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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 537/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Maliandi;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ll'Avv
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) data 7.04.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2001, al N. 70, Parte 2, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare, poiché i coniugi sono economicamente indipendenti e risiedenti presso una propria distinta residenza abitativa e anagrafica (Civitavecchia Largo Monti della Tolfa 1 per Parte_1
e Civitavecchia via della Quercia 1 per :
[...] Controparte_1
- la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori con collocazione primaria presso la Persona_1 residenza abitati e (dove vive e risiede anche la figlia maggiorenne ed il Persona_2 padre potrà tenerla e/o vederla quando vorrà, previo preavviso ed in accordo con la medesima figlia minore e la madre;
- corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie l'importo di €. Controparte_1 3 ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia, con previsione specifica che il pagamento avrà luogo in forma diretta in favore della figlia divenuta da tempo maggiorenne e analogamente verrà Per_2 seguita suddetta modalità anche con la figlia (attualmente 17enne) al raggiungimento della Per_1 maggiore età. Ordinare che la sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria del Tribunale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 537/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Maliandi;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ll'Avv
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) data 7.04.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2001, al N. 70, Parte 2, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare, poiché i coniugi sono economicamente indipendenti e risiedenti presso una propria distinta residenza abitativa e anagrafica (Civitavecchia Largo Monti della Tolfa 1 per Parte_1
e Civitavecchia via della Quercia 1 per :
[...] Controparte_1
- la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori con collocazione primaria presso la Persona_1 residenza abitati e (dove vive e risiede anche la figlia maggiorenne ed il Persona_2 padre potrà tenerla e/o vederla quando vorrà, previo preavviso ed in accordo con la medesima figlia minore e la madre;
- corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie l'importo di €. Controparte_1 3 ciascuna figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia, con previsione specifica che il pagamento avrà luogo in forma diretta in favore della figlia divenuta da tempo maggiorenne e analogamente verrà Per_2 seguita suddetta modalità anche con la figlia (attualmente 17enne) al raggiungimento della Per_1 maggiore età. Ordinare che la sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria del Tribunale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitavecchia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone