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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAMBERTA Parte_1 C.F._1
, elett in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LAMBERTA ISABELLA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 15/11/2024 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendone- previo annullamento diniego- condanna pagamento dellae somme di cui sopra (e quindi dei mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019 nonché il trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro, per un totale complessivo pari ad € 19.154,4 (€ 14.372,22 TFR + € 4.782,18 ultime tre mensilità).
Per il pagamento di quanto sopra il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento (d.i. 350/2022) nei confronti del datore di lavoro - per la quale medio tempore era Parte_2 intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nella impossibilità di conserguire il dovuto dalla compèagine societaria (s.r.l. ed era stata cancellata in data 12.1.2021 a seguito di messa in liquidazione volontaria da parte della socia, la cui procedura si concludeva con bilancio finale pari a zero (zero attivo e zero passivo) ed analogamente dalla amministratice dellla stessa (……anche se avesse voluto tentare un'esecuzione della socia unica, nonostante nel verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione veniva dichiarato che i soci si sarebbero fatti carico di eventuali debiti della società, tale assunzione di responsabilità non si poteva in nessun caso considerare illimitata e solidale, trattandosi comunque di socia di una s.r.l. e soggiacendo
1 pertanto alla relativa disciplina civilistica……Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 2495 c.c., dopo la cancellazione di un una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Vien da sé che, se il bilancio finale si è chiuso a zero, per il creditore è preclusa ogni possibilità di vedersi corrispondere il pagamento del proprio credito…..Pertanto, l'azione esecutiva posta in essere dall'odierno Istante anche in quest'ultimo caso sarebbe risultata infruttuosa…….).
Per tali motivi il ricorrente aveva avanzato istanza al Fondo di Garanzia che tuttavia era stata rigettata dall' analoga sorte aveva avuto l'istanza di annullamento in autotutela ex art 21-nonies della L. n. CP_1 241 del 1990 avente ad oggetto il provvedimento di diniego sopra citato.
Si costituiva l' resistente invocando l'intervenuta decadenza e in ogni caso chiedendo CP_1 il rigetto dell da. Invocava l'inesistenza della notifica e, in ogni caso, l'infontatezza nel merito della pretesa.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il giudizio al vaglio è di mera spettanza, sicché sono del tutto inconferenti le doglianze di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione….. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Travisamento. Ed anzi l'oggetto del contendere non può essere individuato nel provvedimento di diniego del quale si chiede l'annullamento (…..l'annullamento del provvedimento di diniego in epigrafe indicato e per l'effetto l'adozione del provvedimento di accoglimento alla domanda di intervento del Fondo di garanzia presentata in data 15.6.2023…..) ma solo nella titolarità del diritto alla erogazione da parte del Fondo degli emolumenti sostituitivi delle poste patrimoniali non onorate dal datore di lavoro.
In generale, per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 26819 del 22.12.2016).
Ai fini della verifica del credito l' eccepisce che il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto CP_1 dal ricorrente è stato notificato ebitrice in epoca successiva alla cancellazione;
e come tale la notifica sarebbe tamquam non esset , venuti meno i poteri di rappresentanza legale (cfr. Cass. n. 22863/2011; S.U. n. 4060/2010;Cass. n. 28187/2013; Cass. n. 5375/2016).
Ancora l'Istituto deduce che, in ogni caso, il giudizio per l'accertamento del credito avrebbe dovuto essere comunque compiuto nei confronti dei soci, benchè questi ultimi non abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (arg. Cass. n. 6743/2015; Cass., Sez., n. 9672/2018).
Va premesso che la cancellazione dal registro delle imprese è pacificamente intervenuta in data 12-1-2021; il decreto ingiuntivo è stato emesso il 26-9-2022.
Il decreto è stato notificato anche a in data 15-12-2022. Controparte_2
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio” (Cass. Sez. Lav. n. 24853 del 9.10.2018).
La situazione non è dissimile da quella che si registra nel caso di morte della persona ingiunta nel corso della decorrenza del termine per proporre opposizione.
