Ordinanza collegiale 27 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/05/2025, n. 10423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10423 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10423/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12251/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12251 del 2023, proposto da
ZE US, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Acconcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua , della nota prot. AGEA.ADU.2023.208951, datata 21 maggio 2023 (cod. a Barre n. 10841808263), comunicata via p.e.c. in data 23 maggio 2023, avente ad oggetto “domanda unica 2021 n. 10263990565 - Comunicazione chiusura procedimento ai sensi delle istruzioni operative n. 20 del 03/03/2022 (controlli e partecipazione al procedimento)”, con la quale è stata respinta l’erogazione del c.d. aiuto accoppiato, a norma dell'art. 27 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 (art. 52 del Regolamento U.E. n. 1307/2013 - superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità), quantificato nella somma pari ad Euro 4.438,32;
- e di ogni altro atto conseguente o presupposto, comunque connesso, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21 luglio 2023, tempestivamente depositato, ZE US - imprenditore agricolo professionale (IAP) titolare dell'azienda agricola “La Petrolla” con sede in Campagna (Sa), premetteva, in punto di fatto, di aver inoltrato ad Ag.E.A., in data 24 giugno 2021, la Domanda Unica n. 10263990565, composta da un premio di base e da un aiuto per l'inverdimento, nonché da un c.d. aiuto accoppiato a norma dell'art. 27 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465.
Tale ultimo aiuto non veniva corrisposto entro la data prevista, per cui la parte ricorrente segnalava all'help desk del S.I.A.N. la mancata erogazione al fine di ottenerne la liquidazione, provvedendo altresì all'apertura di ulteriori segnalazioni, rimaste tutte prive di riscontro.
In data 23 maggio 2023, il ricorrente riceveva la nota/provvedimento prot. AGEA.ADU.2023.208951 datata 21 maggio 2023, in questa sede impugnata, a mezzo della quale veniva comunicata la (formale) chiusura del procedimento con la motivazione del (parziale) esito negativo della Domanda Unica con riferimento all’erogazione del c.d. aiuto accoppiato a norma dell'art. 27 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 per l’importo di Euro 4.438,32.
Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha impugnato la suddetta nota, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con un unico motivo, è stata dedotta la violazione di legge - errata e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per mancata partecipazione al procedimento - eccesso di potere - difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, perché, per un verso, sarebbero state documentate le attività imprenditoriali necessarie al fine di ottenere l’aiuto de quo e, per altro verso , non sarebbe stata garantita la partecipazione procedimentale a fronte della segnalazione di presunti malfunzionamenti informatici sul S.I.A.N..
1.2. Per tale motivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. In data 19 dicembre 2024, la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale sono state ribadite le ragioni addotte al ricorso introduttivo.
3. Con ordinanza n. 1600/2025, pubblicata il 27 gennaio 2025 all’esito della pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, questa Sezione ha assegnato alle parti il termine di 30 giorni al fine per dedurre a riguardo della sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione dell’adito G.A. , in quanto potrebbe sussistere il “ difetto di giurisdizione dell’adito G.A., in favore del G.O., alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la posizione giuridica vantata dal privato nei confronti della P.A. per l’erogazione di tale tipologia di aiuti comunitari - in quanto sottratta da margini di discrezionalità ed essendo essenzialmente dovuta al mero verificarsi delle condizioni normativamente previste - sarebbe di diritto soggettivo perfetto ” ed ha, quindi, rinviato per il prosieguo la pubblica udienza del 20 maggio 2025.
4. L’Ag.E.A., pur intimata, non si è poi costituita in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei sensi che seguono.
6.1. In via preliminare, va affermata, nel caso di specie, la giurisdizione dell’adito G.A., in quanto la presente controversia attiene alla fase procedimentale di verifica della sussistenza dei requisiti per l’erogazione dei contributi in materia di agricoltura nell’ambito del Regolamento n. 1307/2013 - ossia attinente ad una fase antecedente all’erogazione dei benefici stessi - ove sussiste, senza dubbio, il potere della P.A. di valutare la conformità della domanda presentata dal privato agli obiettivi indicati nella citata disciplina comunitaria, come poi recepita dal D.M. 7 giugno 2018 n. 5465.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, sul punto, precisato che “ il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid,e il quomodo dell'erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. ” (vedi: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. del 16 luglio 2024, n. 19484).
