuto essere allegata e provata da parte del lavoratore, secondo i principi contrattuali dell'art. 1218 cc.
pagina 3 di 18 Per contro, il Tribunale aveva confuso la dipendenza oggettiva della patologia da causa di servizio, rilevante ai fini dell'indennizzo , con la violazione colposa dell'obbligo di protezione ai fini del risarcimento CP_13 civilistico. Ma la prima si basava sulla mera compresenza fra esposizione tossica e corrispondente patologia, presumendosi il nesso causale, mentre la seconda richiedeva una vera e propria responsabilità, da provare in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il ragionamento errato era partito dalla constatazione della malattia professionale del lavoratore, per risalire, in modo aprioristico, all'asserita violazione datoriale di norme di protezione, senza affrontare invece la questione cruciale ovvero se il datore avesse o meno deviato dagli standard di sicurezza propri del momento in cui la prestazione si era svolta (Corte Cost. n. 312/1996). Invece, la violazione di asseriti obblighi di comportamento sarebbe stata fondamentale, considerando che la stessa possibilità di entrare in contatto con fibre di amianto era estesa in modo ubiquitario a tutti gli ambienti, sociali e domestici, analogamente a quelli lavorativi, e quindi riguardava nello stesso modo chiunque vivesse in contesti costruiti e industrializzati. In particolare, nell'ordinamento nazionale solo con il D. Lgvo n. 277/1991 erano stati introdotti valori limite di esposizione alla sostanza, il cui divieto di produzione ed impiego era stato oggetto solo della L. n. 257/1992. Fino a quel momento, si trattava di sostanza di uso comune, se non addirittura prescritta come necessaria in determinati settori (vedi elenco di fonti in tal senso, pagg. 38/39 appello). Invece, il DPR n. 1124/1965 TU
e la L. 780/1975 prevedevano tutele in materia di malattie professionali, come silicosi e asbestosi, CP_13 collegate a specifiche lavorazioni inerenti all'amianto, in modo indipendente da qualità e quantità del rischio morbigeno, ed anzi sulla base di una presunzione di nesso causale autonoma da soglie di esposizione. Era errato il collegamento fra la responsabilità datoriale e la violazione del DPR n. 303/1956 in materia di esposizione a polveri, dal momento che tale fonte non riguardava misure in grado di proteggere i lavoratori dal rischio le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto. Del resto, l'Italia era stata coinvolta in una procedura di infrazione per il mancato recepimento della Direttiva europea sull'amianto del 1983 proprio perché, secondo la Commissione, il DPR n. 303/1996 non garantiva alcuna misura specifica rispetto alla sostanza pericolosa, e quindi non forniva alcuna effettiva tutela contro tale rischio. Non era stata provata l'effettiva esposizione di all'amianto, a maggior ragione dal punto di vista CP_5 qualitativo e quantitativo, nemmeno con riferimento alle attività di coibentazione / scoibentazione, che comunque secondo la prova orale erano eseguite nell'ambito di stretti vincoli di sicurezza e da un certo momento in poi erano state affidate ad imprese specializzate esterne (testi . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Piuttosto, si era sempre occupato di manutenzione elettrica e meccanica, senza interessarsi anche dei CP_5 gruppi elettrogeni che erano oggetto invece delle coibentazioni in amianto. In particolare, da quando egli era stato trasferito alla Centrale Enel di CA LA (LI), i suoi compiti si limitavano ad accendere e spegnere, e mettere in parallelo i gruppi elettrogeni, oltre alla manutenzione ordinaria ed al rifornimento di combustibili, nell'ambito di tre controlli giornalieri del motore della stessa centrale, tutte attività che non comportavano alcuna manipolazione diretta di amianto, al contrario di quanto avveniva in occasione della manutenzione straordinaria affidata alle imprese specializzate esterne. La documentazione prodotta dalla società appellante aveva dimostrato che, in ambito già prima della Pt_1 normativa nazionale degli anni '90, erano adottate specifiche tecniche che anticipavano le successive leggi di protezione dei lavoratori, ed il Tribunale aveva errato escludendo che tali norme interne fossero state applicate rigorosamente, nonostante che in tal senso deponessero l'istruttoria orale e documentale.
come tutti i dipendenti era fornito di DPI quali semi maschera antigas, guanti, casco e occhiali CP_5 Pt_1 protettivi, mentre l'ambiente di lavoro consisteva in spazi ampi e non polverosi sia nella sede di LI sia in quella successiva in CA LA. Il mesotelioma aveva un lunghissimo periodo di latenza, anche di molti decenni dopo la inalazione della prima, minima quantità di fibre in grado di innescare la patologia, ed a tal fine erano rilevanti anche fibre ultra fini, per le quali però fino a metà degli anni '90 nemmeno esistevano adeguate misure di protezione (le maschere facciali a filtro assoluto erano state realizzate solo in seguito, ovvero una volta esaurito il periodo di causa).
pagina 4 di 18 In conclusione, nell'arco di tempo 1976/2003 lavorato da per il mesotelioma non era né CP_5 Pt_1 prevedibile, né evitabile in base alle conoscenze ed alle prescrizioni vigenti all'epoca, considerando che egli non aveva operato in un'industria del settore amiantiero, ove la sostanza libera è materia prima di lavorazione, bensì in attività di controllo e regolazione di macchinari, senza manutenzione che imponesse la manipolazione diretta della sostanza tossica. Nell'ambito della classificazione dei materiali contenenti amianto (fra friabili, mediamente friabili e compatti), quelli presenti negli impianti ove aveva lavorato per erano senz'altro del tipo compatto, poiché la CP_5 Pt_1 fibra tossica era inglobata con altri materiali e quindi trattenuta contro il rischio di dispersione. Di conseguenza, la mera presenza di fibre non era di per sé motivo di esposizione professionale, dovendosi escludere il conseguente rischio di inalazione. Infine, anche volendo ipotizzare un nesso fra le mansioni ed il mesotelioma pleurico, rispetto alla inalazione di fibre di amianto nel corso della prestazione alle dipendenze di il TU aveva ritenuto prevalente, se Pt_1 non predominante, la precedente esposizione riferibile piuttosto a ed altre imprese, a carico delle CP_7 quali avrebbe dovuto essere posto l'eventuale risarcimento. Infatti, il TU aveva ritenuto probabile che l'esposizione nella centrale elettrica di CA LA fosse stata irrilevante nel generare il mesotelioma, a fronte della complessiva esposizione sia nel settore nautico riferibile a (1967/1969) e ad Officine CP_7 LV (1970), sia in industrie chimiche e petrolchimiche in NO RI (1972/1976). Peraltro, il solo fatto che fosse nato e vissuto a LI (città che presenta una elevata incidenza di CP_5 mesotelioma, anche nella popolazione femminile professionalmente non esposta all'amianto) imponeva di ritenerlo esposto in modo ambientale, considerando che le movimentazioni portuali di amianto avevano comportato l'inserimento dell'intera area portuale ed industriale nei relativi siti di interesse nazionale ex L. n. 426/1998. Motivo II) AN della domanda risarcitoria quanto a colpa datoriale nella esposizione professionale Le appellanti ribadivano che era errata l'affermazione della responsabilità datoriale per Parte_3 la asserita violazione del DPR n. 303/1956, fondata su errata valutazione delle circostanze documentali e fattuali sulla adozione delle misure di protezione personali e ambientali, che aveva trascurato l'istruttoria documentale e orale secondo la quale nessuna di tali generiche prescrizioni era stata violata dalle stesse società. Infatti:
* la pulizia dei locali era svolta in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere, anche tramite aspiratori, mentre i motori sui quali avvenivano i ripetuti controlli svolti da si trovavano in ambienti CP_5 chiusi, forniti di sistemi di aspirazione dai quali non uscivano polveri inalabili;
lo stesso lavoratore, nell'intervista del 30 luglio 2020 presso l'ambulatorio PISLL di LI (citata nella TU medico legale di primo grado, pag. 40), aveva riferito che l'ambiente nel quale egli operava era uno spazio ampio e non polveroso, sia nella sede di LI che in quello di CA LA
* le lavorazioni pericolose o insalubri erano svolte in luoghi separati da imprese specializzate esterne, senza esposizione degli altri lavoratori dipendenti, addetti invece a compiti diversi come CP_5
* i lavoratori, compreso, erano forniti di DPI contro la inalazione delle polveri, utilizzando maschere CP_5 filtro e guanti lunghi. Motivo III) AN della domanda risarcitoria quanto al nesso causale fra esposizione professionale e patologia Le appellanti censuravano la sentenza anche per errata applicazione delle regole sul Parte_3 nesso causale ed errata valutazione delle conclusioni della TU medico legale. La giurisprudenza di legittimità era categorica nel porre a carico del lavoratore che agisce per il risarcimento del danno l'onere della prova, non solo della patologia, ma anche del nesso di causa con l'attività lavorativa svolta e con il carattere nocivo dell'ambiente nel quale la stessa attività era avvenuta, con specifica indicazione di quali sarebbero stati gli obblighi di protezione omessi dal datore di lavoro.
pagina 5 di 18 In concreto, invece, era mancata deduzione e prova di quale sarebbe stato l'inadempimento colpevole da parte delle società appellanti, ed ancora prima di quale sarebbe stata la nocività dell'ambiente di lavoro Pt_1 asseritamente causale del mesotelioma che aveva provocato la morte del lavoratore. Infatti, la TU aveva ritenuto irrilevante l'esposizione professionale all'amianto presso la centrale elettrica di CA LA, per essere state invece preponderanti, se non esclusive, le precedenti esposizioni alla stessa sostanza presso altri datori di lavoro. Nella letteratura scientifica era noto che, una volta esaurito il periodo di induzione neoplastica da parte delle esposizioni iniziali, quelle successive diventano progressivamente ininfluenti ai fini dello sviluppo della stessa patologia. Il periodo di latenza era infatti scientificamente considerato fra la prima esposizione alla sostanza morbigena e la prima manifestazione clinica della patologia, senza che esposizioni successive fossero in grado di abbreviarlo. Neanche il fatto che avesse ottenuto la certificazione di esposizione all'amianto (per il periodo CP_5 CP_13 come operaio motorista presso la centrale elettrica di CA LA) era sufficiente a fondare la responsabilità delle società appellanti per il mesotelioma, la quale avrebbe richiesto invece la dimostrazione di un'esposizione effettiva ed adeguata a provocare la malattia, corrispondente ad una prestazione in ambienti con concentrazione pari ad 1 f/cc. Per contro, si trattava di circostanze smentite dalla TU - già richiamata nei precedenti motivi per essere stata sul punto del tutto trascurata in sentenza - a proposito del fatto che era stata, piuttosto, predominante la esposizione professionale nelle precedenti esperienze presso cantieri navali ed altre imprese. Motivo IV) AN della domanda risarcitoria quanto alla violazione del principio del “più probabile che non” Le appellanti ribadivano che il Tribunale - trascurando la fondamentale affermazione Parte_3 del TU che aveva ritenuto probabile il nesso causale con l'esposizione iniziale in ambito cantieri navali, e non con quella successiva relativa alla centrale elettrica - aveva fatto errata applicazione del principio del “più probabile che non” fondamentale ai fini dell'accertamento del preteso nesso causale fra mansioni e patologia. La giurisprudenza di legittimità aveva interpretato tale principio come una probabilità, prossima alla certezza, nel collegare la condotta con l'evento, mentre nel caso concreto (il collegamento fra esposizione e Pt_1 mesotelioma) non si avvicinava nemmeno ad una mera probabilità, avendo la sentenza trascurato il dato contrario che derivava dalla TU. In altri termini, nel caso concreto non si poteva affermare che la patologia professionale si sarebbe verificata senza la esposizione all'amianto del periodo mentre la stessa affermazione non si poteva riferire al CP_7 periodo Pt_1 In conclusione, nessuna responsabilità colposa poteva essere addebitata alle società appellanti, per avere presumibilmente utilizzato l'amianto in anni nei quali non solo il materiale non era vietato, ma se ne faceva un uso comune, per essere raccomandato per le più disparate attività. Per di più, non era addetto ad CP_5 alcuna manipolazione diretta né era effettivamente esposto al rischio di inalazione, mentre il mesotelioma come patologia indipendente dal dosaggio doveva essere collegato alle prime significative esposizioni, e non a quelle successive ormai ininfluenti sull'intero decorso della patologia. Motivo V) AN della domanda risarcitoria quanto alla solidarietà fra società ai fini del risarcimento In via principale, in linea con i precedenti motivi, le società appellanti chiedevano di riformare in toto la sentenza, respingendo la domanda di risarcimento del danno degli eredi per difetto di nesso causale fra l'asserita esposizione all'amianto nel periodo lavorato per e la patologia mortale. Pt_1 In via subordinata, chiedevano una riforma solo parziale, annullando la responsabilità solidale di tutte le società datrici in funzione del risarcimento del danno, e differenziando piuttosto le rispettive responsabilità, con condanna delle società appellanti in favore degli eredi alla sola misura, residuale, eventualmente determinata dalla gravità della propria responsabilità rispetto a quella, preponderante, di come CP_7 riconosciuto dal TU.
si era costituita aderendo all'appello principale di , laddove era teso a CP_7 Parte_3 negare l'AN della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi del lavoratore. pagina 6 di 18 A sua volta, aveva proposto 5 motivi di appello incidentale. Motivo VI) Inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, art. 13 D. Lgvo 38/2000 La società appellante censurava la sentenza per avere accolto la domanda di risarcimento, mentre avrebbe dovuto ritenerla inammissibile poiché:
- non erano stati assolti gli oneri di allegazione e prova della pretesa colpa datoriale, motivo per cui in relazione alla vicenda in esame continuava ad operare l'esonero dalla responsabilità civile dell'art. 10 DPR n. 1124/1965
- non erano stati assolti gli oneri di allegazione e prova in ordine all'esistenza di un danno ulteriore e diverso da quello già indennizzato dall' con la rendita per malattia professionale riconosciuta in vita a CP_13 lavoratore, motivo per cui nulla spettava a titolo di danno differenziale. Motivo VII) Assenza di ruolo causale esclusivo all'esposizione nel periodo ai fini della CP_7 patologia La società appellante censurava la sentenza per avere ritenuto la propria responsabilità civile per la malattia professionale del lavoratore, nonostante che egli avesse lavorato in contesti portuali riconducibili a CP_7 per i soli due risalenti anni (1967/1969), mentre in seguito egli era sempre stato esposto all'amianto per avere lavorato per oltre vent'anni per le società del gruppo peraltro dopo una pausa di 7 anni nella quale aveva Pt_1 operato per varie altre imprese. In proposito, il Tribunale aveva risolto in modo semplicistico le questioni sollevate dalle difese delle società resistenti, applicando a tutte la solidarietà dell'art. 2055 cc, mentre avrebbe dovuto prendere atto dell'impossibilità di stabilire alcun tipo di nesso fra la prestazione, risalente e breve, riconducibile a e quella, successiva e prolungata, riconducibile ad altri datori. CP_7 Applicato il principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41 cp, in concreto era inevitabile prendere atto che non potevano escludersi meccanismi causali indipendenti dall'esposizione professionale riconducibile a motivo per cui il Tribunale non avrebbe potuto affermare la responsabilità concorrente di tutte le CP_7 società resistenti, né tantomeno quella esclusiva della sola CP_7 Piuttosto, avrebbe dovuto respingere la domanda per dubbio insanabile sullo stesso nesso causale. Motivo VIII) Assenza di responsabilità per violazione degli obblighi di protezione (art. 2087 cc, DPR n. 303/56) La società appellante censurava la sentenza per avere trascurato la presenza ubiquitaria dell'amianto in tutti i contesti abitativi e produttivi, mentre solo di recente si era acquisita la consapevolezza del pericolo connesso a tale sostanza, e sono state quindi imposte specifiche misure di protezione per i lavoratori. Quindi, riferendosi ad epoche più risalenti (come gli anni '60 qui riconducibili a , nemmeno era possibile valutare la CP_7 responsabilità datoriale in mancanza di regole doverose di condotta asseritamente violate. È vero che l'art. 21 del DPR n. 303/1956, invocato in sentenza, imponeva tutele contro il rischio che i lavoratori fossero esposti genericamente alle polveri, ma tale norma non era riferita agli specifici pericoli connessi all'amianto, né avrebbe potuto prevenirli, limitandosi ad imporre misure del tutto inadeguate, come inumidire le polveri perché non si diffondessero e utilizzare generiche mascherine protettive (mentre solo nei decenni successivi erano state prodotte e commercializzate specifiche maschere protettive contro il rischio di inalare amianto). Più in generale, del resto, l'art. 2087 cc non poteva fondare alcuna responsabilità oggettiva del datore. In concreto, non era stata allegata e provata l'esistenza di un danno provocato da un ambiente di lavoro nocivo in conseguenza di omissioni datoriali, mentre non si poteva esigere dalle stesse datrici la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie con riferimento a periodi nei quali la consapevolezza dei rischi non esisteva e, di conseguenza, nessuna misura era prevista. Motivo IX) Assenza all'epoca di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva
pagina 7 di 18 La società appellante censurava ancora la sentenza per avere ritenuto la propria responsabilità per omissioni colpose di misure protettive riferita agli anni 1967/1969, sull'assunto aprioristico che avrebbero contribuito a provocare il mesotelioma come malattia professionale. E ciò nonostante che protezione effettiva poteva derivare dalla specifica maschera contro la inalazione dell'amianto, prodotta e commercializzata nell'anno 1987, unica in grado di trattenere le polveri sottili tipiche della sostanza morbigena. L'affermazione della colpa contenuta in sentenza si limitava alla violazione di una regola cautelare (art. 21 DPR n. 303/1956) ed al relativo nesso di causa con l'evento, ma aveva trascurato l'ulteriore passaggio, invece indispensabile, che imponeva di verificare se la regola cautelare violata fosse effettivamente destinata a prevenire l'evento che poi si era verificato. In conclusione, il Tribunale non aveva ricostruito quale sarebbe stato il comportamento alternativo lecito, ovvero quello in grado di evitare l'evento dannoso, in mancanza del quale la domanda doveva necessariamente essere respinta. Motivo X) Acritica adesione alla TU medico legale (a sua volta immotivata) La società appellante censurava, infine, la sentenza per avere recepito in toto le conclusioni peritali, superando erroneamente le puntuali osservazioni svolte a proposito del fatto che il periodo, breve e risalente, lavorato nei cantieri navali non potesse avere a avuto alcuna efficacia causale sul mesotelioma che sessant'anni CP_7 dopo aveva provocato la morte del lavoratore.
L'appello principale e quello incidentale sono entrambi infondati. Pt_1 CP_7
I relativi motivi vanno qui trattati congiuntamente, poiché convergono sulle seguenti tematiche comuni: A] ricostruzione del quadro giuridico della responsabilità datoriale in caso di morte per mesotelioma dei lavoratori professionalmente esposti ad amianto per violazione oggettiva e soggettiva dell'obbligo di protezione (motivi I, II, III e IV Enel;
motivi VIII, IX e X , e sue ricadute sul caso concreto quanto CP_7 alla fondatezza della domanda di risarcimento del danno B] attribuzione solidale della responsabilità per il risarcimento del danno ex art. 2055 cc fra e CP_7 società o sua ripartizione differenziata a carico delle diverse società datrici succedutesi nel tempo Pt_1 (motivo V motivo VII . Pt_1 CP_7
A] Secondo il Collegio, l'impostazione in diritto di entrambi gli appelli confligge con la consolidata giurisprudenza sul tema della responsabilità datoriale per le morti da mesotelioma di lavoratori professionalmente esposti all'amianto. Si tratta dei principi ribaditi, fra le tante, da Cass. n. 4084/2025, n. 4092/2025 e n. 5618/2025, n. 28458/2024, n. 8292/2019, n. 7640/2019, n. 22710/2015, n. 17978/2015, n. 6352/2015, n. 26590/2014, n. 16149/2014, n. 10425/2014, n. 18626/2013, n. 8204/2003. In sintesi, questi i passaggi essenziali, per il cui sviluppo si rinvia alle ampie motivazioni di legittimità:
- la pericolosità dell'impiego di amianto nelle attività produttive era nota nella legislazione italiana già dai primi anni del '900, per essere stata oggetto nel tempo di ripetuti e convergenti interventi normativi (RD n. 442/1909, D. Lgs n. 1136/1916, RD n. 1720/1936, RD n. 530/1927; Legge delega n. 52/1955, DPR n. 303/1956, DPR n. 648/1956, Regolamento n. 1169/1960, TU n. 1124/1965), riferibili anche al lungo CP_13 periodo oggetto del presente giudizio (anni 1967/1969 anni 1976/2003 CP_7 Pt_1
- ai fini della responsabilità datoriale, non è rilevante che (come nel caso in esame, con riferimento ai periodi CP_1 di rispettiva accertata esposizione all'amianto da parte dell' i rapporti di lavoro si fossero svolti prima della introduzione negli anni '90 di specifiche norme sul trattamento dell'amianto, poiché anche in precedenza la normativa era avveduta dei rischi per la salute collegati alla inalazione di tale sostanza
- in particolare, nel DPR n. 303/1956 numerose previsioni riguardano l'obbligo di informare i lavoratori dei rischi connessi alla prestazione, di pulire ed areare i locali per evitare la diffusione delle polveri, di segregare le lavorazioni pericolose e i relativi ambienti (artt. 4,9,19, 21), ed il DPR n. 547/1955 impone mezzi di protezione, in particolare maschere respiratorie (tutti adempimenti che, negli anni dei rispettivi rapporti con le società appellanti avrebbero assolto in modo parziale ed inadeguato) CP_5
pagina 8 di 18 - le norme di tutela fondamentale sono l'art. 2087 cc e l'art. 21 DPR n. 303/1956 che, in relazione a lavori che espongono a polveri di qualsiasi tipo, impongono al datore misure per impedirne o ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente, nonché misure di protezione personale in aggiunta o sostituzione di quelle strumentali;
tali obblighi prescindono dall'accertamento di uno specifico carattere nocivo rispetto a determinate patologie, per essere comunque da sempre noto che qualsiasi polvere è nociva per l'apparato respiratorio
- la questione della prevedibilità ex ante del rischio di contrarre mesotelioma per l'esposizione a polveri di amianto è irrilevante ai fini della responsabilità datoriale, dal momento che risalente normativa imponeva la protezione dei lavoratori dal rischio di inalazione di qualsiasi polvere, protezione che, se fosse stata attuata, avrebbe ostacolato anche l'insorgenza, o comunque l'anticipazione, del mesotelioma
- già dai primi anni '60 era patrimonio comune della giurisprudenza che l'esposizione all'amianto era pericolosa per il rischio di contrarre mesotelioma, mentre già la L. n. 455/1943 aveva inserito fra le malattie professionali l'asbestosi (patologia dell'apparato respiratorio, potenzialmente mortale, o con significativa abbreviazione della vita)
- il progredire nel tempo delle conoscenze scientifiche sul mesotelioma pleurico è irrilevante quanto al giudizio sulle misure strumentali e personali di protezione dei lavoratori che il datore avrebbe dovuto adottare anche in passato, trattandosi delle medesime misure già prescritte dall'ordinamento per la tutela contro l'asbestosi o comunque a cautela dell'apparato respiratorio danneggiato dall'inalazione di qualsiasi polvere (come detto, adempimenti che le società appellanti avrebbero assolto in modo parziale ed inadeguato)
- ai fini del nesso di causa fra colpa ed evento, quest'ultimo va inteso come grave danno alla salute del lavoratore e non come specifico evento patologico concretamente verificatosi;
nell'ambito del giudizio di prevedibilità dell'evento, rileva la potenziale idoneità della condotta a provocare danni alla salute dei lavoratori, ma non è necessario che il datore si prefiguri la specifica patologia poi in concreto realizzatasi, e posta a base della domanda di risarcimento
- era noto da sempre che la mancata eliminazione o riduzione significativa delle polveri nell'ambiente di lavoro comportava il rischio prevedibile di malattia grave per i lavoratori (come effettivamente verificatosi nel caso in esame); il fatto che solo in seguito siano emersi collegamenti fra le fibre di amianto ed il mesotelioma pleurico era irrilevante ai fini del rapporto oggettivo di causalità e del requisito soggettivo della prevedibilità dell'evento, poiché le misure da adottare contro il rischio di mesotelioma erano le medesime già richieste in generale per eliminare / ridurre i rischi sull'apparato respiratorio (nel caso in esame senz'altro insufficienti)
- il datore non poteva essere sollevato da responsabilità con l'argomento che la oggettiva omissione non era colposa perché all'epoca non si sapeva della nocività dell'amianto; piuttosto, il riferimento doveroso era al concetto di “agente modello”, nel senso che chi intraprende un'attività di impresa, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente sui rischi e su come prevenirli
- a prescindere dal fatto che le misure risalenti fossero previste a protezione di un generico rischio di inalazione delle polveri, e non di uno specifico rischio di contrarre il mesotelioma, in tutti i casi si trattava di cautele doverose la cui omissione rilevava ai fini della responsabilità per il mesotelioma, contratto in conseguenza della medesima inalazione;
da sempre il lavoratore ha diritto ad essere protetto dalle polveri dell'ambiente di lavoro, a maggior ragione da quelle delle quali il datore conosceva, o doveva conoscere, esistenza e nocività (fini o ultra fini, visibili o invisibili che fossero)
- nella letteratura scientifica era noto che altissime concentrazioni di amianto possono essere presenti anche in quantitativi relativamente bassi di polveri, fermo restando che, in mancanza di misure contro la diffusione delle polveri nell'ambiente, si poteva generare un accumulo di quantitativo considerevole e maggiormente pericoloso;
del resto, ai fini della pericolosità dell'esposizione professionale il dato relativo alla sua intensità doveva essere sempre combinato con quello relativo alla durata nel tempo (secondo la nozione della cd dose cumulativa)
pagina 9 di 18 - non si può fare riferimento ad un preteso principio di “sicurezza generalmente praticata” tempo per tempo, in funzione di alleggerire il carico di diligenza esigibile in passato dal datore per quanto riguarda le misure strumentali e di protezione personale contro l'esposizione alle polveri e la relativa inalazione;
al contrario, il datore ha il dovere di informarsi sulle più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute dei lavoratori (adempimento che nel caso in esame non è stato assolto dalle società appellanti)
- per sollevare o alleggerire gli obblighi del datore non può avere rilievo nemmeno la pretesa insufficienza dell'art. 21 DPR n. 303/1956 in tema di protezione dei lavoratori contro l'esposizione professionale alle polveri di amianto, sia perché si trattava di norma generalissima contro un fattore generale di rischio di cui era da sempre nota la pericolosità, sia perché il datore è comunque tenuto ad attivarsi per conoscere i pericoli connessi all'attività lavorativa in base alle migliori conoscenze tecnico scientifiche
- non era ragionevole sostenere che in anni risalenti le precauzioni imposte per legge si applicassero solo a polveri visibili, ovvero di maggiori dimensioni, e non a quelle invisibili, delle quali comunque era doveroso conoscere l'esistenza in quanto derivanti dall'utilizzo di materiale pericoloso
- nemmeno si poteva ipotizzare una distinzione fra polveri e fibre, smentita dall'ordinamento (artt. 22, 24 D. Lgvo n. 277/1991; all. 8 DPR n. 1124/1965 TU ) che ha definito “polveri” anche le fibre di amianto;
CP_13 del resto, il rispetto delle norme di igiene di cui al DPR n. 303/1956 era imposto dagli artt. 174 e 155 TU
anche per proteggere dal rischio di contrarre l'asbestosi CP_13
- accertata l'omissione datoriale di misure informative, igieniche e sanitarie, utili per prevenire l'insorgenza del mesotelioma, sarebbe irrilevante obiettare che all'epoca della condotta mancassero mezzi per evitare l'evento, che poteva derivare anche dalla ingestione di poche fibre di ridottissime dimensioni
- quanto al mesotelioma pleurico da inalazione professionale di amianto erano escluse certezze sulla dose sufficiente a provocare la patologia, per essere piuttosto noto scientificamente che il rischio di insorgenza è proporzionato al tempo ed all'intensità della esposizione;
l'aumento della dose era inversamente proporzionale alla lunghezza del periodo di latenza, mentre era esponenziale il rapporto fra durata e concentrazione della esposizione all'amianto e risposta tumorale
- sul mesotelioma era stata superata la teoria della cd dose killer o trigger, secondo la quale sarebbe stata decisiva la sola prima esposizione, e del tutto irrilevanti le successive;
era invece dimostrato da studi epidemiologici che una diminuzione di intensità e durata dell'esposizione corrispondeva ad una ridotta frequenza di patologie
- è irrilevante ogni richiamo ai valori limite di esposizione agli agenti chimici, poiché l'art. 21 DPR n. 303/56 non richiede alcun superamento di soglie di concentrazione per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte, né che sia accertata la presenza di determinati limiti espositivi, essendo solo sufficiente che si sviluppino polveri nocive di qualsiasi specie e dimensione (visibili ed invisibili)
- l'inosservanza dei c.d. valori limite di esposizione non integra i reati di cui agli artt. 20 e 21 DPR n. 303/56, dal momento che l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino determinati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento
- i valori limite sono piuttosto intesi dalla giurisprudenza come soglie d'allarme il cui superamento (fermo il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi) comporta l'avvio di, ulteriore, attività di prevenzione per proteggere alcuni lavoratori particolarmente esposti e per agire sui tempi di esposizione, in modo da favorire il rapido rientro in limiti meno rischiosi;
mai la tutela dei lavoratori alle polveri di amianto (con l'adozione delle misure via via, concretamente disponibili sul piano tecnico) è stata subordinata all'accertato superamento di determinate concentrazioni di polveri, nel senso che in mancanza di tale superamento il datore fosse esentato dalla legge dall'adozione delle misure dettate dalla legge in generale per tutti i lavoratori e per proteggere l'ambiente di lavoro pagina 10 di 18 - qualora sia accertato che il danno derivi dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta in materia di polveri (art. 2087 cc, DPR n. 303/1956)
- la valutazione della responsabilità datoriale non riguardava l'attività di impresa in sé considerata, bensì soltanto il modo del suo esercizio con particolare riferimento all'omissione di cautele doverose prescritte da norme di legge vigenti all'epoca della condotta, anche se risalente
- quanto al nesso causale, era fondamentale il principio di equivalenza (artt. 40 e 41 cp), per cui ha efficacia causale qualsiasi fattore, anche indiretto o remoto, che abbia concretamente cooperato nel favorire il verificarsi di un danno;
accertata la presenza di fattori di rischio (fra cui tipicamente l'esposizione ad amianto, nel caso in esame ampiamente dimostrata), antecedenti causali del mesotelioma, il nesso fra fattori e patologia può emergere anche in termini di con/causalità in ogni caso in cui il lavoratore risulti esposto in modo non occasionale, per determinate modalità di esecuzione della prestazione, in assenza di strumenti di protezione individuale
- tale nesso concausale può essere escluso solo se emerge un altro fattore, estraneo all'attività e/o all'ambiente lavorativo, da solo sufficiente a provocare la patologia, mentre l'efficacia anche modesta di esposizioni professionali non preclude la loro equivalenza causale
- di conseguenza, chi è stato esposto professionalmente all'amianto ha diritto al riconoscimento dell'origine professionale del mesotelioma, anche se risulti essere stato sottoposto ad altre esposizioni, professionali o di origine comune, da ritenere altrettante concause della patologia, fino a che in concreto queste ultime non risultino essere un fattore alternativo di tipo esclusivo. Così individuata la regola di giudizio, totalmente difforme dal quadro giuridico posto a fondamento degli appelli principale e incidentale, secondo il Collegio gli elementi di fatto diffusamente ricostruiti nella sentenza appellata erano ampiamente sufficienti a fondare la responsabilità delle società appellanti per la morte di da mesotelioma pleurico. CP_5 In sintesi, a fondamento della domanda di risarcimento era documentato che:
- amianto friabile e compatto era presente di sui luoghi di lavoro (all11, all12, all13, all13bis, all14, all15, all16, all17, all18, all19, all20, all21 ric. 1°), e ciò sia nel periodo alle dipendenze della società
[...]
, oggi incorporata da (ottobre 1967 / luglio 1969, mansioni operaio aiuto Controparte_12 CP_7 tornitore, meccanico motorista, manutentore), sia in quello alle dipendenze di Enel - E Distribuzione (marzo 1976 / settembre 2003, mansioni di operaio elettricista e motorista, in particolare dal 1981 al 2003 operaio motorista presso la centrale elettrica di CA LA)
- era stato sottoposto a valutazione del COR Toscana (Ispro), risultando affetto da mesotelioma CP_6 pleurico maligno certo, insorto da esposizione professionale certa in ed escludendo CP_7 Pt_1 esposizioni ambientali generiche (all 12 ric. 1°).
- egli aveva ottenuto in vita il riconoscimento della malattia professionale da parte di , con danno CP_13 biologico permanente pari all'80% (all7tris).
