Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 668/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 668/2020 R.G. e vertente tra
C.F.-P.I. ), non in proprio ma nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di mandataria di (C.F.-P.I.-R.I. ), in persona Parte_2 P.IVA_2 dei rispettivi l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ e ”, con gli avv.ti Pt_1 Parte_2
FABRIZIO CESARE (C.F. e CodiceFiscale_1 Email_1 [...]
(C.F. Parte_3 CodiceFiscale_2 Email_2
-appellante- nei confronti di
P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche Controparte_1 P.IVA_3 solo ”, con l'avv. FABIO GIUSEPPE COLELLA (C.F. CP_1
) CodiceFiscale_3 Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 479/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 24/04/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1057/2016 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito il CP_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 1057/2016 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(A) aveva intrattenuto con la (qui di Controparte_2
Contr seguito anche solo “ ) un rapporto di c/c avente n. 42450.10;
(B) tale rapporto risultava afflitto da diversi vizi (e.g. anatocismo, valute c.d. fittizie, interessi ultra-legali non debitamente pattuiti, usura, c.m.s. contra legem).
Sulla scorta di ciò la società attrice ha domandato al Tribunale di voler accertare e dichiarare i predetti vizi e per l'effetto condannare alla ripetizione dell'indebito, nonché al risarcimento dei danni.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 24.06.2016
Contr si è poi costituita la contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccepito:
(A) l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione;
(B) l'inammissibilità dell'azione ripetitoria per difetto di pagamento e comunque per intervenuta prescrizione;
(C) l'infondatezza, in ogni caso, dell'avversa domanda, non essendo il rapporto di c/c n.
42450.10 afflitto dai vizi ex adverso prospettati, proponendo all'uopo domanda riconvenzionale per conseguire la condanna dell'attrice al pagamento del saldo (pari a €
145.942,61).
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. del 10.08.2018 e
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integrazione dell'11.02.2019), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 479/2020 del
24/04/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarato la società attrice
Contr debitrice di dell'importo di € 81.987,10, oltre interessi;
Contr (b) dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale di
(c) compensato le spese di lite e posto quelle di C.T.U. a carico della convenuta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte quale Pt_1
mandataria della , la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. Parte_2
668/2020), premettendo che era subentrata nella posizione a seguito di cessione Parte_2
Contr c.d. in blocco da in data 20.12.2007, avendo poi conferito mandato a per la Pt_1
gestione ed il recupero dei crediti con procura del 3.07.2019, e ha ivi in particolare contestato la sentenza di 1° grado per:
(1) l'errata applicazione delle norme in materia di mediazione obbligatoria
(2) l'omessa ed errata valutazione in punto di capitalizzazione degli interessi e della C.S.M..
I.2.2.- Con comparsa del 30.09.2021 si è poi costituita anche in questo grado la società
, contestando le contrarie prospettazioni e in particolare eccependo CP_1
l'inammissibilità e infondatezza dell'avverso appello.
I.2.3.- Con provvedimento dell'8.-11.03.2024 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2025.
I.2.4.- All'esito di quest'ultima e con provvedimento comunicato il 21.02.25 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) l'appello è stato proposto da parte senz'altro legittimata, in quanto, pur non già intervenuta in prime cure, si tratta di parte cessionaria subentrata a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) e dunque pacificamente abilitata ad avvalersi dei mezzi d'impugnazione anche nei casi, analoghi a quello di specie, in cui la stessa non aveva partecipato al giudizio di prime cure – e ciò ex art. 111, comma IV, c.p.c., (“la sentenza … spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui”) e considerando che il successore, “essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione”, “non può essere considerato terzo”, “con la conseguenza che, come la
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sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio” (cfr., ex multis, Cass. n.
10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 2889/2002; Cass. n.
649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n. 9438/1997; Cass. n.
178/1997; Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993);
(2) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito l'appello è poi parzialmente fondato, a ciò conseguendo la necessità di riformare, pur nei soli termini qui di seguito evidenziati, la sentenza di 1° grado.