Ebbene, ritiene questo Collegio, che la fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio attenga, a ben vedere, all’ipotesi di cui alla lett. c ) della predetta pronuncia del Corte di Cassazione, dal momento che è comunque rimessa all’Amministrazione di accertare e verificare, nella domanda presentata dal privato, la sussistenza dei requisiti indicati nel D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, ciò implicando un certo margine di valutazione discrezionale, incompatibile con l’ipotesi di mera erogazione del beneficio a fronte di un’attività accertativa totalmente vincolata e quindi priva di margini di apprezzamento da parte della P.A..
Per tali considerazioni, la posizione giuridica soggettiva vantata dalla parte ricorrente, a fronte del (parziale) diniego espresso dall’Ag.E.A., è da qualificarsi alla stregua di interesse legittimo, attratto pertanto nell’alveo della giurisdizione di legittimità del G.A..
6.2. Ciò chiarito, è possibile ora sindacare i profili di censura sollevati dalla parte ricorrente.
Ebbene, la parte ricorrente si duole, in sintesi, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sulla base di un duplice profilo: in primo luogo, il diniego impugnato sarebbe illegittimo, in quanto la motivazione della mancata erogazione dell'aiuto accoppiato indicata da AGEA, per cui risulterebbero “ assenti operazioni di registro come fornitore di olive dop oppure operazione con carico di olive proprie dop ”, sarebbe smentita dalla semplice consultazione del portale dell'olio di oliva di riferimento del frantoio cliente (EVO CAMPANIA S.c.a.r.l.) e dalla documentazione ivi estratta, da cui si evincerebbero chiaramente le corrette operazioni di carico con le rispettive date e quantitativi di olive cedute; per altro verso, il provvedimento sarebbe viziato sotto il profilo della mancata partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto la parte ricorrente, prima di ricevere il provvedimento impugnato, avrebbe più volte segnalato l'errore attraverso l' help desk del S.I.A.N., senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
6.3. Ritiene il Collegio che tali censure siano fondate nei termini seguenti.
Ed invero, si osserva come la circostanza indicata nella motivazione del provvedimento - ostativa dell’erogazione del beneficio de quo - , secondo cui “ O56 01 Assenti operazioni di registro come fornitore di olive dop oppure operazione con carico di olive proprie dop ”, è stata contestata dalla parte ricorrente, la quale ha fornito elementi di segno opposto, avendo dedotto di aver ceduto le proprie olive D.O.P. colline salernitane, come desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio (vedi: allegato n. 7, portale dell’olio d’oliva), in mancanza di prova contraria.
Parimenti, risulta provata l’ulteriore circostanza per la quale la parte ricorrente avrebbe effettivamente riscontrato problemi di malfunzionamento del portale S.I.A.N., per quanto riguarda il caricamento della documentazione relativa alle operazioni di cui sopra ed avrebbe quindi segnalato tale inconveniente all’ help desk , senza ottenere alcun riscontro (vedi: allegati n. 5 e 6).
A fronte di tali circostanze di fatto, l’Ag.E.A. non si è costituita in giudizio per smentire quanto dedotto dalla parte ricorrente, sicché tale condotta processuale può certamente essere valorizzata come argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in favore della sussistenza dei vizi denunciati.
6.4. Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, in parte qua , ove viene negato il beneficio de quo , in base alla motivazione per cui “ O56 01 Assenti operazioni di registro come fornitore di olive dop oppure operazione con carico di olive proprie dop ”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., l’Ag.E.A. dovrà riesaminare l’istanza presentata dalla parte ricorrente, tenendo conto dei (verosimili) malfunzionamenti verificatisi sul portale S.I.A.N. e di quanto documentato a riguardo delle operazioni di commercializzazione delle olive D.O.P..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Ag.E.A. e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato e ordina il riesame della domanda presentata dalla parte ricorrente nei sensi e nei termini indicati in parte motiva.
Condanna l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Duemila/00) per compensi professionali, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO