TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. OP C.F._2 TE rappresentato e difeso dall'avv. FASSETTA BRUNO elettivamente domiciliato C.F._3 in PIAZZA XX SETTEMBRE, 23 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. FASSETTA BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1/2022, chiedendone la riforma integrale.
Ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva di per difetto di rapporti contrattuali instaurati OP con lo stesso e, nel merito, ha dedotto la errata valutazione delle istanze istruttorie ad opera del giudice di prime cure, alla luce della contestazione delle opere prestate e dei vizi riscontrati anche all'esito delle prove orali rese.
Ha inoltre ritenuto, sulla scorta di tali deduzioni, legittimo il recesso formulato e conseguentemente illegittima la condanna alle spese.
pagina 1 di 8 Si sono costituiti in giudizio gli appellati contestando quanto ex adverso dedotto alla luce della documentazione in atti, attestante la titolarità attiva di nonché delle prove orali, da cui OP si evincerebbe l'inesistenza di un inadempimento grave a giustificazione delle pretese di parte appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c. in data 24.01.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'appello è del tutto infondato.
Priva di pregio si appalesa l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità di sollevata da parte OP appellante sul presupposto di non aver mai instaurato rapporti contrattuali con quest'ultimo.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, al fine di accertare che vi sia stata una successione nei rapporti debitori è necessario accertare che vi sia stato o meno un trasferimento della titolarità dell'impresa (C. 2628/1999).
Nel caso di specie, è stata fornita prova documentale della cessione della titolarità dell'impresa familiare in favore di OP ad opera di già a partire dal 2010, di talché i TE rapporti contrattuali instaurati nel 2011 tra le parti in causa consentono di ritenere già sussistente la titolarità passiva di nei rapporti sostanziali intrattenuti/avviati da OP
. TE
A tale circostanza si aggiunge l'ulteriore elemento indiziario rappresentato dalla intestazione stessa della fattura, recante la specifica indicazione delle attività svolte per conto di parte appellante con espressa indicazione, quale titolare, di CP
.
[...]
Né tantomeno è suscettibile di ingenerare una ricostruzione alternativa della fattispecie le prove orali rese nel giudizio di I grado giacché la circostanza, emersa nel cprso del giudizio, che pagina 2 di 8 l'odeirno appellante si sia interfacciato con anziché TE con non preclude comunque la riferibilità delle OP attività all'impresa individuale facente parte a quest'ultima.
Ciò è reso evidente dalla prova documentale rappresentata dal fatto che abbia continuato a lavorare in qualità di TE collaboratore per conto di e, come tale, era OP legittimato ad impegnare la ditta di quest'ultimo anche nei rapporti con terzi.
Non meritevole di accoglimento è altresì la doglianza in punto di difetto di prova delle prestazioni svolte alla stregua di quanto indicato in fattura.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema
Corte, che l'attore che agisce per il soddisfacimento del proprio credito ha il dovere di descrivere, nel proprio atto introduttivo analiticamente e con rigore non soltanto i fatti materiali che assume essere stati fonte di illecito ma anche in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato (C. 13328/2015).
Quanto testé dedotto trova la propria ratio nel principio statuito dalla Suprema Corte, S.U. 11353/2004, secondo cui l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo e conseguentemente, a contrario, l'operatività del principio di non contestazione, ai sensi dell'art 115 c.p.c..
L'onere di allegazione, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C.
10527/2011)
Orbene, tanto premesso, per quel che concerne gli elementi costitutivi della domanda, parte attrice ha specificamente richiamato pagina 3 di 8 nel proprio atto introduttivo il documento contenente la specifica indicazione delle ore lavorate, i materiali impiegati, il loro costo nonché le specifiche prestazioni rese.
A fronte della suddetta puntuale ed analitica allegazione degli elementi costitutivi della domanda attorea e delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività rese parte convenuta non ha preso posizione, in modo altrettanto analitico e dettagliato.
Ne consegue che i lavori effettuati e le spese sostenute per i materiali devono ritenersi riscontrati nei termini e secondo gli importi dettagliatamente indicati da parte attrice, in ossequio al generale principio per cui "la non contestazione" – cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – è un
"comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti", cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 5.3.09,
n. 5356; Cass. civ., Sez. III, 28.3.06, n. 7074; Cass. civ., Sez.
III, 25.5.04, n. 10031).
Tale principio, infatti, per come statuito dalla Suprema Corte, C.
12636/2005, trova applicazione con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della domanda attorea, sia principali che secondari, e quindi anche con riferimento agli importi pretesi a titolo di ristoro economico.
Nel caso di specie, inoltre, ritenendo per le ragioni sopra esposte assolto l'onere di allegazione di parte attrice, la produzione in giudizio di documentazione stragiudiziale di segno contrario ad opera di parte convenuta si appalesa del tutto priva di pregio giuridico
L'istruzione probatoria, infatti, si colloca subito dopo la cristallizzazione del thema decidendum, costituendo un momento logicamente posteriore all'esaurimento dell'attività assertiva delle parti da esplicarsi necessariamente nei propri atti introduttivi pagina 4 di 8 Dal necessario nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria deriva, come riconosciuta da consolidata giurisprudenza, il fondamentale principio per cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e specificamente allegati dalle parti e/o specificamente contestati.
Di qui la “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e probatori, così come cristallizzata dalla Cass. S.U.
17.6.2004, n. 11353, tale per cui deve ritenersi priva di rilevanza probatoria la documentazione atta a suffragare un'allegazione comunque generica in quanto “perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (C. 13328/2015).
Parimenti infondate le ulteriori doglianze concernenti i vizi dell'opera prestata che avrebbero legittimato la formulazione del recesso. si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il "recesso" in parola, rappresenta una particolare ipotesi di risoluzione per inadempimento e, dunque, rappresenta una figura da non ricondurre al recesso convenzionale di cui agli artt. 1373 e
1386, bensì all'istituto disciplinato dagli artt. 1453 ss.Ne consegue che la verifica della sussistenza di tale fattispecie soggiace non già alla disciplina dell'art. 1373 (C. 10300/1994), ma a quella degli artt. 1453 ss. ( C. 11784/2000; C. 9941/1996; C. 12860/1993; A.
Reggio Calabria 12.4.1991; T. Brescia 6.11.2003) per i caratteri che devono ricorrere affinché l'inadempimento possa legittimamente fondare il recesso ( C. 2649/1999; C. 4451/1985; C.
4011/1984).Orbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i suddetti presupposti normativi, per come correttamente accertato dal giudice di prime cure.Sotto il profilo della gravità, va rammentato che il Giudice deve tener conto, ai fini della sua sussistenza, del valore - determinabile mediante il criterio di proporzionalità - che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una pagina 5 di 8 sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.La gravità dell'inadempimento, infatti, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito.
Nel caso di specie è indubitabile l'insussistenza anche di quest'ultimo presupposto tenuto conto che le risultanze istruttorie in atti non hanno in alcun modo riscontrato l'inesatta esecuzione delle opere rese ma solo la (inevitabile) presenza di polvere causata dalle lavorazioni.
Non può dubitarsi che tale circostanza non abbia cagionato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto tenuto conto che la stessa non ha intaccato, in difetto di prova, l'esecuzione dell'obbligazione primaria.
Né tantomeno tale prova è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali della moglie di parte appellante, tenuto conto che quest'ultima non ha fornito il benché minimo straccio di prova in ordine al fatto che i medesimi lavori commissionati agli appellati siano stati fedelmente eseguiti da ditte esterne, quale prova indiziaria della mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto di contratto.
pagina 6 di 8 Del tutto priva del benché minimo pregio giuridico la circostanza che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell'offerta banco iudicis di euro 500,00 formulata da parte appellante.
Tale circostanza non si vede come possa incidere nelle dinamiche processuali del presente giudizio tenuto conto che la pretesa creditoria di parte appellata è nettamente superiore all'offerta resa.
L'accoglimento integrale della domanda formulata da parte opposta, in ossequio al principio di soccombenza, consente di ritenere non censurabile la statuizione del giudice nella parte in cui ha ritenuto di condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, contrariamente a quanto lamentato da quest'ultimo.
La liquidazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il
Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1/2022
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 820,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del pagina 7 di 8 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 22 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. OP C.F._2 TE rappresentato e difeso dall'avv. FASSETTA BRUNO elettivamente domiciliato C.F._3 in PIAZZA XX SETTEMBRE, 23 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. FASSETTA BRUNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1/2022, chiedendone la riforma integrale.
Ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva di per difetto di rapporti contrattuali instaurati OP con lo stesso e, nel merito, ha dedotto la errata valutazione delle istanze istruttorie ad opera del giudice di prime cure, alla luce della contestazione delle opere prestate e dei vizi riscontrati anche all'esito delle prove orali rese.
Ha inoltre ritenuto, sulla scorta di tali deduzioni, legittimo il recesso formulato e conseguentemente illegittima la condanna alle spese.
pagina 1 di 8 Si sono costituiti in giudizio gli appellati contestando quanto ex adverso dedotto alla luce della documentazione in atti, attestante la titolarità attiva di nonché delle prove orali, da cui OP si evincerebbe l'inesistenza di un inadempimento grave a giustificazione delle pretese di parte appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c. in data 24.01.2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
L'appello è del tutto infondato.
Priva di pregio si appalesa l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità di sollevata da parte OP appellante sul presupposto di non aver mai instaurato rapporti contrattuali con quest'ultimo.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, al fine di accertare che vi sia stata una successione nei rapporti debitori è necessario accertare che vi sia stato o meno un trasferimento della titolarità dell'impresa (C. 2628/1999).
Nel caso di specie, è stata fornita prova documentale della cessione della titolarità dell'impresa familiare in favore di OP ad opera di già a partire dal 2010, di talché i TE rapporti contrattuali instaurati nel 2011 tra le parti in causa consentono di ritenere già sussistente la titolarità passiva di nei rapporti sostanziali intrattenuti/avviati da OP
. TE
A tale circostanza si aggiunge l'ulteriore elemento indiziario rappresentato dalla intestazione stessa della fattura, recante la specifica indicazione delle attività svolte per conto di parte appellante con espressa indicazione, quale titolare, di CP
.
[...]
Né tantomeno è suscettibile di ingenerare una ricostruzione alternativa della fattispecie le prove orali rese nel giudizio di I grado giacché la circostanza, emersa nel cprso del giudizio, che pagina 2 di 8 l'odeirno appellante si sia interfacciato con anziché TE con non preclude comunque la riferibilità delle OP attività all'impresa individuale facente parte a quest'ultima.
Ciò è reso evidente dalla prova documentale rappresentata dal fatto che abbia continuato a lavorare in qualità di TE collaboratore per conto di e, come tale, era OP legittimato ad impegnare la ditta di quest'ultimo anche nei rapporti con terzi.
Non meritevole di accoglimento è altresì la doglianza in punto di difetto di prova delle prestazioni svolte alla stregua di quanto indicato in fattura.
Si rammenta infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema
Corte, che l'attore che agisce per il soddisfacimento del proprio credito ha il dovere di descrivere, nel proprio atto introduttivo analiticamente e con rigore non soltanto i fatti materiali che assume essere stati fonte di illecito ma anche in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovrà essere computato (C. 13328/2015).
Quanto testé dedotto trova la propria ratio nel principio statuito dalla Suprema Corte, S.U. 11353/2004, secondo cui l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo, non fa sorgere il primo e conseguentemente, a contrario, l'operatività del principio di non contestazione, ai sensi dell'art 115 c.p.c..
L'onere di allegazione, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C.
10527/2011)
Orbene, tanto premesso, per quel che concerne gli elementi costitutivi della domanda, parte attrice ha specificamente richiamato pagina 3 di 8 nel proprio atto introduttivo il documento contenente la specifica indicazione delle ore lavorate, i materiali impiegati, il loro costo nonché le specifiche prestazioni rese.
A fronte della suddetta puntuale ed analitica allegazione degli elementi costitutivi della domanda attorea e delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività rese parte convenuta non ha preso posizione, in modo altrettanto analitico e dettagliato.
Ne consegue che i lavori effettuati e le spese sostenute per i materiali devono ritenersi riscontrati nei termini e secondo gli importi dettagliatamente indicati da parte attrice, in ossequio al generale principio per cui "la non contestazione" – cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – è un
"comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti", cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 5.3.09,
n. 5356; Cass. civ., Sez. III, 28.3.06, n. 7074; Cass. civ., Sez.
III, 25.5.04, n. 10031).