V.- Fondato e da accogliersi, in particolare e anche alla luce del dictum nomofilattico da ultimo intervenuto (Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3452), risulta il 1° motivo di gravame
[v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
V.1.- A tal riguardo la parte appellante ha contestato, in specie, la statuizione di improcedibilità della propria domanda riconvenzionale, declaratoria pronunciata in prime cure per l'“assenza del preventivo espletamento obbligatorio della mediazione” con riguardo a tale domanda e sulla scorta della giurisprudenza all'epoca prospettante “la necessità di procedere alla mediazione obbligatoria” pur rispetto a quest'ultima [cfr. pagg. 15-17 della sentenza di prime cure].
V.2.- E tuttavia, tale statuizione, pur argomentata e conforme ad orientamento all'epoca diffuso [espresso, ex aliis, da Trib. Bari, 28/11/2016; Trib. Verona, 12/05/2016; Trib. Roma,
27/11/2015; Trib. Roma, 15/03/2012; Trib. Roma, 11/11/2014; Trib. Firenze, 14/02/2012;
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Trib. Como, 2/02/2012], pur se non incontrastato [dandosi conto nella stessa pronuncia di 1° grado (cfr. pag. 16, 2° cpv.), dell'opinione contraria espressa, fra le altre, da Trib. Taranto,
2/05/2019; Trib. Roma, 18/01/2017; Trib. Reggio Calabria, 22/04/2014], è tuttavia senz'altro qui da riformarsi sulla scorta del già richiamato intervento delle Sezioni Unite della S. Corte, le quali hanno definitivamente affermato che “la condizione di procedibilità prevista dall'art.
5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali” (cfr. Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit.).
V.3.- A tale principio nomofilattico occorre qui evidentemente attenersi, in quanto:
(A) espressamente e inequivocabilmente fissato, come detto, dalle Sezioni Unite della S.
Corte, la cui interpretazione, in particolare con riguardo a norme processuali, senz'altro costituisce “oggettivazione convenzionale di significato” a cui uniformarsi non solo perché
“da ritenersi … quella “esatta” o “almeno la più “esatta” (possibile)”, ma anche perché si tratta di principio espresso, nella sua massima composizione, dalla Corte istituzionalmente deputata ad assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge” (ex art. 75 R.D. 12/1941) e che “mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale”, con uniformità che poi “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni e sulla riduzione del contenzioso che ne deriva”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali”, in definitiva, “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo” [cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747, nonché Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135];
(B) altresì del tutto condivisibile, poiché fondato su plurimi e dirimenti argomenti:
(i) testuali (atteso che “la legge non prevede espressamente né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali di tale eventualità” - prevedendo l'art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010 la necessità di “preliminarmente” “esperire il procedimento di mediazione” solo per “chi intende esercitare in giudizio un'azione” e solo quale “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” – e che “il legislatore, pur intervenuto” più volte e “anche recentemente sul tema”, pur “quando la questione in esame era ampiamente emersa”, “nulla ha ritenuto di disporre al riguardo”: cfr. Cass., Sez. un., n.
3452/2024, cit.);
(ii) teleologici (avendo la mediazione una chiara “finalità deflattiva” ed essendo “dunque” “il fine” “l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale”, con la conseguenza che se “la mediazione è stata già esperita
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… dall'attore”, “la lite” in ogni caso “pende ormai innanzi ad un giudice”, “che” ovviamente
“ne resta investito” a prescindere dalla riconvenzionale, con la conseguenza che, “essendo la causa insorta”, ovviamente “la funzione dell'istituto” – e dunque la sua “funzione deflattiva”
“non” della “domanda sic et simpliciter”, “ma”, appunto, “del processo” – “viene meno”,
“non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo” e dunque avendo ormai “già fallito l'obiettivo”, con la conseguenza che “una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale …. non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un “filtro” al processo innanzi ad un organo della giurisdizione”: cfr. Cass.,
Sez. un., n. 3452/2024, cit., nonché Corte Cost., 20/01/2022, n. 10 e Corte Cost., 18/04/2019,
n. 97);
(iii) sistematici (atteso che tale ulteriore mediazione, a fronte di un fine deflattivo ormai non realizzato, determinerebbe solo “un effetto eccessivo” e “non voluto dalla norma”, finendo per