2 In tale ipotesi la Suprema Corte ha affermato – sul presupposto dell'assimilabilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a quello di impugnazione – l'applicabilità dell'art. 328 c.p.c., sicchè il ricorrente deve rinotificare il decreto ingiuntivo nei confronti degli aventi causa dell'ingiunto e, a seguito di tale notifica, un nuovo termine per l'opposizione inizia a decorrere, laddove le tesi dell'inapplicabilità dell'art. 328 c.p.c., ovvero dell'applicabilità di detta norma e della mera sospensione del termine per l'opposizione sono state ritenute contrastanti con i principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 2907 del 9.2.2007).
Per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone ne comporta (con efficacia dichiarativa e facoltà della prova contraria consistente nella dimostrazione della prosecuzione dell'attività sociale) l'estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività; e ciò a decorrere dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore. Tale principio (fatto derivare dal sistema della riforma, indipendentemente dal fatto che l'art. 2312 cod. civ., relativo alla cancellazione della s.n.c., a differenza dell'art. 2495 c.c., relativo alla cancellazione delle società di capitali, non è stato modificato) è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione segue un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; per le applicazioni da parte delle sezioni semplici, v., ex plurimis, Cass. n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013) 1.2.- Nella specie, come accennato, è pacifico in causa (e, del resto, risulta dagli atti) che: a) la s.n.c. ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 24 dicembre 2002; b) la medesima società aveva poi impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento relativa all'IVA del 2002 con ricorso depositato "in data 23 maggio 2006" (come riconosciuto nel controricorso dall' ); c) nello stesso ricorso la s.n.c, aveva dichiarato espressamente di Controparte_3 ess ricorso era stato proposto dalla sola società e non anche dai suoi ex soci (suoi successori nei rapporti ancora pendenti) e non era mai stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti tali ex soci.
La domanda va pertanto respinta nella inesistenza del titolo giudiziario relativo al credito del ricorrente nei confronti della datrice di lavoro.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda e compensa le spese.
E' data lettura del dispositivo. Motivi contestuali.
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAMBERTA Parte_1 C.F._1
, elett in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LAMBERTA ISABELLA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 15/11/2024 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_1 CP_1 chiedendone- previo annullamento diniego- condanna pagamento dellae somme di cui sopra (e quindi dei mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019 nonché il trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro, per un totale complessivo pari ad € 19.154,4 (€ 14.372,22 TFR + € 4.782,18 ultime tre mensilità).
Per il pagamento di quanto sopra il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento (d.i. 350/2022) nei confronti del datore di lavoro - per la quale medio tempore era Parte_2 intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nella impossibilità di conserguire il dovuto dalla compèagine societaria (s.r.l. ed era stata cancellata in data 12.1.2021 a seguito di messa in liquidazione volontaria da parte della socia, la cui procedura si concludeva con bilancio finale pari a zero (zero attivo e zero passivo) ed analogamente dalla amministratice dellla stessa (……anche se avesse voluto tentare un'esecuzione della socia unica, nonostante nel verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione veniva dichiarato che i soci si sarebbero fatti carico di eventuali debiti della società, tale assunzione di responsabilità non si poteva in nessun caso considerare illimitata e solidale, trattandosi comunque di socia di una s.r.l. e soggiacendo
1 pertanto alla relativa disciplina civilistica……Invero, secondo quanto prescritto dall'art. 2495 c.c., dopo la cancellazione di un una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Vien da sé che, se il bilancio finale si è chiuso a zero, per il creditore è preclusa ogni possibilità di vedersi corrispondere il pagamento del proprio credito…..Pertanto, l'azione esecutiva posta in essere dall'odierno Istante anche in quest'ultimo caso sarebbe risultata infruttuosa…….).
Per tali motivi il ricorrente aveva avanzato istanza al Fondo di Garanzia che tuttavia era stata rigettata dall' analoga sorte aveva avuto l'istanza di annullamento in autotutela ex art 21-nonies della L. n. CP_1 241 del 1990 avente ad oggetto il provvedimento di diniego sopra citato.