- egli aveva ottenuto altresì la certificazione di esposizione qualificata ad amianto sia nel periodo CP_13 CP_1 sia in quello (all4, all5 ric. 1°), ai fini dei benefici contributivi di cui alla L. n. 257/1992 CP_7 Pt_1
- il ricorso aveva invocato la presunzione legale di origine professionale della patologia essendo il mesotelioma tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Gruppo 6 – Tumori professionali ex Decreto 10.6.14 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art.139 TU approvato con DPR n.1124 del 30.6.65 ed ex art. 10 D. Lgvo n. 38/2000 (all 24 ric. 1°). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 4092/2025, n. 678/2023), il riconoscimento da parte dell' di esposizione professionale all'amianto, pur non essendo una prova legale CP_13 ai fini del nesso di causa, è comunque dato significativo ai fini della prova del fattore di rischio e dell'esposizione alla stessa sostanza (posto che la malattia è tabellata in quanto sia provata l'esposizione all'amianto, sia pure non qualificata). pagina 11 di 18 Premesso che l'onere della prova sul nesso causale tra prestazione e danno ricade su chi chiede il risarcimento, a tal fine egli si può avvalere anche delle certificazioni di esposizione all'amianto (ai fini CP_13 CP_1 di benefici contributivi ) e di origine professionale della malattia (ai fini della rendita ), nel caso in CP_13 esame entrambe ottenute dal lavoratore con specifico riferimento ai rapporti con le società appellanti. CP_5 La domanda era stata istruita anche con prova orale. Il teste aveva riferito del periodo nel quale aveva lavorato come operaio Persona_1 CP_7 CP_5 nei cantieri navali occupandosi anche dell'apparato motore, in ambienti ove erano presenti polveri di amianto, con aspiratori che funzionavano poco e male, ed in assenza di misure personali quali mascherine di sorta. I testi e avevano riferito del periodo in particolare Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Pt_1 degli anni nei quali era stato addetto alla centrale di capraia isola, occupandosi della manutenzione CP_5 ordinaria (quattro gruppi elettrogeni che richiedevano costanti interventi ogni giorno). In un primo momento gli addetti alla centrale seguivano personalmente anche la manutenzione straordinaria sui guasti del motore, mentre in seguito questa era stata affidata ad imprese esterne specializzate, che i dipendenti comunque Pt_1 aiutavano e/o sorvegliavano in presenza. Anche in questo periodo risultava quindi che avesse Pt_1 CP_5 operato in ambienti ove erano presenti polveri di amianto, con inadeguati sistemi di aspirazione e assenza di misure personali di protezione. Del resto, in modo coerente con i risultati dell'istruttoria documentale e orale ora riassunta, la difesa delle società appellanti non aveva né negato in sé la presenza di amianto nei rispettivi ambienti produttivi, né affermato di avere dotato il lavoratore di adeguate misure personali di protezione. La TU medico legale (conclusioni pagg. 68/70 relazione novembre 2022), aveva riconosciuto che la complessiva esposizione professionale all'amianto del lavoratore nei successivi periodi alle dipendenze delle società appellanti aveva contribuito a provocare il mesotelioma pleurico diagnosticato nel giugno 2020. Aveva precisato che tutte tali esposizioni erano state efficaci, per avere svolto un ruolo con/causale nel determinare il mesotelioma. Aveva stimato diversamente la probabilità che le rispettive esposizioni avessero inciso sull'insorgenza della patologia, e ciò per avere presunto (pur in assenza di dati specifici di rilevazione) che la concentrazione tossica fosse stata più elevata nel più risalente periodo lavorato settore nautico, e meno elevata nel successivo periodo lavorato in ambito Aveva concluso che il mesotelioma era stata con/causa della Pt_1 morte avvenuta nel 2021, senza che nell'anno precedente (dalla diagnosi al decesso) si fosse mai stabilizzato un danno permanente, ma solo evoluto un danno temporaneo ingravescente. In conclusione, secondo il Collegio, applicati i principi giurisprudenziali ai fatti emersi nel caso in esame, è inevitabile concludere per la fondatezza della domanda, essendo ampiamente assolto l'onere della prova a carico di chi chiedeva il risarcimento del danno (quanto all'effettiva presenza della sostanza tossica diffusa nell'ambiente di lavoro ed alla sostanziale mancanza di misure strumentali e personali di protezione, nonché al nesso di causa fra la inalazione della stessa sostanza e la patologia mortale), e del tutto mancata la dimostrazione a carico delle società datrici nei rispettivi periodi di avere assolto gli obblighi di protezione (adempimento delle norme tempo per tempo vigenti sulle misure da adottare per proteggere i lavoratori dal rischio di patologie dell'apparato respiratorio dipendenti dall'esposizione professionale all'amianto).
B] Secondo il Collegio, la sentenza appellata aveva correttamente stabilito la responsabilità solidale per il risarcimento del danno ex art. 2055 cc fra e società superando la contraria pretesa di sua CP_7 Pt_1 ripartizione differenziata a carico delle diverse società datrici succedutesi nel tempo, oppure di rigetto della domanda per dubbio sull'effettivo apporto causale della condotta di ogni singolo datore (rispettivamente, motivi V e VII . Pt_1 CP_7 Si tratta in effetti di questione giuridica, da decidere alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata al precedente punto A], non di questione medico legale rimessa alla TU. Il perito (pag. 69 relazione novembre 2022) aveva accertato che tutte le esposizioni professionali all'amianto dei diversi periodi lavorati da (incluse quelle ulteriori alle dipendenze di datori diversi dalle società CP_5 appellanti) erano state efficaci come con/causa del mesotelioma.
pagina 12 di 18 Di conseguenza, era appurato che ai fini del mesotelioma nessuno dei periodi svolti per o CP_7 Pt_1 per gli altri datori non coinvolti in giudizio, potesse ritenersi fattore alternativo di tipo esclusivo rispetto agli altri. Al contrario, il mesotelioma doveva ritenersi concausato da ciascuna delle rispettive prestazioni del CP_5 Ciò premesso, ai fini della distribuzione di responsabilità fra i diversi datori, non rilevano le ulteriori considerazioni dello stesso perito sul fatto che, nonostante la mancanza di rilevazioni specifiche riferite ai decenni oggetto del giudizio, egli presumesse preponderante il ruolo causale dell'esposizione CP_7 rispetto a quello dell'esposizione Pt_1 Infatti, nel caso in esame, non si discute dell'azione fra gli obbligati solidali per il riparto delle rispettive quote di responsabilità in forma di regresso interno, bensì dell'azione proposta dal danneggiato nei confronti degli obbligati, che non consente di differenziare la misura della responsabilità, necessariamente solidale. In proposito va richiamato quanto già detto al precedente punto A] sul fatto che il mesotelioma sia ormai assodato essere una malattia dose correlata, sulla cui insorgenza e gravità incidono tutte le esposizioni subite nel tempo dal lavoratore, nell'effetto combinato delle rispettive intensità e durate, che a loro volta incidono sia sui tempi di latenza che sullo sviluppo della stessa malattia fra diagnosi ed esito finale. Non è invece possibile escludere il principio di equivalenza causale di cui agli artt. 40 e 41 cp sul presupposto che un'esposizione professionale sarebbe stata modesta per durata e/o intensità rispetto ad un'altra. Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, da ultimo Cass n. 18813/2025, n. 27571/2024, n. 27572/2024, n. 27584/2024, n. 27693/2024, n. 29110/2024, n. 29116/2024):
- quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido
- ciò non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 cc, dettato piuttosto per la responsabilità extracontrattuale
- quanto perché (in tema di responsabilità contrattuale come extracontrattuale), se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo
- in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc per le malattie professionali, nel caso in cui il danno consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può quindi pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento.
C] Da ultimo, va respinto anche il motivo VI relativo alla configurabilità di un danno biologico CP_7 differenziale. La censura evidenziava la mancata dimostrazione della pretesa responsabilità datoriale, sostenendo che dovrebbe continuare ad operare l'esonero dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 DPR n. 1124/1965. Il Collegio è di contrario avviso, come già detto al precedente punto A]. Inoltre, per quanto riguarda l'ulteriore censura relativa alla mancata dimostrazione di un danno ulteriore e diverso da quello già indennizzato dall' con la rendita per malattia professionale riconosciuta in vita al CP_13 lavoratore, a ben vedere che la questione non riguarda la sentenza appellata, nella quale nulla è stato riconosciuto a titolo di danno differenziale. Il punto 13 della motivazione (pag. 21/22) illustrava nel dettaglio il danno risarcito dal Tribunale, connesso al decorso di una patologia mortale, evoluta nel tempo senza consolidare postumi intermedi fra la diagnosi e il decesso, e che quindi doveva essere liquidato in via equitativa in applicazione delle tabelle del Tribunale di LA in relazione alla componente biologica e morale del cd danno terminale e catastrofale.
pagina 13 di 18 Il successivo punto 14 (pag. 23) aggiungeva chiaramente che dalla liquidazione equitativa così ottenuta non doveva essere detratta alcuna somma in corrispondenza alla rendita per malattia professionale erogata in vita al lavoratore. Ciò in quanto il risarcimento riconosciuto in sentenza aveva il carattere terminale, di riflesso all'evoluzione della patologia mortale fra diagnosi e decesso, ed era quindi estraneo al fondamento della rendita , commisurata invece a quei postumi che l'istituto aveva riconosciuto in vita al lavoratore. CP_13 Di conseguenza, la condanna al pagamento pronunciata dal Tribunale era estranea alla specifica tematica del danno biologico differenziale, che quindi qui nemmeno va affrontata.
§§§ Appello incidentale degli eredi di CP_6 Gli eredi del lavoratore si erano costituiti chiedendo il rigetto degli appelli principale ed incidentale delle società. A loro volta avevano proposto 3 motivi di appello incidentale, che il Collegio esaminerà separatamente di seguito. Motivo XI) Mancato riconoscimento del danno biologico permanente, oggetto della originaria domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, proseguita dagli eredi dopo la sua morte Secondo gli eredi, il Tribunale aveva errato nel recepire le errate conclusioni medico legali della TU, a proposito del fatto che al lavoratore non potesse essere riconosciuto un danno biologico permanente, CP_5 consolidatosi nel tempo intermedio fra l'insorgenza del mesotelioma (diagnosi giugno 2020) e la morte causata dal medesimo (giugno 2021). Per contro, gli appellanti evidenziavano che il lavoratore ancora in vita aveva ottenuto dall' la rendita CP_13 da malattia professionale nella misura dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa di luglio 2020, e su tale base egli aveva agito in giudizio contro le società responsabili, svolgendo una domanda che - dopo la sua morte - gli eredi si erano limitati a proseguire riassumendo il giudizio interrotto dal decesso. Il Tribunale aveva errato riconoscendo il solo danno da morte (€. 140 mila suddivisi fra i 6 eredi in quote uguali), come se gli eredi lo avessero azionato fin dall'origine in tali termini, mentre nel caso in esame il giudizio era stato introdotto dal lavoratore ancora in vita per chiedere il proprio danno biologico, temporaneo e permanente (quest'ultimo in misura differenziale rispetto alla prestazione ). CP_13 Per ovviare al vuoto di tutela lasciato dalle errate conclusioni del perito, il Tribunale avrebbe dovuto o rinnovare la perizia con un diverso medico legale (pag. 19), o riconoscere il danno biologico permanente nella stessa misura dell'80% utilizzata nella liquidazione con decorrenza da luglio 2020, o in altra misura CP_13 secondo i criteri stabiliti dalla società italiana di medicina legale (pag. 20). Vista la peculiarità del mesotelioma maligno, con presumibile esito infausto entro i 5 anni dalla diagnosi, i danni per i quali il lavoratore aveva agito in origine non potevano essere commisurati ad una stabilizzazione dei postumi a conclusione della fase acuta della malattia, bensì alla percentuale di prognosi quoad vitam nell'ambito dello stesso limite dei 5 anni dalla diagnosi, come da Cass. n. 35416/2022 (pagg. 20/22). Al contrario, dopo che, per morte del lavoratore, il giudizio di primo grado si era interrotto ed era stato riassunto dagli eredi, prima il TU e poi il Tribunale avevano erroneamente trasformato la domanda originaria (risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente, quest'ultimo differenziale da commisurare alla condizione del lavoratore ancora in vita) nella, diversa, domanda di risarcimento del danno terminale di tipo biologico e morale riferito agli ultimi 100 giorni di vita, peraltro mai proposta nemmeno dopo la riassunzione successiva al decesso. Ed in proposito gli eredi avevano richiamato sentenze dei Tribunali di Napoli, RO e LA (vedi elenco pag. 19) le quali avevano accolto domande analoghe, riconoscendo il danno biologico permanente differenziale ed il danno biologico temporaneo, in applicazione dei medesimi principi da seguire anche in questa occasione. Considerata la estrema complessità in fatto ed in diritto tema controverso oggetto del motivo XI), le parti erano state autorizzate a depositare note con richiami alla giurisprudenza.
pagina 14 di 18 All'esito di tale approfondimento, il Collegio ritiene il motivo XI infondato, concordando piuttosto con la conclusione medico legale e quindi giuridica raggiunta in primo grado. La nutrita giurisprudenza di legittimità sul tema controverso (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 4415/2024, n. 35416/2022, n. 7126/2021, n. 8292/2019, n. 17575/2019, n. 29492/2019) parte dalla nozione di malattia, quale lesione alla integrità psicofisica di una persona che altera in peggio le sue condizioni, e che può avere tre esiti possibili: a) guarigione piena (ripristino integrale delle condizioni precedenti senza postumi); b) guarigione con postumi che stabilizzano un peggioramento duraturo della condizione psicofisica della persona (fine della fase evolutiva della malattia e/o delle relative cure, con effetti in meglio o in peggio); c) morte. La lesione della integrità psicofisica può comportare un periodo di invalidità temporanea per la durata della relativa malattia in evoluzione (risarcibile come danno biologico temporaneo), ed eventualmente una invalidità permanente (risarcibile come danno biologico permanente). Il danno biologico temporaneo e quello permanente non possono coesistere, poiché il secondo presuppone che sia esaurito il primo. Quando la malattia si evolve in un certo arco di tempo per poi risolversi senza postumi, o al contrario con il decesso, si configura solo un danno biologico temporaneo, e non anche quello permanente. Il danno biologico permanente esige invece la stabilizzazione dei postumi, che a sua volta presuppone l'avvenuto decorso e conclusione della malattia, intesa come periodo necessario per le cure mirate al recupero psicofisico, o quantomeno al consolidamento della condizione sanitaria della persona. Insomma, il discrimine fra danno biologico temporaneo e permanente deriva dalla nozione medico legale di malattia, e presuppone la possibilità di individuare un momento nel quale l'evoluzione della patologia e delle sue cure si sia arrestata (anche se in modo transitorio/effimero), con un recupero solo parziale della integrità psicofisica nel quale i postumi si presentino stabilizzati. Altrimenti, se una condizione sanitaria si connota sempre per l'evoluzione della patologia e delle sue cure, in continuo mutamento verso la guarigione o il decesso, non è possibile ipotizzare un danno biologico permanente ma solo temporaneo. E' vero che a loro volta i postumi permanenti si possono rivelare una fenomeno solo transitorio/effimero di stabilizzazione della malattia, ovvero una condizione di immutabilità solo apparente della condizione sanitaria (cd remissione clinica per stabilizzazione transitoria/effimera dei postumi), qualora in un secondo momento la malattia riprenda il suo corso, di nuovo con la variabilità degli esiti possibili. Ciò non toglie, tuttavia, che per affermare la esistenza di postumi permanenti occorre che, dal punto di vista medico legale, si possa individuare una condizione di stabilità della patologia senza guarigione, a prescindere dal fatto che in seguito la situazione si sia nuovamente evoluta verso il decesso. Ed è appunto quest'ultima la condizione di stabilità che nel caso in esame è mancata, portando il Tribunale a riconoscere agli eredi il solo danno temporaneo di tipo terminale, e non anche quello permanente. Così individuata la regola di giudizio da applicare al caso in esame, il Collegio concorda con il Tribunale che aveva recepito le conclusioni medico legali a proposito del fatto che la malattia di era durata per CP_5 l'intero arco di tempo fra la diagnosi ad esito infausto del giugno 2020 ed il decesso di giugno 2021, senza che nel frattempo potesse individuarsi un momento di sua remissione clinica con stabilizzazione, anche solo relativa e temporanea, dei postumi. In proposito, la TU (relazione novembre 2022, chiarimenti 6 e 26 ottobre 2023) aveva spiegato che tale conclusione derivava dal fatto che la documentazione medica del caso in esame era “scarna”, e quindi forniva scarsi elementi per valutare nel tempo il grado di indebolimento della integrità psicofisica di riflesso al mesotelioma.