“imporre” “più successivi” “tentativi obbligatori di conciliazione” “ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio e dunque, in contrasto con le “finalità di economia processuale”, per “differ[ire] la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio”, ciò peraltro evidentemente confliggendo con il complesso delle “regole positive dettate dal legislatore” tanto “nel testo normativo” sulla mediazione quanto in “altri similari”, considerando che: (a) sussistono diverse norme precipuamente miranti a “escludere il concorso di analoghi istituti”, “escludendo un doppio e contemporaneo “filtro alla giurisdizione”, ma optando, invece, per l'alternatività di procedure” proprio al fine di evitare una “gravosa duplicazione di costi superflui per le parti”, nonché “un serio ostacolo al raggiungimento di una soluzione conciliativa” e una “causa di ritardo nella soluzione della lite insorta” - e.g. l'art. 23, comma II, d.lgs. 28/2010, ove si “è stabilito” che “restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile”, con “procedimenti”
“esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto”; ovvero l'“art. 3, primo comma, secondo periodo, d.l. n. 132 del 2014, conv. nella l. n. 162 del 2014”, ove si “prevede la convenzione di negoziazione assistita per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ma” solo “fuori dei casi previsti ... dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”; ovvero, sempre nella “medesima prospettiva restrittiva”, i “commi 3 e 6 dell'art. 5” del
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“D.Lgs. n. 28 del 2010, rispettivamente concernenti altre specifiche procedure e” ulteriori
“peculiari esclusioni”; (b) ai sensi del “disposto dell'art. 5, comma 2, secondo periodo,
D.Lgs. n. 28 del 2010”, poi e come noto, “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, ciò evidentemente valendo a indicare che, “pur nel favor per la soluzione alternativa delle controversie”, “il legislatore ha” poi chiaramente “circoscritto la condizione di improcedibilità al rilievo d'ufficio o all'eccezione di parte entro un limite processuale assai ristretto (la prima udienza)”; (c) “nella stessa direzione milita” altresì “la generale previsione di una durata massima del procedimento di mediazione - fissata in tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti - ai sensi dell'art. 6” del “D.Lgs. n. 28 del 2010”, evidentemente idoneo a
“confermare che per il legislatore il tentativo è utile e necessario, ma solo se esperito in tempi definiti e non foriero, invece, di ulteriori ritardi”; (d) parimenti nel senso “del principio della ragionevole durata del processo” risulta, infine, “l'art. 7” del “D.Lgs. n. 28 del 2010”, ove è previsto che “il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”, ciò valendo a evidenziare, ancora una volta, “che il conflitto con il fondamentale principio della ragionevole durata è avvertito chiaramente dallo stesso legislatore”: cfr. Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit.);
(iv) funzionali e legati a inderogabile principi generali (costituiti dalla “certezza del diritto”
e dalla “ragionevole durata del processo”, discendendo, in particolare, dalla predetta certezza, che è un “principio fondante” ed “è essenziale espressione dello Stato costituzionale di diritto”, l'evidente “inadeguatezza di soluzioni intermedie” e fondate su “distinzioni casistiche” in base alla natura, “eccentrica” o meno, della riconvenzionale proposta - trattandosi di scelta evidentemente “foriera di eccessiva incertezza del diritto” e prevedibilmente comportante “code e sviluppi contenziosi”, considerando che, a fronte di un
“linguaggio” “vago” e di “concetti controvertibili”, “molti possono essere i profili e le questioni dubbie” e dunque le tesi sostenute “dall'una e dall'altra parte”, “secundum commoda”, “allorché” venga “proposta la domanda riconvenzionale senza mediazione” -, e dalla menzionata ragione certezza del processo l'ovvia “esigenza di non cadere in soluzioni controproducenti”, mediante cui “i tempi si allungherebbero … in modo non prevedibile” e
“il differimento della trattazione … si dilaterebbe oltre ogni modo”, anche considerando che
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“la soluzione che volesse sottoporre la domanda riconvenzionale a mediazione obbligatoria dovrebbe - per coerenza - essere estesa ad ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore: non solo, quindi, la domanda riconvenzionale, ma anche la riconvenzionale a riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis), la domanda proposta da un convenuto verso l'altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata”, con conseguente esperimento di “tante successive mediazioni non simultanee”, “una assai poco efficiente gestione separata dei conflitti” e “una trattazione”, in definitiva, “disordinata e disarticolata”, ricadendosi nel c.d. “eccesso di mediazione” chiaramente “temuto e scongiurato dal legislatore mediante le” molteplici
“previsioni” riportate, a titolo esemplificativo, al punto (iii): cfr. Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit.);