Tale principio, infatti, per come statuito dalla Suprema Corte, C.
12636/2005, trova applicazione con riferimento a tutti gli elementi costitutivi della domanda attorea, sia principali che secondari, e quindi anche con riferimento agli importi pretesi a titolo di ristoro economico.
Nel caso di specie, inoltre, ritenendo per le ragioni sopra esposte assolto l'onere di allegazione di parte attrice, la produzione in giudizio di documentazione stragiudiziale di segno contrario ad opera di parte convenuta si appalesa del tutto priva di pregio giuridico
L'istruzione probatoria, infatti, si colloca subito dopo la cristallizzazione del thema decidendum, costituendo un momento logicamente posteriore all'esaurimento dell'attività assertiva delle parti da esplicarsi necessariamente nei propri atti introduttivi pagina 4 di 8 Dal necessario nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria deriva, come riconosciuta da consolidata giurisprudenza, il fondamentale principio per cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e specificamente allegati dalle parti e/o specificamente contestati.
Di qui la “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e probatori, così come cristallizzata dalla Cass. S.U.
17.6.2004, n. 11353, tale per cui deve ritenersi priva di rilevanza probatoria la documentazione atta a suffragare un'allegazione comunque generica in quanto “perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (C. 13328/2015).
Parimenti infondate le ulteriori doglianze concernenti i vizi dell'opera prestata che avrebbero legittimato la formulazione del recesso. si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il "recesso" in parola, rappresenta una particolare ipotesi di risoluzione per inadempimento e, dunque, rappresenta una figura da non ricondurre al recesso convenzionale di cui agli artt. 1373 e
1386, bensì all'istituto disciplinato dagli artt. 1453 ss.Ne consegue che la verifica della sussistenza di tale fattispecie soggiace non già alla disciplina dell'art. 1373 (C. 10300/1994), ma a quella degli artt. 1453 ss. ( C. 11784/2000; C. 9941/1996; C. 12860/1993; A.
Reggio Calabria 12.4.1991; T. Brescia 6.11.2003) per i caratteri che devono ricorrere affinché l'inadempimento possa legittimamente fondare il recesso ( C. 2649/1999; C. 4451/1985; C.
4011/1984).Orbene, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i suddetti presupposti normativi, per come correttamente accertato dal giudice di prime cure.Sotto il profilo della gravità, va rammentato che il Giudice deve tener conto, ai fini della sua sussistenza, del valore - determinabile mediante il criterio di proporzionalità - che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se per effetto dell'inadempimento si sia verificata ai danni della controparte una pagina 5 di 8 sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale.La gravità dell'inadempimento, infatti, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito.
Nel caso di specie è indubitabile l'insussistenza anche di quest'ultimo presupposto tenuto conto che le risultanze istruttorie in atti non hanno in alcun modo riscontrato l'inesatta esecuzione delle opere rese ma solo la (inevitabile) presenza di polvere causata dalle lavorazioni.
Non può dubitarsi che tale circostanza non abbia cagionato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto tenuto conto che la stessa non ha intaccato, in difetto di prova, l'esecuzione dell'obbligazione primaria.
Né tantomeno tale prova è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali della moglie di parte appellante, tenuto conto che quest'ultima non ha fornito il benché minimo straccio di prova in ordine al fatto che i medesimi lavori commissionati agli appellati siano stati fedelmente eseguiti da ditte esterne, quale prova indiziaria della mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto di contratto.
pagina 6 di 8 Del tutto priva del benché minimo pregio giuridico la circostanza che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dell'offerta banco iudicis di euro 500,00 formulata da parte appellante.
Tale circostanza non si vede come possa incidere nelle dinamiche processuali del presente giudizio tenuto conto che la pretesa creditoria di parte appellata è nettamente superiore all'offerta resa.
L'accoglimento integrale della domanda formulata da parte opposta, in ossequio al principio di soccombenza, consente di ritenere non censurabile la statuizione del giudice nella parte in cui ha ritenuto di condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, contrariamente a quanto lamentato da quest'ultimo.
La liquidazione delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, il
Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti del sorgere in capo all'appellante, soccombente, dell'obbligo di versare una ulteriore somma equivalente all'importo del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1/2022
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro 820,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore equivalente all'importo del pagina 7 di 8 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 22 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 8 di 8