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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3502/2016 R.G..
È comparso per gli attori, e , in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la potestà genitoriale su , e Persona_1 Parte_3 [...]
l'Avv. Rosario Coppola che precisa le conclusioni, riportandosi Pt_4 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, Controparte_1
l 'Avv. Simona LA AV che precisa le conclusioni, riportandosi
[...] integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, Controparte_2
, l 'Avv. , su delega dell'Avv. Guarnaccia, che
[...] CP_3 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, l 'Avv. CP_4 Controparte_5 sìu delega dell'Avv. Salvatore Gentile, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, l 'Avv. Piefranco De Controparte_6
Luca Manaò, su delega dell'Avv. Carassale, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato, l 'Avv. Controparte_7 [...]
su delega dell'Avv. Ernesto Macrì, che precisa le Controparte_8 conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Avv. Coppola si riporta, in particolare, alle memorie conclusionali da ultimo depositate.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3502/2016 R.G., riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2 genitoriale su (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
e (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Coppola, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Gaggi (ME), Via Etnea n. 3, giusta procura in atti PARTE ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, dagli Avv.ti Giuseppe Giordano, Concetta Conti e Simona LA AV, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Elio Guarnaccia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 36, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA chiamata
Controparte_9
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gentile Alletto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Piazza Virgilio n. 15, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA chiamata
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilaria Carassale e Ugo Carassale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, in Messina, via Università 8, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA chiamata
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Macrì, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'Avv. Maurizio Suria, viale San Martino, n. 261, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , Persona_1
e convenivano in giudizio l' Parte_3 Parte_4 [...]
l Controparte_1 Controparte_2
, e l' al fine di
[...] CP_4 Controparte_6 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'errata diagnosi di patologia tumorale riportata dal piccolo Pt_4
A sostegno della domanda, gli attori evidenziavano quanto segue:
- In data 31.01.2011, in conseguenza di episodi di tosse, difficoltà respiratoria, rantoli (rientri), continui episodi di vomito, infezioni respiratorie ricorrenti, riscontrati dalla pediatra di famiglia, veniva condotto al Pronto Pt_4
Soccorso del di Messina, ove veniva Controparte_1 sottoposto a visita pediatrica e, previa diagnosi di “Broncospasmo”, praticata aerosolterapia, con indicazione alle dimissioni di proseguire a domicilio terapia aerosolica.
- La persistente dispnea, con episodi di vomito e tosse, portano a condurre il giorno seguente al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Vincenzo” Pt_4 di ove venivano eseguiti taluni esami, tra il quali una radiografia CP_2 toracica antero-posteriore che evidenziava un “addensamento polmonare a destra, verosimilmente pneumonitico” nonché uno “spostamento del mediastino”, anomalia quest'ultima che non veniva refertata e per la quale non veniva eseguita TC né RX in posizione latero-laterale.
- Nella stessa giornata veniva ricoverato presso l'UOC di Clinica Pt_4
Pediatrica del di Messina, ove veniva somministrata terapia CP_1 farmacologica per la sospetta broncopolmonite e diagnosticata una “sospetta
Sindrome di Alagille”, con indicazione di eseguire ulteriori indagini presso l' di Palermo. CP_4
- Presso questo Istituto venivano eseguite radiografie al rachide, in esito alle quali si concludeva che “il tratto dorsale non risulta ben valutabile per il sovrapporsi del mediastino”, ma non venivano effettuate altre TAC o RX in posizione latero-laterale. Sennonché, dimesso dall' di Palermo con la CP_4 sola diagnosi di esclusione della sospetta Sindrome di Alagille, persistendo i sintomi lamentati, gli attori decidevano di portare presso l'Istituto Pt_4
di Genova per ulteriori accertamenti, e lì venivano eseguiti Controparte_6 alcuni esami diretti ad escludere “craneostenosi” e “Sindrome di Alagille”, ma non una TAC o una radiografia in posizione latero-laterale, ed il pediatra concludeva che il bambino si trovava in buone condizioni di salute e non necessitava di altri approfondimenti. Ciononostante, continuava Pt_4
a star male, indi lo stesso veniva ricoverato presso il Policlinico di Messina
(dal 02 al 05 maggio 2011) per vomito e tosse catarrale persistenti, e lì, tentata inutilmente una RX transito, veniva comunque dimesso, nonostante le sue condizioni non fossero migliorate.
- Il giorno successivo (06.05.2011), all'ennesimo episodio di tosse persistente, gli attori accompagnavano il figlio al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.
Vincenzo” di ove veniva effettuata una radiografia al torace che CP_2 metteva in evidenza un “massivo pneumotorace nell'emitorace di sinistra” ed invece di indagare la natura della massa, il piccolo veniva trattato chirurgicamente, con posizionamento di drenaggio pleurico sinistro e trasferito d'urgenza presso il Reparto di Chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, ove viene sottoposto a RX al torace e TAC addome-torace che evidenziavano una “voluminosa massa mediastinica sinistra di 5 cm a carico della doccia costo vertebrale posteriore con presenza di calcificazioni”, massa che dall'esame istologico rilevava un
“tumore neuroblastico”, trattato successivamente con diversi cicli chemioterapici (eseguiti dal 21.05.2011 al 27.07.2011) diretti a ridurlo.
- In data 14.10.2011, presso l'Ospedale Riuniti di Bergamo, il piccolo veniva sottoposto a intervento chirurgico di asportazione del tumore;
tuttavia residuava una “paraparesi con vescica neurologica”, come da allegato referto dell'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, ove gli attori conducevano il piccolo allorché – conclusa la chemioterapia – gli stessi si accorgevano che non riusciva ancora a camminare. Pt_4
Alla luce di tutto ciò, gli attori – sulla base di quanto rilevato da un medico incaricato – assumevano che il tumore aveva avuto origine fuori dal canale del midollo spinale, ovvero dai gangli paravertebrali toracici e che, a causa dell'omessa diagnosi e del corretto esame toracico (in posizione latero-laterale), il tumore aveva avuto il tempo di estendersi ed infiltrarsi nel midollo, comprimendolo e provocando gli esiti invalidanti della “paraparesi con vescica neurologica”, derivandone così danni per le cure inadeguate ed invasive somministrate prima della scoperta della massa, comportando esiti invalidanti asseritamente stimati in misura non inferiore all'85%, con un danno da invalidità temporanea assoluta del 100% calcolato dalla data della prima visita (01.02.2011) sino al completamento del ciclo chemioterapico
(27.07.2011).