Si costituiva l' resistente invocando l'intervenuta decadenza e in ogni caso chiedendo CP_1 il rigetto dell da. Invocava l'inesistenza della notifica e, in ogni caso, l'infontatezza nel merito della pretesa.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il giudizio al vaglio è di mera spettanza, sicché sono del tutto inconferenti le doglianze di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione….. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Travisamento. Ed anzi l'oggetto del contendere non può essere individuato nel provvedimento di diniego del quale si chiede l'annullamento (…..l'annullamento del provvedimento di diniego in epigrafe indicato e per l'effetto l'adozione del provvedimento di accoglimento alla domanda di intervento del Fondo di garanzia presentata in data 15.6.2023…..) ma solo nella titolarità del diritto alla erogazione da parte del Fondo degli emolumenti sostituitivi delle poste patrimoniali non onorate dal datore di lavoro.
In generale, per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 26819 del 22.12.2016).
Ai fini della verifica del credito l' eccepisce che il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto CP_1 dal ricorrente è stato notificato ebitrice in epoca successiva alla cancellazione;
e come tale la notifica sarebbe tamquam non esset , venuti meno i poteri di rappresentanza legale (cfr. Cass. n. 22863/2011; S.U. n. 4060/2010;Cass. n. 28187/2013; Cass. n. 5375/2016).
Ancora l'Istituto deduce che, in ogni caso, il giudizio per l'accertamento del credito avrebbe dovuto essere comunque compiuto nei confronti dei soci, benchè questi ultimi non abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (arg. Cass. n. 6743/2015; Cass., Sez., n. 9672/2018).
Va premesso che la cancellazione dal registro delle imprese è pacificamente intervenuta in data 12-1-2021; il decreto ingiuntivo è stato emesso il 26-9-2022.
Il decreto è stato notificato anche a in data 15-12-2022. Controparte_2
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio” (Cass. Sez. Lav. n. 24853 del 9.10.2018).
La situazione non è dissimile da quella che si registra nel caso di morte della persona ingiunta nel corso della decorrenza del termine per proporre opposizione.
2 In tale ipotesi la Suprema Corte ha affermato – sul presupposto dell'assimilabilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a quello di impugnazione – l'applicabilità dell'art. 328 c.p.c., sicchè il ricorrente deve rinotificare il decreto ingiuntivo nei confronti degli aventi causa dell'ingiunto e, a seguito di tale notifica, un nuovo termine per l'opposizione inizia a decorrere, laddove le tesi dell'inapplicabilità dell'art. 328 c.p.c., ovvero dell'applicabilità di detta norma e della mera sospensione del termine per l'opposizione sono state ritenute contrastanti con i principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 2907 del 9.2.2007).
Per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone ne comporta (con efficacia dichiarativa e facoltà della prova contraria consistente nella dimostrazione della prosecuzione dell'attività sociale) l'estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività; e ciò a decorrere dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore. Tale principio (fatto derivare dal sistema della riforma, indipendentemente dal fatto che l'art. 2312 cod. civ., relativo alla cancellazione della s.n.c., a differenza dell'art. 2495 c.c., relativo alla cancellazione delle società di capitali, non è stato modificato) è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione segue un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; per le applicazioni da parte delle sezioni semplici, v., ex plurimis, Cass. n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013) 1.2.- Nella specie, come accennato, è pacifico in causa (e, del resto, risulta dagli atti) che: a) la s.n.c. ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 24 dicembre 2002; b) la medesima società aveva poi impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento relativa all'IVA del 2002 con ricorso depositato "in data 23 maggio 2006" (come riconosciuto nel controricorso dall' ); c) nello stesso ricorso la s.n.c, aveva dichiarato espressamente di Controparte_3 ess ricorso era stato proposto dalla sola società e non anche dai suoi ex soci (suoi successori nei rapporti ancora pendenti) e non era mai stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti tali ex soci.
La domanda va pertanto respinta nella inesistenza del titolo giudiziario relativo al credito del ricorrente nei confronti della datrice di lavoro.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda e compensa le spese.
E' data lettura del dispositivo. Motivi contestuali.
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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