(v) di rango costituzionale, europeo e sovranazionale (avendo sia la Consulta, sia la Corte di
Giustizia europea più volte evidenziato che “la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione, sancito dalla Costituzione, soltanto laddove risulti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo” e non ove costituisca “un inutile prolungamento dei tempi del giudizio”, una mera “complicazione processuale”, un “adempimento” privo di
“reale effetto positivo”, rientrando del resto tale mediazione fra le “restrizioni” e “ipotesi limitative” del diritto di azione – previsto ex art. 24 Cost. e altresì integrante “un principio generale del diritto comunitario” sancito dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta di
Nizza, nonché dall'art. 67, par. 4, TFUE – di per sé “legittim[e]” solo ove “tes[e] al perseguimento di obiettivi di interesse generale e non sproporzionat[e] rispetto a questi ultimi”, trattandosi di “deroghe” munite di “carattere eccezionale” e che dunque “non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata”, occorrendo invece, anche al fine di “salvaguardare la ragionevole durata del processo”, una
“considerazione necessariamente unitaria della vicenda sostanziale dedotta in giudizio”: cfr.
Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit., nonché CGUE, C-317, C-318, C-319 e C-320; Cass. civ.,
21/01/2004, n. 967 e Corte Cost. n. 266 del 2019; n. 276 del 2000; n. 82 del 1992; n. 73 del
1988; n. 63 del 1977; n. 46 del 1974; n. 47 del 1964; nn. 56, 83 e 113 del 1963; n. 40 del
1962).
V.4.- Non v'è dubbio, poi, che tale argomentato e condivisibile dictum risulti applicabile nel caso di specie, considerando che il semplice “mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza” - avendo gli “enunciati giurisprudenziali” “natura” solo “dichiarativa”,
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costituendo una semplice “mediazione accertativa” “del contenuto della norma” - “non” è qualificabile “alla stregua di uno ius novum” e dunque “non soggiace al principio di irretroattività”, che è infatti “fissato, per la legge in generale, dall'art. 11 preleggi, comma 1,
e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25 Cost., comma 2”, ma non per l'interpretazione giurisprudenziale, che invece “semplicemente rilegge l'enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall'inizio”, trattandosi della “lettura del testo” cui attenersi
“nel momento in cui il giudice è chiamato a farne applicazione” [cfr., ex aliis, Cass. civ.,
27/12/2023, n. 36108; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135; Cass.., Sez. un., 11/07/2011,
n. 15144; Cass., 12/01/2007, n. 565, nonché, sul tema, Corte Cost., 12/10/2012, n. 230] e che, al di là di ogni valutazione in punto di spese (potendosi e dovendosi tener conto, ai fini dell'art. 92 c.p.c. – v. infra, sub VIII.-, di un qualsivoglia “mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente”, e dunque anche dell'emergere di un qualche “nuovo principio di diritto” con cui “doversi confrontare” - non necessariamente di legittimità, atteso che “può anche riguardare la giurisprudenza di merito”: cfr. Corte Cost., 19/04/2018, n. 77), non è ovviamente qui invocabile la disciplina, derogatoria ed eccezionale, in punto di prospective overruling [occorrendo osservare, prima ancora del pacifico difetto dei suoi stringenti requisiti applicativi (più rigorosi e circoscritti di quelli di cui all'art. 92 c.p.c., potendosi pacificamente invocare “il rimedio dell'overruling” solo “in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità” e non già in presenza, come nel caso di specie, di una questione ancora controversa e sulla quale si erano espresse, peraltro in termini confliggenti fra loro, solo “alcune pronunzie adottate in sede di merito”, di per sé “non” “idonee ad integrare un diritto vivente” - cfr. Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit., nonché pag. 16, 2° cpv., della sentenza appellata), che il principio enunciato da Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit., è in ogni caso evidentemente “ampliativo” e “in bonam partem” (avendo non già introdotto, ma superato una precedente interpretazione più restrittiva e determinante una definizione in rito – improcedibilità – oggi non più prevista), e ciò evidentemente preclude qualsivoglia applicabilità del prospective overruling (atteso che “alla logica dell'istituto in esame … è estranea l'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale sia ampliativo di facoltà e poteri processuali”, in quanto, “se il nuovo indirizzo interpretativo è in bonam partem”, è pacifico che “non vi è una lesione dell'affidamento meritevole della tutela da prospective overruling”, il quale evidentemente “non è” in tal caso affatto “invocabile” (cfr., ex multis, Cass., Sez. un.,
n. 4135/2019, cit., e Cass. civ., 14/04/2023, n. 10018)].
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VI.- Da disattendersi, invece, risulta il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], articolato su due profili - distinti e dunque da separatamente scrutinarsi -, avendo la parte appellante in particolare contestato:
(a) l'esclusione della capitalizzazione della C.S.M., pur trattandosi di onere “correttamente pattuito”; Contr (b) l'esclusione altresì della capitalizzazione degli interessi, pur avendo la (propria dante causa) provveduto, mediante pubblicazione in G.U., all'adeguamento ex art. 7, comma II, della Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000.
VI.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub VI., punto (a), esso è evidentemente da respingersi.
VI.1.1- A tal riguardo occorre infatti in primo luogo rammentare che, a prescindere dalla qualificazione della c.m.s. cui si ritenga di accedere (e dunque altresì a prescindere, in thesi, dalla sua eventuale legittima pattuizione), in ogni caso “la capitalizzazione trimestrale” “non
è comunque dovuta”; e ciò sia se ritenga “la natura della commissione di massimo scoperto
… assimilabile a quella degli interessi passivi”, sia se la si qualifichi come “un corrispettivo autonomo dagli interessi” – atteso che in tale secondo caso è evidente che “non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c., espressamente per gli interessi scaduti, e il relativo importo”, pertanto, non può che “essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto” e senza capitalizzazione tempo per tempo [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 7/03/2017, n. 5609 e Cass. civ., 6/08/2002, n. 11772].
VI.1.2.- A ciò si aggiunga che nel caso di specie tale capitalizzazione, già di per sé
“comunque non dovuta”, risultava a fortiori insuscettibile di essere inclusa nel ricalcolo peritale secundum legem per il carattere già di per sé illegittimo della sua stessa base di calcolo, e in particolare della stessa c.m.s. – qui invero pacificamente illegittima tanto sotto il versante causale [vertendosi in “un conto corrente ordinario” sul quale “non” era “stato concesso alcun affidamento” (cfr. pagg. 4 e 10 della C.T.U. del 10.08.2018, nonché pagg. 4 e
10 dell'integrazione dell'11.02.2019) ed essendo tuttavia pacifico che “tale remunerazione non può che essere pattuita nell'ambito di un rapporto affidato” – atteso che “in caso di conto non affidato non può, invece, in alcun modo ragionarsi in termini di servizio prestato dalla banca, potendo la stessa decidere discrezionalmente se tollerare o meno lo scoperto, non essendo minimamente tenuta contrattualmente a mettere a disposizione del cliente alcuna somma e a far quindi fronte alle utilizzazioni oltre la provvista”, trattandosi quindi di una
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remunerazione non causalmente giustificata (cfr., ex multis, Cass. civ., 15/05/2019, n.
12997)], quanto sotto il piano strutturale [non risultando pacificamente riportati, oltre alla sola percentuale, “né i criteri di calcolo né la relativa periodicità” (cfr. pag. 8 della C.T.U. del
10.08.2018 e pag. 8 dell'integrazione dell'11.02.2019, nonché pag. 3 del contratto -
“Commissione di massimo scoperto”, “% 1,200”) ed essendo tuttavia noto che la “clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale”, “senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa”,
“deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 29/02/2024,
n. 5359 e Cass. civ., 20/06/2022, n. 19825)].
VI.2.- Parimenti privo di specifica rilevanza e inidoneo a giustificare il sovvertimento delle statuizioni di prime cure risulta altresì il rilievo critico compendiato supra, sub VI., punto (b).
VI.2.1.- E infatti, al di là della non condivisibilità in iure della tesi prospettata [non essendo sufficiente ai fini dell'adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, secondo l'orientamento prevalente e comunque preferibile, la mera pubblicazione in G.U., occorrendo invece un nuovo accordo ai sensi dell'art. 6 ovvero comunque dell'art. 7, comma III, di tale
Delibera (cfr., da ultimo e in tal senso, Cass. civ., 21/06/2021, n. 17634; Cass. civ.,
19/05/2020, n. 9140; Cass. civ., 12/03/2020, n. 7105; Cass. civ., 17/02/2020, n. 3861; Cass. civ., 21/10/2019, n. 26779; Cass. civ., 21/10/2019, n. 26769, nonché, anche superando alcuni precedenti di segno contrario - Cass. civ., 26/02/2024, n. 5064; Cass. civ., 26/02/2024, n.
5054; Cass. civ., 2/04/2024, n. 8639 -, la più recente Cass. civ., 4/11/2024, n. 28215)], dirimente è in ogni caso osservare che la questione risulta qui priva di concreta incidenza e rilevanza, atteso che:
(a) il c/c non era qui affatto da “adeguarsi” alla disciplina sull'anatocismo nelle more intervenuta, trattandosi di rapporto invero sorto in data 2.10.2001, e dunque solo successivamente all'entrata in vigore della predetta Delibera C.I.C.R. (22.04.2000), non ponendosi quindi affatto il problema di stabilire i termini di applicabilità dell'art. 7 della
Delibera (astrattamente operante solo per i contratti “stipulati anteriormente” e ancora in essere successivamente a quest'ultima);
(b) a fronte di ciò, il C.T.U. ha sì proposto diverse rielaborazioni [in una delle quali ha altresì provveduto a escludere la capitalizzazione anche degli interessi, nonché delle spese, così da addirittura giungere a un saldo a credito della correntista per + € 15.317,74 (cfr. pagg. 9 e 13 della C.T.U. del 10.08.2018 nonché pagg. 9 e 13 dell'integrazione dell'11.02.2019)], ma,
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avendo verificato che la aveva “operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi CP_2 nel rispetto della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000” già all'epoca vigente, ha evidentemente poi provveduto a tener conto anche di quest'ultima nella propria unica rielaborazione finale
(saldo a debito della correntista per - € 81.987,10) e dunque dell'esclusiva rielaborazione poi condivisa dal Tribunale di prime cure (cfr. pag. 15, pen. cpv., nonché 18, 1° linea, della sentenza di 1° grado), prescindente dalla capitalizzazione degli interessi e frutto della sola espunsione, rispetto al saldo-banca (a debito della correntista per € 145.942,61), della
“C.M.S.” [commissione senz'altro contra legem per difetto di causa e indeterminatezza dell'oggetto (v. supra, sub VI.1.2.) e pari a “€ 31.209,63” (cfr. il 1° importo sottratto a pag. 14 della C.T.U. del 10.08.2018 e a pag. 14 dell'integrazione dell'11.02.2019)], della sua capitalizzazione [“comunque non dovuta” e qui peraltro fondata su un onere ex se illegittimo
(v. supra, sub VI.1.1.-VI.1.2.) e pari a ulteriori “€ 24.697,49”, detratti, appunto, “per mancata capitalizz[azione]” della sola “CMS” (cfr. il 2° importo sottratto a pag. 14 della C.T.U. del
10.08.2018 e a pag. 14 dell'integrazione dell'11.02.2019)] e delle rimesse solutorie [qui già sussistenti anche in corso di rapporto (poiché pacificamente non affidato – v. ancora supra, sub VI.1.2) e pari a ulteriori “€ 8.048,40” (cfr. il 3° importo sottratto a pag. 14 della C.T.U. del 10.08.2018 e a pag. 14 dell'integrazione dell'11.02.2019)], essendosi perciò addivenuti, in virtù solo di tali (necessarie e legittime) decurtazioni, al minor importo, sempre a debito della correntista e del tutto secundum legem [cfr. pag. 14 della C.T.U. del 10.08.2018 e a pag. 14 dell'integrazione dell'11.02.2019, nonché pag. 15, pen. cpv., e pag. 18, 1° linea, della sentenza di 1° grado], di [€ 145.942,61 – (€ 31.209,63 + € 24.697,49 + € 8.048,40 =)] €
81.987,10, qui senz'altro da condividersi e ribadirsi.
VI.3.- Non potendo pertanto trovare accoglimento né il primo né il secondo profilo [v. supra, sub VI.-VI.2.1.], è evidente che ciò imponga la complessiva reiezione, come detto e qui da ribadirsi, della 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto complessivamente precede, occorre osservare che:
(A) dall'accoglimento del 1° motivo del gravame [v. supra, sub V.-V.4.] ne consegue la riforma della sentenza di prime cure e l'accoglimento della domanda riconvenzionale ivi proposta nell'ambito della comparsa del 24.06.2016 [senz'altro tempestiva (considerando l'udienza edittale del 15.07.2016), trattandosi di profilo in ogni caso pacificamente non valutabile né rimeditabile, poiché non più sub iudice, “essendosi” anche sul punto ormai
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“formato il giudicato implicito interno” (cfr. Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762)], trattandosi di domanda non preclusa o improcedibile per il difetto di previa mediazione [integrando quest'ultima una condizione di procedibilità vigente, come detto, solo per l'atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali (cfr. Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit.)];
(B) dalla reiezione, invece, della 2° ragione di gravame [v. supra, sub VI.-VI.3.] e dall'intervenuta irrevocabilità, poi, di tutti i profili diversi da quelli specificamente impugnate
[v. supra, sub III., punto (2)] ne discende, per converso, che alcun ulteriore modifica deve apportarsi, né con riguardo alla predetta riconvenzionale [di cui confermarsi tanto il quantum
(pari, secondo la rielaborazione corretta e già condivisa in prime cure, a € 81.987,10 – v. supra, sub VI.-VI.2.1.), quanto, in difetto di alcuna impugnativa sul punto, gli interessi (di cui conseguentemente confermarsi anche i termini, già fissati in prime cure - cfr. pag. 18, 1° linea, del
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di 1° grado -, rispetto a misura – pari a quella “convenzionalmente pattuita”
- e decorrenza – “dalla domanda”, proposta in giudizio il 24.06.2016 e non risultando qui formulata alcuna impugnativa volta a conseguire un diverso dies a quo)], né aliunde con riguardo al complesso delle statuizioni di prime cure.
VIII.- Venendo, infine, alla regolazione della spese di lite, alle quali provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c., qui in particolae di tipo compensativo, emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto
o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], ricorrono nel caso di specie complessivi ragioni per giustificarne la compensazione, considerando, al contempo:
(A) il pacifico e dirimente rilievo ai fini del decidere del dictum nomofilattico solo da ultimo intervenuto [cfr. spec. Cass., Sez. un., n. 3452/2024, cit.], nonché, in generale, la complessiva chiarificazione del quadro giurisprudenziale, sotto diversi aspetti (taluni dei quali, al di là della loro specifica decisività in questa sede, invero ancora controversi – v. supra, sub
VI.2.1.), solo nel corso del giudizio [instaurato in prime cure addirittura nel 2016];
(B) la natura senz'altro peculiarmente composita delle statuizioni da assumersi [i.e. accoglimento solo parziale del gravame con conseguente riforma solo in parte qua della
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sentenza di 1° grado e conseguente conferma dell'accoglimento solo parziale sia della domanda attorea, sia della domanda riconvenzionale (derivando dall'accertamento peritale già condiviso e qui da ribadirsi una rideterminazione del saldo in favore della correntista, ma pur sempre a suo debito, e una conseguente condanna in favore della controparte, ma di quantum sensibilmente inferiore a quanto domandato, ciò senz'altro valendo, con riguardo alle spese di lite, a “giustificarne … la compensazione totale” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n.
32061)];
(C) la sussistenza, a fronte di ciò, di presupposti idonei a procedere all'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente [altresì considerando
Corte Cost., 19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ. 21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dalla norma “hanno carattere” solo
“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr. Corte Cost. n.