Sicché, inutilmente richiesto il risarcimento dei danni ed infruttuosamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, gli attori agivano dinanzi all'intestato
Tribunale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno per malpractice medica derivante da errate diagnosi (infezione polmonare, sindrome di Algille;
craniostenosi), nello specifico un risarcimento del danno articolato nel seguente modo:
- per il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico (che, Pt_4 tenuto conto dell'età di questo al momento del fatto, ovvero di 2 mesi e 4 giorni, veniva quantificato dagli attori in € 23.496,00 per gg. 178 ca. di invalidità temporanea assoluta al 100%, oltre al danno biologico permanente, in misura non inferiore all'85%, per un importo pari a €
1.012.884,00, con una personalizzazione non inferiore al 25%, pari ad €
259.095,00), morale (per una somma non inferiore ad € 337.628,00) subito per la colpa grave dei medici che lo hanno avuto in cura (compresi quelli delle strutture sanitarie da ultimo investite del caso in oggetto, atteso l'obbligo incombente su gli stessi della c.d. diagnosi “differenziale”);
- per il padre e la madre, il risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale, che - tenuto conto del rapporto di parentela, del patema d'animo sofferto e del cambiamento degli stili di vita – veniva quantificato in un importo non inferiore ad € 200.000,00 ciascuno) e del danno patrimoniale
(per le spese sanitarie sostenute, pari ad € 5.000,00 ca., e per i viaggi e le permanenze necessitate di ricoveri ospedalieri, per un importo pari a €
38.000,00);
- per i fratelli ( ed ), il ristoro del danno non patrimoniale (morale Pt_3 Per_1 ed esistenziale) che, tenuto conto del rapporto, ammonterebbe ad una somma non inferiore ad € 100.000,00 ciascuno.
In subordine, gli attori agivano per il risarcimento del danno da perdita di chance di definitiva guarigione e/o di una vita migliore, atteso che la corretta diagnosi era stata formulata dopo quasi 5 mesi dall'insorgenza dei primi sintomi, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto del 30.03.2017 si costituiva in giudizio l'
[...]
il quale Controparte_10 contestava le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, l' convenuto assumeva: la diligenza del personale sanitario CP_4 dipendente che aveva prestato al paziente le cure adeguate e necessarie per la patologia per cui era stato ricoverato, la circoscritta fascia temporale per la gestione delle cure presso la stessa struttura (dal 25.02.2011 al 10.03.2011), cure limitate ad una determinata presunta patologia, essendo stati i sanitari chiamati ad indagare esclusivamente una sospetta “Sindrome di Alagille”, senza poter disporre di elementi utili che potessero indurli ad un approfondimento diagnostico diverso, specificando che per quel che concerne l'assenza di un approfondimento nell'immediatezza della evidenza radiologica di un aumento delle dimensioni del mediastino, essa è stata ampiamente giustificata dall'esigenza di non sottoporre il piccolo paziente ad ulteriori accertamenti per il sospetto di un'azione tossica acuta da farmaci, tenuto anche conto del successivo ricovero programmato presso il
CP_6
L' assumeva l'insussistenza del nesso causale, riportando che tra la data
CP_4 di dimissione dall' (10.03.2011) e quella in cui era stata posta la diagnosi
CP_4 di “voluminosa massa mediastinica sinistra di 5 cm a carico della doccia costo vertebrale posteriore con presenza di calcificazioni” (06.05.2011) erano trascorsi meno di 60 giorni, tempo del tutto insufficiente a giustificare un'evoluzione in senso peggiorativo della patologia, adducendo che i pesanti esiti neurologici erano stati causati dall'aggressività della patologia e dalla sua resistenza alle terapie e si sarebbero comunque verificati anche nel caso in cui la diagnosi fosse stata possibile in occasione del ricovero presso l' negando in ogni caso l'addebito
CP_4 per intero del ritardo nella diagnosi della patologia (assumendo che, al massimo, potranno ritenersi imputabili ai sanitari dell' i soli tredici giorni intercorsi
CP_4 fino al ricovero del piccolo presso il , e rilevando, in subordine, che le CP_6 responsabilità dei sanitari dell' sono significativamente più lievi e limitate CP_6 rispetto a quelle dei sanitari delle altre strutture convenute, intervenute prima e successivamente ai due accessi ambulatoriali presso l'
CP_4
Ciò posto, contestata la richiesta e la quantificazione del danno operata da parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda e della declaratoria di solidarietà interna tra tutti i nosocomi convenuti, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto del 04.04.2017 si costituiva in giudizio l' di Controparte_6
Genova, il quale contestava integralmente la domanda di parte attrice, assumendo che l'operato dei sanitari dell' fosse immune da Controparte_11 ogni censura, e negando la legittimazione attiva di in quanto nato Parte_3 il 14.12.2012, ovvero concepito quando ormai era già ampiamente nota la patologia occorsa ad Ulteriormente, l'ente negava in atti che la famiglia si Pt_4 Per_1 fosse mai presentata spontaneamente ai sanitari del per un consulto sullo CP_6 stato generale di salute di ed, in particolare, per una indagine sui Pt_4 problemi respiratori, essendo giunto presso l'IRCCS genovese non per Pt_4 un controllo generale, ma soltanto per un consulto programmato, mirato e specialistico, richiesto dai sanitari dell' e dell' Controparte_10 [...] di Messina, per verificare la Controparte_1 correttezza o meno della diagnosi già formulata di craniostenosi, ipotizzata in un soggetto con possibile sindrome di Alagille, quindi un riscontro limitato solo all'indagine richiesta, di natura diagnostica e non terapeutica. Pertanto, riscontrando buone condizioni di salute e la non necessità di ulteriori approfondimenti radiografici, potenzialmente dannosi per l'età di lo Pt_4 stesso veniva dimesso e rimesso alle cure dei presidi ospedalieri siciliani, chiamati in manleva.
Con atto del 20.04.2017, si costituiva in giudizio l' Controparte_12
(P.O. “ ” ), la quale eccependo in via preliminare
[...] CP_2 CP_13
l'irregolarità nella notifica dell'atto di citazione, contestava nel merito la fondatezza della domanda di parte attrice, assumendo che l'operato dei sanitari fosse immune da ogni censura.
Nello specifico, la struttura sosteneva sia che era stato condotto presso Pt_4
i nosocomi di Palermo e di Genova per un controllo generale sulle condizioni di salute dell'infante e non per un mero consulto specialistico richiesto, a monte, da altre strutture sanitarie (essendo stato, quindi, il ricovero di presso Pt_4
l' ed il non mirato e limitato all'indagine richiesta, ma di natura CP_4 CP_6 diagnostica e terapeutica), sia che la mission dei servizi di emergenza/urgenza offerti dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Vincenzo” di consiste CP_2 nell'identificazione di problematiche sanitarie a rischio di morte od invalidità maggiore (presentando, piuttosto, il piccolo una sfumata sintomatologia respiratoria), nella loro gerarchizzazione, in caso di coesistenza di spiegazioni sintomatologiche multiple e nel loro trattamento, ovvero nella loro esclusione;
sicché, una volta ultimato questo percorso, gli approfondimenti diagnostici ed i relativi perfezionamenti terapeutici vanno riferiti ad altre strutture sanitarie.
Così, la struttura, deducendo di avere correttamente agito nelle due occasioni di ricovero, predisposti in data 01.02.2011 e in data 06.05.2011, agendo per la corretta gestione del fatto acuto, nella fase di emergenza che a loro competeva, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno e della declaratoria di solidarietà delle strutture convenute, domandando, piuttosto, la condanna delle altre strutture convenute alla manleva della stessa , P.O. “S. CP_14
Vincenzo” di con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_2 giudizio.
Con atto del 20.04.2017, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale contestava la domanda Controparte_15 di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, eccependo preliminarmente sia il difetto di legittimazione attiva di Pt_3 che dei congiunti relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da
[...] perdita di chance, essendo questa una posta risarcitoria afferente al solo soggetto che ha visto diminuire le proprie chances.
