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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3.7.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 886/2023 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Annalisa Franciosa, Parte_1 con la quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Gianfranco Pepe CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso del 19.2.2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile ex L. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. In una prima fase è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica;
poi, a seguito del decesso del consulente nominato, il GL ha proceduto a rinnovare le operazioni peritali. All'udienza odierna, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Ciò posto, nel merito, la parte, pur condividendo le valutazioni del ctu, ha lamentato che successivamente all'espletamento delle operazioni peritali del 5.7.2022 le condizioni di salute del sig. si sarebbero notevolmente Pt_1 aggravate, come provato dall'allegata certificazione medica allegata al ricorso introduttivo. Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, il giudice ha disposto un'integrazione dell'elaborato peritale onerando il consulente di rispondere alle censure mosse dal ricorrente nella presente fase processuale nonché di valutare, alla luce della documentazione medica successivamente prodotta dal ricorrente, se si fosse verificato, e con quale decorrenza, un aggravamento delle condizioni dell'istante. All'udienza del 4.7.2024, preso atto del decesso del ctu dott. , è stato Per_1 disposto il rinnovo delle operazioni peritali. L'esperto, dott. , all'esito della visita del 9.1.2025, ha riscontrato un Per_2 soggetto in buone condizioni generali, vigile, ben orientato nel tempo e nello spazio con deambulazione autonoma al pari dei passaggi posturali, anch'essi autonomi. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Cirrosi epatica esotossica. Obesità di II grado con complicanze artrosiche. Cardiopatia ischemico-ipertensiva da pregresso infarto acuto del miocardio. Diabete mellito tipo II complicato da retinopatia non proliferante e edema maculare». Così descritto il quadro diagnostico, il ctu è passato alla valutazione in termini percentualistici delle singole patologie da cui è affetto il Sig. , Pt_1 giungendo alle medesime conclusioni del precedente consulente. Al riguardo ha svolto le seguenti osservazioni medico-legali: «il prefato CTU in sede di ATP ha inteso valutare la malattia cardiaca assegnando la percentuale del 50% di riduzione della capacità lavorativa sulla base della voce tabellare del d.m. del 5 febbraio 1992 “coronaropatia moderata (II classe NYHA)”, indicando il codice 6446 corrispondente alla fascia percentualistica compresa tra il 41 ed il 50%. L'esame ecocardiografico del 05/01/2022 allegato al fascicolo del ricorrente ha evidenziato una cardiomiopatia dilatativa e ipertensiva post- ischemica con lieve disfunzione sistolica globale (frazione di eiezione stimata 52%) ed una dilatazione ventricolare e atriale sinistra. Stante le risultanze clinico-documentali in atti si condivide tale stima. La malattia diabetica è stata valutata dal mentovato CTU in sede di ATP con la percentuale del 45% di riduzione della capacità lavorativa per analogia diretta
2 alla voce presente nelle tabelle ministeriali, ossia “diabete mellito tipo 2° con complicanze micromacroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (9309), a cui il Legislatore ha assegnato la fascia percentuale compresa tra il 41 ed il 50% di riduzione permanente della capacità lavorativa. In considerazione delle complicanze microangiopatiche retiniche documentate, si ritiene congrua tale valutazione. Il periziato è risultato essere affetto, inoltre, da una obesità di II grado (indice di massa corporea = 36) associata ad una iniziale degenerazione artrosica a carico del rachide, che il precedente CTU ha valutato con la percentuale del 20% in analogia e riduzione al codice 7105 che le tabelle di legge assegnano alla patologia “alla voce “obesità – (indice di massa corporea compresa tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”. L'eccesso ponderale si associa ad accreditabili algie ricorrenti localizzate al rachide con limitazione funzionale nei gradi estremi dei movimenti attivi e passivi. Tale valutazione medico-legale appare condivisibile». Ciò premesso, il ctu ha valutato i dedotti aggravamenti, osservando quanto segue: «dal 2022 è stata diagnosticata al periziato una malattia epatica correlata ad un non meglio documentato abuso di sostanze alcoliche (che il ricorrente ha riferito di aver interrotto da circa 3 anni), a causa della quale dal Dicembre 2023 è in follow-up presso l'ambulatorio di malattie infettive e epatiti virali dell'AOU Vanvitelli di Napoli. Dalla relativa certificazione in atti risalente al 12/09/2024 si evince la diagnosi di cirrosi esotossica con pregresso scompenso ascitico complicata nel Maggio 2024 da piccole varici esofagee. Attualmente il periziato versa in condizioni generali buone e non presenta segni e/o sintomi di grave scompenso epatico. Non avendo inteso il ricorrente produrre gli approfondimenti diagnostici richiesti in sede peritali, il corteo patologico che affligge il periziato non trova un riferimento analogico diretto in alcuna voce tabellare, potendosi procedere abbattendo di 1/3 il valore minimo tabellare della voce “cirrosi epatica con ipertensione portale”, a cui il legislatore ha attribuito una fascia percentuale di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 71 e l'80% (codice 6412). Nel caso di specie è possibile assegnare una riduzione della capacità lavorativa dell'istante pari al 47%, stante l'assenza di segni di ipertensione portale». Alla luce di tutto quanto descritto, il dott. è giunto alle seguenti Per_2 conclusioni: «applicando il calcolo riduzionistico previsto dalla Tabella ministeriale del '92 per tutte le menomazioni coesistenti con soglia d'invalidità superiore al 10%, si addiviene ad un grado di riduzione della capacità lavorativa della parte ricorrente pari all'89%». Nella sostanza il dott. ha confermato il giudizio espresso dal Per_2 precedente ctu in sede di atp (87%), in quanto gli esiti anatomo-funzionali consequenziali alle patologie di cui il ricorrente è risultato essere affetto in sede
3 peritale determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 100%. Difatti, la valutazione globale del grado di riduzione della capacità lavorativa del periziato addiviene al risultato finale dell'89% ed indica la carenza da parte del sig. dei requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento Parte_1 della pensione d'inabilità civile. Le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili anche Per_2 dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex L. 118/71. Infine, stante il deposito della perizia in data 27.6.2025, si evidenzia che «Nel rito del lavoro l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo 441 cod.proc.civ.. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi» (Cass. n. 22708/2020). Nel caso in esame l'istante nelle successive note nulla ha eccepito, anzi chiedendo la decisione della causa. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell'
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex L. 118/71;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, liquidate con separato decreto.
Nola, 3.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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