pagina 15 di 18 La diagnosi di mesotelioma di giugno 2020 era avvenuta poco dopo un infarto miocardico trattato con angioplastica, e subito dopo il paziente aveva subito due successive coliche biliari fra settembre e ottobre 2020 trattate con colecistectomia. Quindi, egli era stato preso in cura dagli specialisti oncologi, i quali nell'ottobre 2020 avevano definito discrete le condizioni generali e cliniche, così fino a gennaio 2021, mancando ulteriori elementi per valutare la evoluzione peggiorativa finale da quel momento al decesso di giugno 2021. Ma, per il breve periodo fra ottobre 2020 e gennaio 2021, il TU aveva escluso che si potesse ipotizzare un consolidamento dei postumi per remissione clinica di una malattia, solo in seguito riacutizzata fino al decesso. Piuttosto, aveva ritenuto che la gravità della patologia, il carattere continuativo ed impattante delle cure, e la presenza di gravi patologie concorrenti, descrivessero un arco di tempo nel quale la condizione sanitaria si era caratterizzata per l'evoluzione costante di una patologia maligna che in un anno aveva portato al decesso. Del resto, lo stesso ricorso introduttivo, proposto ad aprile 2021 dal lavoratore ancora in vita, aveva rappresentato la propria condizione come caratterizzata in modo continuativo da ricoveri, cicli di chemioterapia, cure sperimentali e importanti patologie collaterali (infarto miocardico acuto con angioplastica;
colecistite acuta con colecistectomia) che avevano accompagnato l'intero ultimo anno di vita, con stravolgimento generale delle abitudini di vita per continue e notevoli sofferenze fisiche e morali. Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il caso in esame è sovrapponibile a quello deciso da Cass. n. 17575/2019, con accoglimento della domanda degli eredi di un lavoratore morto per mesotelioma pleurico dovuto alla esposizione all'amianto e relativa liquidazione del danno di tipo terminale nelle componenti biologiche e morali, riferito all'arco di tempo fra la diagnosi e la morte. In proposito era richiamata altresì Cass. n. 8292/2019 che, in una situazione assimilabile, aveva cassato la decisione di merito relativa alla liquidazione del danno permanente in favore degli eredi del lavoratore. Invece, il caso in esame è diverso da quello deciso da Cass. n. 35416/2022, relativa ad una diversa vicenda nella quale il lavoratore, che aveva contratto il mesotelioma per esposizione professionale all'amianto, aveva ottenuto il riconoscimento giudiziale del danno biologico permanente per essersi effettivamente verificata una fase di remissione clinica della patologia, con stabilizzazione transitoria, dal momento che la patologia solo in seguito si era riacutizzata comportando la morte del lavoratore avvenuta dopo la fine del giudizio di appello. L'appello degli eredi censurava in modo severo la TU per avere escluso un consolidamento dei postumi dalla diagnosi alla morte, trascurando che invece la domanda amministrativa del luglio 2020 di rendita per malattia professionale, proposta dal lavoratore ancora in vita, era stata accolta dall' con riconoscimento del CP_13 danno biologico permanente nella misura dell'80% con decorrenza dalla stessa domanda per “sindrome dispnoica e marcata compromissione condizioni generali in esito pleurectomia parietale” (doc. 7 tris ric. 1°). Il Collegio osserva che la circostanza dell'indennizzo (di cui si ignora l'iter formativo e gli argomenti a CP_13 base della sua conclusione) di per sé non potrebbe mutare l'inquadramento della vicenda medico legale in esame, né annullare le conclusioni della perizia svolta nel presente giudizio. Del resto, nemmeno gli eredi avevano evidenziato l'esistenza di effettivi supporti documentali a sostegno del preteso consolidamento dei postumi, che il TU aveva negato anche per la scarsità della documentazione fornita in primo grado.
Ancora, l'appello degli eredi censurava in modo severo la sentenza perché aveva accolto una domanda diversa da quella proposta, poiché la causa petendi ed il petitum riferiti al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, oggetto del ricorso originario del lavoratore ancora in vita, erano rimasti i medesimi anche dopo l'interruzione per la sua morte e la prosecuzione da parte degli eredi. Per contro, mai era stata proposta la domanda accolta in sentenza in termini di esclusivo danno temporaneo di tipo terminale, biologico e morale. In replica a tale ultima obiezione, il Collegio osserva che, correttamente, la sentenza aveva accolto la domanda fondata sulla base della perizia medico legale, esercitando il potere giudiziale di interpretazione degli atti sotto forma di qualificazione giuridica della vicenda dedotta.
pagina 16 di 18 In tal senso, in un caso di danno da morte conseguente a malattia professionale azionato dagli eredi del lavoratore, Cass. n. 4084/2025 (punto 45 motivazione), richiamando Cass. n. 20932/2019, aveva confermato la decisione di merito la quale, per il periodo fra la diagnosi ed il decesso, aveva liquidato il danno da invalidità temporanea in linea con la giurisprudenza di legittimità, dopo avere esercitato il tipico potere giudiziale di qualificare la domanda, senza alterarne i fatti costitutivi. In sostanza, in quel caso come in questo, la domanda dei familiari mirava ad ottenere iure ereditario il risarcimento del danno biologico spettante in vita al lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico dovuto ad esposizione professionale ad amianto. La circostanza che la domanda fosse stata formulata sulla base di una determinata qualificazione giuridica (nel caso in esame, danno temporaneo e permanente già rivendicato dal lavoratore in vita, sulla base della situazione dedotta nel ricorso introduttivo proposto personalmente da CP_6
non precludeva al giudice di mutarne la qualificazione (nel caso in esame, danno biologico e morale
[...] di tipo temporaneo nel decorso della malattia, mai stabilizzata dalla diagnosi al decesso), fermo restando che entrambi i titoli si riferivano comunque alla medesima vicenda di fatto, così come dedotta negli atti ed accertata nella TU medico legale. Motivo XII) Mancata correzione degli errori materiali Gli eredi appellanti lamentavano che - nonostante l'apposita istanza da loro proposta dopo la sentenza - il Tribunale pur adottando la relativa ordinanza ex art. 183 cpc non aveva tuttavia corretto i seguenti errori che ancora erano presenti la sentenza: Da un lato, il numero dei giorni di inabilità temporanea al 60% erano 118, e non solo 18 Di conseguenza, il risarcimento del danno biologico temporaneo doveva essere maggiorato di ulteriori €. 9.098,00 ovvero €. 30.098 + 9.098 = €. 39.098,00. Dall'altro lato, la somma complessiva di €. 140.000 (anzi, €. 149.098,00 derivante dalla correzione dell'errore materiale sulla inabilità temporanea) non doveva essere suddivisa in quote uguali fra gli eredi, bensì:
# per 1 / 3 alla coniuge €. 46.666,66
# per 2 / 3 ai 5 figli, in misura pari €. 18.666,66 per ciascuno di loro. Motivo XIII) Spese di lite di primo grado Il Tribunale aveva liquidato per difetto le spese di lite, trascurando il valore della causa originaria di €. 1.120.897,00 ed applicando una compensazione nella misura di 1 / 3, del tutto ingiustificata. Gli eredi del lavoratore avevano depositato una nota spese, peraltro riferita allo scaglione inferiore al miliardo di €., che stimava gli importi minimi delle tabelle 2022 in complessivi €. 23.733,21. Il Tribunale aveva trascurato tale nota spese, mentre avrebbe dovuto motivare la diversa liquidazione. Il compenso liquidato dal giudice era inadeguato rispetto al DM 55/2014, di nuovo in violazione dell'obbligo di motivare qualora la liquidazione non si attenesse nell'ambito del minimo / massimo prestabilito, bensì fuoriuscisse Per stimare la misura concreta degli importi da riconoscere, gli eredi evidenziavano le circostanze qualificanti del caso concreto:
- giudizio introdotto dal lavoratore malato ancora in vita, interrotto e poi riassunto dagli eredi
- società resistenti che non avevano aderito né alla conciliazione stragiudiziale né a quella formulata dal giudice
- giudizio di primo grado che si era svolto per ben 13 udienze
- questioni di particolare complessità e importanza anche per la tipologia ed il numero di documenti da reperire, sia di tipo tecnico che medico
- redazione degli atti con tecniche informatiche che agevolano la consultazione e fruizione (con conseguente aumento del 30% ex art. 4 comma 2 DM 55/14)
- presenza di più parti, di cui 3 aventi la stessa posizione processuale (con conseguente aumento del 30% ex art. 4 comma 2 cit.)
- manifesta fondatezza delle ragioni degli eredi del lavoratore (con conseguente aumento del 33% ex art. 4 comma 8 cit.).
pagina 17 di 18 Secondo il Collegio, era invece corretta la liquidazione delle spese di lite di primo grado effettuata dal Tribunale nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta, ovvero da €. 52.000 ad €. 260.000, e non invece nell'ambito del maggiore scaglione di valore della domanda proposta. Liquidate le 4 fasi ivi previste in relazione ai compensi medi, si giungeva ad €. 13.395,00. Piuttosto, il Collegio non concorda con il Tribunale che aveva compensato per un terzo tale importo, riconoscendo i soli due terzi, pari ad €. 8.930,00. Infatti, una volta allineato lo scaglione di valore del DM 55/2014 alla domanda accolta, non vi era spazio per una compensazione parziale delle spese mancando una soccombenza reciproca, poiché sull'an della domanda di risarcimento la pretesa degli eredi era fondata e tutte le eccezioni delle società da superare, analogamente al rigetto dei motivi di appello principale e incidentale riproposti nel presente giudizio, da I) a X). Per di più, sul compenso base di €. 13.395,00 doveva ancora applicata la maggiorare del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche, per giungere quindi al compenso finale di €. 17.413,50 da riconoscere a titolo di spese di lite di primo grado, oltre accessori e con distrazione in favore della procuratrice antistataria CP_15 Spese di lite di II grado e C.U. Le spese di lite di secondo grado devono essere compensate nella misura di due terzi, considerata la soccombenza reciproca, ed il residuo terzo deve essere posto a carico solidale delle società appellanti principali ed incidentali, soccombenti sull'an della responsabilità di entrambe per l'esposizione all'amianto, con/causale della patologia che aveva provocato la morte del lavoratore, questione di predominante importanza rispetto a quella della individuazione del danno biologico oggetto dell'appello incidentale degli eredi. La relativa liquidazione seguirà quindi i seguenti passaggi:
- nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta, €. 52.000 / 260.000.
- liquidate le 4 fasi ivi previste in relazione ai compensi medi = €. 14.317,00.
- applicata la maggiorare del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche = €. 18.612,10
- applicata la compensazione per 1/3, i residui 2/ 3 = €. 12.408,00 a titolo di compenso
- oltre accessori e con distrazione in favore della procuratrice antistataria CP_15
- a carico solidale delle società appellanti in via principale ed incidentale. Infine, nei confronti delle società appellanti in via principale ed incidentale, soccombenti in toto sulle rispettive impugnazioni, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge in toto l'appello principale di e e l'appello incidentale di Pt_1 Parte_3 CP_7 Accoglie in parte l'appello incidentale degli eredi del lavoratore , e per l'effetto: CP_6
- in punto correzione degli errori materiali, stabilisce in €. 149.098,00 la somma dovuta in luogo della minor somma stabilita in sentenza
- in punto spese di lite, quanto alla sola voce di “compensi”, riformula la condanna alle spese di lite di primo grado in €. 17.413,50 (invece che in €. 8.930,00). Per il resto, respinge l'appello incidentale degli eredi del lavoratore in punto liquidazione del danno biologico permanente, e conferma nel merito la sentenza appellata. Compensa per 1 / 3 le spese di lite di secondo grado e condanna e , in solido con Pt_1 Parte_3
al pagamento in favore degli eredi del lavoratore dei restanti 2 / 3, per tale quota liquidati in €. CP_7 12.408,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, da distrarre in favore della procuratrice antistataria
[...]
CP_15 Dichiara che nei confronti di e , e di sussistono i presupposti processuali Pt_1 Parte_3 CP_7 per il raddoppio del contributo unificato. Firenze, 13 maggio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait pagina 18 di 18
nella causa iscritta al n. 245 / 2024 RG
promossa da
Pt_1 Avv. Iolanda Gentile spa Parte_2 Avv. Iolanda Gentile, Carmine Perrotta appellanti principali / appellate incidentali contro
Controparte_1
, , , e
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 quali eredi di CP_6 Avv. Fiora Petrocchi appellati principali / appellanti incidentali
Controparte_7 Avv. Enzo Morrico, , , Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
appellata principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appelli della sentenza n. 11/2024 del Tribunale di LI quale giudice del lavoro, pubblicata il 9 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 13 maggio 2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso di aprile 2021, aveva convenuto Fincantieri, Enel - E Distribuzione davanti al CP_6 Tribunale di LI, affermando che:
- aveva contratto mesotelioma pleurico in conseguenza dell'esposizione professionale all'amianto, in assenza di adeguate misure di protezione, subita durante i periodi lavorati alle dipendenze prima della società
[...]
, oggi incorporata da (ottobre 1967 / luglio 1969, mansioni operaio aiuto Controparte_12 CP_7 tornitore, meccanico motorista, manutentore), e poi di Enel - E Distribuzione (marzo 1976 / settembre 2003, mansioni di operaio elettricista e motorista, in particolare dal 1981 al 2003 operaio motorista presso la centrale elettrica di CA LA)
- l' lo aveva riconosciuto esposto professionalmente all'amianto in misura rilevante ai sensi dell'art. 13 CP_13 L. 257/1992, sia per il periodo 1967/1969 (doc. 4 ric. 1°) sia per il periodo 1981/1989 (doc. 5 CP_7 Pt_1 ric. 1°)
pagina 1 di 18 - con decorrenza dalla domanda amministrativa di luglio 2020, l' lo aveva riconosciuto vittima di CP_13 amianto, con rendita da malattia professionale (“sindrome dispnoica e marcata compromissione condizioni generali in esito a pleurectomia parietale”), nella misura del danno biologico permanente dell'80% (doc. 7 tris ric. 1°)
- le società resistenti, in solido fra di loro, erano quindi obbligate a risarcire i danni conseguenti, che il ricorrente aveva calcolato nelle seguenti voci in linea capitale:
€. 1.010.897,00 per invalidità temporanea e permanente
€. 100.000 per danno esistenziale
€. 10.000 per danno patrimoniale
€. 1.120.897,00
Il ricorrente era deceduto nel giugno 2021, e gli eredi avevano riassunto il giudizio avanti al Tribunale. La causa era stata istruita con istruttoria orale (ud. 29.4.2022, testi e Tes_1 Tes_2 Tes_3 periodo periodo .
[...] Pt_1 Persona_1 CP_7
Quindi era stata disposta TU medico legale, affidata al prof. il quale aveva depositato la Persona_2 relazione del 15.11.22 (conclusioni pagg. 68/70), riconoscendo che la complessiva esposizione professionale all'amianto del lavoratore nei diversi periodi alle dipendenze delle società resistenti aveva provocato il mesotelioma maligno pleurico diagnosticato nel giugno 2020, aveva stimato diversamente la probabilità che le rispettive esposizioni, tutte efficaci, avessero avuto un ruolo con/causale nel determinare il mesotelioma, e quindi aveva accertato l'inabilità temporanea in n. 112 giorni al 60% e n. 196 giorni all'80%, concludendo che la medesima patologia era stata con/causa della morte avvenuta nel 2021. In seguito alle osservazioni delle parti, il TU aveva depositato i primi chiarimenti del 6.10.23, ribadendo fra l'altro che nel caso in esame non si era mai verificata una stabilizzazione della malattia nell'anno fra la diagnosi (metà 2020) e il decesso (metà 2021). Quindi in tale arco di tempo, non era possibile individuare un danno biologico permanente che si fosse consolidato, piuttosto un danno biologico temporaneo in continua evoluzione con un progressivo indebolimento dell'integrità psicofisica, condizione della quale peraltro in concreto mancavano riscontri puntuali. Eventualmente il Tribunale avrebbe potuto effettuare una valutazione equitativa, considerando che spesso i pazienti nella condizione del lavoratore versano in totale CP_5 inabilità nell'ultimo periodo di vita, presumibilmente giorni o poche settimane. Il TU aveva depositato ancora i successivi chiarimenti del 26.10.23, ribadendo che, considerata la storia clinica e gli scarni dati sul decorso della malattia, non si riusciva ad identificare un momento intermedio di arresto, in cui si potesse ipotizzare una stabilizzazione sia pure transitoria del danno biologico permanente. In particolare, perché un periodo di pochi mesi di apparente stabilità delle condizioni cliniche sotto chemioterapia antitumorale, nell'arco di un anno di tempo dalla prima manifestazione della malattia al decesso
“non può essere assunto a prova di apprezzabile arresto del processo neoplastico, neppure transitorio”.