Nel merito, l'Azienda contestava l'esistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa e ai sanitari, assumendo che, in ogni caso, un addebito da parte dei congiunti potrebbe esserle rivolto solo a titolo extracontrattuale, e ad ogni modo deducendo che era giunto all'osservazione dei sanitari dell'A.O.U. con Pt_4 diagnosi del P.S. dell'Ospedale “S. Vincenzo” di di “focolaio CP_2 broncopneumonico”, formulata sulla base di un esame radiografico eseguito presso quest'ultimo, che enunciava “addensamento polmonare a dx, verosimilmente pneumonitico”, e che sulla base dei sintomi che presentava era stato inviato presso l' di Palermo per gli approfondimenti del caso. CP_4
Ciò posto, richiamando l'eventuale concorso delle altre strutture sanitarie convenute e chiamate dall' in manleva della stessa e deducendo CP_1
l'interruzione del nesso di causalità nonché il difetto di prova in ordine alla possibilità che le conseguenze lamentate non si sarebbero verificate se la diagnosi tumorale fosse stata formulata al tempo del ricovero presso il Policlinico di Messina,
l' contestava la domanda di risarcimento del danno e la quantificazione CP_1 operata, con negazione del vincolo di solidarietà tra le strutture convenute, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con atto del 02.11.2017 si costituiva in giudizio l' di Controparte_7
Bergamo, chiamata in causa dall' di Messina, Controparte_16 rilevando preliminarmente l'inammissibilità della chiamata, atteso che la stessa è stata rivolta non al fine di veder accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della chiamata, ma affinché venisse accertata una responsabilità prevalente o comunque concorrente del Policlinico di Messina, ferma restando, peraltro,
l'opposizione degli attori, manifestata all'udienza dell'11.05.2017, alla chiamata in causa della stessa.
Nel merito, l' chiedeva il rigetto della domanda formulata Controparte_7 dall' per carenza di prova di qualsivoglia responsabilità dell' CP_1 [...]
(oggi , né in via esclusiva né in via Controparte_17 Controparte_7 concorrente, nel processo diagnostico, terapeutico e curativo che ha condotto all'attuale stato di invalidità del piccolo il quale al momento del ricovero Pt_4 presso la struttura chiamata presentava una patologia tumorale oramai conclamata. Indi, richiesto il rigetto della pretesa attorea, l Controparte_7 chiedeva in subordine, dichiarare la non solidarietà delle eventuali
[...] obbligazioni e condannare le strutture sanitarie convenute a manlevare l'
[...]
da ogni e qualsiasi domanda proposta dagli attori Controparte_18 con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge.
Ciò premesso, a seguito di rinvii disposti nel presente giudizio e del deposito di memorie e note scritte delle parti, il Giudice con provvedimento del 18.05.2022 disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal uopo il Collegio peritale, incaricato di rispondere ai seguenti quesiti: a) descriva le lesioni refertate o successivamente certificate a e stabilisca se le stesse Parte_4 siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti;
b) accerti se sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, valutando se sussistano precedenti morbosi e se tali precedenti siano concorrenti o coesistenti rispetto ai postumi;
c) dica, in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possano essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate;
d) indichi il grado percentuale di invalidità temporanea, specificandone la durata, e permanente, precisandone i criteri di determinazione ed il barème di riferimento o il metodo seguito;
e) dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabilisca l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
f) valuti la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate.
Successivamente, su richiesta delle parti, con provvedimento del 18.04.2023 il
Giudice disponeva l'integrazione di detta CTU, con l'indicazione degli ulteriori quesiti peritali: 1) descrivere analiticamente e in astratto in cosa consistono, secondo i protocolli e le linee-guida accreditati nella scienza medica, gli accertamenti diagnostici a cui il paziente si era sottoposto, anche in relazione alla indicazione di approfondimenti nel caso emergano dubbi o sospetti su diagnosi alternative;
2) accertare e dire – sulla base degli atti disponibili e già prodotti nei fascicoli – se le indagini diagnostiche fossero state condotte correttamente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida e, ove rilevate, delle particolarità eventuali del caso clinico: verificare e descrivere gli eventuali aspetti di imperizia e negligenza;
3) accertare e dire se fosse possibile, in relazione a tutti gli aspetti del caso, una diagnosi esatta e tempestiva della patologia da cui il paziente era affetto: in questa indagine, considerare tutte le caratteristiche e le eventuali peculiarità, clinicamente rilevanti, del caso e i dati e gli elementi conosciuti e conoscibili con una diligenza e una perizia coerenti con il caso specifico, in una logica “ex ante” (non “ex post”, in base a quanto accaduto in seguito); 4) accertare se esista un nesso causale tra l'omessa o tardiva o erronea diagnosi e la patologia riportata dal paziente;
in particolare, dire se, qualora fosse stata elaborata una diagnosi esatta e tempestiva, il paziente avrebbe potuto essere sottoposto o utilmente (efficacemente) ad interventi terapeutici che avrebbero – in ipotesi – evitato l'evento lesivo: in questo accertamento, attenersi al criterio del “più probabile che non” (criterio della
“probabilità prevalente ”, che esclude la rilevanza dei fattori meno probabili ), nel senso che si deve accertare se, ove il comportamento doveroso omesso (diagnosi esatta e tempestiva) fosse stato tenuto, l'evento lesivo si sarebbe verificato comunque oppure no, e ciò in base non solamente ad una frequenza quantitativo
-statistica, ma anche in base agli elementi esistenti nel caso considerato;
5) accertare e dire, in particolare: a) se, ove la diagnosi esatta e tempestiva ci fosse stata, l'evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente;
b) se, ove la diagnosi fosse stata effettuata esattamente e tempestivamente, si sarebbero potuti ridurre gli effetti lesivi della patologia e, in tale caso, in quale misura e per quali aspetti;
6) nel caso di esclusione del nesso causale tra l 'erronea e tardiva diagnosi e la patologia riportata dal paziente, accertare e dire, se, ove la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, il paziente avrebbe avuto la possibilità, che deve essere seria, apprezzabile e consistente, di guarire o di vedere ridotte le sue sofferenze: in particolare, accertare – se in concreto accertabile – il valore statistico -percentuale della possibilità perduta del risultato sperato;
7) quantificare – ove possibile – i giorni di invalidità temporanea assoluta (da intendersi come giorni in cui il soggetto
è stato nella impossibilità totale e assoluta di svolgere ordinarie e normali attività quotidiane, quali ad esempio: prendere e portare oggetti, muoversi, camminare) e parziale eventualmente sofferti come diretta conseguenza dell'errore o della tardività della diagnosi: specificare i criteri applicati per la determinazione;
8) accertare e dire se il paziente sia guarito completamente o se abbia riportato postumi permanenti;
9) indicare il tipo e il grado degli eventuali postumi di invalidità permanente;
10) specificare quali sono i baremes applicati per la stima dei postumi invalidanti permanenti: ad esempio, la tabella allegata al Decreto del Ministro della Salute del 3 luglio 2003 – ove utilizzabile in relazione al grado dei punti di invalidità, da 1 a 9%, che fossero accertati – oppure altro testo, anche a carattere scientifico, le cui pagine di interesse dovranno essere allegate in copia;
11) distinguere i gradi eventualmente diversi, in termini percentuali, di responsabilità delle strutture sanitarie presso cui il paziente era stato visitato;
12) esporre i fondamenti scientifici delle conclusioni indicare, anche a livello essenziale, i riferimenti a linee-guida e studi specialistici.