77/2018, cit.), essendo del resto pacifico che la compensazione è criterio di regolazione da adottarsi ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” e di per sé “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” (cfr. ancora Cass. n. 32061/2022, cit., richiamando diverse pronunce della Corte
Costituzionale - ord. n. 117 del 1999, sent. n. 222 del 1985, sent. n. 196 del 1982)], e dunque per disporre la compensazione integrale delle spese [non necessitando la misura della compensazione, come noto e del resto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947],
VIII.1.- Analoga statuizione compensativa, per le medesime ragioni, è poi da assumersi anche con riguardo alla regolazione fra le parti degli importi per la C.T.U. di 1° grado, trattandosi di esborsi:
(A) già ivi liquidate [con decreto, in specie, del 21.08.2018, tuttora persistente ed efficace - in quanto soggetto a disciplina del tutto autonoma dalla pronuncia di prime cure, trattandosi di
“decreto modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011, “e non con la sentenza”, non rimanendo pertanto tale provvedimento travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804)];
(B) al cui riparto interno fra i soggetti contrapposti occorre tuttavia qui nuovamente provvedersi [atteso che, a differenza dei provvedimenti ex art. 168 D.P.R. 115/2002, la statuizione con cui il primo giudicante, “nella sentenza conclusiva del giudizio”, provvede “a
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regolare tra le parti le spese di consulenza”, è “necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza
d'appello” di riforma di “quella di primo grado” (cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.), occorrendo necessariamente regolarle ex novo sulla base dei generali principi ex artt. 91 e 92 c.p.c. (e ciò
a prescindere da qualsivoglia richiesta e riferimento espresso delle parti a tali somme, vertendosi in statuizione a cui provvedersi in quanto “naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte” e dunque “anche d'ufficio” e “in mancanza di una … richiesta della parte vittoriosa” - cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34153;
Cass. n. 30729/2022, cit.; Cass. civ., 21/06/2018, n. 16386; Cass. civ., 7/07/2006, n. 15431 - e in quanto “nei rapporti tra le parti … il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa e contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio”, non potendosi invece ritenere “sufficiente” né “il decreto di liquidazione pronunciato dal
Tribunale su istanza dell'ausiliario”, né la “regolazione delle spese” priva tuttavia di indicazioni specifiche con riguardo alla “regolazione delle spese di consulenza” – cfr. Cass. n.
10804/2020, cit.), valutando, in termini del tutto analoghi alle spese di lite, le modifiche giurisprudenziali intervenute solo nel corso del giudizio e gli esiti peculiarmente compositi di quest'ultimo, complessivamente giustificanti, come detto (v. supra, sub VIII.) e altresì considerando il mutamento del quadro rispetto al giudizio di prime cure (occorrendo in questa sede accogliersi, pur in parte qua, la domanda riconvenzionale ivi invece integralmente disattesa in rito, ciò escludendo l'opportunità di una conferma dell'integrale allocazione dell'onere sulla parte convenuta in prime cure e, per essa, all'odierna appellata), una statuizione integralmente compensativa, da conseguentemente adottarsi anche a tal riguardo
(cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.; Cass. civ., 21/10/2019, n. 26849; Cass. civ., 9/02/2018, n.
3239)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 668/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 479/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 24/04/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1057/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto e per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza impugnata:
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- ACCOGLIE, per quanto di ragione e nei termini di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale proposta in prime cure e conseguentemente CONDANNA la società odierna appellata a corrispondere alla parte appellante (mandataria della società
Contr attualmente titolare della posizione in contestazione, già di , a titolo di effettivo saldo a debito della correntista del c/c ordinario n. 42450.10 (acceso il 2/10/2001 e chiuso in data 22/07/2015), l'importo di € 81.987,10, oltre interessi convenzionali dalla domanda (24.06.2016) e sino al soddisfo;
- CONFERMA ogni ulteriore e residua statuizione della sentenza di 1° grado;
2) DISPONE la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado;
3) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese di C.T.U. di 1° grado (ivi liquidate con decreto depositato il 21.08.2018) siano anch'essi compensate fra le parti,
e dunque definitivamente poste per 1/2 ciascuna.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 13 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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