Con la sentenza appellata, il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso così motivando:
- era infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale per l'applicabilità dell'art 13 D. Lgvo n. 38/2000, poiché l'indennizzo delle malattie professionali da parte dell' non escludeva il risarcimento differenziale a carico del datore di lavoro (pag. 4 motivazione) CP_13
- era infondata la questione relativa alla cd pregiudiziale penale poiché l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile non deriva dalla assenza di un provvedimento di condanna per il reato a carico dello stesso datore, bensì dall'assenza di responsabilità sostanziale per il medesimo reato (pag. 6 motivazione)
- era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Enel / E Distribuzione (pag. 6 motivazione)
- nel merito, l'istruttoria aveva dimostrato sia lo svolgimento delle mansioni nei periodi alle dipendenze delle società resistenti, sia la relativa esposizione professionale all'amianto subita in assenza di adeguate misure di protezione (pag. 8, 19 motivazione)
- in entrambi i periodi, era dimostrata la colpa datoriale per mancanza di adeguate misure di protezione, con conseguente responsabilità penale per la patologia del lavoratore (pag. 20 motivazione) pagina 2 di 18 - la TU (pagg. 9/18, 21/24 motivazione) aveva escluso che, dalla diagnosi di giugno 2020 alla morte di giugno 2021, fosse mai esistito un danno biologico permanente, poiché la patologia non si era mai stabilizzata, consistendo sempre in danno biologico temporaneo, a sua volta in evoluzione non verso la guarigione bensì verso il decesso;
- di conseguenza, il risarcimento spettante agli eredi non poteva essere commisurato né al danno biologico permanente né a quello temporaneo concluso con la guarigione con postumi, come invece stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per il diverso caso del risarcimento spettante ai malati in vita, suddiviso fra temporaneo e permanente, quest'ultimo in misura differenziale rispetto alla prestazione per voci CP_13 omogenee
- piuttosto, considerando che il lavoratore era sopravvissuto un anno, dalla diagnosi di mesotelioma alla morte, e che in tale arco di tempo la malattia era sempre stata in evoluzione, senza consolidamento intermedio dei postumi prima del decesso, per la liquidazione del danno da morte non immediata, nelle sue componenti biologiche (danno biologico terminale) e morali (danno morale catastrofale), dovevano essere applicate le tabelle del Tribunale di LA che contenevano una stima equitativa dello stesso danno da morte
- in concreto a titolo ereditario ai familiari del lavoratore spettava il danno terminale per €. 109.981,00 + ulteriore danno biologico temporaneo per €. 30.000 = totale €. 140.000,00 da suddividere fra gli eredi nella misura di un 1 / 6 ciascuno = €. 23.333,00 (pag. 22/23 motivazione)
- tale risarcimento era del tutto autonomo dalla prestazione , riconosciuta in vita al lavoratore come CP_13 rendita per malattia professionale nella misura dell'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del luglio 2020, e quindi non doveva essere operata alcuna detrazione a titolo di tanno differenziale
- era invece infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, anch'esso rivendicato dai familiari a titolo ereditario (pag. 23 motivazione)
- per la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite dovevano essere compensate per 1 / 3, e per i restanti 2 / 3 liquidate in favore degli eredi del lavoratore, e poste a carico solidale delle società resistenti, pari ad €. 8.930,00 oltre accessori ed €.
3.660 per spese CTP (pag. 23 motivazione).
§§§ Appello principale Parte_3 Appello incidentale Fincantieri ENEL e E DISTRIBUZIONE avevano appellato in via principale la sentenza con i 5 motivi di merito, chiedendone la riforma integrale con rigetto della domanda perché infondata. Motivo I) AN della domanda risarcitoria Le appellanti premettevano che il Tribunale aveva correttamente inquadrato la Parte_3 disciplina della responsabilità datoriale per malattie professionali derivanti dalla violazione dell'art. 2087 cc, errando tuttavia nell'applicazione al caso concreto per avere male valutato le circostanze di fatto e le conclusioni della perizia. Prima di tutto, il Tribunale aveva trascurato che all'epoca il rapporto con (1976/2003) non era nota la Pt_1 nocività dell'amianto, né il nesso causale con le patologie polmonari gravi come quella che aveva provocato la morte di CP_5 Il Tribunale aveva ritenuto che la violazione del DPR n. 303/1956 in tema di prescrizioni contro il contatto dei lavoratori con le polveri fondasse in modo oggettivo la responsabilità datoriale, senza che fosse dimostrato l'elemento soggettivo della colpa datoriale, necessaria per affermare la relativa responsabilità per l'omissione di misure di protezione. Nemmeno era state individuate le misure di protezione, asseritamente obbligatorie già all'epoca, e quindi non poteva ritenersi alcuna responsabilità per la loro omissione, che peraltro avrebbe dovuto essere allegata e provata da parte del lavoratore, secondo i principi contrattuali dell'art. 1218 cc.
pagina 3 di 18 Per contro, il Tribunale aveva confuso la dipendenza oggettiva della patologia da causa di servizio, rilevante ai fini dell'indennizzo , con la violazione colposa dell'obbligo di protezione ai fini del risarcimento CP_13 civilistico. Ma la prima si basava sulla mera compresenza fra esposizione tossica e corrispondente patologia, presumendosi il nesso causale, mentre la seconda richiedeva una vera e propria responsabilità, da provare in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il ragionamento errato era partito dalla constatazione della malattia professionale del lavoratore, per risalire, in modo aprioristico, all'asserita violazione datoriale di norme di protezione, senza affrontare invece la questione cruciale ovvero se il datore avesse o meno deviato dagli standard di sicurezza propri del momento in cui la prestazione si era svolta (Corte Cost. n. 312/1996). Invece, la violazione di asseriti obblighi di comportamento sarebbe stata fondamentale, considerando che la stessa possibilità di entrare in contatto con fibre di amianto era estesa in modo ubiquitario a tutti gli ambienti, sociali e domestici, analogamente a quelli lavorativi, e quindi riguardava nello stesso modo chiunque vivesse in contesti costruiti e industrializzati. In particolare, nell'ordinamento nazionale solo con il D. Lgvo n. 277/1991 erano stati introdotti valori limite di esposizione alla sostanza, il cui divieto di produzione ed impiego era stato oggetto solo della L. n. 257/1992. Fino a quel momento, si trattava di sostanza di uso comune, se non addirittura prescritta come necessaria in determinati settori (vedi elenco di fonti in tal senso, pagg. 38/39 appello). Invece, il DPR n. 1124/1965 TU
e la L. 780/1975 prevedevano tutele in materia di malattie professionali, come silicosi e asbestosi, CP_13 collegate a specifiche lavorazioni inerenti all'amianto, in modo indipendente da qualità e quantità del rischio morbigeno, ed anzi sulla base di una presunzione di nesso causale autonoma da soglie di esposizione. Era errato il collegamento fra la responsabilità datoriale e la violazione del DPR n. 303/1956 in materia di esposizione a polveri, dal momento che tale fonte non riguardava misure in grado di proteggere i lavoratori dal rischio le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto. Del resto, l'Italia era stata coinvolta in una procedura di infrazione per il mancato recepimento della Direttiva europea sull'amianto del 1983 proprio perché, secondo la Commissione, il DPR n. 303/1996 non garantiva alcuna misura specifica rispetto alla sostanza pericolosa, e quindi non forniva alcuna effettiva tutela contro tale rischio. Non era stata provata l'effettiva esposizione di all'amianto, a maggior ragione dal punto di vista CP_5 qualitativo e quantitativo, nemmeno con riferimento alle attività di coibentazione / scoibentazione, che comunque secondo la prova orale erano eseguite nell'ambito di stretti vincoli di sicurezza e da un certo momento in poi erano state affidate ad imprese specializzate esterne (testi . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Piuttosto, si era sempre occupato di manutenzione elettrica e meccanica, senza interessarsi anche dei CP_5 gruppi elettrogeni che erano oggetto invece delle coibentazioni in amianto. In particolare, da quando egli era stato trasferito alla Centrale Enel di CA LA (LI), i suoi compiti si limitavano ad accendere e spegnere, e mettere in parallelo i gruppi elettrogeni, oltre alla manutenzione ordinaria ed al rifornimento di combustibili, nell'ambito di tre controlli giornalieri del motore della stessa centrale, tutte attività che non comportavano alcuna manipolazione diretta di amianto, al contrario di quanto avveniva in occasione della manutenzione straordinaria affidata alle imprese specializzate esterne. La documentazione prodotta dalla società appellante aveva dimostrato che, in ambito già prima della Pt_1 normativa nazionale degli anni '90, erano adottate specifiche tecniche che anticipavano le successive leggi di protezione dei lavoratori, ed il Tribunale aveva errato escludendo che tali norme interne fossero state applicate rigorosamente, nonostante che in tal senso deponessero l'istruttoria orale e documentale.
come tutti i dipendenti era fornito di DPI quali semi maschera antigas, guanti, casco e occhiali CP_5 Pt_1 protettivi, mentre l'ambiente di lavoro consisteva in spazi ampi e non polverosi sia nella sede di LI sia in quella successiva in CA LA. Il mesotelioma aveva un lunghissimo periodo di latenza, anche di molti decenni dopo la inalazione della prima, minima quantità di fibre in grado di innescare la patologia, ed a tal fine erano rilevanti anche fibre ultra fini, per le quali però fino a metà degli anni '90 nemmeno esistevano adeguate misure di protezione (le maschere facciali a filtro assoluto erano state realizzate solo in seguito, ovvero una volta esaurito il periodo di causa).
pagina 4 di 18 In conclusione, nell'arco di tempo 1976/2003 lavorato da per il mesotelioma non era né CP_5 Pt_1 prevedibile, né evitabile in base alle conoscenze ed alle prescrizioni vigenti all'epoca, considerando che egli non aveva operato in un'industria del settore amiantiero, ove la sostanza libera è materia prima di lavorazione, bensì in attività di controllo e regolazione di macchinari, senza manutenzione che imponesse la manipolazione diretta della sostanza tossica. Nell'ambito della classificazione dei materiali contenenti amianto (fra friabili, mediamente friabili e compatti), quelli presenti negli impianti ove aveva lavorato per erano senz'altro del tipo compatto, poiché la CP_5 Pt_1 fibra tossica era inglobata con altri materiali e quindi trattenuta contro il rischio di dispersione. Di conseguenza, la mera presenza di fibre non era di per sé motivo di esposizione professionale, dovendosi escludere il conseguente rischio di inalazione. Infine, anche volendo ipotizzare un nesso fra le mansioni ed il mesotelioma pleurico, rispetto alla inalazione di fibre di amianto nel corso della prestazione alle dipendenze di il TU aveva ritenuto prevalente, se Pt_1 non predominante, la precedente esposizione riferibile piuttosto a ed altre imprese, a carico delle CP_7 quali avrebbe dovuto essere posto l'eventuale risarcimento. Infatti, il TU aveva ritenuto probabile che l'esposizione nella centrale elettrica di CA LA fosse stata irrilevante nel generare il mesotelioma, a fronte della complessiva esposizione sia nel settore nautico riferibile a (1967/1969) e ad Officine CP_7 LV (1970), sia in industrie chimiche e petrolchimiche in NO RI (1972/1976). Peraltro, il solo fatto che fosse nato e vissuto a LI (città che presenta una elevata incidenza di CP_5 mesotelioma, anche nella popolazione femminile professionalmente non esposta all'amianto) imponeva di ritenerlo esposto in modo ambientale, considerando che le movimentazioni portuali di amianto avevano comportato l'inserimento dell'intera area portuale ed industriale nei relativi siti di interesse nazionale ex L. n. 426/1998. Motivo II) AN della domanda risarcitoria quanto a colpa datoriale nella esposizione professionale Le appellanti ribadivano che era errata l'affermazione della responsabilità datoriale per Parte_3 la asserita violazione del DPR n. 303/1956, fondata su errata valutazione delle circostanze documentali e fattuali sulla adozione delle misure di protezione personali e ambientali, che aveva trascurato l'istruttoria documentale e orale secondo la quale nessuna di tali generiche prescrizioni era stata violata dalle stesse società. Infatti:
* la pulizia dei locali era svolta in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere, anche tramite aspiratori, mentre i motori sui quali avvenivano i ripetuti controlli svolti da si trovavano in ambienti CP_5 chiusi, forniti di sistemi di aspirazione dai quali non uscivano polveri inalabili;
lo stesso lavoratore, nell'intervista del 30 luglio 2020 presso l'ambulatorio PISLL di LI (citata nella TU medico legale di primo grado, pag. 40), aveva riferito che l'ambiente nel quale egli operava era uno spazio ampio e non polveroso, sia nella sede di LI che in quello di CA LA
* le lavorazioni pericolose o insalubri erano svolte in luoghi separati da imprese specializzate esterne, senza esposizione degli altri lavoratori dipendenti, addetti invece a compiti diversi come CP_5
* i lavoratori, compreso, erano forniti di DPI contro la inalazione delle polveri, utilizzando maschere CP_5 filtro e guanti lunghi. Motivo III) AN della domanda risarcitoria quanto al nesso causale fra esposizione professionale e patologia Le appellanti censuravano la sentenza anche per errata applicazione delle regole sul Parte_3 nesso causale ed errata valutazione delle conclusioni della TU medico legale. La giurisprudenza di legittimità era categorica nel porre a carico del lavoratore che agisce per il risarcimento del danno l'onere della prova, non solo della patologia, ma anche del nesso di causa con l'attività lavorativa svolta e con il carattere nocivo dell'ambiente nel quale la stessa attività era avvenuta, con specifica indicazione di quali sarebbero stati gli obblighi di protezione omessi dal datore di lavoro.
pagina 5 di 18 In concreto, invece, era mancata deduzione e prova di quale sarebbe stato l'inadempimento colpevole da parte delle società appellanti, ed ancora prima di quale sarebbe stata la nocività dell'ambiente di lavoro Pt_1 asseritamente causale del mesotelioma che aveva provocato la morte del lavoratore. Infatti, la TU aveva ritenuto irrilevante l'esposizione professionale all'amianto presso la centrale elettrica di CA LA, per essere state invece preponderanti, se non esclusive, le precedenti esposizioni alla stessa sostanza presso altri datori di lavoro. Nella letteratura scientifica era noto che, una volta esaurito il periodo di induzione neoplastica da parte delle esposizioni iniziali, quelle successive diventano progressivamente ininfluenti ai fini dello sviluppo della stessa patologia. Il periodo di latenza era infatti scientificamente considerato fra la prima esposizione alla sostanza morbigena e la prima manifestazione clinica della patologia, senza che esposizioni successive fossero in grado di abbreviarlo. Neanche il fatto che avesse ottenuto la certificazione di esposizione all'amianto (per il periodo CP_5 CP_13 come operaio motorista presso la centrale elettrica di CA LA) era sufficiente a fondare la responsabilità delle società appellanti per il mesotelioma, la quale avrebbe richiesto invece la dimostrazione di un'esposizione effettiva ed adeguata a provocare la malattia, corrispondente ad una prestazione in ambienti con concentrazione pari ad 1 f/cc. Per contro, si trattava di circostanze smentite dalla TU - già richiamata nei precedenti motivi per essere stata sul punto del tutto trascurata in sentenza - a proposito del fatto che era stata, piuttosto, predominante la esposizione professionale nelle precedenti esperienze presso cantieri navali ed altre imprese. Motivo IV) AN della domanda risarcitoria quanto alla violazione del principio del “più probabile che non” Le appellanti ribadivano che il Tribunale - trascurando la fondamentale affermazione Parte_3 del TU che aveva ritenuto probabile il nesso causale con l'esposizione iniziale in ambito cantieri navali, e non con quella successiva relativa alla centrale elettrica - aveva fatto errata applicazione del principio del “più probabile che non” fondamentale ai fini dell'accertamento del preteso nesso causale fra mansioni e patologia. La giurisprudenza di legittimità aveva interpretato tale principio come una probabilità, prossima alla certezza, nel collegare la condotta con l'evento, mentre nel caso concreto (il collegamento fra esposizione e Pt_1 mesotelioma) non si avvicinava nemmeno ad una mera probabilità, avendo la sentenza trascurato il dato contrario che derivava dalla TU. In altri termini, nel caso concreto non si poteva affermare che la patologia professionale si sarebbe verificata senza la esposizione all'amianto del periodo mentre la stessa affermazione non si poteva riferire al CP_7 periodo Pt_1 In conclusione, nessuna responsabilità colposa poteva essere addebitata alle società appellanti, per avere presumibilmente utilizzato l'amianto in anni nei quali non solo il materiale non era vietato, ma se ne faceva un uso comune, per essere raccomandato per le più disparate attività. Per di più, non era addetto ad CP_5 alcuna manipolazione diretta né era effettivamente esposto al rischio di inalazione, mentre il mesotelioma come patologia indipendente dal dosaggio doveva essere collegato alle prime significative esposizioni, e non a quelle successive ormai ininfluenti sull'intero decorso della patologia. Motivo V) AN della domanda risarcitoria quanto alla solidarietà fra società ai fini del risarcimento In via principale, in linea con i precedenti motivi, le società appellanti chiedevano di riformare in toto la sentenza, respingendo la domanda di risarcimento del danno degli eredi per difetto di nesso causale fra l'asserita esposizione all'amianto nel periodo lavorato per e la patologia mortale. Pt_1 In via subordinata, chiedevano una riforma solo parziale, annullando la responsabilità solidale di tutte le società datrici in funzione del risarcimento del danno, e differenziando piuttosto le rispettive responsabilità, con condanna delle società appellanti in favore degli eredi alla sola misura, residuale, eventualmente determinata dalla gravità della propria responsabilità rispetto a quella, preponderante, di come CP_7 riconosciuto dal TU.