Sì istruita documentalmente la causa ed espletata la summenzionata CTU, ritenuta la stessa matura per la decisione, questa veniva rinviata dal Giudice per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Ai fini del caso, ritiene il Tribunale doveroso inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità professionale medica invocata.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli
Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009;
17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè
"astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SSUU 577/2008).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica,
è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018; 5128/2020).
Le considerazioni di cui sopra valgono quindi in relazione alla domanda risarcitoria,
e nella specifica ipotesi in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto alla produzione di determinati danni in capo al paziente, i congiunti di quest'ultimo che agiscano per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale (corrente tra il paziente e la struttura), potendo al più agire ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Invero, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
in particolare, viene in considerazione il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012;
11503/1993). Quivi, l'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento e deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo
1372 comma 2 c.c.).
Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Compiuto siffatto doveroso inquadramento giurisprudenziale, osserva il Tribunale che nel caso in esame, alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, difetti la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
In diritto, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392).
In punto di prova, si ribadisce che qualora venga dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sul paziente danneggiato grava l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, in base al criterio della normalità causale, ossia del “più probabile che non” (Cass. 29.03.2022 n. 10050).
L'accertamento del nesso di causalità materiale nel processo civile si fonda, sul piano strutturale, sul criterio della c.d. causalità adeguata mentre, sul piano probatorio, si fonda sul criterio del più probabile che non, per cui, sulla base di un giudizio probabilistico relativo e non assoluto, deve essere “più probabile che non” che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 17 novembre 2021 n.
34813). Se il creditore allega e prova, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all'esonero della propria responsabilità, allegare e provare l'adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo stata la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò premesso, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa non è possibile evincere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dalle strutture convenute ed il lamentato danno.
Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito e che la dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico. Pertanto, se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta (Cass. Civ. Ord. n. 14001 del 20.05 2024).
Nel caso in esame, parte attrice ha provato per tabulas l'esistenza del rapporto intercorso con le diverse strutture sanitarie coinvolte in giudizio, ma risulta sfornito di prova l'elemento fondativo della contestata responsabilità, ovvero indimostrato il nesso di causalità.
In particolare, sulla scorta della documentazione presente in atti e della CTU medico- legale, che qui s'intende integralmente condivisa e acquisita sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, per come motivata sotto il profilo logico-espositivo e metodologico, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che ebbero in cura il minore Parte_4
Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo precisare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Ai fini del caso, quanto espresso in sede di CTU, quale fonte tecnica oggettiva di convincimento, conforme al mandato, risulta conducente nella valutazione della condotta contestata da parte attrice, laddove ribadisce espressamente il giudizio di esclusione del nesso di causalità.
Si considera qui osservato il principio formulato in sede di legittimità, in ordine al criterio di ricostruzione del nesso di causalità, laddove la Suprema
Corte ha precisato come “In tema di responsabilità civile, il criterio del
"più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità” (Cass.
26304/2021).
Nella specie, si ritiene che gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui sono integralmente richiamati, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di un'accurata valutazione della stessa, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono, pertanto, essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica disposta in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati ed integrati, tenuto conto delle osservazioni poste all'elaborato peritale.
Nello specifico, emerge che la gestione del trattamento sanitario del piccolo offerta dalle diverse strutture ospedaliere chiamate a rispondere, non Pt_4 sia stata determinante nella causazione del danno lamentato in giudizio dagli attori.
Invero, dalla valutazione della documentazione sanitaria prodotta in atti, come operata dal Collegio peritale, si evince che il piccolo presentava una Pt_4
“sintomatologia molto aspecifica, che a tratti regrediva per poi ripresentarsi e che poteva essere indicativa di diverse patologie, in particolar modo in un bambino così piccolo” e che “gli esiti invalidanti attualmente apprezzabili non sono ascrivibili a errore tecnico ma alla componente intrarachidea della patologia con diffusione tra
T4 e T5”. Ciò che viene in rilievo nell'analisi del caso è che “l'iter diagnostico appare aderente alla presentazione clinica nonché alle risposte alle terapie inizialmente praticate” e che, proprio in punto di accertamento del nesso causale, “dalle evidenze della letteratura l'evoluzione della malattia e la prognosi del neuroblastoma non sarebbe comunque cambiata se la diagnosi fosse stata fatta tra il febbraio e l'aprile del
2011, trattandosi di un arco temporale molto breve. In termini di ragionamento controfattuale, una corretta e tempestiva interpretazione diagnostica e un adeguato approfondimento diagnostico avrebbero permesso un migliore inquadramento della patologia i cui esiti invalidanti non sono comunque ascrivibili al suddetto ritardo ma alla componente intrarachidea tra T4 e T5”.
Come adeguatamente spiegato in sede peritale in ordine alla mancata esecuzione dell'esame radiografico con proiezione latero-laterale, “la proiezione antero- posteriore è indicata nella ricerca di addensamenti parenchimali pertanto la sua esecuzione era corretta in relazione al quesito diagnostico per cui era stata richiesta.
La proiezione latero-laterale potrebbe rilevare aspetti che possono sfuggire a una prospettiva antero-posteriore ma, si ribadisce, nel caso di specie la sintomatologia
e dunque l'indicazione all'esecuzione dell'Rx erano mirati alla ricerca di un'eventuale addensamento che infatti è stato evidenziato e valutato come focolaio broncopneumonitico, per cui non ha richiesto ulteriore approfondimento strumentale anche in considerazione dell'età del bambino. Il quadro che poi si è evidenziato nel mese di maggio con una massa importante ed un versamento pleurico non poteva verosimilmente essere visibile o comunque diagnosticabile all'RX del febbraio 2011
e nessun elemento evidenziato avrebbe comunque necessitato di un esame più accurato”.
Proprio dagli esiti della valutazione del Collegio, esaminati gli atti e le risultanze probatorie, emerge che “non vi sarebbero state differenze nell'iter terapeutico effettivamente eseguito, atteso che soprattutto l'evoluzione e l'andamento della neoplasia comportavano in ogni caso una prognosi invalidante” e che “tutti elementi farebbero pensare che nulla sarebbe cambiato né in termini di estensione né, di conseguenza, di decorso terapeutico successivo e di prognosi”.
Alla luce di quanto messo in evidenza, va rigettata la domanda di parte attrice.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, ai valori medi, sulla base del valore della controversia
(indeterminabile – complessità media) per un importo pari ad € 10.860,00 per ciascuna parte convenuta costituita ( Controparte_1
[...] ,
[...] Controparte_2
, oltre rimborso CP_4 Controparte_6 Controparte_7 forfettario, IVA, CPA se dovute come per legge.
Le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice per le causali di cui in parte motiva;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano come in parte motiva;
- si pongono definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3502/2016 R.G..
È comparso per gli attori, e , in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la potestà genitoriale su , e Persona_1 Parte_3 [...]
l'Avv. Rosario Coppola che precisa le conclusioni, riportandosi Pt_4 integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, Controparte_1
l 'Avv. Simona LA AV che precisa le conclusioni, riportandosi
[...] integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, Controparte_2
, l 'Avv. , su delega dell'Avv. Guarnaccia, che
[...] CP_3 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, l 'Avv. CP_4 Controparte_5 sìu delega dell'Avv. Salvatore Gentile, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per la convenuta, l 'Avv. Piefranco De Controparte_6
Luca Manaò, su delega dell'Avv. Carassale, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato, l 'Avv. Controparte_7 [...]
su delega dell'Avv. Ernesto Macrì, che precisa le Controparte_8 conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Avv. Coppola si riporta, in particolare, alle memorie conclusionali da ultimo depositate.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3502/2016 R.G., riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2 genitoriale su (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3
e (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Coppola, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Gaggi (ME), Via Etnea n. 3, giusta procura in atti PARTE ATTRICE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, dagli Avv.ti Giuseppe Giordano, Concetta Conti e Simona LA AV, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. C. Elio Guarnaccia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 36, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA chiamata
Controparte_9
(P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gentile Alletto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Piazza Virgilio n. 15, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA chiamata
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilaria Carassale e Ugo Carassale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, in Messina, via Università 8, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA chiamata
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Macrì, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'Avv. Maurizio Suria, viale San Martino, n. 261, giusta procura in atti TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità professionale medica
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , Persona_1
e convenivano in giudizio l' Parte_3 Parte_4 [...]
l Controparte_1 Controparte_2
, e l' al fine di
[...] CP_4 Controparte_6 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'errata diagnosi di patologia tumorale riportata dal piccolo Pt_4
A sostegno della domanda, gli attori evidenziavano quanto segue:
- In data 31.01.2011, in conseguenza di episodi di tosse, difficoltà respiratoria, rantoli (rientri), continui episodi di vomito, infezioni respiratorie ricorrenti, riscontrati dalla pediatra di famiglia, veniva condotto al Pronto Pt_4
Soccorso del di Messina, ove veniva Controparte_1 sottoposto a visita pediatrica e, previa diagnosi di “Broncospasmo”, praticata aerosolterapia, con indicazione alle dimissioni di proseguire a domicilio terapia aerosolica.
- La persistente dispnea, con episodi di vomito e tosse, portano a condurre il giorno seguente al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Vincenzo” Pt_4 di ove venivano eseguiti taluni esami, tra il quali una radiografia CP_2 toracica antero-posteriore che evidenziava un “addensamento polmonare a destra, verosimilmente pneumonitico” nonché uno “spostamento del mediastino”, anomalia quest'ultima che non veniva refertata e per la quale non veniva eseguita TC né RX in posizione latero-laterale.
- Nella stessa giornata veniva ricoverato presso l'UOC di Clinica Pt_4
Pediatrica del di Messina, ove veniva somministrata terapia CP_1 farmacologica per la sospetta broncopolmonite e diagnosticata una “sospetta
Sindrome di Alagille”, con indicazione di eseguire ulteriori indagini presso l' di Palermo. CP_4
- Presso questo Istituto venivano eseguite radiografie al rachide, in esito alle quali si concludeva che “il tratto dorsale non risulta ben valutabile per il sovrapporsi del mediastino”, ma non venivano effettuate altre TAC o RX in posizione latero-laterale. Sennonché, dimesso dall' di Palermo con la CP_4 sola diagnosi di esclusione della sospetta Sindrome di Alagille, persistendo i sintomi lamentati, gli attori decidevano di portare presso l'Istituto Pt_4
di Genova per ulteriori accertamenti, e lì venivano eseguiti Controparte_6 alcuni esami diretti ad escludere “craneostenosi” e “Sindrome di Alagille”, ma non una TAC o una radiografia in posizione latero-laterale, ed il pediatra concludeva che il bambino si trovava in buone condizioni di salute e non necessitava di altri approfondimenti. Ciononostante, continuava Pt_4
a star male, indi lo stesso veniva ricoverato presso il Policlinico di Messina
(dal 02 al 05 maggio 2011) per vomito e tosse catarrale persistenti, e lì, tentata inutilmente una RX transito, veniva comunque dimesso, nonostante le sue condizioni non fossero migliorate.
- Il giorno successivo (06.05.2011), all'ennesimo episodio di tosse persistente, gli attori accompagnavano il figlio al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.
Vincenzo” di ove veniva effettuata una radiografia al torace che CP_2 metteva in evidenza un “massivo pneumotorace nell'emitorace di sinistra” ed invece di indagare la natura della massa, il piccolo veniva trattato chirurgicamente, con posizionamento di drenaggio pleurico sinistro e trasferito d'urgenza presso il Reparto di Chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, ove viene sottoposto a RX al torace e TAC addome-torace che evidenziavano una “voluminosa massa mediastinica sinistra di 5 cm a carico della doccia costo vertebrale posteriore con presenza di calcificazioni”, massa che dall'esame istologico rilevava un
“tumore neuroblastico”, trattato successivamente con diversi cicli chemioterapici (eseguiti dal 21.05.2011 al 27.07.2011) diretti a ridurlo.
- In data 14.10.2011, presso l'Ospedale Riuniti di Bergamo, il piccolo veniva sottoposto a intervento chirurgico di asportazione del tumore;
tuttavia residuava una “paraparesi con vescica neurologica”, come da allegato referto dell'Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, ove gli attori conducevano il piccolo allorché – conclusa la chemioterapia – gli stessi si accorgevano che non riusciva ancora a camminare. Pt_4
Alla luce di tutto ciò, gli attori – sulla base di quanto rilevato da un medico incaricato – assumevano che il tumore aveva avuto origine fuori dal canale del midollo spinale, ovvero dai gangli paravertebrali toracici e che, a causa dell'omessa diagnosi e del corretto esame toracico (in posizione latero-laterale), il tumore aveva avuto il tempo di estendersi ed infiltrarsi nel midollo, comprimendolo e provocando gli esiti invalidanti della “paraparesi con vescica neurologica”, derivandone così danni per le cure inadeguate ed invasive somministrate prima della scoperta della massa, comportando esiti invalidanti asseritamente stimati in misura non inferiore all'85%, con un danno da invalidità temporanea assoluta del 100% calcolato dalla data della prima visita (01.02.2011) sino al completamento del ciclo chemioterapico
(27.07.2011).
Sicché, inutilmente richiesto il risarcimento dei danni ed infruttuosamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, gli attori agivano dinanzi all'intestato
Tribunale al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno per malpractice medica derivante da errate diagnosi (infezione polmonare, sindrome di Algille;
craniostenosi), nello specifico un risarcimento del danno articolato nel seguente modo:
- per il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico (che, Pt_4 tenuto conto dell'età di questo al momento del fatto, ovvero di 2 mesi e 4 giorni, veniva quantificato dagli attori in € 23.496,00 per gg. 178 ca. di invalidità temporanea assoluta al 100%, oltre al danno biologico permanente, in misura non inferiore all'85%, per un importo pari a €
1.012.884,00, con una personalizzazione non inferiore al 25%, pari ad €
259.095,00), morale (per una somma non inferiore ad € 337.628,00) subito per la colpa grave dei medici che lo hanno avuto in cura (compresi quelli delle strutture sanitarie da ultimo investite del caso in oggetto, atteso l'obbligo incombente su gli stessi della c.d. diagnosi “differenziale”);
- per il padre e la madre, il risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale, che - tenuto conto del rapporto di parentela, del patema d'animo sofferto e del cambiamento degli stili di vita – veniva quantificato in un importo non inferiore ad € 200.000,00 ciascuno) e del danno patrimoniale
(per le spese sanitarie sostenute, pari ad € 5.000,00 ca., e per i viaggi e le permanenze necessitate di ricoveri ospedalieri, per un importo pari a €
38.000,00);
- per i fratelli ( ed ), il ristoro del danno non patrimoniale (morale Pt_3 Per_1 ed esistenziale) che, tenuto conto del rapporto, ammonterebbe ad una somma non inferiore ad € 100.000,00 ciascuno.