si era costituita aderendo all'appello principale di , laddove era teso a CP_7 Parte_3 negare l'AN della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi del lavoratore. pagina 6 di 18 A sua volta, aveva proposto 5 motivi di appello incidentale. Motivo VI) Inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, art. 13 D. Lgvo 38/2000 La società appellante censurava la sentenza per avere accolto la domanda di risarcimento, mentre avrebbe dovuto ritenerla inammissibile poiché:
- non erano stati assolti gli oneri di allegazione e prova della pretesa colpa datoriale, motivo per cui in relazione alla vicenda in esame continuava ad operare l'esonero dalla responsabilità civile dell'art. 10 DPR n. 1124/1965
- non erano stati assolti gli oneri di allegazione e prova in ordine all'esistenza di un danno ulteriore e diverso da quello già indennizzato dall' con la rendita per malattia professionale riconosciuta in vita a CP_13 lavoratore, motivo per cui nulla spettava a titolo di danno differenziale. Motivo VII) Assenza di ruolo causale esclusivo all'esposizione nel periodo ai fini della CP_7 patologia La società appellante censurava la sentenza per avere ritenuto la propria responsabilità civile per la malattia professionale del lavoratore, nonostante che egli avesse lavorato in contesti portuali riconducibili a CP_7 per i soli due risalenti anni (1967/1969), mentre in seguito egli era sempre stato esposto all'amianto per avere lavorato per oltre vent'anni per le società del gruppo peraltro dopo una pausa di 7 anni nella quale aveva Pt_1 operato per varie altre imprese. In proposito, il Tribunale aveva risolto in modo semplicistico le questioni sollevate dalle difese delle società resistenti, applicando a tutte la solidarietà dell'art. 2055 cc, mentre avrebbe dovuto prendere atto dell'impossibilità di stabilire alcun tipo di nesso fra la prestazione, risalente e breve, riconducibile a e quella, successiva e prolungata, riconducibile ad altri datori. CP_7 Applicato il principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41 cp, in concreto era inevitabile prendere atto che non potevano escludersi meccanismi causali indipendenti dall'esposizione professionale riconducibile a motivo per cui il Tribunale non avrebbe potuto affermare la responsabilità concorrente di tutte le CP_7 società resistenti, né tantomeno quella esclusiva della sola CP_7 Piuttosto, avrebbe dovuto respingere la domanda per dubbio insanabile sullo stesso nesso causale. Motivo VIII) Assenza di responsabilità per violazione degli obblighi di protezione (art. 2087 cc, DPR n. 303/56) La società appellante censurava la sentenza per avere trascurato la presenza ubiquitaria dell'amianto in tutti i contesti abitativi e produttivi, mentre solo di recente si era acquisita la consapevolezza del pericolo connesso a tale sostanza, e sono state quindi imposte specifiche misure di protezione per i lavoratori. Quindi, riferendosi ad epoche più risalenti (come gli anni '60 qui riconducibili a , nemmeno era possibile valutare la CP_7 responsabilità datoriale in mancanza di regole doverose di condotta asseritamente violate. È vero che l'art. 21 del DPR n. 303/1956, invocato in sentenza, imponeva tutele contro il rischio che i lavoratori fossero esposti genericamente alle polveri, ma tale norma non era riferita agli specifici pericoli connessi all'amianto, né avrebbe potuto prevenirli, limitandosi ad imporre misure del tutto inadeguate, come inumidire le polveri perché non si diffondessero e utilizzare generiche mascherine protettive (mentre solo nei decenni successivi erano state prodotte e commercializzate specifiche maschere protettive contro il rischio di inalare amianto). Più in generale, del resto, l'art. 2087 cc non poteva fondare alcuna responsabilità oggettiva del datore. In concreto, non era stata allegata e provata l'esistenza di un danno provocato da un ambiente di lavoro nocivo in conseguenza di omissioni datoriali, mentre non si poteva esigere dalle stesse datrici la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie con riferimento a periodi nei quali la consapevolezza dei rischi non esisteva e, di conseguenza, nessuna misura era prevista. Motivo IX) Assenza all'epoca di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva
pagina 7 di 18 La società appellante censurava ancora la sentenza per avere ritenuto la propria responsabilità per omissioni colpose di misure protettive riferita agli anni 1967/1969, sull'assunto aprioristico che avrebbero contribuito a provocare il mesotelioma come malattia professionale. E ciò nonostante che protezione effettiva poteva derivare dalla specifica maschera contro la inalazione dell'amianto, prodotta e commercializzata nell'anno 1987, unica in grado di trattenere le polveri sottili tipiche della sostanza morbigena. L'affermazione della colpa contenuta in sentenza si limitava alla violazione di una regola cautelare (art. 21 DPR n. 303/1956) ed al relativo nesso di causa con l'evento, ma aveva trascurato l'ulteriore passaggio, invece indispensabile, che imponeva di verificare se la regola cautelare violata fosse effettivamente destinata a prevenire l'evento che poi si era verificato. In conclusione, il Tribunale non aveva ricostruito quale sarebbe stato il comportamento alternativo lecito, ovvero quello in grado di evitare l'evento dannoso, in mancanza del quale la domanda doveva necessariamente essere respinta. Motivo X) Acritica adesione alla TU medico legale (a sua volta immotivata) La società appellante censurava, infine, la sentenza per avere recepito in toto le conclusioni peritali, superando erroneamente le puntuali osservazioni svolte a proposito del fatto che il periodo, breve e risalente, lavorato nei cantieri navali non potesse avere a avuto alcuna efficacia causale sul mesotelioma che sessant'anni CP_7 dopo aveva provocato la morte del lavoratore.
L'appello principale e quello incidentale sono entrambi infondati. Pt_1 CP_7
I relativi motivi vanno qui trattati congiuntamente, poiché convergono sulle seguenti tematiche comuni: A] ricostruzione del quadro giuridico della responsabilità datoriale in caso di morte per mesotelioma dei lavoratori professionalmente esposti ad amianto per violazione oggettiva e soggettiva dell'obbligo di protezione (motivi I, II, III e IV Enel;
motivi VIII, IX e X , e sue ricadute sul caso concreto quanto CP_7 alla fondatezza della domanda di risarcimento del danno B] attribuzione solidale della responsabilità per il risarcimento del danno ex art. 2055 cc fra e CP_7 società o sua ripartizione differenziata a carico delle diverse società datrici succedutesi nel tempo Pt_1 (motivo V motivo VII . Pt_1 CP_7
A] Secondo il Collegio, l'impostazione in diritto di entrambi gli appelli confligge con la consolidata giurisprudenza sul tema della responsabilità datoriale per le morti da mesotelioma di lavoratori professionalmente esposti all'amianto. Si tratta dei principi ribaditi, fra le tante, da Cass. n. 4084/2025, n. 4092/2025 e n. 5618/2025, n. 28458/2024, n. 8292/2019, n. 7640/2019, n. 22710/2015, n. 17978/2015, n. 6352/2015, n. 26590/2014, n. 16149/2014, n. 10425/2014, n. 18626/2013, n. 8204/2003. In sintesi, questi i passaggi essenziali, per il cui sviluppo si rinvia alle ampie motivazioni di legittimità:
- la pericolosità dell'impiego di amianto nelle attività produttive era nota nella legislazione italiana già dai primi anni del '900, per essere stata oggetto nel tempo di ripetuti e convergenti interventi normativi (RD n. 442/1909, D. Lgs n. 1136/1916, RD n. 1720/1936, RD n. 530/1927; Legge delega n. 52/1955, DPR n. 303/1956, DPR n. 648/1956, Regolamento n. 1169/1960, TU n. 1124/1965), riferibili anche al lungo CP_13 periodo oggetto del presente giudizio (anni 1967/1969 anni 1976/2003 CP_7 Pt_1
- ai fini della responsabilità datoriale, non è rilevante che (come nel caso in esame, con riferimento ai periodi CP_1 di rispettiva accertata esposizione all'amianto da parte dell' i rapporti di lavoro si fossero svolti prima della introduzione negli anni '90 di specifiche norme sul trattamento dell'amianto, poiché anche in precedenza la normativa era avveduta dei rischi per la salute collegati alla inalazione di tale sostanza
- in particolare, nel DPR n. 303/1956 numerose previsioni riguardano l'obbligo di informare i lavoratori dei rischi connessi alla prestazione, di pulire ed areare i locali per evitare la diffusione delle polveri, di segregare le lavorazioni pericolose e i relativi ambienti (artt. 4,9,19, 21), ed il DPR n. 547/1955 impone mezzi di protezione, in particolare maschere respiratorie (tutti adempimenti che, negli anni dei rispettivi rapporti con le società appellanti avrebbero assolto in modo parziale ed inadeguato) CP_5
pagina 8 di 18 - le norme di tutela fondamentale sono l'art. 2087 cc e l'art. 21 DPR n. 303/1956 che, in relazione a lavori che espongono a polveri di qualsiasi tipo, impongono al datore misure per impedirne o ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente, nonché misure di protezione personale in aggiunta o sostituzione di quelle strumentali;
tali obblighi prescindono dall'accertamento di uno specifico carattere nocivo rispetto a determinate patologie, per essere comunque da sempre noto che qualsiasi polvere è nociva per l'apparato respiratorio
- la questione della prevedibilità ex ante del rischio di contrarre mesotelioma per l'esposizione a polveri di amianto è irrilevante ai fini della responsabilità datoriale, dal momento che risalente normativa imponeva la protezione dei lavoratori dal rischio di inalazione di qualsiasi polvere, protezione che, se fosse stata attuata, avrebbe ostacolato anche l'insorgenza, o comunque l'anticipazione, del mesotelioma
- già dai primi anni '60 era patrimonio comune della giurisprudenza che l'esposizione all'amianto era pericolosa per il rischio di contrarre mesotelioma, mentre già la L. n. 455/1943 aveva inserito fra le malattie professionali l'asbestosi (patologia dell'apparato respiratorio, potenzialmente mortale, o con significativa abbreviazione della vita)
- il progredire nel tempo delle conoscenze scientifiche sul mesotelioma pleurico è irrilevante quanto al giudizio sulle misure strumentali e personali di protezione dei lavoratori che il datore avrebbe dovuto adottare anche in passato, trattandosi delle medesime misure già prescritte dall'ordinamento per la tutela contro l'asbestosi o comunque a cautela dell'apparato respiratorio danneggiato dall'inalazione di qualsiasi polvere (come detto, adempimenti che le società appellanti avrebbero assolto in modo parziale ed inadeguato)
- ai fini del nesso di causa fra colpa ed evento, quest'ultimo va inteso come grave danno alla salute del lavoratore e non come specifico evento patologico concretamente verificatosi;
nell'ambito del giudizio di prevedibilità dell'evento, rileva la potenziale idoneità della condotta a provocare danni alla salute dei lavoratori, ma non è necessario che il datore si prefiguri la specifica patologia poi in concreto realizzatasi, e posta a base della domanda di risarcimento
- era noto da sempre che la mancata eliminazione o riduzione significativa delle polveri nell'ambiente di lavoro comportava il rischio prevedibile di malattia grave per i lavoratori (come effettivamente verificatosi nel caso in esame); il fatto che solo in seguito siano emersi collegamenti fra le fibre di amianto ed il mesotelioma pleurico era irrilevante ai fini del rapporto oggettivo di causalità e del requisito soggettivo della prevedibilità dell'evento, poiché le misure da adottare contro il rischio di mesotelioma erano le medesime già richieste in generale per eliminare / ridurre i rischi sull'apparato respiratorio (nel caso in esame senz'altro insufficienti)
- il datore non poteva essere sollevato da responsabilità con l'argomento che la oggettiva omissione non era colposa perché all'epoca non si sapeva della nocività dell'amianto; piuttosto, il riferimento doveroso era al concetto di “agente modello”, nel senso che chi intraprende un'attività di impresa, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente sui rischi e su come prevenirli
- a prescindere dal fatto che le misure risalenti fossero previste a protezione di un generico rischio di inalazione delle polveri, e non di uno specifico rischio di contrarre il mesotelioma, in tutti i casi si trattava di cautele doverose la cui omissione rilevava ai fini della responsabilità per il mesotelioma, contratto in conseguenza della medesima inalazione;
da sempre il lavoratore ha diritto ad essere protetto dalle polveri dell'ambiente di lavoro, a maggior ragione da quelle delle quali il datore conosceva, o doveva conoscere, esistenza e nocività (fini o ultra fini, visibili o invisibili che fossero)
- nella letteratura scientifica era noto che altissime concentrazioni di amianto possono essere presenti anche in quantitativi relativamente bassi di polveri, fermo restando che, in mancanza di misure contro la diffusione delle polveri nell'ambiente, si poteva generare un accumulo di quantitativo considerevole e maggiormente pericoloso;
del resto, ai fini della pericolosità dell'esposizione professionale il dato relativo alla sua intensità doveva essere sempre combinato con quello relativo alla durata nel tempo (secondo la nozione della cd dose cumulativa)
pagina 9 di 18 - non si può fare riferimento ad un preteso principio di “sicurezza generalmente praticata” tempo per tempo, in funzione di alleggerire il carico di diligenza esigibile in passato dal datore per quanto riguarda le misure strumentali e di protezione personale contro l'esposizione alle polveri e la relativa inalazione;
al contrario, il datore ha il dovere di informarsi sulle più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute dei lavoratori (adempimento che nel caso in esame non è stato assolto dalle società appellanti)
- per sollevare o alleggerire gli obblighi del datore non può avere rilievo nemmeno la pretesa insufficienza dell'art. 21 DPR n. 303/1956 in tema di protezione dei lavoratori contro l'esposizione professionale alle polveri di amianto, sia perché si trattava di norma generalissima contro un fattore generale di rischio di cui era da sempre nota la pericolosità, sia perché il datore è comunque tenuto ad attivarsi per conoscere i pericoli connessi all'attività lavorativa in base alle migliori conoscenze tecnico scientifiche
- non era ragionevole sostenere che in anni risalenti le precauzioni imposte per legge si applicassero solo a polveri visibili, ovvero di maggiori dimensioni, e non a quelle invisibili, delle quali comunque era doveroso conoscere l'esistenza in quanto derivanti dall'utilizzo di materiale pericoloso
- nemmeno si poteva ipotizzare una distinzione fra polveri e fibre, smentita dall'ordinamento (artt. 22, 24 D. Lgvo n. 277/1991; all. 8 DPR n. 1124/1965 TU ) che ha definito “polveri” anche le fibre di amianto;
CP_13 del resto, il rispetto delle norme di igiene di cui al DPR n. 303/1956 era imposto dagli artt. 174 e 155 TU
anche per proteggere dal rischio di contrarre l'asbestosi CP_13
- accertata l'omissione datoriale di misure informative, igieniche e sanitarie, utili per prevenire l'insorgenza del mesotelioma, sarebbe irrilevante obiettare che all'epoca della condotta mancassero mezzi per evitare l'evento, che poteva derivare anche dalla ingestione di poche fibre di ridottissime dimensioni
- quanto al mesotelioma pleurico da inalazione professionale di amianto erano escluse certezze sulla dose sufficiente a provocare la patologia, per essere piuttosto noto scientificamente che il rischio di insorgenza è proporzionato al tempo ed all'intensità della esposizione;
l'aumento della dose era inversamente proporzionale alla lunghezza del periodo di latenza, mentre era esponenziale il rapporto fra durata e concentrazione della esposizione all'amianto e risposta tumorale
- sul mesotelioma era stata superata la teoria della cd dose killer o trigger, secondo la quale sarebbe stata decisiva la sola prima esposizione, e del tutto irrilevanti le successive;
era invece dimostrato da studi epidemiologici che una diminuzione di intensità e durata dell'esposizione corrispondeva ad una ridotta frequenza di patologie
- è irrilevante ogni richiamo ai valori limite di esposizione agli agenti chimici, poiché l'art. 21 DPR n. 303/56 non richiede alcun superamento di soglie di concentrazione per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte, né che sia accertata la presenza di determinati limiti espositivi, essendo solo sufficiente che si sviluppino polveri nocive di qualsiasi specie e dimensione (visibili ed invisibili)
- l'inosservanza dei c.d. valori limite di esposizione non integra i reati di cui agli artt. 20 e 21 DPR n. 303/56, dal momento che l'obbligo di prevenzione contro gli agenti chimici scatta a carico del datore di lavoro pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino determinati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriore abbattimento
- i valori limite sono piuttosto intesi dalla giurisprudenza come soglie d'allarme il cui superamento (fermo il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi) comporta l'avvio di, ulteriore, attività di prevenzione per proteggere alcuni lavoratori particolarmente esposti e per agire sui tempi di esposizione, in modo da favorire il rapido rientro in limiti meno rischiosi;
mai la tutela dei lavoratori alle polveri di amianto (con l'adozione delle misure via via, concretamente disponibili sul piano tecnico) è stata subordinata all'accertato superamento di determinate concentrazioni di polveri, nel senso che in mancanza di tale superamento il datore fosse esentato dalla legge dall'adozione delle misure dettate dalla legge in generale per tutti i lavoratori e per proteggere l'ambiente di lavoro pagina 10 di 18 - qualora sia accertato che il danno derivi dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta in materia di polveri (art. 2087 cc, DPR n. 303/1956)
- la valutazione della responsabilità datoriale non riguardava l'attività di impresa in sé considerata, bensì soltanto il modo del suo esercizio con particolare riferimento all'omissione di cautele doverose prescritte da norme di legge vigenti all'epoca della condotta, anche se risalente
- quanto al nesso causale, era fondamentale il principio di equivalenza (artt. 40 e 41 cp), per cui ha efficacia causale qualsiasi fattore, anche indiretto o remoto, che abbia concretamente cooperato nel favorire il verificarsi di un danno;
accertata la presenza di fattori di rischio (fra cui tipicamente l'esposizione ad amianto, nel caso in esame ampiamente dimostrata), antecedenti causali del mesotelioma, il nesso fra fattori e patologia può emergere anche in termini di con/causalità in ogni caso in cui il lavoratore risulti esposto in modo non occasionale, per determinate modalità di esecuzione della prestazione, in assenza di strumenti di protezione individuale
- tale nesso concausale può essere escluso solo se emerge un altro fattore, estraneo all'attività e/o all'ambiente lavorativo, da solo sufficiente a provocare la patologia, mentre l'efficacia anche modesta di esposizioni professionali non preclude la loro equivalenza causale
- di conseguenza, chi è stato esposto professionalmente all'amianto ha diritto al riconoscimento dell'origine professionale del mesotelioma, anche se risulti essere stato sottoposto ad altre esposizioni, professionali o di origine comune, da ritenere altrettante concause della patologia, fino a che in concreto queste ultime non risultino essere un fattore alternativo di tipo esclusivo. Così individuata la regola di giudizio, totalmente difforme dal quadro giuridico posto a fondamento degli appelli principale e incidentale, secondo il Collegio gli elementi di fatto diffusamente ricostruiti nella sentenza appellata erano ampiamente sufficienti a fondare la responsabilità delle società appellanti per la morte di da mesotelioma pleurico. CP_5 In sintesi, a fondamento della domanda di risarcimento era documentato che:
- amianto friabile e compatto era presente di sui luoghi di lavoro (all11, all12, all13, all13bis, all14, all15, all16, all17, all18, all19, all20, all21 ric. 1°), e ciò sia nel periodo alle dipendenze della società
[...]
, oggi incorporata da (ottobre 1967 / luglio 1969, mansioni operaio aiuto Controparte_12 CP_7 tornitore, meccanico motorista, manutentore), sia in quello alle dipendenze di Enel - E Distribuzione (marzo 1976 / settembre 2003, mansioni di operaio elettricista e motorista, in particolare dal 1981 al 2003 operaio motorista presso la centrale elettrica di CA LA)
- era stato sottoposto a valutazione del COR Toscana (Ispro), risultando affetto da mesotelioma CP_6 pleurico maligno certo, insorto da esposizione professionale certa in ed escludendo CP_7 Pt_1 esposizioni ambientali generiche (all 12 ric. 1°).
- egli aveva ottenuto in vita il riconoscimento della malattia professionale da parte di , con danno CP_13 biologico permanente pari all'80% (all7tris).
- egli aveva ottenuto altresì la certificazione di esposizione qualificata ad amianto sia nel periodo CP_13 CP_1 sia in quello (all4, all5 ric. 1°), ai fini dei benefici contributivi di cui alla L. n. 257/1992 CP_7 Pt_1
- il ricorso aveva invocato la presunzione legale di origine professionale della patologia essendo il mesotelioma tra le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, Gruppo 6 – Tumori professionali ex Decreto 10.6.14 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art.139 TU approvato con DPR n.1124 del 30.6.65 ed ex art. 10 D. Lgvo n. 38/2000 (all 24 ric. 1°). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 4092/2025, n. 678/2023), il riconoscimento da parte dell' di esposizione professionale all'amianto, pur non essendo una prova legale CP_13 ai fini del nesso di causa, è comunque dato significativo ai fini della prova del fattore di rischio e dell'esposizione alla stessa sostanza (posto che la malattia è tabellata in quanto sia provata l'esposizione all'amianto, sia pure non qualificata). pagina 11 di 18 Premesso che l'onere della prova sul nesso causale tra prestazione e danno ricade su chi chiede il risarcimento, a tal fine egli si può avvalere anche delle certificazioni di esposizione all'amianto (ai fini CP_13 CP_1 di benefici contributivi ) e di origine professionale della malattia (ai fini della rendita ), nel caso in CP_13 esame entrambe ottenute dal lavoratore con specifico riferimento ai rapporti con le società appellanti. CP_5 La domanda era stata istruita anche con prova orale. Il teste aveva riferito del periodo nel quale aveva lavorato come operaio Persona_1 CP_7 CP_5 nei cantieri navali occupandosi anche dell'apparato motore, in ambienti ove erano presenti polveri di amianto, con aspiratori che funzionavano poco e male, ed in assenza di misure personali quali mascherine di sorta. I testi e avevano riferito del periodo in particolare Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Pt_1 degli anni nei quali era stato addetto alla centrale di capraia isola, occupandosi della manutenzione CP_5 ordinaria (quattro gruppi elettrogeni che richiedevano costanti interventi ogni giorno). In un primo momento gli addetti alla centrale seguivano personalmente anche la manutenzione straordinaria sui guasti del motore, mentre in seguito questa era stata affidata ad imprese esterne specializzate, che i dipendenti comunque Pt_1 aiutavano e/o sorvegliavano in presenza. Anche in questo periodo risultava quindi che avesse Pt_1 CP_5 operato in ambienti ove erano presenti polveri di amianto, con inadeguati sistemi di aspirazione e assenza di misure personali di protezione. Del resto, in modo coerente con i risultati dell'istruttoria documentale e orale ora riassunta, la difesa delle società appellanti non aveva né negato in sé la presenza di amianto nei rispettivi ambienti produttivi, né affermato di avere dotato il lavoratore di adeguate misure personali di protezione. La TU medico legale (conclusioni pagg. 68/70 relazione novembre 2022), aveva riconosciuto che la complessiva esposizione professionale all'amianto del lavoratore nei successivi periodi alle dipendenze delle società appellanti aveva contribuito a provocare il mesotelioma pleurico diagnosticato nel giugno 2020. Aveva precisato che tutte tali esposizioni erano state efficaci, per avere svolto un ruolo con/causale nel determinare il mesotelioma. Aveva stimato diversamente la probabilità che le rispettive esposizioni avessero inciso sull'insorgenza della patologia, e ciò per avere presunto (pur in assenza di dati specifici di rilevazione) che la concentrazione tossica fosse stata più elevata nel più risalente periodo lavorato settore nautico, e meno elevata nel successivo periodo lavorato in ambito Aveva concluso che il mesotelioma era stata con/causa della Pt_1 morte avvenuta nel 2021, senza che nell'anno precedente (dalla diagnosi al decesso) si fosse mai stabilizzato un danno permanente, ma solo evoluto un danno temporaneo ingravescente. In conclusione, secondo il Collegio, applicati i principi giurisprudenziali ai fatti emersi nel caso in esame, è inevitabile concludere per la fondatezza della domanda, essendo ampiamente assolto l'onere della prova a carico di chi chiedeva il risarcimento del danno (quanto all'effettiva presenza della sostanza tossica diffusa nell'ambiente di lavoro ed alla sostanziale mancanza di misure strumentali e personali di protezione, nonché al nesso di causa fra la inalazione della stessa sostanza e la patologia mortale), e del tutto mancata la dimostrazione a carico delle società datrici nei rispettivi periodi di avere assolto gli obblighi di protezione (adempimento delle norme tempo per tempo vigenti sulle misure da adottare per proteggere i lavoratori dal rischio di patologie dell'apparato respiratorio dipendenti dall'esposizione professionale all'amianto).
B] Secondo il Collegio, la sentenza appellata aveva correttamente stabilito la responsabilità solidale per il risarcimento del danno ex art. 2055 cc fra e società superando la contraria pretesa di sua CP_7 Pt_1 ripartizione differenziata a carico delle diverse società datrici succedutesi nel tempo, oppure di rigetto della domanda per dubbio sull'effettivo apporto causale della condotta di ogni singolo datore (rispettivamente, motivi V e VII . Pt_1 CP_7 Si tratta in effetti di questione giuridica, da decidere alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata al precedente punto A], non di questione medico legale rimessa alla TU. Il perito (pag. 69 relazione novembre 2022) aveva accertato che tutte le esposizioni professionali all'amianto dei diversi periodi lavorati da (incluse quelle ulteriori alle dipendenze di datori diversi dalle società CP_5 appellanti) erano state efficaci come con/causa del mesotelioma.
pagina 12 di 18 Di conseguenza, era appurato che ai fini del mesotelioma nessuno dei periodi svolti per o CP_7 Pt_1 per gli altri datori non coinvolti in giudizio, potesse ritenersi fattore alternativo di tipo esclusivo rispetto agli altri. Al contrario, il mesotelioma doveva ritenersi concausato da ciascuna delle rispettive prestazioni del CP_5 Ciò premesso, ai fini della distribuzione di responsabilità fra i diversi datori, non rilevano le ulteriori considerazioni dello stesso perito sul fatto che, nonostante la mancanza di rilevazioni specifiche riferite ai decenni oggetto del giudizio, egli presumesse preponderante il ruolo causale dell'esposizione CP_7 rispetto a quello dell'esposizione Pt_1 Infatti, nel caso in esame, non si discute dell'azione fra gli obbligati solidali per il riparto delle rispettive quote di responsabilità in forma di regresso interno, bensì dell'azione proposta dal danneggiato nei confronti degli obbligati, che non consente di differenziare la misura della responsabilità, necessariamente solidale. In proposito va richiamato quanto già detto al precedente punto A] sul fatto che il mesotelioma sia ormai assodato essere una malattia dose correlata, sulla cui insorgenza e gravità incidono tutte le esposizioni subite nel tempo dal lavoratore, nell'effetto combinato delle rispettive intensità e durate, che a loro volta incidono sia sui tempi di latenza che sullo sviluppo della stessa malattia fra diagnosi ed esito finale. Non è invece possibile escludere il principio di equivalenza causale di cui agli artt. 40 e 41 cp sul presupposto che un'esposizione professionale sarebbe stata modesta per durata e/o intensità rispetto ad un'altra. Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, da ultimo Cass n. 18813/2025, n. 27571/2024, n. 27572/2024, n. 27584/2024, n. 27693/2024, n. 29110/2024, n. 29116/2024):
- quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido
- ciò non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 cc, dettato piuttosto per la responsabilità extracontrattuale
- quanto perché (in tema di responsabilità contrattuale come extracontrattuale), se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo
- in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc per le malattie professionali, nel caso in cui il danno consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può quindi pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento.
C] Da ultimo, va respinto anche il motivo VI relativo alla configurabilità di un danno biologico CP_7 differenziale. La censura evidenziava la mancata dimostrazione della pretesa responsabilità datoriale, sostenendo che dovrebbe continuare ad operare l'esonero dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 DPR n. 1124/1965. Il Collegio è di contrario avviso, come già detto al precedente punto A]. Inoltre, per quanto riguarda l'ulteriore censura relativa alla mancata dimostrazione di un danno ulteriore e diverso da quello già indennizzato dall' con la rendita per malattia professionale riconosciuta in vita al CP_13 lavoratore, a ben vedere che la questione non riguarda la sentenza appellata, nella quale nulla è stato riconosciuto a titolo di danno differenziale. Il punto 13 della motivazione (pag. 21/22) illustrava nel dettaglio il danno risarcito dal Tribunale, connesso al decorso di una patologia mortale, evoluta nel tempo senza consolidare postumi intermedi fra la diagnosi e il decesso, e che quindi doveva essere liquidato in via equitativa in applicazione delle tabelle del Tribunale di LA in relazione alla componente biologica e morale del cd danno terminale e catastrofale.
pagina 13 di 18 Il successivo punto 14 (pag. 23) aggiungeva chiaramente che dalla liquidazione equitativa così ottenuta non doveva essere detratta alcuna somma in corrispondenza alla rendita per malattia professionale erogata in vita al lavoratore. Ciò in quanto il risarcimento riconosciuto in sentenza aveva il carattere terminale, di riflesso all'evoluzione della patologia mortale fra diagnosi e decesso, ed era quindi estraneo al fondamento della rendita , commisurata invece a quei postumi che l'istituto aveva riconosciuto in vita al lavoratore. CP_13 Di conseguenza, la condanna al pagamento pronunciata dal Tribunale era estranea alla specifica tematica del danno biologico differenziale, che quindi qui nemmeno va affrontata.
§§§ Appello incidentale degli eredi di CP_6 Gli eredi del lavoratore si erano costituiti chiedendo il rigetto degli appelli principale ed incidentale delle società. A loro volta avevano proposto 3 motivi di appello incidentale, che il Collegio esaminerà separatamente di seguito. Motivo XI) Mancato riconoscimento del danno biologico permanente, oggetto della originaria domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, proseguita dagli eredi dopo la sua morte Secondo gli eredi, il Tribunale aveva errato nel recepire le errate conclusioni medico legali della TU, a proposito del fatto che al lavoratore non potesse essere riconosciuto un danno biologico permanente, CP_5 consolidatosi nel tempo intermedio fra l'insorgenza del mesotelioma (diagnosi giugno 2020) e la morte causata dal medesimo (giugno 2021). Per contro, gli appellanti evidenziavano che il lavoratore ancora in vita aveva ottenuto dall' la rendita CP_13 da malattia professionale nella misura dell'80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa di luglio 2020, e su tale base egli aveva agito in giudizio contro le società responsabili, svolgendo una domanda che - dopo la sua morte - gli eredi si erano limitati a proseguire riassumendo il giudizio interrotto dal decesso. Il Tribunale aveva errato riconoscendo il solo danno da morte (€. 140 mila suddivisi fra i 6 eredi in quote uguali), come se gli eredi lo avessero azionato fin dall'origine in tali termini, mentre nel caso in esame il giudizio era stato introdotto dal lavoratore ancora in vita per chiedere il proprio danno biologico, temporaneo e permanente (quest'ultimo in misura differenziale rispetto alla prestazione ). CP_13 Per ovviare al vuoto di tutela lasciato dalle errate conclusioni del perito, il Tribunale avrebbe dovuto o rinnovare la perizia con un diverso medico legale (pag. 19), o riconoscere il danno biologico permanente nella stessa misura dell'80% utilizzata nella liquidazione con decorrenza da luglio 2020, o in altra misura CP_13 secondo i criteri stabiliti dalla società italiana di medicina legale (pag. 20). Vista la peculiarità del mesotelioma maligno, con presumibile esito infausto entro i 5 anni dalla diagnosi, i danni per i quali il lavoratore aveva agito in origine non potevano essere commisurati ad una stabilizzazione dei postumi a conclusione della fase acuta della malattia, bensì alla percentuale di prognosi quoad vitam nell'ambito dello stesso limite dei 5 anni dalla diagnosi, come da Cass. n. 35416/2022 (pagg. 20/22). Al contrario, dopo che, per morte del lavoratore, il giudizio di primo grado si era interrotto ed era stato riassunto dagli eredi, prima il TU e poi il Tribunale avevano erroneamente trasformato la domanda originaria (risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente, quest'ultimo differenziale da commisurare alla condizione del lavoratore ancora in vita) nella, diversa, domanda di risarcimento del danno terminale di tipo biologico e morale riferito agli ultimi 100 giorni di vita, peraltro mai proposta nemmeno dopo la riassunzione successiva al decesso. Ed in proposito gli eredi avevano richiamato sentenze dei Tribunali di Napoli, RO e LA (vedi elenco pag. 19) le quali avevano accolto domande analoghe, riconoscendo il danno biologico permanente differenziale ed il danno biologico temporaneo, in applicazione dei medesimi principi da seguire anche in questa occasione. Considerata la estrema complessità in fatto ed in diritto tema controverso oggetto del motivo XI), le parti erano state autorizzate a depositare note con richiami alla giurisprudenza.
pagina 14 di 18 All'esito di tale approfondimento, il Collegio ritiene il motivo XI infondato, concordando piuttosto con la conclusione medico legale e quindi giuridica raggiunta in primo grado. La nutrita giurisprudenza di legittimità sul tema controverso (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 4415/2024, n. 35416/2022, n. 7126/2021, n. 8292/2019, n. 17575/2019, n. 29492/2019) parte dalla nozione di malattia, quale lesione alla integrità psicofisica di una persona che altera in peggio le sue condizioni, e che può avere tre esiti possibili: a) guarigione piena (ripristino integrale delle condizioni precedenti senza postumi); b) guarigione con postumi che stabilizzano un peggioramento duraturo della condizione psicofisica della persona (fine della fase evolutiva della malattia e/o delle relative cure, con effetti in meglio o in peggio); c) morte. La lesione della integrità psicofisica può comportare un periodo di invalidità temporanea per la durata della relativa malattia in evoluzione (risarcibile come danno biologico temporaneo), ed eventualmente una invalidità permanente (risarcibile come danno biologico permanente). Il danno biologico temporaneo e quello permanente non possono coesistere, poiché il secondo presuppone che sia esaurito il primo. Quando la malattia si evolve in un certo arco di tempo per poi risolversi senza postumi, o al contrario con il decesso, si configura solo un danno biologico temporaneo, e non anche quello permanente. Il danno biologico permanente esige invece la stabilizzazione dei postumi, che a sua volta presuppone l'avvenuto decorso e conclusione della malattia, intesa come periodo necessario per le cure mirate al recupero psicofisico, o quantomeno al consolidamento della condizione sanitaria della persona. Insomma, il discrimine fra danno biologico temporaneo e permanente deriva dalla nozione medico legale di malattia, e presuppone la possibilità di individuare un momento nel quale l'evoluzione della patologia e delle sue cure si sia arrestata (anche se in modo transitorio/effimero), con un recupero solo parziale della integrità psicofisica nel quale i postumi si presentino stabilizzati. Altrimenti, se una condizione sanitaria si connota sempre per l'evoluzione della patologia e delle sue cure, in continuo mutamento verso la guarigione o il decesso, non è possibile ipotizzare un danno biologico permanente ma solo temporaneo. E' vero che a loro volta i postumi permanenti si possono rivelare una fenomeno solo transitorio/effimero di stabilizzazione della malattia, ovvero una condizione di immutabilità solo apparente della condizione sanitaria (cd remissione clinica per stabilizzazione transitoria/effimera dei postumi), qualora in un secondo momento la malattia riprenda il suo corso, di nuovo con la variabilità degli esiti possibili. Ciò non toglie, tuttavia, che per affermare la esistenza di postumi permanenti occorre che, dal punto di vista medico legale, si possa individuare una condizione di stabilità della patologia senza guarigione, a prescindere dal fatto che in seguito la situazione si sia nuovamente evoluta verso il decesso. Ed è appunto quest'ultima la condizione di stabilità che nel caso in esame è mancata, portando il Tribunale a riconoscere agli eredi il solo danno temporaneo di tipo terminale, e non anche quello permanente. Così individuata la regola di giudizio da applicare al caso in esame, il Collegio concorda con il Tribunale che aveva recepito le conclusioni medico legali a proposito del fatto che la malattia di era durata per CP_5 l'intero arco di tempo fra la diagnosi ad esito infausto del giugno 2020 ed il decesso di giugno 2021, senza che nel frattempo potesse individuarsi un momento di sua remissione clinica con stabilizzazione, anche solo relativa e temporanea, dei postumi. In proposito, la TU (relazione novembre 2022, chiarimenti 6 e 26 ottobre 2023) aveva spiegato che tale conclusione derivava dal fatto che la documentazione medica del caso in esame era “scarna”, e quindi forniva scarsi elementi per valutare nel tempo il grado di indebolimento della integrità psicofisica di riflesso al mesotelioma.
pagina 15 di 18 La diagnosi di mesotelioma di giugno 2020 era avvenuta poco dopo un infarto miocardico trattato con angioplastica, e subito dopo il paziente aveva subito due successive coliche biliari fra settembre e ottobre 2020 trattate con colecistectomia. Quindi, egli era stato preso in cura dagli specialisti oncologi, i quali nell'ottobre 2020 avevano definito discrete le condizioni generali e cliniche, così fino a gennaio 2021, mancando ulteriori elementi per valutare la evoluzione peggiorativa finale da quel momento al decesso di giugno 2021. Ma, per il breve periodo fra ottobre 2020 e gennaio 2021, il TU aveva escluso che si potesse ipotizzare un consolidamento dei postumi per remissione clinica di una malattia, solo in seguito riacutizzata fino al decesso. Piuttosto, aveva ritenuto che la gravità della patologia, il carattere continuativo ed impattante delle cure, e la presenza di gravi patologie concorrenti, descrivessero un arco di tempo nel quale la condizione sanitaria si era caratterizzata per l'evoluzione costante di una patologia maligna che in un anno aveva portato al decesso. Del resto, lo stesso ricorso introduttivo, proposto ad aprile 2021 dal lavoratore ancora in vita, aveva rappresentato la propria condizione come caratterizzata in modo continuativo da ricoveri, cicli di chemioterapia, cure sperimentali e importanti patologie collaterali (infarto miocardico acuto con angioplastica;
colecistite acuta con colecistectomia) che avevano accompagnato l'intero ultimo anno di vita, con stravolgimento generale delle abitudini di vita per continue e notevoli sofferenze fisiche e morali. Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il caso in esame è sovrapponibile a quello deciso da Cass. n. 17575/2019, con accoglimento della domanda degli eredi di un lavoratore morto per mesotelioma pleurico dovuto alla esposizione all'amianto e relativa liquidazione del danno di tipo terminale nelle componenti biologiche e morali, riferito all'arco di tempo fra la diagnosi e la morte. In proposito era richiamata altresì Cass. n. 8292/2019 che, in una situazione assimilabile, aveva cassato la decisione di merito relativa alla liquidazione del danno permanente in favore degli eredi del lavoratore. Invece, il caso in esame è diverso da quello deciso da Cass. n. 35416/2022, relativa ad una diversa vicenda nella quale il lavoratore, che aveva contratto il mesotelioma per esposizione professionale all'amianto, aveva ottenuto il riconoscimento giudiziale del danno biologico permanente per essersi effettivamente verificata una fase di remissione clinica della patologia, con stabilizzazione transitoria, dal momento che la patologia solo in seguito si era riacutizzata comportando la morte del lavoratore avvenuta dopo la fine del giudizio di appello. L'appello degli eredi censurava in modo severo la TU per avere escluso un consolidamento dei postumi dalla diagnosi alla morte, trascurando che invece la domanda amministrativa del luglio 2020 di rendita per malattia professionale, proposta dal lavoratore ancora in vita, era stata accolta dall' con riconoscimento del CP_13 danno biologico permanente nella misura dell'80% con decorrenza dalla stessa domanda per “sindrome dispnoica e marcata compromissione condizioni generali in esito pleurectomia parietale” (doc. 7 tris ric. 1°). Il Collegio osserva che la circostanza dell'indennizzo (di cui si ignora l'iter formativo e gli argomenti a CP_13 base della sua conclusione) di per sé non potrebbe mutare l'inquadramento della vicenda medico legale in esame, né annullare le conclusioni della perizia svolta nel presente giudizio. Del resto, nemmeno gli eredi avevano evidenziato l'esistenza di effettivi supporti documentali a sostegno del preteso consolidamento dei postumi, che il TU aveva negato anche per la scarsità della documentazione fornita in primo grado.
Ancora, l'appello degli eredi censurava in modo severo la sentenza perché aveva accolto una domanda diversa da quella proposta, poiché la causa petendi ed il petitum riferiti al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, oggetto del ricorso originario del lavoratore ancora in vita, erano rimasti i medesimi anche dopo l'interruzione per la sua morte e la prosecuzione da parte degli eredi. Per contro, mai era stata proposta la domanda accolta in sentenza in termini di esclusivo danno temporaneo di tipo terminale, biologico e morale. In replica a tale ultima obiezione, il Collegio osserva che, correttamente, la sentenza aveva accolto la domanda fondata sulla base della perizia medico legale, esercitando il potere giudiziale di interpretazione degli atti sotto forma di qualificazione giuridica della vicenda dedotta.
pagina 16 di 18 In tal senso, in un caso di danno da morte conseguente a malattia professionale azionato dagli eredi del lavoratore, Cass. n. 4084/2025 (punto 45 motivazione), richiamando Cass. n. 20932/2019, aveva confermato la decisione di merito la quale, per il periodo fra la diagnosi ed il decesso, aveva liquidato il danno da invalidità temporanea in linea con la giurisprudenza di legittimità, dopo avere esercitato il tipico potere giudiziale di qualificare la domanda, senza alterarne i fatti costitutivi. In sostanza, in quel caso come in questo, la domanda dei familiari mirava ad ottenere iure ereditario il risarcimento del danno biologico spettante in vita al lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico dovuto ad esposizione professionale ad amianto. La circostanza che la domanda fosse stata formulata sulla base di una determinata qualificazione giuridica (nel caso in esame, danno temporaneo e permanente già rivendicato dal lavoratore in vita, sulla base della situazione dedotta nel ricorso introduttivo proposto personalmente da CP_6
non precludeva al giudice di mutarne la qualificazione (nel caso in esame, danno biologico e morale
[...] di tipo temporaneo nel decorso della malattia, mai stabilizzata dalla diagnosi al decesso), fermo restando che entrambi i titoli si riferivano comunque alla medesima vicenda di fatto, così come dedotta negli atti ed accertata nella TU medico legale. Motivo XII) Mancata correzione degli errori materiali Gli eredi appellanti lamentavano che - nonostante l'apposita istanza da loro proposta dopo la sentenza - il Tribunale pur adottando la relativa ordinanza ex art. 183 cpc non aveva tuttavia corretto i seguenti errori che ancora erano presenti la sentenza: Da un lato, il numero dei giorni di inabilità temporanea al 60% erano 118, e non solo 18 Di conseguenza, il risarcimento del danno biologico temporaneo doveva essere maggiorato di ulteriori €. 9.098,00 ovvero €. 30.098 + 9.098 = €. 39.098,00. Dall'altro lato, la somma complessiva di €. 140.000 (anzi, €. 149.098,00 derivante dalla correzione dell'errore materiale sulla inabilità temporanea) non doveva essere suddivisa in quote uguali fra gli eredi, bensì:
# per 1 / 3 alla coniuge €. 46.666,66
# per 2 / 3 ai 5 figli, in misura pari €. 18.666,66 per ciascuno di loro. Motivo XIII) Spese di lite di primo grado Il Tribunale aveva liquidato per difetto le spese di lite, trascurando il valore della causa originaria di €. 1.120.897,00 ed applicando una compensazione nella misura di 1 / 3, del tutto ingiustificata. Gli eredi del lavoratore avevano depositato una nota spese, peraltro riferita allo scaglione inferiore al miliardo di €., che stimava gli importi minimi delle tabelle 2022 in complessivi €. 23.733,21. Il Tribunale aveva trascurato tale nota spese, mentre avrebbe dovuto motivare la diversa liquidazione. Il compenso liquidato dal giudice era inadeguato rispetto al DM 55/2014, di nuovo in violazione dell'obbligo di motivare qualora la liquidazione non si attenesse nell'ambito del minimo / massimo prestabilito, bensì fuoriuscisse Per stimare la misura concreta degli importi da riconoscere, gli eredi evidenziavano le circostanze qualificanti del caso concreto:
- giudizio introdotto dal lavoratore malato ancora in vita, interrotto e poi riassunto dagli eredi
- società resistenti che non avevano aderito né alla conciliazione stragiudiziale né a quella formulata dal giudice
- giudizio di primo grado che si era svolto per ben 13 udienze
- questioni di particolare complessità e importanza anche per la tipologia ed il numero di documenti da reperire, sia di tipo tecnico che medico
- redazione degli atti con tecniche informatiche che agevolano la consultazione e fruizione (con conseguente aumento del 30% ex art. 4 comma 2 DM 55/14)
- presenza di più parti, di cui 3 aventi la stessa posizione processuale (con conseguente aumento del 30% ex art. 4 comma 2 cit.)
- manifesta fondatezza delle ragioni degli eredi del lavoratore (con conseguente aumento del 33% ex art. 4 comma 8 cit.).
pagina 17 di 18 Secondo il Collegio, era invece corretta la liquidazione delle spese di lite di primo grado effettuata dal Tribunale nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta, ovvero da €. 52.000 ad €. 260.000, e non invece nell'ambito del maggiore scaglione di valore della domanda proposta. Liquidate le 4 fasi ivi previste in relazione ai compensi medi, si giungeva ad €. 13.395,00. Piuttosto, il Collegio non concorda con il Tribunale che aveva compensato per un terzo tale importo, riconoscendo i soli due terzi, pari ad €. 8.930,00. Infatti, una volta allineato lo scaglione di valore del DM 55/2014 alla domanda accolta, non vi era spazio per una compensazione parziale delle spese mancando una soccombenza reciproca, poiché sull'an della domanda di risarcimento la pretesa degli eredi era fondata e tutte le eccezioni delle società da superare, analogamente al rigetto dei motivi di appello principale e incidentale riproposti nel presente giudizio, da I) a X). Per di più, sul compenso base di €. 13.395,00 doveva ancora applicata la maggiorare del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche, per giungere quindi al compenso finale di €. 17.413,50 da riconoscere a titolo di spese di lite di primo grado, oltre accessori e con distrazione in favore della procuratrice antistataria CP_15 Spese di lite di II grado e C.U. Le spese di lite di secondo grado devono essere compensate nella misura di due terzi, considerata la soccombenza reciproca, ed il residuo terzo deve essere posto a carico solidale delle società appellanti principali ed incidentali, soccombenti sull'an della responsabilità di entrambe per l'esposizione all'amianto, con/causale della patologia che aveva provocato la morte del lavoratore, questione di predominante importanza rispetto a quella della individuazione del danno biologico oggetto dell'appello incidentale degli eredi. La relativa liquidazione seguirà quindi i seguenti passaggi:
- nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta, €. 52.000 / 260.000.
- liquidate le 4 fasi ivi previste in relazione ai compensi medi = €. 14.317,00.
- applicata la maggiorare del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche = €. 18.612,10
- applicata la compensazione per 1/3, i residui 2/ 3 = €. 12.408,00 a titolo di compenso
- oltre accessori e con distrazione in favore della procuratrice antistataria CP_15
- a carico solidale delle società appellanti in via principale ed incidentale. Infine, nei confronti delle società appellanti in via principale ed incidentale, soccombenti in toto sulle rispettive impugnazioni, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge in toto l'appello principale di e e l'appello incidentale di Pt_1 Parte_3 CP_7 Accoglie in parte l'appello incidentale degli eredi del lavoratore , e per l'effetto: CP_6
- in punto correzione degli errori materiali, stabilisce in €. 149.098,00 la somma dovuta in luogo della minor somma stabilita in sentenza
- in punto spese di lite, quanto alla sola voce di “compensi”, riformula la condanna alle spese di lite di primo grado in €. 17.413,50 (invece che in €. 8.930,00). Per il resto, respinge l'appello incidentale degli eredi del lavoratore in punto liquidazione del danno biologico permanente, e conferma nel merito la sentenza appellata. Compensa per 1 / 3 le spese di lite di secondo grado e condanna e , in solido con Pt_1 Parte_3
al pagamento in favore degli eredi del lavoratore dei restanti 2 / 3, per tale quota liquidati in €. CP_7 12.408,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, da distrarre in favore della procuratrice antistataria
[...]
CP_15 Dichiara che nei confronti di e , e di sussistono i presupposti processuali Pt_1 Parte_3 CP_7 per il raddoppio del contributo unificato. Firenze, 13 maggio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait pagina 18 di 18