In subordine, gli attori agivano per il risarcimento del danno da perdita di chance di definitiva guarigione e/o di una vita migliore, atteso che la corretta diagnosi era stata formulata dopo quasi 5 mesi dall'insorgenza dei primi sintomi, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto del 30.03.2017 si costituiva in giudizio l'
[...]
il quale Controparte_10 contestava le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, l' convenuto assumeva: la diligenza del personale sanitario CP_4 dipendente che aveva prestato al paziente le cure adeguate e necessarie per la patologia per cui era stato ricoverato, la circoscritta fascia temporale per la gestione delle cure presso la stessa struttura (dal 25.02.2011 al 10.03.2011), cure limitate ad una determinata presunta patologia, essendo stati i sanitari chiamati ad indagare esclusivamente una sospetta “Sindrome di Alagille”, senza poter disporre di elementi utili che potessero indurli ad un approfondimento diagnostico diverso, specificando che per quel che concerne l'assenza di un approfondimento nell'immediatezza della evidenza radiologica di un aumento delle dimensioni del mediastino, essa è stata ampiamente giustificata dall'esigenza di non sottoporre il piccolo paziente ad ulteriori accertamenti per il sospetto di un'azione tossica acuta da farmaci, tenuto anche conto del successivo ricovero programmato presso il
CP_6
L' assumeva l'insussistenza del nesso causale, riportando che tra la data
CP_4 di dimissione dall' (10.03.2011) e quella in cui era stata posta la diagnosi
CP_4 di “voluminosa massa mediastinica sinistra di 5 cm a carico della doccia costo vertebrale posteriore con presenza di calcificazioni” (06.05.2011) erano trascorsi meno di 60 giorni, tempo del tutto insufficiente a giustificare un'evoluzione in senso peggiorativo della patologia, adducendo che i pesanti esiti neurologici erano stati causati dall'aggressività della patologia e dalla sua resistenza alle terapie e si sarebbero comunque verificati anche nel caso in cui la diagnosi fosse stata possibile in occasione del ricovero presso l' negando in ogni caso l'addebito
CP_4 per intero del ritardo nella diagnosi della patologia (assumendo che, al massimo, potranno ritenersi imputabili ai sanitari dell' i soli tredici giorni intercorsi
CP_4 fino al ricovero del piccolo presso il , e rilevando, in subordine, che le CP_6 responsabilità dei sanitari dell' sono significativamente più lievi e limitate CP_6 rispetto a quelle dei sanitari delle altre strutture convenute, intervenute prima e successivamente ai due accessi ambulatoriali presso l'
CP_4
Ciò posto, contestata la richiesta e la quantificazione del danno operata da parte attrice, chiedeva il rigetto della domanda e della declaratoria di solidarietà interna tra tutti i nosocomi convenuti, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con atto del 04.04.2017 si costituiva in giudizio l' di Controparte_6
Genova, il quale contestava integralmente la domanda di parte attrice, assumendo che l'operato dei sanitari dell' fosse immune da Controparte_11 ogni censura, e negando la legittimazione attiva di in quanto nato Parte_3 il 14.12.2012, ovvero concepito quando ormai era già ampiamente nota la patologia occorsa ad Ulteriormente, l'ente negava in atti che la famiglia si Pt_4 Per_1 fosse mai presentata spontaneamente ai sanitari del per un consulto sullo CP_6 stato generale di salute di ed, in particolare, per una indagine sui Pt_4 problemi respiratori, essendo giunto presso l'IRCCS genovese non per Pt_4 un controllo generale, ma soltanto per un consulto programmato, mirato e specialistico, richiesto dai sanitari dell' e dell' Controparte_10 [...] di Messina, per verificare la Controparte_1 correttezza o meno della diagnosi già formulata di craniostenosi, ipotizzata in un soggetto con possibile sindrome di Alagille, quindi un riscontro limitato solo all'indagine richiesta, di natura diagnostica e non terapeutica. Pertanto, riscontrando buone condizioni di salute e la non necessità di ulteriori approfondimenti radiografici, potenzialmente dannosi per l'età di lo Pt_4 stesso veniva dimesso e rimesso alle cure dei presidi ospedalieri siciliani, chiamati in manleva.
Con atto del 20.04.2017, si costituiva in giudizio l' Controparte_12
(P.O. “ ” ), la quale eccependo in via preliminare
[...] CP_2 CP_13
l'irregolarità nella notifica dell'atto di citazione, contestava nel merito la fondatezza della domanda di parte attrice, assumendo che l'operato dei sanitari fosse immune da ogni censura.
Nello specifico, la struttura sosteneva sia che era stato condotto presso Pt_4
i nosocomi di Palermo e di Genova per un controllo generale sulle condizioni di salute dell'infante e non per un mero consulto specialistico richiesto, a monte, da altre strutture sanitarie (essendo stato, quindi, il ricovero di presso Pt_4
l' ed il non mirato e limitato all'indagine richiesta, ma di natura CP_4 CP_6 diagnostica e terapeutica), sia che la mission dei servizi di emergenza/urgenza offerti dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Vincenzo” di consiste CP_2 nell'identificazione di problematiche sanitarie a rischio di morte od invalidità maggiore (presentando, piuttosto, il piccolo una sfumata sintomatologia respiratoria), nella loro gerarchizzazione, in caso di coesistenza di spiegazioni sintomatologiche multiple e nel loro trattamento, ovvero nella loro esclusione;
sicché, una volta ultimato questo percorso, gli approfondimenti diagnostici ed i relativi perfezionamenti terapeutici vanno riferiti ad altre strutture sanitarie.
Così, la struttura, deducendo di avere correttamente agito nelle due occasioni di ricovero, predisposti in data 01.02.2011 e in data 06.05.2011, agendo per la corretta gestione del fatto acuto, nella fase di emergenza che a loro competeva, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno e della declaratoria di solidarietà delle strutture convenute, domandando, piuttosto, la condanna delle altre strutture convenute alla manleva della stessa , P.O. “S. CP_14
Vincenzo” di con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_2 giudizio.
Con atto del 20.04.2017, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale contestava la domanda Controparte_15 di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, eccependo preliminarmente sia il difetto di legittimazione attiva di Pt_3 che dei congiunti relativamente alla richiesta di risarcimento del danno da
[...] perdita di chance, essendo questa una posta risarcitoria afferente al solo soggetto che ha visto diminuire le proprie chances.
Nel merito, l'Azienda contestava l'esistenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa e ai sanitari, assumendo che, in ogni caso, un addebito da parte dei congiunti potrebbe esserle rivolto solo a titolo extracontrattuale, e ad ogni modo deducendo che era giunto all'osservazione dei sanitari dell'A.O.U. con Pt_4 diagnosi del P.S. dell'Ospedale “S. Vincenzo” di di “focolaio CP_2 broncopneumonico”, formulata sulla base di un esame radiografico eseguito presso quest'ultimo, che enunciava “addensamento polmonare a dx, verosimilmente pneumonitico”, e che sulla base dei sintomi che presentava era stato inviato presso l' di Palermo per gli approfondimenti del caso. CP_4
Ciò posto, richiamando l'eventuale concorso delle altre strutture sanitarie convenute e chiamate dall' in manleva della stessa e deducendo CP_1
l'interruzione del nesso di causalità nonché il difetto di prova in ordine alla possibilità che le conseguenze lamentate non si sarebbero verificate se la diagnosi tumorale fosse stata formulata al tempo del ricovero presso il Policlinico di Messina,
l' contestava la domanda di risarcimento del danno e la quantificazione CP_1 operata, con negazione del vincolo di solidarietà tra le strutture convenute, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con atto del 02.11.2017 si costituiva in giudizio l' di Controparte_7
Bergamo, chiamata in causa dall' di Messina, Controparte_16 rilevando preliminarmente l'inammissibilità della chiamata, atteso che la stessa è stata rivolta non al fine di veder accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della chiamata, ma affinché venisse accertata una responsabilità prevalente o comunque concorrente del Policlinico di Messina, ferma restando, peraltro,
l'opposizione degli attori, manifestata all'udienza dell'11.05.2017, alla chiamata in causa della stessa.
Nel merito, l' chiedeva il rigetto della domanda formulata Controparte_7 dall' per carenza di prova di qualsivoglia responsabilità dell' CP_1 [...]
(oggi , né in via esclusiva né in via Controparte_17 Controparte_7 concorrente, nel processo diagnostico, terapeutico e curativo che ha condotto all'attuale stato di invalidità del piccolo il quale al momento del ricovero Pt_4 presso la struttura chiamata presentava una patologia tumorale oramai conclamata. Indi, richiesto il rigetto della pretesa attorea, l Controparte_7 chiedeva in subordine, dichiarare la non solidarietà delle eventuali
[...] obbligazioni e condannare le strutture sanitarie convenute a manlevare l'
[...]
da ogni e qualsiasi domanda proposta dagli attori Controparte_18 con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge.
Ciò premesso, a seguito di rinvii disposti nel presente giudizio e del deposito di memorie e note scritte delle parti, il Giudice con provvedimento del 18.05.2022 disponeva l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, nominando a tal uopo il Collegio peritale, incaricato di rispondere ai seguenti quesiti: a) descriva le lesioni refertate o successivamente certificate a e stabilisca se le stesse Parte_4 siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti;
b) accerti se sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti, valutando se sussistano precedenti morbosi e se tali precedenti siano concorrenti o coesistenti rispetto ai postumi;
c) dica, in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possano essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate;
d) indichi il grado percentuale di invalidità temporanea, specificandone la durata, e permanente, precisandone i criteri di determinazione ed il barème di riferimento o il metodo seguito;
e) dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabilisca l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
f) valuti la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate.
Successivamente, su richiesta delle parti, con provvedimento del 18.04.2023 il
Giudice disponeva l'integrazione di detta CTU, con l'indicazione degli ulteriori quesiti peritali: 1) descrivere analiticamente e in astratto in cosa consistono, secondo i protocolli e le linee-guida accreditati nella scienza medica, gli accertamenti diagnostici a cui il paziente si era sottoposto, anche in relazione alla indicazione di approfondimenti nel caso emergano dubbi o sospetti su diagnosi alternative;
2) accertare e dire – sulla base degli atti disponibili e già prodotti nei fascicoli – se le indagini diagnostiche fossero state condotte correttamente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida e, ove rilevate, delle particolarità eventuali del caso clinico: verificare e descrivere gli eventuali aspetti di imperizia e negligenza;
3) accertare e dire se fosse possibile, in relazione a tutti gli aspetti del caso, una diagnosi esatta e tempestiva della patologia da cui il paziente era affetto: in questa indagine, considerare tutte le caratteristiche e le eventuali peculiarità, clinicamente rilevanti, del caso e i dati e gli elementi conosciuti e conoscibili con una diligenza e una perizia coerenti con il caso specifico, in una logica “ex ante” (non “ex post”, in base a quanto accaduto in seguito); 4) accertare se esista un nesso causale tra l'omessa o tardiva o erronea diagnosi e la patologia riportata dal paziente;
in particolare, dire se, qualora fosse stata elaborata una diagnosi esatta e tempestiva, il paziente avrebbe potuto essere sottoposto o utilmente (efficacemente) ad interventi terapeutici che avrebbero – in ipotesi – evitato l'evento lesivo: in questo accertamento, attenersi al criterio del “più probabile che non” (criterio della
“probabilità prevalente ”, che esclude la rilevanza dei fattori meno probabili ), nel senso che si deve accertare se, ove il comportamento doveroso omesso (diagnosi esatta e tempestiva) fosse stato tenuto, l'evento lesivo si sarebbe verificato comunque oppure no, e ciò in base non solamente ad una frequenza quantitativo
-statistica, ma anche in base agli elementi esistenti nel caso considerato;
5) accertare e dire, in particolare: a) se, ove la diagnosi esatta e tempestiva ci fosse stata, l'evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente;
b) se, ove la diagnosi fosse stata effettuata esattamente e tempestivamente, si sarebbero potuti ridurre gli effetti lesivi della patologia e, in tale caso, in quale misura e per quali aspetti;
6) nel caso di esclusione del nesso causale tra l 'erronea e tardiva diagnosi e la patologia riportata dal paziente, accertare e dire, se, ove la diagnosi fosse stata corretta e tempestiva, il paziente avrebbe avuto la possibilità, che deve essere seria, apprezzabile e consistente, di guarire o di vedere ridotte le sue sofferenze: in particolare, accertare – se in concreto accertabile – il valore statistico -percentuale della possibilità perduta del risultato sperato;
7) quantificare – ove possibile – i giorni di invalidità temporanea assoluta (da intendersi come giorni in cui il soggetto
è stato nella impossibilità totale e assoluta di svolgere ordinarie e normali attività quotidiane, quali ad esempio: prendere e portare oggetti, muoversi, camminare) e parziale eventualmente sofferti come diretta conseguenza dell'errore o della tardività della diagnosi: specificare i criteri applicati per la determinazione;
8) accertare e dire se il paziente sia guarito completamente o se abbia riportato postumi permanenti;
9) indicare il tipo e il grado degli eventuali postumi di invalidità permanente;
10) specificare quali sono i baremes applicati per la stima dei postumi invalidanti permanenti: ad esempio, la tabella allegata al Decreto del Ministro della Salute del 3 luglio 2003 – ove utilizzabile in relazione al grado dei punti di invalidità, da 1 a 9%, che fossero accertati – oppure altro testo, anche a carattere scientifico, le cui pagine di interesse dovranno essere allegate in copia;
11) distinguere i gradi eventualmente diversi, in termini percentuali, di responsabilità delle strutture sanitarie presso cui il paziente era stato visitato;
12) esporre i fondamenti scientifici delle conclusioni indicare, anche a livello essenziale, i riferimenti a linee-guida e studi specialistici.
Sì istruita documentalmente la causa ed espletata la summenzionata CTU, ritenuta la stessa matura per la decisione, questa veniva rinviata dal Giudice per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Ai fini del caso, ritiene il Tribunale doveroso inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità professionale medica invocata.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale (o da contatto sociale quando i casi di malpractice risalgano ad epoca antecedente alla entrata in vigore della legge Gelli
Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009;
17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè
"astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SSUU 577/2008).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica,
è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018; 5128/2020).
Le considerazioni di cui sopra valgono quindi in relazione alla domanda risarcitoria,
e nella specifica ipotesi in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto alla produzione di determinati danni in capo al paziente, i congiunti di quest'ultimo che agiscano per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale (corrente tra il paziente e la struttura), potendo al più agire ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Invero, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
in particolare, viene in considerazione il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012;
11503/1993). Quivi, l'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento e deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo
1372 comma 2 c.c.).
Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi
(quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Compiuto siffatto doveroso inquadramento giurisprudenziale, osserva il Tribunale che nel caso in esame, alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, difetti la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
In diritto, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392).
In punto di prova, si ribadisce che qualora venga dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, sul paziente danneggiato grava l'onere di allegare e provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica/l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, in base al criterio della normalità causale, ossia del “più probabile che non” (Cass. 29.03.2022 n. 10050).
L'accertamento del nesso di causalità materiale nel processo civile si fonda, sul piano strutturale, sul criterio della c.d. causalità adeguata mentre, sul piano probatorio, si fonda sul criterio del più probabile che non, per cui, sulla base di un giudizio probabilistico relativo e non assoluto, deve essere “più probabile che non” che la condotta abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. 17 novembre 2021 n.
34813). Se il creditore allega e prova, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, diviene onere del debitore, interessato all'esonero della propria responsabilità, allegare e provare l'adempimento, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo stata la prestazione professionale eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Ciò premesso, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa non è possibile evincere la sussistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dalle strutture convenute ed il lamentato danno.
Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, in caso di richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, il paziente ha l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito e che la dimostrazione del nesso causale deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, che non si basa solo su statistiche, ma anche su elementi concreti del caso specifico. Pertanto, se il nesso causale non è provato con sufficiente certezza, la domanda di risarcimento viene respinta (Cass. Civ. Ord. n. 14001 del 20.05 2024).
Nel caso in esame, parte attrice ha provato per tabulas l'esistenza del rapporto intercorso con le diverse strutture sanitarie coinvolte in giudizio, ma risulta sfornito di prova l'elemento fondativo della contestata responsabilità, ovvero indimostrato il nesso di causalità.
In particolare, sulla scorta della documentazione presente in atti e della CTU medico- legale, che qui s'intende integralmente condivisa e acquisita sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, per come motivata sotto il profilo logico-espositivo e metodologico, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che ebbero in cura il minore Parte_4
Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico- legale, è d'uopo precisare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020).
Per la Suprema Corte, infatti, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Ai fini del caso, quanto espresso in sede di CTU, quale fonte tecnica oggettiva di convincimento, conforme al mandato, risulta conducente nella valutazione della condotta contestata da parte attrice, laddove ribadisce espressamente il giudizio di esclusione del nesso di causalità.
Si considera qui osservato il principio formulato in sede di legittimità, in ordine al criterio di ricostruzione del nesso di causalità, laddove la Suprema
Corte ha precisato come “In tema di responsabilità civile, il criterio del
"più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità” (Cass.
26304/2021).
Nella specie, si ritiene che gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui sono integralmente richiamati, basati su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di un'accurata valutazione della stessa, appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono, pertanto, essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica disposta in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati ed integrati, tenuto conto delle osservazioni poste all'elaborato peritale.
Nello specifico, emerge che la gestione del trattamento sanitario del piccolo offerta dalle diverse strutture ospedaliere chiamate a rispondere, non Pt_4 sia stata determinante nella causazione del danno lamentato in giudizio dagli attori.
Invero, dalla valutazione della documentazione sanitaria prodotta in atti, come operata dal Collegio peritale, si evince che il piccolo presentava una Pt_4
“sintomatologia molto aspecifica, che a tratti regrediva per poi ripresentarsi e che poteva essere indicativa di diverse patologie, in particolar modo in un bambino così piccolo” e che “gli esiti invalidanti attualmente apprezzabili non sono ascrivibili a errore tecnico ma alla componente intrarachidea della patologia con diffusione tra
T4 e T5”. Ciò che viene in rilievo nell'analisi del caso è che “l'iter diagnostico appare aderente alla presentazione clinica nonché alle risposte alle terapie inizialmente praticate” e che, proprio in punto di accertamento del nesso causale, “dalle evidenze della letteratura l'evoluzione della malattia e la prognosi del neuroblastoma non sarebbe comunque cambiata se la diagnosi fosse stata fatta tra il febbraio e l'aprile del
2011, trattandosi di un arco temporale molto breve. In termini di ragionamento controfattuale, una corretta e tempestiva interpretazione diagnostica e un adeguato approfondimento diagnostico avrebbero permesso un migliore inquadramento della patologia i cui esiti invalidanti non sono comunque ascrivibili al suddetto ritardo ma alla componente intrarachidea tra T4 e T5”.
Come adeguatamente spiegato in sede peritale in ordine alla mancata esecuzione dell'esame radiografico con proiezione latero-laterale, “la proiezione antero- posteriore è indicata nella ricerca di addensamenti parenchimali pertanto la sua esecuzione era corretta in relazione al quesito diagnostico per cui era stata richiesta.
La proiezione latero-laterale potrebbe rilevare aspetti che possono sfuggire a una prospettiva antero-posteriore ma, si ribadisce, nel caso di specie la sintomatologia
e dunque l'indicazione all'esecuzione dell'Rx erano mirati alla ricerca di un'eventuale addensamento che infatti è stato evidenziato e valutato come focolaio broncopneumonitico, per cui non ha richiesto ulteriore approfondimento strumentale anche in considerazione dell'età del bambino. Il quadro che poi si è evidenziato nel mese di maggio con una massa importante ed un versamento pleurico non poteva verosimilmente essere visibile o comunque diagnosticabile all'RX del febbraio 2011
e nessun elemento evidenziato avrebbe comunque necessitato di un esame più accurato”.
Proprio dagli esiti della valutazione del Collegio, esaminati gli atti e le risultanze probatorie, emerge che “non vi sarebbero state differenze nell'iter terapeutico effettivamente eseguito, atteso che soprattutto l'evoluzione e l'andamento della neoplasia comportavano in ogni caso una prognosi invalidante” e che “tutti elementi farebbero pensare che nulla sarebbe cambiato né in termini di estensione né, di conseguenza, di decorso terapeutico successivo e di prognosi”.
Alla luce di quanto messo in evidenza, va rigettata la domanda di parte attrice.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale, ai valori medi, sulla base del valore della controversia
(indeterminabile – complessità media) per un importo pari ad € 10.860,00 per ciascuna parte convenuta costituita ( Controparte_1
[...] ,
[...] Controparte_2
, oltre rimborso CP_4 Controparte_6 Controparte_7 forfettario, IVA, CPA se dovute come per legge.
Le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice per le causali di cui in parte motiva;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano come in parte motiva;
- si pongono definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo